Incarto n.
11.2009.12

Lugano

26 maggio 2011/rs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Ermotti, supplente, e Cerutti, supplente straordinario

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2002.1 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con petizione dell'8 gennaio 2002 da

 

 

AP 1

(patrocinata dall PA 2)

 

 

contro

 

 

 

AO 1

(patrocinato dall' PA 1);

 

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 24 dicembre 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 1° dicembre 2008 dal Pretore del Distretto di Blenio;

 

                                         2.   Se dev'essere accolto l'appello del 12 gennaio 2009 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;

 

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AO 1 (1962) e AP 1 (1964) si sono sposati ad __________ il 26 maggio 1995. Dal matrimonio è nata S__________, il 25 luglio 1995. Il marito è titolare di una carrozzeria ad __________, mentre la moglie insegna nella __________ a __________. I coniugi vivono separati dal dicembre del 1997, la moglie con la figlia nell'abitazione di sua proprietà a __________ (particella n. 91 RFD) e il marito in un appartamento, prima a __________ poi a __________. In esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale introdotta da AP 1 il 21 aprile 2000 davanti al Pretore del Distretto di Blenio le parti hanno raggiunto un accordo in virtù del quale S__________ è stata affidata alla madre (riservato il diritto di visita paterno) mentre AO 1 si è impegnato a versare un contributo alimentare di fr. 200.– mensili per la moglie fino al giugno del 2001 e uno di fr. 900.– mensili per la figlia, assegni familiari non compresi (inc. DI.2000.18). L'11 dicembre 2001 AP 1 ha dato alla luce M__________ e il 15 aprile 2004 C__________, entrambi riconosciuti da __________ (1960), con il quale essa vive dal 2001.

 

                                  B.   L'8 gennaio 2002 AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Blenio, postulando l'affidamento di S__________ (riservato il diritto di visita del padre), chiedendo per quest'ultima un contributo alimentare indicizzato di fr. 1250.– mensili fino al 12° com­pleanno e di fr. 1500.– mensili fino alla maggiore età, oltre agli assegni familiari, e riservandosi di definire successivamente le pretese in liquidazione del regime dei beni, come pure in merito al riparto degli averi previdenziali. Con risposta del 28 febbraio 2002 AO 1 ha aderito al principio del divorzio e all'affidamento della figlia, offrendo per quest'ultima un contributo di fr. 900.– mensili fino al 13° compleanno e di fr. 1100.– mensili in seguito, assegni familiari non compresi. Egli ha preteso inoltre il versamento di fr. 50 000.– in liquidazione del regime dei beni e la suddivisione a metà della prestazione d'uscita acquisita dalla moglie durante il matrimonio presso il relativo istituto di previdenza.

 

                                  C.   Il Pretore ha trattato l'azione come istanza comune di divorzio con accordo parziale. All'udienza del 27 maggio 2002, indetta per l'audizione dei coniugi, costoro hanno ribadito l'intenzione di divorziare, demandando al giudice la decisione sulle conseguenze litigiose. Scaduto il termine di riflessione di due mesi, essi hanno confermato per scritto tale volontà, la moglie il 5 agosto 2002 e il marito il 22 agosto 2002. Chiamati a precisare l'ambito del contenzioso, essi hanno mantenuto le rispettive posizioni, AP 1 precisando in fr. 80 000.– la sua pretesa in liquidazione del regime dei beni. Avviata nel novembre del 2002,

                                         l'istruttoria è terminata nel dicembre del 2005. Le parti hanno poi rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 30 gennaio 2006 AP 1 ha chiesto un contributo alimentare per la figlia da fr. 1520.– a fr. 1705.– mensili indicizzati (assegni familiari compresi), oltre a fr. 102 153.– in liquidazione del regime dei beni, rifiutando ogni riparto degli averi di cassa pensione. Nel suo allegato del 31 gennaio 2006 AO 1 ha riproposto il contributo alimentare offerto con la risposta, ha rivendicato un importo di fr. 115 000.– in liquidazione del regime dei beni e ha precisato in fr. 34 353.35 l'importo preteso come suddivisione degli averi di previdenza maturati dalla moglie.

 

                                  D.   Statuendo il 9 giugno 2006, il Segretario assessore ha pronunciato il divorzio (dispositivo n. 1.1), ha affidato la figlia alla madre (dispositivo n. 1.2), ha disciplinando il diritto di visita del padre (dispositivi n. 1.3), ha condannato AO 1 a versare dal 1° gennaio del 2002 al 26 luglio 2013 un contributo alimentare per la figlia compreso tra fr. 945.60 e fr. 1486.– mensili indicizzati (dispositivi n. 1.4 e 1.4.1), ha condannato AP 1 a versare al marito fr. 13 508.55 in liquidazione del regime dei beni (dispositivo n. 1.5) e ha ordinato alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato di trasferire su un conto vincolato di libero passaggio un quarto degli averi maturati dall'attrice durante il matrimonio, seguendo le indicazioni del marito (dispositivo n. 1.6). La tassa di giustizia di fr. 3800.– e le spese di fr. 9200.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili (dispositivo n. 2).       

 

                                  E.   Adita con appello da entrambe le parti, il 26 agosto 2008 questa Camera ha annullato i dispositivi n. 1.4, 1.4.1, 1.5, 1.6 e 2 della sentenza appena citata per difetto di giurisdizione del Segretario assessore e ha rinviato gli atti al Pretore perché giudicasse la lite egli medesimo (inc. 11.2006.70). Al nuovo dibattimento finale le parti hanno rinunciato a comparire, rinviando ai memoriali conclusivi già presentati. Statuendo il 1° dicembre 2008, il Pretore ha fissato un contributo alimentare per S__________ di fr. 1526.– mensili indicizzati, ha condannato AP 1 a versare a AO 1 fr. 13 508.55 in liquidazione del regime dei beni e ha ordinato alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato di trasferire un quarto degli averi maturati dall'attrice dal 25 maggio 1995 al 9 giugno 2006 su un conto vincolato di libero passaggio, secondo le indicazioni del marito. La tassa di giustizia di fr. 3800.– e le spese di fr. 9200.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                  F.   Contro la sentenza appena citata AP 1 (già AP 1) è insorta con un appello del 24 dicembre 2008 a questa Camera per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di fissare il contributo alimentare per la figlia in un importo compreso tra fr. 1520.– e fr. 1785.– mensili (assegni familiari inclusi) dal gennaio del 2001 fino al termine della sua formazione, di stabilire in fr. 50 000.– la somma a lei dovuta in liquidazione del regime dei beni e di respingere ogni riparto degli averi di previdenza professionale da lei accumulati, ponendo gli oneri processuali in ragione di tre quarti a carico del marito, con l'obbligo per quest'ultimo di rifonderle fr. 9000.– a titolo di ripetibili. Nelle sue osservazioni del 17 febbraio 2009 AO 1 propone di respingere l'appello.

 

                                  G.   AO 1 ha impugnato anch'egli la sentenza del Pretore con un appello del 12 gennaio 2009 in cui chiede – previa assunzione di nuove prove – di ridurre il contributo alimentare per la figlia a fr. 900.– mensili fino al 31 luglio 2007 e a fr. 1100.– mensili dopo di allora, di condannare AP 1 a versargli fr. 115 000.– in liquidazione del regime matrimoniale e di far ordine alla cassa pensione della moglie di trasferire la metà della prestazione di libero passaggio da lei accumulata in costanza di matrimonio (fr. 34 353.35 il 31 dicembre 2005) su un conto vincolato a lui intestato, ponendo gli oneri processuali  per tre quarti a carico dell'attrice, tenuta a rifondergli fr. 5000.– per ripetibili. Nelle sue osservazioni del 17 febbraio 2009 AP 1 contesta l'assunzione di nuove prove e chiede di respingere l'appello.

 

                                  H.   Con ordinanza del 23 aprile 2009 il giudice delegato di questa Camera ha invitato i coniugi a esibire svariata documentazione sui loro redditi, la loro sostanza e i rispettivi fabbisogni, ordinando l'audizione di __________ da parte di uno specialista. La documentazione prodotta dalle parti è stata intimata il 27 maggio 2009. Lo specialista incaricato di sentire S__________ ha consegnato la sua relazione il 19 giugno 2009. Il 22 giugno 2010 sono stati richiamati d'ufficio dall'autorità tributaria i fascicoli fiscali delle parti dal 2005 in poi. Una richiesta presentata da AP 1 il 3 luglio 2009 per ottenere l'edizione della contabilità dell'azienda del convenuto relativa agli ultimi tre anni è stata respinta dal giudice delegato con ordinanza del 12 agosto 2010. Chiusa l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale. Entro il termine prorogato all'11 ottobre 2010 AP 1 ha comunicato di rinunciare anche a conclusioni scritte, riconfermandosi nei suoi allegati. AO 1 non ha reagito.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Litigiosi rimangono, in appello, la liquidazione del regime dei beni, il riparto della prestazione d'uscita maturata dalla moglie in costanza di matrimonio presso la sua cassa pensione, i contributi alimentari per la figlia, la suddivisione degli oneri processuali e delle ripetibili. Tutto il resto, a cominciare dal principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; RtiD II-2004 pag. 576 consid. 1).

 

                                    I.   Sull'appello di AP 1  

 

2.Le controversie legate allo scioglimento del regime dei beni, come quelle relative al riparto delle prestazioni d'uscita in materia di cassa pensione, vanno esaminate prima delle questioni inerenti ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; DTF 129 III 9 consid. 3.1.2). Ora, per quanto riguarda in concreto lo scioglimento della partecipazione agli acquisti, il Pretore non ha creduto all'affermazione dell'attrice, la quale asseriva di avere elargito al convenuto un prestito di fr. 30 000.– prima del matrimonio, rilevando che l'affermazione non era stata ritenuta verosimile nemmeno dall'autorità fiscale. Egli ha riconosciuto al marito invece il diritto a un compenso di fr. 37 085.– per lavori eseguiti prima del matrimonio nell'abitazione della moglie, respingendo per contro ogni pretesa (non quantificata) dell'attrice per lavori d'ufficio svolti nella ditta del marito.

 

                                         Ciò posto, il Pretore ha reputato bene proprio della moglie la particella n. 91 RFD di __________, per un valore venale di fr. 650 000.– a fronte di un debito ipotecario di fr. 400 000.– e di fr. 37 085.– dovuti al marito per i lavori di miglioria e riattazi­o­­ne nello stabile, qualificando invece alla stregua di acquisti gli averi su un conto postale (fr. 459.20) e quelli su un conto bancario (fr. 2984.10). Egli ha accertato inoltre beni propri del marito per fr. 305 347.55 (diritto di superficie sulla particella n. 926 RFD di __________ su cui sorge la carrozzeria fr. 194 195.–, attivi aziendali fr. 111 152.55), a fronte di un debito di fr. 362 000.– a carico del diritto di superficie e di fr. 41 749.95 per debiti aziendali, annoverando per contro fra gli acquisti il saldo di un conto bancario (fr. 4529.90), il valore di riscatto di una polizza della compagnia d'assicurazione __________ (fr. 8981.30) e crediti per lavori di riattazione nella casa di __________ (fr. 37 085.–). Onde un credito della moglie all'aumento degli acquisti di fr. 23 576.45  (art. 215 CC) e un conguaglio per reciproche pretese di fr. 13 508.55 in favore del marito (fr. 37 085.– meno fr. 23 576.45).

 

                                         Il primo giudice non ha incluso nella liquidazione dei rapporti di dare e avere tra coniugi, per converso, il valore di riscatto riguardante un'altra polizza d'assicurazione __________ intestata al marito (fr. 2966.–), poiché oggetto di pegno manuale, né una pretesa di fr. 10 000.– vantata dalla moglie in esito a un asserito mutuo concesso al marito per pagare l'imposta sulla cifra d'affari del­l'azienda né una partecipazione della moglie di fr. 15 000.– a un pagamento di fr. 30 000.– eseguito dal marito a saldo di fatture per lavori di costruzione della carrozzeria, siccome non dimostrate. Quanto al possesso, da parte del marito, di una barca a vela e di tre automobili, il Pretore non ha preso in considerazione tali beni perché non indicati negli allegati introduttivi e di valore rimasto ignoto.

 

                                         a)   L'appellante ribadisce che il mutuo di fr. 30 000.– da lei elargito al convenuto è stato computato dall'autorità fiscale nel reddito aziendale “comprensivo pure degli aiuti di terzi”, figura nell'elenco dei debiti unito alla dichiarazione d'imposta 1995/96 sottoscritta dal marito ed è stato da lei corrisposto a varie riprese con versamenti postali figuranti – in parte – su un libretto di ricevute. In realtà, proprio per la mancanza di prove circa l'effettivo versamento, il mutuo non è stato ritenuto verosi­mile dall'autorità fiscale, che ha rivalutato il reddito aziendale del convenuto. Tale autorità nondimeno ha ammesso l'importo fra i debiti privati del contribuente (tassazione 1995/96 e motivazioni della tassazione nell'incarto fiscale richiamato; doc. E). Il convenuto, da parte sua, non pretende di avere fir­mato in bianco la dichiarazione d'imposta (redatta dall'attrice) o che il debito sia stato indicato strumentalmente, solo in vista della causa di divorzio. Al debito dichiarato dal convenuto, poi, corrisponde un analogo credito inserito dall'attrice nella propria dichiarazione d'imposta (tassazione 1995/96 nell'incarto fiscale richiamato).

 

                                               Quanto alla mancata prova del versamento, l'attrice ha spiegato di avere corrisposto varie rate, attestate in parte da un libretto di ricevute (fr. 19 865.95 dal febbraio del 1994 all'agosto del 1995). Il marito si è limitato a opporre che il documento “non prova alcunché” (osservazioni all'appello, pag. 2 a metà). Sta di fatto che l'indicazione __________ manoscritta sul libretto, i versamenti destinati a Comuni di cui il convenuto è stato soggetto fiscale (__________, __________, __________) e quelli aventi per oggetto la “tassa militare” inducono a ritenere che tale libretto – in possesso dell'attrice – attesti davvero pagamenti in favore del convenuto, ciò che del resto neppure quest'ultimo ha mai espressamente contestato.


                                               Contrariamente a quanto pretende il convenuto (osservazioni all'appello, pag. 2 in alto), poi, non risulta che nel periodo in questione mancassero all'interessata i mezzi per accordare il prestito. Dall'incarto fiscale risulta che il 1° gennaio 1993 essa disponeva di contanti e titoli per fr. 25 653.– e che il 1° gennaio 1995 tali averi si sono ridotti a fr. 14 995.–, oltre al credito di fr. 30 000.– nei confronti del convenuto (incarto fiscale richia­mato: dichiarazione 1993/94 ed elenco titoli nella dichiarazione 1995/96). È vero che nel dicembre del 1993 l'attrice ha comperato dalla madre la casa d'abitazione a __________ per fr. 20 200.– (doc. C), ma essa aveva pur sempre un reddito imponibile di fr. 53 265.– annui (incarto fiscale richiamato: dichiarazione d'imposta 1995/96). Anche tenendo conto di spese non considerate a fini fiscali (fr. 3044.– di interessi passivi, fr. 14 000.– di imposte per il biennio precedente, fr. 10 800.– di locazione), all'interessata rimanevano circa fr. 78 000.–, più fr. 10 000.– circa di sostanza, ciò che le consentiva di far fronte all'elargizione del mutuo, conservando per il proprio mantenimento oltre fr. 1500.– mensili.

 

                                               In definitiva all'attrice va riconosciuto un credito di fr. 30 000.– verso il convenuto. Trattandosi di un rapporto patrimoniale antecedente il matrimonio, esso non rientra nella liquidazione del regime dei beni. Configura tuttavia una questione suscettibile di influire sugli effetti del divorzio dipendenti dalla situazione finanziaria in cui vengono a trovarsi i coniugi dopo lo scioglimento del matrimonio. E nell'ambito di una sentenza di divorzio devono regolarsi tutte le pretese pecuniarie correlate allo scioglimento del vincolo, compresi i rapporti dare e avere contrattuali (principio dell'unità di giudizio: cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2003.116 del 29 settembre 2004, consid. 2 con rimandi).

 

                                         b)   L'attrice si duole che il Pretore abbia riconosciuto al conve-    nuto un compenso per lavori eseguiti prima del matrimonio nell'abitazione di lei, considerandoli acquisti del marito (sentenza impugnata, pag. 12, consid. 3.3.2.2 lett. a). Essa fa valere che tutti i lavori, salvo due, sono stati eseguiti prima del matrimonio ed esulano perciò dalla liquidazione del regime dei beni. Inoltre – essa soggiunge – il marito non ha mai vantato pretese nei suoi confronti per crediti sorti prima delle nozze.

 

                                               In concreto non risulta un eventuale maggior valore di cui abbia beneficiato la particella n. 91 RFD di __________ grazie ai lavori del convenuto (perizia, pag. 3 verso il basso e pag. 4 a metà). Non giova interrogarsi pertanto sull'applicazione analogica dell'art. 206 cpv. 1 CC – litigiosa in dottrina (rimandi in: RtiD I-2005 pag. 751 consid. 3b) – a prestazioni eseguite da uno sposo prima del matrimonio, per tacere del fatto che – contrariamente a quanto sembra evincersi dalla sentenza impugnata (pag. 12 consid. 3.3.2.2 lett. a in fine e pag. 21 consid. 3.3.3.2) – l'eventuale applicazione dell'art. 206 CC non comporta necessariamente l'attribuzione del credito agli acquisti del prestatore d'opera (Deschenaux/Steinauer/  Bad­deley, Les effets du mariage, 2ª edizione, pag. 547, n. 1166). Ciò premesso, l'eventuale credito del convenuto va definito nella fattispecie in base al valore delle opere svolte. Nella misura in cui tali prestazioni sono state fornite prima del matrimonio, il credito va ascritto ai beni propri di lui (art. 198 n. 2 CC), mentre nella misura in cui esse sono state fornite dopo il matrimonio, il credito va ascritto ai suoi acquisti (art. 197 cpv. 2 n. 1 CC). Quanto alla tesi dell'attrice secondo cui, in ogni modo, il credito del convenuto sarebbe da considerare già scalato dal debito nei suoi confronti, l'assunto non può essere condiviso già per il fatto che una novazione non si presume (art. 116 cpv. 1 CO).

 

                                               Per quel che è dei singoli lavori, il Pretore ha riconosciuto al marito fr. 650.– per l'impianto elettrico, fr. 335.– per lavori in giardino, fr. 2000.– per la posa di ponteggi, fr. 4500.– per soffitti in gesso, fr. 1800.– per un pavimento in larice, fr. 900.– per il tinteggio esterno, fr. 900.– per la verniciatura di porte e telai, fr. 25 000.– per la fornitura e la verniciatura di opere in metallo (scale interne, ringhiere), fr. 400.– per la verniciatura di mobili da bagno e di un armadio al primo piano e fr. 600.– per il montaggio di una copertura in vetro sulla terrazza (sentenza impugnata, pag. 13 a 17). L'appellante ammette unica­mente il credito per lavori da elettricista (fr. 650.–) e per soffitti in gesso (fr. 4500.–), eseguiti dopo il matrimonio. Le altre pretese vanno esaminate singolarmente.

 

                                               Che i lavori in giardino (fr. 335.–), la posa del pavimento in larice (fr. 1800.–), il tinteggio esterno (fr. 900.–) e la verniciatura di porte e telai (fr. 900.–) siano stati eseguiti prima del matrimonio poco importa, come si è visto (sopra, consid. 2a in fine). Ciò vale anche per il montaggio delle impalcature (fr. 2000.–), tale prestazione non potendo certo dirsi inutile solo perché, terminata l'opera, il ponteggio è stato tolto. Né l'interessata spiega perché il Pretore non dovesse tener conto del deterioramento dovuto a normale usura nella verniciatura di porte e telai, sicché – carente di motivazione – al riguardo l'appello si rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f combinato con il cpv. 5 CPC ticinese).

 

                                               Relativamente alla fornitura e alla verniciatura di strutture in metallo (fr. 25 000.–), l'appellante rimprovera al Pretore di avere trascurato che tali strutture erano una donazione di amici comuni e sono state adattate sul cantiere da un fabbro dell'impresa di costruzione, il tutto prima del matrimonio. Il convenuto non ha confutato simili argomentazioni, sicché mal si comprende perché l'attrice dovesse – come reputa il Pretore – dimostrare ulteriormente il proprio assunto (sentenza impugnata, pag. 21 in alto). Dal canto suo il perito ha così valutato le opere nel loro complesso (materiale, lavorazione, posa e verniciatura): fr. 15 900.– le scale interne, fr. 2320.– i parapetti interni, fr. 1800.– i parapetti del balcone, fr. 1050.– la pensilina del balcone, fr. 2900.– i parapetti esterni e fr. 3500.– la struttura decorativa con pensilina all'ingresso, per un totale di fr. 27 470.– (perizia, risposta n. 1.1.4, pag. 5 seg.). Nelle condizioni descritte, tenuto conto del fatto che le strutture sono state donate ai coniugi e che i lavori del convenuto (verniciatura e costruzione) pareggiano sostanzialmente la spesa dell'attrice per la posa e l'acquisto di materiale, appare equo riconoscere al convenuto la metà del valore complessivo stimato dal perito, ossia fr. 13 735.–.

 

                                               Circa il credito riconosciuto al marito per la verniciatura di mobili da bagno e di un armadio al primo piano (fr. 400.–), come pure per il montaggio di una copertura in vetro sulla terrazza (fr. 600.–), l'attrice lamenta che a lei nulla sia stato riconosciuto per i lavori di contabilità prestati nella ditta del marito. Su quest'ultimo punto si tornerà in appresso (consid. 2c). Quanto alle prestazioni appena citate, l'interessata medesima ha dato atto che il convenuto “ha verniciato le porte di tre armadi e un altro armadio al primo piano” e ha “montato la copertura in vetro sulla terrazza del secondo piano” (interrogatorio formale, risposta n. 3, verbale del 30 agosto 2004, pag. 2 in basso). Per tali opere il convenuto chiedeva fr. 1500.– e fr. 600.– (doc. 1). Il Pretore ha ridotto il primo importo “in via equitativa” a fr. 400.–, stimando il costo in quattro ore di lavoro da parte di un pittore non qualificato, e ha valutato la seconda prestazione in nove ore di lavoro da parte di un aiutante generico. Come mai simili apprezzamenti siano criticabili l'appellante non dice, sicché al proposito l'appello si dimostra una volta ancora irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f combinato con il cpv. 5 CPC ticinese).


                                               In definitiva, per le prestazioni del convenuto precedenti il matrimonio il credito dei beni propri del marito ammonta a complessivi fr. 20 670.– (fr. 335.– per lo scavo e la pulizia del giardino, fr. 2000.– per i ponteggi, fr. 1800.– per la posa del pavimento in larice, fr. 900.– per il tinteggio esterno, fr. 900.– per la verniciatura di porte e telai, fr. 13 735.– per le strutture in metallo, fr. 400.– per la verniciatura di mobili e fr. 600.– per il montaggio della copertura in vetro sulla terrazza). Le prestazioni successive al matrimonio, invece, generano un credito degli acquisti del marito nei confronti dei beni propri dell'attrice per complessivi fr. 5150.– (fr. 650.– per le opere da elettricista e fr. 4500.– per i soffitti in gesso).

 

                                         c)   L'appellante sostiene che, in ogni modo, eventuali crediti del marito per prestazioni eseguite nell'immobile a __________ vanno considerati ampiamente compensati sia dal contributo straordinario da lei fornito all'attività della ditta, tenendo la contabilità e la fatturazione, sia dal contributo straordinario da lei fornito curando l'economia domestica sin dagli anni della coabitazione. Se non che – come ha rilevato il Pretore – mancando ogni quantificazione delle pretese e difettando qualsiasi criterio per valutarle, la rivendicazione è destinata all'insuccesso, anche un apprezzamento secondo equità dovendo fondarsi su elementi concreti e fatti accertati (Rep. 1993 pag. 228 consid. b; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2005.135 del 15 aprile 2009, consid. 5 con riferimenti).

 

                                         d)   L'appellante si duole che il Pretore non abbia appurato gli averi dei coniugi al momento del matrimonio. Argomenta che, per quanto la concerne, essa disponeva di fr. 9702.– presso la Banca __________, di fr. 2981.– presso la __________ di __________ e di fr. 2772.– sul conto __________, oltre al noto credito di fr. 30 000.– verso il marito (sopra, consid. 2a). Sostiene che i saldi di tali conti, per complessivi fr. 15 455.–, andavano considerati suoi beni propri e che, di conseguenza, dovevano ritenersi tali anche i saldi esistenti al momento della litispendenza, poiché sostitutivi di beni propri (fr. 459.20 sul conto postale e fr. 2984.10 presso la __________). Ora, l'interessata àncora le proprie affermazioni agli allegati alla dichiarazione d'imposta 1995/96 (memoriale conclusivo, pag. 5 in alto), i quali attestano tuttavia la situazione il 1° gennaio 1995, ossia circa sei mesi prima del matrimonio. E in quel periodo erano in corso i lavori di ristrutturazione nella casa di __________, onde l'alta verosimiglianza di spese straordinarie. Quei dati non sono pertanto idonei a dimostrare l'entità degli averi liquidi detenuti dall'attrice il 26 maggio 1995. E siccome mancano dati affidabili sull'entità di averi bancari all'inizio del regime, a ragione il Pretore ha ascritto i saldi dei conti alla massa degli acquisti (art. 200 cpv. 3 CC).

 

                                               Circa i beni del marito, l'appellante chiede di tener conto anche dell'evoluzione della sostanza aziendale di lui, di quella dei suoi conti bancari e dell'esistenza di un'altra assicurazione sulla vita, postulando la metà dell'aumento conseguito da tali valori durante il matrimonio (fr. 54 532.10: appello, pag. 11 segg.). Il Pretore, qualificando attivi e passivi aziendali come beni propri del convenuto, ha ricordato che mai l'attrice aveva attribuito l'aumento della sostanza aziendale all'attività imprenditoriale del coniuge (sentenza impugnata, pag. 20 a metà). Nell'appello l'interessata si limita a descrivere l'evolversi della situazione finanziaria dei coniugi dal momento del matrimonio fino allo scioglimento del regime, riproponendo in sostanza quanto esposto nel memoriale conclusivo (pag. 2 segg.), ma non si confronta minimamente con l'argomentazione del primo giudice, tanto meno per contestarla. Carente di motivazione, in proposito l'appello sfugge una volta di più a ogni esame (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese con rinvio al cpv. 5).

 

                                               Quanto agli averi bancari, l'appellante sostiene che all'inizio del regime essi ammontavano a fr. 4556.–, ma tale dato risale al 1° gennaio 1995, ossia a quasi sei mesi prima del matrimonio, e non è attendibile. A ragione dunque il Pretore si è fondato sul saldo di fr. 4529.90 al momento della litispendenza (non contestato), inserito fra gli acquisti. Chiedendo poi di qualificare come acquisto la somma di fr. 2966.– relativa al valore di riscatto di una polizza d'assicurazione __________, l'appellante evita una volta ancora ogni confronto con la motivazione del Pretore, secondo cui, avendo il convenuto dato la polizza in pegno alla Banca __________ di __________, il relativo valore di riscatto non poteva entrare nella liquidazione del regime matrimoniale. Carente di requisiti formali, l'appello denota anche al riguardo la sua irricevibilità (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).

 

                                         e)   L'appellante fa valere che all'inizio del regime dei beni il marito aveva un debito ipotecario di fr. 370 000.– gravante il diritto di superficie su cui sorge la carrozzeria, ridotto alla fine del regime a fr. 362 000.–. Chiede pertanto di inserire l'ammorta­mento di fr. 8000.– tra gli acquisti. In realtà emerge dagli atti che il 31 dicembre 2001, otto giorni prima che fosse avviata la causa di divorzio, il debito ipotecario ammontava ancora a fr. 370 000.– (incarto fiscale richiamato: dichiarazione d'imposta 2003A, attestato fiscale __________ al 31 dicembre 2001). E siccome per lo scioglimento del regime dei beni fa stato l'am­montare del debito “il giorno della presentazione dell'istanza” (art. 204 cpv. 2 CC), l'interessata non può avanzare pretese per ammortamenti, il debito essendo rimasto immutato.

 

                                         f)    Rileva l'appellante che il marito possiede una barca a vela e tre automobili, di cui chiede si tenga conto nella liquidazione del regime. Il Pretore ha spiegato di non poter prendere in considerazione tali beni, sia perché essi non erano stati indicati negli allegati introduttivi, sia perché il loro valore era rimasto ignoto (sentenza impugnata, pag. 17 consid. f in basso). Con tale motivazione l'interessata non si misura nemmeno di scorcio, sicché l'appello sfugge a qualsiasi esame (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese con rinvio al cpv. 5). Del resto, mancando ogni elemento sul valore dei beni, difetterebbero anche le premesse per un giudizio di equità.

 

                                         g)   Infine l'appellante rivendica una spettanza di fr. 15 000.– su un pagamento di fr. 30 000.– effettuato dal marito a saldo di fatture per lavori di costruzione della carrozzeria, non considerato dal Pretore siccome non provato. Assevera che quel pagamento, intervenuto durante il matrimonio, avrebbe dovuto risultare dalla documentazione chiesta in edizione al convenuto e che una produzione incompleta di atti da parte di quest'ultimo non deve andare a scapito di lei. Sta di fatto che l'attrice non consta avere reagito a una produzione di documenti reputata incompleta, né avere preteso – eventualmente – il giuramento di edizione (art. 208 e 210 CPC ticinese). Anzi, il suo patrocinatore ha invitato l'8 ottobre 2005 il Pretore a indire il dibattimento finale (lettera nel fascicolo “ordinanze”), dimostrando con ciò di non voler insistere nell'assunzione di altre prove (I CCA, sentenza inc. 11.2004.101 del 22 maggio 2007, consid. 4). Su questo punto la decisione del Pretore resiste pertanto alla critica.

 

                                         h)   In sintesi, per quanto attiene alla liquidazione del regime dei beni, il marito ha diritto a fr. 5150.– per lavori eseguiti nella casa in proprietà della moglie (art. 206 cpv. 1 CC; sopra, consid. 2b in fine) e partecipa all'aumento degli acquisti di lei (fr. 3443.30 di averi bancari: sopra, consid. 2d primo paragrafo in fine) per fr. 1721.65 (art. 215 cpv. 1 CC). Relativamente agli acquisti di lui, essi si compongono di averi bancari per fr. 4529.90 (sopra, consid. 2d), del valore di riscatto di una polizza d'assicurazione “terzo pilastro” per fr. 8981.30 (non contestati: sentenza impugnata, pag. 21) e del credito di fr. 5150.– nei confronti della moglie per lavori eseguiti nel­l'abitazione di __________ durante il matrimonio (sopra, consid. 2b in fine), onde un totale di fr. 18 661.20 e una partecipazione della moglie di fr. 9330.60 (art. 215 cpv. 1 CC). I reciproci crediti alla partecipazione degli aumenti dovendo essere compensati (art. 215 cpv. 2 CC), la moglie vanta una pretesa verso il marito di fr. 7608.95 (fr. 9330.60, dedotti fr. 1721.65). In ultima analisi, l'appellante ha diritto in liquidazione del regime dei beni a fr. 2458.95 (fr. 7608.95, dedotti fr. 5150.–).

 

Per quanto concerne i rapporti patrimoniali antecedenti il matrimonio, il convenuto deve all'attrice fr. 30 000.– in restituzione del mutuo (sopra, consid. 2a), mentre l'attrice deve al convenuto fr. 20 670.– per lavori da lui effettuati nell'abitazione di __________ prima delle nozze (sopra, consid. 2b). Come si vedrà (consid. 5), le censure mosse dal convenuto alla liquidazione del regime si rivelano invece prive di fondamento, ragione per cui, compensati i rispettivi crediti, rimane in favore dell'attrice un saldo di fr. 11 788.95 (fr. 2458.95 più fr. 30 000.– meno fr. 20 670.–). L'appello di lei va quindi accolto entro tali limiti e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza.

 

                                   3.   In merito al riparto degli averi pensionistici il Pretore ha accertato puntualmente la situazione dei coniugi, concludendo che motivi di equità giustificano in concreto di derogare al principio della divisione a metà delle prestazioni d'uscita (art. 122 cpv. 1 CC), sia per il mancato guadagno dell'attrice che ha accudito e deve ancora accudire alla figlia S__________ (valutato dal 1998 fino al luglio del 2011 in circa fr. 420 000.–), sia per gli utili costanti prodotti dall'azienda del marito, sia per l'età (classe 1962) e il buono stato di salute di lui, sia per l'avvenuta costituzione di due economie domestiche separate fin dal 1998, sia per la breve durata della vita in comune (due anni e mezzo) rispetto al periodo di separazione (otto anni), sia per la rinuncia del convenuto ad alimentare i fondi del terzo pilastro dopo il 2000. D'altro canto il Pretore ha accertato che, dal profilo patrimoniale, la situazione della moglie è migliore rispetto a quella del marito e che i coniugi hanno convissuto a lungo prima del matrimonio, il che non legittima la rinuncia a ogni suddivisione, come chiedeva l'attrice. Tenuto calcolo di tutto ciò, il primo giudice ha riconosciuto al convenuto il diritto a un quarto degli averi previdenziali accumulati dalla moglie in costan­za di matrimonio (sentenza impugnata, pag. 23 a 28).

 

                                         a)   L'appellante adduce che il marito non le ha mai versato alcun contributo alimentare, che dovendosi occupare dei suoi figli essa non lavorerà più, che la sua sostanza è riconducibile essenzialmente a beni propri estranei al matrimonio, che la convivenza prematrimoniale è irrilevante, che il marito potrà ancora costituirsi un'adeguata previdenza professionale, ciò che del resto avrebbe dovuto fare già dopo la separazione, che le polizze del “terzo pilastro” da lui contratte gli garantiscono una riserva finanziaria sufficiente e ch'egli ha procrastinato la causa di divorzio nel tentativo di lucrare sulla liquidazione del regime dei beni e sul riparto della prestazione d'uscita. A parere dell'appellante sarebbe quindi del tutto iniquo suddividere il suo avere di vecchiaia (appello, pag. 14 seg.). Inoltre essa fa valere di avere accumulato i propri fondi del “terzo pilastro” dopo l'inizio della causa, di modo che sarebbe urtante penalizzarla per avere essa voluto sopperire da sé sola al proprio mantenimento, mentre il marito ha preferito “fare la bella vita” (osservazioni all'appello del marito, pag. 7 seg.).

 

                                         b)   Il convenuto obietta che l'attrice ha ripreso da tempo a lavorare e dispone ora di un'importante sostanza immobiliare, sicché la sua opposizione al riparto della prestazione d'uscita è indifendibile (osservazioni del 17 febbraio 2009, pag. 4). E nell'appello egli rileva che la moglie gode di una situazione patrimoniale manifestamente migliore della sua, che entrambi i coniugi dispongono di polizze di previdenza con valori di riscatto analoghi, che l'attrice beneficia di una formazione professionale particolarmente qualificata e che essa ha interrotto l'attività lucrativa solo dopo la nascita, fuori del matrimo­nio, dei figli M__________ e C__________. Tutto considerato dunque – egli epiloga – non si ravvisano motivi per derogare alla chiave di riparto stabilita dall'art. 122 cpv. 1 CC (appello, pag. 9 seg.).

 

                                         c)   Se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati a un istituto di previdenza professionale e non è sopraggiunto alcun caso d'assicurazione, ognuno di loro ha diritto alla metà della prestazione d'uscita dell'altro calcolata per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della legge federale sul libero passaggio (art. 122 cpv. 1 CC). Dandosi crediti reciproci, si divide soltanto la differenza fra questi due crediti (art. 122 cpv. 2 CC). Il giudice può rifiutare la divisione, in tutto o in parte, solo ove essa “appaia manifestamente iniqua dal profilo della liquidazione del regime dei beni o della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio” (art. 123 cpv. 2 CC). Quest'ultima norma va applicata restrittivamente, il principio del riparto a metà non dovendo essere vanificato. Oltre che per manifesta iniquità, il giudice può rifiutare la suddivisione unicamente per manifesto abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC), ipotesi da ravvisare nondimeno con grande riserbo (DTF 135 III 155 consid. 6.1 con rimandi di dottrina e giurisprudenza).

 

                                         d)   Per quanto attiene alla liquidazione del regime dei beni o alla situazione economica dei coniugi dopo il divorzio, dagli atti non traspaiono elementi tali da far risultare “manifestamente   iniquo” un riparto della prestazione d'uscita maturata dalla moglie. Intanto fra i coniugi vigeva il regime ordinario della partecipazione agli acquisti, il quale non conferisce vantaggi particolari alla parte che esercita un'attività lucrativa indipendente durante il matrimonio (come può essere il caso nella separazione dei beni: cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_701/2009 del 3 marzo 2010, consid. 3.1.2 con richiami). Inoltre non si può dire che in esito al divorzio la liquidazione del regime dei beni benefici manifestamente nella fattispecie la situazione di un coniuge rispetto a quella dell'altro, il conguaglio dovuto dal marito alla moglie essendo relativamente contenuto (sopra, consid. 2h).

 

                                              Circa i rispettivi patrimoni, dalla tassazione 2008 risulta che l'attrice ha sostanza mobiliare per oltre fr. 137 000.– e immobili per un valore di stima ufficiale di fr. 1 589 978.–. Pur tenendo conto dei debiti ipotecari (fr. 1 244 500.–), la situazione finanziaria di lei è dunque senz'altro migliore di quella del marito, nulla mutando il fatto che tali beni siano “estranei al matrimonio”. D'altro lato non si può dire che il convenuto sia privo di mezzi. Sempre dal­­­­­­la tassazione 2008 risulta che egli dispone di titoli per fr. 27 000.– e di assicurazioni private per fr. 17 000.–. A ciò si aggiunge il capannone della carrozzeria, con un valore di stima ufficiale di fr. 215 000.– (ancorché gravato di un mutuo per fr. 320 000.–) e l'azienda, il cui patrimonio netto si aggira attorno ai fr. 15 000.– (doc. 7 prodotto in appello). Ora, un semplice squilibrio fra le capacità finanziarie delle parti ancora non giustifica una deroga al principio del vicendevole riparto a metà delle prestazioni d'uscita (sentenza del Tribunale federale 5A_458/2009 del 20 novembre 2009, consid. 2.1 con rimandi). Tanto meno nel caso specifico, in cui scostarsi dalla regola significherebbe avvantaggiare il coniuge finanziariamente più forte.

 

                                         e)   Rimane da esaminare se altre circostanze giustifichino una suddivisione diversa da quella in ragione di un mezzo ciascuno o per manifesta iniquità o per manifesto abuso di diritto (sopra, consid. 3c). Ora, la giurisprudenza ha avuto modo di rammentare la natura incondizionata della pretesa al riparto paritario delle prestazioni d'uscita, indipendente dalla divisione dei compiti assunti dai coniugi durante il matrimonio (sentenza del Tribunale federale 5A_701/2009 del 3 marzo 2010, consid. 3.1.1 con rimandi; sentenza 5A_304/2010 del 27 agosto 2010, consid. 4.3). L'attività lavorativa esercitata dalla moglie durante la vita in comune e le cure da lei prestate alla figlia, sottolineate dal primo giudice, non sono pertanto di rilievo sotto questo profilo (cfr. DTF 133 III 505 consid. 5.2). Né si può dire che, grazie all'impegno della moglie, il marito abbia migliorato sensibilmente il suo futuro professionale o previdenziale, le sue prospettive di guadagno restando sostanzialmente le stesse di quelle che egli aveva prima di sposarsi (si veda la casistica nella sentenza del Tribunale federale 5A_701/2009 del 3 marzo 2010, consid.  4.4.2 con rinvio).

 

                                              Contrariamente a quanto parrebbe supporre il Pretore, per altro, il fatto che durante la separazione il convenuto abbia rinunciato a finanziare il suo “terzo pilastro” non nuoce alla mo­glie, la quale non avrebbe avuto diritto – comunque sia – a risparmi conseguiti dal marito dopo l'introduzione della causa di divorzio. Né ha qualche incidenza, per la moglie, l'invocata incapacità di guadagno – e la conseguente impossibilità di incrementare gli averi di previdenza – in ragione delle cure da prestare ai figli, un simile impedimento dovendo essere indennizzato, se mai, nel quadro dell'obbligo di mantenimento fra coniugi dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC; Geiser, Übersicht über die Rechtsprechung zum Vorsorgeausgleich, in FamPra.ch 2008 pag. 315 verso il basso). Senza dimenticare poi che la prognosi del primo giudice è smentita dai fatti, l'interessata avendo ripreso un'attività lucrativa, seppure a tempo parziale.

 

                                               Infine, circa la breve durata della vita in comune, è vero che quest'ultima si è protratta solo due anni e mezzo (fino al dicembre del 1997), mentre il divorzio è stato pronunciato a distanza di undici anni. Se si considera tuttavia che l'attrice ha interrotto l'attività professionale nell'estate del 2004 e l'ha ripresa dopo lo scioglimento del matrimonio, in realtà essa ha versato averi di previdenza per complessivi nove anni. E in ogni modo, secondo giurisprudenza, il vicendevole riparto a metà delle prestazioni dipende dalla durata del matrimonio, non dalla durata della vita in comune, tant'è che una comunione domestica di cinque mesi nel quadro di un matrimonio durato quattro anni e mezzo non basta a giustificare una riduzione dell'indennità dovuta in virtù dell'art. 124 CC (sentenza del Tribunale federale 5A_304/2010 del 27 agosto 2010, consid. 4.3; analogamente: sentenza del Tribunale federale 5A_83/2008/2009 del 28 aprile 2008, consid. 5.1 e 5.2). Nel caso precipuo la breve durata della vita in comune non giustifica dunque di rifiutare al convenuto, in applicazione dell'art. 123 cpv. 2 CC, un riparto della prestazione d'uscita accumulata dalla moglie durante il matrimonio. Che su questo tema si prospettino modifiche legislative nulla muta ai fini del giudizio (comunicato 20 ottobre 2010 dell'Ufficio federale di giustizia nella “documentazione” in: www.ejpd.admin.ch; cfr. anche Geiser, Revision des Vorsorgeausgleichs in: ZBJV 2010 pag. 132).

                                             

                                   4.   Per quanto attiene al contributo alimentare in favore della figlia, l'appellante censura anzitutto che il Pretore non lo abbia fissato con effetto retroattivo dal gennaio del 2001. Secondo il Pretore, invece, l'attrice avrebbe dovuto postulare in via cautelare la modifica dell'assetto convenuto nel quadro della procedura a protezione dell'unione coniugale, non limitarsi a pretendere la decorrenza retroattiva del contributo nel memoriale conclusivo, onde la decorrenza del medesimo dal dicembre del 2008 (sentenza impugnata, pag. 29 consid. 5.2). L'appellante replica che è arbitrario interpretare il silenzio di lei come una rinuncia al contributo alimentare in favore della figlia per l'anno precedente l'inoltro della causa, soggiungendo che la procedura a tutela dell'unione coniugale è superata dall'azione di divorzio e che il Pretore nemmeno ha aggiornato i contributi alle mutate circostanze. Richiamato il principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, essa rivendica pertanto contributi alimentari compresi tra fr. 1385.– e fr. 1785.– mensili dal gennaio del 2001 fino al termine degli studi di S__________ (appello, n. 12 pag. 15 segg.).

 

                                         a)   L'art. 137 cpv. 2 ultima frase CC per­mette al giudice del divorzio di stabilire contributi di mantenimento anche “per l'anno che precede la presentazione dell'istanza”, ma tale possibilità cade qualora la causa di divorzio sia preceduta – come in concreto – da una procedura a tutela dell'unione coniugale. In tal caso il giudice del divorzio non può, applicando l'art. 137 cpv. 2 CC, usurpare retroattivamente la competenza del giudice a protezione dell'unione coniugale (DTF 129 III 63 in basso; cfr. RtiD I-2005 pag. 757 n. 39c). Poco importa che la procedura a tutela dell'unione coniugale sia terminata con un accordo transattivo (verbale del 22 maggio 2000, pag. 3, nell'inc. DI.2000.18 richiamato). Nella fattispecie il giudice del divorzio non avrebbe potuto, di conseguenza, modificare decisioni prese da quello a protezione dell'unione coniugale. Avrebbe potuto solo statuire, dandosi il caso, in via provvisionale per il lasso di tempo successivo all'introduzione della causa di stato (RtiD I-2007 pag. 745 consid. 7a), ossia dall'8 gennaio 2002. Che poi nel Cantone Ticino si dia unione personale tra giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale e giudice del divorzio ancora non significa che

                                               l'uno vada confuso (o identificato) con l'altro.

 

                                                Le misure a protezione dell'unione coniugale sono destinate a durare anche in pendenza di una causa di stato, sempre che non vengano sostituite da provvedimenti cautelari a mente del­l'art. 137 cpv. 2 CC (DTF 129 II 61 consid. 2 con rimandi). Se non che, come ha rilevato dal Pretore, nella fattispecie l'appellante non ha mai presentato un'istanza cautelare. Il contributo alimentare per S__________ durante la causa di divorzio è continuato pertanto a essere regolato dall'accordo raggiunto il 22 maggio 2000 davanti al giudice della protezione del­l'unione coniugale (RtiD I-2006 pag. 669 n. 34c). Se in concreto è giusto scostarsi da tale principio, ciò si deve al fatto che in appello il convenuto medesimo riconosce un contributo alimentare di fr. 1100.– mensili per la figlia a valere dal 1° agosto 2007 (appello, pag. 5 e 10 in fondo). Tale offerta risultando più favorevole dell'assetto provvisionale (che prevedeva un contributo di fr. 900.– mensili oltre l'assegno familiare riscosso dalla madre: verbale 22 maggio 2000, pag. 3 nell'inc. DI.2000.18 richiamato), è nell'interesse della figlia accoglierla.

 

                                                Altra è la questione di sapere se il contributo litigioso decorra dal 5 dicembre 2008, come ha deciso il Pretore (sentenza impugnata, dispositivo n. 1), o dal passaggio in giudicato dell'attuale sentenza. Trattandosi del contributo alimentare in favore di un coniuge, l'art. 126 cpv. 1 CC consente al giudice di fissarne la decorrenza anche prima che passi in giudicato l'intera sentenza di divorzio. Se la sentenza di divorzio non prevede nulla di particolare, l'obbligo di versamento comincia a decorrere con il passaggio in giudicato del dispositivo che disciplina il contributo medesimo (RtiD I-2005 pag. 759 consid. 5). V'è da domandarsi se tale principio valga anche per il contributo alimentare in favore di un figlio. Il quesito può tuttavia rimanere irrisolto, il convenuto non censurando la decorrenza dell'obbligo contributivo (osservazioni all'appello, pag. 4 in basso), proponendone anzi la rivalutazione a fr. 1100.– mensili dal 1° agosto 2007 (appello, pag. 5 in fondo e pag. 10 in basso). Non v'è ragione per ignorare tale disponibilità.


                                               L'appellante chiede che per la figlia sia fissato un contributo alimentare anche dopo la maggiore età, fino al termine degli studi. In proposito il convenuto è rimasto silente (osservazioni all'appello, pag. 4). Ora, S__________ ha iniziato la Scuola __________ a __________ nel settembre del 2010 (lettera 30 luglio 2010 del patrocinatore dell'attrice, agli atti) e dovrebbe terminarla nel luglio del 2014. In simili circostanze si giustifica di prorogare di un anno la durata del contributo che il Pretore ha limitato – implicitamente – alla maggiore età della ragazza (fino al 25 luglio 2013). Dopo tale scadenza non è possibile formulare previsioni. Spetterà a S__________, nel caso in cui sia intenzionata a continuare la formazione, postulare un adeguato contributo di mantenimento sulla base di un programma di studi da lei definito (art. 277 cpv. 2 CC).

 

                                         b)   I criteri per la fissazione di contributi alimentari in favore di figli minorenni sono già stati evocati dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 29 consid. 5.1). In questa sede basti rammentare che l'ammontare dipende concretamente dalla capacità finanziaria dei genitori: per sostanza, reddito del lavoro e, secondo le circostanze, per le entrate conseguibili facendo uso di buona volontà (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ª edizione, pag. 140 n. 21.15c; Berner Kommentar, edizione 1997, nota 58 ad art. 285 CC). In concreto il Pretore ha stimato il fabbisogno in denaro di S__________ in fr. 1526.– mensili, fondandosi sull'importo previsto dalla tabella 2008 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (www.lotse.zh.ch) per un figlio su tre, nell'ultima fascia di età, dopo avere adattato il costo dell'alloggio alla spesa effettiva e tolto la posta per cura e educazione, prestate in natura dalla madre. Il Pretore ha poi accertato il reddito di AO 1 in fr. 6315.– mensili e il relativo fabbisogno minimo in fr. 3342.50, mentre ha ritenuto AP 1 priva di redditi e con un fabbisogno minimo di fr. 2332.20 mensili, giungendo alla conclusione che l'intero fabbisogno in denaro della figlia dovesse essere messo a carico del padre, dotato di mezzi sufficienti per farvi fronte (sentenza impugnata, pag. 30 consid. 5.2.1 e 5.3.2).

 

                                                L'appellante sostiene che il fabbisogno in denaro di S__________ va stabilito facendo astrazione dalla coabitazione di M__________ e C__________, al cui mantenimento in denaro provvede il loro padre, mentre lei si limita a fornire prestazioni in natura. Il convenuto chiede da parte sua di aggiornare i dati sul reddito e la sostanza dell'appellante, modificatisi dopo la sentenza del Pretore (osservazioni all'appello, pag 4 seg.). La richiesta è legittima, già per il fatto che nel diritto di filiazione vige il principio inquisitorio illimitato (DTF 128 III 413 in alto, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294; Rep. 1995 pag. 146). E in concreto l'aggiornamento dei dati sui redditi e la sostanza è legittimo per quanto riguarda entrambi i genitori, essendo nell'interesse della minorenne, tant'è che questa Camera non si è sottratta all'integrazione dell'istruttoria. L'attrice obietta che determinante per il giudizio è nondimeno la situazione dei genitori al momento del divorzio, il 9 giugno 2006 (osservazioni all'appello del convenuto, pag. 3), ma a torto. Determinante per la definizione del contributo alimentare in favore della figlia è la situazione più vicina al momento in cui il giudice statuisce sull'ammontare e la durata dell'obbligo a carico dei genitori.

 

                                         c)  Per quanto attiene al fabbisogno in denaro di S__________, esso va stimato in base alla tabella correlata alle note raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (sopra, consid. b), cui questa Camera si ispira per prassi ormai ventennale (Rep. 1994 pag. 301 con­sid. 5). I dati relativi ai fabbisogni dei genitori essendo stati aggiornati in appello, giova riferirsi alla tabella 2009, sen­za dimenticare i due fratellastri che vivono nella stessa economia domestica di S__________, il mantenimento di più minorenni sotto lo stesso tetto consentendo economie di scala (I CCA, sentenza inc. 11.2006.22 del 10 marzo 2008, consid. 10). Poco importa che M__________ e C__________ non siano consanguinei di S__________ (appello, pag. 15 in basso) e che la disponibilità del padre loro non coincida necessariamente con quella di AO 1. Il fabbisogno in denaro di figli minorenni definito secondo le citate raccomandazioni è quello medio, valido per almeno tre quarti delle econo­mie domestiche nazionali. Solo in condizioni economiche particolarmente favorevoli tali fabbisogni possono essere maggiorati del 25% (RtiD II-2010 pag. 633 consid. 8). Nemmeno l'appellante asserisce tuttavia che in concreto ricorrano simili estremi.

 

                                                Ora, secondo la citata tabella 2009 (valida anche per il 2010) un figlio di età compresa fra i 13 e i 18 anni che vive con due fratelli ha un fabbisogno medio in denaro di fr. 1675.– mensili, compresi fr. 285.– mensili per il costo dell'alloggio e fr. 200.– mensili per cura e educazione. In concreto quest'ultima voce va ridotta del 40%, l'appellante lavorando al 60% (doc. E prodotto in appello, 3° foglio) e potendo fornire il resto in natura (Rep. 1996 pag. 119 consid. 5). Quanto al costo dell'alloggio, occorre sostituire l'importo di fr. 285.– previsto dalla tabella con la quota della spesa effettiva a carico del genitore affidatario (un terzo per il primo figlio: Empfehlungen zur Bemessung von Unter­halts­bei­trä­gen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto), ossia fr. 490.– (un terzo di fr. 1470.50: sotto, consid. d ), di modo che il fabbisogno in denaro di S__________ risulta di fr. 1800.– mensili (arrotondati). In assenza di dati che consentano una diversa prognosi dopo il luglio del 2013, tale importo varrà fino al termine degli studi (luglio del 2014).

 

                                         d)   Quanto alla situazione economica dell'appellante, l'istruttoria di appello dimostra che nell'agosto del 2007 essa ha ripreso gradual­mente l'attività lucrativa interrotta dopo la nascita di C__________ (doc. E prodotto in appello, 1° foglio). Dai documenti più recenti si evince che nel 2009 essa lavorava al 60%, guadagnando fr. 4489.45 netti mensili (doc. E prodotto in appello, 3° foglio). Considerata anche la quota di tredicesima (sen­za la deduzione per il premio della cassa pensione, i supple­menti per l'assegno familiare e l'indennità di economia domestica), lo stipendio netto risulta così di fr. 4885.– mensili.

 

                                                L'istruttoria di appello ha consentito di accertare inoltre che l'appellante è divenuta proprietaria della particella n. 382 RFD di __________, ricevuta in donazione nel dicembre del 2006, di un mezzo della particella n. 4682 RFD di __________, comprata nel 2005 insieme con __________, e di un mezzo della particella n. 3161 RFD di __________, ricevuta per divisione ereditaria nel dicembre del 2006 (doc. D: tassazione 2007). La tassazione 2008 (nell'incarto fiscale richiamato in appello) attesta dipoi che dalla sostanza immobiliare l'appellante trae redditi per fr. 113 244.– annui, dai quali occorre dedurre però fr. 13 600.– computati come valore locativo dell'abitazione a __________ (RtiD I-2005 pag. 727 consid. 4; incarto fiscale richia­mato in appello: modulo 7 relativo alla particella n. 91 RFD __________), fr. 19 740.– per spese di gestione e manutenzione degli immobili, fr. 25 538.– per interessi passivi gravanti tali immobili (fr. 38 371.– meno fr. 12 833.– per l'ipoteca sull'abitazione, già considerata nel fabbisogno: incarto fiscale richia­mato in appello, tassazione 2008, posizione 14.3 ed elenco debiti) e fr. 12 000.– per una rendita vitalizia in favore della madre pattuita in sede di divisione ereditaria (incarto fiscale richiamato in appello, dichiarazione d'imposta 2008, posizione 15.4 deducibile al 40%), onde un reddito netto annuo di fr. 42 366.–, pari a fr. 3530.– mensili. Nel complesso l'appellante dispone pertanto di introiti per fr. 8415.– mensili (arrotondati).


                                         e)   ll fabbisogno minimo dell'appellante, che il Pretore ha calcolato in fr. 2332.20 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, interessi ipotecari fr. 230.–, assicurazione stabili fr. 72.90, assicurazione dell'economia domestica fr. 44.80, tassa raccolta rifiuti fr. 4.20, tassa controllo impianto di riscaldamento fr. 10.–, olio combustibile fr.136.80, premio della cassa malati fr. 322.20, acqua potabile fr. 26.70, energia elettrica fr. 91.25, abbonamento ai mezzi pubblici di trasporto fr. 135.–, spazzacamino fr. 8.35), va riveduto in base ai dati più recenti.

 

                                                Il minimo esistenziale del diritto esecutivo per un genitore con obblighi di mantenimento è stato rivalutato, dal 1° settembre 2009, in fr. 1350.– mensili (FU 68/2009 pag. 6292). Circa le spese per l'abitazione, esse contemplano oneri ipotecari per fr. 1098.35 mensili (doc. A prodotto in appello, 1° e 2° foglio), oltre a costi accessori per complessivi fr. 372.15 mensili (olio combustibile circa fr. 250.– mensili: doc. A prodotto in appello, 8° a 10° foglio; manutenzione del bruciatore fr. 24.20 mensili: doc. A prodotto in appello, 11° foglio; spazzacamino fr. 8.35 mensili: doc. A prodotto in appello, 12° foglio; controllo del bruciatore fr. 4.15 mensili: doc. A prodotto in appello, 13° foglio; assicurazione stabili fr. 85.45 mensili: doc. C prodotto in appello, 2° foglio). Il costo dell'alloggio am­monta pertanto a fr. 1470.50 mensili, dai quali occorre dedurre le quote che rientrano nel fabbisogno in denaro dei figli (un terzo in quello di S__________, un quarto in quello di M__________ e un quinto in quello di C__________: Empfehlungen zur Bemessung von Unter­halts­bei­trä­gen für Kinder, op. cit., pag. 13 in alto); la spesa da inserire nel fabbisogno minimo dell'appellante è pertanto di fr. 318.65 mensili.

 

                                              Il premio della cassa malati risulta di fr. 390.– mensili (doc. B prodotto in appello, 2° foglio) e quello dell'assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile di fr. 51.75 mensili (doc. C prodotto in appello, 1° foglio). La tassa rifiuti ammonta a  fr. 8.35 mensili (doc. A prodotto in appello, 4° foglio) e la tassa annuale d'allacciamento e uso delle canalizzazioni a complessivi fr. 32.90 mensili (doc. A prodotto in appello, 6° e 7° foglio, limitatamente alla particella n. 91 RFD di __________). Il consumo di elettricità e di acqua potabile, invece, rientrano già nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (FU 68/2009 pag. 6292 cifra I; Rep. 1995 pag. 141; I CCA, sentenza inc. 11.2009.46 del 15 settembre 2009, consid. 7b; doc. A prodotto in appello, 5° e 14° foglio segg.).

 

                                               Il Pretore ha riconosciuto come spese di trasferta solo il costo del mezzo pubblico con l'argomento che l'interessata aveva smesso di lavorare. Nel frattempo tuttavia essa ha ripreso l'attività lucrativa, seppure al 60%. Si giustifica dunque di riconoscerle i costi d'automobile. Il premio dell'assicurazione RC è di fr. 120.– mensili (doc. C prodotto in appello, 3° foglio), mentre nulla è dato di sapere sull'imposta di circolazione o il costo del posteggio sul luogo di lavoro, ragione per cui non resta che riprendere i dati della procedura a tutela del­l'unione coniugale (fr. 30.65 e fr. 11.65 mensili: doc. P e Q nell'inc. DI.2000. 18). Estinto il contratto di leasing accertato in quella procedura, non consta che l'interessata ne abbia stipulato un altro, mentre va considerato il costo del carburante per la trasferta da __________ a __________ (circa 60 km andata e ritorno, tre giorni la settimana per la durata dell'anno scolastico, di 37 settimane), stimabile in fr. 200.– mensili.

 

                                              Infine l'interessata ha stipulato nel 2007 due polizze di “terzo pilastro” vincolato, per le quali versa fr. 530.40 mensili (doc. C prodotto in appello, 4° e 5° foglio). Il Pretore non ne ha tenuto conto, ritenendo che l'appellante benefici già di un'adeguata previdenza professionale. Non bisogna trascurare tuttavia che l'attrice lavora solo a tempo parziale, anche per le cure e l'educazione ancora dovute a S__________ (v. DTF 115 III 10). In esito al presente giudizio poi essa dovrà cedere parte della sua prestazione d'uscita dalla cassa pensione al marito (sopra, consid. 3 in fine). Le due polizze di “terzo pilastro” vincolato completano opportunamente, di conseguenza, la sua copertura previdenziale. Né va dimenticato l'onere fiscale, che visto l'aumento del reddito da attività lucrativa può essere prudenzialmente stimato in fr. 1000.– mensili (tassazione 2008 richiamata in appello, considerati dal 2009 maggiori redditi da attività lucrativa per circa fr. 19 000.– annui).

 

                                                Riassumendo, il fabbisogno minimo dell'appellante risulta di complessivi fr. 4045.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1350.–, costo dell'alloggio              fr. 318.65, premio della cassa malati fr. 390.–, assicurazione dell'econo­mia domestica fr. 51.75, tassa raccolta rifiuti         fr. 8.35, tassa annuale di allacciamento e uso delle canalizzazioni fr. 32.90, assicurazione RC dell'automobile fr. 120.–, imposta di circolazione fr. 30.65, posteggio sul luogo di lavoro fr. 11.65, carburante fr. 200.–, assicurazioni di “terzo pilastro” vincolato fr. 530.40, imposte fr. 1000.–).

 

                                         f)    Per quanto concerne le entrate del convenuto, il Pretore le ha calcolate in fr. 51 780.– annui, operando una media dei redditi da attività indipendente, da attività accessoria e da capitale accertati dall'autorità fiscale per gli anni 2000, 2003  e 2004, cui ha aggiunto fr. 24 000.– annui per il canone di locazione del capannone da carrozziere che il convenuto ha dedotto dall'utile aziendale. Ne ha desunto, il Pretore, introiti per complessivi fr. 75 780.– annui, pari a fr. 6315.– mensili.

 

                                              Trattandosi di un lavoratore indipendente, il reddito determinante è quello medio calcolato sull'arco di più anni, di regola almeno tre, in modo da compensare le eventuali fluttuazioni. Solo in caso di durevole flessione delle entrate si può tenere conto del risultato dell'ultimo anno (RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c con rinvii). Dalla documentazione raccolta in appello risulta che per gli anni dal 2006 al 2008 l'utile aziendale del convenuto è stato accertato dall'autorità fiscale rispettivamente in fr. 40 000.–, fr. 54 000.– e fr. 30 000.– (doc. 7 prodotto in appello), per una media di fr. 3444.45 mensili. La flessione del 2008 non indizia una tendenza negativa durevole, un calo analogo essendosi verificato anche nel 2002, mentre dal 1999 gli utili aziendali si sono attestati costantemente fra i fr. 40 000.– e fr. 55 000.– annui (incarto fiscale richiamato; v. anche i dati riassunti nella sentenza impugnata, pag. 31 e pag. 27). A ciò si aggiunge il canone di locazione per il capannone di carrozzeria, che è dedotto dall'utile aziendale e che l'autorità fiscale ha accertato in fr. 24 600.– annui (doc. 7 prodotto in appello). Da esso si devono togliere nondimeno gli oneri ipotecari che l'interessato assume personalmente (fr. 11 883.– nel 2008: doc. 7 prodotto in appello) e il corrispettivo versato al Patriziato di __________ per il diritto di superficie su cui sorge l'immobile (circa fr. 2600.– annui: incarto fiscale richiamato, dichiarazione d'imposta 1995/96, istanza d'iscrizione del diritto di superficie allegata), per un totale di fr. 10 117.– annui, ovvero fr. 843.10 mensili. I redditi da capitale appaiono invece trascurabili. Dagli accertamenti predetti risultano quindi entrate per circa fr. 4290.– mensili (arrotondati).

 

                                               L'appellante sostiene che i dati fiscali non sono attendibili perché il marito mette a carico della ditta anche spese private. Dalla contabilità, e in particolare dal conto economico prodotto all'autorità fiscale con le varie dichiarazioni d'imposta, risulta tuttavia che le poste dei costi sono stabili. Non si ravvisano variazioni particolari per i costi del personale o altro, ad esempio per la manutenzione dei veicoli, le spese postali o telefoniche, le trasferte e le spese di rappresentanza. Anche gli ammortamenti sono costanti, la flessione delle entrate essendo dovuta essenzialmente a un calo della cifra d'affari (incarto fiscale richiamato in appello). In circostanze siffatte non si giustificano correttivi oltre a quelli già apportati dall'autorità fiscale.

 

                                              A parere dell'appellante, qualora l'interessato si impiegasse come di­pendente nel suo settore di attività, con l'esperienza acquisita potrebbe conseguire un reddito di almeno fr. 5600.– mensili lordi per tredici mensilità. Considerate le usuali deduzioni sociali (attorno al 15%), ciò corrisponderebbe a un'entrata netta di circa fr. 5150.– mensili netti. Inoltre egli si vedrebbe garantire una previdenza professionale e non necessiterebbe più delle assicurazioni private da lui contratte (con un risparmio mensile di fr. 329.–, rispettivamente di fr. 136.95; sotto, consid. g), ciò che aumenterebbe in pratica la sua disponibilità di fr. 465.– mensili, equivalenti a un reddito netto attorno a fr. 5600.– mensili. L'argomentazione è infruttuosa. Per principio le entrate di un coniuge con obblighi di mantenimento sono quelle effettive. Un reddito ipotetico, per esser­gli imputato, dev'essere alla sua portata, considerata l'età, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre alla situazione sul mercato del lavoro (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii). La fissazione di un reddito virtuale non ha, in effetti, carattere punitivo (DTF 128 III 6 prima frase). Sapere se nella fattispecie si ravvisino gli estremi per imporre a un indipendente di 48 anni di rinunciare alla propria attività significherebbe verificare se il reddito ipotetico preteso dall'appellante corrisponda a quello concretamente conseguibile nel Ticino da un carrozziere con l'esperienza e la formazione dell'interessato. Sta di fatto che – come si vedrà in appresso – anche volendo imputare al convenuto un reddito potenziale di fr. 5600.– mensili in luogo dei fr. 4290.– mensili accertati, l'esito dell'appello rimarrebbe invariato. Sulla questione non giova pertanto attardarsi.

 

                                        g)   Il Pretore ha definito il fabbisogno minimo del convenuto in fr. 3342.50 (recte: fr. 3906.65) mensili, consistenti nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr. 1100.–), nel costo dell'alloggio (fr. 1050.–), negli oneri ipotecari gravanti il capannone da carrozziere (fr. 1017.65), nel premio della cassa malati (fr. 239.–) e nelle imposte (fr. 500.–). Anche tale fabbisogno va aggiornato sulla base dei dati più recenti.

 

                                               Il minimo esistenziale del diritto esecutivo per un debitore che vive solo è stato rivalutato, dal 1° settembre 2009, in fr. 1200.– (FU 68/2009 pag. 6292). A titolo di locazione il convenuto paga oggi fr. 1280.60 mensili (doc. 1 prodotto in appello). Il premio della cassa malati è di fr. 328.40 mensili (doc. 2 prodotto in appello) e quello dell'assicurazione economia domestica di fr. 32.65 mensili (doc. 5), mentre l'assicurazione della barca non rientra nella nozione di fabbisogno minimo. Gli interessi passivi gravanti il capannone sono già stati dedotti dal reddito immobiliare e non vanno più computati nel fabbisogno. Il convenuto ha stipulato inoltre un'assicurazione sulla vita per la quale paga un premio di fr. 329.– mensili e un'­assicurazione di previdenza “terzo pilastro” che gli costa fr. 136.95 mensili (doc. 3 e 4 prodotti in appello). Visto che come indipendente egli non ha una un “secondo pilastro”, tale copertura si giustifica. Inoltre tali polizze sono anche nell'interesse della figlia, giacché assicurano il rischio di morte. Il carico fiscale può essere stimato sulla base delle tassazioni più recenti, tenuto conto delle fluttuazioni del reddito aziendale, in fr. 300.– mensili (doc. 7 prodotto in appello). In definitiva il fabbisogno del convenuto ammonta a fr. 3608.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1280.60, premio della cassa malati fr. 328.40, assicurazione dell'economia domestica fr. 32.65, assicurazione sulla vita fr. 329.–, assicurazione di “terzo pilastro” fr. 136.95, imposte fr. 300.–).

 

                                        h)   Alla luce di quanto precede la situazione economica degli interessati si presenta come segue. Il marito ha un reddito effettivo di fr. 4290.– mensili, ma ai fini del giudizio ci si può dipartire anche da un reddito ipotetico di fr. 5600.– mensili (sopra, consid. f). Con un fabbisogno minimo di fr. 3608.– mensili egli ha dunque una disponibilità effettiva di fr. 682.– mensili (e potenziale di fr. 1992.– mensili). La moglie ha entrate per fr. 8415.– e un fabbisogno minimo di fr. 4045.–, con un margine disponibile di fr. 4370.– mensili. La figlia, senza redditi, ha un fabbisogno in denaro di fr. 1800.– mensili. Nel complesso i genitori hanno pertanto una disponibilità effettiva di fr. 5052.– mensili (e potenziale di fr. 6362.– mensili). Ora, contrariamente all'opinione dell'appellante, entrambi i genitori devono contribuire al mantenimento dei figli secondo le loro possibilità (art. 276 e 285 cpv. 1 CC). Il contributo alimentare a carico del convenuto va calcolato perciò in base al riparto del fabbisogno in denaro della figlia secondo il margine disponibile di lui (I CCA, sentenze inc. 11.2005. 147 del 4 agosto 2006 consid. 6 con numerosi rimandi; inc. 11.2004.58 del 22 dicembre 2005, consid. 11; inc. 11.2003.80 del 5 luglio 2004 consid. 9). Ne segue che, anche con un reddito ipotetico di fr. 5600.– mensili egli sarebbe chiamato a finanziare il mantenimento in denaro di S__________ versando fr. 565.– mensili (fr. 1800.– x 1992 : 6362, arrotondati). Ci si attenesse al reddito effettivo, il contributo sarebbe finanche di fr. 245.– mensili (fr. 1800.– x 682 : 5052, arrotondati). La sentenza del Pretore risulta così favorevole all'appellante.

                                        

                                               L'attrice sottolinea di prestare alla figlia cura e educazione in natura, ciò che dovrebbe bastare. L'affermazione è veritiera solo in parte, giacché alla figlia l'interessata presta cura e educazione in natura solo al 40% (sopra, consid. c). Per di più, si volesse anche reintegrare nel fabbisogno in denaro della figlia il 40% della posta per cura e educazione prevista dalle note raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, l'esito del giudizio non muterebbe. Il fabbisogno in denaro di S__________ passerebbe difatti, in tal caso, a fr. 1880.– mensili (il 40% di fr. 200.– dà fr. 80.– mensili). Si imputasse pure al convenuto un reddito ipotetico di fr. 5600.– mensili, AO 1 sarebbe tenuto a contribuire al mantenimento della figlia con fr. 590.– mensili (fr. 1880.– x 1992 : 6362, arrotondati). Da parte sua l'appellante dovrebbe assicurare i restanti fr. 1290.– mensili. Anche in siffatta ipotesi, dunque, il giudizio impugnato le rimane favorevole.

 

                                                Il principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione induce a verificare, da ultimo, che nei confronti dell'appellante tutti e i tre figli siano trattati su base paritaria. Ora, gli atti consentono di appurare che con il suo margine disponibile di fr. 4370.– mensili l'interessata è in grado di coprire sia la quota del fabbisogno in denaro di S__________ a suo carico, sia l'intero fabbisogno in denaro di M__________ e di C__________ (che per altro essa dichiara mantenuti dal padre). Come si vedrà ancora,

                                               in effetti (consid. 7), l'appellante deve assicurare a S__________ fr. 700.– mensili (fabbisogno in denaro di fr. 1800.– mensili, meno il contributo alimentare del padre di fr. 1100.– mensili). Il fabbisogno in denaro di M__________ ammonta a fr. 1440.– mensili (fr. 1515.– dedotto il 40% della posta per cura e educazione di fr. 330.– prestata in natura dalla madre e sostituito il costo dell'alloggio di fr. 310.– con un quarto della spesa effettiva di fr. 1470.50) e quello di C__________ a fr. 1365.– mensili (fr. 1515.– dedotto il 40% della posta per cure e educazione di fr. 330.– prestata in natura dalla madre sostituito il costo dell'alloggio di fr. 310.– con un quinto della spesa effettiva di fr. 1470.50). Ciò esclude che gli interessi dei due figli minori possano essere compromessi dall'esito del presente giudizio.

 

                                   II.   Sull'appello di AO 1

 

                                   5.   Contro la liquidazione del regime dei beni l'appellante insorge anzitutto ricordando che la suocera lo ha convenuto a suo tempo davanti alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere il rimborso di un mutuo di fr. 100 000.– a lui concesso il 6 novembre 1995, circa sei mesi dopo il matrimonio. Tale verten­za si è chiusa mediante una transazione in forza della quale egli ha tacitato la suocera con un versamento di fr. 50 000.– che costituirebbe un passivo da inserire nella sua massa degli acquisti (appello, pag. 6). L'argomentazione non può essere condivisa. Invero su quel prestito il Pretore non si è espresso. Sia come sia, il mutuo è stato inserito nella contabilità aziendale (doc. H e I; incarto fiscale richiamato, dichiarazione d'imposta 1997/98, bilancio al 31 dicembre 1995), tant'è che non figura nel modulo relativo all'elenco dei debiti coniugali (privati) per il biennio tributario. E, come si è spiegato (consid. 2d), il Pretore ha ascritto attivi e passivi aziendali ai beni propri del convenuto. L'interessato non pretende che gli attivi aziendali pertengano ai suoi acquisti. Ne deriva che il debito nei confronti della suocera non entra in considerazione per il calcolo della partecipazione all'aumento.

 

                                   6.   L'appellante rivendica altresì fr. 115 000.– come partecipazione all'aumento di valore dell'abitazione dell'attrice in seguito ai lavori di ristrutturazione. Il Pretore ha ritenuto che il convenuto non distinguesse fra beni propri e acquisti, ricordando che il plusvalore di un bene proprio resta a beneficio del proprietario (sentenza impugnata, pag. 18 consid. 3.3.2.3). L'appellante oppone, in sintesi, che secondo la perizia il valore attuale dell'abitazione è di fr. 650 000.– e corrisponde a quello dopo la ristrutturazione, mentre agli atti risulta un investimento di soli fr. 419 319.65. La moglie, da parte sua, non ha dimostrato di avere investito beni propri nell'operazione. Anzi, il perito ha rilevato che per parecchi lavori mancano liquidazioni finali e fatture. A parere dell'appellante, pertanto, la differenza di fr. 230 000.– corrisponde necessariamente al valore di lavori eseguiti da lui, dalla moglie e da artigiani pagati con prestazioni della sua carrozzeria o con denaro proveniente dai redditi dei coniugi. In mancanza di prove contrarie che l'attrice non ha recato, tali investimenti si presumono acquisti giusta l'art. 200 CC e, la casa rimanendo proprietà della moglie, fondano un credito in suo favore di fr. 115 000.– (appello, pag. 6 in basso). L'attrice obietta che i lavori eseguiti dal marito sono compensati con le prestazioni da lei fornite tenendo la contabilità dell'azienda e ricorda che l'abitazione era già stata ristrutturata al momento del matrimonio (osservazioni, pag. 6 seg.).

 

                                         In realtà il convenuto parte dal fallace presupposto per cui il valore venale di uno stabile corrisponda per forza alla somma degli investimenti profusi nell'acquisto e nell'edificazione (cfr. DTF 134 III 42). La stima del perito relativa al valore venale della proprietà dopo la ristrutturazione, invece, non basta a dimostrare l'entità degli investimenti, già per il fatto che il prezzo d'acquisto considerato dal perito non corrisponde necessariamente al valore venale della proprietà, tanto meno nel caso specifico in cui la compravendita è stata stipulata fra madre e figlia (doc. C). Il perito ha constatato altresì che al momento del matrimonio erano già avvenuti vari pagamenti, che i lavori dovevano già essere stati ese­guiti “quasi interamente” prima del matrimonio (referto del 12 aprile 2005, pag. 10, risposta n. 1.2.1), che agli atti mancano le fatture dettagliate e le liquidazioni finali di alcuni artigiani e che verosimilmente si è fatto capo ad altri mezzi di finanziamento oltre al mutuo ipotecario (referto, pag. 1 in fondo e pag. 9). Ora, quanto esisteva al momento del matrimonio costituiva un bene proprio (art. 198 n. 2 CC) su cui – di per sé – il convenuto non potrebbe avanzare pretese, tranne dimostrare di avere svolto lui stesso i lavori o avere procurato i fondi per pagarli. Sui lavori da lui eseguiti già si è detto (sopra, consid. 2b). L'appellante, poi, riconosce di non avere potuto dimostrare un investimento di fr. 10 000.– in contati nel fondo dell'attrice (appello, pag. 6 in basso).

 

                                         Certo, la perizia lascia intendere che talune opere siano state ultimate dopo il matrimonio, entro la fine del 1995. Eccetto due lavori eseguiti dal ma­­­­­­­­­­­rito e già considerati (fr. 650.– per interventi da elettricista e fr. 4500.– per i soffitti ribassati: sopra, consid. 2b in fine), il referto non indica però quali siano. Spettava all'appellante, che fa valere pretese su un bene proprio della moglie, dimostrare quali fossero gli investimenti di lei durante il regime matrimoniale, onde un compenso degli acquisti di lei nei confronti dei beni propri (art. 209 cpv. 3 CC). A quel momento egli avrebbe potuto valersi della presunzione dell'art. 200 cpv. 3 CC, riservata la facoltà per la moglie di dimostrare di avere proceduto al finanziamento con beni propri. Il convenuto tuttavia nemmeno indica quali lavori di ristrutturazione e per quale importo siano stati eseguiti dopo il 26 maggio 1995. E non incombe alla Camera condurre indagini d'ufficio per appurare se risultino lavori pagati dopo la celebrazione del matrimonio, in materia di pretese patrimoniali fra coniugi non applicandosi il principio inquisitorio, tanto meno illimitato (FamPra.ch 2001 pag. 129 consid. 2 con richiami; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 419b). Al riguardo l'appello si rivela, di conseguenza, privo di fondamento.

 

                                   7.   L'appellante si duole che il Pretore non abbia suddiviso a metà la prestazione d'uscita accumulata dalla moglie durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza, riconoscendogli solo la quota di un quarto. Egli contesta che sussistano motivi in concreto per derogare al riparto previsto dall'art. 122 cpv. 1 CC e chiede di ordinare alla cassa pensione della moglie di versare su un suo conto di libero passaggio la metà di tale prestazione, ovvero fr. 34 353.35 (appello, pag. 8 e 9). Simili argomenti sono già stati esaminati vagliando l'appello dell'attrice (consid. 3b). E, come detto (consid. 3d, 3e e 3f), essi risultano provvisti di buon diritto. Su questo punto l'appello del convenuto merita accoglimento.

 

                                         Per quel che riguarda l'ammontare dei crediti reciproci (art. 122 cpv. 2 CC), l'art. 142 cpv. 1 CC dispone che, dandosi mancata intesa, il giudice si limita a fissare la percentuale della prestazione d'uscita spettante a ogni coniuge (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 3c). Non compete dunque a questa Camera fissare l'importo da trasferire. Nel quadro del sindacato odierno si indicherà unicamente la suddivisione a metà della presta­zione d'uscita maturata dall'attrice durante il matrimonio, dal 26 maggio 1995 al

                                         4 luglio 2006, giorno in cui la sentenza di divorzio del 9 giugno 2006 (non appellata sul principio dello scioglimento del matrimonio), notificata il 13 giugno 2006 al patrocinatore del convenuto e il giorno successivo a quello dell'attrice, ha acquisito forza di giudicato. Non appena acquisito carattere definitivo anche l'odierna sentenza, il fascicolo processuale sarà trasmesso “al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio” (art. 142 cpv. 2 CC), ovvero – nel Ticino – al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 25a cpv. 1 LFLP combinato con l'art. 73 cpv. 1 LPP, art. 8 cpv. 1 LALPP), il quale determinerà l'importo vincolante per l'istituto di previdenza.

 

                                   8.   Quanto al contributo per S__________, le censure dell'appellante già sono state esaminate trattando l'appello dell'attrice (sopra, consid. 4). Basti ricordare che il padre medesimo propone per la figlia un contributo di fr. 900.– mensili fino al 31 luglio 2007 e di fr. 1100.– mensili in seguito, offerta più favorevole del contributo alimentare che risulterebbe applicando gli accertamenti desumibili dall'istruttoria di appello. Il contributo in favore di S__________ va fissato quindi in fr. 1100.– mensili, mentre gli assegni familiari continueranno a essere percepiti dalla madre, né il convenuto chiede il contrario. Circa la decorrenza del contributo, già si è spiegato che esso è dovuto dal  1° agosto 2007 (sopra, consid. 4a). La clausola di adeguamento al rincaro, incontestata nel suo principio, va riportata alla data del presente giudizio, i dati accertati in appello risalendo per l'essenziale al 2009. La sentenza impugnata va riformata di conseguenza.

 

                                  III.   Sugli oneri processuali e le ripetibili

 

                                   9.   Gli oneri e le ripetibili dell'appello presentato dall'attrice seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese), fermo restando che le spese di seconda sede comprendono metà dei costi dovuti all'audizione della figlia (fr. 500.–), alla quale il Pretore avrebbe dovuto procedere d'ufficio (art. 144 cpv. 2 CC). In seguito all'appello AP 1 ottiene fr. 11 788.95 come liquidazione del regime dei beni (invece dei fr. 50 000.– richiesti e dei fr. 13 508.55 posti a suo carico dal Pretore) e un aumento di fr. 200.– mensili del contributo per la figlia dall'agosto del 2007 al novembre del 2008, come pure a fr. 1100.– mensili per un anno dopo la maggiore età, mentre soccombe sul contributo retroattivo per la figlia e sul riparto della prestazione d'uscita dalla cassa pensione (attorno ai fr. 17 000.– litigiosi). Tutto considerato, si giustifica perciò che essa sopporti cinque sesti degli oneri processuali. L'altro sesto va a carico del convenuto, che ha proposto di respingere l'appello e che ha diritto a un'indennità per ripetibili ridotta, com­misurata all'impegno profuso dal suo patrocinatore nella stesura delle osservazioni.

 

                                         Gli oneri e le ripetibili dell'appello presentato dal convenuto seguono anch'essi la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese) e le spese di seconda sede comprendono a loro volta metà dei costi per l'audizione della figlia. Con l'appello AO 1 ottiene causa vinta sul riparto della prestazione d'uscita maturata dalla moglie presso la relativa cassa pensione (circa fr. 17 000.– litigiosi) e sulla riduzione del contributo per la figlia da fr. 1526.– mensili (assegni familiari inclusi) a fr. 1100.– mensili (assegni familiari non compresi), ma soccombe sul rimanente periodo, come pure sulla liquidazione del regime dei beni (che chiedeva di aumentare da fr. 13 508.55 a fr. 115 000.–). Tenuto conto di ciò, si giustifica di addebitargli tre quarti degli oneri processuali, con obbligo di rifondere alla controparte un'indennità ridotta per ripetibili.

 

                                         Nel complesso l'esito del pronunciato odierno non influisce apprezzabilmente, per converso, sul dispositivo inerente agli oneri processuali (divisi a metà) e alle ripetibili (compensate) di prima sede, che può rimane invariato.

 

                                 IV.   Sui rimedi giuridici a livello federale

 

                                10.   Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), ove appena si considerino le vicendevoli pretese in liquidazione del regime matrimoniale (fr. 63 508.65 la moglie, fr. 101 491.65 il marito), il riparto della prestazione d'uscita della moglie (un quarto di circa fr. 70 000.– per entrambe le parti) e si capitalizzi la differenza tra gli importi stabiliti dal Pretore come contributo alimentare per la figlia, quelli richiesti dalla madre e quelli offerti dal padre.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

pronuncia:               I.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di AP 1 è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 1.3 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:

                                         1.3                                   Il contributo alimentare in favore di S__________ è dovuto dal 1° agosto 2007 fino al 31 luglio 2014.

                                         2.     In liquidazione dei rapporti di dare e avere correlati allo scioglimento del matrimonio AO 1 è tenuto a versare a AP 1 l'importo di fr. 11 788.95 entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

 

                                   II.   Gli oneri di tale appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia       fr. 2500.–                      

                                         b)  ascolto della figlia     fr.   250.–

                                         c)   spese                         fr.      50.–

                                                                                  fr. 2800.–

                                         sono posti per cinque sesti a carico dell'appellante e per il resto a carico di AO 1, al quale l'appellante rifonderà fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

 

                                   III.   L'appello di AO 1 è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 1.1, 1.2, 1.3 e 3 della sentenza impugnata sono così riformati:      

                                         1.1                                   AO 1 è tenuto a versare a AP 1, entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare per la figlia S__________ di fr. 1100.– mensili (assegni familiari non compresi).

  1.2   Il contributo sarà adeguato ogni anno all'indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta il 1° gennaio 2011, con indice base quello del no­vembre 2009.

                                         1.3                                   Il contributo alimentare in favore di S__________ è dovuto dal 1° agosto 2007 fino al 31 luglio 2014.

                                         3.  AO 1 ha diritto alla metà della prestazione d'uscita maturata da AP 1 presso il rispettivo istituto di previdenza professionale durante il matrimonio, dal 26 maggio 1995 al 4 luglio 2006.

                                             Passato in giudicato il presente dispositivo, gli atti saranno trasmessi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, che fisserà gli importi vincolanti per l'istituto di previdenza.

                                     

                                 IV.   Gli oneri di tale appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia       fr. 2500.–

                                         b)  ascolto della figlia     fr.   250.–

                                         c)   spese                         fr.      50.–

                                                                                  fr. 2800.–

                                         sono posti per tre quarti a carico dell'appellante e per il resto a carico di AP 1, alla quale l'appellante rifonderà fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

 

                                  V.   Intimazione:

 

–;

–.

                                         Comunicazione a:

                                         – Pretura del Distretto di Blenio;

                                         – Cassa pensione

                                            (in estratto, dopo il passaggio in giudicato della sentenza).

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.