Incarto n.
11.2009.40

Lugano

16 febbraio 2011/rs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2007.194 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 28 settembre 2007 da

 

 

AO 1

(patrocinata da PA 2)

 

 

contro

 

 

AP 1

(patrocinato da PA 1)

 

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello presentato il 13 marzo 2009 da AP 1 contro la sentenza emanata il 2 marzo 2009 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

 

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta il 28 maggio 2009 dall'appellante;

 

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 1 (1966) e AO 1 (1970), cittadina argentina, si sono sposati a __________ il 25 febbraio 1995. Dal matrimonio sono nati N__________ (l'11 maggio 1995), H__________ (il 10 marzo 1997), R__________ (il 15 agosto 1998) e H__________ (il 31 ottobre 2002). Il marito lavora come ingegnere per la __________ di __________. La moglie non ha esercitato attività lucrativa durante la vita in comune, salvo saltuariamente nell'estate del 2007 come operaia. I coniugi vivono separati dalla fine di settembre del 2007, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale a __________ (particella n. 973 RFD in comproprietà dei coniugi) per trasferirsi a __________.

 

                                  B.   Il 27 settembre 2007 AO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio coniugale, l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita del padre), un contributo alimentare mensile per sé di fr. 3400.–, uno per N__________, H__________ e R__________ di fr. 1140.– ciascuno e uno per H__________ di fr. 1000.– (gli assegni familiari non compresi), oltre a una provvigione ad litem di fr. 5000.– o, in subordine, l'assistenza giudiziaria. Analoghe domande essa ha formulato già in via provvisionale. Con decreto cautelare emesso il giorno successivo senza contraddittorio il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato i figli (riservato il diritto di visita paterno).

 

                                  C.   All'udienza del 12 ottobre 2007, indetta per la discussione cautelare e dell'istanza, AP 1 ha proposto di respingere la richiesta, chiedendo a sua volta l'affidamento dei figli o almeno la custodia congiunta oppure, in caso di affidamento dei figli alla madre, un diritto di visita di tre fine settimana ogni mese, oltre a quattro settimane “di vacanze scolastiche (…) e alternativamente a Natale e a Pasqua”. Alla moglie egli ha rifiutato ogni contributo alimentare, offrendone uno di complessivi fr. 4000.– mensili per i figli, più il pagamento degli interessi e dell'ammortamento sul mutuo ipotecario gravante l'abitazione coniugale.

 

                                  D.   Con decreto cautelare emanato il 29 ottobre 2007 nelle more istruttorie il Pretore ha nuovamente affidato i figli alla madre, ha disciplinato il diritto di visita paterno e ha obbligato AP 1 a versare dal 1° ottobre 2007 un contributo alimentare di fr. 1415.– mensili per la moglie, uno di fr. 915.– mensili per N__________, uno di fr. 730.– mensili ciascuno per H__________ e R__________ e uno di fr. 650.– mensili per  H__________ (assegni familiari non compresi), come pure a corrispondere alla moglie fr. 8000.– alla fine di ogni anno e fr. 16 000.– a ricezione del bonus dal datore di lavoro. Adito dal convenuto, con decreto cautelare del 19 novembre 2007 il Pretore ha ridotto, sempre nelle more istruttorie, il contributo alimentare per la moglie a fr. 1300.– mensili, quello per N__________ a fr. 840.– mensili, quelli H__________ e R__________ a fr. 660.– mensili e quello per H__________ a fr. 600.– mensili (assegni familiari non compresi).

 

                                  E.   Terminata l'istruttoria il 13 gennaio 2009, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale conclusivo del 3 febbraio 2009 AO 1 ha ribadito le proprie domande, riducendo la richiesta di contributo alimentare per sé a fr. 2300.– mensili, ma aumentando quella per N__________ a fr. 1630.– mensili, quella per H__________ e R__________ a fr. 1320.– mensili ciascuno e quella per H__________ a fr. 1185.– mensili. Nel suo allegato del 6 febbraio 2009 AP 1 ha riaffermato le proprie posizioni, offrendo un contributo complessivo per i figli di fr. 3000.– mensili oltre a una somma annua di fr. 12 000.– “a ricezione del bonus da parte del datore di lavoro”.

 

                                  F.   Statuendo il 2 marzo 2008, il Pretore ha accertato che i coniugi vivono separati dal 28 settembre 2007, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato i figli, ha regolato il diritto di visita paterno in un fine settimana ogni quindici giorni dalle ore 18.00 del venerdì fino alle ore 19.00 della domenica, in una settimana a Natale, una alternativamente a Pasqua o a carnevale, una ogni biennio a Ognissanti e tre settimane durante le ferie

                                         estive, ha istituito una curela educativa incaricando la Commissione tutoria regionale 11 di designare la persona del curatore (art. 308 CC) e ha condannato AP 1 a versare i seguenti contributi alimentari mensili indicizzati:

                                         Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2007:

fr. 1585.– per la moglie,

fr. 1230.– per N__________,

fr.   940.– per H__________,

fr.   940.– per R__________ e

 fr.   805.– per H__________, più agli assegni familiari.

                                         Dal 1° gennaio al 31 ottobre 2008:

fr. 1900.– per la moglie,

fr. 1255.– per N__________,

fr.   965.– per H__________,

fr.   965.– per R__________ e

 fr.   825.– per H__________, più agli assegni familiari.

                                         Dal 1° novembre al 31 dicembre 2008:

fr. 1900.– per la moglie,

fr. 1255.– per N__________,

fr.   965.– per H__________,

fr.   965.– per R__________ e

 fr.   965.– per H__________, più agli assegni familiari.

Dal 1° gennaio al 28 febbraio 2009:

fr. 1715.– per la moglie,

fr. 1275.– per N__________,

fr.   985.– per H__________,

fr.   985.– per R__________ e

 fr.   985.– per H__________, più agli assegni familiari.

                                         Dal 1° marzo 2009 al 31 luglio 2010:

fr. 1630.– per la moglie,

fr. 1235.– per N__________,

fr. 1235.– per H__________,

fr.   950.– per R__________ e

 fr.   950.– per H__________, più agli assegni familiari.

                                         Dal 1° agosto 2010 in poi:

fr. 1555.– per la moglie,

fr. 1180.– per N__________,

fr. 1180.– per H__________,

fr. 1180.– per R__________ e

 fr.   905.– per H__________, più agli assegni familiari.

                                         Il Pretore ha poi riconosciuto al convenuto il diritto di dedurre fr. 146.65 mensili per interessi su un mutuo ottenuto dai genitori, così come quello di compensare i contributi alimentari “con quanto da lui versato ad estinzione delle spese contenute nel fabbisogno della moglie, secondo questa sentenza”. La tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese sono state poste per due quinti a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla moglie fr. 1000.– per ripetibili ridotte. Le spese della perizia giudiziaria esperita sulle capacità parentali dei genitori sono state poste a carico di AP 1, mentre quelle relative all'ascolto dei figli sono state ripartite a metà tra i genitori medesimi. AO 1 è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

 

                                  G.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 13 marzo 2009 nel quale chiede di dare atto che la separazione dei coniugi è avvenuta il 28 settembre 2008 “su ordine del Giudice”, di affidargli i figli o, in caso di affidamento alla madre, di estendere il suo diritto di visita, come pure di ridurre i contributi alimentari a importi mensili variabili tra fr. 1025.– e 1654.50 per la moglie, tra fr. 795.– e fr. 1109.55 per N__________, tra fr. 830.– e fr. 1062.– per H__________, tra fr. 607.89 e fr. 1013.– per R__________ e tra fr. 520.– e fr. 857.– per H__________ (assegni familiari non compresi). L'appello non ha formato oggetto di intimazione. Il 28 maggio 2009 AP 1 ha instato per il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) erano emanate, fino al 31 dicembre 2010, con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 vLAC con rinvio agli art. 361 seg. CPC ticinese). L'esame dei fatti era limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a) e la sentenza del Pretore era impugnabile entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese). Tempestivo, sotto questo profilo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

 

                                   2.   All'appello AP 1 acclude un attestato rilasciato il 12 gennaio 2009 dalla __________ sul nuovo tasso di interesse ipotecario concesso alle parti dal marzo del 2009 (dal 3.5% del­l'agosto 2008 al 2.85% su fr. 460 000.–) e chiede di accertare i premi della cassa malati dei figli. Nelle procedure a tutela dell'unione coniugale tuttavia non sono ammissibili nuovi argomenti o nuovi mezzi di prova in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC TI; RtiD I-2004 pag. 596), tranne ove si applichi il principio inquisitorio illimitato (in materia di filiazione: DTF 128 III 414 verso l'alto) oppure ove il giudice ritenga opportuno assumere di sua iniziativa prove necessarie ai fini della decisione (nel diritto di famiglia: art. 419b CPC TI). Estremi del genere non ricorrono in concreto. Anzi, la diminuzione dell'interesse ipotecario comporterebbe se mai una riduzione del contributo alimentare per i figli. Sapere poi se i figli beneficino di sussidi per i premi della cassa malati non è di rilievo, le spese sanitarie rientrando negli “altri costi” già previsti dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira per prassi consolidata (“Gesundheitspflege”: Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 11).

 

                                   3.   L'appellante si duole del fatto che la moglie non abbia reso verosimile gli estremi per sospendere l'unione coniugale e che il Pretore non ha condotto accertamenti per stabilirli. Ora, un coniuge è autorizzato a sospendere la comunione domestica fintanto che la convivenza pone in grave pericolo la sua personalità, la sua sicurezza economica o il bene della famiglia (art. 175 CC). Secondo un filone di dottrina recente – definita non arbitraria dal Tribunale federale – gli estremi dell'art. 175 CC sono dati anche nell'ipotesi in cui un coniuge esprima la ferma volontà di sospendere unilateralmente la comunione domestica, soprattutto in vista di chiedere il divorzio dopo il biennio di separazione (sentenza 5P.47/2005 del 23 marzo 2005, consid. 2.2.2 con richiami e consid. 2.2.3; v. anche Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 3 in fine ad art. 175).

 

                                         Nella fattispecie è vero che l'istante non ha reso verosimile uno stato di grave rischio personale, di insicurezza economica o di pericolo per la famiglia. Se non che, davanti al Pretore la sospensione dell'unione coniugale non è mai stata litigiosa, tant'è che alla discussione del 12 ottobre 2007 il marito si è detto “cosciente che è impossibile ricucire il matrimonio”, accettando poi esplicitamente il dispositivo n. 1 del decreto supercautelare 28 settembre 2007 con cui il Pretore aveva – appunto – autorizzato i coniugi a vivere separati (verbali, pag. 2 e 5). Per di più, nel memoriale conclusivo del 6 febbraio 2009 il convenuto aveva formulato la medesima richiesta. Il rimprovero rivolto al primo giudice cade dunque nel vuoto, l'appellante non contestando la determinazione della moglie nel volersi separare da lui. Per il resto, contrariamente a quanto l'appellante assume, la questione non ha verosimilmente avuto alcuna incidenza sulla ripartizione degli oneri processuali. Non giova quindi diffondersi oltre.

 

                                   4.   Circa l'affidamento dei figli alla madre, il Pretore ha sottolineato anzitutto che esso rispecchia il riparto dei compiti adottato dai coniugi durante la vita in comune. Alla specialista incaricata di sentire i figli – egli ha rilevato – questi ultimi sono apparsi “in sé ben corrispondere alla loro età evolutiva”, mentre al perito giudiziario dott. __________ l'affidamento alla madre è sembrato finanche più appropriato, la soluzione contraria risultando “del tutto impraticabile” perché osteggiata dai tre figli maggiori. Ciò posto, dopo avere escluso eventuali plagi sui ragazzi, il Pretore ha affidato tutti e quattro alla madre, rilevando che una diversa attribuzione (con riduzione del grado d'occupazione del padre) avrebbe potuto pregiudicare la stabilità finanziaria della famiglia.

 

                                         a)   AP 1 rivendica l'affidamento dei figli, facendo valere la sua idoneità accertata dal perito. Afferma che l'opposizione espressa dai figli non corrisponde alla loro reale volontà, ma è frutto di manipolazione materna. Pur non contestando la disponibilità della moglie a prendersi cura personalmente dei ragazzi, egli sostiene di poter organizzare la sua attività lucrativa in modo da poter accudire a tutti loro e si definisce meglio in grado di allevare i figli rispetto alla moglie, affetta da sindrome di alienazione parentale.

 

                                         b)   L'art. 176 cpv. 3 CC stabilisce che qualora i coniugi abbiano figli minorenni, il giudice prende le misure necessarie secon­do le disposizioni sugli effetti della filiazione. I criteri preposti all'affidamento durante una protezione dell'unione coniugale sono sostanzialmente già stati riassunti dal Pretore (decisione impugnata, pag. 8). Al riguardo basti rammentare che in una protezione dell'unione coniugale non si tratta – come in un divorzio – di statuire in maniera definitiva sull'affidamento dei figli, adottando la soluzione ottimale, ma solo di regolare la vita separata delle parti, scegliendo la soluzione che sem­bra verosimilmente offrire ai figli le garanzie migliori. Nei limiti del possibile si cerca, con un giudizio di verosimiglianza, di lasciare il figlio nel proprio ambiente e, di norma, con il genitore che gli ha dedicato più tempo durante la vita in comune, sempre che quel genitore appaia idoneo all'affidamento (I CCA, sentenza inc. 11.2008.146 del 22 ottobre 2010, consid. 4 e 8).

 

                                         c)   In concerto non fa dubbio che AP 1 sia un genitore idoneo all'affidamento. D'altro lato per il perito non sussistono elementi che impediscano l'affidamento dei ragazzi alla madre, “molto coinvolta, valida nella relazione con i figli” (perizia, pag. 8). L'appellante asserisce che l'istante non è in grado di favorire un buon rapporto dei figli con lui, essendo affetta da sindrome di alienazione parentale. Tale assunto però non è corroborato da elementi di verosimiglianza, né il perito ha accertato nulla del genere, tanto meno se si pensa che i quattro figli appaiono legati anche al padre, con il quale intendono conservare il contatto più stretto possibile (perizia pag. 7). Certo, fossero veri alcuni contegni di AO 1 (intralci agli incontri dei figli con il padre, organizzazione di attività extrascolastiche o di vacanze da svolgere durante il diritto di visita paterno, denigrazione del marito, esibizione di atti processuali ai figli, assenze per vacanze con affidamento dei figli a estranei), l'affidamento a lei potrebbe essere messo in forse. Per tacere del fatto nondimeno che gli addebiti sono contestati dall'istante e che secondo il perito il comportamento della madre non mette a repentaglio le relazioni tra padre e figli (delucidazione del 10 luglio 2008, pag. 1), in concreto non si tratta di indagare chi tra due genitori apparentemente idonei vanti migliori capacità genitoriali, ma quale assetto garantisca – per adesso – migliore stabilità ai figli.


                                         d)   L'appellante assevera di potersi occupare personalmente dei figli, come ha fatto AO 1 durante la vita in comune. Non spiega tuttavia come ciò gli riuscirebbe possibile conservando l'attività lucrativa a tempo pieno. E qualora toccasse alla moglie compensare il mancato introito dovuto a una riduzione del suo grado d'occupazione, egli non illustra quale attività potrebbe concretamente intraprendere la moglie, che non consta godere di alcuna particolare formazione professionale, e quale reddito essa potrebbe concretamente conseguire.

 

                                         e)   Quanto ai figli, essi hanno espresso – pur con qualche sfumatura – il loro desiderio di rimanere con la madre. Secondo il perito la posizione più profilata è stata manifestata da N__________, mentre quella di H__________ e R__________ “era in vario grado alquanto incerta e ambivalente pur privilegiando il legame materno”; H__________ è apparso invece “più spontaneamente attratto dal padre” (delucidazione del 10 luglio 2008, pag. 2). I desideri di un figlio relativi all'affidamento sono invero meramente indicativi. Risultano tuttavia viepiù importanti nella misura in cui, vista l'età e lo sviluppo di lui, appaiano come una decisione consolidata e l'espressione di una stretta relazione affettiva con il genitore (DTF 124 III 93 consid. 3b con richiami di giurisprudenza; Rep. 1999 pag. 151 consid. 5). A ragione il primo giudice ha tenuto conto perciò dell'opinione dei ragazzi secondo la maturazione dovuta all'età.

 

                                         f)    Per l'appellante l'opinione dei figli è influenzata dalla madre, lo stesso perito non escludendo che “tutto questo potrebbe essere ascritto (…) al fatto che la signora si è come ‘appropriata’ dei figli, addirittura mettendoli contro il padre, attraverso delle scelte su cui il padre non era d'accordo” (referto, pag. 7). Simile ipotesi sarà anche prospettabile, ma rimane a livello di congettura. Il perito non ha escluso che il carattere “(iper)attivo della madre” abbia contribuito ad allontanare i figli dal padre, ma non ha escluso nemmeno che a ciò abbia concorso il “carattere piuttosto passivo” del padre (referto, pag. 7). Il che appare confermato da __________, incaricata di sentire i figli, alla quale i ragazzi hanno confidato che il rapporto con il padre è meno intenso perché questi è “poco presente e forse troppo preso dal lavoro e da attività sportive” (relazione del 9 gennaio 2008). Per il resto il perito si è detto “dubbioso”, fino a negare “in linea di massima” che AO 1 racconti ai figli bugie sul conto del padre, in modo da condizionare il loro giudizio (delucidazione del 10 luglio 2008).


                                         g)   Per quel che attiene ai problemi correlati al diritto di visita (malintesi al momento del passaggio, rinuncia in qualche circostanza alle relazioni personali con uno dei figli), essi possono ritenersi superati. A prescindere dal fatto che nel memoriale conclusivo del 6 febbraio 2009 lo stesso convenuto rilevava un miglioramento della situazione (pag. 13), il Pretore ha disposto una curatela educativa anche allo scopo di vigilare sulle relazioni personali dei figli con il padre. Il perito ha escluso inoltre che il comportamento della madre possa mettere in pericolo le relazioni tra l'appellante e figli. Nelle circostanze descritte la soluzione adottata dal Pretore consente ai ragazzi di rimanere nel loro ambiente e di mantenere adeguate relazioni con il padre, che può provvedere al loro mantenimento. Si può comprendere che essa non risponda alle aspettative dell'appellante (e forse nemmeno a quelle di H__________), ma nel complesso è quella che tutela meglio – per lo meno a un giudizio di verosimiglianza – il bene dei ragazzi, i quali per principio non vanno separati l'uno dall'altro.

                                               

                                   5.   Per quel che riguarda il diritto di visita, il Pretore si è attenuto a quello invalso nel Ticino per ragazzi in età scolastica (RtiD I-2005 pag. 778 consid. 3). L'appellante chiede di estenderlo a tre fine settimana mensili e a quattro settimane durante le ferie estive. Ora, non si disconosce che il diritto di visita abitualmente riconosciuto nel Cantone Ticino a genitori di figli in età scolastica sia un criterio meramente orientativo. In concreto esso va attagliato poi alla fattispecie, tenendo conto dell'età del minorenne, del suo sviluppo fisico e psichico, dell'opinione di lui, del suo legame con il genitore non affidatario, del carattere di quest'ultimo, della distanza tra le abitazioni dei genitori medesimi, dei desideri espressi da costoro, di eventuali conflitti interni e così via. Resta il fatto che il primo criterio cui deve orientarsi la disciplina delle relazioni personali fra genitore e figlio rimane pur sempre il bene dei figlio stesso, che relega in sott'ordine eventuali interessi contrastanti dei genitori (Schwenzer in: Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 273 CC con rinvii).

 

                                         Nella fattispecie il Pretore ha lasciato alle parti libertà d'intesa circa le relazioni con i figli, assicurando a AP 1 “alme­no” il diritto di visita che la prassi ticinese riconosce a genitori non affidatari con figli in età scolastica. Nulla impedisce pertanto alle parti di concordare un assetto diverso, come parrebbe essersi verificato nel frattempo (conclusioni del convenuto, pag. 13). Quanto alla regolamentazione in caso di disaccordo, essa deve garantire ai figli un certo equilibrio dei momenti di libero trascorsi con entrambi i genitori, i quali hanno diritto – per principio – a un trattamento paritario. Perché nel caso in esame i ragazzi dovrebbero trascorrere più tempo libero con il padre, l'appellante non spiega. Al perito poi tre figli su quattro hanno

                                         espresso la volontà di tenere con il padre “rapporti sul tipo dello svolgimento di un diritto di visita tradizionale” (referto, pag. 7). Che la madre non si opponga a un'estensione delle relazioni personali tra padre e figli è stato ipotizzato dal perito. Ancora nel memoriale conclusivo però l'istante postulava la conferma dell'assetto provvisionale, ovvero quello usuale nel Cantone Ticino. Anche su questo punto la sentenza del Pretore resiste pertanto alla critica.

 

                                   6.   L'appellante impugna anche i contributi alimentari per moglie e figli. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito del marito nel 2007 in fr. 10 070.– netti mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 4430.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo dell'alloggio fr. 1600.–, posteggio fr. 100.–, premio della cassa malati fr. 192.70, assicurazione dell'economia domestica fr. 16.–, assicurazione dell'automobile fr. 95.–, imposta di circolazione fr. 48.25, leasing per l'automobile fr. 478.80, onere fiscale fr. 799.25). Nel 2008 egli ha appurato entrate per fr. 9635.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3765.– mensili (aumento del premio della cassa malati a fr. 227.20, riduzione dell'onere fiscale a fr. 100.–), calato a fr. 3735.– mensili nel 2009 (riduzione del premio della cassa malati a fr. 198.30).

 

                                         Quanto alla moglie, il primo giudice ne ha calcolato le entrate in fr. 275.– mensili nel 2007, definendone il fabbisogno minimo in fr. 1860.– mensili nel 2007 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, costo dell'alloggio fr. 345.– [già dedotte le quote comprese nei fabbisogni in denaro dei figli], premio della cassa malati fr. 251.30, assicurazione dell'economia domestica fr. 13.30), in fr. 1960.– mensili nel 2008 (aggiunta dell'onere fiscale di fr. 100.–), in fr. 1760.– mensili dal gennaio al febbraio del 2009 (riduzione del premio della cassa malati a fr. 50.–) e in fr. 1785.– mensili dopo di allora (aumento del costo dell'alloggio a fr. 370.–).

 

                                         Relativamente ai fabbisogni in denaro dei figli, il Pretore li ha determinati in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, deducendo la posta per cura e educazione (prestata in natura dalla madre) e gli assegni familiari percepiti dal padre. Ha valutato così quello di N__________ in fr. 1230.– mensili nel 2007, in fr. 1255.– mensili nel 2008 e in fr. 1275.– mensili dal 2009, quello di H__________ in fr. 940.– mensili nel 2007, in fr. 965.– mensili nel 2008, in fr. 985.– mensili in gennaio e febbraio del 2009 e in fr. 1275.– mensili dopo di allora, quello di R__________ in fr. 940.– mensili nel 2007, in fr. 965.– mensili nel 2008, in fr. 985.– mensili dal gennaio del 2009 al luglio del 2010 e in fr. 1275.– mensili in seguito, quello di H__________ in fr. 805.– mensili nel 2007, in fr. 825.– mensili dal gennaio all'ottobre del 2008, in fr. 965.– mensili dal novembre al dicembre del 2008 e in fr. 985.– mensili dopo di allora.

 

                                         Ciò premesso, il Pretore ha constatato nel bilancio familiare

                                         un'eccedenza (fr. 140.– mensili) nel 2007 e un ammanco dal 1° gennaio 2008 in poi. Egli ha obbligato di conseguenza AP 1 a versare un contributo alimentare indicizzato per la moglie di fr. 1585.– mensili dall'ottobre al dicembre del 2007, di fr. 1900.– mensili nel 2008, di fr. 1715.– mensili in gennaio e febbraio del 2009, di fr. 1630.– mensili dal marzo del 2009 al luglio del 2010 e di fr. 1555.– mensili dopo di allora. Per i medesimi periodi il contributo alimentare per N__________ è risultato compreso tra fr. 1275.– e fr. 1180.– mensili, quello per H__________ tra fr. 1235.– e fr. 940.– mensili, quello per R__________ tra fr. 1180.– e  fr. 940.– mensili e quello per H__________ tra fr. 985.– e fr. 805.– mensili, assegni familiari non compresi.

 

                                   7.   Sostiene l'appellante che il suo fabbisogno minimo ammontava a fr. 6513.– mensili nel 2007, a fr. 4498.– mensili nel 2008 e a fr. 4469.10 mensili in seguito. Egli lamenta che non gli sia stato riconosciuto appieno il costo dell'alloggio e quello dell'automobile, chiede che sia inserito nel suo fabbisogno minimo l'ammortamento ipotecario “indiretto”, l'onere fiscale dal 2008 in poi, la spesa per l'arredamento del nuovo appartamento e il rimborso del mutuo contratto con i suoi genitori. Le singole voci vanno esaminate separatamente.

 

                                         a)   L'appellante rimprovera al Pretore di avere considerato una spesa di soli fr. 1600.– mensili per l'alloggio quando la pigione effettiva ammonta a fr. 1850.– mensili, senz'altro adeguata “rispetto agli affitti della zona” per un appartamento nel quale deve ospitare i figli. La censura è infondata. In linea di principio nel fabbisogno minimo di un coniuge va compreso l'equivalente della pigione che questi dovrebbe sopportare se vivesse da sé solo (RtiD I-2005 pag. 764 consid. 5 con rimandi, I-2006 pag. 667; Rep. 1995 pag. 142 in alto). Il maggior costo destinato alla locazione di vani supplementari per accogliere i figli durante l'esercizio del diritto di visita rientra nel fabbisogno in denaro dei figli stessi (RtiD II-2004 pag. 618 seg.). In concreto il bilancio familiare non permette che il convenuto spenda per sé solo più di fr. 1600.– mensili a titolo di locazione. E aumentare il costo dell'alloggio nel fabbisogno in denaro dei figli servirebbe solo a creare ammanco nel bilancio della famiglia. L'operazione si risolverebbe in un mero esercizio teorico.

 

                                         b)   AP 1 si duole che il Pretore non abbia ammesso nel suo fabbisogno minimo il premio di fr. 4600.– annui relativo alla “polizza di previdenza III pilastro” destinato all'ammortamento indiretto del debito ipotecario gravante l'im­mobile di __________ appartenente ai coniugi, né fr. 1250.– mensili destinati al rimborso del mutuo elargitogli dai genitori per l'acquisto di quella abitazione. Ora, i premi di assicurazioni stipulate per coprire rischi riguardanti l'unione coniugale o la comunione domestica (sia pur sospesa), compresi quelli di assicurazioni sulla vita, vanno inclusi di regola nel fabbisogno minimo del coniuge debitore, sempre che i mezzi economici a disposizione bastino per garantire il debito sostentamento della famiglia (RtiD I-2007 pag. 741 consid. 7a).

                                               Analogamente l'ammortamento ipotecario, come ogni altra estinzione di debito, va onorato nella misura in cui i mezzi finanziari della famiglia siano sufficienti, per lo meno ove il mutuo sia stato contratto prima della separazione o i coniugi siano solidalmente responsabili del rimborso (DTF 127 III 292 consid. 2a/bb, ribadito in: SJ 132/2010 I 327 consid. 4.3.2; da ultimo: I CCA inc. 11.2007.45 del 2 agosto 2010, consid. 6). Poco importa il regime dei beni. In concreto le risorse coniugali non bastano per soddisfare il debito mantenimento della famiglia. A ragione il Pretore non ha inserito quelle spese, di conseguenza, nel fabbisogno minimo del convenuto.

 

                                               Obietta l'appellante che nel decreto cautelare del 29 ottobre 2007, emesso senza contraddittorio, il primo giudice aveva riconosciuto tali costi nel suo fabbisogno minimo. Sta di fatto che un provvedimento cautelare, tanto più se emanato inaudita parte, è un mero provvedimento d'urgenza, adottato sulla base di un primo esame della situazione. Nulla impedisce che nel quadro della decisione finale, dopo avere vagliato l'intero carteggio processuale, il giudice decida diversamente. Tanto meno ove si consideri che un decreto cautelare non vincola in alcun caso la decisione di merito. Anzi, violerebbe il diritto federale un giudice che statuisse nel merito con i criteri che presiedono l'emanazione di un semplice provvedimento cautelare. Anche in proposito l'appello si rivela pertanto votato all'insuccesso.

 

                                         c)   Relativamente ai costi d'automobile, il Pretore ha riconosciuto una spesa di fr. 622.05 mensili, come chiedeva il convenuto, mentre l'istante proponeva di ridurre l'esborso a fr. 600.– mensili. In questa sede il convenuto non rivendica più di quanto abbia il primo giudice concesso. Mal si comprende perciò il senso dell'appello.

 

                                         d)   Quanto all'onere fiscale, l'appellante lo calcola in fr. 799.25 mensili nel 2007, facendo valere che l'accumulo di acconti e imposte arretrate fra il 2005 e il 2007 (fr. 10 701.60) giustifica “un trattamento di favore per quanto riguarda l'arrotondamento dei contributi alimentari e per la fissazione delle spese e della tassa di giustizia”. In realtà per il 2007 il Pretore ha già riconosciuto nel fabbisogno minimo del convenuto un onere fiscale di fr. 799.25 mensili (sentenza impugnata, pag. 18 consid. 6i). Una volta di più l'appello cade dunque nel vuoto.

 

                                         e)   Per quel che è del nuovo appartamento, l'appellante afferma di avere avere preteso invano dalla moglie la consegna “dei suoi effetti personali e di alcuni mobili e suppellettili”. Gli atti non confortano l'affermazione. Il convenuto ha sì chiesto al Pretore di poter accedere all'abitazione coniugale e di prelevare “parte della suppellettili necessarie per il suo nuovo alloggio” (udienza del 12 ottobre 2007: verbali, pag. 4). Ma

                                               l'istante non vi si è opposta, evocando finanche la possibilità di un accordo (verbali, pag. 6). Che essa abbia cambiato atteggiamento l'interessato non ha reso verosimile. E a lui, che chiede l'inserimento di rate mensili nel proprio fabbisogno rendere, incombeva rendere verosimile di avere preteso invano all'altro coniuge la divisione del mobilio (RtiD I-2004 pag. 591; I CCA, sentenza inc. 11.2008.21 del 13 maggio 2009, consid. 6c). Onde l'inconsistenza dell'appello.

 

                                         f)    Infine l'appellante opina a torto che il suo fabbisogno minimo del 2009 ammonti a fr. 3665.– mensili in luogo dei fr. 3635.– calcolati dal Pretore. Quest'ultimo importo corrisponde, in effetti, al fabbisogno minimo del 2008 (fr. 3765.– mensili) con il premio della cassa malati per il 2009 corretto al ribasso, da fr. 227.20 a fr. 198.30 mensili (sentenza impugnata, consid. 6i, pag. 18).

 

                                   8.   Per quanto concerne il fabbisogno minimo della moglie e il fabbisogno in denaro dei figli, l'appellante ne chiede la riduzione dal marzo del 2009 in seguito al calo del tasso d'interesse ipotecario applicato da __________. La richiesta si fonda tuttavia su un documento irricevibile (sopra, consid. 2). Si volesse da ciò prescindere e dipartirsi dal nuovo saggio ipotecario del 2.85%, nulla di apprezza­bile muterebbe per l'appellante. Il minor costo dell'alloggio per moglie e figli condurrebbe infatti, nella migliore dell'ipotesi, a col­mare l'am­manco nel bilancio familiare dal marzo del 2009 in poi, sicché l'appellante rimarrebbe pur sempre – comunque sia – con l'equivalente del proprio fabbisogno minimo. Per il resto, i contributi alimentari calcolati dall'appellante si ancorano al presupposto che l'appello vada accolto, ciò che non è il caso. È vero che, seguendo la motivazione del Pretore, il contributo alimentare di novembre e dicembre 2008 per la moglie sarebbe dovuto ammontare a fr. 1820.– mensili e non a fr. 1900.– mensili. Se non che, nel complesso, la sentenza del primo giudice sfugge a censura se si pensa che nei primi dieci mesi del 2008 l'interessata si è vista riconoscere un contributo alimentare di fr. 1900.– mensili, mentre secondo i calcoli del Pretore essa avrebbe avuto diritto a fr. 1910.– mensili. Inoltre, tra l'ottobre e il dicembre del 2007, il Pretore – in deroga alla suddivisione dell'eccedenza a metà (RtiD I-2007 pag. 735 consid. 4) – ha destinato l'intera somma di fr. 140.– mensili al marito. Anche su quest'ultimo punto la sorte dell'appello è pertanto segnata.

                                        

                                   9.   Gli oneri del giudizio odierno, commisurati all'entità del litigio, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato alla controparte, che non ha sopportato costi. Quanto all'assistenza giudiziaria, chiesta dall'appellante il 28 maggio 2009, essa non può essere accolta. A prescindere del fatto che il rimedio appariva destinato sin dall'inizio all'insuccesso (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag del 2002), tant'è che non ha formato oggetto di intimazione alla controparte, il beneficio in questione non ha – salvo casi che non si ravvisano in concreto – effetto retroattivo. E dopo il 28 maggio 2009 la patrocinatrice dell'appellante non ha più svolto alcuna prestazione apprezzabile, essendo rimasta semplicemente in attesa dell'emanazione del giudizio. Nelle circostanze descritte il beneficio dell'assistenza giudiziaria non può entrare in considerazione (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2005.152 del 29 dicembre 2010, consid. 12). Per di più, nella misura in cui l'anticipo richiestogli per le spese giudiziarie presunte (fr. 1000.–) è stato versato, l'istanza risulta finanche senza oggetto (per analogia: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciare, vol. V, Losanna 1992, pag. 124 nel mezzo con richiamo).

                                     

                                10.   Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'attuale sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'azione può formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo a questioni pecuniarie (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), litigiosi essendo – oltre ai contributi alimentari per moglie e figli – l'affidamento della prole e il diritto di visita, controversie manifestamente prive di valore litigioso. L'impugnabilità della decisione in materia di assistenza giudiziaria, di natura incidentale, segue la via giudiziaria dell'azione principale (sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 1.2).

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Gli oneri di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   950.–

                                         b) spese                         fr.     50.–

                                                                                fr. 1000.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

 

                                   4.   Intimazione a:

 

–;

–.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                      Il segretario

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.