Incarto n.
11.2009.192

Lugano

19 novembre 2009/lw

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2009.1374 (misure provvisionali in pendenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 2 ottobre 2009 da

 

 

 AO 1

(patrocinata dall'  PA 2 )

 

 

contro

 

 

 AP 1  

(già patrocinato dall'  PA 1 );

 

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello dell'11 novembre 2009 presentato da AP 1contro il decreto cautelare emesso il 30 ottobre 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 1 (1977) e AA 1 (1974) si sono sposati a __________il 9 maggio 2003. Dal matrimonio sono nati F__________, il 13 ottobre 2003, e C__________, il 20 settembre 2005. Il marito lavorava come montatore di servizio per la __________ di __________ am __________, la moglie non esercita attività lucrativa. Il 2 aprile 2009 AP 1 è stato posto in detenzione preventiva siccome prevenuto colpevole di ripetuti atti sessuali con fanciulli e con persone incapaci di discernimento o inette a resistere commessi a danno dei figli. Il 27 aprile 2009 la __________ ha disdetto il rapporto di lavoro con AP 1 per la fine di luglio del 2009.

 

                                  B.   Il 4 giugno 2009 AO 1 ha promosso azione di divorzio su richiesta unilaterale davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, proponendo che in seguito allo scioglimento del matrimonio le fossero affidati i figli, le fosse attribuita l'esclusiva autorità parentale, le fosse versato un contributo alimentare per sé e per i figli (non cifrato), fosse liquidato il regime dei beni e fossero suddivise a metà le prestazioni d'uscita acquisite dai coniugi durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza. AP 1 non ha ancora presentato la risposta.

 

                                  C.   In esito a un'istanza provvisionale introdotta dall'attrice contestualmente alla petizione, all'udienza del 24 giugno 2009 indetta per il contraddittorio i coniugi hanno raggiunto un'intesa nel senso che l'abitazione coniugale sarebbe stata assegnata alla moglie, cui sarebbero stati affidati i figli, mentre il diritto di visita paterno sarebbe stato definito non appena ciò fosse stato compatibile con gli sviluppi dell'inchiesta penale. Il marito si è impegnato inoltre a versare come contributo alimentare l'intero stipendio percepito tra l'aprile e il luglio del 2009. Dopo di allora il contributo alimentare per la moglie è stato fissato in fr. 3000.– mensili e quello per i figli in fr. 1000.– mensili ciascuno, assegni familiari non compresi. Il convenuto ha acconsentito infine a versare al­l'istante una provvigione ad litem di fr. 5000.–.

 

                                  D.   Preso atto che tra il 14 agosto e il 25 settembre 2009 AP 1 aveva chiuso taluni suoi conti bancari facendo confluire il saldo su un conto n. __________, rubrica clienti, intestato allo studio dell'avv. PA 1, con istanza cautelare del 2 ottobre 2009 AO 1 ha chiesto al Pretore di ordinare il blocco immediato fino a concorrenza di fr. 50 000.– di quest'ultima relazione bancaria e di ordinare aI marito di informarla sui propri redditi e la propria sostanza, indicando la destinazione dei fondi in seguito all'estinzione dei conti. Statuendo quello stesso giorno senza contraddittorio, il Pretore ha decretato il blocco e ha ingiunto al convenuto di presentare entro 10 giorni un elenco completo dei propri conti con la relativa movimentazione dal 1° gennaio 2008 e, ove i conti fossero stati estinti, di indicare la destinazione del saldo. All'udienza del 15 ottobre 2009, destinata al contraddittorio, AP 1 ha proposto di dichiarare l'istanza “evasa ai sensi dei considerandi”, tutte le informazioni essendo già state fornite alla controparte, e ha chiesto al Pretore di liberare la somma oggetto del blocco.

 

                                         Nell'ambito della discussione le parti hanno poi elaborato un accordo, stando al quale il marito avrebbe versato fr. 30 000.– ai figli in riparazione del torto morale e fr. 5000.– a titolo di sostegno economico per la famiglia, mentre l'avvocato PA 1 si sarebbe impegnato a corrispondere tali importi su un conto intestato al patrocinatore della moglie e a preparare un conteggio sull'uso dei fondi in proprietà del cliente. L'intesa si fondava sulla premessa che l'avvocato PA 1 aveva ricevuto sul proprio “conto clienti” il saldo di tutte le relazioni intestate al cliente e che fr. 13 228.– erano destinati a retribuire lo stesso avvocato PA 1 per le prestazioni svolte in favore di AP 1. Il 19 ottobre 2009 AO 1 ha comunicato di aderire all'accordo, salvo revocare l'assenso il 23 ottobre successivo, giorno in cui AP 1 ha comunicato invece di accettare.

 

                                  E.   Convocati dal Pretore, all'udienza del 29 ottobre 2009 i coniugi si sono dati atto che l'accordo del 15 ottobre precedente era decaduto. Il Pretore ha ordinato così il seguito della discussione sul­l'istanza del 2 ottobre 2009 presentata dalla moglie. Le parti hanno mantenuto le loro domande. Non dovendosi assumere prove, esse hanno proceduto seduta stante alla discussione finale, confermando le rispettive posizioni. Statuendo il 30 ottobre 2009, il Pretore ha decretato il blocco fino a concorrenza di fr. 45 000.– del conto corrente n. __________, “rubrica clienti”, intestato allo studio legale PA 1. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 200.–, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                  F.   Contro il decreto predetto AP 1 è insorto con un appello dell'11 novembre 2009 per ottenere l'annullamento del decreto impugnato e lo sblocco immediato della somma predetta. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le misure provvisionali in pendenza di una causa di divorzio sono trattate con la procedura sommaria dell'art. 376 cpv. 2 lett. d CPC (art. 419c cpv. 1 CPC). Il Pretore statuisce con decreto impugnabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). In appello non sono ammissibili fatti, domande né prove nuove (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), l'art. 138 CC applicandosi solo ai ricorsi contro le sentenze di merito (DTF 133 III 114; v. anche FamPra.ch 2001 pag. 128 consid. 1 e 2).

 

                                   2.   Nel frontespizio dell'appello l'avv. PA 1 precisa di ricorrere in rappresentanza di AP 1. Se non che, il 2 novembre 2009 egli aveva comunicato al Pretore “l'irrevocabile decisione di rinuncia al mandato” (lettera nel fascicolo “atti successivi al decreto”). Simile dichiarazione ha invero carattere ricettizio (DTF 118 II 44 consid. 3b; Fellmann in: Berner Kommentar, edizione 1992, n. 24 segg. ad art. 404 CO), ma nulla induce a credere che non sia entrata nella disponibilità del destinatario o che sia stata revocata. In condizioni del genere non avrebbe senso assegnare a AP 1 un breve termine per sottoscrivere personalmente l'appello (art. 99 cpv. 3 CPC), la mancanza della firma non essendo dovuta a svista o inavvertenza (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Appendice 2000/2004, n. 3 ad art. 99). Ciò posto, nella misura in cui è – asseritamente – presentato per AP 1, l'appello va dichiarato già di primo acchito irricevibile.

 

                                   3.   Si aggiunga, ad ogni buon conto, che l'appello non sarebbe destinato a miglior sorte nemmeno se fosse ricevibile. Intanto i requisiti posti dall'art. 178 CC – applicabile analogicamente anche come misura provvisionale in cause di stato (DTF 120 III 69 consid. 2a) – per decretare il blocco non sono contestati. L'appellante non revoca in dubbio né l'esistenza di un pericolo serio e attuale per le pretese patrimoniali della moglie, né un rapporto di adeguata proporzionalità tra il fine perseguito e la restrizione decretata dal Pretore (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 305 n. 735 seg.). Che, poi, sulla relazione bancaria dell'avvocato PA 1 si trovino almeno fr. 45 000.– appartenenti a AP 1 è pacifico. L'appellante fa valere, in sintesi, che il blocco pregiudica gravemente la facoltà del legale “di operare sul proprio conto ‛rubrica clienti’ con evidenti risvolti ancor più negativi riguardo ai propri clienti”. Un appellante tuttavia è legittimato solo a far valere interessi propri, non interessi di terzi. Per di più, contrariamente a quanto si adduce nel memoriale, in concreto il blocco non colpisce l'intero conto n. __________, rubrica clienti, intestato allo studio legale PA 1 ma solo l'importo di fr. 45 000.– appartenente a AP 1. Perché ciò pregiudicherebbe gravemente la facoltà del legale di operare sul conto per quanto eccede la somma citata non è dato di capire.

 

                                         È possibile che – come figura nell'appello – AP 1 sia disposto a trasferire i suoi averi su un altro conto bancario o finanche a depositare la somma in Pretura. Non risulta però che egli abbia presentato una formale istanza in tal senso. Né il fatto di avere fornito alla moglie tutte le informazioni sui propri redditi e la propria sostanza osta all'adozione di appropriate misure conservative giusta l'art. 178 cpv. 2 CC. Quanto infine alla retribuzione maturata dal patrocinatore, come ha indicato il Pretore l'avvocato PA 1 può chiedere “l'allentamento del blocco a dipendenza anche delle necessità che si presenteranno. Sotto questo profilo occorrerà naturalmente valutare in che misura e in favore di chi ulteriori beni di pertinenza del marito andranno sbloccati” (decreto impugnato, pag. 3 in fine). Con tale argomentazione l'appellante è lungi dal confrontarsi, né spiega perché tale possibilità non sussisterebbe. Ne discende che, foss'anche ricevibile, l'appello sarebbe destinato all'insuccesso.

 

                                   4.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma non sono addebitabili a AP 1, che l'avvocato PA 1 più non rappresenta. Possono solo essere posti, di conseguenza, a carico di chi ha firmato l'atto, ovvero del legale (DTF 84 II 403; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, pag 144 nel mezzo). Non si giustifica invece di assegnare ripetibili, l'appello non essendo stato intimato a AO 1 per osservazioni.

 

                                   5.   Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile.

 

Per questi motivi

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 250.–   

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         sono posti a carico dell'avvocato PA 1 Non si assegnano ripetibili.

                                        

                                   3.   Intimazione a:

 

   ;

–    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.