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Incarto n. |
Lugano, 1° febbraio 2012
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio |
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segretaria: |
Baggi Fiala, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa DI.2008.1348 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 10 ottobre 2008 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 (patrocinata dall'. PA 2), |
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come pure sull'istanza cautelare presentata il 19 dicembre 2008 da AP 1 nei confronti di AO 1;
premesso che con decreto cautelare del 24 marzo 2009 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha respinto un'istanza presentata da AO 1 (1941) nell'ambito di una causa di divorzio da lui intentata contro la moglie AP 1 (1950) per ottenere una riduzione del contributo alimentare stabilito in favore di quest'ultima dal giudice a protezione dell'unione coniugale;
ricordato che contestualmente il Pretore ha respinto anche un'istanza cautelare presentata dalla moglie per ottenere dal marito un aumento del contributo litigioso;
preso atto che contro il decreto cautelare AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 2 aprile 2009 nel quale chiedeva di accogliere la sua istanza cautelare e di riformare conseguentemente il giudizio impugnato;
stabilito che nelle sue osservazioni del 27 aprile 2009 AO 1 proponeva di respingere l'appello;
accertato che con decreto del 15 settembre 2010 il Pretore ha stralciato la causa di divorzio dai ruoli per intervenuta riconciliazione dei coniugi;
rammentato che nelle circostanze descritte il presidente di questa Camera ha proposto alle parti il 12 gennaio 2012 di togliere anche l'appello dai ruoli senza spese processuali, compensando le ripetibili, precisando che il silenzio nei dieci giorni successivi sarebbe stato interpretato come accordo tacito;
ritenuto che con lettera del 16 gennaio 2012 l'appellante ha confermato di aderire alla proposta, mentre __________ non ha reagito;
considerato che nulla osta in simili condizioni allo stralcio dell'appello dai ruoli senza spese processuali, compensate le ripetibili;
in applicazione dell'art. 351 cpv. 1 CPC ticinese,
decreta: 1. L'appello è dichiarato privo d'interesse e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Non si riscuotono tasse né spese. Le ripetibili sono compensate.
3. Intimazione:
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–; –. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.