Incarto n.
11.2009.171

Lugano,

16 novembre 2009/rs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2009.273 (azione di mantenimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 13 luglio 2009 da

 

 

 AP 1  

(patrocinato dall'  PA 1 )

 

 

contro

 

 

 

 AO 1 ;

 

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 28 settembre 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 16 settembre 2009 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

 

                                         2.   Se dev'essere accolto il contestuale ricorso presentato da AP 1 contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria da parte del Pretore;

 

                                         3.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nei due rimedi giuridici;

 

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con sentenza del 15 aprile 2002 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1967) e  (1967), omologando una convenzione in base alla quale il figlio AP 1 (nato il 19 giugno 1990) sarebbe stato affidato alla madre, con obbligo per il padre di versargli un contributo alimentare indicizzato di fr. 826.60 mensili fino al 13° compleanno, di fr. 1139.30 mensili dal 13° al 16° compleanno e di fr. 1242.90 mensili dal 17° compleanno fino alla maggiore età (assegni familiari compresi), valendo dopo di allora “quanto previsto dall'art. 277 cpv. 2 CC”.

 

                                  B.   Nel frattempo, il 25 ottobre 2001, AO 1 ha avuto un altro figlio, I__________, da __________ (1971), che ha poi sposato il 16 giu­gno 2006. In esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale presentata dalla seconda moglie, con sentenza del 14 maggio 2009 il medesimo Pretore ha omologato una convenzione sulla vita separata in cui AO 1 si impegnava a versare un contributo alimentare indicizzato per I__________ di fr. 1000.– mensili oltre all'assegno familiare percepito dalla madre.

 

                                  C.   Divenuto maggiorenne, con istanza del 13 luglio 2009 AP 1 ha adito il Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – che il padre continuasse a versargli il contributo alimentare di fr. 1242.90 mensili “in applicazione della sentenza di divorzio”, retroattivamente dal luglio del 2008 fino “alla normale conclusione della formazione”. In via cautelare egli ha postulato una trattenuta di fr. 1250.– mensili dallo stipendio del convenuto. Al contraddittorio del 15 settembre 2009 AO 1 ha proposto di respingere l'azio­ne. Il dibattimento finale ha avuto luogo seduta stante e in tale circostanza le parti hanno ribadito le domande iniziali.

 

                                  D.   Statuendo il 16 settembre 2009, il Pretore ha respinto l'istanza, salvo disporre che l'eventuale assegno familiare per AP 1 sarebbe stato da riversare indilatamente a quest'ultimo. Non sono stati riscossi oneri processuali né sono state attribuite ripetibili. Con decisione separata di quello stesso 16 settembre 2009 il Pretore ha respinto anche la richiesta di assistenza giudiziaria.

 

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 28 settembre 2009 nel quale chiede che – accordatogli il beneficio dell'assistenza giudiziaria – la sua istanza sia accolta e AO 1 sia condannato a versargli il contributo alimentare di fr. 1242.90 mensili retroattivamente dal luglio del 2008 fino “alla normale conclusione della formazione”. In via cautelare egli sollecita nuovamente una trattenuta di fr. 1250.– mensili dallo stipendio del padre. Contestualmente AP 1 impugna anche la decisione emanata dal Pretore in materia di assisten­za giudiziaria, postulando – oltre alla concessione dell'assistenza giudiziaria in appello – il conferimento del beneficio in prima sede. Invitato a esprimersi, nelle sue osservazioni del 15 ottobre 2009 AO 1 propone di respingere l'appello.

 

Considerando

 

in diritto:                   I.   Sull'appello in materia di mantenimento

 

                                   1.   Le azioni di mantenimento sono trattate con la procedura speciale degli art. 425 segg. CPC (caso di un figlio maggiorenne agli studi in: RtiD I-2008 pag. 1028 consid. 4). Il Pretore statuisce con sentenza impugnabile entro dieci giorni (art. 428 cpv. 2 CPC), non sospesi dalle ferie (art. 428bis CPC). Nella fattispecie, il plico raccomandato contenente la sentenza del Pretore, spedito il 16 settembre 2009, è stato ritirato dal legale dell'attore il 18 settembre 2009 (www.posta.ch/track­and­trace, informazioni inerenti al recapito 98.00.659068.00077643 – R Svizzera). Il termine per appellare è cominciato a decorrere così sabato 19 settembre 2009. Consegnato alla posta il 28 settembre 2009 (data del timbro postale), l'appello in esame è tempestivo.

 

                                   2.   Il Pretore ha respinto l'azione, in concreto, dopo avere accertato che con il proprio guadagno di fr. 4820.– netti mensili, tredicesima compresa, il convenuto riesce appena a coprire il proprio fabbisogno minimo (fr. 3846.20 mensili) e il contributo alimentare per il figlio I__________ (fr. 1000.– mensili). Il mantenimento del minorenne essendo prioritario, ha ricordato il Pretore, non rimane disponibilità per finanziare il sostentamento del maggiorenne, che ha diritto di ricevere così il solo assegno familiare, non compreso nel reddito netto di fr. 4820.– mensili citato dianzi e, comunque sia, riconosciuto dal convenuto.

 

                                   3.   L'appellante sostiene anzitutto che il reddito netto del convenuto ammonta a fr. 5273.20, non solo a fr. 4820.– netti mensili. L'argomentazione in sé è parzialmente provvista di buon diritto.

 

                                         a)   Il Pretore ha fondato il proprio accertamento su un conteggio di salario dell'agosto 2009 (doc. 10), dal quale ha ricavato uno stipendio netto di fr. 4617.60 mensili (senza assegni familiari), cui ha aggiunto la quota di tredicesima, per un totale che corrisponde grosso modo a fr. 4820.– netti mensili su dodici mensilità. L'appellante obietta, evocando un conteggio di salario del marzo 2009 (doc. G), che lo stipendio netto del convenuto è di fr. 4617.60 mensili, cui si cumula l'assegno familiare di fr. 250.–, per complessivi fr. 4867.60 mensili. Se a ciò si addiziona la quota di tredicesima, si ottiene un reddito di fr. 5273.20 netti mensili. In realtà nessuno dei due calcoli è corretto.

 

                                         b)   I due conteggi di stipendio cui si è alluso (doc. 10 e doc. G) forniscono, in ultima analisi, gli stessi dati. Da essi si evince che il convenuto guadagna fr. 5150.– netti (senza assegni familiari). Dedotti oneri sociali per fr. 532.40 (11.88%) e un contributo professionale di fr. 20.– mensili, lo stipendio netto risulta di fr. 4597.60. A ciò si aggiunge la quota di tredicesima, che consiste – di regola – nello stipendio di base senza le eventuali indennità, ma anche senza la deduzione per il secondo pilastro” e il contributo professionale (I CCA, sentenza inc. 11.1996.162 del 12 gennaio 1998, consid. 5b con richiamo alla sentenza inc. 11.1996.118 del 26 agosto 1997, consid. 3). Il che dà, in concreto, fr. 4821.40. Ne deriva uno stipendio netto, tredicesima inclusa, di fr. 4999.40 mensili (senza assegni familiari), ovvero fr. 179.40 più di quanto ha calcolato il Pretore, ma fr. 273.80 meno di quanto reputa l'appellante.

 

                                         c)   In merito all'assegno familiare per l'appellante (l'assegno familiare per il figlio minorenne è riscosso dalla madre), il conteggio del marzo 2009 (doc. G) attesta che il convenuto ancora lo percepiva, mentre la cifra di fr. 250.– non risulta più nel conteggio dell'agosto 2009 (doc. 10). Quale sia la ragione di ciò non è dato di sapere, il figlio essendo tuttora in formazione (art. 3 cpv. 1 lett. b della legge federale sugli assegni familiari: RS 836.2). Il Pretore ha stabilito nondimeno che l'eventuale assegno familiare per AP 1 dovrà essere riversato indilatamente a quest'ultimo. Se il convenuto riscuote – o ha diritto di riscuotere – l'assegno familiare, dunque, il relativo importo va corrisposto al figlio. Tale accertamento, che retroagisce senza limiti di tempo nel passato e agisce senza limiti di tempo nel futuro, non è stato impugnato da AO 1. Al proposito non soccorre pertanto attardarsi.

                                     

                                   4.   In secondo luogo l'appellante contesta il fabbisogno minimo del convenuto, che il Pretore ha calcolato in fr. 3846.20 mensili

                                         (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 1080.–, premio della cassa malati fr. 307.–, assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile fr. 15.20, spese di trasferta fr. 720.–, indennità per pasti fuori casa fr. 220.–, assicurazione dell'automobile fr. 67.–, imposta di circolazione fr. 37.–, onere fiscale stimato fr. 200.–). A parere dell'appellante il premio della cassa malati non eccede fr. 260.80, le spese di trasferta vanno ridotte a fr. 135.– e l'inden­nità per pasti fuori casa va stralciata dal fabbisogno, così come l'onere fiscale.

 

                                         a)   Il premio della cassa malati accertato dal Pretore consiste in quello di base secondo la LAMal (fr. 260.80 mensili: doc. 4) e in quello per l'assicurazione complementare (fr. 46.20 men­sili: doc. 5). L'appellante parrebbe voler togliere la copertura complementare dal fabbisogno minimo, ma non spiega perché. Sprovvisto di motivazione, al riguardo l'appello si rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Giovi soggiungere ad ogni buon conto che, si volesse pur dedurre l'importo di fr. 46.20 mensili dal fabbisogno minimo del convenuto, come si vedrà oltre il risultato del giudizio non cambierebbe (consid. 5).

 

                                         b)   Le spese di trasferta per raggiungere il luogo di lavoro (fr. 720.– mensili) sono criticate dall'appellante, che le reputa non com­provate. Secondo l'appellante, tutto quanto il convenuto può pretendere pertanto è di vedersi riconoscere il costo di un abbonamento arcobaleno (fr. 135.– mensili) per l'uso del mezzo pubblico. L'affermazione non è seria. Per coprire la tratta da __________ (Posta) a __________ (“__________”) con i trasporti pubblici occorrono circa 70 minuti fra treno, bus (cadenze e tempi di spostamento in: www.ffs.ch) e percorsi a piedi. Per di più, alla __________, __________, di __________, il convenuto comincia a lavorare anche alle ore 6.00, allorché il primo collegamento parte da __________ alle ore 6.39 e arriva a __________ 7.48, senza considerare gli ulteriori dieci o quindici minuti a piedi necessari. Pretendere in condizioni del genere che il convenuto faccia capo ai mezzi pubblici esula dalla ragionevolezza. Quanto alle spese d'automobile (60 km a fr. –.60/km per 20 giorni lavorativi mensili), l'appellante nulla eccepisce. Assevera che AO 1 potrebbe trasferire il domicilio a __________, dimenticando però ch'egli ha la moglie e un figlio di 8 anni a __________, per tacere della madre e della sorella a __________. Sulle spese di trasferta la sentenza impugnata resiste dunque alla critica.

 

                                         c)   L'indennità per pasti fuori casa (fr. 220.– mensili, ovvero fr. 11.– per 20 giorni lavorativi mensili) è stata commisurata dal Pretore a quanto prevede la tabella per il calcolo del minimo d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo (FU 68/2009 pag. 6292, cifra II/4 lett. b). Come possa il convenuto rientrare a domicilio durante la pausa di mezzogiorno l'appellante non indica. Assumere che la spesa per pasti fuori casa non sarebbe verosimile nelle circostanze descritte è puramente frustraneo.

 

                                         d)   Il Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno minimo del convenuto un carico fiscale stimato di fr. 200.– mensili (non di fr. 300.– mensili, come adduce l'appellante). L'appellante fa valere che tale onere non è dimostrato, non può essere ammesso a fronte del fabbisogno vitale di un figlio agli studi” e risulta del tutto incomprensibile a fronte della asserita situazione di obblighi di mantenimento del padre (memoriale, pag. 3). Ora, che le imposte rientrino nel fabbisogno minimo del diritto civile e che in mancanza di dati precisi il loro ammontare vada stimato è fuori dubbio (DTF 114 II 394 consid. 4b, 118 II 99 in fondo). Né l'appellante dimostra che la cifra di fr. 200.– mensili valutata dal Pretore per apprezzamento sia inattendibile. Certo, in caso di ristrettezze economiche l'onere fiscale va tralasciato dal fabbisogno minimo di chi deve erogare contributi di mantenimento a figli minorenni (DTF 126 III 356 consid. 1a/aa, 127 III 70 in alto). Che ciò valga anche nei confronti di figli maggiorenni, verso i quali l'obbligo di mantenimento ha carattere eccezionale (DTF 127 I 207 consid. 3e con richiami), è dubbio. Comunque sia, si volesse anche espungere nella fattispecie l'onere fiscale di fr. 200.– mensili dal fabbisogno minimo del convenuto, l'esito del giudizio non muterebbe, come si vedrà in appresso.

 

                                   5.   La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, trattandosi di figli maggiorenni, un genitore non può essere tenuto a stanziare contributi alimentari se il versamento di tali contributi non gli lascia l'equivalente del proprio fabbisogno minimo “allargato”, maggiorato del 20% (DTF 118 II 99 consid. 4b/aa, confermato in DTF 132 III 211 consid. 2.3). Per fabbisogno minimo “allargato” (erweiterter Notbedarf) si intende il fabbisogno minimo comprendente l'onere fiscale (DTF 118 II 99 consid. 4b/aa). Si volesse pur tralasciare nel caso in esame l'onere fiscale, come si è appena prospettato, il fabbisogno minimo del convenuto ammonterebbe a fr. 3646.20 mensili. Anzi, si volesse omettere anche il premio dell'assicurazione complementare contro le malattie (sopra, consid. 4a: fr. 46.20 mensili), esso risulterebbe di fr. 3600.– mensili. Sta di fatto che, maggiorato del 20% (fr. 4320.–), tale fabbisogno non lascia spazio a disponibilità in favore dell'appellante, eccettuato – evidentemente – l'assegno familiare, che spetta al ragazzo. Come ha rilevato il Pretore, i contributi ali­mentari per minorenni hanno la priorità su quelli per maggiorenni (DTF 132 III 211 consid. 2.3). Con un reddito di fr. 4999.40 netti mensili (consid. 3b), il convenuto deve sopperire al proprio fabbisogno di fr. 4320.– mensili e al contributo alimentare per I__________, di fr. 1000.– mensili. Ciò non è sufficiente per assicurare un margine in favore del figlio AP 1.

 

                                         Obietta l'appellante che la maggiorazione del 20% sul fabbisogno minimo del debitore non si applica in condizioni finanziarie difficili. Se così fosse, tuttavia, la maggiorazione sarebbe praticamente senza senso, giacché il suo scopo è proprio quello di garantire un certo agio al genitore ove le risorse economiche scarseggino. Sussistono in realtà casi particolari che consentono di prescindere dalla maggiorazione del 20%, così come sussistono casi particolari che consentono di portare la maggiorazione oltre il 20%. Tra i primi si annoverano, ad esempio, le ipotesi in cui un genitore sia chiamato a finanziare la formazione del figlio maggiorenne solo per qualche mese oppure debba attendersi un ragguardevole aumento di reddito in tempi prevedibili (DTF 118 II 100 consid. 4b/bb). La dottrina equipara a simili

                                         eventualità anche le ipotesi in cui un genitore abbia consentito alla formazione del figlio oltre la maggiore età o possa ragionevolmente guadagnare di più (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 17 in fine ad art. 277). Nessu­no di tali casi si verifica in concreto. Da un lato la formazione del figlio si prospetta ancora lunga (il ragazzo ha frequentato nell'anno scolastico 2008/2009 la terza liceo, ma non è stato promosso), dall'altro le possibilità di reddito del convenuto sono quelle attuali, né egli consta avere approvato un qualsivoglia piano di studi. Non si ravvisano dunque gli estremi per ridurre o addirittura annullare il supplemento del 20% che la giurisprudenza assicura al debitore del contributo sul fabbisogno minimo.

 

                                    6.   L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di provvedimenti cautelari contenuta nell'appello.

 

                                    7.   Gli oneri di appello seguirebbero il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Dato nondimeno che l'appellante non ha capacità di reddito e non dispone di capitali apprezzabili (salvo, eventualmente, i fr. 30 000.– accumulati grazie a doni di parenti cui allude il convenuto: osservazioni all'appello, 2° foglio in basso), si rinuncia equitativa­mente a ogni prelievo. Quanto alle ripetibili, per altro non richieste, non è il caso di assegnarne, la stesura delle osservazioni non risultando avere cagionato al convenuto particolari costi, notevole dispendio di tempo e neppure perdite di guadagno.

 

                                          Non può essere accolta nemmeno la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell'appello, già per il fatto che all'impugnazione mancava ogni possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Un approfondimento in appello si giustificava, tutt'al più, relativamente alle spese per l'uso professionale del veicolo esposte dal convenuto (verifica condotta in questa sentenza), ma nulla impediva all'attore di provocare le necessarie spiegazioni dal convenuto già davanti al Pretore, ciò che avrebbe evitato sin dall'inizio il secondo grado di giurisdizione.

 

                                    8.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (fr. 1242.90 mensili dal luglio del 2008 fino “alla normale conclusione della formazione”) supera la soglia dei fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile.

 

                                    II.   Sul ricorso in materia di assistenza giudiziaria

 

                                    9.   Contro il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria il richiedente può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso contro il decreto notificato all'attore il 18 settembre 2009 (sopra, consid. 1) è ricevibile.

 

                                 10.   Il ricorrente censura il diniego dell'assistenza giudiziaria da parte del Pretore, affermando che la sua azione non era destinata sin dal­l'inizio al rigetto (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Fa valere che fino al maggio del 2009 egli ha continuato a ricevere il contributo di mantenimento, che a sua conoscenza il padre guadagna bene e che non gli erano note ragioni per cui l'elargizione del contributo dovesse interrompersi. Se non che, così argomentando, egli dimentica il carattere eccezionale del contributo alimentare per maggiorenni, contributo cui il figlio non ha diritto per il solo fatto di frequentare una scuola. Come questa Camera ha già spiegato (FamPra.ch 2001 pag. 148 consid. 3), spetta al maggiorenne che invoca l'art. 277 cpv. 2 CC indicare quale percorso formativo egli intenda seguire, illustrando per lo meno nei tratti essenziali il suo piano di studi (DTF 127 I 207 consid. 3e con rinvio a DTF 118 II 98 consid. 4a). Nella fattispecie è noto unicamente che l'attore starebbe ripetendo la terza liceo, dopo avere già ripetuto la prima, ma tutto si ignora sulle sue intenzioni e sulle sue prospettive, tant'è che nelle osservazioni all'appello il convenuto revoca addirittura in dubbio l'idoneità del ragazzo a intraprendere studi superiori. Ne segue che, per quanto comprensibile possa apparire il comportamento dell'attore, un'istanza fondata soltanto sull'indigenza di lui e sulla presunta disponibilità economica del convenuto, senza alcun cenno al genere di formazione da finanziare, appariva votata all'insuccesso fin dall'inizio. Nel risultato, pertanto, anche la decisione del Pretore sull'assistenza giudiziaria sfugge alla critica.

 

                                 11.   La procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo casi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag) estranei alla fattispecie. Né si pone problema di ripetibili. A supporre infatti che il convenuto avesse diritto di esprimersi sul tema dell'assistenza giudiziaria in una lite alla quale non è parte (una lite sull'assistenza giudiziaria oppone il richiedente alla pubblica autorità, non all'altra parte in causa: Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, Tolochenaz 1989, pag. 79 n. II con rinvii), una correspon­sione di indennità non entra non linea di conto per le ragioni già enunciate nella causa di merito (consid.  7).

 

                                12.   Relativamente ai rimedi giuridici dati contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di dispositivi sull'assistenza giudiziaria – di natura incidentale – segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF), indicata dianzi (consid. 9).

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Il ricorso contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria in primo grado è respinto e la decisione impugnata è confermata.

 

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.

 

                                   4.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   5.   Intimazione:

 

–    ;

–   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.