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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretario: |
Annovazzi, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa n. 177.1994 (organi di tutela: sanzioni disciplinari) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 7 marzo 2009 da
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RI 1
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nei confronti della |
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CO 1
e di altri organi di tutela chiamati a occuparsi di
__________ (1992), (assistita dal curatore educativo __________, )
figlia sua e di
__________, ; |
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 12 giugno 2009 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 19 maggio 2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 17 marzo 1992 RI 1 (1946), cittadino italiano, divorziato, ha avuto una figlia, C__________, da __________ (1963), cittadina dominicana, nubile. Sin dal 16 maggio 1994 la Delegazione tutoria di Bellinzona ha provvisto C__________ di un curatore educativo, collocandola nel settembre del 1994 alla __________ di __________ e in seguito all'Istituto __________ __________ di __________. Espulsa dall'istituto nel luglio del 2006 per indisciplina, C__________ è stata riaffidata alla madre il 14 luglio 2006 dalla Commissione tutoria regionale 14. Rivelatasi nuovamente inabile alla custodia, il 5 giugno 2007 __________ è stata privata un'altra volta della custodia parentale e la figlia è stata collocata prima al __________ di __________ e poi, il 12 settembre 2007, al Foyer __________ di __________, dal quale tuttavia è stata espulsa per indisciplina nel maggio del 2008. Tornata dalla madre, dal luglio al dicembre del 2008 C__________ ha seguito una formazione professionale con scarsi risultati. Il 9 marzo 2009 la Commissione tutoria regionale ha preso atto che __________ rinunciava definitivamente all'autorità parentale.
B. RI 1 ha adito il 7 marzo 2009 l'Autorità di vigilanza sulle tutele perché adottasse provvedimenti disciplinari nei confronti della Commissione tutoria regionale 14, del curatore educativo della figlia, della responsabile del Servizio medico-psicologico di Bellinzona, della Camera dei ricorsi penali e della prima Camera civile del Tribunale d'appello, tutte autorità che in un modo o nell'altro, in primo o in secondo grado di giurisdizione, erano state chiamate a occuparsi della figlia. Statuendo il 19 maggio 2009, l'Autorità di vigilanza ha respinto l'istanza nella misura in cui era ricevibile e ha posto gli oneri processuali di fr. 150.– a carico di RI 1.
C. Contro la decisione appena citata RI 1 ha introdotto un appello del 12 giugno 2009 a questa Camera in cui chiede, per quanto è dato di capire, che siano inflitte sanzioni disciplinari alla Commissione tutoria regionale 14. Il memoriale non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili dinanzi al Tribunale d'appello nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC. Nella fattispecie RI 1 ha ritirato la decisione impugnata, speditagli il 19 maggio 2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele, il 27 maggio 2009, ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale di __________. Inviato a questa Camera il 16 maggio 2009, ultimo giorno utile, l'appello in esame è tempestivo.
2. Nella decisione impugnata l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha accertato la propria incompetenza disciplinare, anzitutto, per quanto riguarda la responsabile del Servizio medico-psicologico (incaricata a suo tempo di elaborare un referto dalla Commissione tutoria regionale) e le due Camere del Tribunale d'appello. Ciò posto, essa ha spiegato che le critiche rivolte alla Commissione tutoria regionale e al curatore educativo della figlia (oltre che alla responsabile del Servizio medico-psicologico) sono ingiustificate, poiché l'art. 298a cpv. 2 CC invocato dal ricorrente per ottenere l'autorità parentale su C__________ si applica solo ai casi in cui i genitori detengano l'autorità in comune, ipotesi estranea al caso specifico. Quanto all'art. 298 cpv. 2 CC, esso permette di trasferire l'autorità parentale da un singolo genitore all'altro, ma la sua applicabilità in concreto dev'essere ancora vagliata dalla Commissione tutoria regionale. Per il resto – ha sottolineato l'Autorità di vigilanza – le censure mosse dall'istante erano già state esaminate, nella misura in cui risultavano comprensibili, con decisione presa il 10 maggio 2007 dell'Autorità medesima, impugnata da RI 1 senza successo al Tribunale d'appello (I CCA, sentenza inc. 11.2007.96 del 26 luglio 2007).
3. Le Commissioni tutorie regionali “o, eventualmente, l'Autorità di vigilanza possono punire con l'ammonimento, la multa fino a fr. 500.– o la rimozione il tutore, il curatore, rappresentante o assistente che viola i propri doveri di funzione” (art. 26 del regolamento d'applicazione della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2.1). L'Autorità di vigilanza inoltre “può punire con l'ammonimento, la multa fino a fr. 500.– o, nei casi più gravi, con la rimozione i membri della Commissione tutoria che trascurassero i propri doveri d'ufficio” (art. 27 del regolamento medesimo). Chi invita una Commissione tutoria regionale o l'Autorità di vigilanza sulle tutele a prendere sanzioni disciplinari non ha tuttavia qualità di parte, poiché i suoi interessi non sono toccati dal procedimento (sulla nozione di “parte” nel diritto ticinese: RDAT II-1997 pag. 32 consid. 2.3; v. anche Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 15 LPAmm). Le sanzioni disciplinari perseguono esclusivamente la salvaguardia del pubblico interesse e non proteggono gli interessi privati di eventuali persone lese (Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 129 con richiami di giurisprudenza). Ne discende che, in linea di principio, l'introduzione di un'istanza di intervento non dà diritto all'entrata in materia e che solo la persona cui sia stato irrogato un provvedimento disciplinare può ricorrere all'autorità superiore. Nel diritto ticinese il principio testé riassunto trova esplicita enunciazione, per esempio, agli art. 196a cpv. 2 LOC e 136 LOP (sull'art. 196a LOC: sentenza del Tribunale cantonale amministrativo inc. 52.2008.361 del 16 gennaio 2009; sull'art. 136 LOP: sentenza del Tribunale cantonale amministrativo DP-95/87 del 22 settembre 1987, consid. 1).
4. Il diritto federale ha nondimeno precisato il principio testé riassunto nel senso che in materia disciplinare un denunciante può ricorrere alla giurisdizione superiore se l'autorità da lui adita con l'istanza di intervento è tenuta per legge a esercitare la vigilanza e se la decisione negativa di tale autorità tocca concretamente i suoi interessi giuridicamente protetti. I due requisiti sono cumulativi (Waldmann in: Basler Kommentar, BGG, edizione 2008, n. 27 ad art. 89 con riferimento alla nota 83). Simile eventualità – eccezionale – si verifica qualora l'autorità di vigilanza non si limiti, in una procedura pendente, a prendere misure disciplinari, ma in vista di ristabilire la legalità adotti anche provvedimenti suscettibili di influire sui diritti e gli obblighi del denunciante (Waldmann, loc. cit. con riferimento alle note 84 e 85). Ove l'autorità di vigilanza rifiuti semplicemente di irrogare sanzioni disciplinari per comportamenti pregressi dell'organismo inferiore, la legittimazione a ricorrere del denunciante non è data.
5. Nel caso precipuo l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha semplicemente rifiutato, con la decisione appellata, di infliggere provvedimenti disciplinari alla Commissione tutoria regionale e al curatore educativo di C__________. Il denunciante non era dunque toccato nei suoi interessi giuridicamente protetti e non era legittimato ad appellare. Egli poteva appellare – se mai – l'addebito della tassa di giustizia e delle spese, l'Autorità di vigilanza avendo posto a suo carico oneri processuali per fr. 150.–. Tale dispositivo fissa obblighi pecuniari e tocca interessi giuridicamente protetti, ma al riguardo RI 1 nulla eccepisce (anzi, neppure allude alla questione). Irricevibile nel suo intero, l'appello sfugge di conseguenza a ogni esame.
6. Si aggiunga in via abbondanziale che, non fosse dichiarato irricevibile per la mancata legittimazione a ricorrere, l'appello andrebbe dichiarato irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Nonostante la prolissità del memoriale, invero, l'appellante non si confronta per nulla con quanto ha addotto l'Autorità di vigilanza nella decisione impugnata. Egli non pretende che tale autorità fosse abilitata a emanare provvedimenti disciplinari nei confronti della responsabile del Servizio medico-psicologico o delle due citate Camere del Tribunale d'appello, non sostiene che tale autorità sia caduta in un'erronea interpretazione degli art. 298 cpv. 2 o 298a cpv. 2 CC e nemmeno asserisce che la sua istanza di intervento disciplinare contenesse altri elementi rispetto all'appello già vagliato da questa Camera il 26 luglio 2007 (inc. 11.2007.96). Che l'istanza di intervento ricalcasse contenutisticamente – sino nella farragine – l'appello giudicato il 26 luglio 2007 da questa Camera risulta finanche evidente, poi, ove si rilegga il consid. 7 della sentenza emessa allora, che potrebbe riprodursi testualmente e attagliarsi con identica pertinenza all'attuale appello.
7. Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero il precetto della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Considerata la notoria situazione economica in cui versa l'interessato, a carico del quale sussiste più di un attestato di carenza beni, conviene tuttavia soprassedere a ogni prelievo, che riuscirebbe verosimilmente infruttuoso e comporterebbe inutili spese per l'erario cantonale. L'appello non essendo stato intimato, non si giustifica neppure l'attribuzione di ripetibili.
8. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è teoricamente proponibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF) senza riguardo a questioni di valore. In tema di legittimazione si richiama nondimeno quanto ricordato al consid. 3 che precede.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione:
– , ;
– , ;
– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.