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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretario: |
Pontarolo, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa DI.2008.1296 (successione straniera: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 15 ottobre 2008 da
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AP 1
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Contro |
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CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 CO 1 (patrocinati dal PA 2), |
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giudicando ora sul decreto di edizione del 6 marzo 2009 emanato dal Pretore nei con-
fronti della
AP 1,
(patrocinata dal PA 3,);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l'appello del 30 marzo 2009 presentato dalla AP 1 contro il decreto emesso il 6 marzo 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________, cittadino italiano residente a Bergamo, è deceduto a __________ (__________) il 9 agosto 2008, lasciando i figli CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4, come pure la seconda moglie AO 1 con i figli __________ e __________, nati dal secondo matrimonio;
che il 15 ottobre 2008 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, perché ordinasse in via cautelare alla AP 1 “di disporre il blocco di tutti i beni, crediti, valori, titoli e diritti di ogni tipo che si trovano su conti, depositi, relazioni bancarie, in cassette di sicurezza o in qualsiasi altra forma presso di essa, appartenenti direttamente o indirettamente, anche sotto cifra o qualsiasi designazione convenzionale e/o di comodo a __________, __________, nato il 25 maggio 1935, segnatamente il conto __________, e al Trust da questi istituito negli anni 2004-2005”;
che all'udienza del 3 dicembre 2008, indetta per la discussione, AO 1 ha chiesto di ingiungere alla AP 1 di produrre “tutta la documentazione d'apertura di conti e relazioni, degli estratti conti e titoli, delle situazioni patrimoniali dalla data dell'apertura delle relazioni al momento dell'edizione dei conti appartenuti direttamente o indirettamente a __________, in particolare della relazione __________, compresi i conti nelle varie valute e i dossier titoli, e al Trust da questi istituito nel 2004 nell'interesse dei suoi figli”, precisando che tale documentazione doveva comprendere le “pezze giustificative (ordini del titolare o rappresentanti, conferme bancarie ecc.) per ogni singola operazione di versamento, trasferimento, bonifico, prelevamento, su valute o titoli ecc., sia in entrata sia in uscita dai conti e dai depositi di titoli”, come pure “tutta la documentazione inerente alla costituzione del Trust e alla persona del Trustee e del protector”;
che i convenuti hanno proposto di respingere l'istanza, mentre la AP 1 – cui l'istanza è stata intimata dal Pretore il 4 dicembre 2008 con un termine di 20 giorni per formulare eventuali osservazioni – si è dichiarata disposta il 5 gennaio 2009 a fornire la documentazione richiesta, eccettuato “quanto attiene ad eventuali conti e relazioni appartenute indirettamente al sig. __________, __________, così come al presunto Trust istituito dal sig. __________ nel 2004”, reputando la richiesta non sufficientemente circostanziata al proposito ;
che, statuendo il 6 marzo 2009, il Pretore ha accolto l'istanza nel suo intero e ha ordinato alla AP 1 di esibire la documentazione richiesta dall'istante, senza prelevare tasse né spese;
che contro il decreto predetto la AP 1 è insorta il 30 marzo 2009 a questa Camera per ottenere, previo conferimento del-l'effetto sospensivo all'appello, la reiezione dell'istanza nella misura in cui verte su presunte relazioni indirettamente riconducibili a __________, rispettivamente su relazioni di un trust istituito dal de cuius nel 2004, con relativa riforma del decreto impugnato;
che il Pretore ha accordato effetto sospensivo all'appello il 1° aprile 2009;
che nelle sue osservazioni del 30 aprile 2009 AO 1 propone di respingere l'appello, mentre i convenuti sono rimasti silenti;
e considerando
in diritto: che l'appellabilità del decreto in questione è pacifica sotto il profilo del valore litigioso, la cifra di fr. 3 500 000.– indicata nell'istanza del 15 ottobre 2008 essendo rimasta incontestata e nulla inducendo a promuovere verifiche d'ufficio;
che secondo l'art. 213a CPC su una domanda di edizione verso terzi il giudice statuisce con decreto appellabile “nel termine ordinario” (art. 96 cpv. 2 e 4 CPC);
che per termine ordinario si intende quello di venti giorni nel processo di cognizione e quello di dieci giorni non sospesi dalle ferie nei cosiddetti “procedimenti speciali” degli art. 354 segg. CPC (art. 370 cpv. 2 e 384bis CPC), compresa la procedura di camera consiglio disciplinante l'emanazione di provvedimenti cautelari (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 5 ad art. 383 CPC);
che, quanto al termine d'impugnazione, esso comincia a decorrere il giorno successivo a quello in cui la sentenza perviene al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);
che nella fattispecie la stessa AP 1, legittimata a impugnare immediatamente il decreto nella sua qualità di terzo richiesto (RtiD I-2004 pag. 475), dichiara di avere ricevuto il decreto il 9 marzo 2009 (appello, pag. 2 in alto);
che, di conseguenza, il termine per appellare è cominciato a decorrere martedì 10 marzo 2009 ed è scaduto venerdì 20 marzo 2009, il 19 marzo 2009 essendo giorno festivo nel Cantone Ticino;
che nelle circostanze descritte il memoriale dell'appellante, datato 30 marzo 2009 e consegnato alla posta quel medesimo giorno (timbro postale sulla busta dell'invio raccomandato), risulta manifestamente tardivo;
che esso va dichiarato pertanto irricevibile;
che gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, l'appello sottraendosi a qualsiasi esame;
che l'appellante va inoltre tenuto a risarcire a AO 1 un'equa indennità per ripetibili, commisurata alle osservazioni formulate per il tramite di un avvocato, mentre non si giustifica di attribuire ripetibili ai convenuti, rimasti silenti davanti a questa Camera;
che per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente – come si è visto – la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 2000.– per ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.