Incarto n.
11.2009.163

Lugano

23 ottobre 2011/lw

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

 

segretaria:

Billia, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2007.934 (modifica di contributo di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 26 luglio 2007 da

 

 

AO 1 (1998),

(rappresentato dalla madre RA 1,

e patrocinato dall'avv. PA 1,)

 

 

contro

 

 

AP 1,

(patrocinato dall'avv. PA 2,);

 

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 17 settembre 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 4 settembre 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Il 27 dicembre 1998 RA 1 nata __________ (1962) ha dato alla luce un figlio, AO 1, che è stato riconosciuto da AP 1 (1954). RA 1 aveva già due figli, B__________ (1985) e P__________ (1987), nati da un precedente matrimonio. AP 1 aveva a sua volta due figlie, L__________ (1979) e A__________ (1982), nate anch'esse da un suo precedente matrimonio. Il 6 giugno 2000 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha omologato un accordo in base al quale AP 1 si impegnava a versare per AO 1 un contributo alimentare indicizzato di fr. 600.– mensili fino al 6° compleanno, di fr. 650.– mensili fino al 12° compleanno, di fr. 700.– mensili fino al 16° compleanno e di fr. 750.– mensili fino alla maggiore età (assegni familiari non compresi). Nel maggio del 2003 AP 1 si è risposato con __________  B.        Il 26 luglio 2007 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenere l'aumento del contributo alimentare a fr. 1760.– mensili dal luglio del 2006 fino al 12° compleanno e a fr. 1920.– mensili fino alla maggiore età o alla conclusione di una formazione professionale appropriata. All'udienza del 17 ottobre 2007, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'azione. L'istruttoria, iniziata quello stesso giorno, si è conclusa il 14 maggio 2008. Alla discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 14 luglio 2008 l'istante ha aumentato la richiesta di contributo alimentare a fr. 1930.– mensili fino al 12° compleanno e a fr. 2105.70 mensili fino alla maggiore età o al termine della formazione professionale. Nel proprio allegato del 31 luglio 2008 il convenuto ha ribadito la sua posizione.

 

                                  C.   Statuendo il 4 settembre 2009, il Pretore ha parzialmente accolto l'azione, nel senso che ha aumentato il contributo alimentare dovuto da AP 1 per il figlio a fr. 1535.– mensili dal 6° al 12° compleanno e fr. 1689.– mensili fino alla maggiore età, riservata la conclusione della prima formazione scolastica (assegno familiare non compreso). La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese sono state poste per un quinto a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1000.– per ripetibili ridotte. In esito a un'istanza di interpretazione presentata il 9 settembre 2009 dall'istante, con sentenza del 15 settembre 2009 il Pretore ha precisato che la modifica del contributo alimentare decorreva dal luglio del 2007.

 

                                  D.   Contro la sentenza del 4 settembre 2009 AP 1 è insorto con un appello del 17 settembre 2009 a questa Camera per ottenere che il giudizio del Pretore sia riformato nel senso di respingere l'azione. Con decreto del 25 settembre 2009 il presidente di questa Camera ha dichiarato priva d'interesse la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello. Invitato a presentare osservazioni, AO 1 è rimasto silente. Nell'agosto del 2010 RA 1 si è risposata con __________ e ha cambiato il cognome del figlio in __________.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le azioni di mantenimento e di modifica del contributo alimentare per i figli (art. 279 e 286 CC) erano trattate fino al 31 dicembre 2010 con la procedura specia­le degli art. 425 segg. CPC ticinese, in esito alla quale il Pretore statuiva con sentenza impugnabile entro dieci giorni (art. 428 cpv. 2 CPC ticinese). Tempestivo, l'appello in esame è dunque ricevibile.

 

                                   2.   Il Pretore ha accertato che al momento in cui era stato fissato il contributo alimentare (giugno del 2000), AP 1 guadagnava fr. 7677.– netti mensili e aveva un fabbisogno minimo di fr. 3459.70 mensili. Al momento in cui è stata introdotta l'azione di modifica, nel 2007, il reddito di lui ammontava a fr. 7500.–

                                         netti mensili e il fabbisogno minimo a fr. 3969.15 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo dell'alloggio fr. 642.75, posteggio fr. 90.–, premio della cassa malati fr. 151.50, assicurazione protezione giuridica e REGA fr. 13.40, assicurazione RC privata fr. 11.90, quota del TCS fr. 10.90, assicurazione dell'automobile fr. 18.50, imposta di circolazione fr. 40.10, assicurazione della moto fr. 14.70, imposta di circolazione della moto fr. 12.90, trasferte per l'esercizio del diritto di visita fr. 950.–, pasti fuori casa fr. 320.–, imposte fr. 592.50).

                                        

                                         Quanto alla madre dell'istante, il Pretore ha appurato che nel 2000 essa lavorava a tempo parziale per alcuni ristoranti, guadagnando in media fr. 1000.– netti mensili, e aveva un fabbisogno minimo di fr. 1923.50 mensili. Nel 2007 essa esercitava invece un'attività lucrativa a tempo pieno, guadagnando fr. 3064.20 mensili oltre agli assegni familiari, e aveva un fabbisogno minimo di fr. 2353.40 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, locazione [già dedotta la quota inserita nel fabbisogno in denaro di AO 1] fr. 919.–, premio della cassa malati fr. 20.40, assicurazione dell'automobile fr. 37.35, imposta di circolazione fr. 26.65, imposte fr. 100.–). Il fabbisogno in denaro di AO 1 infine, stimato in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton __________ per un figlio unico, il Pretore lo ha stabilito in fr. 1844.– mensili tra i 7 e i 12 anni e in fr. 2029.– mensili dopo di allora.

 

                                         Ciò posto, a mente del Pretore la situazione economica dei genitori era mutata in modo rilevante e duraturo, sicché giustificava una modifica del contributo alimentare. A tal fine egli ha suddiviso così il contributo in base alle rispettive disponibilità dei genitori, fissandolo a carico del convenuto in fr. 1535.– mensili dal 6° al 12° compleanno del figlio e in fr. 1689.– mensili fino alla maggiore età.

 

                                   3.   L'appellante sostiene che il raffronto della sua situazione econo­mica nel 2000 con quella nel 2007 dimostra come questa sia addirittura peggiorata, ragione per cui non vi è spazio per un aumento del contributo alimentare. Per contro – egli soggiunge – la disponibilità della madre dell'istante è migliorata, giacché nel 2000 essa versava in una situazione di ammanco, mentre nel 2007 essa dispone di un margine utile con cui partecipare al mantenimento del figlio. L'appellante rimprovera inoltre al Pretore di non avere confrontato la situazione dei genitori al momento in cui era stato fissato il contributo alimentare con quella in cui egli ha statuito sull'azione di modifica, ma di avere ricalcolato il contributo come se si trattasse di fissarlo per la prima volta, ciò che si giustifica ancor meno ove si consideri che il fabbisogno in denaro del figlio non è cambiato.

 

                                   4.   I presupposti che disciplinano la modifica di contributi alimentari sono già stati riassunti dal Pretore. Al riguardo basti rammentare che la procedura non ha lo scopo di “correggere” la decisione precedente, ma di adattarla alla nuova situazione dei genitori o del figlio (DTF 131 III 199 consid. 2.7.4, 128 III 310 consid. 5b). Decisivo per il giudizio è il raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano i genitori (e il figlio) al momento in cui il contributo è stato stabilito – rispettivamente al momento in cui è stato modificato l'ultima volta – e la situazione nuova. Il giudice non deve fissare il contributo ex novo, ma valutare equitativamente in che modo il cambiamento invocato si ripercuota sulla sentenza originaria o su quella in cui il contributo litigioso è stato modificato l'ultima volta. Il giudizio è pertanto di equità, oltre che di diritto (RtiD I-2009 pag. 612 consid. 3c, 3d e 4; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2007.109 del 25 luglio 2011, consid. 7). In concreto è fuori dubbio che il nuovo matrimonio di AP 1 e la fine del suo obbligo contributivo nei confronti della figlia A__________ costituiscono una modifica di circostanze rilevanti e durature, atte a influire la sua situazione economica. Il problema è sapere se ciò influisca sulla situazione dell'istante e giustifichi una regolamentazione dei contributi alimentari diversa da quella fissata nell'accordo giudiziale del 6 giugno 2000, che è un contratto di mantenimento approvato dal giudice (art. 287 cpv. 3 CC).

 

                                   5.   In merito alla determinazione della propria disponibilità, l'appellante contesta il proprio fabbisogno minimo, accertato dal Pretore in fr. 3969.15 mensili, chiedendo di portarlo a fr. 5481.45 mensili per tenere conto del maggior onere ipotecario, della franchigia della cassa malati, delle spese dentistiche, dei maggiori costi per l'esercizio del diritto di visita, del maggior onere fiscale e del contributo alimentare versato per AO 1. Le singole voci vanno esa­minate separatamente.

 

                                         Giovi tuttavia una premessa: il Pretore ha calcolato la disponibilità del convenuto come se questi vivesse da sé solo. In realtà l'appellante è sposato e la moglie ha il dovere di assisterlo a titolo sussidiario nell'adempimento dei suoi obblighi alimentari verso i figli avuti prima del matrimonio (art. 159 cpv. 3 e 278 cpv. 2 CC), al punto da poter essere tenuta – dandosene gli estremi – a

                                         estendere o a riprendere un'attività lucrativa. In concreto pertanto occorre esaminare anche la condizione della seconda moglie dell'appellante (analogamente: RtiD I-2006 pag. 667 consid. 6b; II-2006 pag. 693 n. 42c; I CCA, sentenze inc. 11.2008.142 del 24 novembre 2010, consid. 10, e inc. 11.2007.123 del 6 maggio 2011, consid. 3b). La disponibilità economica di una persona sposata si determina poi applicando il metodo di calcolo abitualmente adottato da que­sta Camera, il quale consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD II-2010 pag. 624 consid. 10a, II-2010 pag. 639).

 

                                         a)   Per quanto attiene agli interessi ipotecari, che il Pretore ha suddiviso a metà tra i coniugi, nel fabbisogno della famiglia va considerato – dopo quanto si è detto – l'intero onere di fr. 1285.50 mensili (doc. 6), oltre al minimo esistenziale per coniugi di fr. 1550.– mensili.

 

                                         b)   Per la franchigia della cassa malati il Pretore non ha riconosciuto alcunché, definendo la pretesa non documentata. L'appellante invoca il suo precario stato di salute, affermando “di avere sofferto della sindrome da burn out”, di accusare problemi oftalmologici, di essersi sottoposto a esami neurologici e di avere interpellato almeno quattro medici, il che giustificherebbe l'esaurimento della franchigia di fr. 1500.– annua. Ora, che l'interessato abbia sofferto di problemi psicopatologici e sia affetto da un'emicrania oftalmoplegica è esatto (doc. 2), ma ciò non rende ancora verosimile la necessità di seguire terapie costanti con spese che eccedono la franchigia della cassa malati e la partecipazione del paziente ai costi delle cure (RtiD II-2004 pag. 589 consid. 8c), tanto meno in mancanza di un conteggio della propria assicurazione. Su questo punto la decisione del Pretore resiste alla critica.

 

                                         c)   Quanto alle spese dentarie, il fatto di essersi recato cinque volte dal dentista nell'arco di poco più di un anno (di cui due per prestazioni dell'igienista) non basta, in mancanza di una chiara diagnosi, per rendere verosimile il carattere duraturo delle cure (RtiD I-2005 pag. 747, n. 34c, consid. 6e). Anche al proposito l'appello è destinato all'insuccesso.

 

                                         d)   Relativamente ai costi per le trasferte per l'esercizio del diritto di visita, il Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno minimo del convenuto fr. 950.– mensili per quattro viaggi mensili da __________ a __________ (fr. 396.–), come pure le spese di vitto per sé e il figlio (fr. 554.–). L'appellante rileva di essersi trasferito nel frattempo a __________, nel Canton __________, sicché la distanza da lui percorsa ogni mese per far visita al figlio è aumentata a 904 km e le spese di trasferta a fr. 497.– mensili. Di principio egli avrebbe ragione. Se non che, nel fabbisogno minimo di lui il Pretore ha riconosciuto anche fr. 90.– per la locazione di un posteggio a __________, esigenza che con il trasloco è venuta meno. Tutto sommato, di conseguenza, l'importo ammesso dal Pretore per le trasferte sfugge a censura.

 

                                         e)   Per quel che è delle imposte, nel fabbisogno della famiglia va inserito l'intero onere di fr. 11 322.– annui (doc. 17 e 18), pari a fr. 942.– mensili. L'appellante fa valere che il trasferimento nel Canton Argovia comporterà un aumento del carico tributario del 44%, ma l'allegazione non è resa verosimile, non bastando al riguardo un confronto fiscale ricavato da un sito internet.

 

                                         f)    Per l'appellante nel suo fabbisogno minimo dev'essere inserito anche il contributo alimentare che egli versa all'istante in virtù dell'accordo giudiziale del 6 giugno 2000, ovvero fr. 650.– mensili. A torto. Nel bilancio familiare rientra solo il fabbisogno in denaro dei figli comuni. ll contributo di mantenimento in favore di figli nati prima del matrimonio va finanziato dal genitore con la sua quota di metà eccedenza (Rep. 1999 pag. 152; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2008.83 del 5 novembre 2009, consid. 5).

 

                                         g)   Nel fabbisogno della famiglia vanno compresi infine i premi della cassa malati di entrambi coniugi (complessivi fr. 425.50 mensili), le spese professionali della moglie (fr. 1225.– mensili) e il premio per il “terzo pilastro” di lei (fr. 344.50 mensili: dichiarazione d'imposta 2006 nell'incarto fiscale richiamato). In definitiva, con un reddito di fr. 12 700.– mensili complessivi (fr. 8040.– il marito, fr. 4660.– la moglie: certificati di salario 2006 nell'incarto fiscale richiamato) la famiglia deve coprire un fabbisogno di fr. 7255.–, onde un'eccedenza di fr. 5445.– mensili. La disponibilità dell'appellante ammonta così a fr. 2772.– mensili.

 

                                   6.   A parere dell'appellante il reddito della madre dell'istante, accertato dal primo giudice in fr. 3064.20 mensili, ascende in realtà a fr. 3500.– mensili. Egli fa valere che l'interessata guadagna fr. 3319.55 mensili, cui si aggiunge un reddito accessorio straordinario da lei medesima ammesso. La tesi è parzialmente fondata. Dagli atti si evince che l'interessata percepisce dalla __________ uno stipendio annuo di fr. 39 834.60, ovvero fr. 3319.55 mensili (doc. F). Quanto all'attività accessoria, di cui tutto si ignora, un'elargizione straordinaria riscossa una tantum non costituisce reddito abituale (cfr. RtiD I-2004 pag. 596 n. 80c). Le entrate di RA 1 risultano perciò di fr. 3320.– mensili (arrotondati), oltre agli assegni familiari.

 

                                   7.   Circa il fabbisogno minimo di RA 1, AP 1 chiede di ridurlo da fr. 2353.40 a fr. 1605.25 mensili, moderando il costo dell'alloggio, togliendo l'imposta di circolazione e stralciando le imposte. Se non che, rinunciando al dibattimento finale, davanti al Pretore egli non ha contestato le voci del fabbisogno esposte dall'interessata (memoriale conclusivo, pag. 7). Le sue doglianze andrebbero quindi dichiarate irricevibili. Comunque sia, si volesse da ciò prescindere, l'esito non muterebbe per le ragioni che seguono.

 

                                         a)   L'appellante sostiene che la quota di locazione a carico dell'interessata dev'essere ridotta non solo per tenere conto di quella inserita nel fabbisogno in denaro di AO 1, ma anche della partecipazione degli altri due figli maggiorenni tuttora conviventi. Inoltre egli contesta la pigione di fr. 1378.– mensili accertata dal Pretore.

 

                                                Questa Camera ha già avuto modo di ricordare che nel fabbisogno minimo di un genitore sola va inserito il costo dell'alloggio che si riconoscerebbe in circostanze analoghe a un debitore che vive da sé solo (RtiD I-2006 pag. 667 consid. 6a). Né un genitore è tenuto a lucrare sulla coabitazione di figli maggiorenni (FamPra.ch 2000 pag. 138 consid. 3; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2008.21 del 13 maggio 2009 consid. 7), il cui eventuale contributo alle spese copre i relativi oneri logistici (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2007.190 del 7 aprile 2008 consid. 8d). Nella fattispecie, poi, una locazione di fr. 1190.– mensili appare del tutto giustificata per un genitore che vive con un figlio nell'agglomerato di __________. Inoltre, anche trascurando l'aumento della pigione intervenuto nel 2008, dal conteggio riferito all'agosto 2007 emerge che in realtà l'interessata versa al locatore fr. 1377.– mensili, di cui fr. 110.– per l'autorimessa che il Pretore non ha considerato (doc. S, 3° foglio). Nel risultato, una spesa per l'alloggio di fr. 919.– mensili come quella che il Pretore ha calcolato nel fabbisogno minimo di RA 1 è pertanto legittima.

 

                                         b)   Per quel che riguarda l'imposta di circolazione, è vero che agli atti non v'è alcun giustificativo riferito al 2007. Per tacere del fatto nondimeno che mal si comprende come si possa riconoscere il premio dell'assicurazione RC e casco, ma non il presunto importo dell'imposta di circolazione, l'istante ha pro­dotto la ricevuta di pagamento dell'imposta del 2008, sicché l'esborso di fr. 26.65 mensili può senz'altro reputarsi verosimile. Senza dimenticare, per altro, che nulla è stato riconosciuto all'interessata come spesa per il carburante.

 

                                         c)   Relativamente all'onere fiscale, l'appellante lo definisce non comprovato, la contribuente essendo con ogni probabilità esente da imposta. Ora, che il carico tributario rientri nel fabbisogno minimo del diritto civile e che in mancanza di dati precisi la sua entità vada stimata è pacifico (DTF 114 II 394 consid. 4b, 118 II 99 in fondo). Quanto all'ammontare nel caso precipuo, l'appellante fonda la sua affermazione su illazioni proprie, ma non dimostra che la cifra di fr. 100.– mensili stimata dal Pretore per apprezzamento sia inattendibile, tanto meno se si pensa che la contribuente deve pagare le imposte anche sui contributi di mantenimento che riceve per i figli (art. 22 lett. f LT e 23 lett. f LIFD). Se ne conclude che il fabbisogno minimo della madre dell'istante va confermato in fr. 2353.40 mensili.

 

                                   8.   Secondo l'appellante il fabbisogno in denaro di AO 1 va determinato tenendo conto anche della presenza dei fratellastri. Inoltre la posta per cura e educazione dev'essere ridotta perché tali prestazioni sono fornite in parte a titolo gratuito da terze persone (doposcuola e nonna materna), mentre gli assegni familiari percepiti direttamente dalla madre vadano posti in deduzione, essendo già compresi dal fabbisogno in denaro previsto dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton __________, cui la giurisprudenza ticinese si ispira per prassi costante.

                                        

                                         a)   Questa Camera ha già avuto modo di precisare che, dandosi un minorenne convivente con fratelli (o fratellastri) anch'essi minorenni nella stessa economia domestica, il fabbisogno in denaro di tutti loro va determinato tenendo conto della fratria (I CCA, sentenza 11.2009.12 del 26 maggio 2011 consid. 4c). Per contro, dopo la maggiore età i figli escono dal calcolo del bilancio familiare (tranne casi particolari: RtiD II-2007 pag. 671 consid. 3a), sicché nel fabbisogno minimo del genitore si reintegra la quota di locazione inclusa nel fabbisogno in denaro di quel figlio, aumentando la relativa quota nel fabbisogno in denaro degli altri fratelli (I CCA, sentenze inc. 11.2007.167 del 15 febbraio 2011 e 11.2005.105 del 10 gennaio 2008, consid. 8a e 9c). In concreto B__________ e P__________ sono maggiorenni. A ragione quindi il Pretore ha calcolato il fabbisogno in denaro di AO 1 come quello di un figlio unico.

 

                                         b)   In merito alla posta cura e educazione, nel caso in cui il genitore affidatario non possa accudire egli medesimo al figlio poiché attivo professionalmente, questa Camera monetizza la relativa posta prevista dalle raccomandazioni secondo il grado d'occupazione (Rep. 1996 pag. 119 consid. 5; principio definito correttodal Tribunale federale: sentenza 5C.32/2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b). In concreto la madre di AO 1 lavora a tempo pieno e non può fornire simultaneamente prestazioni in natura. A giusto titolo il Pretore ha incluso perciò nel fabbisogno in denaro del figlio il costo previsto dalle note raccomandazioni per la cura e l'educazione. Che di AO 1 si occupino all'atto pratico la nonna materna o altri servizi, come pretende il convenuto, poco importa. Determinante è il costo del mantenimento. E tale costo sussiste indipendentemente dalla persona chiamata ad assicurarlo (I CCA, sentenza 11.2005.105 del 10 gennaio 2008 consid. 9b). È vero che un ado­le­scente non richiede la presenza continua del genitore affidatario, ma di ciò le note raccomandazioni già tengono conto riducendo gradualmente le relative necessità in funzione dell'età del figlio. Il fatto poi che il ragazzo frequenti la mensa scolastica incide tutt'al più sulla posta del vitto, quand'anche il relativo costo, salvo prova contraria, si presume compensare il risparmio sui pasti preparati a casa.

                                                                                                                         

                                         c)   In merito all'assegno familiare, questa Camera ha avuto modo di precisare che il fabbisogno medio di un figlio valutato secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton __________ comprende già gli eventuali assegni familiari, le prestazioni complementari AVS o AI, le rendite da casse pensioni, da assicurazioni infortuni o contro la responsabilità civile e così via (RtiD I-2005 pag. 772 consid. 7c). Ove l'assegno sia percepito dal genitore affidatario occorre però distinguere: se il fabbisogno in denaro del figlio è coperto dal contributo erogato dal debitore, l'assegno familiare riscosso dall'affidatario va in deduzione del contributo, non giustificandosi che il figlio riceva più del fabbisogno in denaro; per contro, se il fabbisogno in denaro del figlio non è assicurato, l'assegno familiare percepito dall'affidatario va in aggiunta al contributo alimentare stanziato dall'altro genitore (RtiD I-2010 pag. 704 consid. 2 e 3). In nessun caso, comunque sia, esso va dedotto dal fabbisogno in denaro del figlio. Il precedente citato dall'appellante non prevede altro (inc. 11.2002.140 del 17 marzo 2003, consid. 6).

 

                                   9.   Il principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (art. 280 cpv. 2 vCC; DTF 128 III 413 in alto) impone altresì una verifica del fabbisogno in denaro dell'istante, questa Camera non essendo vincolata in proposito né alle richieste dei genitori né agli importi fissati dal primo giudice. Nel caso in esame è pacifico che nel 2000 AO 1 viveva nella medesima economia domestica di B__________ (1985) e P__________ (1983), a quel tempo minorenni. Il fabbisogno in denaro di lui andava determinato così – contrariamente all'opinione del Pretore – in base alla tabella che le note raccomandazioni prevedono per una fratria (sopra, consid. 8 in principio). Inoltre la madre dell'istante lavorava a tempo parziale (circa al 20%), ciò che incideva sulla posta per cura e educazione. E il fabbisogno in denaro di un figlio (su tre) fra il 7° e il 12° com­pleanno ammontava, secondo la tabella del 2000, a fr. 1370.– mensili. Ridotta all'80% la posta per cura e educazione e adattato il costo dell'alloggio a quello effettivo (un quinto di fr. 930.–: doc. L), il fabbisogno in denaro di AO 1 poteva stimarsi in fr. 1035.– mensili. Al momento dell'introduzione della causa, per contro, i fratellastri non andavano più considerati nel calcolo.

                                         Inoltre la madre lavorava a tempo pieno, di modo che il fabbisogno in denaro dell'istante come figlio unico è passato a fr. 1844.– mensili (fr. 2019.– mensili in seguito), come ha stabilito il Pretore. In circostanze del genere la situazione del figlio si è modificata in modi rilevante e duratura, ciò che impone una nuova regolamentazione dei contributi alimentari in suo favore, fermo restando che l'eventuale nuovo contributo a carico del padre non si calcola in base alle rispettive disponibilità dei genitori – come se fosse stabilito per la prima volta – bensì secondo i criteri adottati nella sentenze originaria.

 

                                10.   Riassumendo, la situazione delle parti si presenta come segue:

                                                                                 padre                 madre              AO 1

                                         2000

                                         reddito                              fr.  7 677.—         fr. 1 000.—        fr.        –.—

                                         fabbisogno                        fr.  3 459.70        fr. 1 923.50       fr. 1 035.—       

                                         disponibilità                       fr.  4 217.30        fr.        –.—       fr.        –.—

                                         2007

                                         reddito                              fr. 12 700.—        fr. 3 064.20       fr.        –.—

                                         fabbisogno                        fr.   7 255.—        fr. 2 353.40       fr. 1 844.—

                                         disponibilità                       fr.   2 772.—        fr.    710.80       fr.        –.—

                                     

                                         In base al noto accordo del 2000 AP 1, dopo il versamento del contributo di mantenimento di fr. 650.– mensili previsto per la seconda fascia d'età, avrebbe conservato un margine disponibile di fr. 3567.– mensili, mentre la madre dell'istante

                                         non poteva sussidiare il mantenimento del figlio, non essendo nemmeno in grado di colmare il proprio disavanzo. I contributi scalari di fr. 600.– mensili fino al 6° compleanno, di fr. 650.– mensili dal 6° al 12° compleanno, di fr. 700.–  dal 13° al 16° compleanno e di fr. 750.– mensili fino alla maggiore età (assegni familiari compresi) erano perciò insufficienti per coprire il fabbisogno medio in denaro di AO 1.

 

                                         Rispetto a quelle previsioni, nel 2007 la situazione economica del padre è peggiorata, poiché secondo l'accordo egli sarebbe rimasto a quel momento con una disponibilità di fr. 2122.– mensili. Quanto alla situazione economica della madre dell'istante, essa è migliorata, giacché essa vede il proprio fabbisogno minino garantito, per quanto essa debba devolvere l'intero suo margine disponibile al mantenimento del figlio. Resta il fatto che, dopo il versamento del contributo alimentare da padre del convenuto, il fabbisogno in denaro di AO 1 è ancora in disavanzo di fr. 1194.– (fr. 1844.– ./. fr. 650.–) e che la disponibilità della madre è insufficiente a coprirlo. Ciò denota un manifesto squilibrio tra i due genitori, l'onere a carico dell'affidatario essendo eccessivamente gravoso. Né si giustifica di lasciare al convenuto un ampio margine disponibile quando il figlio minorenne resta con il fabbisogno in denaro largamente scoperto. Tutto ponderato,

                                         equitativamente appare giusto pertanto che il convenuto destini a AO 1 quanto occorre per coprire il di lui fabbisogno in denaro. E nell'agosto del 2007 l'ammanco era di fr. 1134.– mensili, rispettivamente di fr. 1319.– mensili. Gli assegni familiari vanno in deduzione del contributo nella misura in cui sono percepiti dalla madre. In ultima analisi l'appello dev'essere accolto entro questi limiti.

 

                                11.   Gli oneri processuali e le ripetibili del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). Nella sentenza impugnata, emendata il 15 settembre 2009, il Pretore aveva fissato contributi alimentari di fr. 1535.– mensili dal luglio 2007 al dicembre del 2010 e di fr. 1689.– mensili dal gennaio del 2011 al dicembre del 2016, per complessivi fr. 164 275.–. L'appellante chiedeva di respingere l'azione di modifica, confermando in pratica l'accordo omologato dal Pretore, il quale prevedeva contributi alimentari di fr. 650.– mensili dal luglio 2007 al dicembre del 2010, di fr. 700.– mensili dal gennaio del 2011 al dicembre del 2014 e di fr. 750.– mensili dal gennaio del 2015 al dicembre del 2016, per complessivi fr. 69 850.– Litigiosi erano dunque, in appello, fr. 94 425.–.

                                        

                                         In esito all'attuale giudizio i contributi in questione vanno fissati in fr. 1134.– mensili dal luglio del 2007 al dicembre del 2010 e in fr. 1319.– mensili dal gennaio del 2011 al dicembre del 2016, per complessivi fr. 125 638.–. In definitiva l'appellante ottiene quindi causa vinta per fr. 55 788.– su fr. 94 425.–, ovvero per due quinti. Dovrebbe così sopportare tre quinti della tassa di giustizia e delle spese, mentre non si giustifica che rifonda ripetibili all'istante, il quale non ha presentato osservazioni all'appello. D'altro lato chi non risponde a un appello non può essere tenuto al versamento di oneri processuali nel caso in cui l'appello sia accolto (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4), come non può pretendere ripetibili nel caso in cui l'appello sia respinto. Ne segue che l'istante va mandato esente da spese, mentre all'appellante va addebitata una tassa di giustizia ridotta.

 

                                12.   Gli oneri processuali e le ripetibili di prima seguono analoga sorte, con la differenza che davanti al Pretore l'istante chiedeva contributi alimentari di fr. 1930.– mensili dal luglio del 2007 al dicembre del 2010 e di fr. 2105.– mensili dal gennaio del 2011 al dicembre del 2016, per complessivi fr. 175 213.–. Litigiosi davanti al primo giudice erano perciò fr. 105 363.–. Ne segue che, ottenendo fr. 55 788.– su fr. 105 363.–, l'istante esce vittorioso per circa la metà. Si giustifica pertanto di suddividere la tassa di giustizia e le spese in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                        

                                13.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:               I.   L'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

                                        

                                         2.  L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che i dispositivi n. 1 e 2 dell'accordo omologato il 6 giugno 2000 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord (inc. DI.2000.35) sono modificati come segue:

AP 1 è tenuto a versare a RA 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari in favore del figlio AO 1:

fr. 1134.– mensili da luglio del 2007 fino a 12 anni;

fr. 1319.– mensili dai 13 ai 18 anni, riservata l'applicazione dell'art. 277 cpv. 2 CC.

I contributi comprendono gli eventuali assegni familiari di base, che andranno posti in deduzione. I contributi saranno adeguati ogni anno all'indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta nel gennaio 2010, calcolati sull'indice del novembre precedente, valendo quale indice base quello in vigore nel settembre 2009, salvo che l'obbligato dimostri di non avere beneficiato – in tutto o in parte – del carovita.

Per il resto l'accordo del 6 giugno 2000 rimane invariato.

                                         4.  La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese di fr. 200.– sono poste per metà a carico dell'istante e l'altra metà a carico del convenuto. Non si assegnano ripetibili.

                                         Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   II.   Gli oneri di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia ridotta        fr. 600.–

                                         b) spese                                      fr.   50.–

                                                                                              fr. 650.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

 

                                   III.   Intimazione a:

 

–;

–.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.