Incarto n.
11.2009.42

Lugano

19 luglio 2010/rs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2008.194 (azione confessoria) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 20 novembre 2008 da

 

 

AO 1

(patrocinata da PA 1)

 

 

contro

 

 

AP 1

(ora patrocinata da PA 2);

 

 

 

 

 

                                         premesso che con petizione del 19 novembre 2008 AO 1 ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna di condannare AP 1 a ripristinare l'agibilità di un passo pedonale e con autoveicoli gravante la particella n. 210 RFD di __________ in favore della contigua particella n. 750, di cui l'attrice medesima è usufruttuaria, postulando in via cautelare l'immediata sospen­sione dei lavori edili intrapresi dalla convenuta;

 

                                         rammentato che con decreto cautelare del 9 marzo 2009, emanato previo contraddittorio, il Pretore ha ordinato a AP 1 di garantire all'attrice “la possibilità di accedere a piedi e con veicoli” alla particella n. 750 RFD di __________, “segnatamente di mantenere a libera disposizione di AO 1 il percorso contrassegnato in verde” sulla planimetria allegata al decreto, compreso un parcheggio indicato con il n. 2 sul fondo serviente;

 

                                         preso atto che contro tale decreto AP 1 ha introdotto un appello del 20 marzo 2009 per ottenere la riforma dell'ingiunzione pretorile nel senso di limitare la possibilità di accedere alla particella n. 750 a un passo pedonale, senza possibilità per AO 1 di posteggiare sul fondo gravato;

 

                                         ricordato che con decreto del 1° aprile 2009 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello;

 

                                         considerato che nelle sue osservazioni del 2 maggio 2009 AO 1 ha proposto di respingere l'appello;

 

                                         accertato che con lettera del 5 luglio 2010 AP 1 dichiara ora di ritirare l'appello;

 

                                         ritenuto che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

 

                                         precisato che in caso di recesso dalla lite la parte desistente deve sopportare – per principio – gli oneri processuali da essa cagionati e risarcire alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili, il ritiro di un appello equiparandosi a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375);

 

                                         osservato che nel caso concreto non v'è ragione per scostarsi da tale principio, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, il processo di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);

 

                                         stabilito che l'indennità per ripetibili è commisurata alle osservazioni all'appello, formulate da AO 1 per il tramite di un avvocato senza poter prevedere l'inutilità di redigere quel memoriale;

 

 

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

 

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

 

 

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                 fr. 150.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

;.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.