Incarto n.
11.2009.127

Lugano

21 maggio 2010/rs

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa n. 297.2007/R.26.2009 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

 

 

RI 1

 

 

alla

 

 

 

Commissione tutoria regionale 6, Agno

 

per quanto riguarda la custodia di

 

G__________ (1994), figlia sua e di

 

CO 2;

 

 

 

                                        

                                         premesso che il 7 luglio 2009 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto un ricorso presentato il 14 aprile 2009 da RI 1 contro una decisione del 7 aprile 2009 con cui la Commissione tutoria regionale 6 l'aveva privata della custodia sulla figlia G__________, collocata nel Centro di pronta accoglienza di __________, e le aveva accordato un diritto di visita sorvegliato settimanale;

 

                                         preso atto che contro tale decisione RI 1 è insorta con un appello del 28 luglio 2009 per ottenere – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – il ripristino della custodia parentale;

 

                                         rilevato che il 6 maggio 2010 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha comunicato al Tribunale d'appello come nel frattempo, il 27 aprile 2010, la Commissione tutoria regionale avesse reintegrato RI 1 nella custodia parentale, revocando il collocamento della figlia;

 

                                         accertato che, di conseguenza, l'appello è divenuto senza oggetto e va tolto dai ruoli;

 

                                         ritenuto che nelle circostanze del caso specifico si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – al prelievo di oneri processuali (art. 148 cpv. 2 CPC);

 

                                         osservato che la rinuncia a riscuotere tasse o spese rende senza oggetto la richiesta di assistenza giudiziaria;

 

                                         stabilito infatti che l'appellante ha agito senza l'ausilio di un legale, sicché il conferimento del gratuito patrocinio non entra in linea di conto;

 

                                         considerato, per quel che è delle ripetibili (art. 150 prima frase CPC), che l'appellante non avrebbe avuto diritto a indennità nemmeno in caso di vittoria, la stesura dell'appello non avendole cagionato particolari costi per la complessità della causa né verosimili perdite di guadagno;

 

 

richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC,

 

 

decreta:                   1.   L'appello è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria è dichiarata senza oggetto.

 

                                   4.   Intimazione:

 

;

– Commissione tutoria regionale 6, Agno;.

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecunia- rio il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la contro- versia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.