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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretario: |
Annovazzi, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa OA.2009.332 (contestazione di delibera assembleare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione (“istanza”) del 27 maggio 2009 da
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(già patrocinati dall'avv. , )
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contro |
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AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 ); |
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 20 novembre 2009 presentato da AP 1 contro il decreto di stralcio emesso il 29 ottobre 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Titolare sin dal 1986 della proprietà per piani n. 12 611 RFD di Lugano, pari a 13/1000 della particella n. 20, sezione di Castagnola (“AO 1”), __________ ha intentato causa il 27 maggio 2009 insieme con il figlio AP 1 alla Comunione dei comproprietari perché fosse annullata una deliberazione del 29 aprile 2009 con cui l'assemblea generale ordinaria non aveva rieletto lo stesso AP 1 nel comitato del condominio. Mediante risposta dell'8 giugno 2009 la Comunione dei comproprietari ha postulato il rigetto dell'azione. __________ e AP 1 hanno replicato l'11 agosto 2009, chiedendo di dichiarare la risposta irricevibile e di considerare la convenuta preclusa. In una duplica del 22 settembre 2009 la Comunione dei comproprietari ha avanzato richieste estranee all'oggetto della lite. Il Pretore ha convocato le parti all'udienza preliminare del 2 dicembre 2009, fissando all'amministratore del condominio un termine di 20 giorni per produrre l'autorizzazione a stare in lite da parte dell'assemblea dei comproprietari.
B. Con lettera del 7 ottobre 2009 il legale di __________ e AP 1 ha informato il Pretore di avere deposto il mandato di patrocinio. Su richiesta della convenuta il Pretore ha poi prorogato di 30 giorni, il 9 ottobre 2009, il termine assegnato all'amministratore del condominio per produrre l'autorizzazione a stare in lite. Il 18 ottobre 2009 __________, la moglie __________ e il figlio __________, fratello di AP 1, hanno scritto al Pretore, comunicandogli di non avere mai inteso promuovere alcuna causa contro la Comunione dei comproprietari. Chiamato a esprimersi, AP 1 ha esortato il Pretore a non “bloccare o invalidare, sotto pretesti, l'azione giudiziaria”. La convenuta ha invitato il Pretore invece a considerare __________ desistente e AP 1 senza legittimazione a procedere, non avendo alcun diritto reale o d'altra natura sulla proprietà per piani del padre. Con decreto del 29 ottobre 2009 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli, annullando la citazione all'udienza preliminare. La tassa di giustizia e le spese (fr. 150.– complessivi) sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere alla Comunione dei comproprietari fr. 500.– per ripetibili.
C. AP 1 ha presentato il 20 novembre 2009 un ricorso a questa Camera in cui sostiene che “l'incarto OA.2009.332 non doveva essere chiuso” e chiede di annullare il decreto di stralcio, “essendo la petizione 27 maggio 2009 utile e corretta”. Il memoriale non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Nel Cantone Ticino un decreto di stralcio ha portata meramente dichiarativa. Non può quindi essere impugnato, salvo che sia litigiosa l'esistenza stessa del motivo che ha posto termine alla lite (RtiD I-2004 pag. 486 consid. 1 con rinvio). Nella fattispecie la contesa parrebbe vertere proprio sull'esistenza del motivo che ha posto termine alla lite, l'appellante affermando che “l'incarto OA.2009.332 non doveva essere chiuso con tanta fretta”, “essendo la petizione 27 maggio 2009 utile e corretta”. Introdotto nei 20 giorni successivi alla notifica del decreto, intimato il 2 novembre 2009, l'appello è del resto tempestivo.
2. Il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli, in concreto, reputando __________ desistente. Ci si può domandare se desistente fosse davvero __________, il quale non risulta avere conferito alcun incarico al legale che asseriva di rappresentarlo, ragione per cui mal si comprende come egli potesse recedere dalla lite. Sia come sia, __________ è andato esente da spese e la sua posizione non è controversa. Non giova quindi attardarsi sull'argomento.
3. Relativamente a AP 1, il Pretore ha ritenuto ch'egli non avesse “verosimilmente la legittimazione attiva in quanto non [è] proprietario né comproprietario né titolare di altri diritti reali sull'unità di proprietà per piani n. 69 AO 1”. La legittimazione attiva pertiene nondimeno alle condizioni sostanziali della pretesa, come la legittimazione passiva (RtiD I-2008 pag. 1092 consid. 5a con richiamo). Ravvisandone la mancanza, il giudice respinge l'azione nel merito, non in ordine, né tanto meno stralcia la causa dai ruoli. Ciò posto, il decreto del Pretore lascia perplessi. Se non che, la questione è di sapere se nella fattispecie AP 1 avesse o no la legittimazione attiva. Non fosse il caso, nulla muta ai fini dell'attuale giudizio la circostanza che il Pretore abbia stralciato la causa dai ruoli anziché respingere l'azione.
4. Legittimati a impugnare la risoluzione di un'assemblea condominiale sono i comproprietari che non l'hanno approvata, come pure i rappresentanti di eventuali proprietà comuni (art. 712o cpv. 1 CC) e – dandosene le condizioni – gli usufruttuari (art. 712o cpv. 2 CC). I terzi non hanno analoga facoltà, per lo meno secondo gli autori più accreditati (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, edizione 1988, n. 138 ad art. 712m CC con citazioni). Nel suo “ricorso” l'appellante non contesta simile orientamento di dottrina. Accenna a traversie familiari, in particolare a dissidi con il fratello __________, invoca il principio della buona fede, definisce la petizione del 27 maggio 2009 “utile e corretta”, ma alla propria legittimazione attiva neppure allude. Nella petizione egli pretendeva di desumere tale sua prerogativa, se non altro, dal “regolare e costante mandato” affidatogli dal padre affinché lo rappresentasse “a tutte le assemblee e in ogni altro ambito” della proprietà per piani. Nel “ricorso” egli non ribadisce più nemmeno quella tesi. Invano si cercherebbe di sapere, in definitiva, perché egli si riterrebbe abilitato a contestare la deliberazione assembleare. Totalmente sprovvisto di motivazione, l'appello si rivela così irricevibile e sfugge a ulteriore disamina (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
5. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), fermo restando che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta (art. 21 LTG per analogia), la procedura di appello terminando con una decisione di non entrata in materia. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato per osservazioni.
6. Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. f LTF), il valore litigioso è quello che l'annullamento della risoluzione contestata comporterebbe per l'insieme dei comproprietari, senza riguardo all'interesse del singolo attore, poiché la sentenza sarà opponibile a tutti (RtiD
I-2004 pag. 610 n. 118c). Nel caso in rassegna gli atti non consentono accertamenti al riguardo (in una proprietà per piani ha carattere patrimoniale finanche l'esclusione di un condomino: DTF 113 II 17 consid. 1). Promossa con “istanza”, quasi avesse un valore inferiore a fr. 8000.–, la causa è stata trattata dal Pretore con il rito ordinario. Il che non permette ancora di arguire, con ogni evidenza, un valore litigioso di fr. 30 000.– (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Spetterà all'appellante, nel caso in cui dovesse introdurre ricorso in materia civile, rendere verosimile tale requisito.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
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– ; – . |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.