Incarto n.
11.2009.207

Lugano

30 dicembre 2011/rs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

 

segretaria:

Billia, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2003.14 (iscrizione definitiva di ipoteca legale degli  artigiani e imprenditori) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 28 gennaio 2003 dalla

 

 

AO 1  

(patrocinata dall'avv.  PA 2 )

 

 

contro

 

 

 AP 1  

(patrocinato dall'avv. dott.  PA 1 );

 

nella quale sono intervenuti come denunciati in lite dall'attrice

 

 , , e

 

 , ;

 

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 15 dicembre 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 13 no­vembre 2009 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Il 3 settembre 2001 AP 1, proprietario della particella n. 3004 RFD di __________, ha stipulato con la __________ (“il costruttore”) e con lo studio tecnico e di architettura __________ (“il progettista”) un contratto d'appalto generale per la costruzione di un fabbricato artigianale al costo di fr. 845 300.–. Amministratore unico e azionista di maggioranza della __________ è __________. Il 13 febbraio 2002 AP 1, “rappresentato dallo Studio __________ e dallo studio __________ __________”, ha sottoscritto con la AO 1 un contratto d'appalto per le opere da capomastro di fr. 315 000.–. Considerata l'esecuzione di opere supplementari per fr. 50 000.–, il 5 novembre 2002 la AO 1 ha emesso una liquidazione di complessivi fr. 365 000.–, con un saldo in suo favore di fr. 85 000.–. L'8 novembre 2002 __________ e __________ (“progettista e Direzione Lavori”) hanno contestato il conteggio, riconoscendo in favore dell'impresa un saldo di fr. 55 000.–. Il 22 novembre successivo essi hanno comunicato all'appaltatore inoltre che il committente intendeva terminare personalmente i lavori.

 

                                  B.   Nel frattempo, l'8 novembre 2002, la AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona perché fosse iscritta in via provvisoria sulla particella n. 3004 RFD di __________ un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 85 000.– con interessi al 5% dall'8 novembre 2002. Con decreto cautelare dell'11 novembre 2002 il Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta. Preso atto che AP 1 non si era opposto all'istanza, con decisione del 28 novembre 2002 il Segretario assessore ha confermato l'iscrizione provvisoria e ha assegnato alla AO 1 un termine fino al 31 gennaio 2003 per promuovere la causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale (inc. DI.2002.253).

 

                                  C.   La AO 1 ha convenuto il 28 gennaio 2003 AP 1 davanti al Pretore, chiedendo l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 85 000.– più interessi al 5% dal 7 novembre 2002, denunciando la lite a __________ e __________. Nella sua risposta del 18 dicembre 2003 AP 1 ha proposto di “accogliere la petizione limitatamente all'importo che risulterà dall'istruttoria e che sarà precisato nelle conclusioni”. Nella loro risposta del 12 gennaio 2004 i denunciati in lite hanno proposto invece di respingere la petizione. L'attrice ha replicato il 12 febbraio 2004, mantenendo la propria richiesta. Nelle loro dupliche del 5 e 18 marzo 2004 il convenuto e gli intervenuti in lite hanno confermato il loro punto di vista. L'udienza preliminare si è tenuta il 19 maggio 2004 e l'istruttoria è terminata il 10 marzo 2009. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio allegato del 3 luglio 2009 l'attrice ha ribadito la domanda iniziale. Nel suo memoriale del 7 luglio 2009 AP 1 ha proposto di respingere la petizione. Identica conclusione hanno formulato __________ e __________ nel loro allegato dell'8 luglio 2009.

 

                                  D.   Statuendo con sentenza del 13 novembre 2009, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha ordinato

                                         l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale per fr. 85 000.– con interessi al 5% dal 5 dicembre 2002. La tassa di giustizia di fr. 2300.– e le spese, incluse quelle dell'iscrizione provvisoria, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attrice fr. 8000.– per ripetibili.

 

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 15 dicembre 2009 a questa Camera per ottenere che la petizione sia respinta e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 27 gennaio 2010 la AO 1 conclude per il rigetto dell'appello. L'appello non è stato intimato a __________ né a __________.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   La causa è stata trattata con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese. Al vecchio diritto cantonale soggiacevano tutte le decisioni comunicate dai Pretori fino al 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza impugnata è stata intimata il 19 novembre 2009 ed è pervenuta ai convenuti il 27 no­vembre  successivo. Introdotto entro venti giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese), il 17 dicembre 2009, l'appello in esame è dunque tempestivo.

 

                                   2.   L'attrice ha denunciato la lite a __________ e __________, committenti dell'opera, com'è possibile fare in linea di principio (Rep. 1994 pag. 418 n. 91) e a maggior ragione in una causa volta all'iscrizione definitiva di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfand­recht, 3ª edi­zione, pag. 501 n. 1372). Per quanto i denunciati in lite siano intervenuti nel processo, in questa sede essi non sono stati chiamati a esprimersi, visto il presumibile esito dell'appello. Ciò premesso, nulla osta all'emanazione del giudizio.

 

                                   3.   Appurato che i subappaltanti erano in concreto __________ e __________, il Pretore ha ritenuto che ai fini dell'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale la questione di sapere chi fosse il committente dei lavori eseguiti dalla AO 1 non era decisiva, ben potendo la ditta “ritenere in buona fede AP 1 quale committente, dal momento che __________ e __________ nei di lei confronti si sono identificati quali rappresentanti”, per tacere del fatto che “destinatario delle prestazioni era il nuovo edificio sulla proprietà AP 1”. Ciò posto, il Pretore ha rilevato come il convenuto avesse incentrato la sua difesa sui lavori eseguiti dall'attrice in supplemento, su quelli non eseguiti e sulla qualità dell'opera, facendo riferimento alla prova a futura memoria. Se non che – egli ha soggiunto – nemmeno nelle conclusioni AP 1 aveva specificato quali lavori l'attrice avesse eseguito in più e quali non avesse eseguito, né quali lavori presentassero difetti. E siccome neppure dalla perizia giudiziaria era possibile evincere quali fossero i lavori riconducibili unicamente all'attrice, l'ipoteca legale andava iscritta in via definitiva per l'importo richiesto dalla medesima.

Il Pretore non ha mancato di rilevare, nella sentenza, che in un primo tempo __________ aveva accettato il conteggio finale dell'attrice, salvo poi rimetterlo in discussione senza dimostrarne i motivi. Nelle loro conclusioni i denunciati in lite sottolineavano invero – ha notato il Pretore – come il perito giudiziario avesse individuato vari difetti nelle opere in calcestruzzo, per un minor valore di complessivi fr. 55 880.–. Tuttavia, egli ha ribadito, la perizia non dimostrava che tali opere fossero di competenza dell'attrice, la quale non aveva potuto terminare i lavori a causa della sospensione decisa da __________ e __________. Per il Pretore infine la mancata esecuzione delle delimitazioni di proprietà, il cui valore era stimato dal perito in fr. 45 000.–, non configura un'esecuzione difettosa, bensì una mancata esecuzione, di cui la ditta aveva già tenuto conto nel conteggio finale.

 

                                   4.   L'appellante assevera anzitutto di non essere il committente delle opere commissionate alla AO 1 e che né __________ né __________ erano suoi rappresentanti. L'argomentazione cade nel vuoto. Un subappaltatore ha infatti un suo diritto proprio e distinto all'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori. Può esercitare tale diritto anche se il proprietario del fondo ignora l'esistenza del subappalto. Il suo diritto sussiste, in altri termini, parallelamente a quello dell'appaltatore che gli ha conferito il lavoro e può essere esercitato anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato pagato dal proprietario (Gauch, Der Werk­vertag, 5ª edizione, pag. 72 n. 184; Schumacher, op. cit., pag. 308 n. 902; Steinauer, Les droits réels, vol. III, 3ª edi­zione, pag. 271 n. 2868 e 2869). Ne segue che su questo punto l'appello non merita ulteriore approfondimento.

 

                                   5.   Sostiene l'appellante che quando l'attrice ha chiesto l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale l'opera non era completa e presentava già difetti, notificati al “Gruppo di lavoro __________”. Ciò risulta altresì – egli soggiunge – dalla richiesta di perizia a futura memoria, poi allestita il 2 giugno 2003 dall'arch. __________ “senza tuttavia poter distinguere a quali degli artigiani incomba la colpa”. A parere dell'appellante la “non completazione“ di un'opera costituisce già di per sé un vizio, sicché il termine per la verifica e la notifica di eventuali vizi comincia a decorrere solo dalla consegna. Secondo l'appellante, indicare quali lavori avesse eseguito l'attrice e quali presentassero difetti non è ragionevolmente esigibile, nemmeno i periti essendo stati in grado di ripartire la responsabilità dei difetti fra gli artigiani. A mente sua, in ogni modo, ove più “operatori” intervengano nella costruzione, tutti sono responsabili solidali per i danni subìti dal committente, a meno che provino di essere esenti da colpa. E sicco­me l'attrice non ha dimostrato la propria estraneità, e nemmeno le varie perizie hanno potuto suddividere fra i vari artigiani il danno da lui patito (di complessivi fr. 359 850.55), il Pretore non avrebbe dovuto ordinare l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. Tale iscrizione, per di più, presuppone un importo determinato e non un importo massimo “come se si trattasse di una linea di credito”, tanto che il Pretore non è stato in grado di suddividere il danno.

 

                                   6.   Controversa rimane nella fattispecie la somma garantita dall'ipoteca, ossia l'estensione della garanzia nel senso dell'art. 794 cpv. 1 CC. Ora, l'azione dell'art. 839 cpv. 3 CC è intesa ad accertare i presupposti per l'iscrizione dell'ipoteca e l'importo da essa garantito. L'iscrizione ha effetti non sull'esistenza o l'ammontare del credito, ma sulla realizzazione del pegno: l'imprenditore potrà far togliere l'opposizione dell'escusso, in effetti, solo se sarà in possesso di un titolo di rigetto – provvisorio o definitivo – non solo per quanto riguarda il pegno, ma anche l'entità del credito (DTF 136 III 19 consid. 2.3 con riferimento a 126 III 471). Determinante è la mercede contrattualmente pattuita dal subappaltatore con l'imprenditore generale e non il valore oggettivo dei lavori. Ciò non toglie che, oltre alle condizioni per ottenere l'iscrizione dell'ipoteca legale, il subappaltatore debba dimostrare

                                         l'esistenza e l'ammontare del credito, mentre il proprietario del fondo può far valere – da parte sua – tutte le sue contestazioni sull'esistenza o l'ammontare del medesimo (Schumacher, op. cit., pag. 188 n. 549 e pag. 554 n. 1509 seg.).

 

                                   7.   Quanto alla tempestiva notifica dei difetti, l'art. 367 cpv. 1 CO prevede che, seguita la consegna dell'opera, il committente deve, non appena lo consenta l'ordinario corso degli affari, verificarne lo stato e segnalarli. La norma trova applicazione ogni qual volta si sia in presenza di un'opera finita e consegnata, ovvero quando tutti i lavori previsti dal contratto di appalto siano stati eseguiti (Gauch, Der Werkvertag, 5ª edizione, pag. 38 n. 101; Chaix in: Commentare romand, CO I, Basilea 2003, n. 4 ad art. 367). Un'opera non ancora terminata non può essere consegnata o ricevuta, né il committente ha obblighi di verifica o di notifica dei difetti prima della consegna (Gauch, op. cit., pag. 765 n. 2109; Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 367 CO). Nei confronti di un imprenditore generale, poi, il committente può differire la verifica e la segnalazione dei difetti fino alla consegna dell'opera, senza riguardo al momento in cui eventuali subappaltatori hanno terminato i lavori (DTF 96 II 166; Gauch, loc., cit.). Un'opera non terminata non è tuttavia, per ciò solo, difettosa (Gauch, op. cit., pag. 575 n. 1446; Chaix, op. cit., n. 3 ad art. 368 CO).

 

                                         a)   Nella fattispecie risulta che i lavori oggetto del contratto d'appalto generale sono stati sospesi all'inizio di settembre del 2002. Sulle cause dell'interruzione e su chi abbia preso tale iniziativa le posizioni del committente e dell'impresa generale divergono. Sta di fatto che ancora nel novembre o dicembre del 2002 i contraenti erano in trattative per la ripresa dei lavori (doc. L e M nell'inc. DI.2002.299 richiamato), sicché non si può dire che due mesi prima il contratto fosse già stato rescisso. Anzi, il convenuto medesimo ha ammesso per finire di essere stato lui a recedere dal contratto (memoriale conclusivo, pag. 30 n. 14.1 e pag. 33 n. 14. 3). E ove un contratto d'appalto sia sciolto anticipatamente con effetti ex nunc, qualunque sia la causa, l'opera parziale equivale a un'opera terminata, di modo che sotto il profilo delle conseguenze giuridiche – e della garanzia per difetti in particolare – si applicano analogicamente gli art. 367 a 371 CO (DTF 130 III 366 consid. 4.2; Gauch, op. cit., pag. 875 n. 2432 segg.). In concreto il termine per la notifica dei difetti è cominciato a decorrere così il 19 dicembre 2002, quando il committente ha rescisso il contratto (doc. O nell'inc. DI.2002.299 richiamato).

 

                                         b)   In una lettera dell'8 novembre 2002 AP 1 ha no­tificato al “Gruppo di lavoro” che la porta d'entrata principale si era “staccata dalla mazzetta” (doc. G dell'inc. DI.2002.299 richiamato) e il 15 novembre successivo che a causa di infiltrazioni d'acqua si stavano verificando “danni notevoli (…) dagli uffici alle scale, al laboratorio di vetreria e al locale scantinato” (doc. H dell'inc. DI.2002.299 richiamato). Ora, in caso di subappalto la notifica dei difetti va indirizzata all'appaltatore generale e non al subappaltatore (Gauch, op. cit., 776 n. 2145). Inoltre essa deve indicare il difetto nel modo più preciso possibile (DTF 117 II 175 consid. 1a; Gauch, op. cit., pag. 771 n. 2130; Chaix, op. cit., n. 27 ad art. 367 CO). In concreto la prima comunicazione riguarda bensì un'opera determinata, la quale però non è stata eseguita dall'attrice. La seconda comunicazione non è un modello di esattezza circa la descrizione del difetto (cfr. Rep. 1993 pag. 200 consid. 3), ma può essere considerata una valida notifica almeno per quel che riguarda le infiltrazioni d'acqua nello stabile.

 

                                         c)   Per quel che concerne i lavori eseguiti dall'attrice, si desume dalla perizia a futura memoria allestita dall'arch. __________ quali opere sarebbero riconducibili all'intervento della AO 1 (allegato 1 della relazione del 30 maggio 2003 nell'inc. DI.2002.299). Da tale referto si evince altresì che le infiltrazioni d'acqua sono dovute alla “posizione della canaletta a fine della rampa“, alla “pendenza della soglia della porta di garage“ (pag. 5), alla “mancanza di impermeabilizzazione dove la facciata prefabbricata si appoggia alla soletta di copertura del cantinato” (pag. 10), alla “presenza di fessurazione nelle facciate prefabbricate” (pag. 12), come pure a “giunti e sigillature degli elementi di facciata e a raccordi tra le parti prefabbricate e quelle gettate in opera (pag. 13). Il perito giudiziario, a suo turno, ha qualificato “la canaletta a fine della rampa e la pendenza della soglia della porta di garage” come difetto (perizia dell'arch. __________, del 20 agosto 2007, risposta al quesito n. 1 pag. 1), la “mancanza di impermeabilizzazione” come opera non eseguita (perizia, risposta al quesito n. 1, pag. 2), “le fessurazioni nelle facciate prefabbricate” come opere non eseguite in conformità al contratto (perizia, risposta al quesito n. 1, pag. 3) e “i giunti e le sigillature degli elementi di facciata” in parte come difetti e in parte come opere non eseguite conformemente al contratto (perizia, risposta al quesito n. 1, pag. 3).

 

                                               Sia come sia, e comunque si qualifichino le mancanze testé riassunte, l'assistente tecnico della AO 1 __________ ha dichiarato in giudizio che la “canaletta a fine della rampa” non è stata eseguita né richiesta alla ditta, come non è stata eseguita dalla AO 1 “la soglia della porta del garage” né l'impermeabilizzazione della facciata né le sigillature, che “gli elementi prefabbricati delle facciate sono stati forniti da __________” e solo posati dall'attrice, mentre i giunti sono stati eseguiti “così come richiesto dalla DL” (deposizione del 20 gennaio 2005: verbali, pag. 6). Tale testimonianza non è contestata da AP 1. Per di più, l'impermeabilizzazione non figurava nemmeno nella descrizione del contratto d'appalto (perizia a futura memoria del 30 maggio 2003, pag. 10), le fessurazioni sono state nel frattempo coperte (perizia giudiziaria, risposta al quesito n. 1, pag. 3), allorché le sigillature e i raccordi erano previsti in cemento e non in materiale elastico (doc. Q, pag. 54). In circostanze del genere vengono meno le premesse per porre il minor costo delle opere in deduzione del credito.

 

                                         d)   Dalla perizia a futura memoria risultano invero altre carenze riconducibili all'operato dell'attrice, come la “mancanza di un pluviale” e l'esistenza di un solo pozzetto d'ispezione invece di tre (pag. 4), “pozzetti dei pluviali non eseguiti sifonati come previsto” (pag. 5), “muri del cantinato eseguiti con uno spessore di 40 cm invece di 30 cm” (pag. 6), la “mancata fornitura dell'arredamento e dell'impianto di ventilazione nel rifugio” (pag. 7), una “rampa non terminata poiché manca il betoncino” (pag. 9), vizi nelle “finiture delle facciate prefabbricate” (pag. 10), “vani lift e scale non conformi” (pag. 15), “crepe nel pavimento della fabbrica” (pag. 16), la mancata “delimitazione della proprietà” (pag. 18), come pure la “mancata esecuzione dell'intonaco, della stabilitura e pavimenti flottanti nell'appartamento (pag. 28).

 

                                               Il problema è che non tutto quanto precede può essere catalogato come difetto dell'opera (perizia dell'arch. __________ del 20 agosto 2007, risposta al quesito n. 1, da pag. 1 a 3). Qualora inoltre il committente chieda tempestivamente una verifica dei difetti per mezzo di un perito designato dal giudice, il termine per la notifica dei difetti non scade prima che si conosca l'esito del referto (Gauch, op. cit., pag. 770, n. 2125), ma la notifica va poi eseguita senza indugio (Gauch, op. cit., pag. 774, n. 2137 e n. 2138; Zindel/Pulver in: Basler Kommentar OR I, 4ª edizione, n. 26 ad art. 367; II CCA, sentenza inc. 12.2004.88 dell'11 luglio 2005, consid. 9). Inoltre la notifica dev'essere chiara ed esplicita. Il mero fatto di chiedere l'intervento di un perito designato dal giudice (art. 367 cpv. 2 CO) o di avvertire l'imprenditore dell'intervenuta nomina di un perito da parte del giudice non equivale a una notifica (Rep. 1979 pag. 312, 1993 pag. 200 consid. 3; Gauch, loc. cit.).

 

                                               Nella fattispecie l'appellante ha sì chiesto tempestivamente l'esecuzione di una perizia a futura memoria, ma tale richiesta non costituiva da sola – come si è appena visto – una valida notifica di difetti e non basta per manifestare la volontà di considerare l'opera difforme dal contratto, ritenendone responsabile l'appaltatore (DTF 107 II 175 consid. 1a; Tercier, Les contrats spéciaux, 4ª edizione, pag. 681 n. 4518 e 4522, Zindel/Pulver, op. cit., n. 17 ad art. 367). Tanto meno se si pensa che nell'istanza del 19 dicembre 2002 AP 1 nemmeno esprimeva tale volontà nel caso in cui il perito ravvisasse difetti (Gauch, op. cit., pag. 774, n. 2139). Infine non consta – né è preteso – che una volta ricevuta la perizia e il successivo complemento l'interessato abbia in qualche modo manifestato l'intenzione di far valere l'uno o l'altro vizio. Egli non può quindi valersi della prova a futura memoria quale notifica dei difetti.

 

                                               Non si disconosce che dopo avere ricevuto il complemento peritale dell'arch. __________, del 15 settembre 2003, __________ e __________ hanno avanzato nei confronti della AO 1, il 18 settembre 2003, una pretesa di

                                               fr. 123 815.30 per “esecuzione fuori piombo e mancato allineamento pareti portanti strutturali”, “esecuzione plastiche di protezione alle finestre”, “maggior costo per allineamento graniti di copertura”, “minor valore per attico fuori squadra”, “minor valore rampa per infiltrazioni d'acqua” e “minor valore per crepature e rasature nelle pareti portanti” (doc. 3). Se non che, l'attrice ha contestato di avere ricevuto quella lettera (replica, pag. 4). Certo, i denunciati in lite hanno eccepito che tale contestazione era “priva d'importanza”, la ditta essendosi vista intimare in seguito un precetto esecutivo del 24 ottobre 2003 per fr. 123 815.30 indicante come causale il minor valore dell'opera (duplica, pag. 3 e doc. 4). A parte il fatto però che tale precetto è pervenuto all'impresa oltre un mese dopo il complemento peritale, in mancanza di una precisa descrizione dei difetti esso non può considerarsi come valida notifica, l'appaltatore non essendo in grado di capire quali difetti gli fossero imputati. Ancora una volta mancano dunque le premesse per porre il minor costo delle opere in deduzione del credito.

 

                                         e)   Si aggiunga che l'attrice ha dichiarato – senza essere smentita – di avere fatturato unicamente le prestazioni eseguite e che il convenuto non lamenta altri difetti riconducibili all'impresa di costruzione. In definitiva la somma garantita dall'ipoteca legale va confermata pertanto in fr. 85 000.–.

 

                                   8.   La solidarietà tra più debitori responsabili nei confronti del committente per lo stesso danno, accennata dall'appellante, non entra in considerazione. A prescindere dal fatto che non è dato a divedere come il convenuto abbia subìto un unico pregiudizio dovuto al concorso di più persone, in concreto non si tratta di stabilire l'estraneità di singoli imprenditori o artigiani al danno preteso dall'appellante, né di suddividere tra loro l'asserito pregiudizio di fr. 359 850.55 complessivi, bensì di stabilire quali prestazioni la AO 1 ha o non ha eseguito in virtù del contratto di subappalto.

 

                                   9.   Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, infine, il Pretore non ha ordinato l'iscrizione di un'ipoteca “massimale”, ammissibile prima dei lavori (DTF 126 III 475 consid, 4d), ma – a dispetto della locuzione usata (“limitatamente alla somma”) – un'ipoteca in capitale nell'accezione dell'art. 794 cpv. 1 CC. Quanto alla tesi secondo cui l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale dovrebbe essere mantenuta e all'artigiano impartito un termine per promuovere la causa di merito, l'appellante dimentica che – come ha rilevato il Pretore – per ottenere l'iscrizione definitiva del suo diritto di pegno il subappaltatore non deve agire necessariamente anche contro l'imprenditore generale (cfr. DTF 126 III 469 consid. 3). Anzi, il Pretore nemmeno avrebbe potuto impartire un termine per promuovere la causa di accertamento del credito, l'interessata potendo liberamente agire nel termine di prescrizione decennale (art. 127 CO) o quinquennale (dandosi un lavoro d'artigiano: art. 128 n. 3 CO; sentenza del Tribunale federale 4A_245/2010 del 12 ottobre 2010, consid. 2 con riferimento a DTF 123 III 122 consid. 2a). Se ne conclude che, privo di buon diritto, l'appello è destinato all'insuccesso.

 

                                10.   Gli oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

 

                                11.   Relativamente i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF eccede la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                     

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 2950.–

                                         b) spese                         fr.     50.–

                                                                                fr. 3000.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. che rifonderà alla controparte fr. 3500.– per ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

–    ;

–    .

–  e , .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.