Incarto n.
11.2009.28

Lugano

18 marzo 2009/sc

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nelle cause OA.2008.1 (divorzio unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) e DI.2008.5 (misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promosse rispettivamente con petizione e istanza del 17 gennaio 2008 da

 

 

 AP 1

(  PA 2 )

 

 

contro

 

 

 

 AO 1  

(  PA 1 ),

 

 

 

 

giudicando ora sulla decisione (“decreto”) del 3 febbraio 2009 con cui il Pretore ha re-

spinto l'assistenza giudiziaria chiesta da AP 1 il 17 gennaio 2008 in entrambe

le procedure;

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.  Se dev'essere accolto l'appello (recte: ricorso) del 19 febbraio 2009 presentato da AP 1 contro la decisione (“decreto”) emessa il 3 febbraio 2009 dal Pretore del Distretto di Vallemaggia;

 

                                         2.  Il giudizio sulle spese e le ripetibili.


Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AO 1 (1957) e AP 1 (1961) si sono sposati ad __________ il 29 aprile 1988. Dal matrimonio sono nate M__________, il

                                         13 luglio 1989, e S__________, il 17 luglio 1991. I coniugi vivono separati dall'agosto del 1998, quando il marito ha lasciato l'appartamento coniugale per trasferirsi prima a __________ e poi a __________. Essi lavorano entrambi a tempo parziale per la __________: il marito all'89%, la moglie al 65%.

 

                                  B.   Il 17 gennaio 2008 AP 1 ha introdotto azione unilaterale di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Vallemaggia, chiedendo in esito allo scioglimento del matrimonio l'affidamento di S__________ (riservato il diritto di visita del padre), un contributo alimentare di fr. 300.– mensili per sé, uno di fr. 900.– mensili per ciascuna figlia e il riparto a metà delle prestazioni                           d'uscita maturate dai coniugi presso l'istituto di previdenza professionale. Nella sua risposta del 5 marzo 2008 AO 1 ha aderito al principio del divorzio, alla suddivisione degli averi di cassa pensione, all'affidamento di S__________ alla moglie e al versamento di fr. 900.– mensili per la figlia stessa dal gennaio del 2008, rifiutando ogni altro contributo.

 

                                  C.   Il Pretore ha ordinato il 6 marzo 2008 la trattazione della causa come azione di divorzio su richiesta comune con accordo parziale e ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare un memoriale contenente le motivazioni e le conclusioni sui punti contestati. Nel suo allegato del 1° aprile 2008 AP 1 ha ribadito le richieste di contributo alimentare per sé e le figlie (per queste ultime dal novembre del 2006). Nel proprio memoriale del 17 marzo 2008 AO 1 ha riaffermato la sua posizione. Il 22 aprile 2008 il Pretore ha sentito i coniugi, accertando la loro volontà di sciogliere il matrimonio. In tale circostanza le parti hanno demandato al giudice la decisione sugli effetti del divorzio rimasti litigiosi, vedendosi assegnare il periodo bimestrale di riflessione sull'intesa raggiunta, spirato il quale entrambe hanno confermato i loro punti di vista. L'udienza preliminare si è tenuta il 7 ottobre 2008 e l'istruttoria è tuttora in corso (inc. OA.2008.1).

 

                                  D.   Contestualmente alla petizione AP 1 ha instato in via provvisionale per l'affidamento di S__________, per l'attribuzione dell'autorità parentale e per il versamento dei contributi alimentari in favore suo e delle figlie. Il Pretore ha citato le parti al contraddittorio del 5 marzo 2008. Esperita l'istruttoria, egli ha indetto la discussione finale cautelare per il 17 marzo 2009 (inc. DI.2008.5).

 

                                  E.   Nella petizione di divorzio AP 1 ha postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria tanto per la procedura cautelare quanto per il merito. Statuendo con “decreto” del 3 febbraio 2009, il Pretore ha respinto la richiesta, rilevando che l'interessata “dispone di un reddito annuo di fr. 58 733.– derivante dal suo impiego presso __________, oltre che di un'entrata di fr. 6000.– a dipendenza della sua occupazione presso __________”.

 

                                  F.   Contro il diniego dell'assistenza giudiziaria AP 1 è insorta a questa Camera il 19 febbraio 2009. Data la sua natura, il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Contro il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria il richiedente può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto ricevibile.

 

                                   2.   L'art. 5 cpv. 1 Lag lascia valutare all'“autorità competente” se sia il caso di invitare l'altra parte in causa a esprimersi su una richiesta di assistenza giudiziaria (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, op. cit., commento all'art. 5 in principio). Nella fattispecie tale ipotesi non appare proficua. Più opportuno sarebbe interpellare il Cantone, giacché una lite sull'assistenza giudiziaria oppone il richiedente alla pubblica autorità, non all'altra parte in causa (Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, Tolochenaz 1989, pag. 79 n. II con rinvii). Un patrocinatore d'ufficio è chiamato, in effetti, ad assolvere una funzione pubblica e viene a trovarsi in un rapporto giuridico con lo Stato (Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II pag. 84 in fondo). Resta il fatto che – nel Ticino almeno – lo Sta­to non può contestare né il conferimen­to né il rifiu­to né la revoca dell'assistenza giudiziaria, totale o parziale che sia (art. 35 cpv. 1 Lag). Può solo impugnare la successiva decisione con cui l'“au­torità di concessione” tassa la nota professionale del patrocinatore (art. 36 cpv. 1 lett. c con riferimento all'art. 7 cpv. 1 Lag). Nelle circostanze descritte conviene procedere senza indugio, dunque, all'emanazione del giudizio.

 

                                   3.   Il Pretore ha rifiutato a AP 1 l'assistenza giudiziaria dopo avere accertato che dalla __________ essa percepisce fr. 58 733.– annui, cui si aggiunge un'entrata di fr. 6000.– da lei guadagnati “presso __________”. Dato un reddito annuo di complessivi fr. 64 733.–, il Pretore ha definito la richiedente in grado di finanziare i propri costi legali e processuali. Senza dimenticare – egli ha soggiunto – che la figlia M__________ dispone di un'entrata derivante dalla propria attività professionale, ciò che contribuisce ad attenuare l'eventuale disagio finanziario dell'interessata. Onde, in definitiva, il diniego del beneficio richiesto.

 

                                   4.   Nel ricorso AP 1 contesta anzitutto il reddito annuo calcolato dal Pretore, sottolineando di avere guadagnato fr. 4894.40 mensili solo dal 1° luglio al 31 dicembre 2008, mentre dal 1° gen­naio 2009 il suo stipendio è nuovamente calato a fr. 3521.60 mensili netti. Pur aggiungendo i fr. 500.– mensili dal lavoro accessorio svolto per la __________, essa fa valere che le sue entrate complessive non superano fr. 4021.60 mensili. Quanto alla figlia M__________, essa riscuote unicamente un'indennità di disoccupazione di fr. 1241.40 mensili, la quale non copre nemmeno il di lei fabbisogno minimo. Infine la ricorrente epiloga che con la sua entrata di fr. 4021.60 mensili essa deve far fronte a un fabbisogno minimo di fr. 3362.15 mensili e sopperire in buona parte alle necessità delle figlie (fr. 930.– mensili per S__________, fr. 458.60 mensili per M__________). Non le è dunque ragionevolmente possibile finanziare i costi della causa.

 

                                   5.   Nelle cause di stato la richiesta di assistenza giudiziaria dev'essere preceduta, in ogni grado di giudizio, da un'istanza di provvigione ad litem (art. 15 cpv. 2 Lag). Il principio è quello, infatti, per cui i costi di una causa di divorzio sono a carico dell'unione coniugale; l'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (sentenza del Tribunale federale 5P.395/2001 del 12 marzo 2002, consid. 2b; DTF 119 Ia 11 consid. 3a con richiamo; Bräm in: Zürcher Kommentar, edizione 1993, n. 138 ad art. 159 CC; Hausheer/ Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 15a ad art. 163 CC; da ultimo: I CCA, decisione inc. 11.2008.112 del 10 settembre 2008, consid. 2). Il coniuge che rende verosimile di non poter far fronte da sé, con il proprio reddito e la propria sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal tribunale) e alle spese vive causate da un processo di divorzio, ha diritto per­ciò di ottenere un adeguato sussidio dall'altro coniuge, sempre che quest'ultimo sia in grado di fornirlo (RtiD II-2007 pag. 665).

 

                                   6.   In concreto occorre chiarire anzitutto, di conseguenza, se la richiedente non sia in grado di far fronte da sé ai costi di patrocinio, di procedura e alle spese vive causate dal processo di divorzio. Ora, per quanto attiene ai redditi dell'interessata, il Pretore li ha accertati in complessivi fr. 5394.40 mensili (fr. 4894.40 da attività lucrativa principale e fr. 500.– mensili da attività accessoria). La ricorrente eccepisce che dal 1° gennaio 2009 il suo reddito da attività principale non eccede più di fr. 3521.60, come essa aveva annunciato già nel corso dell'interrogatorio formale (verbale del 7 ottobre 2008, pag. 1 e 2). In realtà il Pretore non indica, nella decisione impugnata, come mai egli si sia dipartito da un guadagno di fr. 4894.40 mensili ancora al momento del giudizio (3 febbraio 2009), sebbene l'interessata avesse dichiarato all'interrogatorio formale che dal 1° gennaio 2009 il suo grado d'occupazione presso la __________ sarebbe sceso dall'80 al 65%. Circa il conteggio di stipendio allegato al ricorso (ammissibile, la procedura intesa all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria essendo retta dal principio inquisitorio: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, appendice 2000/2004, Lugano 2005, n. 9 ad art. 4 Lag), esso non fa che rendere verosimile l'affermazione della richiedente. Ai fini del giudizio giova fondarsi pertanto su entrate di lei per fr. 4021.60 mensili (fr. 3521.60, più fr. 500.– da attività accessoria).

 

                                   7.   La decisione del Pretore non è meglio motivata nemmeno per quanto attiene al fabbisogno minimo dell'interessata. Già nella petizione del 17 gennaio 2008 costei allegava invero “spese mensili a suo carico”, oltre al minimo esistenziale del diritto esecutivo, per fr. 2262.15 mensili (canone di locazione con spese accessorie fr. 903.–, premio della cassa malati per lei fr. 219.55, per S__________ fr. 60.40, per M__________ fr. 219.55, quota Sindacato __________ fr. 17.–, elettricità fr. 26.–, quota Rega fr. 3.35, costi d'automobile fr. 93.–, canone radiotelevisivo fr. 38.50, telefono fisso fr. 200.–, cellulare fr. 120.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 41.80, imposte fr. 320.–). Invano si cercherebbe di sapere quali voci di spesa il Pretore abbia ammesso.

 

                                         Ora, come genitore affidatario la ricorrente ha diritto di vedersi riconoscere il minimo esistenziale del diritto esecutivo di fr. 1250.– mensili (FU 2/2001 pag. 74). Dalla sua pigione va tolta invece la quota già compresa nel fabbisogno in denaro della figlia minorenne (un terzo: Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto), come pure il premio della cassa malati per S__________ (fr. 60.40), già compreso nel fabbisogno in denaro di lei, e quello per M__________ (fr. 219.55), maggiorenne, della cui situazione può occuparsi solo il giudice del mantenimento (art. 277 cpv. 2 CC). Vanno espunte altresì le spese per l'elettricità (fr. 26.–), il telefono (fr. 320.–) e il canone radiotelevisivo (fr. 38.50), che già rientrano nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (FU 2/2001 pag. 74, cifra I; Rep. 1994 pag. 297 consid. 5, 1995 pag. 141). In simili circostanze il fabbisogno minimo di AP 1 risulta di fr. 2546.70 mensili.

 

                                         Relativamente al fabbisogno in denaro di S__________, secondo la tabella 2009 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (cui questa Camera si ispira per prassi costante), esso ammonta a fr. 1966.– mensili, dovendosi adattare il costo dell'alloggio in fr. 301.– (in sostituzione dell'importo tabellare) e ridurre a fr. 220.– mensili la posta per cura e educazione (prestata per un terzo in natura dalla madre, che lavora al 65%: fr. 220.–). Tale fabbisogno è finanziato per fr. 500.– mensili dal contributo alimentare prestato dal padre (ancorché questi pretenda di versare fr. 900.– mensili), per fr. 270.– mensili dall'assegno di custodia riscosso dalla madre e per fr. 200.– dalla stessa S__________ (un terzo del suo guadagno, di fr. 600.– mensili: v. FU 2/2001 pag. 76, cifra IV, n. 2). La ricorrente è chiamata di conseguenza a fornire fr. 996.– mensili.

 

                                   8.   Ne segue che con un reddito di fr. 4021.60 mensili la richiedente deve far fronte a un fabbisogno proprio di fr. 2546.70 mensili e al fabbisogno scoperto della figlia minorenne per fr. 996.– mensili. Rimane dunque con un margine disponibile di fr. 478.90 mensili. Che con ciò essa non possa finanziare i costi di patrocinio e di procedura appare poco verosimile, tanto meno ove si consideri che la causa di stato non appare particolarmente laboriosa né impegnativa. Inoltre alla retribuzione della legale la ricorrente potrà provvedere, eventualmente, con versamenti rateali in un lasso di tempo adeguato (un anno, nel caso di processi poco onerosi: DTF 109 Ia 9 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 5P.113/2004 del 28 aprile 2004, consid. 3). Certo, AP 1 obietta di dover sovvenire parzialmente anche al mantenimento della figlia maggiorenne M__________, la quale riscuote unicamente un'indennità di disoccupazione di fr. 1241.40 mensili, insufficiente per coprire il di lei fabbisogno minimo. Ammesso e non concesso però che la ricorrente debba sovvenzionare le esigenze della figlia maggiorenne prima delle proprie, ciò non le conferirebbe ancora – come si vedrà in appresso – il diritto all'assistenza giudiziaria.

 

                                   9.   Si è spiegato dianzi che il coniuge incapace di far fronte da sé ai costi di patrocinio, di procedura e alle spese vive causate da un processo di divorzio ha diritto di ottenere – prima di far capo all'assistenza dello Stato – un adeguato sussidio dall'altro coniuge, sempre che questi sia in grado di fornirlo (consid. 5). In concreto la ricorrente non pretende che al marito manchino i mezzi per elargirle una provvigione ad litem, tanto meno ove si pensi che il marito stesso dichiara una disponibilità di fr. 796.– mensili (memoriale del 17 marzo 2008, pag. 4 in basso). Per di più, dal giugno del 2008 AO 1 risulta avere cessato di versare il contributo alimentare di fr. 600.– mensili per la figlia M__________ (interro­gatorio formale del 7 ottobre 2008, risposta n. 8), sicché la sua disponibilità si eleva a quasi fr. 1400.– mensili. Stando così le cose, anche trascurando l'agio mensile di cui convenuta fruisce (fr. 478.90), mal si comprende perché AO 1 non sarebbe in grado di sussidiare la moglie e ancor meno si capisce perché AP 1 non abbia neppure tentato di ottenere una provvigione ad litem. Comunque sia, in circostanze del genere il beneficio dell'assistenza giudiziaria non può entrare in linea di conto. Se ne conclude che, sprovvisto di buon diritto, il ricorso in esame è destinato pertanto all'insuccesso.

 

                                10.   La procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è di regola gratuita e non v'è ragione di scostarsi da tale precetto nel caso specifico (art. 4 cpv. 2 Lag), mentre non si pone problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione.

 

                                11.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una decisione incidentale essi seguono la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E il valore litigioso dell'azio-ne principale ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile, ove solo si consideri l'entità dei contributi litigiosi per moglie e figlie.

 

Per questi motivi,

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione all'  , .

                                         Comunicazione a:

                                         –   , ;

                                         – Pretura del Distretto di Vallemaggia.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.