Incarto n.
11.2009.128

Lugano,

19 luglio 2010/rs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa n. 177.1994 (tutela di minorenne) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

 

 

RI 1

 

 

alla

 

 

 

 CO 1,

 

 e a

 

 RA 1,

 

 tutore di CO 3 (1992),

 

 figlia sua e di

 

CO 2,;

 

 

 

 

 

                                         preso atto che il 4 agosto 2009 RI 1 ha presentato appello a questa Camera (istanza di ricorso) contro una decisione emessa il 15 luglio 2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

 

                                         constatato che l'11 novembre 2009 RI 1 ha fatto seguire un'“istan­za (non firmata) per denegata o ritardata giustizia” in cui sollecitava la decisione dell'appello;

 

                                         ricordato che, invitato il 17 novembre 2009 a depositare entro quindici giorni un anticipo di fr. 500. in garanzia delle spese giudiziarie presunte, il 3 dicembre 2009 RI 1 ha chiesto il conferimento dell'assi­stenza giudiziaria;

 

                                         rilevato che con decisione del 28 dicembre 2008 questa Camera ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria, precisando che il richiedente sarebbe stato nuovamente invitato con ordinanza apposita a depositare un anticipo per i costi giudiziari presunti del ricorso e dell'istanza “per denegata o ritardata giustizia”;

 

                                         ritenuto che un ricorso in materia civile introdotto da RI 1 contro la decisione di questa Camera è stato dichiarato

                                         inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5A_123/2010 del 21 aprile 2010;

 

                                         rammentato che di conseguenza RI 1 è stato nuovamente invitato il 30 aprile 2010 a depositare entro quindici giorni, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 500. sul conto corrente postale 69-10360-9 del Tribunale d'appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, la sua impugnazione sarebbe stata stralciata dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);

 

                                         stabilito che il plico contenente la richiesta di anticipo è stato ritirato da RI 1 il 10 maggio 2010 (dichiarazione di ricevuta della Posta n. 98.46.100325.00115527), sicché il termine per versare l'anticipo è cominciato a decorrere l'11 maggio ed è giunto a scadenza il 25 maggio successivo;

 

                                         accertato che nessun pagamento risulta essere intervenuto finora, né l'interessato consta avere postulato – per ipotesi – una restituzione del termine (art. 137 CPC), non prorogabile a norma dell'art. 312 cpv. 1 CPC;

 

                                         considerato che nelle circostanze descritte i memoriali dell'interessato sfuggono a qualsiasi esame;

 

                                         osservato che gli oneri processuali del decreto odierno andrebbero a carico di RI 1, il quale li ha provocati, ma nella fattispecie giova eccezionalmente soprassedere a ogni prelievo, l'appellante risultando già titolare di più attestati di carenza beni, sicché ogni operazione d'incasso si tradurrebbe in costi frustranei per l'erario del Cantone;

 

 

richiamato l'art. 12 cpv. 1 LTG,

 

 

decreta:                   1.   L'istanza di ricorso del 4 agosto 2009 e l'“istan­za per denegata o ritardata giustizia” dell'11 novembre 2009 sono stralciate dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse né spese.

                                     

                                   3.   Intimazione a,.

                                         Comunicazione a:

                                         –  ,;

                                           , ,;

                                         –  Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.                                                                                   

 

                                     

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.