Incarto n.
11.2009.110

Lugano,

5 febbraio 2010/rs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2009.219 (già DI.2007.18) della Pretura del Distretto di Bellinzona (azione di mantenimento) promossa con istanza del 17 gennaio 2007 da

 

 

AP 1

(rappresentata dalla madre RA 1 ,

e patrocinata dall' PA 2)

 

 

contro

 

 

 

AO 1

(patrocinato dall' PA 1);

 

 

 

 

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 25 giugno 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 10 giugno 2009 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

 

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di indennità per il finanziamento delle spese processuali, in subordine di assistenza giudiziaria, contestuale all'appello;

 

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Il 5 giugno 2006 RA 1 (1970) ha dato alla luce una bambina, AP 1, che è stata riconosciuta il 27 ottobre 2006 da AO 1 (1972). Divorziata, a quel momento RA 1 era già madre di due figli avuti dal matrimonio: S__________ (nato il 19 giugno 1995) e A__________ (nato il 7 aprile 1998). Il 9 gennaio 2007 la Commissione tutoria regionale 14 ha regolato il diritto di visita di AO 1 a AP 1. RA 1 è insorta il 28 gennaio 2007 all'Autorità di vigilanza sulle tutele (per sé e in rappresentanza della figlia), chiedendo di annullare tale decisione, e il 16 febbraio 2007 ha ricusato la Commissione tutoria regionale. Con decisione del 28 marzo 2007 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto l'istanza di ricusazione, ma ha accolto il ricorso, ha annullato la decisione impugnata e ha rinviato gli atti alla Commissione tutoria regionale per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Un appello presentato il 4 maggio 2007 da RA 1, per sé e per la figlia, contro il rigetto della ricusazione è stato respinto il 16 luglio 2007 da questa Camera nella misura in cui era ricevibile (inc. 11.2007.76). Un ricorso in materia civile inoltrato il 14 settembre 2007 da RA 1, sempre per sé e per la figlia, al Tribunale federale è stato respinto in quanto ammissibile con sentenza 5A_520/2007 del 4 marzo 2008.

 

                                  B.   Nel frattempo, il 17 gennaio 2007, AP 1 ha convenuto AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere un contributo alimentare indicizzato di fr. 3750.– mensili retroattivamente dal 1° giugno 2006 fino al 7° compleanno, uno di fr. 4500.– mensili fino al 13° compleanno e uno di fr. 5000.– mensili fino alla maggiore età (assegno familiare non compreso). Pendente causa essa ha sollecitato il versamento immediato, in via provvisionale, di fr. 3750.– mensili (senza cenno ad assegni familiari), postulando inoltre una provvigione ad litem di fr. 10 000.– o, subordinatamente, il beneficio dell'assistenza giudiziaria. All'udien­za del 6 marzo 2007, indetta per la discussione cautelare e di merito, il convenuto ha offerto un contributo indicizzato di fr. 1005.– mensili fino al 7° compleanno, uno di fr. 1320.– mensili fino al 13° compleanno e uno di fr. 1430.– fino alla maggiore età della figlia (assegni familiari compresi), opponendosi a “qualsiasi altra pretesa”.

 

                                  C.   Con decreto cautelare dell'8 marzo 2007, emesso nelle more

                                         istruttorie”, il Segretario assessore ha condannato AO 1 a versare pendente causa un contributo provvisionale di fr. 1450.– mensili (senza cenno ad assegni familiari). Chiusa l'istruttoria, alla discussione orale (dibattimento finale) del 12 settembre 2007 le parti hanno ribadito le loro posizioni. Statuendo con sentenza del 1° otto­bre 2007, il Segretario assessore ha accolto parzialmente l'azione e ha obbligato AO 1 a versare in favore della figlia un contributo alimentare indicizzato di fr. 1205.– mensili fino al 7° compleanno, di fr. 1340.– mensili fino al 13° compleanno e di fr. 1650.– mensili fino alla maggiore età (assegni familiari non compresi), come pure a partecipare nella misura di fr. 3000.– alle spese di patrocinio. Egli non ha riscos­so oneri processuali né ha attribuito ripetibili.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 15 ottobre 2007 nel quale ha chiesto che, condannato il padre a versarle una provvigione ad litem di fr. 5000.– (o conferitole, subordinatamente, il beneficio dell'assistenza giudiziaria), fossero assunte determinate prove rifiutate dal Segretario asses­sore e la sentenza impugnata fosse riformata nel senso di aumentare il contributo di mantenimento a fr. 3750.– mensili dal 1° giugno 2006 fino al suo 7° compleanno, a fr. 4500.– mensili fino al 13° compleanno e a fr. 5000.– mensili fino alla maggiore età. In subordine essa ha proposto l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio, previa assunzione delle prove rifiutate dal Segretario assessore e rifacimento del dibattimento finale. Con sentenza del 3 aprile 2009 questa Camera, constatata in ossequio a una sentenza emanata nel frattempo dal Tribunale federale (DTF 134 I 184) la mancata giurisdizione del Segretario assessore, ha annullato la sentenza im­pugnata e ha ritornato gli atti al Pretore perché statuisse egli medesimo; la richiesta di provvigione ad litem è stata dichiarata irricevibile (inc. 11.2007.171). Il Pretore ha statuito di nuovo il 10 giugno 2009, giudicando alla stessa stregua del Segretario assessore.

 

                                  E.   Il 25 giugno 2009 AP 1 ha impugnato davanti a questa Camera anche la sentenza predetta, formulando conclusioni

                                         identiche a quelle enunciate nell'appello del 15 ottobre 2007, salvo chiedere che in luogo e vece della provvigione ad litem il padre sia tenuto a versarle fr. 5000.– a titolo di partecipazione alle spese di rappresentanza in appello” (o che, eventualmente, le sia conferito il beneficio dell'assistenza giudiziaria). Con ordinanza del 21 ottobre 2009 il presidente della Camera ha invitato AO 1 a produrre i suoi certificati di salario 2007, 2008 e 2009 per la dichiarazione d'imposta, come pure copia delle ultime tre tassazioni. Il convenuto ha ottemperato alla richiesta il 4 dicembre 2009, trasmettendo i tre certificati di salario e precisando di non avere più ricevuto notifiche di tassazione dopo quella del­l'aprile 2007 (agli atti). Mediante ordinanza del 7 dicembre 2009, notificata il 14 dicembre successivo, il presidente della Camera ha impartito così all'appellante un termine di dieci giorni per

                                         espri­mersi sui certificati prodotti. L'appellante ha formulato osservazioni il 7 gennaio 2010. Chiamato l'11 gen­naio 2010 a determinarsi sul contenuto dell'appello, con osser­vazioni del 22 gennaio 2010 AO 1 propone di respingere ogni censura.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le azioni di mantenimento e di modifica del contributo alimentare per i figli sono trattate con la procedura speciale degli art. 425 segg. CPC, nella quale il Pretore decide con sentenza appellabile entro dieci giorni (art. 428 cpv. 2 CPC). In concreto la sentenza impugnata è stata notificata al­l'istante il 15 giugno 2009. Intro­dotto il 25 giugno 2009, l'appello in esame è pertanto tempestivo, come tempestive sono le osservazioni all'appello presentate da AO 1 il 22 gennaio 2010. Irricevibili per tardività sono invece le osservazioni presentate dal­l'appellante il 7 gennaio 2010 in esito all'ordinanza presidenziale del 7 dicem­bre 2009. Nella procedura degli art. 425 segg. CPC, per vero, le ferie non interrompono il decorso dei termini (art. 428bis CPC).

 

                                   2.   L'appellante censura anzitutto una disparità di trattamento nei confronti dei figli di genitori sposati, facendo valere che in caso di separazione o divorzio i contributi alimentari per minorenni sono stabiliti nel quadro di una procedura più rispettosa per rapporto a quella degli art. 425 segg. CPC. La doglianza è infondata. La procedura semplice e rapida prevista dall'art. 280 cpv. 1 CC per le controversie legate all'obbligo di mantenimento in materia di filiazione (disciplinata nel Cantone Ticino dagli art. 425 segg. CPC) non è meno rispettosa di quella ordinaria. Contrariamente all'opinione dell'istante, in particolare, essa non comporta alcuna limitazione delle prove, ma solo un'accelerazione dei tempi. Inoltre essa è più vantaggiosa in fatto di costi (art. 22 n. 5 LTG). È vero invece che l'ordinamento giuridico prevede un diverso rito processuale ove si tratti di fissare – o di modificare – contributi alimentari per figli di genitori sposati e figli di genitori non sposati (come si è già rilevato nella sentenza pubblicata in: RtiD I-2009 pag. 614 consid. 1e e 1f). Ciò è voluto nondimeno dal diritto federale, che non compete a questa Camera sindacare (restrizioni analoghe sono poste al Tribunale federale: art. 190 Cost.). In proposito l'appello manca dunque di consistenza.

 

                                   3.   In via preliminare l'appellante denuncia altresì l'eccessiva durata della causa e invoca il principio di celerità consacrato dall'art. 29 cpv. 1 Cost. (oltre che dagli art. 6 n. 1 CEDU e 3 lett. c Patto ONU II: RS 0.103.2). Da tale disattenzione essa non trae tuttavia alcuna conseguenza suscettibile di influire sull'esito del giudizio, sicché la censura si esaurisce in una critica astratta. Più delicato è il rimprovero che l'appellante muove al Pretore per non avere indetto una nuova discussione orale (nel senso dell'art. 427 cpv. 5 CPC) prima di emanare la sentenza. L'intero procedimento è stato condotto invero dal Segretario assessore, che il 1° ottobre 2007 ha statuito. Tale sentenza essendo stata annullata, al momento di giudicare il Pretore si è occupato della causa per la prima volta. V'è seriamente da domandarsi, quindi, se non dovesse applicare l'art. 25 cpv. 2 LOG per analogia e ripetere la discussione orale. Comunque sia, l'appellante sapeva fin da quando aveva ricevuto la sentenza 3 aprile 2009 di questa Camera che il Pretore avreb­be dovuto giudicare senza indugio (l'art. 427 cpv. 5 CPC prevede un termine ordinatorio di dieci giorni). Eppure nulla essa ha intrapreso nei due mesi successivi per ottenere una nuova discussione orale, salvo dolersi del mancato contraddittorio in appello. Ciò non è conforme al precetto della buona fede processuale (sulla nozione: sentenza del Tribunale federale 5P.323/2004 del 22 dicembre 2004, consid. 3.3 con riferimenti di dottrina). Anche al riguardo l'appello manca perciò di buon diritto.

 

                                   4.   L'appellante chiede, sempre in via preliminare, che questa Camera versi agli atti in virtù dell'art. 322 lett. b CPC gli estratti bancari, dal 2006 a oggi, di tutti i conti su cui sono stati e vengono riversati i redditi che il convenuto consegue nella sua attività finanziaria a titolo personale (di cui i conti persona­li presso il __________ n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________)”. Rifiutata dal Segretario assessore con ordinanza del 9 luglio 2007, l'edizione di tali documenti sarebbe – secondo l'appellante – di primaria importanza per determinare la capacità contributiva di AO 1.

 

                                         a)   All'udienza in Pretura del 6 marzo 2007 l'istante aveva chiesto l'edizione “da parte del convenuto, in subordine dal __________, di tutti gli estratti di salario del convenuto, comprensivi di tutti i rimborsi spese, bonus e quant'altro elemento di reddito indicato in modo dettagliato degli ultimi due anni” (verbali, pag. 7). Il Segretario assessore avendo ammesso la richiesta con ordinanza dell'8 marzo 2007, il 23 aprile successivo AO 1 ha prodotto i suoi certificati di salario 2004 e 2005, come pure tre conteggi di stipendio mensili.

                                               L'istante ha scritto al Segretario assessore il 2 maggio 2007, lamentando che dalla documentazione non risultava il guadagno conseguito grazie ai molteplici e frequenti investimenti finanziari – di cui alcuni altamente speculativi – sui quali il convenuto, quale super-ana­lista finanziario, opera”, onde la necessità di sapere “dove sono andati a finire gli utili conseguiti durante la straordinaria crescita degli indici di borsa” nel 2004 e 2005. Il Segretario assessore ha rifiutato l'acquisizione di altri documenti con ordinanza (non motivata) del 3 maggio 2007.

 

                                         b)   All'interrogatorio formale del 18 giugno 2007 l'istante ha domandato al convenuto su quale relazione bancaria sono stati riversati gli utili in capitale conseguiti dalla compravendita durante l'anno fiscale (2004 e 2005) delle azioni, rispettivamente delle opzioni, dei warrants e di parti di fondi d'investimento (verbali, pag. 11, quesito n. 8). Il convenuto ha risposto che gli utili in capitale sono stati riversati sui conti indicati nella dichiarazione fiscale e di non avere operato altri investimenti oltre a quelli documentati al fisco (verbali, loc. cit., risposta n. 9). Il Segretario assessore gli ha ordinato nondimeno di produrre il certificato di salario 2006, il nuovo regolamento della banca sull'elargizione dei bonus, così come le tassazioni 2004 e 2005 (verbali, pag. 13).

 

                                         c)   Quello stesso gior­no l'istante ha nuovamente scritto al Segretario assessore, definendo non accettabile la risposta data dal convenuto all'interrogatorio formale e postulando la produzione degli estratti dei conti circa tutti i movimenti durante l'arco dell'anno 2006 e 2007 (ad oggi). Invitato a espri­mersi, AO 1 ha dichiarato il 27 giu­gno 2007 di considerare la richiesta irrita, rilevando altresì che eventuali utili (e perdite!) conseguiti (…) in borsa non possono certo essere considerati redditi, siccome si tratta di operazioni puramente speculative, che non danno alcuna garanzia di risultato. Alla lettera il convenuto ha accluso il certificato di salario 2006, il regolamento della banca sui bonus, così come le tassazioni 2004 e 2005. Con ordinanza del 9 luglio 2007 il Segretario assessore ha giudicato la richiesta dell'istante tardiva, soggiungendo che in ogni caso la situazione economica del convenuto è documentata dagli atti prodotti e negli incarti fiscali.

 

                                         d)   Nell'appello l'istante sostiene che la sua richiesta era tempestiva, l'intensa attività finanziaria che il convenuto esercitava in proprio essendo emersa solo alla luce dei documenti fiscali acquisiti in corso di istruttoria (memoriale, pag. 9 in basso). L'affermazione è inveritiera, già per il fatto che né la documentazione prodotta dal convenuto il 23 aprile e il 27 giugno 2007 né il carteggio fiscale agli atti (nella rubrica richiami) indizia una qualsivoglia attività finanziaria di AO 1 né, tanto meno, frenetiche operazioni e investimenti borsistici (appello, pag. 21 in alto). Operazioni e investimenti borsistici sono stati evocati dall'istante stessa, di propria iniziativa, il 2 maggio 2007 nella citata lettera al Segretario assessore (sopra, consid. a). A parte ciò, l'udienza destinata alla notifica delle prove si era tenuta tre mesi prima, il 6 marzo 2007. L'istante avrebbe dovuto chiedere pertanto l'edizione delle registrazioni relative alla movimentazione dei conti bancari per via di restituzione in intero (art. 138 CPC) o, al limite, di assunzione suppletoria di prove (art. 192 cpv. 1 CPC). In realtà – seppure debitamente patrocinata – essa si è limitata a scrivere una lettera al Segretario assessore, senza valersi dell'una né dell'altra norma. Manifestamente informe, la richiesta era dunque irricevibile già per tale motivo.

 

                                         e)   Sostiene l'appellante che, comunque sia, il giudice avrebbe dovuto or­dinare d'ufficio al convenuto l'edizione dei noti

                                               estratti bancari. Ora, il principio inqui­sitorio illimitato che governa il diritto di filiazione non solleva le parti dalle loro responsabilità processuali (DTF 128 III 413 a metà con rinvii). Per tacere di ciò, il reddito determinante di una parte non comprende entrate occasionali, fortuite o con soluzione di continuità, diversamente da introiti ricevuti abitualmente, come gratifiche, provvigioni, bonus, partecipazioni agli utili, mance, indennità per straordinari o per altri incarichi (v. RtiD I-2007 pag. 739 in alto con citazioni). Dovendosi fissare contributi alimentari a medio e lungo termine, il reddito del debitore non va accertato infatti tenendo calcolo di fattori meramente aleatori, temporanei o contingenti. I risultati di speculazioni in bor­sa sono – di regola – profitti legati all'imprevedibile andamento dei mercati finanziari. Possono anche risolversi in una perdita e non sono equiparabili a introiti abituali. Né l'appellante spiega quali ragioni giustificherebbero, in concreto, di ragionare in altro modo e di concludere altrimenti. Nelle condizioni descritte non sussistevano dunque gli

                                               estre­mi perché il giudice investigasse d'ufficio.

 

                                   5.   Valendosi una volta ancora dell'art. 322 lett. b CPC l'appellante insta affinché questa Camera ordini l'audizione di __________, superiore gerarchico di AO 1 al __________ di __________. Il Segretario assessore aveva respinto la richiesta, nella nota ordinanza del 9 luglio 2007, reputando che la testimone __________ avesse già risposto alle domande rilevanti ai fini

                                         del giudizio in merito allo stipendio del convenuto. Nell'appello l'istante oppone – in sintesi – che quest'ultima testimone non è stata in grado di indicare quanto guadagni esattamente AO 1 né quali siano le di lui aspettative salariali. La prima argomentazione è superata dai nuovi certificati di salario 2007, 2008 e 2009 richiamati da questa Camera, i quali rendono superflue ulteriori prove. La seconda non giustificherebbe in ogni modo l'escussione testimoniale, mal intravedendosi come __________ possa pronosticare con sufficiente affidabilità la retribuzione del convenuto negli anni a venire, fondata anche su criteri di rendimento. Nemmeno l'appellante tenta una spiegazione al proposito. Una volta ancora la sentenza impugnata resiste dunque alla critica.

 

                                   6.   Nel merito il Pretore ha ricordato in primo luogo che un genitore avente buone capacità finanziarie è tenuto, secondo le circostanze, a coprire il fabbisogno in denaro del figlio ove l'altro genitore assicuri il proprio contributo fornendo cura e educazione in natura. Ciò posto, egli ha accertato che per stimare il fabbisogno in denaro di AP 1 non v'era motivo di scostarsi dai valori medi previsti dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui la giurisprudenza ticinese si ispira da un ventennio, non ravvisandosi nel caso specifico particolarità che giustifichino aumenti. Il primo giudice ha valutato così tale fabbisogno in fr. 1205.– mensili fino al 7° compleanno, in fr. 1340.– mensili fino al 13° compleanno e in fr. 1650.– mensili fino alla maggiore età. D'altro lato il Pretore ha constatato che AO 1 guadagna fr. 9518.– netti mensili e ha un fabbisogno minimo di fr. 6820.–, onde un margine disponibile di fr. 2698.50 mensili, più che sufficiente per onorare l'obbligo di mantenimento. Anzi, visto il notevole agio il primo giudice ha calcolato i contributi senza tenere conto degli assegni familiari, già inclusi nei fabbisogni in denaro previsti dalle citate rac­comandazioni. Infine il Pretore ha ancorato i contributi alimentari all'indice nazionale dei prezzi al consumo, riservata al debitore la possibilità di dimostrare che il suo stipendio non ha beneficiato di analoghi adeguamenti.

 

                                   7.   Sostiene l'appellante che lo stipendio del convenuto ammonta non a fr. 9518.– mensili, ma ad almeno fr. 15 000.– mensili, cui si aggiunge ancora la tredicesima. L'affermazione è pertinente. I certificati di salario attestano che AO 1 ha guadagnato:

                                         nel 2006 (anno in cui è nata la figlia) fr. 206 505.– netti (doc. 2, identico al doc. 23), pari a circa fr. 17 200.– mensili,

                                         nel 2007 fr. 235 366.– netti, pari a circa fr. 19 600.– mensili,

                                         nel 2008 fr. 231 996.– netti, pari a circa fr. 19 300.– mensili e

                                         nei primi dieci mesi del 2009 fr. 210 198.– netti, pari a circa

                                         fr. 21 000.– mensili (certificati assunti da questa Camera).

                                         Certo, lo stipendio del 2006 comprende un bonus di fr. 113 750.–, quello del 2007 un bonus di fr. 136 217.–, quello del 2008 un bonus di fr. 102 560.– e quello del 2009 un bonus (per dieci mesi) di fr. 126 466.–, importi condizionati dal __________ al raggiungimento di determinati obiettivi (doc. 24: regolamento interno del __________; deposizione di __________: verbali, pag. 10). Il convenuto non pretende tuttavia di avere mai mancato quegli obiettivi, né di essersi mai visto negare l'elargizione del bonus, né adduce concreti indizi – salvo vaghi timori – che lascino presumere la soppressione del beneficio. Obietta che dal 2007 una quota del bonus è corrisposta in azioni bloccate (osservazioni all'appello, pag. 8), ma a supporre che i dati del 2005 (doc. 3) valgano anche per gli anni successivi, non asserisce che i titoli vincolati abbiano un valore venale inferiore a quello per cui sono attribuiti. Sostiene che ai fini del giudizio occorre fondarsi unicamente sul suo reddito del 2006 (introduzione della causa), trascurando che già allora egli guadagnava mensilmente non meno di fr. 17 200.–. Che poi il bonus del 2009 includa indennità eccezionali di fr. 10 000.– per spese di trasloco e di fr. 7499.– per l'acquisto di un veicolo all'estero (osservazioni all'appello, pag. 7) nulla muta, vista l'entità del­l'elargizione per dieci mesi. Contrariamente a quanto assevera l'appellante (e a quanto sembra credere il Pretore), in definitiva, il bonus annuo abitualmente riscosso dal convenuto rientra nella nozione di reddito per il calcolo dei contributi alimentari (sopra, consid. 4e).

 

                                         Quanto alle spese professionali del convenuto, l'appellante contesta l'indennità di fr. 8400.– annui stanziata dal __________ in aggiunta allo stipendio netto. Fa valere che tutte le spese superiori a fr. 50.– sono rifuse a AO 1 separatamente, sicché un'ulteriore spesa di fr. 8400.– l'anno non è verosimile. Ora, que­sta Camera ha già avuto modo di ricordare che non può essere considerata come reddito l'indennità fissa ricevuta da un dipendente a titolo di rimborso spese ove l'entità media delle spese professionali affrontate dal lavoratore coincida verosimilmente con l'ammontare dell'indennità ricevuta; una simile indennità può invece essere ritenuta – in tutto o in parte – alla stregua di un reddito occulto ove manchino indicazioni sulle spese effettive sopportate dal dipendente (FamPra.ch 2000 pag. 148 consid. 3; Rep. 1995 pag. 145 consid. 3 con richiami). Nella fattispecie il convenuto dà atto che l'indennità forfettaria di fr. 8400.– annui è destinata a coprire le spese inferiori a fr. 50.– per le quali non può chiedere la rifusione (osservazioni all'appello, pag. 7 in fondo), ma non spiega in che consistano tali spese né tanto meno le rende verosimili. Che l'autorità fiscale abbia riconosciuto simili deduzioni negli anni precedenti ancora non vincola il giudice civile, per lo meno in difetto di spiegazioni chiare e verosimili. L'indennità di fr. 700.– mensili che il convenuto percepisce va quindi considerata come reddito, sicché dal 2006 in poi AO 1 non ha mai guadagnato meno di fr. 17 900.– netti mensili.

 

                                         Circa il tenore di vita del convenuto, che l'appellante sottolinea come agiato, basti rammentare che il Pretore ha calcolato un fabbisogno minimo di fr. 6820.– mensili (sentenza impugnata, consid. 4) e che all'udienza del 6 marzo 2007 l'interessato aveva esposto un fabbisogno annuo di addirittura fr. 176 807.70 (riassunto scritto annesso al verbale, pag. 8), portati a fr. 190 000.– annui nel riassunto scritto annesso al verbale del dibattimento finale (pag. 7 lett. e). L'appellato tenta invero di asserire che non è agiato chi ha spese tanto elevate da sostenere, ma l'argomento non è serio, ove appena si consideri ch'egli affronta tutte quelle spese per sé medesimo. Al riguardo non giova dunque attardarsi. Sul fabbisogno in denaro della figlia si dirà in appresso.

 

                                   8.   Nell'ammontare del contributo alimentare fissato dal Pretore l'appellante scorge una violazione dell'art. 285 CC (e dell'art. 8 Cost.). Adduce che, data la situazione agiata in cui versa il genitore, il fabbisogno in denaro di lei non va stimato in base alle raccoman­dazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, bensì fissato nel 15% del reddito netto del convenuto, conformemente alla sentenza del Tribunale federale 5A_49/2006 del 24 agosto 2006. Da quest'ultima asserzione va subito sgombrato il campo, giacché nella sentenza appena citata il Tribunale federale non ha stabilito nulla del genere (alla quota del 15% aveva accennato se mai l'autorità cantonale: sentenza citata, consid. 2.2). Al contrario: esso ha rilevato, e nella più recente sentenza 5A_159/2009 del 16 ottobre 2009 ha ancora ribadito (con rimandi di giurisprudenza: consid. 4.1), che la legge non impone un metodo per il calcolo dei contributi ali­mentari, lasciati per una parte importante all'apprezzamento del giudice (art. 4 CC), ma nemmeno autorizza a fissare tali contributi in proporzione al solo reddito dei genitori, senza tenere conto della situazione effettiva del figlio. I valori statistici riportati nelle menzionate raccomandazioni di Zurigo possono servire da punto di partenza per definire il fabbisogno in denaro di un figlio, ma il relativo am­montare va poi determinato caso per caso in ossequio all'art. 285 cpv. 1 CC, tenendo conto delle esigenze concrete del minorenne, della situazione sociale e delle possibilità dei genitori, della sostanza e dei redditi del figlio stesso, come pure della partecipazione del genitore non affidatario alle cure e all'educazione.

 

                                         Nel risultato, in ultima analisi, il contributo alimentare per un figlio deve trovarsi in un rapporto ragionevole con il livello di vita e la potenzialità economica del debitore (DTF 116 II 112 consid. 3a). Se i genitori hanno un tenore di vita particolarmente ele­vato, per principio le esigenze del figlio devono essere valutate in modo più generoso (DTF 120 II 291 consid. 3b/bb, 116 II 113 consid. 3b). Inoltre il genitore con la maggiore disponibilità finanziaria può essere tenuto, secondo le circostanze, a finanziare l'intero fabbisogno in denaro del figlio se l'altro genitore adem­pie i propri obblighi prestando cura e educazione in natura (DTF 120 II 289 consid. 3a/cc). Ciò non significa che, dandosi situazioni agiate, vada considerata per forza l'intera la capacità contributiva dei genitori, determinante essendo pur sempre il tenore di vita effettivamente condotto. Motivi d'ordine pedagogico possono anche giustificare un livello di vita del figlio meno alto di quello dei genitori (DTF 116 II 110 consid. 3b). Sta di fatto che i punti di partenza costituiti dalle raccomandazioni di Zurigo sono già commisurati, dal 2000 in poi, al costo di eco­nomie domestiche su scala nazio­nale in base a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle econo­mie domestiche dispongono sul piano svizzero di un reddito familiare superiore a quello su cui le raccomandazioni si fondano (Empfeh­­lungen zur Bemessung von Unterhalts­beiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di reddito piuttosto modesto (op. cit., pag. 11 in alto). Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare di conseguenza che, ravvisandosi condizioni economiche particolarmente favorevoli, tali fabbisogni in denaro possono anche essere maggiorati del 25% (sentenza 5A_792/2008 del 26 febbraio 2009, consid. 5.3.2 con riferimento a Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 23 ad art. 285; da ultimo: sentenza 5A_159/2009 del 16 ottobre 2009, consid. 4.2).

 

                                         a)   Per quanto riguarda il fabbisogno in denaro di AP 1, il Pretore ha ritenuto di non scostarsi – come detto (consid. 6) – dai valori indicati nella tabella 2007 correlata alle citate raccoman­dazioni di Zurigo. Trattandosi di un figlio che vive in comunione domestica con altri due (AP 1 abita insieme con gli altri due figli della madre), egli si è dipartito così dal fabbisogno di fr. 1450.– mensili (fino al 6° compleanno), di fr. 1460.– (fino al 12° com­pleanno) e di fr. 1620.– mensili (fino alla maggiore età), cui ha tolto la posta per cura e educazione prestata in natura dalla madre (rispettivamente fr. 445.–, fr. 320.– e fr. 190.– mensili) e ha sostituito il costo dell'alloggio stimato dalla tabella (tra fr. 280.– e fr. 300.– mensili) con quello effettivo di fr. 500.–, pari a un terzo della locazione pagata dalla madre. In definitiva egli ha stabilito il fabbisogno in denaro di AP 1 in fr. 1205.– mensili nella prima fascia d'età, in fr. 1340.– mensili nella seconda e in fr. 1650.– mensili nella terza. Vista la notevole disponibilità finanziaria del convenuto, egli ha disposto inoltre che gli assegni familiari siano versati in aggiunta al contributo alimentare, sebbene i fabbisogni previsti nelle citate raccomandazioni già li comprendano. Per l'essenziale il metodo di calcolo adottato dal Pretore è corretto. Giovi rilevare subito tuttavia che nel sistema delle tabelle correlate alle raccomandazioni di Zurigo (e nella giurisprudenza del Tribunale d'appello) la prima fascia d'età non termina al 7°, bensì al 6° compleanno, e la seconda non termina al 13°, bensì al 12° compleanno. Di ciò questa Camera terrà conto d'ufficio, nell'interesse di AP 1.

 

                                         b)   Ciò premesso, l'applicazione delle raccomandazioni merita un approfondimento. Questa Camera ha già avuto modo di spiegare, in effetti, che non si giustificano più tagli lineari ai fabbisogni in denaro previsti nella tabella annua correlata alle raccomandazioni solo per il minor costo della vita nel Ticino. I fabbisogni riportati dalla tabella corrispondono già – come detto (consid. 8) – a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di reddito piuttosto modesto su scala nazio­nale. Decurtazioni delle cifre indicate nel­­la tabella sono possibili, ma – trattandosi già di fabbisogni riguardanti ragazzi appartenenti a famiglie relativamente umili – devono giustificarsi alla luce di circostanze concrete (per esempio nel caso in cui il minorenne fruisca di vitto o alloggio a condizioni particolarmente favorevoli) e non solo perché il ragazzo vive nel Ticino (RtiD I-2006 pag. 674 consid. 3). Del resto tagli lineari non si giustificano nemmeno per il fatto che i genitori non siano economi­camente in grado di sopperire appieno al fabbisogno in denaro del figlio: in tale ipotesi ci si limita ad accertare in che misura il fabbisogno rimane scoperto (loc. cit.).

 

                                         c)   Per converso questa Camera non è stata chiamata a esaminare, finora, se e a quali presupposti si giustifichi una maggiorazione dei fabbisogni in denaro indicati dalla tabella annua correlata alle raccomandazioni. Il Tribunale federale ha già avuto occasione di stabilire, ad ogni modo, che in condizioni economiche particolar­mente favorevoli quei fabbisogni possono essere aumentati anche del 25% (sopra, consid. 8 in fine). Diversamente dalle decurtazioni, le maggiorazioni possono quindi essere lineari (e non solo puntuali). Rimane da chiarire che cosa si intenda per condizioni economiche particolarmente favorevoli.

 

                                               L'appellante invoca la sentenza del Tribunale federale 5C.49/2006 del 24 agosto 2006, ma a parte il fatto ch'essa precede la citata sentenza del 26 febbraio 2009 in cui lo stesso Tribunale federale ha accertato per la prima volta la possibilità di maggiorare fino al 25% (e non oltre) i fabbisogni in denaro previsti nella tabella (sopra, consid. 8 in fine), in quel caso il contributo alimentare per un figlio dai 6 anni in su era stato fissato dai giudici cantonali in fr. 3500.– mensili tenendo conto del fatto che il padre (debitore del contributo), con un reddito di oltre fr. 450 000.– annui, ammetteva un fabbisogno in denaro del figlio di fr. 3000.– mensili (consid. 2.2). La fattispecie non è dunque paragonabile a quella in esame. In un altro precedente, del 19 agosto 2008, i giudici cantonali avevano fissato il contributo alimentare per un figlio in fr. 2000.– mensili fino al 12° compleanno e in fr. 2500.– dopo di allora (assegni familiari non compresi) fondandosi su introiti del padre (debitore del contributo) di fr. 33 000.– mensili ed entrate complessive dei genitori di fr. 40 000.– mensili (sentenza 5A_49/2008, consid. 4.4.2). Simili livelli di reddito trascendono anch'essi la fattispecie in esame.

 

                                               Nella ripetuta sentenza del 26 febbraio 2009, in cui il Tribunale federale ha accertato per la prima volta la possibilità di maggiorare fino al 25% i fabbisogni in denaro previsti nella nota tabella, i giudici cantonali avevano fissato in fr. 2500.– mensili il contributo ali­mentare per un figlio fino ai 12 anni, in fr. 2800.– mensili fino ai 16 anni e in fr. 3000.– mensili dopo di allora, fondandosi su un reddito del padre (debitore del contributo) di 19 300.– mensili e un reddito complessivo dei genitori di fr. 25 100.– mensili. Nonostante l'elevato costo dell'alloggio, risultava una maggiorazione di quasi il 30% rispetto alla tabella, ma il Tribunale federale non è intervenuto, i giudici cantonali non avendo ecceduto nell'esercizio del loro ampio potere d'apprezzamento (sentenza 5A_792/2008, con­sid. 5.3.2 e 5.3.3). Una maggiorazione del 25% rispetto alla tabella è stata reputata legittima anche nel caso di un padre (debitore del contributo) con un reddito di fr. 10 559.– mensili non soggetto a imposta e di genitori un reddito complessivo di fr. 25 000.– mensili (sentenza 5A_288/2009 del 10 settembre 2009, consid. 4.2 in: FamPra.ch 1/2010 pag. 228). Parimenti adeguata è stata ritenuta una maggiorazione del 25% nel caso di un padre (debitore del contributo) che guadagnava fr. 12 000.– netti mensili quando viveva ancora in famiglia e il reddito complessivo dei coniugi era di circa fr. 19 000.– mensili (sentenza 5A_159/2009 del 16 ottobre 2009, consid. 4.2).

 

                                               È vero che il fabbisogno in denaro di un figlio può anche superare quello maggiorato del 25% previsto dalla ripetuta tabella. A tal fine occorre però che il fabbisogno effettivo sia partitamente quantificato nelle sue componenti, e non solo stimato in una maggiorazione globale (se ne veda un esempio nella sentenza del Tribunale federale 5A_127/2009 del 12 ottobre 2009, consid. 6.4, in cui il fabbisogno in denaro del figlio è stato puntualmente calcolato in fr. 4990.– mensili fino a 7 anni). Lo stesso criterio di precisione vale del resto, come si è accennato, per eventuali decurtazioni del fabbisogno (sopra, consid. b).

 

                                         d)   Nel caso in esame l'appellante guadagnava, già nel 2006, fr. 17 900.– netti mensili, stipendio che negli anni successivi è andato costantemente aumentando (sopra, consid. 7). Si dà atto che RA 1 non ha redditi apprezzabili, il Pretore avendo accertato ch'essa è a carico della pubblica assistenza (sentenza impugnata, consid. 4 in fine), e non si disconosce che l'appellante fa valere un fabbisogno proprio di fr. 190 000.– annui. A parte il fatto però che nelle osservazioni all'appello egli non contesta il fabbisogno minimo di fr. 6820.– mensili calcolato dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 4), pur con un fabbisogno personale di fr. 190 000.– annui egli conservava già nel 2006, grazie al reddito di fr. 17 900.– netti mensili, un margine disponibile di fr. 2065.– mensili. In condizioni del genere non v'è motivo per cui la figlia non debba beneficiare dell'elevato tenore di vita del padre. Urtante sarebbe se mai il contrario.

 

                                               Nelle condizioni illustrate si giustifica pertanto di maggiorare il fabbisogno in denaro di AP 1, in linea con i casi appena citati, del 25% rispetto all'importo previsto dalla tabella correlata alle raccomandazioni di Zurigo, che il Pretore ha applicato sulla base di criteri sostanzialmente corretti, come lo stesso AO 1 riconosce (osservazioni all'appello, pag. 11 in fondo). Certo, quest'ultimo mette in dubbio la pigione effettivamente pagata da RA 1 (fr. 1493.– mensili, spese accessorie comprese), ma dimentica che la cifra risulta dal contratto di locazione (doc. K, pag. 3), menzionato dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 3). A ragione egli fa notare invece che il costo dell'alloggio da inserire nel fabbisogno in denaro della figlia non deve corrispondere a un terzo della locazione pagata dalla madre (i fr. 500.– mensili calcolati dal Pretore), bensì a un quarto (fr. 375.– arrotondati), per tacere del fatto che in realtà dovrebbe corrispondere a un quinto (trattandosi del terzo figlio: Emp­feh­­lungen zur Bemessung von Unter­haltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag. 13 in alto). A giusto titolo l'appellato rileva inoltre che per definire i contributi di mantenimento il Pretore non avrebbe dovuto far capo anticipatamente alla tabella del 2007, bensì applicare quella del 2006 (ovvero quella del 2005, rimasta immutata), valevole al momento della nascita della figlia. Fermo restando, con ogni evidenza, che in tal caso l'adeguamento al rincaro decorre dal novembre del 2004 (valori della tabella 2005).

 

                                         e)   Tutto ciò posto, il fabbisogno in denaro di un figlio (su tre) con il costo dell'alloggio fissato a fr. 375.– mensili (in sostituzione di quello tabellare), ma senza la posta per cura e educazione (prestata in natura dalla madre) ammontava, secondo la tabella del 2005, a fr. 1070.– mensili fino al 6° com­pleanno, a fr. 1205.– mensili fino al 12° compleanno e a fr. 1510.– mensili fino alla maggiore età. Maggiorati del 25%, tali importi risultano di fr. 1340.– mensili per la prima fascia d'età, di fr. 1505.– mensili per la seconda e di fr. 1890.– mensili per la terza. Entro tali limiti l'appello merita dunque accoglimento. I contributi alimentari chiesti dalla figlia (rispettivamente fr. 3250.–, fr. 4500.– e 5000.– mensili, più gli assegni familiari) risultano invece esorbitanti, ove appena si pensi che corrisponderebbero a maggiorazioni di oltre il 300%. E il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che già un aumento del 200% fissato astrattamente in base al solo reddito dei genitori, senza tenere conto del fabbisogno concreto del figlio, raffigura una manifesta violazione del diritto federale (sentenza citata 5A_792/2008 del 26 febbraio 2009, consid. 5.3.2). Per quel che è infine degli assegni familiari, le somme stabilite da questa Camera già li comprenderebbero. Il Pretore ha nondimeno deciso che tali prestazioni devono essere versate in aggiunta e una modifica della sentenza impugnata su questo punto comporterebbe, in assenza di appello avver­sario (principale o adesivo), una reformatio in peius contraria agli interessi della figlia, su cui la Camera è chiamata a vegliare in ossequio al principio inquisitorio illimitato (sopra, consid. 4). La clausola fissata dal Pretore va quindi mantenuta.

 

                                   9.   Non si disconosce che nel caso precipuo AP 1 vive in comunione domestica con due figli nati dal matrimonio della madre, i quali non versano sicuramente in condizioni agiate (osservazioni all'appello, pag. 2 in fondo). Il Tribunale federale ha già avuto occasione di precisare tuttavia che ciò non basta a giustificare un livello di vita del figlio meno alto di quello del debitore del contributo alimentare. In casi del genere spetta al genitore affidatario far sì che la disuguaglianza tra figli di genitori diversi non abbia per effetto di sfavorire l'uno o l'altro (DTF 120 II 290 consid. 3b/bb). Rimettersi al buon volere del genitore affidatario, per sua natura indotto a trattare tutti i suoi figli in modo paritetico, convince fino a un certo punto. D'altra parte non si può nemmeno dare per presunto che RA 1 impiegherà i contributi alimentari spettanti a AP 1 anche per il mantenimento suo o degli altri due figli. L'appellante si dichiara disposta, da parte sua, ad aprire un conto di deposito bancario speciale sul quale il convenuto potrà versare i contributi a suo favore e la cui amministra­zione verrà affidata a un curatore ad hoc (memoriale, pag. 21 nel mezzo), ma dimentica che l'amministrazione dei contributi alimentari compete per legge alla madre (art. 320 cpv. 1 CC). Dovesse in ogni modo AO 1 raccogliere concreti indizi in base ai quali i contributi alimentari da lui erogati risultino distratti – in tutto o in parte – dalla loro finalità, l'autorità tutoria potrà affidare l'amministrazione delle rendite a un curatore (art. 325 cpv. 3 CC).

 

                                10.   L'emanazione del sindacato odierno rende senza oggetto la richiesta subordinata dell'appellante intesa a far annullare la sentenza impugnata e a rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio, previa assunzione delle prove respinte a suo tempo dal Segretario assessore.

 

                                11.   La tassa di giustizia e le spese dell'attuale giudizio seguirebbero il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Andrebbero quin­di addebitate pressoché interamente all'istante, la quale esce vittoriosa dall'appello in proporzione esigua. Date le particolarità del caso, che ha richiesto l'esame di una questione giuridica nuova da parte della Camera (sopra, consid. 8c), e considerato che la minorenne non ha redditi né sostanza, soccorrono tuttavia giusti motivi (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo. Il grado di soccombenza imporrebbe altresì di condannare l'appellante a rifondere al padre un'indennità per ripetibili ridotte (art. 148 cpv. 2 CPC), ma da tale ipotesi è equitativamente lecito prescindere, mal intravedendosi come una bam­bina senza la benché minima capacità economica possa versare somme di denaro a un genitore, per di più agiato. Nella sentenza impugnata il Pretore ha deciso, del resto, alla stessa stregua.

 

                                12.   Davanti a questa Camera l'appellante chiede che il padre sia tenuto a corrisponderle fr. 5000.– a titolo di partecipazione alle spese di rappresentanza in appello” o, in subordine, che le sia conferito il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Contrariamente all'opinione di AO 1 (osservazioni all'appello, pag. 13 in fondo), la richiesta di versamento non è più formulata a titolo di provvigione ad litem (come nel precedente appello del 15 ottobre 2007), bensì per ottenere un'indennità a causa terminata. Ora, l'obbligo di mantenimento verso un figlio minorenne comprende – per principio – anche le spese processuali, in particolare il costo di una causa volta a ottenere lo stanziamento di contributi alimentari (DTF 127 I 206 consid. 3d con riferimenti). La protezione giuridica del figlio in effetti va finanziata anzitutto dai genitori, sempre che sia necessaria e non senza possibilità di esito favorevole (Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 39 ad art. 276 CC). Il ruolo dello Stato è meramente sussidiario (DTF 127 I 206 consid. 3d in fine).

 

                                         Nella fattispecie il convenuto è l'unico genitore con disponibilità economica, per altro abbondante. Né in concreto l'appello appariva del tutto inutile o completamente destituito di possibilità di successo. Il fatto che il Pretore avesse statuito nel 2009 senza alcun aggiornamento istruttorio sui redditi del convenuto, il cui ultimo dato risaliva al 2006, destava se mai legittimi interrogativi. Si giustifica pertanto di riconoscere all'istante un contributo alle spese processuali per l'introduzione dell'appello (non invece del memoriale 7 gennaio 2010, tardivo). L'interessata chiede il versamento di fr. 5000.–, ma la rivendicazione è esagerata. Quanto il convenuto può essere chia­mato a sussidiare è il tempo e l'impegno che un legale solerte e diligente avrebbe profuso nell'assolvimento di un mandato analogo, senza sollevare censure sovrabbondanti né cadere in prolissità o richieste di giudizio fuori misura. Ponderata la relativa difficoltà della pratica e un dispendio di tempo che non può essere valutato sopra la media, un'indennità di fr. 2000.– appare equa e adeguata. Il convenuto risultando senz'altro in grado di erogare la somma, la richiesta di assistenza giudiziaria diviene senza oggetto.

 

                                13.   Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile, ove appena si quantifichi l'entità dei contributi alimentari chiesti in appello rispetto agli importi fissati dal Pretore.

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   L'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1.1 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che AO 1 è condannato a versare, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari alla figlia AP 1 (nata il 5 giugno 2006) per il tramite della madre

                                         RA 1:

                                         fr. 1340.– mensili dalla nascita fino al 6° compleanno,

                                         fr. 1505.– mensili dal 6° fino al 12° compleanno,

                                         fr. 1890.– mensili dal 12° compleanno fino alla maggiore età.

                                         L'assegno familiare dev'essere versato in aggiunta al contributo.

                                         I contributi alimentari sono riferiti all'indice nazionale dei prezzi al consumo del novembre 2004 (110.7 punti) e vanno adeguati il 1° gennaio di ogni anno, la prima volta il 1° gennaio 2007, in base all’indice del novembre precedente. Il debitore è liberato da tale obbligo nella misura in cui documenti che il suo stipendio non ha beneficiato – in tutto o in parte – di adeguamenti al rincaro.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   AO 1 è tenuto a versare all'appellante un'indennità di fr. 2000.– per il finanziamento delle spese processuali.

 

                                   4.   La richiesta di assistenza giudiziaria è dichiarata senza oggetto.

 

                                   5.   Intimazione:

 

–;

–..

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.