Incarto n.
11.2009.41

Lugano

28 febbraio 2011/rs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2005.221 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza dell'11 novembre 2005 da

 

 

 

 

e

 

 

 

AP 1)

(patrocinato da PA 1);

 

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 23 marzo 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 9 marzo 2009 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con sentenza del 15 settembre 2006, emessa in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1953) ed AO 1 (1947), ha accordato a quest'ultima un diritto di abitazione fino al 30 settembre 2026 sulla particella n. 235 RFD di __________ (proprietà del marito), ha riconosciuto ai coniugi il vicendevole diritto alla metà delle prestazioni d'uscita di cassa pensione accumulate durante il matrimonio (disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni per la fissazione dell'am­montare), ha fissato un contributo alimentare per la moglie di fr. 2596.– mensili dall'11 novembre 2005 fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (il marito essendo autorizzato a dedurre le spese assunte per l'abitazione di __________), di fr. 1550.– mensili fino al pensionamento della moglie (con spese dell'abitazione a carico del marito), di fr. 1200.– mensili dopo il pensionamento della moglie (sempre con spese dell'abitazione a carico del marito) e di fr. 2000.– mensili dallo scadere del diritto di abitazione in favore della moglie. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                  B.   Adita da entrambe le parti, con sentenza del 19 novembre 2007 questa Camera ha parzialmente accolto ambedue gli appelli, nel senso che ha omologato una convenzione sugli effetti del divorzio conclusa dai coniugi il 29 settembre 1989 e ha accertato la comproprietà dei medesimi in ragione di un mezzo ciascuno sulla particella n. 235 RFD di __________, definendo il contributo alimentare per la moglie in fr. 2596.– mensili dall'11 novembre 2005 fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, in fr. 2716.– mensili dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio al pensionamento ordinario della moglie, in fr. 3185.– mensili dal pensionamento di AP 1 ordinario del marito e in fr. 2000.– mensili dopo di allora (inc. 11.2006.99).

 

                                  C.   Con sentenza del 9 giugno 2008 il Tribunale cantonale delle assicurazioni, appurato che l'istituto previdenziale di AP 1 aveva sede all'estero, ha giudicato impossibile dividere le presta­zioni previdenziali a norma dell'art. 122 CC e ha ritornato gli atti al Pretore (inc. 34.2008.19). Un ricorso introdotto da AO 1 contro tale decisione al Tribunale federale è stato dichiarato inam­missibile con sentenza 9C_540/2008 del 22 agosto 2008.

 

                                  D.   Ripristinata la litispendenza davanti al Pretore, con ordinanza del  17 settembre 2008 il Pretore ha sollecitato AP 1 a produrre un'attestazione concernente i propri averi previdenziali.

                                         L'istruttoria è poi terminata il 18 novembre 2008. Nelle sue conclusioni del 14 gennaio 2009 AP 1 ha rifiutato all'ex moglie qualsiasi indennità fondata sull'art. 124 CC. AO 1 ha ribadito la propria richiesta (“metà dell'avere accumulato dal marito”) in una lettera al Pretore del 15 gennaio 2009 e al dibattimento finale del 22 gennaio 2009. Statuendo il 9 marzo 2009, il Pretore ha riconosciuto a AO 1 il diritto a un'“equa indennità” di fr. 100 000.– e ha condannato AP 1 a versare tale somma entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Non sono state prelevate tasse o spese, né assegnate ripetibili.

 

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 23 marzo 2009 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato annullando l'“indennità adeguata” di fr. 100 000.– in favore dell'ex moglie. Il 27 marzo 2009 ha appellato la sentenza anche AO 1 per ottenere “l'esatta metà della cassa pensioni di AP 1 (…) e che questa somma in capitali venga versata immediatamente”. Il 3 aprile 2009 AO 1 ha comunicato alla Camera di ritirare il proprio appello, che con decreto del 7 aprile 2009 questa Camera ha stralciato dai ruoli. Nelle sue osservazioni del 16 aprile 2009 essa ha poi concluso, in sostanza, per la reiezione dell'appello avversario.

 

                                  F.   Constatato che la documentazione sull'avere previdenziale di AP 1 era lacunosa, con ordinanza del 7 ottobre 2010 il giudice delegato di questa Camera ha assegnato all'appellante un termine di 30 giorni per presentare i certificati di previdenza che attestassero l'entità della prestazione di libero passaggio al momento del matrimonio o la data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio conformemente all'art. 24 LFLP, come pure la data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di previdenza prima della celebrazione del matrimonio (rispettivamente, se non fosse nota alcuna prestazione d'entrata, la data dell'inizio del rapporto di previdenza). Sulla documentazione acquisita agli atti le parti hanno avuto modo di esprimersi.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Riassunti i presupposti per determinare l'“indennità adeguata” a norma dell'art. 124 CC, Il Pretore ha accertato la prestazione d'uscita di AP 1 al momento del divorzio (30 settembre 2006) in fr. 273 973.50, ma non quella al momento del matrimonio, considerando che in ogni modo la maggior parte di tale capitale era stato accumulato durante l'unione. Quanto a AO 1, egli ha ritenuto che pur avendo prelevato nel 1997 il suo capitale previdenziale di fr. 15 423.90 per promuovere un'attività lucrativa indipendente, per principio essa aveva diritto a un'indennità. Ciò posto, compensando le vicendevoli spettanze, per il Pretore la moglie avrebbe avuto diritto a un'indennità di fr. 129 274.55. Egli ha nondimeno ridotto tale somma a fr. 100 000.– per tenere conto – da un lato – della lunga durata del matrimonio e della lacuna previdenziale e – dall'altro – del contributo alimentare vitalizio e della sostanza immobiliare riconosciuta alla moglie in esito al divorzio.

 

                                   2.   AP 1 rimprovera al Pretore di non avere accertato la prestazione di libero passaggio da lui acquisita durante il matrimonio, quella comunicata dal proprio istituto comprendendo anche la quota accumulata prima di sposarsi. Inoltre – egli soggiunge – non si giustifica riconoscere a AO 1 alcuna indennità, poiché in seguito alla sentenza di divorzio egli è stato obbligato a versarle all'ex moglie un contributo alimentare vita natural durante proprio in base alle necessità previdenziali dei coniugi, senza dimenticare che a AO 1 è stata riconosciuta la comproprietà di un mezzo sulla particella n. 235 RFD di __________. Per l'appellante, poi, nel caso in cui egli fosse tenuto a versare un'indennità la sua situazione previdenziale sarebbe compromessa, tanto da rendere impossibile il versamento del contributo alimentare dopo il pensionamento. Per di più, egli nemmeno sarebbe in grado di far fronte al pagamento, ma dovrebbe indebitarsi o pregiudicare la sua quota di patrimonio, ciò che creerebbe una disparità di trattamento fra lui e l'ex moglie.

 

                                   3.   I principi che disciplinano il calcolo dell'“adeguata indennità” sono già stati riassunti dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 3). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che il riparto degli averi della previdenza professionale è espressione della comunione di destini connessa al matrimonio e da esso non si può prescindere (FF 1996 I pag. 109 n. 233.41). Un rifiuto del riparto entra in linea di conto solo a condizioni restrittive, in particolare ove la divisione appaia manifestamente iniqua (art. 123 cpv. 2 CC). Ciò vale anche ai fini dell'art. 124 CC, il rifiuto di un'“indennità adeguata” giustificandosi solo in una situazione paragonabile o simile a quella contemplata dall'art. 123 cpv. 2 CC, ovvero per abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC). Altri motivi per rifiutare una divisione non sussitono (sentenza del Tribunale federale 5A_63/2009 del 20 agosto 2009, consid. 6 pubblicato in: JdT 2010 I 158).

 

                                   4.   In concreto risulta dall'istruttoria condotta in appello che al momento del divorzio (30 settembre 2006) la prestazione di libero passaggio accumulata da AP 1 presso la Personal­vorsorgestiftung __________ __________ ammontava a fr. 273 975.50, dei quali fr. 131 562.40 versati il 2 aprile 2002 dalla precedente cassa pensione (dichiarazione 12 luglio 2006 della Personalvorsorgestiftung __________). La __________ L__________ __________, da parte sua, ha dichiarato di avere ricevuto il 17 febbraio 1993 dalla “__________A__________ __________” fr. 43 607.55 (dichiarazione del 18 novembre 2010), mentre da un conteggio fornito da quest'ultima si evince che il 30 aprile 1991 la prestazione di libero passaggio ammontava a fr. 40 704.– (dichiarazione del 9 febbraio 1993). Considerato che AP 1 si è sposato il 20 ottobre 1989, è indubbio che dalla documentazione citata non si desume quale fosse la prestazione di libero passaggio al momento del matrimonio. Né la __________ C__________ __________ è stata in grado di comunicare tale dato (messaggio di posta elettronica del 9 dicembre 2010, agli atti).

 

                                         Ora, che l'avere previdenziale accumulato da AP 1 prima del 20 ottobre 1989 (unitamente agli interessi maturati su quel capitale fino al divorzio) non vada diviso è certo. Se non che, si partisse anche dall'ipotesi che nella fattispecie tutto l'avere da lui acquisito fino all'aprile 1991 (fr. 40 704.–) fosse stato accumulato prima del matrimonio e a tale cifra si aggiungessero gli interessi maturati fino al 30 settembre 2006 (fr. 34 580.–: per il calcolo si veda www.berechnungsblaetter.ch; TCA, sentenza inc. 34.2010.51 del 1° febbraio 2011, consid. 2.4), la prestazione d'uscita da suddividere con AO 1 ammonterebbe pur sempre a fr. 198 691.50. E se si considera che una parte dei fr. 40 704.–, con i relativi interessi, è stata accumulata con ogni verosimiglianza tra il 20 ottobre 1989 e il 30 aprile 1991, si può ragionevolmente inferire che la prestazione d'uscita da suddividere con l'ex moglie, anche tenendo conto della prestazione acquisita da quest'ultima (fr. 15 423.90), ammonti ad almeno fr. 200 000.–.

 

                                   5.   Quanto alla situazione di AO 1, non si può dire che il versamento dell'indennità in suo favore appaia manifestamente iniquo dal profilo della liquidazione del regime dei beni o dalla di lei situazione economica. Intanto AO 1 dispone solo – come l'appellante – della comproprietà sulla particella n. 235 RFD di __________ e non si può presumere che il suo futuro economico sia assicurato da tale sostanza o dal relativo reddito, a prescindere dal fatto che ciò non basterebbe per escludere una suddivisione delle prestazioni d'uscita (cfr. sentenza del Tribunale federale 5C.49/2006 del 24 agosto 2006, consid. 3.3). Per quel che è del contributo alimentare, non si disconosce che dopo il divorzio l'ex moglie ne riceverà uno a vita. Per tacere del fatto tuttavia che gli importi versati dall'ex marito copriranno solo una parte del “debito mantenimento” di lei (nel senso dell'art. 125 cpv. 1 CC), l'appellante dimentica che per calcolare il contributo alimentare (di fr. 2000.–) nel reddito di AO 1 si è tenuto conto di una rendita pensionistica calcolata sull'importo di fr. 130 000.– ricevuti dalla cassa pensione del marito (sentenza del 19 novembre 2007 di questa Camera, consid. 5e a 5f e 8b a 8c). Non si può affermare quindi che dopo il pensionamento le necessità previdenziali dell'ex moglie siano state valutate con soverchia larghezza. Sotto questo profilo la sentenza del Pretore resiste alla critica.

 

                                   6.   Quanto alle modalità di versamento, è possibile che oltre alla nota quota di comproprietà immobiliare AP 1 non possegga sostanza apprezzabile. Se non che, la Personalvorsorgestiftung __________ __________ ha espressamente confermato di essere disponibile a trasmettere una determinata somma di denaro all'istituto previdenziale o di libero passaggio svizzero di AO 1 (doc. 5). Conviene prevedere pertanto che l'“inden­nità adeguata” dell'art. 124 CC sia corrisposta da AP 1 sotto forma di pagamento da parte dell'istituto previdenziale

                                         estero in favore di un istituto di libero passaggio svizzero indicato dalla moglie (modalità esplicitamente evocata da Schneider/ Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce in: Paquier/Jaquier [curatori], Le nouveau droit du divorce, Losanna 2000, pag. 217 in fine). La sentenza impugnata va dunque modificata in tal senso.

 

                                   7.   Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). La modifica relativa alla modalità di versamento dell'indennità, tuttavia, non incide in misura apprezzabile sul grado di soccombenza di AO 1. Si giustifica pertanto di porre la tassa di giustizia ridotta e spese ridotte a carico dell'appellante, rinunciando a prelevare l'esigua quota che andrebbe a carico dell'appellata. Quanto alle ripetibili, AO 1 non è patrocinata e la stesura delle osservazioni non le ha verosimilmente causato incomodi particolari (RtiD II-2005 pag. 680). Non si giustifica quindi di assegnarle indennità. L'esito dell'attuale giudizio non influisce per contro sugli oneri processuali e le ripetibili di prima sede, che possono rimanere invariati.

 

                                   8.   Per quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è cosi riformato:

                                         AP 1 è tenuto a corrispondere a AO 1 un'indennità adeguata (art. 124 cpv. 1 CC) di fr. 100 000.– ordinando alla Personalvorsorgestiftung __________ __________ __________, __________, di versare il citato importo sul conto di libero passaggio intestato a AO 1 da lei indicato.

 

                                   2.   Gli oneri di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia ridotta      fr. 1450.–

                                         b)  spese ridotte                         fr.     50.–

                                                                                              fr. 1500.–

                                         sono posti a carico dell'appellante.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

;.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.