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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretario: |
Pontarolo, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa DI.2008.94 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 17 gennaio 2008 da
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AO 1,
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contro |
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AP 1,; |
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto come appello il memoriale del 16 gennaio 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 16 gennaio 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che statuendo nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale, con sentenza del 16 gennaio 2009 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato AP 1 (1960) e AO 1 (1962) a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale di __________ alla moglie, ha affidato i figli __________ (1996) e S__________ (1999) alla madre, ha regolato il diritto di visita paterno in due ore la settimana (da esercitare sotto sorveglianza alla __________ __________ di __________), ha diffidato AP 1 dall'avvicinarsi, telefonare scrivere o importunare in altro modo la moglie e i figli, con obbligo per lui di versare un contributo alimentare di fr. 540.– mensili per ogni figlio, assegni familiari compresi;
che AP 1 ha inviato il 16 gennaio 2009 un memoriale al Pretore nel quale dichiara di contestare la sentenza e chiede di essere ascoltato;
che il 21 gennaio 2008 la Pretura ha trasmesso il memoriale al Tribunale d'appello;
che la controparte non è stata invitata formulare osservazioni;
e considerando
in diritto: che l'unico mezzo d'impugnazione esperibile contro la sentenza del Pretore è l'appello (art. 307 cpv. 1 CPC), il quale deve contenere – sotto pena di nullità – la dichiarazione di appellare, con l'indicazione precisa dei punti della sentenza impugnata che si intendono contestare, i motivi di fatto e di diritto sui quali il ricorso si fonda, come pure le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. d, e ed f CPC combinati con il cpv. 5);
che in concreto l'atto è indirizzato alla Pretura ed è rivolto direttamente al primo giudice (“onorevole Pretore”), ciò che fa già di per sé apparire dubbia la volontà di appellare;
che nel memoriale poi il convenuto si diffonde in recriminazioni nei confronti della sentenza del Pretore, ma non formula alcuna domanda di giudizio né spiega in che modo tale sentenza andrebbe riformata;
che, per di più, l'interessato non si confronta nemmeno di scorcio con le motivazioni addotte dal Pretore;
che nelle circostanze descritte l'atto è lungi dall'adempiere i requisiti formali per essere trattato come appello, onde la sua irricevibilità;
che gli oneri processuali andrebbero a carico del convenuto, soccombente (art. 148 cpv. 1 CPC);
che, date le particolarità del caso, si giustifica nondimeno di rinunciare a ogni prelievo, l'interessato essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
che non si pone problema di ripetibili alla controparte, l'atto non essendo stato intimato per osservazioni;
che, relativamente ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza, il ricorso in materia civile è dato senza riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b CPC), controverso essendo (anche) il diritto di visita ai figli, litigio manifestamente privo di valore pecuniario;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Trattato come appello, l'atto è irricevibile.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
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– AP 1,; – PA 1,. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF