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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Celio, giudice presidente, Epiney-Colombo e Cerutti, supplente straordinario |
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segretaria: |
F. Bernasconi, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa OA.2005.163 (completamento di sentenza di divorzio estera) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con “istanza” del 7 marzo 2005 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 2 luglio 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 15 giugno 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al rimedio giuridico;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. CO 1 (1965) e IS 1 (1970), cittadini dell'ex Iugoslavia, si sono sposati il 15 aprile 1990 a __________ (Repubblica di Serbia). Prima dell'unione è nata __________a, il 16 settembre 1988 a __________, e dal matrimonio è nata K__________, l'11 agosto 1998 a __________. La famiglia risiede in Ticino dal 1996. I coniugi vivono separati dal 1° giugno 2000, quando il marito si è trasferito a __________ con __________a, e la moglie a __________ insieme con K__________. Dopo di allora, AP 1 ha avuto un figlio, __________r (26 marzo 2002), da __________ (1974), cittadina croata, con la quale si è sposato ad __________ (Repubblica di Serbia e Montenegro) il 14 febbraio 2003. Da questa nuova unione è poi nato L__________, il 24 aprile 2007.
B. Nel frattempo, con sentenza del 29 aprile 2002 il Tribunale comunale di __________ (Repubblica di Serbia e Montenegro) ha sciolto il matrimonio contratto da AP 1 e AO 1. A titolo di conseguenze accessorie del divorzio, il Tribunale ha omologato una convenzione sottoscritta dalle parti, nella quale, fra altri punti, __________a è stata affidata al padre e K__________ alla madre.
C. Con istanza del 4 marzo 2005 IS 1 ha chiesto al Tribunale d'appello – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – di riconoscere e dichiarare esecutiva la sentenza di divorzio serba in Svizzera. Il 15 marzo 2005 la richiesta di assistenza giudiziaria è stata respinta. Inoltre, il 16 marzo 2005, l'interessata ha ritirato la propria istanza, sicché la procedura è stata stralciata dai ruoli per desistenza con decreto del 21 marzo 2005 (inc. 10.2005.3).
D. Nel mentre, con “istanza” del 7 marzo 2005 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano per ottenere – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – il “completamento” della sentenza di divorzio serba. L'interessata ha chiesto che la figlia K__________ le fosse affidata con l'esercizio dell'autorità parentale, che __________a fosse affidata al padre, che avrebbe avuto l'autorità parentale, che il genitore non affidatario avrebbe beneficiato del “più ampio diritto di visita” e che l'ex marito fosse condannato a versare a titolo di contributo alimentare in favore di K__________ fr. 1500.– mensili soggetti al rincaro. Identiche domande AO 1 ha formulato già in via “supercautelare” e cautelare.
E. All'udienza del 26 aprile 2005, indetta per la discussione cautelare, AP 1 si è opposto alle pretese della ex moglie asserendo, fra l'altro, che la sentenza serba è esauriente sul tema, avendo già disciplinato il mantenimento della prole, sicché l'interessata avrebbe dovuto avviare una procedura intesa alla “modifica” di quella decisione. Comunque sia – ha continuato il convenuto – anche quest'azione sarebbe stata da respingere non ravvisandosi in concreto gli estremi di una modifica. Le parti si sono mantenute nella rispettiva e antitetica posizione in prosieguo di discussione. Terminata l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale producendo memoriali conclusivi. Nel proprio del 12 ottobre 2005 AP 1 ha ribadito la sua posizione. E lo stesso ha fatto AO 1 nel suo allegato del 13 ottobre 2005. Statuendo il 24 ottobre 2005 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza cautelare di AO 1, ordinando a AP 1 di versare fr. 500.– il mese quale contributo alimentare in favore di K__________ a partire dal 5 marzo 2005. Il Pretore non prelevato né tasse né spese “siccome l'istante è posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita”, ma ha nondimeno imposto a AO 1 di versare all'ex marito fr. 800.– a titolo di ripetibili (DI.2005.307).
F. Con istanza del 30 maggio 2007, AO 1 ha postulato – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – l'adozione di nuovi “provvedimenti cautelari” nel senso di aumentare il contributo alimentare percepito da K__________ a fr. 1200.– mensili, facendo valere un miglioramento nella situazione economica del padre. Quest'ultimo, all'udienza del 2 luglio 2007 destinata alla discussione dell'istanza, ha proposto di respingerla. Terminata l'istruttoria, alla discussione finale del 12 novembre 2007 le parti hanno mantenuto il rispettivo e antitetico punto di vista. Con decreto del 22 febbraio 2008, il Pretore ha respinto l'istanza, non ha prelevato né tasse né spese “siccome l'istante è posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita”, ma l'ha condannata a versare a controparte fr. 500.– a titolo di ripetibili (DI.2007.672).
G. Nel merito con risposta del 10 settembre 2008 AP 1 ha proposto – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – di respingere l' “istanza” della ex moglie, ribadendo una volta di più gli argomenti già presentati in sede cautelare. Le parti si sono riconfermate nel proprio punto di vista nel successivo scambio di scritti, la madre diminuendo la richiesta di contributo alimentare a fr. 750.– mensili in aggiunta alla metà delle spese di “cura ortodontica”. L'udienza preliminare si è tenuta il 3 febbraio 2009. L'istruttoria è cominciata e terminata quel giorno, le parti limitandosi a prove documentali. Il dibattimento finale si è tenuto quello stesso 3 febbraio 2009, nel quale le parti hanno riproposto, una volta di più, le proprie antitetiche tesi.
H. Statuendo il 15 giugno 2009 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha obbligato AP 1 a versare, in favore di K__________, i seguenti contributi alimentari:
- fr. 850.– fino al compimento dei 12 anni di età;
- fr. 900.– dai 12 anni alla maggiore età.
Egli ha poi ammesso le parti al beneficio dell'assistenza giudiziaria e non ha assegnato ripetibili (OA.2005.163).
I. Contro tale sentenza AP 1 ha presentato appello a questa Camera il 2 luglio 2009 nel quale chiede – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – di riformare il giudizio pretorile nel senso di respingere la petizione. L'appello non ha fatto oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. La causa è stata trattata con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese. A quest'ultimo soggiacevano tutte le decisioni comunicate entro il 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella procedura ordinaria il termine per appellare era di venti giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese). Nella fattispecie, la sentenza del Pretore è stata intimata il 16 giugno 2009 ed è pervenuta al convenuto il giorno successivo (appello, n. 1 “In ordine”, pag. 2). Introdotto il 2 luglio 2009, l'appello è dunque tempestivo.
2. Il Pretore ha dapprima disciplinato l'assetto provvisorio della vertenza il 24 ottobre 2006 (inc. DI.2005.307). Poi, con decreto del 22 ottobre 2008, egli ha respinto una domanda di AO 1 intesa alla modifica della prima pronuncia. Nel merito, il Pretore ha valutato la fattispecie alla luce di eventuali modifiche rispetto alla situazione dell'ottobre 2008. Al riguardo, egli ha accertato che AP 1, al momento del giudizio, conviveva con la nuova moglie – __________ – e con i due figli avuti da lei, __________r e L__________. La famiglia – a mente del Pretore – può contare su uno stipendio del padre di circa fr. 4100.– netti il mese, su tredici mensilità, cui si aggiungono entrate di __________, che “verosimilmente” si attestano all' “80% dello stipendio precedente”, accertato dal giudice in fr. 2900.– mensili netti. Con tali entrate per il Pretore la famiglia deve fare fronte a un fabbisogno minimo di fr. 4122.–. Onde un'eccedenza di fr. 2500.– mensili.
Per quanto riguarda AO 1, il Pretore ha accertato entrate per complessivi fr. 3000.–, una parte delle quali nella forma del reddito ipotetico. Egli, per contro, non ha vagliato il di lei fabbisogno minimo. Per quel che attiene ai figli, il primo giudice non ha nemmeno appurato il loro fabbisogno in denaro. In ogni caso, il Pretore è giunto al convincimento che “vi è sicuramente spazio per aumentare il contributo di mantenimento per la figlia K__________ e fissarlo in fr. 850.– fino al compimento dei 12 anni di età e in fr. 900.– nel seguito, fino alla maggiore età”.
3. Nella fattispecie, il Pretore ha fissato un contributo alimentare in favore di K__________ in via cautelare a partire dal 5 marzo 2005 (DI.2005.307). E nella sentenza qui impugnata – di merito – il primo giudice ha pronunciato un aumento del contributo a partire dal 1° giugno 2008. Ora, di principio, il giudizio finale fa decadere tutti i provvedimenti cautelari a valere dalla litispendenza (v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2005.100 del 15 febbraio 2007, consid. 4). In altre parole, una procedura provvisionale non sussiste senza una procedura di merito né sopravvive a questa (cfr. art. 381 CPC ticinese; v. anche: Rep. 1989 pag. 127), sicché il giudice deve statuire su tutto il periodo che decorre dalla litispendenza (DTF 130 I 350 consid. 1.2). È altresì pacifico che sino al passaggio in giudicato della decisione di merito, le procedure cautelari restano in vigore (DTF 120 II 2 consid. 2b). Se non che il Pretore – per quanto è dato a comprendere – ha trattato la procedura di merito come modifica della procedura cautelare.
Certo, nel diritto del divorzio attuale – che alcuni definiscono “costruttivo” (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese commentato e massimanto, Lugano 2000, m. 5 ad art. 419c) – il giudice deve interpretare in maniera evolutiva la causa (Cocchi/Trezzini, eo. loc.), sicché le misure cautelari prese in una tale procedura possono perdurare senza che sia necessario che il loro mantenimento dopo lo scioglimento del matrimonio sia previsto (Tappy in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 24 ad art. 137 vCC). Ciò posto, si può eccezionalmente in concreto soprassedere alla “retroattività” della decisione di merito, siccome il contributo fissato nella procedura cautelare è – come si vedrà nel seguito – alla concreta portata del padre.
4. Trattandosi di far completare una sentenza estera da parte di un giudice svizzero (art. 64 LDIP), una formale procedura di delibazione non è necessaria, in tali circostanze il giudice svizzero esaminando egli medesimo – pregiudizialmente – se e in quale misura la sentenza estera sia suscettibile di essere riconosciuta ed essere dichiarata esecutiva (art. 29 cpv. 3 LDIP). In concreto il Pretore non ha speso una parola al riguardo, benché egli fosse stato reso attento a ciò nella decisione di cui all'inc. 10.2005.3 del 15 marzo 2005. Ciò premesso, della sentenza esterà si dirà – per quanto necessario – nei considerandi qui in appresso.
5. Il convenuto ribadisce che la procedura in narrativa non può essere un'azione di completamento di sentenza estera ai sensi dell'art. 64 LDIP, poiché la decisione serba è esauriente al riguardo delle relazioni – anche finanziarie – tra genitori e figli. L'appellante rimprovera al Pretore di avere condiviso la propria argomentazione di una modifica nel “primo decreto cautelare del 25 ottobre 2005” in cui il primo giudice ha stabilito che “nella traduzione di quella sentenza” figura che “ciascuno dei genitori dovrà anche provvedere al mantenimento della figlia a lui affidata (doc. 4)”, sicché “[a]ppare dunque inverosimile che la presente procedura possa configurarsi quale azione di completazione di sentenza estera, ma piuttosto quale modifica”, salvo poi vagliare la causa come se fosse – a mente dell'appellante – una “nuova sentenza di divorzio”. In ogni caso – epiloga l'interessato – la petizione andava respinta.
6. Il Pretore, benché la causa denotasse d'acchito un elemento d'estraneità, non si è espresso sulla sua eventuale competenza a dirimere la lite. Né, per avventura, egli ha esaminato gli estremi della procedura. Giova dunque precisare quanto segue.
a) I tribunali svizzeri sono abilitati a completare sentenze estere, sempreché la loro competenza discenda dagli art. 59 o 60 LDIP (art. 64 cpv. 1 LDIP; cfr. anche DTF 128 III 345, 124 III 178 consid. 4 prima frase). In concreto, non vi è alcun trattato bilaterale che vincoli la Svizzera e la Repubblica di Serbia e Montenegro su questo punto, sicché la LDIP è applicabile. Ora, le parti risiedono in Svizzera dal 1996: è quindi dato il foro del domicilio in virtù dell'art. 59 LDIP. Quanto alle relazioni tra genitori e figli, l'art. 79 cpv. 1 LDIP precisa che sono competenti i tribunali svizzeri della dimora abituale del figlio ovvero quelli del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale del genitore convenuto. Il cpv. 2 di quella norma riserva, in particolare, la protezione dei minori disciplinata all'art. 85 LDIP.
Quest'ultimo articolo rinvia – dal 1° luglio 2009 – alla Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (RS 0.211.231.011). In precedenza, il rinvio era alla Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione di minorenni (RS 0.211.231.01). Ed è sotto l'egida di quest'ultimo trattato che va decisa la presente fattispecie.
b) Questa convenzione si applicava a tutti i minorenni che avevano la loro residenza abituale in Svizzera (art. 13 cpv. 3). E per definire la “residenza abituale” occorreva fondarsi sui criteri indicati all'art. 20 cpv. 1 lett. b LDIP (RSDIE 1999 pag. 335 consid. 3). A norma dell'art. 1, le autorità, giudiziarie o amministrative, dello Stato di dimora abituale d'un minorenne erano, con riserva delle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 capoverso 3 della Convenzione, competenti a prendere misure per la protezione della persona o dei beni dello stesso. Come corollario dell'art. 1, l'art. 2 della Convenzione precisa che le autorità così competenti prendevano le misure previste dalla loro legge interna.
Certo, l'art. 4 della convenzione riservava una competenza alle autorità dello Stato di cui il minorenne era cittadino, le quali ove lo giudicassero necessario al suo interesse, potevano, dopo averne avvisato le autorità dello Stato della sua dimora abituale, prendere, secondo la loro legge interna, misure intese a proteggerne la persona o i beni. Se non che, tale competenza valeva solo per gli Stati firmatari della Convenzione, fra i quali non figurava la Iugoslavia (DTF 126 III 302 consid. 2a/aa). Aggiungasi infine che la competenza delle autorità dello Stato della dimora abituale del minorenne è competenza esclusiva (DTF 126 III 302 consid. 2a/bb).
c) In concreto, al momento del divorzio, le figlie avevano la loro residenza abituale in Svizzera. Onde l'incompetenza del giudice serbo a decidere in merito a misure di protezione del figlio o di affidamento. Su questo punto dunque la sentenza di divorzio andava completata dal giudice elvetico, con riferimento al diritto svizzero.
d) Per quel che riguarda i contributi alimentari, invero gli stessi non erano previsti dalla citata convenzione né la Convenzione dell'Aia sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari verso i figli del 24 ottobre 1956 (RS 0.211.221.431) indica quale sia il tribunale competente, limitandosi a prevedere che la legge della dimora abituale del figlio determina se, in quale misura e a chi, il figlio può richiedere gli alimenti (art. 1; v. anche: DTF 124 III 179 consid. 4). Se non che, se la competenza per attribuire l'autorità parentale e disciplinare il diritto di visita spetta ai tribunali svizzeri in virtù della convenzione dell'Aia del 1961, allora questi ultimi sono parimenti competenti per fissare i contributi di mantenimento (DTF 126 III 302 consid. 2a/bb). Onde la competenza del Pretore a disciplinare l'assetto contributivo tra genitore non affidatario e figlio.
e) Certo, la Corte di giustizia ginevrina non ha permesso a un coniuge divorziato di avviare una procedura in Svizzera intesa all'ottenimento di contributi alimentari che aveva trascurato di pretendere in tempo utile o nelle forme previste di fronte al giudice del divorzio (RSDIE 1999 pag. 340 consid. 3b; critico: Bucher in: RSDIE 1999 pag. 342 n. 4). Ma gli estremi concreti differiscono dal precedente citato, ove appena si consideri che – in ogni caso – in materia di filiazione vige in Svizzera il principio inquisitorio illimitato (DTF 128 III 414 verso l'alto), che è considerato facente parte dell'ordine pubblico (DTF 126 III 303 consid. 2a/bb) e non il principio dispositivo che, invece, governa le pretese economiche tra coniugi.
f) Il Pretore avrebbe di conseguenza dovuto disciplinare, oltre all'aspetto contributivo (sul quale si dirà nel seguito), l'affidamento delle figlie. Su questo punto la sentenza del Pretore deve essere corretta d'ufficio. Non vi sono motivi per scostarsi da quanto avevano pattuito a suo tempo le parti (v. qui sopra consid. B), anche se la madre ha asserito di non avere partecipato personalmente alla procedura, poiché “dovevo stare qui a lavorare per mantenere le figlie” (interrogatorio formale di AO 1 del 22 settembre 2005, risposta ad 2, pag. 3 in: DI.2005.307), ma è stata – in ogni caso – rappresentata adeguatamente. __________a, invece, è ora maggiorenne, sicché su questo punto la causa può dirsi divenuta priva d'oggetto.
7. L'appellante si duole delle valutazioni finanziarie del Pretore, rilevando che la propria situazione economica non gli permette di versare alcunché a K__________. Al riguardo, il Pretore si è limitato ad affermare che “anche tenendo per buono il calcolo del minimo vitale esposto in duplica (sommantesi in fr. 4'122.-), vi è sicuramente spazio per aumentare il contributo di mantenimento per la figlia K__________”, e ciò perché “la somma dei redditi dei coniugi AP 1 (calcolati su 12 mensilità) si somma in ca. fr. 6'600.– al mese, con un'eccedenza di fr. 2'500.– mensili. E' allora senz'altro giustificato devolverne questa percentuale in favore di K__________, tenuto conto, da un lato, che le sue necessità contributive sono superiori rispetto agli altri due figli piccoli del convenuto [...] e, dall'altro, che la madre con il suo reddito (ipotetico) è in misura di prestare a sua volta un contributo per la figlia [...]” (sentenza impugnata, pag. 3).
8. Dandosi completamento di una sentenza di divorzio estera, il tribunale svizzero competente (v. sopra consid. 6) deve porsi nella situazione esistente al momento della pronucia del divorzio. Ora, della situazione economica delle parti nell'aprile 2002 tutto si ignora. Né il Pretore ha eseguito accertamenti al riguardo, salvo riconoscere che “verosimilmente” il padre guadagnasse “lo stipendio indicato nel doc. 8” e la madre percepisse entrate comprese tra i fr. 2700.– e i fr. 3000.– quale cameriera. Non si può certo ritenere che ciò completi una sentenza di divorzio estero. Rinviare gli atti in prima sede perché integri l'incarto offenderebbe il principio di celerità, dandosi in particolare la presenza di figli minorenni. Aggiungasi che, in ogni caso, per il principio inquisitorio illimitato che governa il diritto della filiazione (DTF 128 III 414), questa Camera sarebbe comunque sia stata abilitata a rivedere compiutamente la fattispecie. Sia come sia, come detto, la situazione nell'aprile del 2002 è lacunosa, ma, dagli atti è possibile, almeno parzialmente e prudenzialmente, ricostruire il quadro economico delle parti.
a) Per
quel che riguarda il padre, nel 2002 egli era attivo presso la __________ (doc.
18). Lo stipendio, per quanto è dato di sapere, era nel 2004 di fr. 3730.–
lordi mensili, pari a fr. 3367.50 netti (v. doc. 8), dai quali già è stata
dedotta l'imposta alla fonte, cui AP 1 non è più stato assoggettato
dal 29 settembre 2004 (v. lettera dell'avv. PA 1 del 27 giugno 2005 nella cartelletta
“II. Ed. doc. da convenuto” in: DI.2005.307). Con ciò
egli doveva fare fronte a un fabbisogno minimo di fr. 2509.90, composto di fr.
1250.– quale minimo vitale del diritto esecutivo,
fr. 566.70 di locazione (in difetto di documenti va inserito un importo equo,
pari a quello riconosciuto alla ex moglie),
fr. 276.50 quale premio dell'assicurazione malattia (doc. 10), fr. 45.– quale premio
dell'assicurazione malattia complementare (doc. 12), fr. 29.15 per l'assicurazione
economia domestica (doc. 11), fr. 51.35 di imposta di circolazione (doc. 13),
fr. 57.20 per l'assicurazione auto (doc. 13 e 14) e fr. 233.70 per un leasing
(doc. 15).
b) AO 1 viveva a __________ con la figlia K__________ (doc. F e G). Nel 2003 essa ha percepito un salario di fr. 3526.75 il mese (v. doc. P). Nel 2002, invece, l'attrice ha dichiarato di avere un'entrata mensile netta compresa tra i fr. 2700.– e i fr. 3000.– su dodici mensilità (interrogatorio formale del 22 settembre 2005, ad domanda 4, pag. 4 in alto in: DI.2005.307). Con ciò AO 1 doveva fare fronte a un fabbisogno minimo che può essere prudenzialmente ricostruito e quantificato in fr. 2565.15 (fr. 1250.– minimo vitale del diritto esecutivo, fr. 566.70 locazione [doc. M, nel 2003], fr. 276.50 premio dell'assicurazione malattia [doc. L, per il 2005], fr. 157.35 premio dell'assicurazione per l'automobile [doc. Q, per il 2004] e fr. 33.30 imposta di circolazione [doc. R, per il 2005]; fr. 271.30 premio per l'assicurazione vita [doc. S] e fr. 10.– imposte stimate [come proposto dall'attrice]).
c) Il fabbisogno in denaro delle figlie va quantificato considerandole, ciascuna, “figlia unica”, vivendo esse separate, ognuna con un genitore. __________a nel 2002 era nell'ultima fascia d'età delle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (gennaio 2000) – cui questa Camera si ispira per prassi ventennale nella fissazione dei fabbisogni in denaro (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5) – sicché il suo fabbisogno in denaro ascendeva a fr. 1893.30 mensili, adeguando la posta per l'alloggio. Quanto a K__________, esso va fissato in fr. 1798.30, adeguando, anche per lei, la quota per l'alloggio.
d) Il 26 marzo 2002, poi, AP 1 è diventato papà di __________r, nato a __________ (Repubblica di Croazia). Vivendo in Croazia al momento che qui interessa – per quanto è dato di sapere –, il suo fabbisogno medio in denaro può essere equamente stimato facendo capo agli indici sul livello dei prezzi (compresa la locazione) periodicamente diramati dalla UBS (“Prezzi e salari”), senza trascurare che tali coefficienti sono rapportati al costo della vita nell'area di Zurigo e non alla media svizzera cui si riferiscono le note raccomandazioni (RtiD II-2007 pag. 798). Nell'edizione 2006 della citata pubblicazione (quella più vicina al 2002 reperibile in: http://www.ubs.com/global/it/wealth_management/wealth_management_research/prices_earnings.html) non figura alcuna città croata, ma una slovena, Lubiana con un indice del 55.8 e una ungherese, Budapest, con un indice del 53.5. A titolo di paragone, nel 2002 l'OCSE aveva valutato per la Croazia un indice 53 (OCSE 30 come base 100) per il livello di prezzi paragonati, mentre la Svizzera figura con un indice 128 (tabella consultabile in: http://www.oecd.org/dataoecd/32/63/34256785.pdf).
In concreto, nel 2001 la città di __________ contava 90 411 abitanti (dati reperibili in: http://www.dzs.hr/Eng/censuses/ Census2001/Popis/E01_01_01/e01_01_01_zup14-3123.html). Essa si trova a circa __________ km dal confine con la Serbia, a est e a circa __________ km dal confine con l'Ungheria a nord. Essa non può però essere ragionevolmente equiparata né a Lubiana (circa 280 000 abitanti) né a Budapest (circa 2 milioni di abitanti). Tutto considerato, nel caso specifico il fabbisogno medio in denaro di __________r può essere stimato, in definitiva, attorno al 30% per rapporto a quanto prevedono le note raccomandazioni di Zurigo, pari a fr. 555.– il mese.
e) Dato quanto precede il convenuto avrebbe potuto versare un contributo alimentare in favore di K__________, ma non nell'ordine di grandezza indicato dal Pretore nel suo decreto cautelare del 24 ottobre 2006. Egli infatti avrebbe avuto una disponibilità di fr. 1324.30 mensili (v. DTF 137 III 59 per il metodo di calcolo). Egli poteva contare su entrate di fr. 3367.50 il mese a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2043.20 (minimo vitale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 566.70 [stima], cassa malati fr. 276.50 e trasporto fr. 100.– ], con un agio di fr. 1324.30. Per __________a sarebbe stato tenuto a versare fr. 500.– il mese, per K__________ fr. 250.– e per __________r fr. 75.– [per gli importi vale – secondo la giurisprudenza poc'anzi citata – quanto previsto in ambito LEF; cfr. al riguardo: BlschK 2001 pag. 19; per la riduzione possibile del minimo vitale per chi vive all'estero: BlSchK 2000, pag. 63). Ripartendo in modo proporzionale l'eccedenza rimasta, di fr. 499.30, dopo avere saldato questi importi, si ha che per K__________ egli avrebbe dovuto versare fr. 401.30.
9. Dato quanto precede, si dovrebbe completare la sentenza serba, modificando la decisione del Pretore, ma ciò offenderebbe il principio della sicurezza del diritto intervenendo a oltre dieci anni di distanza dalla sentenza di divorzio. Inoltre il Pretore, come già accennato, ha fatto decorrere – su richiesta dell'istante – i contributi alimentari dal 5 marzo 2005 (DI.2005.307) e li ha modificati dal 1° giugno 2008 (sentenza impugnata). Per finire, la modifica retroattiva rischierebbe di cagionare serie difficoltà al debitore alimentare, la cui situazione si è evoluta sensibilmente. Ciò posto, si giustifica di soprassedere al completamento della sentenza serba al momento della sua pronuncia. Ragioni d'equità e la modifica apprezzabile della situazione delle parti impongono di vagliare la fattispecie ai momenti analizzati dal Pretore – ossia nel 2005 e nel 2008 – per valutare se la decisione di prima sede sia sostenibile.
10. Per
quanto riguarda la situazione al momento dell'inoltro della presente vertenza –
il 7 marzo 2005 – giova rilevare che il padre aveva ricevuto il proprio
licenziamento, e si è trovato di lì a poco in disoccupazione. Identica fase ha
vissuto la madre. Il Pretore, nel citato decreto cautelare, ha accertato
entrate del padre per
fr. 3150.– netti il mese e della nuova moglie per fr. 2630.– il mese, di
indennità di disoccupazione, senza però vagliare il loro fabbisogno familiare.
Quanto all'attrice, il primo giudice ha accertato indennità assicurative per
fr. 2950.– il mese, ma non ha accertato il di lei fabbisogno minimo.
a) AP 1 ha terminato la propria attività lavorativa presso la __________ al 31 marzo 2005 (doc. 18). Nei primi tre mesi del 2005 egli ha percepito uno stipendio mensile netto medio di fr. 3071.– (v. doc. 8 e distinta del salario del mese di marzo 2005 nella cartelletta “II. Ed. doc. dal convenuto” in: DI.2005.307). Dopo di allora egli è stato al beneficio dell'assicurazione disoccupazione, ottenendo indennità attorno ai fr. 3000.– netti mensili (v. estratti nella cartelletta “II. Ed. doc. dal convenuto” in: DI.2005.307).
Quanto al fabbisogno minimo dell'appellante, in una recente sentenza il Tribunale federale ha precisato che nella commisurazione del contributo alimentare per un figlio il debitore alimentare risposatosi nel frattempo può invocare unicamente la garanzia del proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo, e per di più limitato alla sua persona (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1). Del nuovo coniuge non si tiene conto, se non ove questi sia chiamato – dandosene gli estremi – ad assistere economicamente il debitore nei suoi obblighi di mantenimento verso i figli avuti prima del matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC). Le tre condizioni cumulative cui ciò possa eventualmente avvenire sono enunciate nella sentenza del Tribunale federale 5A_352/2010 del 29 ottobre 2010, consid. 6.2.2).
Ciò posto, decisivo è il minimo esistenziale del solo convenuto calcolato secondo i principi del diritto esecutivo. Trattandosi di un debitore sposato, esso consiste nella metà del minimo esistenziale per coniugi, cui si aggiungono i supplementi che riguardano il solo debitore, in particolare un importo adeguato per il costo dell'alloggio, le spese professionali indispensabili per il conseguimento del reddito (in specie gli oneri di trasferta per raggiungere il posto di lavoro), il premio della cassa malati e – in caso di attività indipendente – i contributi della previdenza professionale (DTF 137 III 63 consid. 4.2.2). Il costo dell'alloggio va riconosciuto per principio nella metà della locazione dell'abitazione coniugale, senza riguardo a chi sia intestato il contratto di locazione o a eventuali convenzioni interne fra coniugi sul riparto delle spese comuni (cfr. DTF 130 III 765). Un'eccezione ricorre solo – ma è estranea alla fattispecie – qualora il convivente non sia in grado di finanziare la propria metà (RtiD I-2008 pag. 1083 n. 63c). Quanto ai premi delle assicurazioni non obbligatorie, essi non vanno considerati (DTF 134 III 323), come non vanno considerate le imposte (DTF 126 III 93 in alto). Tutto ciò posto, all'appellante va riconosciuto un fabbisogno minimo di fr. 1636.50 composto di: un mezzo del minimo esistenziale del diritto esecutivo per coppia coniugata fr. 775.–, un mezzo delle spese dell'alloggio fr. 485.–, cassa malati fr. 276.50, spese di trasferta fr. 100.–. Con un agio di fr. 1636.50.
b) Per quanto attiene ai fabbisogni in denaro di __________a, K__________ e __________r gli stessi vanno fissati in fr. 500.– per __________a, fr. 350.– per K__________ e fr. 250.– per __________r (per il metodo di calcolo, v. qui sopra, consid. 8e). Ripartendo proporzionalmente fra di essi quanto rimane al padre dopo averli saldati, a K__________ toccherebbero fr. 433.85, una cifra prossima a quanto accertato dal Pretore.
11. AP 1 è diventato di nuovo padre il il 24 aprile 2007 quando è nato L__________. Nel frattempo __________a è diventata maggiorenne, il 16 settembre 2006. Di ciò si sarebbe dovuto tenere conto. Certo è, comunque sia, che il convenuto mai ha postulato la modifica del decreto cautelare né ha chiesto a sua volta un provvedimento provvisionale che tenesse conto, se del caso, delle modifiche testé indicate. E per evitare reiterate modifiche di calcolo giova – come detto – limitarsi ai periodi vagliati dal Pretore.
12. Da ultimo occorre vagliare la situazione al momento del giudizio.
a) AP 1 è attivo, dal 1° giugno 2008, presso la __________, percependo uno stipendio mensile netto di fr. 4103.40 (doc. 22). Egli ha un fabbisogno minimo di fr. 1681.–, l'unica posta differente con quanto accertato sopra (consid 10a) è il costo dell'alloggio, ora di fr. 529.50 (doc. 27). L'agio mensile è di fr. 2422.40.
b) Per quel che riguarda i contributi in favore dei figli minorenni, fino ai 12 anni K__________ avrebbe potuto pretendere fr. 350.– e fr. 500.– dopo di allora, __________r fr. 350.– e L__________ fr. 250.– (BlSchK 2001 pag. 19). Ripartendo l'agio residuo del padre in maniera proporzionale fra i tre figli, si ottiene che AP 1 ha senz'altro la capacità finanziaria per onorare i contributi alimentari fissati dal Pretore. L'appello va dunque respinto.
13. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), che va posta integralmente a carico dell'appellante. Se non che, la situazione del padre, ridotto al minimo vitale secondo il diritto esecutivo, non può dirsi rosea, sicché – in via del tutto eccezionale – si può rinunciare a prelevare oneri processuali. Non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato per osservazioni. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, la stessa va dichiarata priva d'oggetto riguardo agli oneri processuali. Va ammesso invece il gratuito patrocinio, potendosi ammettere che l'appellante avesse avuto buoni motivi per ricorrere, ove appena si consideri che il metodo di calcolo è stato precisato con la giurisprudenza citata del Tribunale federale che ha modificato i parametri precedenti (indicati da ultimo in: RtiD II-2010 n. 21c consid. 12 pag. 640). Ciò premesso, al patrocinatore dell'appellante può essere riconosciuta un'indennità prudenziale di fr. 800.–.
14. Circa i rimedi esperibili contro l'odierno pronunciato sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera la soglia dei fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, l'appello è respinto e la sentenza impugnata confermata.
2. Non si prelevano oneri processuali.
3. La richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante è dichiarata priva d'oggetto per quanto attiene agli oneri processuali.
4. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà per l'appellante al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 800.–.
5. Notificazione:
–;
–;
– Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene
alternative, Torricella-Taverne.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibi-le contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen-tale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.