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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani , vicepresidente, Ermotti e Pellegrini |
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segretario: |
Annovazzi, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa DI.2008.42 (misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 25 marzo 2008 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se devono essere accolti l'appello e il ricorso dell'11 agosto 2009 presentati da AP 1 contro la sentenza (”decreto cautelare“) emessa il 3 agosto 2009 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale ai rimedi giuridici;
3. Se dev'essere accolto l'appello del 14 agosto 2009 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;
4. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1942) e AP 1 (1955) si sono sposati a __________ il 15 giugno 1973. Dal matrimonio sono nati i figli M__________ (1974-2001), C__________ (1974) e L__________ (1982). Il marito è al beneficio di rendite pensionistiche mentre la moglie non svolge attività lucrativa. I coniugi si sono separati nel settembre del 2006 quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 959 RFD, proprietà del marito) per trasferirsi in un appartamento a __________.
B. Il 25 marzo 2008 AP 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – un contributo alimentare per sé di fr. 3462.55 mensili dal 1° luglio 2007. Con decreto cautelare del 26 marzo 2008, emesso inaudita parte, il Pretore ha obbligato AP 1a versare un contributo alimentare di fr. 3000.– mensili. All'udienza di discussione del 20 maggio 2008 proseguita il 30 settembre successivo il convenuto ha offerto un contributo alimentare di fr. 1654.– mensili. Esperita l'istruttoria, durante la quale l'arch. __________ ha rilasciato una perizia sulla possibilità di appigionare l'immobile appartenente al marito, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 28 luglio 2009 AP 1 ha ridotto la richiesta di contributo alimentare a fr. 3267.50.– mensili. Con il proprio allegato del 30 luglio 2009 AO 1 ha offerto fr. 1665.– mensili dal 25 marzo 2008.
C. Statuendo con sentenza (“decreto cautelare”) del 3 agosto 2009, il Pretore ha fissato il contributo alimentare per la moglie in fr. 2900.– mensili dal 1° luglio 2007. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, sono state poste per 1/5 a carico dell'istante e per 4/5 a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 3000.– per ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'istante è stata respinta.
D. Contro la sentenza appena citata AP 1è insorta a questa Camera l'11 agosto 2009 per ottenere, previo conferimento dell'assistenza giudiziaria, l'aumento del contributo alimentare a fr. 3214.70 mensili e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Essa postula inoltre il beneficio dell'assistenza giudiziaria tanto in primo quanto in secondo grado. I rimedi non hanno formato oggetto d'intimazione.
E. Il 14 agosto 2009 anche AO 1 ha appellato la sentenza del Pretore chiedendo, previa concessione dell'effetto sospensivo, che il contributo alimentare sia ridotto a fr. 1853.– mensili dal 25 marzo 2008. L'appello non è stato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). La sentenza del Pretore è appellabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivi, sotto questo profilo gli appelli in esame sono dunque ricevibili.
2. Litigioso è unicamente contributo alimentare per la moglie. A tal fine il Pretore ha accertato le entrate del marito in fr. 6310.25 netti (fr. 5154.– di rendite pensionistiche e fr. 1156.25 di reddito locativo) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3300.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, onere dell'alloggio fr. 1050.–, tassa rifiuti fr. 10.80, premio della cassa malati fr. 499.90, spese legali fr. 200.–, onere fiscale fr. 440.–). Per quanto riguarda la moglie, senza attività lucrativa, il primo giudice ne ha stabilito il fabbisogno minimo di fr. 2779.30 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1050.–, premio della cassa malati fr. 508.–, oneri sociali fr. 121.30). Constatata un'eccedenza di fr. 230.25 mensili il Pretore ha fissato il contributo alimentare per la moglie in fr. 2894.45 mensili, arrotondati a fr. 2900.– mensili.
I. Sull'appello di AP 1 in materia di protezione dell'unione coniugale
3. L'appellante sostiene che nel fabbisogno minimo del marito di fr. 3300.– mensili non debbano essere ammesse le spese legali e le imposte.
a) In merito all'indennità di fr. 200.– mensili per le spese d'avvocato
questa Camera ha già avuto modo di rilevare che nell'ambito di protezioni dell'unione coniugale i costi della procedura rientrano nei doveri di mantenimento giusta
l'art. 163 CC sicché una parte può essere tenuta a finanziare le spese legali e
giudiziarie cui l'altra parte deve far fronte. Nel fabbisogno minimo dei
coniugi può quindi essere prevista un'indennità per tali spese sempre che il
bilancio familiare consenta di finanziarle (cfr. I CCA sentenze 11.2224.11
dell'8 agosto 2007, consid. 8; 11.2007.84 del 25 settembre 2007, consid. 8
e 9; 11.2007.31 del 26 agosto 2008, consid. 3). In concreto, come si vedrà in
esito all'appello del marito, ciò non è più il caso sicché tale spesa va dunque
stralciata dal fabbisogno minimo del convenuto.
b) Circa l'onere fiscale (di fr. 440.– mensili) è indubbio che esso rientri nel fabbisogno minimo dei coniugi (DTF 114 II 393 consid. 4b). Nondimeno in caso di ristrettezze economiche, ovvero quando il fabbisogno dei membri della famiglia non è coperto, le imposte vanno tralasciate come prescrive la giurisprudenza (sentenza del Tribunale federale 5A_383/2007 del 9 novembre 2007, consid. 2; DTF 127 III 292 consid. 2a/bb, 70 consid. 2b, 126 III 356 consid. 1a/aa). E nella fattispecie il bilancio familiare presenta un ammanco sicché tale onere va stralciato.
II. Sull'appello di AO 1 in materia di protezione dell'unione coniugale
4. L'appellante si duole che il Pretore gli abbia imputato, nei suoi redditi, il valore locativo di fr. 1156.25 concernente la sua proprietà di __________. Egli rileva che nell'ambito delle misure protettrici, determinante è la situazione al momento del giudizio, mentre considerando già la sostanza si liquiderebbe anticipatamente il regime dei beni. Sostiene inoltre che il valore locativo ammesso dal primo giudice si riferisce alla sola abitazione e non al fondo intero che necessita di importanti lavori di manutenzione ordinaria. Contesta poi il valore locativo stabilito dal perito giudiziario, così come la possibilità di dare il fondo in locazione. Infine censura la necessità di dover far fruttare la sostanza già nell'ambito di una procedura a protezione dell'unione coniugale.
5. a) Per quel che riguarda il valore locativo, questa Camera ha avuto modo di precisare che esso è un dato puramente fiscale dal quale il proprietario non trae alcun vantaggio effettivo. Diverso sarebbe il caso ove un coniuge occupasse per suo comodo un alloggio sproporzionato alle sue esigenze, ma di tale circostanza se ne tiene conto nella valutazione del fabbisogno (RtiD I-2005 pag. 757 n. 40c; v. anche: I CCA, sentenza inc. 11.2004.111 del 23 ottobre 2007, consid. 4). Il Pretore si è dipartito dallo stesso principio (sentenza impugnata, consid. 3.1), ma non l'ha applicato, o per lo meno non ne ha tratto le debite conseguenze.
b) Intanto il costo dell'alloggio corrisponde di principio a quanto effettivamente pagato (DTF 129 II 527 consid. 1). Nondimeno ove un coniuge occupi l'immobile abitato in precedenza dalla coppia con un costo eccessivo per rapporto a quello dell'altro coniuge, egli non può pretendere che l'altro gli sovvenzioni tale onere ma si vede ricondurre la spesa nella norma (v. FamPra.ch 2000 pag. 146 consid. 1 con rimandi: da ultimo: I CCA sentenza 11.2007.128 del 16 settembre 2008, consid. 5). Analogamente un coniuge non può quindi pretendere di occupare un'abitazione con costi sproporzionati a scapito dell'altro coniuge. In secondo luogo la fine della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere, per quanto le condizioni economiche della famiglia lo permettano, il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). Ove i redditi dei coniugi bastino per finanziare due economie domestiche separate non è il caso di imputare all'uno o all'altro un reddito ipotetico (RtiD II-2005 pag. 706 consid, 4c; da ultimo: I CCA sentenza inc. 11.2006.78 dell'11 gennaio 2008, consid. 9), di fissare un reddito potenziale in relazione alla sostanza (I CCA, sentenza inc. 11.2003.60 del 27 maggio 2005 consid. 6.1) o di disconoscere esborsi esistenti durante la vita in comune (I CCA, sentenza inc. 11.2008.36 del 4 agosto 2009, consid. 4d ed e).
c) Nelle circostanze descritte il costo dell'alloggio esposto dal marito (fr. 555.– mensili compreso l'ammortamento come si vedrà in seguito) non appare eccessivo rispetto a quello della moglie (fr. 1050.–) ma è finanche favorevole per le esigenze di una persona sola. Non vi era quindi l'esigenza di imporre al convenuto la locazione dell'immobile per ricavare un reddito supplementare né di inserire nel suo fabbisogno minimo una locazione ipotetica di fr. 1050.– mensili. Ciò posto le entrate di AO 1 vanno dunque ricondotte a fr. 5154.– mensili.
6. a) Resta il fatto che il fabbisogno minimo dell'interessato va rivisto
per tenere conto del costo dell'alloggio effettivamente pagato. In concreto, il
convenuto aveva esposto a titolo di ”spesa casa“
l'importo di fr. 895.– mensili oltre a fr. 133.– mensili per l'ammortamento
ipotecario (verbale del 30 settembre 2008 pag. 3 e conclusioni del 30 luglio
2009 pag. 4 in fondo). Sta di fatto che quanto egli suppone
rientrare nel costo dell'alloggio non è del tutto pertinente. Intanto, come
egli ammette, in tale importo sono comprese l'assicurazione RC dell'autovettura
(doc. 15) e l'imposta di circolazione per due autovetture (doc. 13 e 14)
totalmente estranee alla posta in
esame. Inoltre le spesa per il consumo di acqua potabile (doc. 9), per il
consumo di elettricità (doc. 12), dell'abbonamento alla radiotelevisione
riscosso dalla Billag AG (doc. 10) e quello dovuto per la via cavo prelevato da
Cablecom Sagl (doc. 11) sono già comprese nel minimo esistenziale del diritto esecutivo
(FU 2/2001 pag. 74, cifra I; Rep. 1995 pag. 141) e non rientrano nemmeno nel
fabbisogno allargato definito dal Tribunale federale (DTF 114 II 393; Rep.
1994 pag. 297 consid. 5). Nulla risulta invece sulle
spese per la manutenzione dello stabile, il convenuto non allegando alcun
giustificativo.
b) Ciò posto il costo dell'alloggio del convenuto può essere fissato in fr. 555.– mensili arrotondati (oneri ipotecari e ammortamento fr. 270.– [doc. 1 e 2], riscaldamento fr. 210.– [doc. 3 e 4], abbonamento assistenza e costo controllo bruciatore fr. 40.– [doc. 5 e 6], tasse uso fognatura e raccolta rifiuti fr. 33.05 [doc. 7 e 8]). Quanto alla parità logistica, questa deve intendersi non solo in senso quantitativo, ma anche qualitativo (I CCA sentenza 11.2007.55 del 19 febbraio 2009, consid. 6 con riferimenti). E in concreto l'interessato occupa la casa unifamiliare per sé solo mentre la moglie si è vista riconoscere solo un appartamento di 2 locali e mezzo di 82 m² (doc. I).
c) Il fabbisogno minimo del convenuto ammonterebbe a fr. 2795.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, onere per l'alloggio fr. 555.–, premio della cassa malati fr. 499.90, spese legali fr. 200.–, imposte fr. 440.– arrotondati). Sennonché, le risorse del marito non permettono più di far fronte interamente agli obblighi alimentari, il fabbisogno minimo della moglie non sarebbe in tal caso interamente coperto. Non resta pertanto che stralciare le spese legali, il sostentamento della moglie essendo prioritario (DTF 103 Ia 101 consid. 4; analogamente: sentenza del Tribunale federale 5P.31/2004 del 26 aprile 2004, consid. 2) e l'onere fiscale (DTF 127 III 292 consid. 2a/bb, 70 consid. 2b, 126 III 356 consid. 1a/aa). Il fabbisogno minimo dell'interessato deve, in ultima analisi, essere stabilito in fr. 2155.– mensili.
7. Da quanto precede emerge, in sintesi, il seguente quadro delle entrate e delle uscite familiari:
reddito del marito fr. 5 154.—
reddito della moglie fr. –.—
fr. 5 154.— mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 2 155.—
fabbisogno minimo della moglie fr. 2 780.—
fr. 4 935.— mensili
eccedenza fr. 219.—
metà eccedenza fr. 109.50 mensili.
Il marito può conservare per sé:
fr. 2155.– + fr. 109.50 = fr. 2 264.50 mensili,
e deve versare per la moglie:
fr. 2780.– + fr. 109.50 = fr. 2 889.50 mensili,
arrotondati a fr. 2 900.— mensili.
Ne discende che gli appelli, nel risultato, sono destinati all'insuccesso. L'emanazione del pronunciato odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello presentato da AO 1.
III. Sul ricorso in materia di assistenza giudiziaria
8. Contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, il rimedio in esame è pertanto ricevibile.
9. Il Pretore ha rifiutato all'istante l'assistenza giudiziaria poiché essa dispone di un margine sul proprio fabbisogno minimo sicché ”si può pretendere che utilizzi tale eccedenza al fine di provvedere al pagamento delle proprie spese processuali e di patrocinio, eventualmente tramite versamenti rateali in un lasso di tempo ragionevole“. La ricorrente fa valere che con un'eccedenza di fr. 115.15 è illusorio pensare di poter saldare in tempi ragionevoli le spese di patrocinio.
10. Il presupposto dell'indigenza è dato, ai fini dell'assistenza giudiziaria (art. 3 cpv. 1 Lag), quando il richiedente non sia in grado di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese legali e di procedura senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 con riferimenti; RtiD I-2004, pag. 33 consid. 2.2). Ciò non si apprezza solo in considerazione del minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto di tutte le circostanze del caso, come la complessità della causa, l'eventuale urgenza, l'entità degli anticipi giudiziari e gli impegni finanziari del richiedente (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215). In concreto con la ricorrente si può convenire che un margine utile di fr. 109.50 mensili difficilmente basta per finanziare con pagamenti rateali in un lasso di tempo ragionevole il patrocinio di un legale in un processo come quello in esame, ancorché tutto si ignori sull'ammontare dei costi.
Resta il fatto che l'interessata si è vista riconoscere fr. 3000.– di ripetibili e non essendo preteso che tale somma sia di difficile o di impossibile incasso, il beneficio litigioso non entra in linea di conto (DTF 122 I 322), tanto che la sua richiesta è finanche senza oggetto (sentenza del Tribunale federale 5P.108/2006 del 22 giugno 2006, consid. 3). Perché tale importo sia insufficiente la ricorrente non spiega. Sprovvisto di buon diritto, il ricorso è destinato pertanto all'insuccesso.
III. Sugli oneri processuali, le ripetibili e l'assistenza giudiziaria
11. Gli oneri di entrambi gli appelli seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili, i rimedi non essendo stati notificati e non avendo causato costi presumibili. Quanto alla procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria, essa è gratuita (salvo ipotesi di temerarietà, estranee alla fattispecie: art. 4 cpv. 2 Lag) e in concreto non v'è ragione di derogare a tale precetto.
La richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AP 1 non può essere accolta. È vero che per finire le censure addotte dall'interessata sono risultate fondate, ma ciò è dovuto all'introduzione dell'appello da parte del marito. Dipartendosi dai dati accertati nella sentenza, l'appello difettava sin dall'inizio ogni possibilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).
12. Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'attuale sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile, ove appena si capitalizzi la differenza litigiosa del contributo alimentare (fr. 314.– mensili per l'appello della moglie e fr. 1047.– mensili per l'appello del marito), che in difetto di scadenze prevedibili va calcolato a vita. Quanto all'impugnabilità della decisione in materia di assistenza giudiziaria, trattandosi di una decisione incidentale – come quella di una decisione pregiudiziale – essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 1.2).
Per questi motivi,
vista sulla spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Gli appelli sono respinti e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri dell'appello di AP 1, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Gli oneri dell'appello di AO 1, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
4. Il ricorso in materia di assistenza giudiziaria è respinto e la decisione impugnata è confermata.
5. Non si prelevano tasse o spese per tale ricorso.
6. Intimazione a:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.