Incarto n.
11.2009.14

Lugano

19 luglio 2010/rs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2003.733 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 31 ottobre 2003 da

 

 

AO 1

(patrocinato dall PA 1)

 

 

contro

 

 

AP 1

(patrocinata dall' PA 2);

 

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 19 gennaio 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 19 dicembre 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;

 

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

 

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con sentenza del 3 marzo 1995 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 3 ottobre 1970 da AO 1 (1947) e AP 1 (1949), obbligando il marito a versare alla moglie una rendita d'indigenza indicizzata di fr. 800.– mensili fino al 27 novembre 1996, aumentata in seguito a fr. 1000.– mensili vita natural durante.

 

                                  B.   Il 31 ottobre 2003 AO 1 ha convenuto l'ex moglie davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenere – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – la soppressione immediata della rendita d'indigenza o, in subordine, la riduzione della stessa a un importo imprecisato. A sostegno della pretesa egli ha fatto valere che AP 1 viveva in concubinato con un terzo. Nella sua risposta dell'11 marzo 2004 AP 1, sollecitando anch'essa l'assistenza giudiziaria, ha proposto di respingere la petizione e in via riconvenzionale ha chiesto il versamento di fr. 2386.80 per la mancata indicizzazione della rendita d'indigenza dal 1999 al 2003. Con replica del 30 aprile 2004 l'attore ha ribadito le sue domande, opponendosi alla riconvenzione. La convenuta ha duplicato il 4 giugno 2004,  confermando il suo punto di vista, salvo ridurre la riconvenzione a fr. 1601.25. Il 2 luglio 2004 l'attore ha nuovamente concluso per il rigetto della riconvenzione.

 

                                  C.   L'udienza preliminare ha avuto luogo l'8 ottobre 2004 e l'istruttoria è terminata il 4 settembre 2006. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, rimettendosi a conclusioni scritte. Nel suo me­moriale del 10 ottobre 2006 AO 1 ha confermato le proprie domande, cifrando in fr. 500.– mensili la riduzione della pensione alimentare postulata in subordine. Nel suo allegato di quello stesso giorno AP 1 ha proposto una volta ancora di respingere l'azione, chiedendo di accertare che dal 2004 la rendita d'indigenza ammontava a fr. 1060.45 mensili, e ha nuovamente rivendicato il versamento di fr. 1601.25.

 

                                  D.   Con sentenza del 28 novembre 2007, emanata in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha soppresso  la rendita di indigenza dall'ottobre del 2003 e ha respinto la riconvenzione. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese sono state poste a carico della convenuta, con obbligo di rifondere all'attore fr. 1000.– per ripetibili. AP 1 è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria, mentre analogo beneficio è stato negato a AO 1. Adita con appello da AP 1, questa Camera ha annullato il 4 gennaio 2008 tale sentenza per difetto di giurisdizione e ha rinviato gli atti al Pretore perché giudicasse la lite egli medesimo (inc. 11.2008.4). Il Pretore ha indetto un nuovo dibattimento finale per il 10 novembre 2008, in occasione del quale le parti si sono riconfermate nelle loro domande. Statuendo il 19 dicembre 2008, egli ha emesso una sentenza identica a quella del Segretario assessore.

 

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 19 gennaio 2009 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato respingendo la petizione (o, in subordine, facendo decorrere la soppressione della rendita dal 20 dicembre 2008) e accogliendo la sua riconvenzione, obbligando l'attore a versarle fr. 3475.20. L'appellante insta altresì per il beneficio dell'assistenza giudiziaria in seconda sede. Così richiesto, il 25 giugno 2010 AO 1 ha presentato osservazioni limitatamente all'indicizzazione del contributo alimentare in favore dell'ex moglie.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   La modifica di una sentenza di divorzio emanata prima del 31 di­cembre 1999 è retta dalle vecchie norme, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura (art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC).

                                         Alla disciplina di un contributo alimentare fondato sull'art. art. 151 cpv. 1 o 152 vCC in favore dell'ex coniuge continua ad applicarsi così l'art. 153 cpv. 2 vCC (Leuenberger in: Schwenzer, Praxis­kommentar Schei­dungs­­recht, Basilea 2000, n. 8 ad art. 7a-7b tit. fin. CC; Geiser in: Vom alten zum neuen Scheidungs­recht, Ber­na 1999, pag. 251 n. 6.06). La procedura è regolata, per converso, dalla legge nuova (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungs­recht, Zurigo 1999, n. 11 ad art. 7a tit. fin. CC; Leuenber­ger, op. cit., n. 9 ad art. 7a-7b tit. fin. CC). Il termine per appellare è di venti giorni (art. 419 cpv. 3 e 423b cpv. 1 seconda frase CPC). Tempestivo, sotto questo profilo, l'appello in esame è dunque ricevibile.

 

                                   2.   Una rendita d'indigenza fissata sulla base dell'art. 152 vCC cessa di essere dovuta se il coniuge vive in un'unione stabile che gli procuri vantaggi analoghi al matrimonio (DTF 124 III 52 consid. 2a/aa; cfr. anche sentenza del Tribunale federale 5A_321/2008 del 7 luglio 2008, consid. 3.1). La nozione di “concubinato qualificato” e l'importanza dei fattori che lo compongono (“comunione di tetto, di tavola e di letto”) sono già stati evocati dal Pretore. Al riguardo basti rammentare che determinante è sapere se in concreto vi sia ragione di presumere che AP 1 tragga dalla relazione con __________ vantaggi economici analoghi a quelli conseguibili da un matrimonio. E la risposta dipende dalla questione di sapere, a sua volta, se essa dia a divedere di vivere con lui in modo tale da destare l'apparenza di una comunione di vita analoga a un matrimonio.

 

                                   3.   Il Pretore ha ritenuto che il rapporto tra la convenuta e __________ denota esteriormente le componenti tipiche di un matrimonio, ovvero stabilità, coabitazione, un certo riparto delle spese, programmi comuni e sentimento di mutua fedeltà. Ancorché i due abbiano abitazioni distinte, la prima a __________ e il secondo in __________, ciò non basta – secondo il Pretore – per

                                         escludere una comunione logistica. Egli ha accertato infatti che la convivenza settimanale è regolare, in media due o tre giorni settimanali a __________ e durante il fine settimana in __________, onde una coabitazione, tanto più che nel febbraio del 2005 __________ si era trasferito anch'egli a __________. Il Pretore ha poi appurato che da tale relazione la convenuta trae apprezzabile profitto, giacché __________ la porta con sé in vacanza, le concede gratuitamente l'uso dell'automobile, le offre i pasti quando cena con i figli e non riscuote alcuna pigione per l'appartamento occupato nella casa di cui egli è comproprietario. Il fatto che AP 1 curi il giardino della proprietà di lui non è sufficiente, a mente del Pretore, per intravedere una controprestazione per tutto quanto essa riceve.

 

                                         Stando al Pretore, poi, la relazione dei due appare stabile ed è nota a parenti e amici, con i quali costoro trascorrono il tempo libero. Anche tra le rispettive famiglie intercorrono rapporti stretti, al punto che i nipoti della convenuta chiamano __________ “nonno”. Verso l'esterno inoltre l'uno e l'altra fanno coppia fissa, tant'è che i loro nomi sono apparsi appaiati sull'annuncio mortuario del padre della convenuta e di una cugina di lei. In sintesi, per il primo giudice, AP 1 e __________ si presentano come una coppia che si sorregge nei momenti difficili, sicché la loro relazione denota esteriormente le componenti di un matrimonio. Accertato altresì che entrambi si conoscono da una vita, il Pretore ha raggiunto il convincimento che tale relazione si è viepiù intensificata negli anni e che al momento in cui l'attore ha promosso causa il concubinato durava da oltre cinque anni. Ciò giustificava la soppressione della rendita dal mese di ottobre 2003, la convenuta non potendosi più presumere avere usato il contributo versato dall'attore per il proprio sostentamento.

 

                                   4.   L'appellante contesta l'esistenza di un concubinato qualificato. Sostiene che tra lei e __________ vi è unicamente un solido rapporto di amicizia, con semplice condivisione di pranzi, cene e vacanze, oltre a momenti trascorsi con i rispettivi familiari e vicendevole aiuto in determinati momenti della vita. Essa sottolinea che __________ ha un'abitazione propria anche a __________, che la loro amicizia si ripercuote in collaborazione reciproca, nel trascorrere tempo assieme e nel soccorrersi in frangenti difficili, il che coinvolge i parenti di lui, con i quali essa ha da sempre un ottimo rapporto. Tale relazione non costituisce però un'unione stabile che le procura vantaggi simili a un matrimonio. L'appellante afferma inoltre di versare una pigione di fr. 1000.– mensili in contanti o con bonifici postali, entrata che i proprietari dello stabile hanno regolarmente dichiarato al fisco, poco importando il fatto che essa non abbia indicato l'ammontare del canone sulla propria dichiarazione d'imposta. Quanto alla decorrenza del contributo alimentare, essa rileva di avere usato tutta la rendita per il pagamento della pigione e quindi la soppressione le andrebbe imposta, tutt'al più, dal 20 dicembre 2008.

 

                                   5.   Per quanto riguarda la comunione logistica, nella fattispecie risulta che la convenuta abita a __________ in via __________, in un appartamento al pianterreno di uno stabile di cui __________ è proprietario insieme con le sorelle __________, __________ e __________. È possibile che al momento in cui l'attore ha promosso causa __________ risiedesse in __________. Dal febbraio del 2005 tuttavia egli vive a __________, in __________, in un immobile (di cui è proprietario con le tre sorelle) che fronteggia lo stabile in cui abita AP 1. Ciò posto, è vero che una comunione di vita assimilabile a un matrimonio presuppone – di regola – un alloggio comune (SJZ 93/1997 pag. 400 n. 35). L'appellante non revoca in dubbio però che due concubini possano anche vivere insieme, alternativamente, in due abitazioni diverse (I CCA, sentenza inc. 11.1999.125 del 6 novembre 2000, consid. 12a; inc. 11.2001.131 del 28 giugno 2002, consid. 7; inc. 11.2005.98 del 3 ottobre 2006, consid. 4b/ff). È quanto ha accertato il Pretore in concreto, vagliando le risultanze istruttorie e desumendone che da anni la convivenza settimanale è stata regolare, in media due/tre giorni la settimana a __________ e durante il fine settimana in __________. Su questo punto del resto l'interessata nulla eccepisce.

 

                                         Per quel che riguarda la locazione, __________ ha dichiarato che AP 1 versa una pigione di fr. 1000.– mensili (deposizione del 24 gennaio 2006: verbali, pag. 2) e ha prodotto, in esito a una domanda di edizione, copia del modulo per la determinazione del reddito immobiliare della particella n. 407 allegato alla dichiarazione fiscale 2003B, dal quale risulta appunto un reddito di fr. 12 000.– annui versato da AP 1. Che tale dichiarazione sia di compiacenza non può dirsi, nulla inducendo a supporre che i comproprietari si facciano tassare dall'autorità fiscale per un reddito inesistente. La convenuta però ha dichiarato di versare la pigione brevi manu o tramite versamenti postali (interrogatorio formale del 24 gennaio 2006, risposta n. 3). __________ ha ammesso da parte sua di non avere mai rilasciato ricevute (lettera del 2 novembre 2004, nel fascicolo edizioni di documenti), né la convenuta ha esibito alcuna sola quietanza postale. Anzi, essa non ha dato seguito nemmeno alla domanda di edizione presentata dall'attore l'8 ottobre 2004 (accolta dal Pretore con l'ordinanza sulle prove del 24 marzo 2005), intesa appunto ad acquisire agli atti i giustificativi di pagamento della pigione. Senza dimenticare che la convenuta nulla ha indicato nella sua dichiarazione d'imposta 2003 circa l'ammontare della pigione versata (doc. 3). In tali condizioni, proprio perché le circostanze sul pagamento della pigione appaiono contraddittorie, il solo modulo fiscale per la determinazione del reddito immobiliare non basta per dimostrare l'avvenuto pagamento di un canone. Ne discende che anche al proposito l'appello è destinato all'insuccesso.

 

                                         Per il resto l'appellante si limita a rilevare, genericamente, di non avere un solido rapporto di amicizia con __________, di intrattenere con lui mera collaborazione intesa a trascorre momenti insieme e nell'aiutarsi in circostanze difficili, ciò che non dimostra un'unione stabile né tanto meno le procura vantaggi analoghi a un matrimonio. Se non che, così argomentando, l'interessata sfugge il confronto con quanto ha accertato il Pretore, ovvero che da anni lei sta con __________ l'intera settimana, che __________ la porta in vacanza, le presta l'automobile, le offre i pasti quando lei cena con i figli, che la loro relazione è nota ad amici e parenti, con i quali entrambi trascorrono il tempo libero, che le rispettive famiglie mantengono rapporti stretti, tant'è che entrambi cenano regolarmente con i figli di lui, che i nipotini della convenuta chiamano __________ “nonno”, che la convenuta ha buoni rapporti con le sorelle di quest'ultimo e riceve da loro regali, e che verso terzi i due si presentano come coppia fissa, tant'è che i loro nomi risultavano appaiati nell'annuncio funebre di una cugina della convenuta, così come nell'annuncio mortuario del di lei padre. Né la stabilità del rapporto con __________ è seriamente messa in discussione. In circostanze siffatte la conclusione del Pretore, secondo cui la relazione tra la convenuta e __________ denota le componenti tipiche di un matrimonio, ovvero stabilità, coabitazione, un certo riparto delle spese, programmi comuni e sentimento di mutua fedeltà resiste alla critica.

 

                                   6.   L'appellante chiede – in subordine – di far decorrere la soppressione del contributo alimentare dal 19 dicembre 2008, data di emanazione della sentenza pretorile, e non dal momento in cui è stata introdotta l'azione avversaria. Fa valere che quanto essa ha ricevuto dall'ex marito le è servito per pagare il canone di locazione, sicché una restituzione delle rendite versate sin dall'avvio della causa sarebbe inimmaginabile.

 

                                         a)     Come ha ricordato il Pretore, ove si tratti di giudicare un'azione di modifica e la giustificazione alla base della modifica richiesta risulti esistere già al momento in cui è stata promossa causa, la sentenza deve avere effetto per principio da quel momento. Una deroga si legittima solo per ragioni di equità, qualora la restituzione degli importi riscossi in pendenza di causa non sia ragionevole perché nel frattempo il coniuge beneficiario abbia usato il denaro per il proprio sostentamento (Rep. 1985 pag. 86; v. anche Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 189 in fine ad art. 157 vCC).

 

                                         b)    Che nella fattispecie la convenuta potesse fare oggettivo assegnamento in buona fede, pendente azione di modifica, sul fatto ch'essa non avrebbe dovuto restituire la rendita d'indigenza percepita nel frattempo non può dirsi. Dall'obbligo di rimborso si potrebbe – eccezionalmente – prescindere se durante il processo la convenuta avesse usato la pensione mensile per il proprio sostentamento. È quanto essa pretende, ma senza rendere verosimile l'assunto. Ed esonerare costei dal restituire contributi riscossi indebitamente sulla sola scorta di affermazioni significherebbe, né più né meno, vanificare il principio della retrocessione. Non si disconosce che il rimborso possa apparire gravoso, ma in mancanza di specifiche ragioni d'equità non sarebbe corretto fare altrimenti (I CCA, sentenza inc. 11.1995.44 del 21 febbraio 1995, consid. 10). Anche sulla richiesta subordinata l'appello manca perciò di consistenza.

 

                                   7.   Da ultimo l'appellante si duole che dopo il 2002 il Pretore non abbia ancorato la rendita d'indigenza all'indice nazionale dei prezzi al consumo, contestando che la prestazione AVS percepita dall'attore non benefici di adeguamenti. Ora, fino al 31 dicembre 2001 non sussistono problemi di indicizzazione (conclusioni della convenuta, pag. 7) e dal 31 ottobre 2003 il contributo alimentare va soppresso. Rimane in causa, di conseguenza, solo l'adeguamento al rincaro per il 2002 e i primi dieci mesi del 2003.

 

                                         Nella sentenza di divorzio del 3 marzo 1995 il Pretore aveva condannato AO 1 a versare alla moglie dal 28 novembre 1996 una pensione alimentare di fr. 1000.– mensili soggetta all'indicizzazione per il caro vita sulla base delle tabelle INPC la prima volta nel gennaio 1996, indice base il marzo 1995” (doc. B, pag. 6 in fine). L'opinione del Pretore, secondo cui l'ade­guamento del contributo alimentare all'indice nazionale dei prezzi al consumo sarebbe giustificato solo ove il reddito del debitore beneficiasse a sua volta di tale adeguamento appare dunque discutibile, la sentenza di divorzio non contemplando alcuna riserva in tal senso. Sia come sia, anche le rendite AVS/AI sono adeguate – di regola – ogni due anni all'evoluzione dei prezzi e dei salari (art. 33ter cpv. 1 LAVS), sicché mal si comprende perché il contributo litigioso non dovrebbe essere ancorato al rincaro. Tanto meno se si pensa che fino al 2001 l'attore ha indicizzato lo stanziamento della pensione e che nel memoriale conclusivo egli dichiarava di non opporsi al versamento di fr. 1601.25 “nella misura in cui ne fosse [stata] accertata la correttezza da parte del Pretore” (pag. 10). Considerato in definitiva che l'indicizzazione doveva intervenire la prima volta nel gennaio 1996, indice base del marzo 1995, e che dal 1° gennaio 2002 essa è stata omessa, l'adeguamento per quell'anno ammonta a fr. 49.75 mensili, ovvero fr. 597.– annui, mentre dal 1° gennaio al 31 ottobre 2003 esso risulta di fr. 58.50 mensili, ovvero fr. 585.–, onde complessivi fr. 1182.–. La riconvenzione, e con essa l'appellazione adesiva, va accolta entro questi limiti.

 

                                   8.   Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene un leggero adeguamento della pensione alimentare fino al 31 ottobre 2003, ma soccombe sulla soppressione della medesima dopo di allora. Nel complesso quindi il suo grado di vittoria risulta esiguo, il che giustifica di riscuotere una tassa di giustizia ridotta e di rinunciare al prelievo della trascurabile quota di oneri che andrebbe a carico dell'attore. Non è il caso invece di assegnare ripetibili, sull'indicizzazione della rendita d'indigenza l'attore essendosi rimesso al giudizio della Camera. Non è il caso infine di modificare il dispositivo sugli oneri di prima sede, l'attuale riforma non incidendo in maniera apprezzabile sul loro ammontare né sul loro riparto.

 

                                         Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AP 1, essa può trovare accoglimento limitatamente all'appello sulla riconvenzione. Ancorché l'indigenza dell'interessata sembri verosimile, in effetti, l'appello sulla soppressione della pensione alimentare appariva destituito sin dall'inizio di ogni parvenza di buon diritto (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Delle presumibili difficoltà economiche in cui versa l'appellante si tiene conto, ad ogni modo, riducendo per quanto possibile l'ammontare della tassa di giustizia.

 

                                   9.   Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), nella fattispecie il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:               I.   L'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:

                                                      L'azione riconvenzionale è parzialmente accolta, nel senso che AO 1 è condannato a versare a AP 1 la somma di fr. 1182.– a titolo di adeguamento della pensione alimentare all'indice nazionale dei prezzi al consumo dal 1° gennaio 2002 al 31 ottobre 2003.

                                         Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   II.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia ridotta     fr. 300.–

                                         b) spese                                    fr.   50.–

                                                                                            fr. 350.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   III.   AP 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il patrocinio dell'avv. PA 2 limitatamente all'appello sulla riconvenzione.

 

                                 IV.   Intimazione a:

 

–;

–.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.