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Incarti n. 11.2009.164 |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretario: |
Annovazzi, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa 150.2002/R.75.2009 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
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AP 1
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alla |
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CO 1
per quanto riguarda la figlia
M__________ (2001) (rappresentata dal curatore CO 2,); |
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello presentato il 31 agosto 2009 da AP 1 contro la decisione emessa il 27 agosto 2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Se dev'essere accolto l'appello presentato il 16 settembre 2009 da AP 1 contro la decisione emessa il 1° settembre 2009 dalla medesima autorità;
3. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale agli appelli;
4. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. L'8 luglio 2001 AP 1 nata AP 1 (1970), cittadina croata a quel tempo sposata con __________ da cui aveva avuto il figlio __________ (1991), ha dato alla luce una figlia, M__________. Con sentenza del 23 ottobre 2002, emessa in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha disconosciuto la paternità di __________ su __________. Il 27 luglio 2007 la Commissione tutoria ha designato CO 2 in qualità di curatore educativo (art. 308 cpv. 1 CC), incaricandolo di collaborare con l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni per valutare un eventuale collocamento della bambina. Dal settembre del 2007 fino all'inizio di ottobre 2008 M__________ è stata collocata in internato nella “__________” di __________ e rientrava dalla madre durante i fine di settimana. Dopo di allora essa è stata riaffidata alla madre e frequenta la scuola elementare di __________.
B. Il 14 gennaio 2009 la Commissione tutoria regionale ha invitato la psicologa e psicoterapeuta __________ a condurre un approfondimento psicodiagnostico su M__________ per delinearne il quadro emotivo e le modalità di funzionamento psicologico, valutando l'opportunità di un eventuale collocamento e la necessità di un sostegno psicologico. Nella sua relazione del 18 maggio 2009 la psicologa ha concluso per l'opportunità di un sostegno pedagogico e ha suggerito un collocamento della ragazza in
esternato, “motivato dal fatto che la signora AP 1, pur mostrando un forte legame nei confronti della figlia, sembra non essere in grado di fornire delle risposte e degli stimoli adeguati a M__________”. Il 23 luglio 2009 AP 1 è stata sentita personalmente dalla Commissione tutoria regionale.
C. Con decisione del 30 luglio 2009 la Commissione tutoria regionale ha privato AP 1 della custodia parentale e ha collocato M__________ in esternato, dal settembre del 2009, __________ di __________, incaricando la psicologa __________ di prestare sostegno psicologico alla minorenne. A un eventuale ricorso è stato tolto effetto sospensivo. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta il 17 agosto 2009 all'Autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo la restituzione dell'effetto sospensivo. Statuendo il 27 agosto 2009, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha rifiutato di restituire al ricorso effetto sospensivo. Contro tale decisione AP 1 si è appellata il 31 agosto 2009 a questa Camera. Con decreto del 10 settembre 2009 il presidente della Camera ha rifiutato di restituire all'appello effetto sospensivo pendente causa. Il memoriale non ha formato oggetto di intimazione (inc. 11.2009.149).
D. Nel frattempo, con decisione del 1° settembre 2009 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha annullato il dispositivo sulla privazione della custodia parentale, ma ha respinto il ricorso per il resto. Contestualmente AP 1 è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Contro la decisione appena citata AP 1 ha adito una volta ancora questa Camera con un appello del 16 settembre 2009 in cui chiede – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – di dichiarare nullo il giudizio impugnato o, quanto meno, di annullarlo. L'appello non è stato oggetto di intimazione (inc. 11.2009.164).
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC. Tempestivi, sotto questo profilo entrambi gli appelli sono ricevibili.
I. Sull'appello del 31 agosto 2009
2. Con decisione del 27 agosto 2009 l'Autorità di vigilanza ha rifiutato di restituire effetto sospensivo al ricorso di AP 1 contro l'obbligo di far frequentare alla figlia l'__________ dal settembre del 2009. Nel frattempo l'anno scolastico si è concluso. Il problema di sapere se l'effetto sospensivo sia stato rifiutato a ragione o a torto è quindi superato. Senza interesse giuridico, l'appello va stralciato dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC).
3. Per quanto riguarda gli oneri processuali e le ripetibili inerenti al decreto di stralcio, giovi ricordare che ove un appello divenga senza oggetto o senza interesse giuridico si applica, per analogia, l'art. 72 della procedura civile federale (RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7 con rinvii). Ciò significa che il tribunale dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite”. In concreto occorrerebbe valutare sommariamente, di conseguenza, quale probabilità di buon esito avrebbe avuto l'appello sull'effetto sospensivo. All'atto pratico si può prescindere da tale esercizio per le ragioni che seguono.
a) Intanto le particolarità del caso avrebbero indotto – eccezionalmente – a non prelevare tassa di giustizia né spese. Nell'ipotesi in cui l'appello fosse stato accolto, in effetti, l'appellante sarebbe andata esenti da costi. Se invece l'appello fosse stato respinto, la tassa di giustizia (ridotta, la causa terminando in questa sede senza sentenza: art. 21 LTG per analogia) e le spese sarebbero state a lei addebitate, ma le difficoltà economiche in cui essa versa avrebbe verosimilmente giustificato di soprassedere a ogni prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC). Al riguardo non è pertanto il caso di attardarsi.
b) In materia di ripetibili l'appellante rivendicava un'adeguata indennità. Ne avrebbe avuto diritto, nondimeno, solo ove in questa sede avesse ottenuto causa vinta. Ora, che l'appello fosse manifestamente fondato già per il fatto che M__________ non andasse collocata in esternato all'__________ di __________ non può dirsi (anzi, come si vedrà oltre, nella disamina relativa all'appello del 16 settembre 2009, la decisione era legittima). Il problema consisteva dunque nel ponderare se dovessero prevalere i motivi a sostegno dell'esecutività immediata della decisione impugnata oppure quelli contrari. L'appellante sosteneva che non sarebbe stato opportuno collocare la figlia all'__________ per poi toglierla nel caso in cui l'appello fosse stato accolto (memoriale, punto 2.2). L'opzione inversa però sarebbe stata impraticabile. Per accedere all'__________ bisognava prenotare la frequenza, assicurandosi un posto divenuto libero (messaggio di posta elettronica del curatore educativo, dell'11 giugno 2009, nel carteggio della Commissione tutoria regionale; lettere dell'__________ all'Ufficio delle famiglie e dei minorenni, del 16 giugno e del 17 luglio 2009, nel carteggio medesimo).
Iscrivere M__________ alla scuola pubblica e trasferirla in seguito all'__________ ove l'appello fosse stato respinto non sarebbe stato ragionevolmente attuabile. Ne segue che, non fosse divenuto senza oggetto, l'appello sarebbe stato verosimilmente destinato all'insuccesso. Non si giustifica dunque l'attribuzione di ripetibili.
c) L'appellante sollecita il beneficio dell'assistenza giudiziaria, adducendo di essere indigente. Se non che, il diritto all'assistenza giudiziaria è di natura altamente personale (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in basso). Esso decade perciò ogni qual volta un richiedente venga meno come parte al processo, sia ch'egli desista dalla lite o acquiesca, sia che la causa diventi senza oggetto o senza interesse giuridico oppure si estingua in seguito a perenzione processuale. Se al momento in cui il litigio diventa caduco, in altri termini, il richiedente non ha ancora ottenuto l'assistenza giudiziaria, viene meno l'interesse medesimo alla decisione sul conferimento del beneficio (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003, consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi riferimenti; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2010.80 del 19 luglio 2010, consid. 3). È quanto si verifica nel caso in esame.
II. Sull'appello del 16 settembre 2009
4. L'Autorità di vigilanza ha scartato anzitutto l'ipotesi che __________, membro permanente della Commissione tutoria regionale, fosse inidonea ad assolvere il proprio ruolo. In seguito essa ha escluso che la Commissione tutoria regionale avesse privato AP 1 della custodia parentale, il provvedimento adottato implicando unicamente un obbligo di frequentazione scolastica (art. 307 CC). Infine essa ha accertato che M__________ necessitava di sostegno psicologico, l'accudimento della madre non essendo sufficiente sotto questo profilo. E la frequentazione di una scuola privata rispetto a quella di una scuola pubblica avrebbe comportato maggiore assistenza educativa. Di ciò appariva consapevole finanche AP 1, la quale in un primo momento era d'accordo con il collocamento della figlia in esternato. Che la docente di sostegno pedagogico alle scuole di __________ non ritenesse necessario seguire M__________ non è – per l'Autorità di vigilanza sulle tutele – determinante, M__________ non avendo problemi di apprendimento, ma “un'attitudine relazionale poco differenziata e il cui comportamento è compatibile con un legame di attaccamento con la figura di accudimento di tipo insicuro e evitante. La bambina si relaziona troppo facilmente con le persone, anche estranee, entrando subito in contatto anche fisico”. Ne ha concluso, l'Autorità di vigilanza, che il provvedimento adottato era adeguato e proporzionato. Quanto al sostegno psicologico, essa ha definito opportuna la decisione di incaricare la psicologa che già aveva conosciuto M__________, tanto più che la ricorrente nemmeno accennava ad altre persone disponibili ad assumere il compito.
5.L'appellante torna a censurare preliminarmente la composizione della Commissione tutoria regionale, l'operato di __________ essendo stato oggetto di pesanti critiche in una sentenza emessa il 29 marzo 2007 dalla Corte delle assise criminali di Lugano. Ora, che nel caso evocato l'autorità penale abbia biasimato il comportamento dell'interessata come membro della Commissione tutoria regionale è vero. A prescindere dal fatto però che tali apprezzamenti vanno riferiti a quella determinata fattispecie, non consta che l'autorità di nomina (e di destituzione) abbia sanzionato la pedagogista. D'altro lato, l'appellante non indica quali elementi concreti inficiassero l'idoneità di lei come membro della Commissione tutoria regionale nel caso specifico. E un'inidoneità non può essere ravvisata in astratto. Al riguardo l'appello manca perciò di consistenza.
6.Per quel che riguarda la privazione della custodia parentale, l'appellante afferma che non sono mai sussistiti i presupposti per un simile provvedimento. L'Autorità di vigilanza ha già accertato tuttavia che in realtà la Commissione tutoria regionale non aveva adottato una misura del genere, tant'è che ne ha annullato il dispositivo (decisione impugnata, consid. 5). Che poi l'Autorità di vigilanza abbia respinto il ricorso anziché – correttamente – accoglierlo in parte, ciò non ha recato pregiudizio alla ricorrente. Né quest'ultima spiega perché l'annullamento della (sola) privazione della custodia parentale avrebbe dovuto comportare l'annullamento dell'intera decisione presa dalla Commissione tutoria regionale. Anche su questo punto l'appello si rivela destituito di buon diritto.
7. In merito alla misura di protezione decisa dalla Commissione tutoria regionale sulla base dell'art. 307 cpv. 1 CC, AP 1 reputa che la figlia non abbia problemi tali da richiedere l'iscrizione in un istituto, ancorché come esterna. A suo avviso il rapporto della psicologa e psicoterapeuta __________ non basta per sorreggere la misura, tanto più che – salvo il curatore (nel lontano 2006) – nessuno degli altri operatori sociali coinvolti ha confermato la necessità del provvedimento. L'appellante ribadisce di non essere stata sentita sulle misure adottate e argomenta che per valutare quale genere di relazione intercorra fra lei e la figlia sarebbe stato opportuno un incontro alla presenza di tutti. Per di più, non le sarebbe stata offerta l'occasione di esprimersi circa la sua asserita insufficienza dal profilo educativo. Essa ricorda di essersi opposta, all'udienza del 23 luglio 2009 indetta dalla Commissione tutoria regionale, al collocamento di M__________ in esternato, sollecitando invano spiegazioni sui problemi di cui la figlia soffrirebbe. Lamenta poi che nel corso di quell'udienza un membro della Commissione l'avrebbe malamente redarguita sull'educazione impartita al figlio maggiore, ciò che le avrebbe impedito di difendersi adeguatamente. Essa reitera infine la critica circa la mancata audizione della figlia sulle sue relazioni con lei.
8. Per quel che riguarda l'obbligo di frequentare in esternato __________, è indubbio che l'educazione del figlio e la scelta della scuola competa primariamente al titolare dell'autorità parentale (art. 302 CC). Nondimeno, proprio ove il bene del figlio sia minacciato e i genitori non siano in grado di rimediare, l'autorità tutoria può ammonire i genitori, impartire loro istruzioni per la cura, l'educazione o l'istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione (art. 307 cpv. 3 CC). Fra le disposizioni vincolanti che l'autorità tutoria può imporre ai genitori rientra, dandosi il caso, quella di far frequentare al figlio un determinato istituto scolastico, foss'anche in internato (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 207, n. 27.16). Come per tutte le misure previste dall'art. 307 cpv. 1 CC, determinante è che il bene del figlio appaia a rischio e che i genitori non appaiano in grado di intervenire. Ciò è il caso quando si debba temere seriamente per lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio. Le misure previste dagli art. 307 segg. CC sono informate al bene del figlio e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione nei confronti loro (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 4 ad art. 307 CC). L'interesse del bambino è il punto di riferimento costante, in specie per valutare un collocamento (Messaggio concernente l'adesione della Svizzera alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989: FF 1994 pag. 27 n. 326).
9. Nella fattispecie la psicologa e psicoterapeuta __________, incaricata dalla Commissione tutoria regionale di condurre un approfondimento psicodiagnostico “finalizzato a fornire un quadro emotivo (…) e di funzionamento psicologico, così come di valutare, l'opportunità di un collocamento in internato o esternato e sulla necessità di un sostegno psicologico per la minore”, ha ravvisato in M__________ un'attitudine relazionale poco differenziata, nel senso che la bambina non fa apparente differenza tra persone conosciute ed estranei, avvicinandosi a tutti indistintamente con molta fiducia ed entrando facilmente in contatto – anche fisico – con terzi. Per la specialista ciò denota un attaccamento insicuro alla figura di accudimento, com'è il caso di bambini che non protestano alla separazione dal genitore e ignorano il genitore al momento del ricongiungimento. Ne ha ricavato l'impressione, la professionista, che in concreto la madre fatichi a curare adeguatamente la figlia, tant'è che nonostante il forte attaccamento alla bambina sembra talora infastidita. Onde, per la professionista, l'opportunità del collocamento scolastico in esternato (relazione del 18 maggio 2009, pag. 3 seg.).
a) L'appellante si duole anzitutto di non essere stata sentita sul provvedimento adottato dalla Commissione tutoria regionale, ma la tesi è priva di fondamento. All'udienza del 23 luglio 2009 le parti, AP 1 compresa, hanno “discusso in merito al rapporto 18 maggio 2009 della psicologa __________ e in particolare delle relative conclusioni, segnatamente dell'opportunità di un sostegno psicologico a favore di M__________, e di un esternato, tuttavia in una struttura diversa che __________” (verbale della Commissione tutoria regionale, del 23 luglio 2009). Foss'anche vero che a quell'udienza l'interessata non è stata in grado di esprimersi in modo chiaro, poiché malamente redarguita da un membro della Commissione tutoria regionale sull'educazione impartita al figlio maggiore, resta il fatto che AP 1 ha potuto far valere le sue argomentazioni davanti a due autorità di ricorso munite di pieno potere cognitivo. Un'eventuale disattenzione del diritto d'essere sentito può così ritenersi sanata (DTF 129 I 135 consid. 2.2.3, 364 consid. 2.1, 127 V 438 consid. 3d/aa, 126 I 72 in alto, 126 V 132 consid. 2). Quanto a M__________, ci si può domandare se dopo essere stata sottoposta a esame peritale essa dovesse ancora essere sentita. Comunque sia, in ossequio all'invito impartitole dall'Autorità di vigilanza, la Commissione tutoria regionale ne ha disposto il 10 settembre 2009 l'ascolto da parte di __________. Anche in proposito l'appello risulta pertanto superato.
b) Ciò posto, si conviene con l'appellante che la relazione della psicologa citata all'inizio poco o nulla dice di concreto su quali “risposte e stimoli adeguati” la madre non sia in grado di assicurare alla figlia. La specialista, come detto, ha ravvisato in M__________ “un legame di attaccamento con la figura di accudimento di tipo insicuro evitante”. Secondo tale modello di comportamento la figura di affidamento (la madre) tende a ignorare o a respingere le richieste di vicinanza del figlio, mostrando una certa insensibilità. Così facendo, il figlio matura le proprie esperienze facendo esclusivo affidamento su di sé, cercando autosufficienza anche sul piano emotivo, con il rischio di costruire un falso “sé”. Ora, che ciò basti per adottare una misure di protezione più incisiva del sostegno psicologico appare dubbio. Il quesito può ad ogni modo rimanere aperto per le considerazioni che seguono.
c) Come ha sottolineato l'Autorità di vigilanza sulle tutele, nel caso in rassegna si tratta unicamente di esaminare se sia giustificato imporre a M__________ una scuola piuttosto di un'altra. Dagli atti risulta che già nel luglio del 2007 il curatore educativo aveva segnalato alla Commissione tutoria regionale le difficoltà della madre nel gestire la figlia, poiché lavorando fino a tarda sera essa non poteva assolvere con dedizione il proprio ruolo educativo (lettera del 6 luglio 2007). Nello stesso periodo anche l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni di __________ si era rivolto alla Commissione tutoria regionale, rilevando che M__________ aveva bisogno di un contesto più regolato, che le fornisse limiti e ritmi alla sua quotidianità (rapporto del 13 luglio 2007). E il primo collocamento di M__________ in internato al centro educativo per minorenni “__________” di __________, nel settembre del 2007, aveva proprio l'obiettivo di “migliorare i ritmi di vita quotidiani, di frequenza all'asilo, pranzi, cene e sonno”.
Dal rapporto 1° dicembre 2008 del direttore della “__________” si desume che fino a Natale del 2007 tutto è andato bene, ma che poi la madre ha deciso di passare da un internato a un semi-internato irregolare, ciò che ha provocato nella bambina instabilità e confusione. Disabituata alle regole, M__________ risultava spesso scontrosa, capricciosa e renitente, a tratti malinconica. Per il direttore dell'istituto, il fatto che AP 1 non si attenga al programma crea disagi alla figlia, acuendone i problemi. E che in quel periodo M__________ soffrisse di enuresi notturna di origine psicosomatica, così come di dolori addominali specialmente in presenza della madre, è confermato dalla pediatra della bambina (relazione della dott. __________, del 19 gennaio 2009). Anche per il curatore educativo il fatto che AP 1 non fosse in grado di rispettare gli accordi e modificasse i giorni di permanenza della figlia nella “__________” creava confusione (lettera del 5 novembre 2008).
d) Alla luce di quanto precede non si può seriamente mettere in discussione che il bene di M__________ apparisse minacciato. Che l'appellante sia in grado di rimediare a tale stato di cose non è verosimile, AP 1 dubitando che la figlia “abbia problemi di una serietà tale da giustificare e necessitare un collocamento in esternato”. In realtà M__________ ha bisogno di controllo e sostegno. E che in passato la madre abbia dimostrato di decidere la quotidianità della figlia in funzione delle proprie esigenze non è revocato in dubbio dall'appellante. Né l'appellante contesta che in un istituto specializzato la figlia sia seguita con maggiore attenzione e possa ricevere maggior sostegno educativo. Quanto all'__________, esso si trova a poche centinaia di metri da __________, sicché non consta che la bambina venga sottratta alle sue amicizie, tanto meno ove si pensi che essa trascorre i momenti extrascolastici a casa, dalla madre. Tutto ponderato, non si può dire dunque che la decisione di obbligare M__________ a frequentare in esternato la scuola in questione risulti esagerata, inidonea o anche solo inopportuna.
e) È possibile che nel frattempo – come sostiene AP 1 – la frequentazione dell'__________ da parte di M__________ in una classe esclusivamente maschile possa essersi rivelata problematica (lettera del 14 luglio 2010, agli atti). Tuttavia nel corso dell'anno scolastico 2010/11 M__________ sarà inserita in un gruppo educativo con maggiore presenza femminile. Quanto agli abusi sessuali adombrati dall'appellante, nulla risulta di concreto, né l'appellante adduce un solo fatto preciso, mentre quanto essa sostiene sullo stato d'animo della figlia, sulle cause dei malesseri e dell'insoddisfacente resa scolastica contraddice gli accertamenti della psicologa __________, delegata dalla Commissione tutoria regionale all'ascolto di M__________ (rapporto del 25 aprile 2010), e le osservazioni del direttore dell'__________ (lettera del 10 agosto 2010). Sia come sia, l'esame di eventuali nuove circostanze suscettibili di giustificare la modifica del provvedimento a protezione del figlio rientra nelle competenza della Commissione tutoria regionale, non di questa Camera (art. 313 cpv. 1 CC).
10. Per quanto riguarda il sostegno psicologico in favore della figlia, l'appellante ribadisce di non opporvisi, ma chiede di poter far capo alla psicologa __________ di __________. Come ha rilevato l'Autorità di vigilanza, tuttavia, all'udienza del 23 luglio 2009 davanti alla Commissione tutoria regionale essa si era dichiarata d'accordo che il sostegno fosse assicurato da __________. Perché tale specialista, che già conosce la bambina, non sarebbe ora idonea all'incarico, l'appellante non spiega. Quanto al fatto che nel frattempo l'appellante si sia rivolta a un'altra psicologa, ciò non giustifica il fatto compiuto. Una volta di più non appare il caso, dunque, di scostarsi dalla decisione dell'Autorità di vigilanza.
III. Sugli oneri processuali, le ripetibili e l'assistenza giudiziaria
11. Gli oneri processuali seguirebbero il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma le presumibili ristrettezze finanziarie in cui l'appellante versa inducono a prescindere – eccezionalmente, dato l'oggetto del contendere – dal prelevare tasse o spese (art. 148 cpv. 2 CPC). Non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato oggetto di intimazione.
12. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa non può essere accolta. Per quanto la richiedente possa trovarsi in ristrettezze finanziarie (art. 3 cpv. 1 Lag), in effetti, l'appello appariva sprovvisto sin dall'inizio di ogni possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Il beneficio dell'assistenza giudiziaria non può dunque entrare in considerazione.
IV. Sui rimedi giuridici a livello federale
13. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio è ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b. n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore. Relativamente all'assistenza giudiziaria, l'impugnabilità dell'odierna sentenza – d'indole incidentale – segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF; cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 1.2).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello del 31 agosto 2009 è dichiarato senza interesse giuridico e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Non si riscuotono tasse o spese per tale appello né si assegnano ripetibili.
3. La richiesta di assistenza giudiziaria è dichiarata senza interesse.
4. L'appello del 16 settembre 2009 è respinto e la decisione impugnata è confermata.
5. Non si riscuotono tasse o spese per tale appello né si assegnano ripetibili.
6. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
7. Intimazione a:
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Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.