Incarto n.
11.2009.48

Lugano,

8 aprile 2009/sc

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella procedura AG.2009.20 (assistenza giudiziaria internazionale in materia civile) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con atto rogatorio del 27 dicembre 2008 dal

 

                                         Tribunale di

 

                                         per ottenere l'edizione di documenti dalla

 

                                         __________,

 

                                         rispettivamente l'assunzione come testimonio di

 

                                          __________,

 

                                         nel procedimento di volontaria giurisdizione riguardante l'inventario delegato al notaio dott. PA 3,  dell'

 

                                         eredità fu  AO 1, già in

                                         (patrocinata dall'avv. dott.  PA 2, )

 

                                         accettata con beneficio d'inventario dalla

 

                                         __________, ,

 

giudicando ora sull'istanza del 5 febbraio 2009 con cui

 

                                          AP 1  

 PA 1 )

 

ha chiesto al Pretore di intimarle l'atto rogatorio, concedendole la possibilità di esprimersi in udienza;


esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello presentato il 30 marzo 2009 da AP 1 contro l'ordinanza (decreto) emessa il 16 marzo 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Il Tribunale di __________ ha trasmesso il 29 dicembre 2008 per plico raccomandato alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, un atto rogatorio del 27 dicembre 2008 nel quale adduceva che,

                                         avendo la __________ accettato con beneficio d'inventario l'eredità fu AO 1 già in __________, il notaio dott. PA 3 di __________ era stato incaricato il 23 febbraio 2007 di redigere l'inventario della successione. Per la completa ricostruzione dell'asse ereditario il giudice del Tribunale chiedeva pertanto che si disponesse l'edizione dalla __________ di tutta una serie di documenti relativi a relazioni bancarie e che si assumessero dal testimone __________, direttore generale della __________, tutta una serie di informazioni su altre relazioni bancarie, subordinatamente che si consentisse all'autorità rogante di accedere “presso gli archivi elettronici e/o cartacei della banca al fine di comunque acquisire le indi­spensabili documentazioni ed informazioni richieste”.

 

                                  B.   Il 5 febbraio 2009 AP 1, affermandosi erede universale della sorella __________, ha invitato il Pretore a intimarle l'atto rogatorio e ad accordarle la possibilità di esprimersi in udienza. Il Pretore ha assegnato al rappresentante dell'eredità un termine di dieci giorni per formulare osservazioni. Il legale ha reagito tardivamente, il 2 marzo 2009, dichiarando in ogni modo di non opporsi alla partecipazione di AP 1 all'assunzione rogatoria, purché ne sussistessero i presupposti che incombeva al Pretore accertare. Con ordinanza del 16 marzo 2009, redatta nelle forme di un decreto, il Pretore ha respinto l'istanza di AP 1, senza prelevare tasse né spese.

 

                                  C.   Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta il 30 marzo 2009 a questa Camera per ottenere che, conferito effetto sospensivo all'appello, l'ordinanza sia riformata nel senso di invitare il Pretore a intimarle gli atti della commissione rogatoria, a concederle la facoltà di esprimersi, fissandole un termine per introdurre osservazioni, e a indire un'udienza. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   L'atto impugnato reca la dicitura ordinanza, ma è redatto alla stregua di un decreto, con l'esposto dei motivi e la firma del segretario (art. 286 cpv. 1 CPC). Ora, un decreto è sì impugnabile, ma l'appello è trattato senza indugio solo ove il Pretore lo munisca di effetto sospensivo (art. 96 cpv. 4 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 10 ad art. 96). Nella fattispecie il Pretore non ha statuito sulla richiesta in tal senso figurante nell'appello. Non bisogna dimenticare tuttavia che la mancata concessione dell'effetto sospensivo si tradurrebbe nel caso specifico in un pregiudizio irreparabile per l'appellante, la quale non si vedrebbe più notificare alcuna successiva decisione impugnabile. Per di più, volendo ragionare per analogia (nel solco dell'art. 163 CPC), la decisione con cui un Pretore respinge una richiesta di intervento accessorio è emanata con decreto provvisto di effetto sospensivo per legge (art. 51 cpv. 5 CPC). Non si vede perché la decisione con cui un Pretore respinge una richiesta di intervento a titolo principale debba figurare in un decreto privo di tale effetto. Ciò premesso, giova esa­minare l'appello di AP 1. Quanto al termine di ricorso, l'ordinamento ticinese non prevede – come si vedrà ancora in appresso – norme di procedura sull'attuazione delle rogatore. Non v'è ragione pertanto di applicare un termine più breve rispetto a quello ordinario (20 giorni: art. 314 CPC).

 

                                   2.   Come questa Camera ha già avuto modo di ricordare (RtiD II-2007 pag. 650 consid. 2), gli atti di assistenza giudiziaria internazionale in materia civile sono eseguiti in Svizzera giusta il diritto del Cantone in cui sono compiuti (art. 11 cpv. 1 LDIP). Nel Ticino l'art. 513e lett. b CPC prevede che, tranne casi particolari

                                         estranei alla fattispecie, com­petente per eseguire le rogatorie è il Pretore. L'ordinamento ticinese non prevede invece norme di procedura sull'attuazione delle rogatore (né il futuro Codice di diritto processuale civile svizzero, del resto). La Convenzione sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile e commerciale, conclusa all'Aia il 18 marzo 1970 (RS 0.274.132), si limita a disporre che l'autorità giudiziaria dello Stato richiesto applica le leggi del proprio paese per quanto riguarda la procedura da seguire (art. 9 cpv. 1). Nelle condizioni descritte la giurisprudenza ticinese ha già avuto occasione di rilevare che, trattandosi di eseguire una commissione rogatoria internazionale avente per oggetto un'edizione di do­cumenti dalla controparte o da terzi, fanno stato per analogia gli art. 206 segg. CPC (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 12 ad art. 206 con richiamo alla nota 695 in principio). Per quanto riguarda le citazioni di testimoni non v'è ragione di scostarsi da tale principio, onde l'applicabilità degli art. 227 segg. CPC.

 

                                   3.   In sintesi, e all'atto pratico, dovendosi eseguire una rogatoria straniera vertente sull'edizione di documenti da terzi, il Pretore sente le parti in udienza, mentre fissa al terzo un termine “non superiore a 20 giorni” per formulare osservazioni (art. 211 cpv. 3 seconda frase CPC). Qualora la citazione delle parti all'udienza comporti un allungamento dei tempi incompatibile con l'art. 9 cpv. 2 della citata Convenzione, secondo cui una rogatoria va eseguita “d'urgenza”, il Pretore può rinunciare a indire un contraddittorio previo, purché senta le parti al momento di esperire la prova (RtiD I-2007 pag. 722 consid. 4; cfr. l'art. 7 della citata Convenzione). L'udienza previa non è indispensabile nem­meno ove occorra, in esecuzione di una rogatoria straniera, escutere un testimone. L'art. 231 CPC stabilisce in effetti che sulle “questioni circa l'ammissibilità di un testimonio” il Pretore decide mediante ordinanza. Il Pretore può quindi convocare il testimone, a condizione che prima di sentirlo dirima le eventuali contestazioni delle parti o del testimonio medesimo (RtiD II-2007 pag. 652 consid. 3c). Tanto nell'uno quanto nell'altro caso rimane fermo il principio per cui, ad ogni modo, davanti al Pretore le parti non possono criticare l'ammissibilità o l'opportunità dell'edizione di documenti o dell'audizione testimoniale. Tali questioni competono esclusivamente al tribunale estero che insta per l'assunzione della prova. Davanti al giudice svizzero le parti possono contestare solo la ricevibilità e l'eseguibilità della rogatoria.

 

                                   4.   Nell'“ordinanza” appellata il Pretore ha respinto la richiesta di AP 1 con l'argomento che la commissione rogatoria italiana non la annovera in qualità di erede. Si tratta di una motivazione manifestamente insostenibile. A parte il fatto che in concreto la rogatoria non menziona erede alcuno, salvo la __________, davanti al Pretore hanno qualità di parte le stesse persone che hanno tale veste dinanzi al giudice italiano. Il che non dipende da quanto figura o non figura nell'atto rogatorio, bensì da quanto prevede la legge applicabile al processo, sul cui contenuto il Pretore deve indagare d'ufficio (art. 16 LDIP). Ora, in Italia la formazione di un inventario (art. 484 del Codice civile italiano) è – come in Svizzera – un atto di giurisdizione non contenziosa (v. gli art. 769 segg. del Codice di procedura civile italiano), tant'è che nella fattispecie la rogatoria emana dall'Ufficio volontaria giurisdizione del Tribunale di __________. E in una procedura di volontaria giurisdizione non sussistono “parti” in senso stretto, quanto piuttosto “partecipanti”. Ciò posto, in Italia hanno diritto di assistere alla confezione dell'inventario il coniuge superstite, gli eredi legittimi presunti, l'esecutore testamentario, gli eredi istituiti, i legatari e i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli (art. 771 del Codice di procedura civile italiano). La situazione non è, del resto, molto diversa in Svizzera (Wissmann in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 14 all'introduzione degli art. 580–592). Determinante è sapere, di conseguenza, se AP 1 rientri in una delle categorie testé enunciate.

 

                                   5.   Dinanzi al Pretore la richiedente si è definita erede universale della defunta. Se così fosse, sulla ricevibilità e l'eseguibilità della rogatoria essa sarebbe senz'altro abilitata a esprimersi in udienza. Il problema è che nulla rende verosimile tale prerogativa, fondata su mere affermazioni. Nemmeno dagli atti, per altro, si evincono elementi a suffragio della tesi per cui AP 1 sarebbe erede universale della sorella. Certo, l'appellante ricorda che nell'aprile del 2008 essa ha potuto pronunciarsi in udienza sulla ricevibilità e l'eseguibilità di una rogatoria inoltrata il 19 settembre 2007 dal Tribunale di __________, il quale aveva ordinato allora la confezione di un (primo) inventario nella successione fu __________ su richiesta di __________, la quale si pretende a sua volta erede universale della defunta (inc. AG.2007.246). Che in quella circostanza il Pretore non si sia formalizzato sulla qualità di erede (fosse solo legittima) della richiedente ancora non significa tuttavia che questa possa vantare diritti acquisiti nel quadro della presente rogatoria. D'altro lato è vero che le asserzioni della richiedente non esoneravano il Pretore, nel procedimento odierno, dall'invitare AP 1 a rendere verosimile la sua legittimazione. Ne segue che, in ultima analisi, nella fattispecie il Pretore dovrà sollecitare l'istante a documentare la sua qualità di

                                         erede. Ove costei rendesse verosimile tale prerogativa, il Pretore la convocherà in udienza perché possa esprimersi sulla ricevibilità e l'eseguibilità della rogatoria. In caso contrario respingerà la sua domanda di ammissione in lite.

 

                                   6.   La conclusione appena riassunta comporta l'accoglimento parziale dell'appello, ovvero l'annullamento dell'“ordinanza” impugnata e il rinvio degli atti processuali al Pretore perché accerti la qualità di erede asserita dalla richiedente. In circostanze del genere gli oneri del giudizio andrebbero suddivisi tra le parti (art. 148 cpv. 2 CPC), poiché l'appellante esce vittoriosa sul principio, ma nulla permette di prevedere come il Pretore statuirà in esito all'attuale rinvio. Data la particolarità del caso, riconducibile al­l'iniziativa del Pretore (il rappresentante dell'eredità aveva dichiarato – seppure tardivamente – di non opporsi alla partecipazione di AP 1 all'assunzione rogatoria, purché ne sussistessero i presupposti), soccorrono nondimeno giusti motivi (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per rinunciare al prelievo di oneri. Quanto alle ripetibili, l'appellante non ne avrebbe ottenute nemmeno se il rappresentante dell'eredità avesse postulato la reiezione dell'appello, giacché in tal caso le indennità sarebbero state compensate. Nella misura in cui chiede di invitare il Pretore a intimarle gli atti della commissione rogatoria, a concederle la facoltà di esprimersi, a fissarle un termine per introdurre osservazioni e a indire un'udienza, in effetti, l'interessata anticipa i tempi. Prima, invero, essa dovrà rendere verosimile la sua qualità di erede e solo in seguito potrà vantare diritti in virtù di tale prerogativa. Al proposito AP 1 risulta dunque soccombente.

 

                                   7.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una decisione incidentale (gli atti vanno ritornati al Pretore per la continuazione della procedura), essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Per quel che è del valore della rogatoria, l'ampiezza della documentazione bancaria e delle informazioni chieste dal tribunale italiano lasciano ragionevolmente supporre un valore di gran lunga superiore alla soglia di fr. 30 000.– necessaria per un eventuale ricorso in materia civile.

 

Per questi motivi,

 

in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che l'ordinanza impugnata è annullata e gli atti sono ritornati al Pretore perché continui la procedura rogatoria nel senso dei considerandi.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

–    ;

–    .

                                         Comunicazione:

                                         – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;

                                         – , Ufficio volontaria giurisdizione;

                                         – , ;

                                         – , .

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                            Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.