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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio |
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segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa OA.2007.35 (divorzio su domanda unilaterale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 15 marzo 2007 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 (patrocinato dall' PA 1); |
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premesso che con sentenza del 12 dicembre 2008 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1968), cittadino turco, e AO 1 (1977);
ricordato che la figlia M__________ (nata il 19 dicembre 1998) è stata affidata alla madre, mentre al padre è stato riconosciuto un diritto di visita sorvegliato e accompagnato, ogni settimana, dalle ore 14.00 alle 17.00 (ad eccezione dei periodi di chiusura del Punto d'Incontro a __________ e delle vacanze di madre e figlia) da esercitare secondo le modalità che sarebbero state fissate dalla Commissione tutoria regionale 11 d'intesa con il curatore educativo __________, abilitato a prevedere insieme con il personale del Punto d'Incontro momenti di visita non sorvegliati, ritirando il passaporto al padre;
rammentato altresì AP 1 è stato condannato a versare un contributo alimentare indicizzato per la figlia di fr. 450.– mensili fino al 31 dicembre 2010, aumentati in seguito a fr. 550.– mensili fino al 31 dicembre 2016, assegni familiari non compresi;
constatato che nella sentenza il Pretore ha dato atto dell'avvenuta liquidazione del regime dei beni e ha ingiunto alla cassa pensione della moglie di versare fr. 2125.– su un conto di libero passaggio intestato al marito;
preso atto che contro tale sentenza AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 19 gennaio 2009 per ottenere – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – un diritto di visita in forma libera ed esteso a un fine settimana su due dal venerdì alle ore 17.00 fino alla domenica alle 21.00, come pure a tutti i mercoledì dalle ore 17.00 fino alle 21.00, oltre a tre settimane di vacanza durante l'estate e una settimana alternativamente a Pasqua o Natale;
appurato che l'appello non è stato oggetto di intimazione;
visto che con lettera del 27 febbraio 2012 AP 1 comunica ora a questa Camera di ritirare l'appello, il Pretore avendo nel frattempo emanato numerosi provvedimenti cautelari “che hanno profondamente modificato i diritti di visita”;
rilevato che nelle circostanze descritte l'appello va tolto dai ruoli per desistenza (art. 352 cpv. 2 CPC ticinese);
precisato che in caso di recesso dalla lite la parte desistente deve sopportare – per principio – gli oneri processuali da essa cagionati e risarcire alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili, il ritiro equiparandosi a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375);
considerato che nel caso specifico si può equitativamente soprassedere a ogni prelievo, l'incasso di oneri processuali traducendosi verosimilmente in un costo aggiuntivo per l'erario, il convenuto risultando con ogni verosimiglianza insolvente;
stabilito che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato all'attrice per osservazioni;
ritenuto che, per quanto riguarda la richiesta di assistenza giudiziaria, tale diritto è di natura altamente personale e decade – ove non sia ancora stato accordato, come nella fattispecie – qualora il richiedente venga meno come parte al processo, poco importa per quale motivo (RtiD II-2006 pag. 614 n. 3c);
posto che in concreto l'appellante, desistendo dalla lite, ha perduto per sua stessa iniziativa la qualità di parte, onde la caducità della richiesta;
in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC ticinese,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
3. La domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante è dichiarata senza interesse.
4. Notificazione a:
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–; –. |
Comunicazione a:
– Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna;
– Commissione tutoria regionale 11, Losone;
–, ,.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.