Incarto n.
11.2009.181

Lugano

7 settembre 2012/lw

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

 

segretaria:

F. Bernasconi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa n. 02/2009 RF (registro fondiario: ricorso contro l'operato dell'ufficiale) del Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, che oppone la

 

 

Comunione dei comproprietari del

RI 1”,

(rappresentata dall'amministratore  RA 1 ,

e patrocinata dall'  PA 1 )

 

 

alla

 

 

                                         Divisione della giustizia

                                         quale autorità di vigilanza sul registro fondiario

 

                                         e all'

 

                                         Ufficio dei registri del Distretto di Lugano

 

                                         per quanto riguarda l'iscrizione di una “servitù veicolare” su una particella appartenente a

 

                                         PI 1, ;

 

 

                                         premesso che sulla scorta di risoluzioni prese a un'assemblea generale il 4 giugno 2009 l'amministratore del “RI 1” ha chiesto il 2 luglio 2009 all'ufficiale del registro fondiario l'iscrizione di una “servitù veicolare” in favore della particella n. 747 RFD di __________, su cui sorge la proprietà per piani, a carico della particella n. 33 RFD di __________, proprietà della PI 1, la quale ha avallato la richiesta con la firma del proprio direttore;

 

                                         rilevato che con decisione del 6 luglio 2009 l'ufficiale del registro fondiario ha rigettato l'istanza, occorrendo a suo avviso il consenso unanime dei comproprietari, mentre la risoluzione dell'assemblea generale era sorretta solo da una doppia maggioranza (teste e quote);

 

                                         considerato che un ricorso del 16 luglio 2009 della Comunione dei comproprietari del “RI 1” contro la citata decisione è stato respinto il 16 settembre 2009 dall'autorità di vigilanza sul registro fondiario con la stessa argomentazione;

 

                                         accertato che contro la decisione appena citata la Comunione dei comproprietari è insorta a questa Camera con un ricorso del 6 ottobre 2009, chiedendo di riformare la decisione stessa nel senso di ordinare l'iscrizione della servitù in oggetto;

 

                                         ritenuto che la Divisione della giustizia e l'ufficiale del registro fondiario hanno dichiarato di rinunciare a osservazioni, postulando nondimeno la reiezione del ricorso, mentre la PI 1 è rimasta silente;

 

                                         preso atto che con lettera del 2 luglio 2012 la ricorrente ha infor­mato questa Camera come nel frattempo la servitù sia stata

                                         iscritta nel registro fondiario, una successiva assemblea dei comproprietari avendo confermato all'unanimità la risoluzione del 4 giugno 2009, ciò che rende il ricorso privo d'oggetto, onde la richiesta di stralciare la causa dai ruoli senza prelevare tasse né assegnare ripetibili;

 

                                         stabilito che nelle circostanze descritte il ricorso è divenuto effettivamente senza interesse giuridico e va stralciato dai ruoli, ma che ciò si deve all'operato della ricorrente medesima, ragione per cui si giustifica di riscuotere una tassa di giustizia, seppur ridotta (art. 21 LTG per analogia);

 

                                         osservato che non si pone invece problema di ripetibili (art. 31 LPAmm), l'ufficiale del registro fondiario e la Divisione della giustizia essendo intervenuti nell'ambito delle loro attribuzioni ufficiali (art. 66 cpv. 4 LTF per analogia), mentre la PI 1 non ha presentato osservazioni al ricorso;

 

 

decreta:                   1.   Il ricorso è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dai ruoli.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 150.– è posta a carico della ricorrente.

                                        

                                   3.   Notificazione:

 

–    ;

– ;

–  ;

– .

                                        

 

Per la prima Camera civile del Tribunale di appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.