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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Olgiati, supplente |
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segretaria: |
F. Bernasconi, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa OA.2008.98 (accesso necessario) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 25 giugno 2008 da
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AO 1 AO 4 (patrocinati dall' PA 2 )
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contro
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AP 1 AP 2 AP 3 AP 5 AP 6 AP 7 AP 8 AP 9 AP 11 AP 12 AP 14 AP 16 AP 17 AP 18 AP 19 AP 20 AP 22 AP 23 , e AP 24 (patrocinati dall' PA 1 ); |
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 27 febbraio 2009 presentato da AP 1, AP 2, AP 3 ed AP 4, AP 5, AP 6, AP 7, AP 8, AP 9 e AP 10, AP 11, AP 12 e AP 13, AP 14 e AP 15, AP 16, AP 17, AP 18, AP 19, AP 20 e AP 21, AP 22, AP 23 e AP 24 contro la sentenza emessa il 10 febbraio 2009 dal Pretore della giu-risdizione di Locarno Campagna.
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 2 e la moglie AO 1 sono comproprietari, un mezzo ciascuno, della particella n. 1851 RFD di __________, sulla quale sorge una casa d'abitazione. AO 3 e la moglie AO 4 sono comproprietari, un mezzo ciascuno, della contigua particella n. 927 anch'essa edificata. Entrambi i fondi confinano a nord-est con la particella n. 929 (“__________”). La particella
n. 1851 confina inoltre a est con la particella n. 937, appartenente alla __________ di __________, e a sud-ovest con la particella n. 1870, la quale è contermine alla particella n. 1910, proprietà del Patriziato di __________. Le particelle n. 927 e 1851 non hanno accesso veicolare alla pubblica via, ma beneficiano di un diritto di passo pedonale sulla particella n. 929 per raggiungere la via __________ (particella n. 1593).
B. In esito a un'azione promossa il 14 gennaio 2003 da AO 2 e AO 1 con AO 3 e AO 4 contro la Comunione dei comproprietari del “__________”, con sentenza del 9 ottobre 2006 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha ordinato l'iscrizione di un accesso veicolare necessario in favore delle particelle n. 927 e 1851 sulla particella n. 929, previo versamento di un'indennità di fr. 82 860.– (inc. OA.2003.6). Un appello presentato dalla Comunione dei comproprietari del “__________” contro tale sentenza è stato accolto il 28 marzo 2008 da questa Camera, che ha respinto la petizione, la quale avrebbe dovuto essere promossa contro i comproprietari personalmente alla stregua di litisconsorti necessari (inc. 11.2006.122).
C. Con petizione 25 giugno 2008 AO 2 e AO 1 insieme con AO 3 e AO 4 hanno quindi convenuto AP 1, AP 2, AP 3 ed AP 4, AP 5, AP 6, AP 7, AP 8, AP 9 e AP 10, AP 11, AP 12 e AP 13, AP 14 e AP 15, AP 16, AP 17, AP 18, AP 19, AP 20 e AP 21, AP 22, AP 23 e AP 24 davanti al medesimo Pretore per ottenere, previo versamento di fr. 82 860.–, una servitù di passo veicolare sulla particella n. 929 in favore dei loro fondi. Nella loro risposta del 18 agosto 2008 i convenuti hanno proposto di respingere l'azione. All'udienza preliminare del 3 novembre 2008 le parti si sono limitate a richiamare il fascicolo della precedente causa e hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a memoriali conclusivi. Nei loro allegati del 26 e 30 gennaio 2009 esse hanno mantenuto i rispettivi punti di vista.
D. Statuendo il 10 febbraio 2009, il Pretore ha emesso una sentenza identica alla precedente, ordinando l'iscrizione di una servitù di passo veicolare in favore delle particelle n. 927 e 1851 sulla particella n. 929 “seguendo l'attuale tracciato della servitù di passo pedonale iscritta a registro fondiario a carico del fondo part. n. 929 RFD di __________ e a favore delle part. n. 927 e n. 1851 RFD di __________, per una larghezza di 2.75 m, con un allargamento all'altezza dell'imbocco con via __________, part. n. 1593 RFD di __________ e all'altezza dello sbocco sulla part. n. 1851 RFD di
__________ per un raggio di curvatura all'interno di 4.80 m, e meglio come alla superficie evidenziata in verde sulla planimetria che viene allegata a questa sentenza di cui è parte integrante” dietro pagamento ai convenuti di un'indennità di fr. 82 860.–. La tassa di giustizia e le spese (fr. 1000.– complessivi) sono state poste per due terzi a carico di AO 2 e AO 1 e per il resto a carico di AO 3 e AO 4, con obbligo per gli attori di rifondere ai convenuti, in via solidale, fr. 4800.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1, AP 2, AP 3 ed AP 4, AP 5, AP 6, AP 7, AP 8, AP 9 e AP 10, AP 11, AP 12 e AP 13, AP 14 e AP 15, AP 16, AP 17, AP 18, AP 19, AP 20 e AP 21, AP 22, AP 23 e AP 24 sono insorti a questa Camera con un appello del 27 febbraio 2009 in cui chiedono di respingere la petizione e di riformare in tal senso il giudizio impugnato. Nelle loro osservazioni del 31 marzo 2009 AO 2, AO 1, AO 3 e AO 4 concludono per il rigetto dell'appello.
Considerando
in diritto: 1. La causa è stata trattata con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese. Al vecchio rito soggiacevano tutte le decisioni comunicate dai Pretori fino al 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza impugnata è stata intimata il 10 febbraio 2009 ed è pervenuta al patrocinatore dei convenuti l'indomani. Introdotto entro 20 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese), il 27 febbraio 2009, l'appello in esame è dunque tempestivo.
2. Nel gennaio del 2009 AP 3 è diventato unico proprietario della proprietà per piani n. 3221 della particella n. 929, che ha poi venduto nel luglio del 2010 a __________. Nella primavera del 2009 AP 14 e AP 15 hanno donato la loro proprietà per piani n. 3227 a AP 14 e __________. Il 16 ottobre 2009 la __________ ha acquistato da AP 22 la proprietà per piani n. 3234. Nel gennaio del 2011, infine, AP 5, AP 6, AP 7 e AP 8 hanno venduto a __________ la proprietà per piani n. 3222. Non risulta – né è preteso – che in concreto le altre parti abbiano consentito all'entrata in causa dei nuovi proprietari, sicché il processo continua tra i partecipanti originari (art. 110 cpv. 1 prima frase CPC ticinese).
3. L'azione intesa all'ottenimento di un accesso necessario (art. 694 CC) ha carattere pecuniario (Poudret, Commentaire à la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1992, pag. 233 in basso). Il valore litigioso è, come in tutte le cause relative a servitù, quello che l'accesso ha per il fondo dominante o quello della svalutazione causata al fondo serviente, se essa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC ticinese; Poudret, op. cit., vol. I, n. 9.5 ad art. 36 pag. 284 con rinvii di giurisprudenza). Nella fattispecie il Pretore ha fissato il valore litigioso in fr. 315 400.–, importo che appare verosimile e che non è contestato dalle parti. La soglia del valore appellabile è pertanto raggiunta (art. 36 cpv. 1 vLOG).
4. Riassunti i criteri che disciplinano l'ottenimento di un accesso necessario e accertato che il piano regolatore di __________ non prevede – nemmeno nell'ambito della sua revisione – un collegamento veicolare delle particelle n. 927 e 1851 alla pubblica via, il Pretore ha ravvisato nella fattispecie uno “stato di necessità” che giustifica l'applicazione dell'art. 694 cpv. 1 CC. Quanto al percorso, egli ha rilevato che i fondi degli attori hanno sempre avuto accesso alla strada pubblica verso la via __________ attraverso il fondo dei convenuti, sicché la servitù chiesta dagli attori “risponde al criterio dello stato preesistente delle vie d'accesso”. Secondo il Pretore la creazione di un accesso veicolare sulla particella dei convenuti allargando l'attuale passo pedonale non arreca al fondo serviente un aggravio sproporzionato, ciò che rende superfluo indagare su tracciati alternativi, i quali non arrecherebbero ai fondi dei vicini – comunque sia – pregiudizi manifestamente inferiori. Nelle circostanze descritte il primo giudice ha accordato così una servitù di passo veicolare da esercitare allargando a 2.75 m il tracciato dell'attuale accesso pedonale sul fondo dei convenuti, con un invito all'imbocco con via __________ e uno allo sbocco sulla particella n. 1851 per un raggio di curvatura interno di 4.80 m, il tutto dietro versamento di un'indennità di fr. 82 860.–.
5. Per gli appellanti i fondi degli attori sono utilizzabili in maniera razionale anche senza un accesso carrozzabile, un accesso pedonale di 70 m dalla pubblica via essendo sufficiente. Tanto più – essi soggiungono – che i vicini non possono pretendere di raggiungere l'entrata di casa in automobile. A mente loro l'attuale evoluzione tecnica permette ai mezzi destinati ai servizi pubblici di servire adeguatamente anche i fondi più discosti dalla strada pubblica, mentre gli attori possono trasportare merci servendosi di piccoli veicoli elettrici.
6. A norma dell'art. 694 cpv. 1 CC il proprietario che non abbia un accesso sufficiente dal suo fondo a una strada pubblica può pretendere che i vicini gli consentano il passaggio necessario dietro piena indennità. Il diritto di accesso necessario costituisce, come altre restrizioni indirette della proprietà (per esempio l'obbligo di tollerare una condotta o una fontana necessaria), “un'espropriazione di diritto privato”. Per questo motivo la giurisprudenza ne subordina la concessione a premesse rigorose. Di esso ci si può prevalere solo in caso di vera necessità, qualora l'uso del fondo conforme alla sua destinazione esiga un accesso alla pubblica via e tale accesso faccia completamente difetto o sia insufficiente (DTF 136 III 133 consid. 3.1 con richiami; I CCA, sentenza inc. 11.2009.99 dell'8 agosto 2011, consid. 6 destinato a pubblicazione).
Sempre secondo giurisprudenza, il diritto di accesso necessario può essere invocato – di principio – anche in un'area fabbricata, per quanto possa sorprendere che in comuni urbani provvisti di regolamenti edilizi sussistano fondi edificati privi di accesso sufficiente proprio quando l'accesso sufficiente è una condizione per ottenere il permesso di costruzione. Né il diritto di accesso necessario ha perduto importanza dopo l'entrata in vigore della legge federale sulla pianificazione del territorio, la quale prescrive che i fondi urbanizzati devono disporre di un accesso sufficiente (art. 19 cpv. 1 LPT). Certo, per sapere se l'uso del fondo conforme alla sua destinazione richieda un accesso necessario è determinante il diritto pubblico. E se il fondo si trova in una zona edificabile, la costruzione di una casa d'abitazione costituisce un uso conforme alla destinazione. Se forme di utilizzazione particolari presuppongono un'autorizzazione amministrativa, il giudice civile è vincolato alla decisione dell'autorità competente fondata sul diritto pubblico, a meno che tale decisione risulti assolutamente nulla. Per contro, compete al giudice civile statuire su tutte le altre condizioni per ottenere un accesso necessario in virtù dell'art. 694 CC (DTF 136 III 134 consid. 3.2 con richiami; I CCA, sentenza inc. 11.2009.99 dell'8 agosto 2011, consid. 6 destinata a pubblicazione).
7. I piani regolatori dovrebbero garantire a tutti i fondi compresi in zone edificabili un adeguato collegamento alla pubblica via, sicché accessi necessari in forza dell'art. 694 cpv. 1 CC dovrebbero risultare superflui. Può accadere nondimeno che ciò non sia il caso e che fondi inseriti in zona edificabile non siano sufficientemente collegati alla rete viaria. La giurisprudenza stabilisce che in circostanze del genere il proprietario del fondo intenzionato a ottenere un accesso necessario deve usufruire anzitutto degli strumenti offerti dal diritto pubblico. Se un collegamento adeguato può essere creato con tali mezzi, non sussistono gli estremi per invocare un accesso necessario sulla base dell'art. 694 cpv. 1 CC. Il proprietario che postula la concessione di un accesso necessario deve dimostrare perciò di essersi adoperato invano per ottenere un collegamento sufficiente del suo fondo alla pubblica via facendo capo al diritto pubblico (DTF 136 III 135 consid. 3.3.1 con richiami; I CCA, sentenza inc. 11.2009.99 dell'8 agosto 2011, consid. 7 destinato a pubblicazione).
8. Il rilascio di un permesso di costruire presuppone che il fondo sia urbanizzato (art. 22 cpv. 2 lett. b LPT), ovvero che ai fini della prevista utilizzazione abbia – in primo luogo – un accesso sufficiente (art. 19 cpv. 1 LPT). Tale accesso dev'essere assicurato dal piano regolatore, ma può fondarsi anche su convenzioni di diritto privato stipulate dai proprietari interessati. L'accesso è sufficiente quando è garantito non solo agli utenti dello stabile, ma anche ai veicoli dei servizi pubblici (soprattutto alla polizia del traffico, sanitaria e del fuoco). Inoltre dev'essere sicuro e appropriato alle possibilità edificatorie del fondo secondo il piano regolatore. Spetta al diritto cantonale determinare l'ampiezza dell'accesso e gli equipaggiamenti necessari. Per il diritto federale basta che una strada carrozzabile conduca sufficientemente vicino alle costruzioni e agli impianti. La strada non deve necessariamente arrivare fino al fondo edificabile o ai singoli edifici; basta che gli utenti o i visitatori possano giungere con un veicolo a motore o con un mezzo di trasporto pubblico a una prossimità sufficiente e che di lì possano proseguire a piedi fino allo stabile o all'impianto, fermo restando che ove quest'ultimo tratto corra su terreno altrui dev'esserne appurata la sicurezza giuridica, (DTF 136 III 135 consid. 3.3.2 con richiami), un semplice permesso precario potendo essere considerato insufficiente (DTF 136 III 138 consid. 5.3; I CCA, sentenza inc. 11.2009.99 dell'8 agosto 2011, consid. 8 destinato a pubblicazione).
9. La nozione di accesso necessario nel senso dell'art. 694 CC va interpretata indipendentemente da normative edilizie cantonali e comunali. È una nozione autonoma del diritto privato federale, uniforme in tutta la Svizzera. Ne segue che un proprietario intenzionato a costruire non può costringere il vicino a concedergli un accesso necessario in virtù dell'art. 694 CC perché norme di polizia impediscono agli stabili progettati di avere un adeguato collegamento viario; spetta in simili casi al diritto pubblico rimediare alla situazione. Ciò posto, secondo giurisprudenza il proprietario di un fondo situato entro un perimetro in cui si trovino case d'abitazione o di vacanza ha diritto per principio di accedere al proprio immobile con veicoli a motore, sempre che la topografia dei luoghi lo permetta. Trattandosi di terreni in notevole declivio,
l'esistenza di uno stato di necessità non può essere definito in linea generale e dipende dalle circostanze concrete (DTF 136 III 136 consid. 3.3.3 con richiami; I CCA, sentenza inc. 11.2009.99 dell'8 agosto 2011, consid. 9 destinato a pubblicazione).
10. La giurisprudenza ha avuto modo di precisare infine, confrontando le esigenze di un “accesso sufficiente” secondo il diritto pubblico con quelle di un “accesso necessario” secondo il diritto privato, che di regola non occorre un accesso necessario nel senso dell'art. 694 CC ove un terreno sia dotato di un accesso sufficiente secondo il diritto pubblico. Spetta anzitutto all'autorità competente per il rilascio di un permesso di costruzione verificare che il fondo sia provvisto di un tale accesso. Chiamato a statuire su un'azione ancorata all'art. 694 CC, il giudice civile può fondarsi per principio sul permesso di costruzione passato in giudicato, tanto più che l'“accesso sufficiente” del diritto pubblico deve adempiere normalmente requisiti più severi rispetto all'“accesso necessario” del diritto privato. Rimane riservata l'ipotesi in cui l'attore dimostri che il diritto civile gli conferisce – eccezionalmente – una pretesa che va oltre il diritto pubblico, oppure quella in cui il permesso di costruzione risulti nullo. Non bisogna trascurare nemmeno che di solito l'autorità preposta al rilascio di un permesso di costruzione accerta l'esistenza di un accesso sufficiente prima dell'inizio dei lavori, sulla scorta della documentazione acclusa alla richiesta (cominciando dai piani), eventualmente di un sopralluogo. Ove in un secondo tempo si impongano, per ragioni tecniche o altre cause oggettive, modifiche al progetto approvato, il giudice civile deve tenerne conto (DTF 136 III 136 consid. 3.3.4 con richiami; I CCA, sentenza inc. 11.2009.99 dell'8 agosto 2011, consid. 10 destinato a pubblicazione).
11. In sintesi, secondo la giurisprudenza più aggiornata, la decisione con cui l'autorità accerta in maniera definitiva che un determinato fondo fruisce di accesso sufficiente secondo il diritto pubblico costituisce il punto di partenza per valutare se sussista ancora uno stato di necessità, il quale giustifichi un accesso necessario a norma dell'art. 694 CC. In un caso del genere il giudice civile deve esaminare unicamente se, apprezzando l'insieme delle circostanze concrete della fattispecie, lo stato di necessità prospettato dal diritto civile sia scomparso o no (DTF 136 III 137 consid. 3.3.5). Si ricordi che per “accesso sufficiente” nel senso dell'art. 19 cpv. 1 LPT si intende già un collegamento viario conforme alla prevista utilizzazione del fondo, in particolare alle possibilità edificatorie nel comparto interessato e alle circostanze concrete al momento del rilascio della licenza edilizia. Una particella posta in una zona residenziale raggiungibile solo percorrendo a piedi una cinquantina di metri non ha – ad esempio – un “accesso sufficiente” (sentenza del Tribunale federale 1C_155/2010 del 3 giugno 2010, consid. 2.4 con richiami, in: RtiD I-2011 pag. 182). Di massima l'“accesso sufficiente” dev'essere veicolare, ma ciò non significa che ogni edificio a uso abitativo debba essere raggiungibile con un veicolo. Accessi pedonali possono bastare soprattutto nei nuclei, dove la densità degli insediamenti esclude la circolazione veicolare, e nelle regioni di montagna, dove la formazione di strade di accesso è resa difficile dalla configurazione e dalle condizioni del terreno (TRAM, sentenza inc. 52.2010.172 del 12 dicembre 2010, consid. 4.1, in: RtiD I-2011 pag. 80; I CCA, sentenza inc. 11.2009.99 dell'8 agosto 2011, consid. 11 destinato a pubblicazione).
12. In concreto le particelle n. 927 e 1851 si trovano, secondo il piano regolatore comunale, in una zona edificabile semi-estensiva a due piani (R2: perizia dell'ing. __________, del 3 dicembre 2004, pag. 8 nell'inc. OA.2003.6 richiamato), ovvero in un'area destinata all'abitazione. Per raggiungere i loro fondi dalla strada pubblica (la via __________) gli attori devono percorrere un viale largo 1.40 m e lungo una settantina di metri (perizia, pag. 10). Non consta che un'autorità amministrativa abbia definitivamente accertato l'esistenza di un “accesso sufficiente”, i fondi risultando edificati almeno dagli anni cinquanta. Incombe dunque al giudice civile esaminare, a titolo pregiudiziale, se si dia uno stato di necessità che giustifichi un accesso necessario a norma dell'art. 694 CC.
Ora, un “accesso necessario” non deve necessariamente consistere – come detto – in una strada carrozzabile che arrivi fino al confine del fondo edificabile o addirittura fino ai singoli edifici, bastando al proposito che gli utenti o i visitatori possano giungere con un veicolo a motore o con un mezzo di trasporto pubblico a una prossimità sufficiente e che di lì possano proseguire a piedi (sopra, consid. 8). Sta di fatto che il proprietario di un fondo situato in zona edificabile ha diritto per principio – in forza dell'art. 694 CC – di accedere al proprio immobile con veicoli a motore, sempre che non si tratti di fondi in notevole pendenza e che la topografia dei luoghi ciò permetta (sopra, consid. 9). Nel caso specifico le particelle n. 927 e 1851 si trovano – come noto – in una zona residenziale e non sono in declivio, né la morfologia dei luoghi le rende irraggiungibili con veicoli a motore. Per di più, una particella posta in una zona residenziale raggiungibile solo percorrendo a piedi una cinquantina di metri non ha – come si è visto – un accesso sufficiente nemmeno per il diritto amministrativo (sopra, consid. 11). Se ne conclude che nella fattispecie
l'esistente “accesso pedonale di 70 m” non adempie i requisiti minimi dell'art. 694 cpv. 1 CC. Le particelle n. 927 e 1851 non dispongono dunque di un accesso sufficiente (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2009.99 dell'8 agosto 2011 consid. 13 destinato a pubblicazione).
13. Sostengono gli appellanti che gli attori non hanno dimostrato l'impossibilità di ottenere un accesso veicolare facendo capo agli strumenti offerti dal diritto pubblico, la lettera del pianificatore del Comune di __________ da loro prodotta non essendo più attuale e riflettendo unicamente l'opinione del suo estensore, non quella dell'autorità comunale. Inoltre il pianificatore avrebbe omesso di indicare che i fondi degli attori potrebbero essere collegati facilmente alla pubblica via mediante la strada patriziale esistente sulla particella n. 1910.
a) Dagli atti risulta che il Municipio di __________ ha trasmesso il 15 aprile 2005 all'PA 2, patrocinatore degli attori, un “rapporto” dell'11 aprile 2005 in cui l'arch. __________, pianificatore comunale, dopo avere premesso che le particelle n. 927 e 1851 costituiscono “una piccola area isolata dal sistema viario comunale all'interno di un comparto di terreni completamente urbanizzati”, ha dichiarato che “è da escludere che l'ente pubblico possa risolvere questa situazione provvedendo a un allacciamento individuale neanche nell'ambito della revisione del PR, soprattutto in considerazione dell'entità dell'oggetto” (doc. G e H nell'inc. OA.2003.6 richiamato). Tale dichiarazione non può dirsi semplicemente riflettere l'opinione del pianificatore, già per il fatto che è stata trasmessa agli attori dal Municipio di __________, il quale deve quindi averne approvato il contenuto. Nulla lascia poi supporre che tale posizione possa essere mutata nel frattempo. Anche perché mal si intravede come in quel comparto il piano regolatore possa prevedere la formazione di nuove vie, per di più onerose. Pretendere in simili condizioni che gli attori dovessero inoltrare non meglio precisate “istanze” al Comune di __________ o ricorrere contro la revisione del piano regolatore appare esagerato. Ne segue che il diritto pubblico non offre agli attori altri mezzi per ottenere accessi veicolari ai propri fondi. Anche in questa prospettiva la richiesta di servitù fondata sull'art. 694 CC è dunque ammissibile.
b) Stando ai convenuti “il pianificatore dimentica volutamente che per il Comune di __________, in collaborazione con il Patriziato di __________, sarebbe elementare e poco costoso fare in modo che l'esistente strada patriziale sia adibita a strada comunale e creare poi il collegamento con i fondi degli attori”. L'Amministrazione patriziale di __________ ha specificato tuttavia che il Patriziato non ha alcuna intenzione di concedere diritti di passo sul proprio fondo, poiché il tracciato in questione, salvo un primo breve tratto (fino a una barriera), “ha carattere pedonale e rappresenta uno dei più pregiati e frequentati sentieri escursionistici sul territorio di __________, la cosiddetta passeggiata __________” (lettera del 31 maggio 2006 nel fascicolo “richiami” nell'inc. OA.2003.6 richiamato). Non può quindi rimproverarsi agli attori di non essersi adoperati per ottenere un collegamento sufficiente del loro fondo alla pubblica via facendo capo al diritto pubblico. Anche al riguardo l'appello rivela così la sua infondatezza.
14. Gli appellanti contestano che lo stato preesistente dei fondi comporti un accesso necessario sul loro fondo. Sostengono che le particelle degli attori beneficiano di un diritto di passo pedonale anche in direzione sud-ovest, lungo la particella n. 1870, ciò che permetterebbe di raggiungere la particella n. 1910 appartenente al Patriziato di __________ e, in seguito, la strada patriziale che costeggia il campo di golf patriziale per sboccare in via __________. E siccome le strade patriziali sono accessibili a tutti, l'accesso ai fondi degli attori va creato da quel lato. Tale soluzione – essi epilogano – è più idonea e rispettosa dei reciproci interessi, poiché graverebbe unicamente la proprietà patriziale e il fondo di un solo privato, per di più lungo un tratto di appena 30 m.
a) Ove non sussista un accesso sufficiente, esso va chiesto anzitutto al vicino “dal quale, a causa dello stato preesistente della proprietà e della viabilità, si può ragionevolmente esigere la concessione del passo”; ove più fondi adempiano tale requisito, l'accesso va chiesto al vicino per il quale il passaggio risulti di minor danno (art. 694 cpv. 2 CC). L'accesso necessario deve quindi gravare anzitutto il fondo che, per intervenute modifiche (ad esempio le alienazioni di uno o più terreni di uno stesso proprietario), ha sottratto alla particella del richiedente la possibilità di accesso alla pubblica via. L'art. 694 cpv. 2 CC stabilisce infatti un ordine di priorità e il diritto all'accesso esiste sul fondo che offre il passaggio più naturale per rapporto allo stato anteriore delle proprietà e alle vie di collegamento. Se più fondi rispondono a tale criterio, andrà gravato il fondo per il quale il passaggio è di minor danno (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 4ª edizione, pag. 240 n. 1865). Al criterio del minor danno si fa capo solo ove non sia possibile determinare una priorità secondo lo stato anteriore (I CCA, sentenza inc.11.2001.73 del 2 febbraio 2006, consid. 10 con rinvii a Caroni Rudolf, Der Notweg, Berna 1969, pag. 96 in basso; Haab in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione, n. 12 ad art. 694–696 CC; Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, n. 32 ad art. 694 CC; Rey/Strebel in: Basler Kommentar, ZGB II, 4ª edizione, n. 15 ad art. 694 CC).
b) In concreto risulta che già prima del 1951 i fondi oggi appartenenti agli attori avevano un diritto di passo pedonale sull'attuale particella n. 929 (originariamente composta di più fondi). Le servitù erano invero reciproche e sussistevano in favore, rispettivamente a carico, delle attuali particelle n. 929, 927, 1851 e 1870 (rogito n. __________ del 6 agosto 1951 del notaio __________, nel fascicolo richiamo dall'Ufficio dei registri nell'inc. OA.2003.6). Certo, verso sud-ovest una servitù di passo pedonale grava anche la particella n. 1870, in direzione opposta rispetto allo sbocco sulla via __________. Sta di fatto che fino al 1951 il proprietario della particella n. 1851 era proprietario anche della particella n. 929 e che le porzioni di terreno a sud delle particelle n. 1851 e 1870 sono derivate dal frazionamento della particella 929 e 930 (quest'ultima
poi conglobata nella 929: piano di mutazione del 5 luglio 1951 nel fascicolo richiamato dall'Ufficio dei registri nell'inc. OA.2003.6; perizia, pag. 30).
c) Alla luce di quanto precede è legittimo desumere che i fondi degli attori derivino dal frazionamento della particella n. 929 e che l'accesso alla strada pubblica avvenisse verso est, in direzione della via __________, e non verso ovest, dove sussiste un terreno patriziale incolto. Che poi i beni del Patriziato siano “di uso comune da conservare e utilizzare con spirito viciniale a favore della comunità” (art. 1 cpv. 1 LOP) nulla muta al fatto che fino al 1951 il proprietario della particella n. 1851 possedeva anche la particella n. 929, la quale lambiva la via __________. Perché egli avrebbe dovuto accedere alla strada pubblica passando da un terreno incolto gli appellanti non spiegano. Nemmeno consta, né è preteso, che sul terreno patriziale corresse un sentiero per raggiungere la strada asfaltata (sempre di proprietà patriziale). Ne segue che lo stato anteriore dei rapporti di proprietà giustifica l'aggravio sul fondo dei convenuti (v. Steinauer, op. cit., pag. 240 n. 1865a). L'appello si dimostra, una volta di più, inconsistente.
15. Gli appellanti rimproverano al Pretore di non avere fatto “capo al criterio sussidiario di cui all'art. 694 cpv. 2 CC”, sostenendo che “l'aggravio ulteriore della loro proprietà comporta disagi sproporzionati”. A mente loro almeno tre varianti entravano in linea di conto e la quinta indicata dal perito è la più idonea e rispettosa dei reciproci interessi, giacché grava unicamente 30 m della particella n. 1870 e, per il resto, terreno patriziale. Così argomentando, essi dimenticano tuttavia che la questione è di sapere se nella fattispecie siano date le premesse, avuto “riguardo agli interessi delle due parti” (art. 694 cpv. 3 CC), per derogare alla regola secondo cui l'accesso necessario va chiesto al vicino “dal quale, a causa dello stato preesistente della proprietà e della viabilità, si può più ragionevolmente esigere la concessione del passo” (art. 694 cpv. 2 prima frase CC). Al criterio del minor danno si ricorre solo ove non sia possibile determinare una priorità secondo lo stato anteriore (sentenza del Tribunale federale 5C.246/2004 del 2 marzo 2005, consid. 2.2.2 con riferimenti in: ZBGR 2007 pag. 125; I CCA, sentenza inc. 11.2005.122 del 20 aprile 2007, consid. 8b con rinvii; v. anche Rey/Strebel, op. cit., n. 15 ad art. 694 CC). Poco importa dunque che in concreto un passo veicolare sulle particelle n. 1910 (quella del Patriziato) e n. 1870 possa risultare di minor danno.
16. Per gli appellanti la strada di accesso non dovrebbe essere larga 3 m, misura prevista per gli autocarri, ma solo 2.50 m, sufficiente anche per i veicoli di soccorso. Intanto il Pretore ha fissato il calibro dell'accesso a 2.75 m, non a 3 m. Inoltre i mezzi dei vigili del fuoco e quelli per la raccolta dei rifiuti sogliono essere notoriamente mezzi pesanti, che raggiungono anche i 2.50 m di larghezza. Infine i veicoli leggeri del servizio pubblico (ambulanze, servizi tecnici) devono avere un minimo di agio per raggiungere i fondi degli attori senza cimentarsi in manovre limitate al centimetro. Quanto all'indennità, il primo giudice ha calcolato quella per la “nuova area gravata dalla servitù” mediando i dati forniti dal perito per un diritto di passo su una larghezza stradale di 3 m
(fr. 52 000.– ) e su una larghezza di 2 m (fr. 40 320.–), senza che al riguardo gli appellanti muovano contestazioni.
17. Se ne conclude che, privo di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata. Gli oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), non applicandosi in appello il privilegio di cui hanno beneficiato i convenuti in primo grado (Rep. 1995 pag. 172 consid. 2; I CCA, sentenza inc. 11.2009.99 dell'8 agosto 2011, consid. 15). Gli appellanti rifonderanno inoltre agli attori, che hanno presentato osservazioni per il tramite di un legale, un'adeguata indennità per ripetibili.
18. Circa i rimedi giuridici esperibili contro il giudizio odierno sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'ammontare del valore litigioso (fr. 315 400.–: consid. 2) supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1000.–
sono posti solidalmente a carico degli appellanti, che rifonderanno agli attori, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 4000.– complessivi per ripetibili.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.