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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Celio, giudice presidente, Epiney-Colombo e Cerutti, supplente straordinario |
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segretaria: |
F. Bernasconi, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa OA.2008.52 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 13 marzo 2008 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 2 luglio 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 10 giugno 2009 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1960) e AP 1 (1963) si sono sposati a __________ il 30 giugno 1995. A quel momento il marito era già padre di O__________ (1991) nata da un precedente matrimonio. Dalla nuova unione sono nati G__________, il 1° settembre 1995, e D__________, l'8 maggio 1997. Il marito è ufficiale istruttore dell'esercito svizzero. La moglie, di formazione aiuto medico, durante la vita coniugale ha dapprima accudito i figli e ha poi ripreso a lavorare saltuariamente e a tempo ridotto dall'aprile del 2000; dal settembre 2003 essa è parzialmente attiva presso __________ e dal 23 aprile 2007 presso la __________. I coniugi sono separati dal 1° giugno 2005.
B. In esito a una procedura a protezione dell'unione coniugale promossa da AP 1 il 16 giugno 2005, con sentenza del 22 dicembre 2006 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha “dato atto” che i coniugi vivevano separati dal 1° giugno 2005, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, affidandole la custodia dei figli, ha disciplinato il diritto di visita paterno e ha previsto la nomina, da parte della Commissione tutoria, di un curatore educativo in favore dei figli. Quanto agli aspetti patrimoniali, il Pretore ha imposto al marito un contributo alimentare in favore della moglie di fr. 4225.– il mese dal 1° luglio 2005 sino al 31 agosto 2007 e di fr. 3425.– dopo di allora, ha fissato a carico del padre un contributo alimentare per G__________ (assegno familiare compreso) di fr. 1245.– dal 1° luglio 2005 al 31 agosto 2007 e di fr. 1535.– dopo di allora e per D__________ di fr. 1245.– dal 1° luglio 2005 al 30 aprile 2009 e di fr. 1535.– dopo di allora. Tutti i contributi sono stati ancorati all'indice nazionale dei prezzi al consumo. Infine il Pretore ha pronunciato la separazione dei beni a valere dal 1° luglio 2005 (DI.2005.119).
C. Il 13 marzo 2008 __________ ha introdotto azione di divorzio davanti al medesimo Pretore sostenendo che la figlia G__________ “dovrebbe essere assegnata alla custodia del padre”. Egli ha dunque offerto un contributo alimentare in favore della moglie di fr. 1500.– il mese fino al 31 dicembre 2013, un contributo alimentare in favore di D__________ di fr. 1245.– fino al 30 aprile 2009 e di fr. 1535.– dal 1° maggio 2009, ha chiesto di ottenere dalla moglie fr. 50 000.– a titolo di liquidazione del regime dei beni e ha sollecitato la stessa a rifondergli fr. 15 000.– versatile dai suoceri a titolo di mutuo. Egli ha poi chiesto in via “supercautelare” e cautelare di trascorrere le vacanze estive, dal 14 luglio al 31 agosto 2008, con i figli. Tale assetto è stato poi adottato, fra altre cose, di comune accordo tra i genitori in occasione dell'udienza del 3 aprile 2008 indetta per la discussione sull'istanza cautelare.
D. Con
risposta del 19 maggio 2008, la moglie ha aderito alla pronuncia del divorzio,
ha chiesto l'affidamento dei figli a sé con “esercizio esclusivo dell'autorità
parentale” (riservato il diritto di visita del padre), ha postulato un
contributo alimentare per sé di
fr. 5000.– mensili sino al 31 dicembre 2013, uno di fr. 1845.– per G__________
e uno di fr. 1675.– per D__________ fino al 30 aprile 2009 e di fr. 1845.– dopo
di allora. A titolo di liquidazione del regime matrimoniale, la moglie ha
preteso il versamento di fr. 19 132.50 oltre a fr. 16 931.15 quale
“liquidazione dei reciproci rapporti di dare/avere” e ha proposto di ottenere
la metà della prestazione d'uscita di previdenza professionale accumulata dal
marito in costanza di matrimonio.
E. Il Pretore ha trattato l'azione come istanza comune di divorzio con accordo parziale. All'udienza del 3 giugno 2008, indetta per l'audizione dei coniugi, costoro hanno ribadito la decisione di divorziare, demandando al giudice la decisione sulle conseguenze litigiose (contributi alimentari e liquidazione del regime dei beni). Essi si sono altresì accordati sull'attribuzione della custodia dei figli alla madre, che avrebbe esercitato l'autorità parentale, fissando il diritto di visita del padre, come pure sulla ripartizione a metà degli averi previdenziali. Il Pretore li ha poi invitati a precisare l'ambito del contenzioso, assegnando loro un termine di dieci giorni. Nel proprio memoriale del 7 giugno 2008, la moglie ha confermato “integralmente le motivazioni e conclusioni” già presentate nella risposta. Nel proprio allegato del 12 giugno 2008 AO 1 ha riproposto le sue richieste, salvo aumentare il contributo alimentare in favore della moglie a fr. 2919.– mensili sino al 31 dicembre 2013, e offrirne uno per G__________ di fr. 1535.– dal 1° settembre 2007. Egli ha poi proposto di disciplinare con riguardo al verbale del 3 giugno 2008 la questione dell' “affiliazione, i diritti di visita e le vacanze”.
F. Trascorso
il termine bimestrale di riflessione, i coniugi hanno confermato per scritto le
volontà espresse durante la citata udienza, il marito il 4 agosto 2008 e la
moglie il 29 agosto 2008. Il Pretore ha dunque convocato i coniugi
all' “udienza 422 cpv. 2b CPC”, durante la quale essi hanno notificato
prove. L'istruttoria è terminata il 9 aprile 2009. Le parti hanno rinunciato al
dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nelle proprie del 14 maggio
2009, AO 1 ha modificato sensibilmente le proprie pretese, chiedendo che
l'autorità parentale sui figli fosse attribuita a entrambi i genitori, ha
richiamato il verbale del 3 giugno 2008 per i diritti di visita e le vacanze,
ha offerto un contributo alimentare in favore della moglie di fr. 1600.– il
mese sino all'8 maggio 2013, uno di fr. 1300.– mensili in favore di G__________
dal 1° maggio 2009 e uno di fr. 1300.– il mese in favore di D__________ dal 1°
gennaio 2009 al 31 agosto 2009 e di fr. 1180.– dal 1° settembre 2009 e ha
aumentato la sua pretesa in liquidazione del regime dei beni a fr.
120 000.–, mantenendo per contro invariata la domanda intesa alla
rifusione del mutuo erogato dai suoi genitori (fr. 15 000.–). Nel suo
memoriale di medesima data, AP 1 ha in buona sostanza ripreso le sue domande,
salvo adeguare le pretese alimentari: per sé essa ha chiesto fr. 4568.15
dall'inoltro della causa al 30 aprile 2011 e
fr. 5303.15 dal 1° maggio 2011 al 31 dicembre 2013 e ha poi postulato un
contributo alimentare per G__________ e per D__________ di
fr. 1870.– il mese ciascuno e aumentando a fr. 19 995.50 la sua pretesa in
liquidazione del regime dei beni.
G. Statuendo il 10 giugno 2009, il Pretore ha sciolto per divorzio il matrimonio fra le parti, ha affidato i figli alla madre, con l'esclusivo esercizio dell'autorità parentale, riservando nondimeno il diritto di visita del padre. Quest'ultimo è stato condannato a versare un contributo alimentare indicizzato (assegni familiari non compresi) per G__________ di fr. 1930.– fino al 31 maggio 2013 e di fr. 2060.– dopo di allora, per D__________ di fr. 1750.– fino al 31 maggio 2013 e di fr. 1880.– dopo di allora. Alla ex moglie, AO 1 è stato astretto a corrispondere un contributo alimentare indicizzato di fr. 1800.– il mese “fino al mese di dicembre 2013”. A livello previdenziale, il giudice ha imposto il trasferimento dall'istituto assicuratore del marito a quello della moglie di fr. 150 146.50. La liquidazione del regime dei beni è stata risolta dal Pretore con un credito di fr. 20 079.65 in favore della moglie. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 4450.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
H. Contro tale sentenza AP 1 ha presentato un appello il 2 luglio 2009 con il quale chiede di aumentare il contributo alimentare in suo favore a “fr. 4568.15 fino al mese di dicembre 2013”, il suo credito in liquidazione del regime dei beni a fr. 23 127.50 e di fissare, secondo il prudente criterio di questa Camera, l'importo previdenziale in suo favore e di riformare la decisione impugnata di conseguenza. Con osservazioni del 4 settembre 2009, AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. La causa in esame è stata trattata con la procedura di divorzio su richiesta comune degli art. 420 segg. CPC ticinese. A quest'ultimo soggiacevano tutte le decisioni comunicate dai Pretori prima del 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza del Pretore è stata notificata al legale della moglie il 12 giugno 2009 (appello, pag. 2 in alto). Introdotto entro 20 giorni (art. 423b cpv. 1 CPC ticinese), il 2 luglio 2009, l'appello in rassegna è pertanto tempestivo. Altrettanto tempestive le osservazioni di AO 1, introdotte entro 20 giorni (art. 314 CPC ticinese) dalla notifica dell'appello.
2. Litigiosi rimangono, in questa sede, la liquidazione del regime dei beni, il riparto delle prestazioni previdenziali e il contributo alimentare in favore della ex moglie. Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 vCC; RtiD II-2004 pag. 576 consid. 1).
3. Fatti nuovi e mezzi di prova nuovi erano ammissibili in appello a norma dell'art. 138 cpv. 1 prima frase vCC, purché fossero addotti – nel Cantone Ticino – “al più tardi con la presentazione dell'appello, rispettivamente della risposta” (art. 423b cpv. 2 CPC ticinese). Lo scritto della __________ che l'appellante acclude al proprio memoriale è dunque ricevibile. Della rilevanza del medesimo si dirà di seguito.
4. Le controversie legate allo scioglimento del regime dei beni, come quelle relative al riparto delle prestazioni d'uscita in materia di cassa pensione, vanno esaminate prima delle questioni inerenti ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; DTF 129 III 9 consid. 3.1.2). Ora, per quanto riguarda in concreto lo scioglimento della partecipazione agli acquisti, il Pretore ha accertato che AO 1 si era riconosciuto debitore della moglie di fr. 19 995.50 pari alla metà del valore di riscatto di una polizza assicurativa di terzo pilastro e di fr. 735.– pari alla “metà degli importi fatturati da questa Pretura nella causa che opponeva i coniugi agli architetti da loro incaricati di occuparsi dell'edificazione del fondo della moglie”. Il Pretore ha poi respinto un preteso credito del marito di fr. 240 000.– per versamenti effettuati in favore della moglie, gli ha riconosciuto fr. 3047.85 su pretesi fr. 120 000.– per il “pagamento dell'ipoteca” e “operazioni immobiliari”, infine il giudice ha escluso che AO 1 potesse chiedere alla moglie la rifusione dei fr. 15 000.– che i suoi genitori le avrebbero concesso a titolo di mutuo. Quanto alle pretese della moglie, il Pretore le ha negato la possibilità di reclamare fr. 10 200.– per alimenti non versati sulla base della sentenza di misure a protezione dell'unione coniugale, le ha anche rifiutato fr. 489.35 pari alla metà della nota d'onorario dell'avv. __________, l'attività del legale essendo andata esclusivamente in suo favore. Infine, per contro, il Pretore ha riconosciuto a AP 1 fr. 2397.– pari alla metà del “saldo della [...] fattura” dell'avv. __________, che aveva patrocinato i coniugi in una vertenza che li aveva opposti agli architetti __________ e __________. Onde, in definitiva, a titolo di liquidazione del regime dei beni e dei reciproci crediti AO 1 è stato condannato a rifondere alla ex moglie fr. 20 079.65.
5. Riguardo alla liquidazione del regime dei beni, l'appellante critica l'inserimento nel calcolo dei fr. 3047.85 che il Pretore ha riconosciuto all'ex marito quale pagamento degli interessi ipotecari dell'immobile di proprietà della moglie prima del matrimonio. A mente sua, la pretesa “nulla ha a che vedere con la liquidazione del regime matrimoniale dei beni, dal momento che si riferisce a pagamenti effettuati prima del matrimonio”. Inoltre – soggiunge l'interessata – l'ex marito non ha fornito alcuna prova che quell'importo sia servito “in modo determinante al mantenimento della (futura) moglie al momento della convivenza”.
Il fondo n. 1182 RFD __________, sezione di __________ è stato acquistato con rogito del 30 luglio 1992 del notaio avv. __________ per fr. 490 000.– (doc. 1 in: richiamo I°) per metà ciascuno da AO 1 e AP 1 (v. rogito citato come pure i documenti annessi alla dichiarazione d'imposta delle persone fisiche 1999/2000 in: richiami III). AO 1 ha poi donato alla moglie la sua quota di un mezzo il 14 marzo 2000 con rogito del notaio avv. __________ (v. doc. 2 in: richiamo I°, come pure i documenti annessi alla dichiarazione d'imposta delle persone fisiche 2001/2002 in: richiami III°; documenti annessi alla dichiarazione d'imposta per le persone fisiche 2003B in: richiami III°). Sul fondo gravava un debito ipotecario – al momento della vendita – di fr. 274 978.35 in favore dell'Amministrazione federale delle finanze (doc. 36 e 37). Gli interessi di quel mutuo sono stati assunti da AO 1, per quanto è dato di evincere dagli atti, dal 1° gennaio 1995 fino al 31 dicembre 2004 (doc. da K a T). Il Pretore, come detto, ha considerato che egli avesse diritto di ottenere la metà del pagamento di quegli interessi sino al matrimonio (celebrato il 30 giugno 1995).
Dato quanto precede, il fondo n. 1182 era, per metà ciascuno, un bene proprio dei (futuri) coniugi. E, secondo la dottrina dominante, l'art. 206 cpv. 1 CC si applica anche ai contributi che una parte fornisce prima del matrimonio al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altra (v. Hausheer/Aebi-Müller in: Basler Kommentar, ZGB I, 3a edizione n. 46 ad art. 206 CC con rinvii). Tale estensione della norma, che per altro non riguarda solo i fidanzati (Piotet, Des créances variables entre époux, in: RNRF/ ZBGR 72/1991 pag. 70 cifra V in fine), presuppone tuttavia che le parti si siano poi sposate, proprio perché l'art. 206 CC è un prescritto specifico del diritto matrimoniale. Ciò che è avvenuto in concreto. Poi, avendo saldato – almeno per metà – un debito gravante i beni della moglie, AO 1 ha dunque contribuito al mantenimento della di lei parte di comproprietà. A ragione il Pretore gli ha così riconosciuto un credito di fr. 3047.85. Su questo punto l'appello va respinto.
6. In merito al riparto degli averi pensionistici il Pretore ha accertato che la moglie non ha accumulato alcun avere di “cassa pensione” durante il matrimonio, mentre il marito “ha maturato” un capitale di fr. 300 293.–. Il Pretore ha di conseguenza destinato la metà – fr. 150 146.50 – alla ex moglie, ordinandone il trasferimento “alla sua cassa di previdenza”. L'appellante afferma che “l'ordine impartito dal Pretore è sostanzialmente corretto”, ma chiede che se non le fosse riconosciuto alcun “diritto all'adeguato accumulo previdenziale post divorzio da lei inserito nel proprio fabbisogno” la ripartizione previdenziale dovrebbe avvenire a norma dell'art. 123 cpv. 2 CC. L'interessata chiosa sostenendo che “non essendo noti i tempi di evasione di questo ricorso e quindi la data del riparto dell'avere pensionistico del marito” essa “non è in grado di quantificare la propria richiesta”, lasciando “pertanto al prudente giudizio di Giudici la questione di stabilire in che misura deve essere ripartita la cassa pensione del marito” (appello, n. 11 pag. 11).
a) Ora, i coniugi hanno concordato per una “ripartizione delle prestazioni d'uscita [...] come previsto dall'art. 122 CC” (verbale del 3 giugno 2008: act. IX). Essi non hanno accennato a somme precise. Tale accordo è stato reiterato negli allegati sui punti contestati (petito n. 1.8 dell'allegato della moglie del 7 giugno 2008: allegati, act. X, pag.3; allegato del marito del 12 giugno 2008: allegati, act. XI, pag. 7, ad 11 “Evaso”; conclusioni del marito del 14 maggio 2009, petito n. 1h: allegati, act. XVII, pag. 11; conclusioni della moglie del 14 maggio 2009, petito n. 1.8: allegati, act. XVIII, pag. 10). Il 19 febbraio 2009 il Pretore ha invitato le parti a produrre i “conteggi della prestazione d'uscita accumulata” valuta il 31 marzo 2009. Ottenuto il certificato del marito, la moglie non avendo accumulato valori durante il matrimonio, il Pretore ha dato la possibilità alle parti di esprimersi al riguardo. Dopo di che, egli ha calcolato da sé medesimo il conguaglio, fissandolo in fr. 150 146.50. Se non che, agli atti non figura la dichiarazione di attuabilità da parte della cassa del marito. Essa, infatti, in risposta alla richiesta di ottenere una “Durchführbarkeitsbestätigung”, ha invece chiesto “eine Kopie der Scheidungsvereinbarung”. Una volta ottenuta, essa sarebbe ritornata sulla “Anliegen” di AO 1 (v. doc. NN). Sia come sia, tutte le prestazioni acquisite dai coniugi in costanza di matrimonio vanno suddivise per principio a metà (DTF 129 III 488 consid. 3.4.1 con rinvii). Aggiungasi che, come detto, AP 1 considera che “l'ordine del Pretore è sostanzialmente corretto”, sicché la decisione del Pretore potrebbe essere considerata, su questo punto, passata in giudicato.
b) L'appellante critica la chiave di riparto concordata e adoperata dal Pretore, invocando l'art. 123 cpv. 2 CC, per il quale il giudice può rifiutare in tutto o in parte la divisione ove appaia manifestamente iniqua dal profilo della liquidazione del regime dei beni oppure della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio. Argomento per ciò è – secondo la moglie – l'eventuale mancato inserimento nel proprio fabbisogno di un “adeguato accumulo previdenziale post divorzio”. Si tratta, a ben vedere, di un fatto nuovo, comunque sia ammissibile per l'art. 138 cpv. 2 vCC.
L'art. 123 cpv. 2 CC va applicato restrittivamente, il principio del riparto a metà non dovendo essere vanificato. Oltre che per manifesta iniquità, il giudice può rifiutare la suddivisione unicamente per manifesto abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC), ipotesi da ravvisare nondimeno con grande riserbo (DTF 135 III 155 consid. 6.1 con rimandi di dottrina e giurisprudenza). Nella fattispecie, giova ricordare che l'art. 125 n. 8 CC prevede che per fissare il contributo alimentare il giudice tiene conto delle aspettative dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e della previdenza professionale o di altre forme di previdenza privata o pubblica, incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d’uscita. Il legame tra suddivisione dell'avere previdenziale e contributo alimentare prescinde dalla ripartizione del primo. Infatti, solo il contributo alimentare dipende – in parte – dall'esito della ripartizione dell'avere previdenziale, non il contrario. La moglie, sovvertendo i termini della questione, non può essere seguita. Né si intravvede quale sia il manifesto abuso di diritto commesso dal Pretore nel fissare una chiave di ripartizione a metà, per altro sempre avallata dai coniugi. Non si dimentichi inoltre che la moglie riceverà un contributo alimentare, che terrà conto del tenore di vita avuto durante il matrimonio, come si vedrà in appresso, sicché potrà – in aggiunta ai fr. 150 146.50 e alla ripresa di un'attività lavorativa – costituirsi un'adeguata previdenza professionale.
c) Da ultimo, tuttavia, l'interessata sostiene che “non essendo noti i tempi di evasione di questo ricorso e quindi la data del riparto dell'avere pensionistico del marito” essa “non è in grado di quantificare la propria richiesta”, lasciando “pertanto al prudente giudizio dei Giudici la questione di stabilire in che misura deve essere ripartita la cassa pensione del marito”. L'argomento non può essere seguito. Infatti, il riparto delle prestazioni d'uscita va calcolato per la durata del matrimonio e, nella fattispecie, essa non ha appellato il principio del divorzio, che è pertanto passato in giudicato (v. anche qui sopra consid. 2). Quanto all'eventuale chiave di riparto, come detto in precedenza, non ci sono elementi per scostarsi dal principio della suddivisione a metà.
d) Invero, in caso di mancata intesa sull'ammontare del credito, il giudice si limitava a fissare la percentuale della prestazione d'uscita spettante a ogni coniuge (DTF 135 V 232; v. anche: RtiD II-2004 pag. 580 consid. 3c). La decisione sugli importi era presa dal giudice competente secondo la legge federale del 17 dicembre sul libero passaggio (art. 142 cpv. 2 vCC), che nel Cantone Ticino, era il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 25a cpv. 1 LFLP combinato con l'art. 73 cpv. 1 LPP; v. anche: art. 8 cpv. 1 LALPP). Se non che, in concreto, si può prescindere dal trasmettere gli atti a quest'ultima autorità, siccome la moglie – come detto (sopra, consid. a) – ha di fatto accettato la somma ottenuta, manifestando dunque il proprio accordo.
7. Quanto al contributo alimentare per sé, l'appellante sostiene anzitutto che il matrimonio è stato di lunga durata, ciò che le conferirebbe il diritto di salvaguardare per principio il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica. E per mantenere quel livello di vita essa chiede un contributo alimentare di fr. 4726.75, ridotto a fr. 4568.15 sino al 31 dicembre 2012, censurando gli accertamenti pretorili inerenti al reddito dell'ex marito, al di lui fabbisogno, al di lei fabbisogno e ai fabbisogni in denaro dei figli. Essa giunge a quel risultato con il cosiddetto “calcolo della mezza eccedenza”, metodo dal quale va sgombrato il campo, non trovando applicazione nel mantenimento dopo il divorzio (cfr. DTF 134 III 146 consid. 4).
a) Per quel che è della durata del matrimonio, decisivo è il periodo della vita in comune, non quello formale del vincolo (RtiD II-2006 pag. 685 in alto con richiami). In concreto le parti si sono sposate il 30 giugno 1995 e si sono separate di fatto poco meno di dieci anni dopo, il 1° giugno 2005. E il matrimonio può essere considerato di lunga durata. Si volesse seguire, con soverchio rigore, le suddivisioni temporali proposte dal Tribunale federale, il risultato non muterebbe. Il matrimonio in concreto sarebbe di media durata. Se esso ha influito sulle condizioni di vita dell'uno o dell'altro coniuge, per il calcolo dei contributi alimentari si applicano nondimeno i principi validi per unioni di lunga durata. E un matrimonio dal quale sono nati figli incide, di norma, sulle condizioni di vita di almeno un coniuge (DTF 135 III 61 consid. 4.1).
b) I criteri per l'erogazione di un contributo alimentare dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne regolano l'entità (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con riferimenti). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che, dandosi un matrimonio di lunga durata, ogni coniuge ha il diritto di vedersi riconoscere – per quanto possibile – il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica (RtiD II-2005 pag. 702 consid. 3, II-2004 pag. 581 consid. 4c con richiami; principio ribadito in: DTF 137 III 105 consid. 4.1.2). Ove i redditi dei coniugi dovessero rivelarsi insufficienti dopo il divorzio per conservare il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica, segnatamente in ragione dei nuovi costi generati da due economie domestiche separate, il creditore del contributo alimentare ha diritto per lo meno a un livello di vita analogo a quello del debitore (DTF 129 III 8 consid. 3.1.1). Fermo restando che, comunque sia, ogni coniuge deve provvedere da sé al proprio debito mantenimento nella misura in cui ciò si possa ragionevolmente pretendere da lui e che il debitore del contributo ha, in ogni caso, diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 135 III 59 consid. 4.5 con richiamo).
c) In concreto, il Pretore non ha esperito alcun accertamento su quel livello di vita, benché abbia evocato il principio (sentenza impugnata, consid. 9c pag. 14) e abbia rilevato che “il calcolo del proprio fabbisogno esposto dalla moglie (e in sostanza riconosciuto dal marito), corrisponde non al suo fabbisogno minimo, bensì al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, atteso che vi figurano i costi per il telefono, per l'elettricità che generalmente sono già compresi nell'importo base del minimo di esistenza” (sentenza impugnata, consid. 9d pag. 15 in alto). Si tratta però di un'opinione non condivisibile. Occorre rimediare quindi, per quanto possibile, alla mancanza (cfr. RtiD II-2004 pag. 582 consid. 4d e 4e). Ora, in difetto di altre indicazioni sul tenore di vita coniugale prima della separazione (in concreto gli atti sono silenti), gli accertamenti esperiti nella procedura a tutela dell'unione coniugale – ancorché ispirati a un esame di verosimiglianza – costituiscono pur sempre un riferimento oggettivo (RtiD I-2005 pag. 778).
d) Nella procedura a tutela dell'unione coniugale il Pretore ha condannato AO 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. fr. 4225.– il mese dal 1° luglio 2005 sino al 31 agosto 2007 e di fr. 3425.– dopo di allora, aveva fissato a carico del padre un contributo alimentare per G__________ (assegno familiare compreso) di fr. 1245.– dal 1° luglio 2005 al 31 agosto 2007 e di fr. 1535.– dopo di allora e per D__________ di fr. 1245.– dal 1° luglio 2005 al 30 aprile 2009 e di fr. 1535.– dopo di allora. Tutti i contributi erano stati ancorati all'indice nazionale dei prezzi al consumo. Questo assetto – in mancanza di una procedura cautelare ai sensi dell'art. 137 cpv 2 vCC – è rimasto in vigore durante la procedura di divorzio.
Ciò
premesso, nel 2004 (prima della separazione intervenuta il 1° giugno 2005) il
Pretore aveva quantificato il reddito familiare in fr. 13 230.–. Con ciò,
i coniugi dovevano fare fronte a un fabbisogno familiare che può così essere
ricostruito: minimo esistenziale del diritto esecutivo per coppia fr. 1550.–
(FU 2/2001 pag. 74 cifra I n. 3), fabbisogno in denaro di G__________ fr.
1391.95 (tabella 2003 correlata alle raccomandazioni edite dall'Ufficio della
gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo per figlio dal 7°
al 12° anno d'età in una fratria di due, adeguando la posta per l'alloggio e
quella per cura ed educazione riconosciuta all'80%, la madre lavorando per il
rimanente 20%: v. modulo 4 della dichiarazione 2004 richiamata), fabbisogno in
denaro di D__________
fr. 1344.20, costo dell'alloggio fr. 238.70 (doc. T, meno la quota già compresa
nel fabbisogno in denaro dei figli), premi della cassa malati fr. 570.30 (doc. 20
nell'inc. DI.2005.119 richiamato e allegati al modulo 6 nella dichiarazione
2004 richiamata), assicurazioni complementare fr. 112.– (allegati al modulo 6
nella dichiarazione 2004 richiamata), assicurazione responsabilità civile e
dell'economia domestica fr. 39.55 (tenuto conto dei ribassi usuali, il doc. L
nell'incarto DI.2005.119 limitandosi a indicare i premi lordi), spese di uso
dei veicoli
fr. 277.15 (fr. 127.15 per la moglie: doc. N e O nell'incarto citato, fr. 150.–
stimati per il marito dal Pretore), imposte
fr. 847.80 (doc. U nell'incarto citato, cui aggiungere l'imposta comunale con
un moltiplicatore del 90% a __________: http://dfe.ti-edu.ch/DFE/DC/calcolatori/reddito_sostanza.jsp),
altri debiti fr. 271.65 (modulo 5 nella dichiarazione 2004 richiamata), terzo
pilastro AO 1 fr. 506.40 (attestazione in: dichiarazione 2004 richiamata). Onde,
in definitiva, un fabbisogno di fr. 6878.05 mensili.
e) In ultima analisi, con un reddito complessivo di fr. 13 230.– mensili i coniugi, dopo avere sopperito al loro fabbisogno familiare di fr. 6878.05.– mensili, disponevano ancora di circa fr. 3176.– mensili ciascuno. Il marito riusciva a finanziare l'onere di mantenimento per O__________ con la sua mezza eccedenza. Per conservare il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica la moglie dovrebbe continuare a beneficiare pertanto di tale margine oltre il proprio fabbisogno minimo.
8. Accertato
(per quanto possibile) il tenore di vita raggiunto dalle parti durante la comunione
domestica, la questione è di sapere se l'appellante rivendichi a ragione un
contributo alimentare di fr. 4568.15 mensili sino al mese di dicembre 2013.
Occorre esaminare perciò la situazione di lei dopo il divorzio. Al riguardo il
Pretore ha accertato un'entrata mensile di fr. 1752.25 netti con cui fare
fronte a un “debito mantenimento” di fr. 3521.30 mensili (minimo esistenziale
del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, costo dell'alloggio
fr. 880.– [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro dei figli],
ammortamento fr. 600.–, assicurazione stabili fr. 91.40, assicurazione economia
domestica fr. 39.90, tassa acqua potabile fr. 13.65, tassa uso canalizzazioni
fr. 11.65, tassa rifiuti fr. 6.30, elettricità fr. 180.60, __________
fr. 38.50, telefono fr. 150.–, imposte fr. 350.–, premio della cassa malati fr.
339.30, spese di automobile fr. 200.– e ha infine dedotto fr. 630.– quale
“quota parte dei figli”). AP 1 contesta il calcolo del Pretore, affermando che
egli non ha tenuto conto a torto di fr. 1000.– quale “adeguato accumulo
previdenziale post divorzio” e ha mal conteggiato le quote di locazione nel
fabbisogno in denaro dei figli. Le censure vanno esaminate singolarmente.
a) Si conviene con l'appellante che il “debito mantenimento” dopo il divorzio deve comprendere “un'adeguata previdenza per la vecchiaia” (RtiD I-2005 pag. 750 consid. 9a). Nella fattispecie, la convenuta ha diritto di ricevere nondimeno, dopo il divorzio, la metà della prestazione d'uscita accumulata dal marito durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale (v. qui sopra consid. 6). Durante gli anni che la separano dal pensionamento avrà ancora modo di contribuire alla propria cassa pensione, senza dimenticare che essa conserva un margine utile oltre al proprio fabbisogno minimo, grazie al contributo alimentare che otterrà con la decisione odierna.
b) Esaminando
gli atti, il fabbisogno minimo di AP 1 assomma a fr. 3768.50 (minimo
esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, costo
dell'alloggio fr. 880.– [già dedotte le quote inserite nel fabbisogno in denaro
dei figli], ammortamento fr. 600.–, assicurazione stabili fr. 91.40, assicurazione
economia domestica
fr. 39.90, tassa uso canalizzazioni fr. 11.65, tassa rifiuti
fr. 6.30, premio della cassa malati fr. 339.30, spese di automobile fr. 200.– e
imposte fr. 350.–).
I costi di telefonia (fr. 150.–), della “__________” (fr. 38.50) e dell'elettricità (fr. 180.60) vanno soppressi d'ufficio, siccome già compresi nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (FU 2/2001 pag. 74 cifra I). Va anche tolto d'ufficio il costo dell'acqua potabile (fr. 13.65) il quale è anch'esso compreso nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (Rep. 1995 pag. 141, 1994 pag. 297 consid. 5).
L'ammortamento ipotecario non è un costo dell'alloggio, ma un ordinario rimborso di mutuo. Alla stregua di ogni estinzione di debito, va onorato nella misura in cui i mezzi finanziari della famiglia siano sufficienti (cfr. anche: I CCA, sentenza inc. 11.2007.24 del 2 dicembre 2008, consid. 7e con richiami).
Tenuto conto che per beneficiare del tenore di vita condotto fino alla separazione essa dovrebbe disporre di altri fr. 3176.– mensili (sopra, consid. 7e), il suo “debito mantenimento” va accertato per finire in fr. 6944.50 mensili. Rimane da sapere se e in che misura l'interessata sia in grado di far fronte a tale “debito mantenimento” con le proprie risorse.
c) Quanto alle entrate, il Pretore ha considerato che AP 1, data la sua età, non andasse astretta ad aumentare il suo grado d'occupazione. Egli le ha conteggiato il reddito percepito dall'attività esercitata per __________ e per la __________, per complessivi fr. 1725.25 il mese. L'appellante non censura l'accertamento pretorile. Sia come sia, la moglie non contesta che da gennaio del 2014 dovrà cercarsi un'occupazione al 100% (risposta, ad 9, pag. 6 in fondo e 8 poco sopra il centro). E, in definitiva, essa chiede un contributo per sé solo fino al 31 dicembre 2013. Invero la data topica sarebbe il sedicesimo compleanno del figlio più piccolo (D__________, l'8 maggio 2013). Ma il marito non ha contestato su questo punto la decisione del Pretore. In definitiva, sino al 31 dicembre 2013, l'appellante non riesce a fare fronte al proprio “debito mantenimento”.
9. L'appellante non essendo in grado di sopperire autonomamente al proprio “debito mantenimento”, è necessario appurare la capacità contributiva di AO 1. Il Pretore ne ha accertato il reddito in fr. 12 302.10, a fronte di un “fabbisogno” di fr. 5021.25 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo dell'alloggio fr. 1900.–, cassa malati fr. 264.–, telefono fr. 150.–, “__________ “ fr. 42.25, elettricità fr. 200.–, assicurazione responsabilità civile ed economia domestica fr. 65.–, onere fiscale fr. 870.–, spese di automobile fr. 280.– e abbigliamento per i figli fr. 150.–) che a mente del primo giudice “corrisponde al suo tenore di vita” (sentenza impugnata, consid. 9f pag. 17).
Secondo i calcoli dell'appellante, lo stipendio di AO 1 è di fr. 12 731.50 con i quali egli deve sostenere un “fabbisogno” di fr. 2996.70. Essa vorrebbe veder ridotta la spesa per l'alloggio a fr. 1250.– mensili, quella per l'onere fiscale a fr. 636.– il mese e infine quella relativa all'assicurazione responsabilità civile ed economia domestica a fr. 10.30. Per quanto attiene alle poste inerenti al “telefono”, alla “__________”, all' “elettricità” e all' “abbigliamento per i figli”, l'ex moglie non riconosce alcunché. Quanto alla “cassa malati” e “al trasporto necessario per recarsi al lavoro” sono costi assunti direttamente dal datore di lavoro mediante deduzione dallo stipendio, sicché non vanno conteggiati nel fabbisogno del marito. Nelle osservazioni all'appello, AO 1 propone di riconoscere il suo “fabbisogno” come calcolato dal Pretore, siccome “corrisponde [...] perfettamente al tenore di vita” da lui avuto.
a) Per quanto attiene al reddito di AO 1, l'appellante sostiene che esso assommi a fr. 13 351.50, dal quale però dedurre fr. 600.– di assegni familiari non più percepiti, onde un reddito netto di fr. 12 731.50. Dall'esame dei doc. GG/1 a doc. GG/13 insieme con il doc. OO si evince che lo stipendio netto nel 2008 di AO 1 sia stato di fr. 157 501.–, così come accertato dal Pretore. Da quell'importo, però, non vanno dedotti gli assegni per i figli, che il lavoratore ha percepito nel 2008, la modifica essendo intervenuta nel 2009. Sia come sia, gli assegni per i figli sono prestazioni sociali in favore della prole e degli stessi si dirà qui sotto riguardo al fabbisogno in denaro dei figli. Onde un reddito, nel 2008, di fr. 13 125.10 netti mensili.
Invero dal 1° gennaio 2009 egli non percepisce più assegni familiari, che il Pretore ha quantificato in fr. 823.– sulla base del doc. PP (sentenza impugnata, consid. 9f). La moglie, per contro, ritiene una cifra di fr. 600.– (appello, n. 8 pag. 9 in alto) benché riconosca – sulla base del doc. a prodotto in appello – che “ai dipendenti della Confederazione viene versata la differenza tra quanto percepito a titolo di assegni di legge fino al 31 dicembre 2009 ed gli assegni usuali” (ibidem). Ora, il doc. a prodotto dalla moglie in appello – ricevibile (qui sopra consid. 3) – attesta che la Confederazione versa importi più elevati rispetto agli assegni familiari fissati all'art. 5 della legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (LAFam, RS 836.2), e meglio fr. 359.20 mensili per l' “erste Kind” e fr. 231.90 per “jedes weitere Kind”. Quanto all'importo non più riconosciuto al padre, il doc. PP indica che per O__________ – considerata “erste Kind” – egli deve restituire fr. 1077.60 su tre mesi, ossia fr. 359.20 il mese, mentre per G__________ e D__________ fr. 695.70 ciascuno (fr. 1391.40 complessivi), ossia fr. 231.90 mensili ciascuno. In ultima analisi, la deduzione di fr. 823.– ammessa dal Pretore resiste alla critica. In definitiva, il reddito di AO 1 va fissato in fr. 12 302.10 il mese, a partire dal 1° gennaio 2009. E, dandosi un lavoratore dipendente, il reddito da considerare è quello conseguito al momento del giudizio (RtiD I-2004 pag. 595 n. 78c), che in concreto è quello ottenuto dall'ex marito nel 2009.
b) In merito alla locazione la moglie fa valere che va riconosciuto al marito l'importo “effettivamente” corrisposto “alla signora __________”. Per l'appellante, la somma di fr. 1250.– mensili attestati dal doc. CC “può senza dubbio essere considerata corretta ed adeguata al tipo di oggetto locato”. Nelle proprie osservazioni, il marito afferma che gli sono da conteggiare fr. 1900.– “come risulta chiaramente dai doc. G e BB”. Egli spiega la somma di fr. 1250.– versata come un favore fattogli dalla locatrice, della quale nondimeno “è debitore” e alla quale “restituirà tutte le somme dovute, appena si troverà in condizioni finanziarie migliori”.
Ora, è vero che il contratto di locazione agli atti (doc. G e CC) prevede una pigione mensile di fr. 1700.– più fr. 200.– il mese di forfait (“pauschal”) per alcune spese accessorie. Resta il fatto che dal mese di ottobre 2007 la locatrice ha ridotto la propria pretesa a fr. 1250.– il mese, indicando comunque sia che per la differenza il conduttore restava vincolato al contratto. Se non che, il rimborso dell'eventuale debito non risulta essere stato intrapreso né il marito lo pretende. In simili circostanze, la posta per la locazione riconosciuta all'attore è di fr. 1250.– mensili. Il resto, nondimeno, va considerato quale eventuale rimborso di un debito che la situazione finanziaria delle parti permette di tenere in considerazione. Non si può infatti ancora ammettere che la locatrice abbia condonato quel debito a AO 1. Tutto ciò posto, nel fabbisogno del marito vanno conteggiati i fr. 1900.–.
c) L'appellante vuole ridurre l'onere fiscale del marito a fr. 636.– il mese, calcolati sulla base di un reddito di fr. 54 466.– per le imposte cantonale e comunale e di fr. 54 966.– per l'imposta federale. Agli atti figurano le “richieste d'acconto” per il 2008 (doc. II). Esse assommano a fr. 3915.– per l'imposta comunale e a fr. 4254.– per l'imposta cantonale, per un totale di fr. 8169.–. Nell'incarto fiscale richiamato, nel 2007 il marito ha avuto un reddito imponibile complessivo di fr. 54 466.–, con un carico fiscale attorno ai fr. 700.– mensili (http://dfe.ti-edu.ch/DFE/DC/calcolatori/reddito_sostanza.jsp). D'altronde, anche le richieste d'acconto presentate mostrano un onere fiscale di fr. 680.75 che, invero non tiene conto dell'imposta federale diretta. In simili circostanze, il carico fiscale del marito può prudenzialmente essere fissato in fr. 700.– mensili.
d) La convenuta vuole escludere dal calcolo del fabbisogno minimo del marito fr. 150.– per “abbigliamento per i figli D__________ e G__________”. L'attore, per contro, pretende che tale spesa gli sia conteggiata, perché “provvede a vestirli di tutto punto, poiché la madre coscientemente li manda dal padre sporchi e malvestiti”, siccome essa “specula sulla sua innata bontà”. Ora, l'importo di fr. 150.– è stato inserito per la prima volta dal marito con le proprie conclusioni del 14 maggio 2009. Le parti non hanno partecipato al dibattimento finale. La censura sollevata solo con l'appello è nondimeno ricevibile (v. qui sopra consid. 3). Invero nel fascicolo processuale non vi è alcuna prova di quanto affermi il marito, sicché tale posta va tolta dal calcolo del fabbisogno di AO 1.
e) La moglie evidenzia che il costo dell'assicurazione responsabilità civile ed economia domestica non è di fr. 65.– il mese, ma di fr. 10.70, siccome l'importo annuo è di fr. 128.60. La polizza assicurativa prodotta dal marito (doc. H) prevede effettivamente uno “Jahresprämie” di fr. 128.60, sicché il costo mensile è di fr. 10.70 come rilevato dalla moglie.
f) L'appellante contesta poi anche l'inserimento nel fabbisogno minimo del marito della spesa per la cassa malati e per il trasporto siccome sarebbero già compresi nello stipendio. Il Pretore è invece stato di un altro avviso.
Nelle distinte salariali agli atti come doc. GG si evince che dal reddito lordo mensile, oltre alle usuali deduzioni, venivano regolarmente detratti fr. 246.– mensili quali “Krankenkassenbeitrag MV” come pure fr. 280.– a titolo di "Autohaltung Instr-Wagen”. Se si sommano i redditi lordi indicati nei certificati del doc. GG si ottiene un reddito lordo di fr. 189 571.25 che non corrisponde con il “reddito lordo” indicato nel certificato di salario (doc. OO) di fr. 183 043.25. In realtà, il reddito lordo del certificato di stipendio altro non è che il reddito lordo del doc. GG meno le deduzione per la cassa malati (fr. 3168.– [fr. 246.– x 12]) e per le spese d'auto (fr. 3360.– [fr. 280.– x 12]. D'altronde, nel certificato di stipendio del 2006 (allegato all'incarto fiscale richiamato), il datore di lavoro aveva indicato che il salario lordo comprendeva “contributi assicurativi per la malattia”. In definitiva, il reddito netto di fr. 157 501.– tiene già conto della spesa per la cassa malati e per il trasporto. A ragione la moglie ritiene dunque che esse non vadano conteggiate nel fabbisogno minimo del marito.
g) Le spese inerenti al “telefono” (fr. 150.–), quelle della “__________” (fr. 42.25) e dell' “elettricità” (fr. 200.–) seguono la medesima sorte che per il fabbisogno della moglie (v. qui sopra consid. 8b). Onde, in definitiva, un fabbisogno minimo di AO 1 di fr. 3710.70 e un suo “debito mantenimento” di fr. 6886.70. Egli ha così un margine utile di fr. 5415.40 con cui fare fronte ai fabbisogni in denaro dei figli e il “debito mantenimento della moglie”.
10. I fabbisogni in denaro per i figli non sono contestati. In ogni caso, si osserva al riguardo che il calcolo esperito dal Pretore si rivela corretto.
11. Dato quanto precede, la situazione finanziaria può riassumersi come segue. AO 1 non riesce a onorare il proprio “debito mantenimento”, quello della moglie e il fabbisogno in denaro dei figli. Ciò premesso, non riuscendo a conservare dopo il divorzio il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica, il creditore del contributo alimentare ha diritto per lo meno a un livello di vita analogo a quello del debitore (DTF 129 III 8 consid. 3.1.1; cfr. per un caso d'applicazione: I CCA, sentenza inc. 11.2002.113, del 12 agosto 2004, consid. 12). Fermo restando che, comunque sia, ogni coniuge deve provvedere a sé al proprio debito mantenimento nella misura in cui ciò si possa ragionevolmente pretendere da lui e che il debitore del contributo ha, in ogni caso, diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 135 III 59 consid. 4.5 con richiamo).
Con il proprio reddito, AO 1 riesce a onorare il proprio fabbisogno minimo (di fr. 3710.70), coprire i fabbisogni in denaro dei figli (fr. 3680.–) e sopportare il fabbisogno minimo scoperto della moglie (fr. 2043.25 [fr. 3768.50 ./. fr. 1725.25 di reddito]). Al marito rimangono così fr. 2867.90 mensili. Per garantire ai coniugi un livello di vita analogo (sopra consid. 7b), quest'ultimo dovrà versare alla moglie fr. 1435.– mensili supplementari. In tal modo entrambi i coniugi registreranno un disavanzo proporzionalmente uguale rispetto al loro “debito mantenimento”. In definitiva, AO 1 verserà, sino alla fine del 2013, complessivi fr. 3480.– (arrotondati) a AP 1.
12. L'appellante chiede che il contributo alimentare sia adeguato al rincaro. La legge non prevede un'indicizzazione automatica (art. 128 e 286 cpv. 1 CC), ma le clausole di indicizzazione sono un uso consolidato (FF 1996 I 129 in fondo). Si giustifica così di salvaguardare il potere d'acquisto dei contributi ancorandoli all'indice nazionale dei prezzi al consumo dell'agosto 2012, da adeguare il 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice dell'agosto precedente, la prima volta nell'agosto 2013 (art. 143 n. 4 CC). Il debitore potrà liberarsi di tale obbligo nella misura in cui documenterà che il suo reddito non avrà beneficiato – o avrà beneficiato solo parzialmente – del carovita (DTF 127 III 294).
13. Gli oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese), che può equitativamente reputarsi in quattro quinti dell'appellante e in un quinto dell'ex marito, al quale AP 1 verserà ripetibili ridotte. La decisione odierna non influisce in maniera apprezzabile sul riparto degli oneri processuali di prima sede.
14. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge la soglia minima per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Oltre al divario in tema di liquidazione del regime dei beni, la differenza tra fr. 1800.– mensili fissato dal primo giudice e l'importo preteso dalla moglie (fr. 4568.15 mensili) raggiunge in effetti fr. 30 000.–, i contributi in suo favore estinguendosi al 31 dicembre 2013.
Per questi motivi,
vista anche la legge sulla tariffa giudiziaria
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di AP 1 è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è così riformato:
4. AO 1 è tenuto a versare a AP 1, entro il cinque di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 3480.– mensili sino al 31 dicembre 2013.
Il contributo sarà adeguato ogni anno all'indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta il 1° gennaio 2013 con indice base quello di settembre 2012.
Per il resto la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri dell'appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 2250.–
sono posti per i quattro quinti a carico dell'appellante e per il resto a carico di AO 1, al quale l'appellante rifonderà fr. 1800.– per ripetibili ridotte.
III. Notificazione:
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–; –.
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.