|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
|
segretario: |
Annovazzi, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa OA.2006.181 (accesso necessario) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 15 dicembre 2006 da
|
|
AP 2 , e AP 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
AO 1 AO 2 (rappresentato dal presidente,); |
||
|
(rappresentato dd |
|
|
|
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 23 marzo 2009 presentato da AP 2 e AP 1 contro la sentenza
emessa il 5 marzo 2009 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 2 e AP 1 sono comproprietari, un mezzo ciascuno, della particella n. 493 RFD di __________, sulla quale sorge una casa di abitazione. L'accesso alla relativa autorimessa avviene dalla via __________, attraverso la particella n. 1876 appartenente al AO 2. Quest'ultimo fondo è gravato di un diritto di superficie per sé stante e permanente in favore della AO 1 (particella n. 2658). La particella n. 493 fruisce a sud di un diritto di passo pedonale e veicolare sulla particella n. 77, appartenente anch'essa a AP 2 e AP 1, che permette di accedere alla via __________. Su tale fondo svolge la sua attività la __________, il cui amministratore unico, __________, è padre dei comproprietari e precedente proprietario della particella n. 493.
B. In esito a un'istanza cautelare presentata il 1° dicembre 2006 da AP 2 e AP 1, con decreto del 19 maggio 2008 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha ordinato al AO 2 e alla AO 1 di permettere l'accesso pedonale e veicolare alla particella n. 493 RFD __________, astenendosi dal porre ostacoli davanti al cancello dell'autorimessa (inc. DI.2006.248).
C. Nel frattempo, il 15 dicembre 2006, AP 2 e AP 1 hanno promosso causa contro il AO 2 e la AO 1 per ottenere che, previo versamento di un'indennità di fr. 8000.–, fosse iscritta in favore della loro particella n. 493 una servitù di accesso necessario pedonale e con ogni veicolo
a carico delle particelle n. 1876 e 2658. Nella sua risposta del 29 gennaio 2007 la AO 1 ha proposto di respingere la petizione. Il AO 2, non si è costituito in giudizio, lasciandosi precludere dalla lite. Gli attori hanno ribadito la loro richiesta con replica del 27 aprile 2007. La AO 1 ha duplicato il 25 maggio 2007, confermando il suo punto di vista.
D. Il 27 giugno 2007 si è tenuta l'udienza preliminare e l'istruttoria, iniziata il 2 luglio successivo, è terminata il 10 settembre 2008. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel loro allegato del 30 ottobre 2008 gli attori hanno ribadito le loro domande, salvo precisare il tracciato del passo “sulla superficie colorata in giallo dell'allegato 6 della perizia giudiziaria” e aumentare l'indennità offerta a fr. 24 650.–. Nel suo memoriale del 22 ottobre 2008 la convenuta ha mantenuto la propria posizione. Il AO 2 è rimasto silente.
E. Statuendo con sentenza del 5 marzo 2009, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto la tassa giustizia di fr. 2000.– con le spese di fr. 11 716.90 a carico degli attori in solido, tenuti a rifondere alla convenuta, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 5000.– per ripetibili.
F. Contro la sentenza appena citata AP 2 e AP 1 sono insorti a questa Camera con un appello del 23 marzo 2009 nel quale chiedono di accogliere la petizione e di riformare in tal senso il giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 7 maggio 2009 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello. Il AO 2 non ha reagito.
Considerando
in diritto: 1. L'azione intesa all'ottenimento di un accesso necessario (art. 694 CC) ha carattere pecuniario. Il valore litigioso è, come in tutte le cause relative a servitù, quello che l'accesso ha per il fondo dominante o quello della svalutazione causata al fondo serviente, se essa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC; Poudret, Commentaire à la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 9.5 ad art. 36 pag. 284 con rinvii di giurisprudenza). Nella fattispecie il Pretore ha fissato il valore litigioso in fr. 24 650.– (sentenza consid. 4), che appare verosimile e non è contestato dalle parti. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è dunque ricevibile.
2. Il Pretore non ha ravvisato gli estremi per concedere un accesso necessario, ricordando che gli attori dispongono già di un collegamento adeguato alla pubblica via attraverso la particella n. 77, anch'essa di loro proprietà. Del resto, egli ha soggiunto, gli attori non hanno spiegato perché un uso della particella n. 943 conforme alla sua destinazione richiederebbe un altro accesso alla pubblica via. Quanto in realtà gli attori perseguono – ha continuato il primo giudice – non è un accesso necessario, bensì la possibilità di raggiungere attraverso la particella n. 1876 l'autorimessa posta sul lato nord del loro fondo. Tale situazione non connota però uno stato di necessità nel senso dell'art. 694 cpv. 1 CC, tale norma non garantendo il diritto a un accesso ideale né l'accesso a una determinata porzione di un fondo. Il Pretore non ha mancato di considerare che nel 1985 la convenuta aveva
accordato un diritto di passo veicolare al precedente proprietario della particella n. 493, ma l'accordo non era stato iscritto nel registro fondiario, di modo che poteva essere revocato in ogni momento.
3. Gli appellanti ripetono di trovarsi in uno stato di necessità. Sottolineano che le due soluzioni alternative prospettate dal perito per accedere alla loro autorimessa, oltre a essere onerose, sono
inattuabili, entrambe invadendo porzioni di terreno appartenenti alla convenuta. Quanto alla possibilità di passare sulla particella n. 77, di loro proprietà, tale variante è insostenibile a causa degli elevati costi di demolizione e di ricostruzione necessari per raggiungere l'autorimessa, stimati dal perito in fr. 165 600.–. Un
onere del genere sarebbe sproporzionato rispetto al valore della particella n. 77, di fr. 610 400.–, sicché ponderando i rispettivi interessi il Pretore avrebbe dovuto accordare loro l'accesso richiesto.
4. I criteri per la concessione di un diritto di passo necessario sono già stati riassunti dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 1). Al riguardo basti rammentare che per “accesso sufficiente” va inteso un collegamento alla pubblica via che garantisca, dal punto di vista oggettivo, uno sfruttamento adeguato e razionale del fondo, conforme alla sua destinazione (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 3ª edizione, pag. 205 n. 1863; Rey in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 6 ad art. 694 CC con rimandi). Nell'applicazione dell'art. 694 CC, nondimeno, la giurisprudenza è restrittiva in ragione del ragguardevole pregiudizio che la servitù può arrecare al fondo del vicino (casistica e riferimenti in: Steinauer, op. cit., pag. 205, n. 1863a; Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª edizione, note 49 e 54 ad art. 694 CC; DTF 136 II 133 consid. 3.1 con riferimenti).
5. Nella fattispecie è accertato che la particella n. 493 fruisce di un diritto di passo pedonale e veicolare sulla particella n. 77 e che tale percorso collega il fondo degli attori alla via __________ (v. anche perizia dell'11 febbraio 2008, risposta n. 2 ai quesiti della convenuta). È possibile che lo sbocco sulla strada pubblica non sia conforme alle norme del piano regolatore di __________, ma non risulta che l'autorità ne proibisca l'uso. È possibile che tale accesso non sia comodo, ma è pur sempre transitabile con veicoli e ciò non giustifica – di per sé – altre concessioni (sentenza del Tribunale federale 5C.40/2006 del 18 aprile 2006 consid. 3.1 con riferimenti a Meier-Hayoz, op. cit., n. 45 ad art. 694 CC e Caroni Rudolf, Der Notweg, Berna 1969, pag. 69; v. anche Rey op. cit., n. 6 ad art. 694; Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 3ª edizione, pag. 228 n. 982). Chi può accedere a un proprio fondo passando su altri fondi suoi, infatti, non è legittimato a instare per un accesso necessario su fondi altrui (Rep. 1989 pag. 143; RtiD II-2008 pag. 656 in alto con riferimenti). Tanto meno ove si pensi che in concreto AP 2 può, per accedere alla particella n. 493, lasciare in determinate situazioni l'automobile sul piazzale della particella n. 77 (interrogatorio formale del 17 gennaio 2008, risposta n. 2).
6. In realtà, come ha rilevato il Pretore, quanto gli attori chiedono è di poter accedere con veicoli all'autorimessa posta sul lato nord della loro particella. Che da anni l'accesso veicolare alla particella n. 493 sia avvenuto principalmente attraverso la proprietà della convenuta è pacifico. Il fatto che gli attori abbiano beneficiato di un'autorizzazione precaria non fonda tuttavia alcun diritto a un diritto di passo necessario (Meier-Hayoz, op. cit., n. 31 ad art. 694 CC; Caroni Rudolf, op. cit., pag. 96 nel mezzo), mentre il permesso scritto concesso dalla AO 1 il 20 maggio 1985 (doc. F) – per altro disdetto il 24 novembre 2006 (doc. 3) – autorizzava il solo __________, padre degli attori. Per di più, come fa notare il primo giudice, l'art. 694 cpv. 1 CC assicura il diritto di accedere in automobile a un fondo edificato, ma non necessariamente quello di arrivare in vettura fino a un punto preciso di quel fondo (I CCA, sentenza inc. 11.1998.23 del 18 gennaio 2000 consid. 5 con riferimenti; Rep. 1989 pag. 143 consid. 2), senza dimenticare che in genere un'autorimessa che non è necessaria per lo sfruttamento di un terreno (DTF 84 II 619 consid. 3). L'art. 694 cpv. 1 CC non garantisce quindi un collegamento ideale alla pubblica via, né può essere invocato per semplice comodità (RtiD I-2007 pag. 766 consid. 8a). Assicura solo quanto è oggettivamente indispensabile per uno sfruttamento adeguato e razionale dell'immobile, conforme alla relativa destinazione, ovvero un accesso sufficiente. Al richiedente incombe poi di accomodarsene, senza poter pretendere un passaggio di maggior scapito ai vicini, tranne ove ciò richieda costi sproporzionati (sentenza del Tribunale federale 5A_410/2008 del 9 settembre 2008 consid. 2; RtiD I-2007 pag. 766, consid. 8a).
7. Gli appellanti evocano invero l'ipotesi appena citata, sostenendo che l'accesso dalla particella n. 77 necessiterebbe di importanti interventi edilizi, come la demolizione dell'attuale autorimessa a sud e del locale tecnico della piscina, lo spostamento dei macchinari, la dislocazione della piscina medesima e la ricostruzione di un'autorimessa altrove, con costi per almeno fr. 165 000.–.
Ora, che a un proprietario non possa essere tenuto ad affrontare investimenti sproporzionati o costi di costruzione esagerati per disporre di un accesso sufficiente è vero (Meier-Hayoz, loc. cit., n. 47 ad art. 694 CC; Caroni Rudolf, op. cit., pag. 69). Nella fattispecie però il passo carrozzabile da via __________ attraverso la particella n. 77 permette già di raggiungere il subalterno C della particella n. 493. E su tale porzione di terreno si può pacificamente posteggiare un'automobile di medie dimensioni (perizia, fotografia n. 6; complemento peritale, fotografia n. 1 a risposta n. 1.9; doc 2, 2° e 3° foglio). Anzi, il fondo degli attori dispone già, anche da quel lato, di una rimessa. Che tale fabbricato sia relativamente piccolo è possibile (delucidazione peritale, risposta n. 1.5), ma nulla rende verosimile – né gli appellanti sostengono – che lo sfruttamento adeguato e razionale di una casa monofamiliare richieda la costruzione di un garage più grande, checché creda il perito (complemento peritale, risposte 1.6 e 1.7). Perché poi un semplice parcheggio non dovrebbe essere sufficiente, sotto questo profilo non è dato di capire. Nelle condizioni descritte i costi stimati dal perito, che contemplano la costruzione di una nuova autorimessa e lo spostamento della piscina, con una spesa di almeno fr. 130 000.– (perizia, risposta n. 5), non risultano necessari.
8. Gli appellanti sostengono di essere vittima di una “ritorsione inqualificabile” da parte della convenuta, la quale non patisce alcun pregiudizio per la concessione di un accesso necessario. L'assunto cade nel vuoto, nella fattispecie facendo difetto le premesse per l'ottenimento di un passo necessario. La ponderazione dei contrapposti interessi cui sembrano alludere gli appellanti per valutare il tracciato di un accesso necessario (art. 694 cpv. 3 CC) premettono che i requisiti per una servitù del genere siano dati (sentenza del Tribunale federale 5C.302/2006 del 20 settembre 2007, consid., 6; Steinauer, op. cit., pag. 207, n. 1866). L'art. 694 CC, del resto, non garantisce l'accesso migliore, nemmeno se l'interesse addotto dal richiedente per ottenere il passo appare maggiore di quello addotto dal vicino per rifiutarlo (Steinauer, op. cit., pag. 205 n. 1863a con rinvii di giurisprudenza). Anche su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
9. Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà alla controparte, che ha formulato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.
10. Relativamente ai rimedi giuridici proponibili contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 24 650.– (sopra, consid. 1) non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile al Tribunale federale (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1000.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1050.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla convenuta fr. 2500.– per ripetibili.
3. Intimazione a:
|
|
–; –; –. |
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.