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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretario: |
Annovazzi, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa OA.2007.13 (separazione su richiesta unilaterale e riconvenzionale di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 17 gennaio 2007 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 (patrocinato dall' PA 1 ), |
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giudicando ora sulla decisione del 30 giugno 2009 con cui il Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria formulata il 13 novembre 2007 dal convenuto;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso (“appello”) del 22 luglio 2009 presentato da AP 1 contro la decisione del 30 giugno 2009 emessa dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al ricorso;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1957) e AO 1 (1954), cittadini della Repubblica ex iugoslava di Macedonia, si sono sposati a S. Vasilevo (__________) il 10 maggio 1976. Dal matrimonio sono nate __________ (1977), __________ (1981) e __________ (1986-1995).
B. Con sentenza del 30 giugno 2009 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha sciolto il matrimonio per divorzio, ha liquidato il regime dei beni stabilendo che ogni coniuge rimanesse proprietario di quanto in suo possesso, ha riconosciuto a ciascun coniuge la metà della prestazione d'uscita conseguita dall'altro durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza, ha ordinato la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni per definire l'entità di tale quota non appena la sentenza di divorzio fosse passata in giudicato, ha disposto che ogni coniuge avrebbe provveduto da sé al proprio mantenimento e ha respinto tutte le altre domande. Con decisioni di quello stesso 30 giugno 2009 egli ha respinto anche le richieste di assistenza giudiziaria presentate dai coniugi.
C. Contro il diniego dell'assistenza giudiziaria AP 1è insorto a questa Camera con un ricorso (“appello”) del 22 luglio 2009 per ottenere il conferimento del beneficio. Identica richiesta egli formula anche in appello. Per sua natura il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Contro il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria il richiedente può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto ricevibile.
2. L'art. 5 cpv. 1 Lag lascia valutare all'“autorità competente” se sia il caso di invitare l'altra parte in causa a esprimersi su una richiesta di assistenza giudiziaria. Nella fattispecie tale ipotesi non appare proficua. Più opportuno sarebbe interpellare il Cantone, giacché una lite sull'assistenza giudiziaria oppone il richiedente alla pubblica autorità, non all'altra parte in causa. Un patrocinatore d'ufficio è chiamato, infatti, ad assolvere una funzione pubblica nell'ambito di un rapporto giuridico con lo Stato (RtiD I-2009 pag. 599 n. 2c consid. 2 con richiami). Resta il fatto che – nel Ticino almeno – lo Stato non può contestare né il conferimento né il rifiuto né la revoca dell'assistenza giudiziaria, totale o parziale che sia (art. 35 cpv. 1 Lag). Può solo impugnare la successiva decisione con cui l'“autorità di concessione” tassa la nota professionale del patrocinatore (art. 36 cpv. 1 lett. c con riferimento all'art. 7 cpv. 1 Lag). Nelle circostanze descritte conviene, dunque, procedere senza indugio all'emanazione del giudizio.
3. Il Pretore ha rifiutato a AP 1 l'assistenza giudiziaria, rilevando che con un margine disponibile di fr. 274.30 mensili questi non può considerarsi indigente (nel senso dell'art. 3 cpv. 1 Lag). Inoltre, ha soggiunto il primo giudice, nell'istanza AP 1 ha deliberatamente sottaciuto di essere comproprietario insieme con la moglie di un immobile in Macedonia, ciò che costituisce motivo di revoca e – a fortiori – di diniego del beneficio.
4. Il ricorrente fa valere di avere dichiarato all'udienza preliminare l'esistenza dell'immobile in Macedonia, spiegando che esso è stato già suddiviso in comproprietà con la moglie. Adduce inoltre di avere sopportato negli ultimi anni “diverse altre procedure giudiziarie”, nelle quali gli è stata rifiutata l'assistenza gratuita, ciò che gli ha cagionato “ingenti costi e debiti”. Soggiunge che nella causa di divorzio la moglie pretendeva un contributo alimentare di fr. 800.– mensili e rivendicava un importante capitale in liquidazione del regime dei beni, sicché l'interesse in gioco era altissimo. Il ricorrente sottolinea poi di non avere altre entrate e che con un reddito di fr. 2386.– mensili egli versa in gravi ristrettezze economiche, le quali “risultano oggettivamente incompatibili con le spese procedurali e legali relative alla presente procedura di divorzio, per di più di natura contenziosa”. Quanto all'immobile in Macedonia, esso è “di dubbio valore”, oltre che in comproprietà con la moglie. Per di più, a suo avviso, quand'anche si considerasse l'immobile alla stregua di un attivo, tale attivo sarebbe vanificato dal passivo da lui accumulato in seguito al mancato pagamento dei contributi alimentare per la moglie.
5. Controversa è nel caso specifico l'indigenza del ricorrente, requisito primo dal quale dipende il conferimento all'assistenza giudiziaria (art. 3 cpv. 1 Lag). L'indigenza è data allorché il richiedente non sia in grado di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese legali e di procedura senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 con rinvii; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2). Il che non si apprezza solo con riferimento al minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto anche di tutte le circostanze concrete, come la complessità della causa, l'eventuale urgenza con cui è chiamato a intervenire il patrocinatore, l'ammontare degli anticipi chiesti dal tribunale e gli impegni finanziari cui deve far fronte il richiedente (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215). L'onere di rendere verosimile l'indigenza incombe anzitutto al richiedente (RtiD I-2007 pag. 709 n. 1c).
6. Nel caso in esame il ricorrente non contesta il calcolo del Pretore circa il suo margine disponibile (fr. 274.30 mensili), ma asserisce – come detto – di dover affrontare altre spese. Non basta tuttavia invocare “ingenti costi e debiti ” per essere ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria. A tal fine occorre rendere verosimile l'ammontare dei debiti, oltre al loro effettivo e regolare pagamento. Ora, sui costi delle procedure nelle quali l'interessato è stato coinvolto tutto si ignora. Sta di fatto che con un margine disponibile di appena fr. 274.30 mensili l'interessato appare difficilmente in grado di finanziare le spese legali e di patrocinio anche solo della causa di divorzio. Non che tale processo sia risultato – contrariamente a quanto egli sostiene – particolarmente impegnativo e laborioso. L'attività del patrocinatore ha pur sempre richiesto, in ogni modo, la redazione di tre memoriali e la partecipazione a tre udienze. Tenuto calcolo inoltre delle presumibili prestazioni stragiudiziali, delle spese e dell'IVA, appare dubbio che la nota professionale del patrocinatore possa rimanere alla portata del ricorrente, seppure con pagamenti a rate (cfr. DTF 109 Ia 9 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 5P.113/2004 del 28 aprile 2004, consid. 3).
7. Determinante appare pertanto, nelle condizioni illustrate, il valore dell'immobile di cui il ricorrente è comproprietario, con la moglie, in Macedonia. Come si è accennato (consid. 3), lo stato di ristrettezza va apprezzato in base all'intera situazione di un richiedente, non solo in base al reddito. Né l'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce al richiedente la possibilità di conservare sostanza immobiliare (RDAT II-1998 pag. 16). Anzi, dandosene la necessità, il richiedente può vedersi costretto a ipotecare e finanche ad alienare fondi (RDAT II-1998 pag. 19 consid. 6; DTF 124 I 1 consid. 2a). In concreto AP 1 afferma che l'immobile a __________ è “di dubbio valore”, ma null'altro è dato di sapere se non che per AO 1 la casa vale almeno fr. 200 000.– (replica dell'11 ottobre 2007, pag. 3), stima non contestata dall'attore. Quanto all'impossibilità di accendere un mutuo ipotecario in Macedonia, essa non può darsi per notoria, né si può presumere che il bene sia invendibile. Toccava al richiedente rendere verosimili tali circostanze. Pretendere di non poter
alienare facilmente l'immobile perché in comproprietà con la moglie non è sufficiente. Trattandosi di realtà estere, a maggior ragione l'interessato avrebbe dovuto rendere attendibili le sue asserzioni, documentandole nella misura del possibile. Sarebbe poi spettato al Pretore o a tutt'al più a questa Camera, nell'ipotesi in cui avesse ritenuto lacunosa la documentazione prodotta, invitare il richiedente a completarla (I CCA, sentenza inc. 11.2003.72 del 18 agosto 2006, consid. 5). Se ne conclude che, destituito di consistenza, il ricorso è votato all'insuccesso.
8. La procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è di regola gratuita e non v'è ragione di scostarsi da tale precetto nel caso in rassegna (art. 4 cpv. 2 Lag), mentre non si pone problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione. Circa la richiesta di assistenza giudiziaria in appello, essa non può trovare accoglimento, giacché al ricorso mancava sin dall'inizio ogni possibilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).
9. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale come quella in tema di assistenza giudiziaria segue la via dell'azione principale. E una sentenza di divorzio è impugnabile con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore, salvo che litigiosa sia solo l'entità di contributi alimentari (sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 1.2 con rinvio a Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, § 58 pag. 80). Simile eccezione non si verifica nella fattispecie.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. La richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.
4. Intimazione all' .
Comunicazione a:
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– ; – Pretura del Distretto di Bellinzona. |
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.