|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti, supplente |
|
segretaria: |
Baggi Fiala, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa n. 390.2007/R.98.2008 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
|
|
AP 1
|
|
|
|
alla |
|
|
|
Commissione tutoria regionale 5, Massagno, a
CO 3, (patrocinata dall'. PA 1, ) e all'
avv. CO 2 curatrice educativa di
|
||
|
|
|
|
|
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 26 gennaio 2009 presentato da AP 1 contro la decisione emessa
l'8 gennaio 2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale che hanno opposto CO 3 (1965) a AP 1 (1965) il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha istituito il 19 dicembre 2006 una curatela educativa in favore dei figli F__________ (31 luglio 1997), J__________ (5 luglio 2000) e N__________ (30 giugno 2004), incaricando la Commissione
tutoria regionale 5 di nominare un curatore. Con decisione del
19 giugno 2007 quest'ultima ha designato l'CO 2 in qualità di curatrice.
B. Il 12 giugno 2008 la Commissione tutoria regionale ha approvato il rapporto morale 2007 della curatrice educativa, riconoscendo all'CO 2 una mercede di fr. 7576.90, posta a carico di AP 1 e di CO 3 in ragione di metà ciascuno. Contro tale approvazione AP 1 è insorto il 14 luglio 2008 all'Autorità di vigilanza sulle tutele. La Commissione tutoria regionale ha comunicato il 18 agosto 2008 di rinunciare a osservazioni. L'CO 2 ha proposto il 28 agosto 2008 di respingere il ricorso. CO 3 ha comunicato l'8 settembre 2008 di condividere
l'operato della curatrice. Statuendo l'8 gennaio 2009, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso nella misura in cui era ricevibile, addebitando la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 200.– al ricorrente.
C. Contro la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele AP 1 ha presentato un appello del 26 gennaio 2009 a questa Camera in cui chiede “di decidere se il rifiuto da parte della AVT di accettare i ricorsi sia giustificato ai sensi di legge”, di “determinare se la AVT ha esaminato correttamente ai sensi di legge la condotta della curatrice e della CTR ratificandone il rapporto e l'onorario”, come pure di ritornare “il documento oggetto dell'appello alla AVT affinché consideri nel merito le contestazioni ivi contenute nel contesto richiesto dall'attore”. L'appello non è stato notificato per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni comunicate dall'Autorità di vigilanza fino al 31 dicembre 2010 erano appellabili entro venti giorni dalla notifica (vecchio art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, cui rinviava anche l'art. 39 LAC). La procedura era quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC ticinese, con le particolarità dell'art. 424a CPC ticinese (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1). Nella fattispecie la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele è stata notificata a AP 1 venerdì 9 gennaio 2009. Il termine di impugnazione è cominciato a decorrere così sabato 10 gennaio 2009. Pervenuto all'Autorità di vigilanza sulle tutele (nella versione in inglese) il 30 gennaio 2009, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.
2. L'art. 309 cpv. 1 lett. e CPC prevedeva che un atto d'appello dovesse contenere, tra l'altro, “le domande”. In concreto l'appellante sembrerebbe chiedere – con una formulazione per vero involuta – l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all'Autorità di vigilanza sulle tutele per nuovo giudizio. Di regola tuttavia un appellante non poteva limitarsi a postulare l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti alla giurisdizione precedente perché statuisse di nuovo, ma doveva formulare le sue proprie conclusioni (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 13 ad art. 309). Ora, l'unica conclusione che l'appellante potesse ragionevolmente formulare nel caso specifico era quella di riformare la decisione emessa dall'Autorità di vigilanza sulle tutele, annullando la decisione presa il 12 giugno 2008 dalla Commissione tutoria regionale. Così interpretato, sotto questo profilo l'appello può considerarsi ammissibile.
3. In concreto l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha rilevato anzitutto che, nella misura in cui criticava decisioni adottate dal Pretore sul suo diritto di visita ai figli durante il Natale del 2007 o adottate dalla curatrice sul suo diritto di visita durante la Pasqua del 2008, l'appellante muoveva censure tardive, poiché i provvedimenti in questione andavano impugnati a quel momento. Tardivamente l'interessato insorgeva anche contro l'operato della curatrice
educativa, di cui avrebbe dovuto impugnare l'attività al compimento dei fatti contestati, senza dimenticare che oggetto del litigio è il rapporto morale 2007 e non l'agire CO 2. Circa la mercede di quest'ultima – ha continuato l'Autorità di vigilanza – l'appellante non indicava perché e come la Commissione tutoria regionale avesse sbagliato nell'approvarne la nota d'onorario. Infine, relativamente al rapporto morale 2007, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha spiegato ch'esso serve soltanto a raccogliere gli apprezzamenti del curatore all'attenzione della Commissione tutoria regionale e non è una sentenza o un libretto dei giudizi, né le opinioni del curatore devono necessariamente coincidere con quella dei periti o dei genitori. L'appellante non poteva pretendere pertanto di sostituirle. Onde, in definitiva, la reiezione dell'appello in quanto ricevibile.
4. Nell'appello AP 1 rimprovera all'Autorità di vigilanza sulle tutele – per quanto è dato di capire – di essersi limitata a valutare singoli episodi (il suo diritto di visita durante il Natale del 2007 e la Pasqua del 2008) senza verificare l'operato della curatrice educativa nel suo insieme. Già la Commissione tutoria regionale avrebbe dovuto “esaminare se il ruolo della curatrice è stato compiuto giustamente” e, riscontrando manchevolezze, “contestare il pagamento di tale servizio”. Nella fattispecie – egli sostiene – la condotta della curatrice è stata “scorretta e contraria all'interesse dei bambini”, poiché “essa è andata oltre e fuori le sue mansioni”, esprimendo “giudizi completamente opposti a quelli raccomandati dal perito psichiatra”. Inoltre il rapporto morale non sarebbe un semplice documento che riassume le opinioni della curatrice, bensì uno strumento suscettibile di pregiudicare “la reputazione e la persona del padre e le sue relazioni con i figli”. Deve quindi “conformarsi a un livello minimo di verità, diligenza e professionalità”, mentre in concreto esso denota “mancanza di verità nelle affermazioni sui fatti”, “mancanza della dovuta diligenza [da parte della curatrice] nel formare le sue opinioni e pregiudizi sistematici”, come pure una condotta che “va fondamentalmente contro il migliore interesse dei bambini”. A parere dell'appellante l'Autorità di vigilanza sulle tutele avrebbe dovuto, in definitiva, “riconciliare” il rapporto della curatrice “con quanto sancito dalla legislazione applicabile”.
5. La “relazione del tutore” cui si riferisce l'art. 423 CC, definita “rapporto morale” dall'art. 24 del regolamento d'applicazione della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (RL 4.1.2.2.1), è destinata a far sì che l'autorità tutoria possa valutare se l'assistenza prestata dal tutore (o dal curatore) sia ancora adeguata alle condizioni del pupillo, continui a promuoverne lo sviluppo personale e risponda al bene di lui. A tal fine il rapporto deve contenere informazioni che permettano di apprezzare se i motivi a sostegno della misura di protezione sussistano, siano venuti meno o richiedano adeguamenti (Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 3 ad art. 423). Quanto all'approvazione del rapporto da parte dell'autorità tutoria, essa non dà scarico al tutore (o al curatore), il quale non è sollevato dalle proprie responsabilità (Geiser, op. cit., n. 6 ad art. 423 CC con rinvii). L'approvazione significa semplicemente che l'autorità tutoria ha accertato la conformità del rapporto morale ai requisiti di legge. In caso contrario, ravvisando incompletezze o manchevolezze nell'esposto, essa nega l'approvazione in tutto o in parte. Contestualmente l'autorità medesima statuisce – di regola – sulla mercede spettante al tutore (o al curatore), indicando chi se ne debba far carico (Geiser, op. cit., n. 7 ad art. 423 CC).
6. Nella fattispecie l'appellante sostiene che la Commissione tutoria regionale avrebbe dovuto negare l'approvazione del rapporto morale 2007 presentato dalla curatrice educativa perché quest'ultima avrebbe – in sintesi – agito in modo scorretto e contrario all'interesse dei figli, esprimendo giudizi in contrasto con l'opinione del perito. L'argomentazione non è tuttavia di alcuna pertinenza per l'approvazione del rapporto morale, il cui scopo era unicamente quello di valutare – come detto – se i motivi a sostegno della misura di protezione sussistessero, fossero venuti meno o richiedessero adeguamenti. E l'interessato non pretende che la misura andasse soppressa o che la Commissione tutoria regionale dovesse emanare direttive sulla gestione della curatela. Certo, secondo l'appellante il rapporto morale è inveritiero e tradisce pregiudizio nei suoi confronti. Non indica però quali sarebbero le affermazioni menzognere della curatrice e neppure quali elementi indizierebbero prevenzione nei suoi riguardi. Che poi la curatrice educativa abbia espresso la propria opinione sui motivi per cui AP 1 rifiuti ormai di incontrarla nulla muta, il rapporto morale contenendo per sua natura il punto di vista del tutore (o del curatore). L'appellante non può quindi esigere di sostituirlo con il proprio.
7. Per quanto riguarda l'approvazione dell'onorario esposto dalla curatrice educativa, l'appellante fa valere che la Commissione tutoria regionale avrebbe dovuto contestarne l'ammontare perché l'CO 2 ha svolto male il mandato. Il problema è che la Commissione tutoria regionale non poteva “contestare” la cifra. Tutt'al più poteva ridimensionarla, spiegandone i motivi. Se non che, la Commissione tutoria regionale avendo approvato la nota professionale della curatrice, incombeva all'appellante indicare nel caso specifico di quanto il compenso andasse ridotto. Dandosi contestazioni pecuniarie, in effetti, le domande di appello vanno formulate in termini chiari e precisi (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC ticinese combinato con il cpv. 5). Un appellante non può limitarsi a conclusioni indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1; identico principio vige sul piano federale: DTF 133 II 415 consid. 1.4.2 in fine). Eccezioni a tale principio non si ravvisano in concreto (DTF 131 III 245 consid. 5.1). E nella fattispecie AP 1 non indica neppure a grandi linee di quanto andasse ridotta la mercede della curatrice. Su tal punto l'appello si rivela di conseguenza irricevibile.
Si aggiunga che l'appellante non precisa quando la curatrice avrebbe assolto l'incarico in modo carente o inadeguato. Egli si duole di una condotta “scorretta e contraria all'interesse dei bambini”, poiché costei sarebbe “andata oltre e fuori le sue mansioni”, esprimendo “giudizi completamente opposti a quelli raccomandati dal perito psichiatra”. Non è dato di comprendere tuttavia quando ciò sarebbe avvenuto. Se l'appellante si riferisce alla regolamentazione dei diritti di visita durante il Natale del 2007 e la Pasqua del 2008, mal si intravede perché egli non abbia impugnato le decisioni della curatrice davanti alla Commissione tutoria regionale (art. 420 cpv. 1 CC per analogia). Se invece egli si riferisce alle opinioni espresse dalla curatrice nel rapporto morale, si è appena visto (consid. 6) che tale relazione raccoglie per sua natura l'orientamento del tutore o del curatore. Non può quindi imputarsi a quest'ultimo una cattiva esecuzione del mandato per il solo fatto di esprimere la propria opinione nell'esposto. Ne segue che, comunque lo si consideri, anche su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.
8. Gli oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato per osservazioni.
9. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'approvazione relativa a relazioni del curatore può formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF). L'approvazione del rapporto morale è impugnabile senza riguardo a questioni di valore, mentre quella dell'onorario della curatrice (fr. 7576.90) non raggiunge in concreto la soglia di fr. 30 000.– stabilita dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– , ;
– , ;
– , ;
– , .
Comunicazione alla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.