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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretario: |
Annovazzi, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa OA.2007.22 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 23 febbraio 2007 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 1); |
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 24 agosto 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 30 giugno 2009 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
2. Se dev'essere accolto il ricorso, contestuale all'appello, diretto contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria da parte del Pretore;
3. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell'appello;
4. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 30 giugno 2009 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha sciolto il matrimonio contratto il 2 febbraio 1990 da AO 1 (1961) e AP 1 (1957), respingendo ogni richiesta formulata da quest'ultima in merito agli effetti del divorzio. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese di fr. 100.– sono state poste a carico di AP 1, senza assegnazione di ripetibili a AO 1, il quale è stato ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Non invece AP 1.
B. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta il 24 agosto 2009 a questa Camera per ottenere che – conferito effetto sospensivo all'appello – AO 1 sia condannato
a versarle fr. 12 000.– in virtù dell'art. 165 cpv. 2 CC, oltre a
un'indennità imprecisata a norma dell'art. 124 CC, che le sia concessa
l'assistenza giudiziaria davanti al Pretore e che gli oneri processuali di
primo grado siano posti a carico di AO 1. Essa postula inoltre il beneficio
dell'assistenza giudiziaria in appello. La richiesta di effetto sospensivo è
stata dichiarata senza oggetto dal presidente di questa Camera con decreto del 27
agosto 2009, l'appello essendo già sospensivo per legge. Il memoriale non è stato
intimato a AO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: I. Sull'appello contro la sentenza di divorzio
1. Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato che la pretesa di fr. 12 000.– vantata da AP 1 in forza dell'art. 165 cpv. 2 CC (applicabile anche in materia di divorzio: cfr. Bräm in: Zürcher Kommentar, edizione 1998, n. 3 in fine ad art. 165 CC) si riferiva a denaro ch'essa sosteneva di avere investito nel mantenimento della famiglia tra il gennaio del 1989 e l'ottobre del 2001. Se non che – egli ha ricordato – con sentenza del 6 maggio 2005 il Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato in luogo e vece del Pretore la separazione, omologando una convenzione in cui i coniugi si davano atto “di avere liquidato in separata sede il loro regime matrimoniale” e “di non vantare più alcuna reciproca pretesa a questo proposito” (clausola n. 6). Nulla induceva a reputare tale accordo lacunoso. Per di più, ha soggiunto il Pretore, la pretesa non risultava confortata da sufficienti indizi. Non poteva dunque trovare accoglimento.
2. L'appellante afferma che AO 1 l'ha indotta a firmare la convenzione sugli effetti della separazione sottacendo la verità sulla propria situazione finanziaria, come può confermare l'avv. __________. Il Pretore avendo rifiutato la testimonianza di quest'ultima, l'appellante chiede che la Camera provveda direttamente all'audizione (art. 322 cpv. 1 CPC). La domanda va respinta già a un primo esame. La clausola n. 6 della citata convenzione è univoca e la sentenza del 6 maggio 2005 con cui il Segretario assessore l'ha omologata è passata in giudicato. Non può quindi essere rimessa in discussione. L'appellante stessa ne è consapevole, tanto che il 16 novembre 2007 ha adito la via della restituzione in intero contro la sentenza di separazione davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6. Tale causa è tuttora pendente (inc. OA.2007.721, agli atti). L'interessata si duole invero che il giudice del divorzio non abbia sospeso la procedura fino al momento in cui il Pretore del Distretto di Lugano avrà statuito sulla restituzione in intero, ma da ciò non trae alcuna conclusione. Anzi, essa medesima chiede che questa Camera giudichi sulle conseguenze litigiose del divorzio. Dovesse ottenere la restituzione in intero contro la sentenza di separazione, del resto, l'appellante avrà un titolo di restituzione in intero contro la sentenza di divorzio (art. 346 lett. c CPC) e non subirà alcun pregiudizio. Al riguardo non giova pertanto attardarsi.
3. Il Pretore ha respinto la pretesa fondata da AP 1 sull'art. 124 CC per l'impossibilità di suddividere la prestazione
d'uscita accumulata da AO 1 presso il rispettivo istituto di previdenza professionale con l'argomento che, “vista l'attuale situazione economica del marito, si rende legittima la rinuncia alla fissazione di un'equa indennità ex art. 124 CC” (sentenza impugnata, pag. 7 nel mezzo). Nell'appello l'interessata torna a ripetere che AO 1 “ha mentito circa la sua situazione finanziaria presente e passata”, soggiungendo ch'egli non ha mai contribuito in alcun modo al mantenimento della famiglia e ha finanche ricevuto dalla zia __________ una donazione di fr. 150 000.–. La sua condizione economica sarebbe dunque “decisamente migliore rispetto a quella sempre invece da lui sostenuta”.
4. Un atto di appello deve contenere, sotto pena di nullità, “le domande” formulate in termini chiari e precisi (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC combinato con il cpv. 5). Dandosi contestazioni pecuniarie, l'appellante non può limitarsi a conclusioni indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1; identico principio vige sul piano federale: DTF 133 II 415 consid. 1.4.2 in fine). Nella fattispecie l'interessata non ha mai quantificato la sua rivendicazione nemmeno per ordine di grandezza, tant'è che ancora nell'appello chiede “un'indennità ex art. 124 CC pari a fr. …”. La sua domanda potrebbe quindi essere dichiarata irricevibile già per tale ragione.
Si volesse anche transigere al proposito, l'appello non sarebbe destinato a miglior sorte. Che AO 1 abbia “mentito circa la sua situazione finanziaria presente e passata”, intanto, è un'affermazione apodittica. Quali prove la conforterebbero l'appellante non indica, salvo rimettere in causa la convenzione sugli effetti della separazione, al cui riguardo già s'è detto (consid. 2). Che AO 1 non abbia mai contribuito in alcun modo al mantenimento della famiglia nulla muta al fatto ch'egli, invalido al 100%, risulti indigente (tant'è che il Pretore l'ha ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria). Che inoltre AO 1 abbia ricevuto da una zia una donazione di fr. 150 000.– è vero, ma l'interessato obietta di avere consegnato la somma “man mano” a sua madre __________ (verbale dell'udienza 29 marzo 2007) e al riguardo l'appellante nulla oppone. Sta di fatto che la liberalità dev'essere intervenuta prima del 10 settembre 2000 (morte di __________) e che nella tassazione del 2004 AO 1 risulta completamente privo di patrimonio (doc. 1, 11° foglio). Che infine AO 1 possa nutrire qualche concreta speranza di migliorare i propri redditi (limitati alla rendita AI di fr. 17 196.– annui e alla rendita complementare di fr. 11 076.– annui: doc. 1, 1° foglio) o di acquisire sostanza (fosse solo per via ereditaria) l'interessata non pretende. Nelle circostanze descritte non si vede quali elementi farebbero apparire erronea – o anche solo discutibile – la durevole ristrettezza di AO 1 accertata dal Pretore. Anche su questo punto l'appello si rivela così privo di consistenza.
II. Sul ricorso contro il diniego dell'assistenza giudiziaria
5. Contro il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria il richiedente può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è giunta all'allora legale dell'interessata giovedì 2 luglio 2009 (appello, pag. 3 in alto). Il memoriale con cui AP 1 ha presentato simultaneamente appello in materia di divorzio e ricorso in materia di assistenza giudiziaria è stato consegnato alla posta il 24 agosto 2009, ovvero il 20° giorno successivo alla notificazione. Per quanto concerne l'assistenza giudiziaria, esso va dunque dichiarato irricevibile siccome tardivo.
6. È vero che nel caso in esame il Pretore non ha emesso una decisione separata sull'assistenza giudiziaria con l'indicazione dei rimedi giuridici (come prevede l'art. 5 cpv. 2 Lag), ma ha statuito sul beneficio in un dispositivo della sentenza di divorzio, senza alcuna indicazione sui mezzi di ricorso (come avveniva prima del 30 luglio 2002, quando ancora vigevano gli art. 155 segg. vCPC). Ed è altrettanto vero che, secondo giurisprudenza, mancando in una decisione l'indicazione delle vie d'impugnazione prescritta dalla legge, nessun pregiudizio deve derivare al destinatario (DTF 123 II 238 consid. 8b, 122 V 194 a metà). Non bisogna dimenticare tuttavia che in primo grado AP 1 era rappresentata da un patrocinatore, cui è stata notificata la sentenza di divorzio. E il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che in circostanze del genere spetta all'avvocato, anche se rinuncia al mandato, informare il cliente sui modi e sui termini di ricorso (sentenza 5A_401/2007 del 29 agosto 2007, consid. 4.2 in fine). A maggior ragione ove la sentenza non contenga – come in concreto – alcun cenno a rimedi giuridici.
III. Sugli oneri processuali e l'assistenza giudiziaria in appello
7. La tassa di giustizia e le spese dell'appello andrebbero a carico di AP 1, soccombente (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato. Considerata la situazione economica verosimilmente difficile in cui versa l'appellante, soccorrono nondimeno “giusti motivi” per rinunciare a ogni prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC). La richiesta di assistenza giudiziaria non può invece entrare in linea di conto, giacché all'appello mancava sin dall'inizio qualsiasi possibilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Quanto al diniego dell'assistenza giudiziaria in prima sede, la procedura d'impugnazione è gratuita, salvo ipotesi di temerarietà estranee alla fattispecie (art. 4 cpv. 2 Lag). Una volta ancora non entra in linea di conto l'assistenza giudiziaria, il ricorso rivelandosi sin dall'inizio fuori tempo utile.
IV. Sui rimedi giuridici a livello federale
8. Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d. LTF), dandosi contestazioni pecuniarie il ricorso in materia civile è dato giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ove il valore litigioso raggiunga la soglia di fr. 30 000.–. Nel caso specifico la pretesa vantata dall'appellante in virtù dell'art. 165 cpv. 2 CC ascende a fr. 12 000.–, mentre nulla è dato di sapere sull'entità di quella ancorata all'art. 124 CC. Incomberà all'interessata, dandosi il caso, renderne verosimile l'ammontare. Relativamente all'impugnabilità del dispositivo sull'assistenza giudiziaria, di natura incidentale, essa segue la via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza di divorzio impugnata è confermata.
2. Il ricorso contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria è irricevibile.
3. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
4. La richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.
5. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.