Incarto n.
11.2009.147

Lugano

28 settembre 2009/sc

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Epiney-Colombo

 

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2006.728 (proprietà per piani: contributi per spese comuni e iscrizione di ipoteca legale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 22 novembre 2006 dalla

 

 

Comunione dei comproprietari

del Condominio AO 1,  

(rappresentata dall'amministrazione RA 1, , e patrocinata dall'  PA 1 )

 

 

contro

 

 

  AP 1 ;

 

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello (Aberkennungsklage/Einspra­che/Beschwerde) del 24 agosto 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 31 luglio 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                          che AP 1 possiede la proprietà per piani n. 6763, pari a 86/1000 della particella n. 397 RFD di __________ (“Condominio AO 1”), come pure 4/14 della proprietà per piani n. 6766, pari a 14/1000 della medesima particella, con diritto esclusivo sull'appartamento n. 15 al secondo piano e su un locale al primo piano recante il numero 18;

 

                                         che il 22 novembre 2006 la Comunione dei comproprietari del “Condominio AO 1” ha convenuto AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere il pagamento di fr. 98 970.55 con interessi al 10% corrispondenti alle spese condominiali maturate tra il 2003 e il 2006, previa iscrizione di un'ipoteca legale per lo stesso importo sulla proprietà per piani n. 6763;

 

                                         che, constatata la passività del convenuto, con ordinanza del 24 novembre 2008 il Pretore ha assegnato a costui un ultimo termine di 10 giorni per presentare il memoriale di risposta;

 

                                         che con sentenza del 15 dicembre 2008 questa Camera ha dichiarato irricevibile un appello introdotto da AP 1 contro l'ordinanza appena citata (inc. 11.2008.174);

 

                                         che un ricorso in materia civile introdotto da AP 1 contro tale sentenza è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza del 1° maggio 2009 (5A­_143/2009);

 

                                         che, riassunta la procedura davanti al Pretore, all'udienza preliminare del 22 giugno 2009 è comparsa la sola attrice;

 

                                         che, non essendovi prove da assumere, si è tenuto seduta stante il dibattimento finale;

 

                              che con sentenza del 31 luglio 2009 il Pretore ha accolto la petizione e ha condannato AP 1 a versare all'attrice fr. 98 970.55 con interessi al 10% suddivisi in vari importi e periodi, ordinando all'Ufficiale del registro fondiario del Distretto di __________ di iscrivere in via definitiva un'ipoteca legale di complessivi fr. 98 970.55 sulla proprietà per piani del convenuto;

 

                              che il 24 agosto 2009 AP 1 ha inoltrato a questa Camera una Aberkennungsklage/Einsprache/Beschwerde in cui chiede, in sostanza, di respingere l'azione (Es sei die Rechtsöff­nungsklage abzuweisen), come pure dall'essere esonerato dal pagamento di contributi a causa dell'inabitabilità del suo appartamento (Wegen absichtlicher Unbewohnbarkeit-Machung durch die Verwaltung konnte die Wohnung nicht bewohnt werden und demzufolge wurden auch keine Kosten verursacht);

 

                                         che l'atto non è stato intimato per osservazioni alla Comunione dei comproprietari del Condominio AO 1;

 

e considerando

 

in diritto:                        che a norma dell'art. 117 cpv. 1 CPC ogni processo nel Cantone Ticino deve svolgersi in lingua italiana, sicché il memoriale in questione andrebbe ritornato al mittente giusta l'art. 142 cpv. 3 CPC con assegnazione di un congruo termine entro cui tradurre il testo in italiano;

 

                                         che nella fattispecie nondimeno il rinvio si esaurirebbe in un mero esercizio di forma, l'appello rivelandosi d'acchito irricevibile;

 

                                         che l'appellante ripercorre la cronistoria relativa al mancato risanamento del tetto condominiale e alla mancata riparazione dei danni arrecati al suo appartamento, imputa all'amministrazione di esigere il pagamento delle spese condominiali pur avendo lasciato l'appartamento inabitabile, accusa l'amministrazione stessa di cattiva gestione e di essersi indebitamente arricchita, rimproverando infine alla medesima di volerlo rovinare per mettere all'asta i suoi beni;

 

                                         che, così argomentando, l'appellante non si confronta per nulla con le argomentazioni del Pretore, secondo cui l'attrice, così autorizzata dai comproprietari, procede all'incasso di contributi condominiali maturati tra il 2003 e il 2006 non contestati dal convenuto;

 

                                         che inoltre le censure, mosse per la prima volta in appello, sono già state sostanzialmente trattate da questa Camera nell'ambito di una precedente causa, giudicata con sentenza del 31 mag­gio 2007 (inc. 11.2003.130);

 

                                         che, per di più, il Tribunale federale ha ricordato già una volta all'interessato, nella sentenza 5A_371/2007 del 14 gennaio 2008 susseguente alla sentenza 31 maggio 2007 di questa Camera, come il mancato adempimento di obblighi da parte della Comunione dei comproprietari non legittimi il rifiuto di pagare i contributi condominiali, un comproprietario avendo a disposizione altri strumenti per far valere i suoi eventuali diritti;

 

che al riguardo non occorre quindi ripetersi;

 

che nelle circostanze descritte l'appello, carente di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5) e fondato per il resto su argomentazioni nuove (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), sfugge a qualsiasi esame;

 

                                         che la tassa di giustizia e le spese andrebbero a carico dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), ma nel caso specifico si può eccezionalmente rinunciare a ogni prelievo, gli oneri d'incasso vanificando in pratica ogni tornaconto per l'erario pubblico;

 

                                         che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'ap-
pello non è stato intimato e non ha cagionato costi presumibili;

 

 

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili

 

                                   3.   Intimazione a:

 

–    ;   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.