Incarto n.
11.2009.53

Lugano

20 dicembre 2012/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Celio, giudice presidente,

Epiney-Colombo e Cerutti, supplente straordinario

 

segretaria:

Billia, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2007.328 (provvedimento cautelare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza dell'8 marzo 2007 da

 

 

AO 1

(patrocinato dall'avv. PA 2)

 

 

contro

 

 

AP 1

(ora patrocinata dallo Studio legale PA 1,),

 

 

 

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 6 aprile 2009 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 25 marzo 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;

 

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

 

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AO 1 (1949) e AP 1 (1960), cittadina iraniana, si sono sposati a __________ il 21 marzo 1996. Dal matrimonio è nato K__________ __________, il 31 novembre 1997. I coniugi sono architetti. La moglie ha avviato una propria attività commerciale – non legata all'architettura – nel 2004. Essi vivono separati dal 1° febbraio 2005, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi in un altro appartamento nello stesso Comune. Il 20 giugno successivo, AO 1 e AP 1 hanno concluso una convenzione che regolava la loro vita separata. Essa prevedeva, fra l'altro, il versamento di un contributo alimentare in favore di K__________ di fr. 1400.– mensili e un'erogazione in favore della moglie di fr. 1800.– mensili. La convenzione è stata completata tra l'8 e l'11 novembre 2005. Il 1°giugno 2006 la moglie si è trasferita a __________ con il figlio.

 

                                  B.   L'8 marzo 2007 AO 1 ha introdotto azione unilaterale di divorzio, prospettando di “lasciare aperta” la “questione dell'affidamento e dell'autorità parentale su K__________, da decidersi “con successivi provvedimenti cautelari e con la sentenza definitiva”, offrendo un contributo alimentare per la moglie di fr. 780.– mensili sino al 30 novembre 2007 e di fr. 390.– il mese dopo di allora e fino al 30 novembre 2013 e proponendo un contributo alimentare in favore del figlio – nel caso in cui egli fosse affidato alla madre – di fr. 1200.– il mese sino alla maggiore età. Se, per contro, il figlio gli fosse stato affidato, AO 1 ha chiesto di non assegnare alcun contributo alimentare in favore della moglie, ma di imporre alla stessa un versamento in favore del figlio. Contestualmente a ciò, l'attore ha chiesto la pronuncia di provvedimenti cautelari intesi ad affidare il figlio alla madre (riservato il suo diritto di visita), a ordinare a AP 1, con la comminatoria dell'art. 292 CP, di non trasferirsi all'estero con il figlio, con eccezione di “eventuali viaggi di vacanza nei soli paesi confinanti con la Svizzera e per un periodo massimo di tre settimane”, consegnando il passaporto di K__________ e ha offerto, in questo ambito, un contributo mensile alimentare in favore del figlio di fr. 1200.– e di fr. 780.– per la moglie.

 

                                  C.   All'udienza del 24 aprile 2007, indetta per la discussione cautelare, le parti hanno raggiunto un accordo – a valere quale assetto provvisorio sino alla successiva udienza, prevista il 26 giugno 2007 –, per il quale K__________ è stato affidato alla madre, riservando il diritto di visita del padre. Quest'ultimo avrebbe versato un contributo mensile in favore della moglie di fr. 3350.– e di fr. 1430.– in favore del figlio. AP 1 si sarebbe impegnata a chiedere un sussidio per l'appartamento di __________ e ad attivarsi per ottenere, se del caso, indennità di disoccupazione. Alla successiva udienza del 26 giugno 2007, la moglie ha proposto – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – di respingere l'istanza cautelare del marito, chiedendo che K__________ le fosse affidato (riservando il diritto di visita del padre) e che l'istante versasse un contributo di fr. 1430.– il mese per il figlio e di fr. 3377.– mensili per lei. La discussione è stata sospesa e rinviata al 23 luglio seguente.

 

                                  D.   All'udienza del 23 luglio 2007, le parti si sono riconfermate nei rispettivi e antitetici punti di vista. Con decreto cautelare emanato senza contraddittorio il 27 luglio 2007, il Segretario assessore ha affidato K__________ alla madre (riservando il diritto di visita del padre) e ha obbligato AO 1 a versare – a partire dal mese di agosto 2007 – un contributo alimentare in favore del figlio di fr. 1430.– mensili, cui aggiungere assegni familiari, e uno in favore della moglie di fr. 3350.– il mese. Il Segretario assessore ha posto le spese straordinarie del figlio – da concordare tra i genitori – a carico del padre. Esperita l'istruttoria, la discussione finale si è tenuta il 4 novembre 2008, durante la quale le parti hanno ribadito – presentando allegati scritti – le proprie antitetiche posizioni.

 

                                  E.   Statuendo con decreto cautelare del 25 marzo 2009 il Pretore ha affidato K__________ alla madre (riservando il diritto di visita del padre), ha condannato AO 1 ha versare dal marzo 2007 un contributo alimentare, assegni familiari compresi, di fr. 1705.– mensili per K__________ fino al dodicesimo compleanno e di fr. 1950.– mensili dopo di allora e sino alla maggiore età e uno di fr. 1360.– mensili in favore della moglie e ha posto le spese straordinarie del figlio a carico dei genitori in ragione di un mezzo ciascuno. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno. La richiesta di assistenza giudiziaria della moglie è stata respinta.

 

                                  F.   Contro il decreto appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 6 aprile 2009 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di aumentare il contributo alimentare per K__________ a fr. 1935.– mensili sino al dodicesimo compleanno e a fr. 2115.– mensili dopo di allora, di imporre al padre il pagamento di tutte le spese straordinarie del figlio e di concederle un contributo alimentare mensile di fr. 2845.– dal marzo del 2007 al 30 novembre 2009 e di fr. 2665.– dal 1° dicembre 2009. Nelle sue osservazioni del 27 aprile 2009 AO 1 ha proposto di respingere l'appello.

 

                                  G.   In seguito al trasferimento negli Stati Uniti della madre, con decreto “supercautelare” dell'11 settembre 2009 il Pretore ha soppresso il contributo alimentare in suo favore. Esso è poi stato ripristinato il 24 novembre 2009, sempre con un decreto emanato senza contraddittorio, la madre avendo fatto ritorno in Svizzera il 3 novembre precedente (DI.2009.1246). Il divorzio è tuttora pendente. Il 20 settembre 2012 AP 1 ha comunicato alla Camera di essersi affidata a un nuovo patrocinatore.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le misure provvisionali nelle cause di divorzio (art. 137 cpv. 2 vCC) erano trattate, fino al 31 dicembre 2010, con la procedura sommaria dell'art. 376 cpv. 2 lett. d CPC ticinese (art. 419c cpv. 1 CPC ticinese), in esito alla quale il Pretore statuiva con decreto impugnabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC ticinese). In appello non erano ammessi fatti, domande né prove nuovi (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese), l'art. 138 vCC applicandosi solo ai ricorsi contro le sentenze di merito (DTF 133 III 114; v. anche FamPra.ch 2001 pag. 128 consid. 1 e 2). Il decreto litigioso, del 25 marzo 2009, è stato notificato a AP 1 il 27 marzo 2009. Inoltrato il 6 aprile 2009, l'appello in esame è tempestivo e sotto questo profilo ricevibile. Come tempestive sono le osservazioni di AO 1.

 

                                   2.   A norma dell'art. 423b cpv. 3 CPC ticinese, la procedura d'appello era sospesa quando era pendente una procedura cautelare davanti al primo giudice. Tale disposto si applicava solo alle procedure di merito (I CCA, sentenza inc. 11.2000.19 del 28 giugno 2000, consid. 2d), non anche alle procedure provvisionali (analogamente: Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 423b). Aggiungasi – al riguardo – che per costante giurisprudenza, questa Camera non era competente per trattare essa medesima domande cautelari proposte in pendenza di un appello (v. I CCA, sentenza inc. 11.2002.92 del 23 ottobre 2002 con richiamo). Di conseguenza, la procedura in narrativa non è stata sospesa dal procedimento cautelare avviato da AO 1 il 7 settembre 2009 (DI.2009.1246), sicché nulla osta alla presente decisione.

 

                                   3.   Litigiosi sono i contributi alimentari in favore della moglie e del figlio, come pure la sorte delle spese straordinarie di quest'ultimo. Al riguardo il Pretore ha accertato redditi complessivi di AO 1 per fr. 5541.20 il mese, composti di fr. 4317.50 quali cespiti medi da attività indipendente, fr. 13.65 di reddito da titoli e capitali, fr. 360.05 di valore locativo dell'appartamento da lui occupato e fr. 850.– quale reddito della sostanza. Con tali entrate egli deve fronteggiare un fabbisogno minimo di fr. 2255.05 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 570.–, premio della cassa malati fr. 386.60, spese per l'automobile
fr. 38.45, imposte fr. 160.–). Quanto alla moglie, il Pretore le ha imputato un reddito ipotetico di fr. 2000.– il mese per un'attività al 50%, fissando il di lei fabbisogno minimo in fr. 3141.15 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, locazione fr. 1000.– [già dedotta la quota a carico del figlio], spese accessorie
fr. 150.–, conguaglio spese accessorie fr. 115.25, premio della cassa malati fr. 450.50, assicurazione dell'economia domestica fr. 38.40, abbonamento arcobaleno per due zone fr. 62.–, imposte [stimate] fr. 75.–). Per quel che riguarda K__________, il Pretore ha calcolato il suo fabbisogno in denaro sulla scorta dell'edizione 2009 delle note raccomandazioni
edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo in fr. 1705.– mensili sino al dodicesimo compleanno e di fr. 1950.– mensili dopo di allora. Il Pretore ha fissato un contributo alimentare in favore della convenuta di fr. 1360.– il mese a partire dal mese di marzo 2007 e un contributo mensile in favore di K__________, a decorrere dal mese di marzo 2007, di fr. 1705.– “fino ai 12 anni” e di fr. 1950.– “dai 13 anni”, assegni familiari compresi.

 

                                   4.   AP 1 si duole dell'accertamento dei guadagni del marito operato dal Pretore, a suo modo di vedere incompleto. Per l'appellante il primo giudice non ha considerato il reddito che il marito potrebbe ricavare dall'importo di fr. 353 083.– incassato il 23 aprile 2007 quale “vendita delle sue quote di comproprietà delle part. no. 929 e 930 RFD di __________” (appello, n. 2.1 pag. 3). Il Pretore ha ritenuto che non fosse “ancora possibile considerare l'importo che egli ha presumibilmente incassato dalla vendita delle part. 929 e 930 RFD __________ di cui era comproprietario (doc. CCC), questione che verrà tuttavia esaminata nel merito” (sentenza impugnata, pag. 4). A mente della moglie, poi, al marito andrebbe conteggiato un reddito maggiore, dovendo egli mettere pienamente a frutto la sua capacità di guadagno e migliorando anche la situazione della __________, società di cui è amministratore unico. In definitiva per AP 1 il marito avrebbe entrate per complessivi fr. 6129.20 mensili.

 

                                         A ciò il marito obietta che, a ben vedere, le sue entrate sono finanche inferiori a quanto accertato dal Pretore, poiché, da un lato, il valore locativo non va conteggiato quale reddito e, dall'altro, perché la sostanza di cui dispone non produce alcun frutto (osservazioni, ad 2.1 pag. 2). I singoli aspetti vanno vagliati separatamente.

                                        a)    Per quanto attiene all'importo di fr. 353 083.–, l'opinione del Pretore, riportata qui sopra, non è condivisibile. Esso è stato ricevuto contabilmente dal marito al più tardi il 31 marzo 2008 (dichiarazione di __________: doc. DDD), sicché quella somma esisteva al momento del giudizio impugnato. Quell'importo ha sostituito i valori delle quote di partecipazione, pari a 1/12, che l'interessato deteneva nella comunione ereditaria del defunto __________ __________, ascendenti a fr. 152 547.– nel 2004 (doc. T) e a fr. 136 843.– nel 2005 (doc. U). Ciò premesso, nulla osta a considerare nel patrimonio di AO 1 l'importo ricevuto.

 

                                        b)   Occorre pertanto distinguere la sostanza di pertinenza di AO 1 prima del 31 marzo 2008 da quella successiva. Ora, prima di ricevere il noto importo, la sostanza del marito si aggirava sui fr. 600 000.– (cfr. notifiche di tassazione 2003B, 2004 e 2005 agli atti). In questo importo erano inclusi fr. 150 000.– di capitale azionario della __________, improduttivi, il credito correntista nei confronti della medesima società, titoli e capitali come pure fr. 305 815.– di partecipazioni in comunioni ereditarie, che portavano reddito proprio. Il credito da correntista nei confronti della __________ è passato da fr. 103 436.– nel 2003 (doc. V) a fr. 91 272.– nel 2005 (doc. AA). Onde – verosimilmente – un prelievo medio mensile di fr. 500.– all'incirca. Quanto alle comunioni ereditarie, nei tre anni indicati, esse hanno fornito al marito un reddito medio di fr. 390.60 il mese. Il resto della sostanza, tenuto conto di quanto sin qui detto, avrebbe permesso a AO 1 – con un rendimento di circa il 2%, che corrisponde all'interesse minimo sugli averi di vecchiaia (v. art. 12 lett. f OPP 2), cui questa Camera si ispira (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2009.88 del 31 luglio 2012, consid. 5b con richiamo) – di percepire fr. 208.15 mensili.

 

                                        c)    Dopo il 31 marzo 2008 è venuta a mancare una parte del reddito dalla partecipazione del marito nelle comunioni ereditarie, sicché si giustifica di imputare un reddito all'importo da lui ottenuto in cambio della citata partecipazione. Così, riferendosi a quanto accertato sopra (consid. b), il resto della sostanza gli avrebbe permesso di ottenere fr. 753.30 il mese. Questo importo, nondimeno, diminuirà periodicamente a ogni prelievo dal credito correntista.

 

                                         d)   La moglie ritiene che il marito potrebbe guadagnare di più se solo si impegnasse maggiormente sul lavoro e se gestisse meglio la __________. AP 1 aggiunge che se il marito vendesse l'immobile di proprietà della società otterrebbe un utile netto di almeno fr. 4 500 000.–, che gli permetterebbe di vivere “unicamente del reddito della sostanza”. A AP 1 il marito rimprovera una tesi “anacronistica” alla luce del nuovo diritto del divorzio, e per certi versi “assurda”. Si tratta di elementi nuovi, ricevibili in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa la fattispecie, essendoci un figlio minorenne (cfr. DTF 128 III 414 in alto). Nondimeno, da tali argomenti va subito sgombrato il campo.

 

                                               Per quel che riguarda l'ipotesi di vendere l'immobile di proprietà della __________ ottenendo un guadagno netto di fr. 4 500 000.–, si tratta di una pura congettura dell'appellante. Nulla agli atti lo comprova né lo rende quantomeno verosimile. Né, in via cautelare, può essere imposto a AO 1 di disfarsi di un immobile di profitto, i cui redditi sono stati definiti “sicuri e buoni” dalla moglie stessa (conclusioni, n. 3 pag. 2).

 

                                               Per quanto attiene alla pretesa “gestione più mirata ed efficace” la moglie si contraddice, avendo ammesso nelle conclusioni che “l'istruttoria ha confermato che i redditi della __________, sono redditi sicuri e buoni, essendo la __________, a detta dello stesso amministratore, una società con una situazione soddisfacente” (conclusioni, n. 3 pag. 2). Pretendere ora il contrario non è serio. Inoltre AP 1 si limita a formulare al riguardo mere supposizioni.

 

                                        e)    Il marito, nelle proprie osservazioni, si oppone al conteggio del valore locativo nel proprio reddito. A ragione. Il valore locativo è infatti un dato puramente fiscale, dal quale il proprietario non trae alcun vantaggio (I CCA, sentenza inc. 11.2003.101 del 30 aprile 2004, consid. 4 con richiami). Diversa sarebbe la situazione qualora AO 1 occupasse per sua comodità un alloggio con valore locativo di gran lunga superiore agli oneri ipotecari (Spycher, Unterhaltsleistungen bei Scheidung: Grundlagen und Bemessungsmethoden, Berna 1996, pag. 86 con rinvii), ciò che nella fattispecie non è il caso.

 

                                        f)     Così, a un esame sommario qual è quello che presiede all'emanazione di provvedimenti cautelari e con tutte le cautele del caso, lo stipendio mensile di AO 1 può essere prudenzialmente stimato in fr. 5429.90 prima del 31 marzo 2008, in fr. 5781.10 dal 1° aprile 2008 al 31 marzo 2009, in fr. 5746.90 dal 1° aprile 2009 al 31 novembre 2009 e – in via del tutto prudenziale, tenendo conto dei vari prelievi cui si è accennato (sopra, consid. b e c) – in fr. 5550.– dal 1° dicembre 2009.

 

                                   5.   L'appellante ritiene inoltre che “AO 1 ha sempre attinto ai bisogni della famiglia anche consumando i capitali beni propri”, lasciando intendere – per quanto è dato di capire – che il marito dovrebbe intaccare sostanza propria per finanziare la doppia economia domestica creatasi con la separazione. Ora, sulla questione di sapere se e in che misura il mantenimento della famiglia vada garantito – in mancanza di redditi sufficienti – con prelievi dalla sostanza del debitore questa Camera ha già presentato i principi (RtiD II-2007 pag. 671 consid. 4). In concreto, della sostanza del marito si è tenuto conto nel calcolo del suo reddito (qui sopra, consid. 4a), proprio come chiesto da AP 1. Quanto a eventuali prelievi da sostanza, al momento dell'avvio della causa l'attore non disponeva di sostanza facilmente realizzabile (cfr. al riguardo: Schwenzer in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 22 ad art. 125 CC; Geiser, Neuere Tendenzen in der Rechtsprechung zu den familienrechtliche Unterhaltspflichten in: AJP/PJA 1993 pag. 904), fatto salvo il credito di correntista nei confronti della __________ (qui sopra, consid. 4a).

 

                                         Invero, dal 31 marzo 2008 (v. doc. DDD) il marito dispone di una somma liquida di denaro, fr. 353 083.– che potrebbe – dandosene gli estremi – intaccare per finanziare i bisogni di moglie e figlio. Ora, la dottrina ritiene prospettabile un prelievo della sostanza per un breve lasso di tempo o a titolo provvisorio (RtiD II-2007 pag. 671 consid. 4d). Nella fattispecie, per garantire il fabbisogno minimo della moglie e il fabbisogno in denaro del figlio si giustifica di sacrificare tale sostanza per il periodo dal 1° aprile 2008 al 31 marzo 2009 (v. qui sotto, consid. 12). Dopo di allora, nondimeno, il reddito complessivo del marito si attesterà a fr. 5746.90 mensili, per l'erosione parziale del capitale pervenutogli e la conseguente diminuzione del reddito ottenibile dalla sostanza. Quanto a un prelievo successivo, non paiono essere dati gli estremi, non potendosene determinare in anticipo la durata.

 

                                   6.   Secondo l'appellante il fabbisogno mensile del marito non può oltrepassare i fr. 2118.05, siccome AO 1 “addebita al conto ufficio fr. 137.–” consistenti in “costi fissi di comunicazione mensili”, sicché “privatamente” egli non ha più tali spese. Ora, l'importo di fr. 1100.– quale “minimo vitale del diritto esecutivo” è un importo forfetario di base (v. anche: Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a edizione, n. 24 ad art. 93; v. sui costi di telefonia ecc: Rep. 1994 pag. 297 consid. 5, 1995 pag. 141). Nulla agli atti comprova o rende verosimile che l'istante addebiti tali costi al “conto ufficio”. Quanto alla “__________”, basti ricordare che spese televisive o consimili già sono incluse nel minimo base del diritto esecutivo (Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo ai sensi dell'art. 93 LEF in: FU 68/2009, pag. 6292 n. I). In definitiva, va confermato l'apprezzamento del Pretore.

 

                                   7.   L'interessata si duole del reddito ipotetico che il Pretore le ha imposto in maniera retroattiva. Si tratterebbe per lei di una decisione dalle “conseguenze finanziarie [...] catastrofiche”. A prescindere da ciò, per AP 1 la decisione del Pretore è errata. L'appellante sostiene di essere “professionalmente inattiva dal 1996” e che durante la comunione domestica si è limitata a collaborare “senza stipendio” all'attività professionale di AO 1, “supplendo” le di lui “lacune formali”. Ne discende che nessun datore di lavoro la assumerebbe a 49 anni, per di più avendo un diploma estero. AP 1 fa altresì valere che la convenzione del 20 giugno 2005 e il relativo accordo completivo del 14 novembre 2005 descrivono “chiaramente” i ruoli avuti dai coniugi durante la comunione domestica, la moglie avendo accudito a K__________ ed essendosi dedicata al governo della casa. Da ultimo, la convenuta sostiene di essersi iscritta “all'ufficio del lavoro”, come indicato durante l'udienza del 24 aprile 2007. Se non che nessuna offerta ha avuto esito positivo. A mente di AP 1, il Pretore, prima di decidere, avrebbe dovuto attendere il richiamo dell'incarto dell'ufficio di collocamento, deciso con ordinanza sulle prove del 22 dicembre 2008. Quell'incarto dimostrerebbe che le è impossibile reinserirsi nel mondo del lavoro.

 

                                        a)    Nella sentenza impugnata il Pretore ha ritenuto che all'età di 49 anni al momento del giudizio (ma di 45 anni al momento della separazione di fatto) e con il figlio quasi dodicenne al momento della decisione qui esaminata (di poco più di sette anni al momento della separazione) si può ragionevolmente esigere che AP 1 si reintroduca nel mondo del lavoro, grazie al suo diploma di architetta e alle sue conoscenze linguistiche (italiano e inglese). Inoltre, risalendo la separazione oltre quattro anni addietro, AP 1 ha avuto tempo sufficiente per prepararsi a un rientro nell'attività professionale. Dal 5 marzo 2007 il Pretore le ha così imputato un reddito (ipotetico) di fr. 2000.– mensili per un'attività a metà tempo.

                                         b)   La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che qualora non ci si debba più attendere una riconciliazione delle parti, anche un coniuge rimasto a lungo inattivo professionalmente durante la vita in comune deve accingersi a riacquistare, per quanto possibile, la propria indipendenza economica (RtiD I-2011 pag. 653 consid. 4b). E tali principi si applicano nell'ambito di misure provvisionali in pendenza di divorzio (I CCA, sentenza inc. 11.2006.26 dell'8 agosto 2011, consid. 5b). Nella fattispecie i coniugi vivono separati dal 1° febbraio 2005. Ne deriva che, in concreto, la conservazione dei ruoli assunti dai coniugi all'interno della famiglia perde importanza. Ne acquisisce invece lo scopo di favorire l'indipendenza economica del coniuge professionalmente inattivo (DTF 128 III 67 consid. 4 con riferimenti). Inoltre, il Tribunale federale fissa attorno ai 50 anni il limite di età fino al quale si può pretendere la ripresa o l'aumento di un'attività lucrativa (DTF 137 III 109 consid. 4.2.2.2 con rinvio).

 

                                         c)   In merito all'attività prevista, il giudice deve esaminare le due condizioni seguenti: innanzitutto deve giudicare se si può ragionevolmente esigere dalla persona in causa che eserciti un'attività lucrativa o che la aumenti, considerando segnatamente la sua formazione, la sua età e il suo stato di salute. Quando esamina tale questione egli non può limitarsi ad affermare, in modo generico, che la persona potrebbe ottenere dei redditi superiori esercitando un'attività lucrativa; deve bensì precisare il tipo di attività professionale che essa può ragionevolmente esercitare. In seguito, il giudice deve esaminare se la persona in causa ha la possibilità effettiva di esercitare tale attività e quale reddito può ottenere, tenuto conto delle circostanze soggettive già menzionate, così come della situazione sul mercato del lavoro (DTF 137 III 118 consid. 2.3 con rinvii).

 

                                         d)   Nella fattispecie, alla luce di quanto precede, non v'è ragione dunque perché AP 1 non recuperi, per quanto possibile, la sua capacità lucrativa. Quarantanovenne al momento in cui ha statuito al Pretore, senza affezioni che ne pregiudichino la salute, essa possiede in effetti un diploma di architetto e ha debite conoscenze linguistiche (essendo cresciuta e avendo studiato negli Stati Uniti, prima di giungere in Ticino). Resta da esaminare quale sia il reddito che l'interessata potrebbe realizzare.

 

                                         e)   Il Pretore ha stimato, per difetto, che AP 1 potrebbe conseguire fr. 2000.– netti mensili lavorando quale architetto a metà tempo. Il Pretore ha poi aggiunto che quell'importo sarebbe in ogni caso alla portata dell'interessata con “un'attività in ufficio”. È vero che AP 1 ha firmato almeno una domanda di costruzione durante la comunione domestica (doc. HHH), come pure che ha avviato una propria attività commerciale (doc. III). È altrettanto pacifico che l'appellante ha anche attivamente cercato un lavoro (v. doc. 4), scegliendo però “di chiudere provvisoriamente la disoccupazione” (v. “verbale del colloquio di consulenza” del 5 giugno 2007 in: doc. 4). E tale scelta non può essere ignorata. Ciò premesso, il guadagno stimato dal Pretore, per un'attività al 50% (la convenuta dovendo ancora occuparsi del figlio minorenne, undicenne al momento del giudizio) nei rami indicati – alla plausibile portata di AP 1 – è pertanto verosimile. Più delicato è il termine dal quale il reddito ipotetico va ascritto all'interessata. Il Pretore l'ha fissato dal “mese di marzo 2007”, ma gli atti confermano che nel corso del 2006 e del 2007 AP 1 ha inoltrato senza esito numerose richieste di lavoro (doc. 4), sicché la decorrenza del marzo 2007 appare affrettata. Più realistico è far decorrere il conseguimento del reddito al più presto dalla decisione impugnata (v. qui sotto consid. 8). Su questo punto l'appello merita accoglimento.

 

                                   8.   La moglie contesta la retroattività del provvedimento. A prescindere da argomenti giuridici, la decisione del Pretore appare poco equa. Il giudice, nella decisione impugnata, ha imputato alla moglie un reddito ipotetico di fr. 2000.– mensili dal mese di marzo 2007. Certo, a AP 1 può essere imposto di conseguire una simile entrata (v. qui sopra, consid. 7), ma la decorrenza va fissata al momento della decisione. Al riguardo, l'argomentazione del Pretore è infatti discordante. Egli ha respinto la tesi della moglie relativa all'accudimento del figlio, poiché “non può certo costituire un ostacolo alla ripresa di un'attività lavorativa” e ciò perché “K__________ ha infatti nel frattempo compiuto i 12 anni” (decreto impugnato, pag. 6 in alto). Ora, la locuzione “nel frattempo” indica un periodo intercorrente tra due eventi o contemporaneo a determinati eventi, sicché essa non può certo riferirsi al marzo 2007, quando K__________ non aveva ancora compiuto dieci anni. A prescindere poi dal fatto che il 25 marzo 2009 K__________ non aveva ancora compiuto i dodici anni, il Pretore ha anche accertato che la separazione di fatto risale al febbraio 2005 e lo scioglimento del matrimonio è stato chiesto dal marito l'8 marzo 2007, sicché “si deve pertanto ritenere che una riconciliazione tra AO 1 e AP 1 è oggi del tutto inverosimile e, di conseguenza, tornano applicabili i disposti giurisprudenziali sul mantenimento dopo il divorzio” (decreto impugnato, pag. 5 in fondo). Ciò premesso, il sostantivo “oggi” non può che riguardare la data del giudizio, e meglio il 25 marzo 2009, sicché solo da quel giorno sono “applicabili i disposti giurisprudenziali sul mantenimento dopo il divorzio”.

 

                                         Ciò detto, l'imposizione di un reddito ipotetico a AP 1 non può retroagire al marzo del 2007. Certo, ci si può chiedere se non fosse opportuno concedere altro tempo all'interessata per ritrovare un impiego. Sia come sia, come accertato dal Pretore e come indicato in precedenza, AP 1 sapeva, già prima dell'avvio della procedura giudiziaria in narrativa, dell'eventualità concreta di dovere trovare un impiego. Una proroga supplementare può dunque essere esclusa. In definitiva, l'appello merita di essere accolto su questo punto con la conseguente modifica del decreto cautelare, nel senso che il contributo alimentare in favore della moglie – che tenga conto della sua capacità lucrativa ipotetica – decorre dal versamento di aprile 2009.

 

                                   9.   AP 1 si oppone al mancato inserimento, nel proprio fabbisogno minimo, dei costi inerenti all'automobile. Per l'appellante il ragionamento da fare è binario: o le si imputa un reddito ipotetico e “si conteggia il fabbisogno auto”, oppure non calcolando un reddito ipotetico si deve prescindere da costi di autovettura. L'interessata poi non ritiene pertinente la decisione del Pretore in merito alla pigione dell'appartamento di __________. AP 1 quantifica così il proprio fabbisogno minimo in “fr. 3027.– (senza fabbisogno auto)” oppure in “fr. 3377.– (con fabbisogno auto)”.

 

                                        a)    La stima del proprio fabbisogno – a un esame sommario quale quello che presiede l'emanazione di provvedimenti cautelari – non appare corretta. Infatti, le differenze tra il fabbisogno accertato dal Pretore e quelli proposti da AP 1 non sono identiche, come invece dovrebbe essere, i costi per l'autovettura non modificandosi. Così, nel caso si includesse il “fabbisogno auto”, esso ascenderebbe a fr. 235.85 mensili (fr. 3377.– ./. fr. 3141.15), se – per contro – lo si escludesse, esso sarebbe di soli fr. 114.15 (fr. 3141.15 ./. fr. 3027.–). Si volesse seguire la logica binaria della moglie, o si conteggiano i fr. 235.85 in entrambi i casi, oppure soli i fr. 114.15.

 

                                               Certo, avendo un reddito ipotetico, si giustifica di riconoscere all'appellante spese di trasferta. Tuttavia né l'importo di fr. 235.85 né quello di fr. 114.15 sono stati resi verosimili. In simili circostanze, a ragione il Pretore ha riconosciuto all'interessata il costo di un abbonamento Arcobaleno di due zone. Va poi sottolineato che AP 1 non spiega perché tale spesa non sia consona, limitandosi a escludere senza argomenti convincenti l'uso dei mezzi pubblici.

 

                                        b)   AP 1 si duole delle “argomentazioni relative alla pigione”, ritenendole “non [...] pertinenti”, chiedendo che venga considerato l'intero importo pagato per l'appartamento di __________. A suo modo di vedere si tratta di un'abitazione di “analogo standard” all'appartamento occupato in precedenza, di cui il marito si faceva carico dei costi, come per altro previsto nella nota convenzione di separazione. Ora, in quell'accordo AO 1 si era impegnato a finanziare i costi dell' “abitazione attuale” oppure di “un'altra abitazione di analogo standard” (doc. E, punto 7). In concreto, l'appartamento già coniugale – di cinque locali e mezzo – era appigionato dalle parti per fr. 800.– mensili (v. doc. C: appartamento al piano 1, interno 2) che, come accertato dal Pretore, non corrisponde al reale valore di mercato. Infatti, dal 1° luglio 2008 esso è stato posto in locazione a fr. 1850.– il mese cui si aggiungono fr. 250.– di acconto per le spese accessorie (doc. OOO: appartamento al piano 1 interno 2). Dagli atti si evince che AP 1 ha trovato un appartamento di quattro locali a __________ per il quale spende fr. 1696.– il mese di pigione cui si aggiungono fr. 150.– di acconto spese accessorie (doc. G), per una spesa complessiva di fr. 1846.– mensili. A livello prudenziale può essere ammesso che un appartamento di quattro locali a __________ sia di “analogo standard” a quello di un cinque locali e mezzo a __________.

 

                                               Più delicata è la parità logistica fra i coniugi. Come questa Camera ha già avuto modo di ricordare, la parità logistica non va esaminata solo sotto il profilo pecuniario, ma anche sotto quello qualitativo (Rep. 1994 pag. 300 consid. 4). Nella fattispecie il marito espone un costo dell'alloggio di fr. 570.– mensili (doc. D) per un appartamento di 3 locali e mezzo (v. anche: conclusioni, n. 1). Ci potrebbe invero chiedere se esso sia adeguato al mercato dell'alloggio __________. Infatti, di regola, va considerato nel fabbisogno minimo l'equivalente della pigione che l'interessato dovrebbe sopportare se vivesse da sé solo  (RtiD I-2005 pag. 764 n. 47c consid. 5 con riferimento) oppure si dimostri eccezionalmente parsimonioso, accontentandosi di un alloggio inadeguato (Rep. 1995 pag. 142 in alto). Che la scelta del marito possa essere assimilata ai precedenti citati può restare indeciso, il marito stesso avendo proposto un costo dell'alloggio di fr. 570.– mensili. In definitiva la parità logistica delle parti appare rispettata.

 

                                               Sia come sia, la scelta del Pretore di conteggiare esclusivamente fr. 1000.– all'appellante diverge di fr. 131.– dalla realtà (fr. 1696.– ./. un terzo, pari alla quota a carico del figlio [di fr. 565.–] = fr. 1131.–). A un esame sommario si giustifica pertanto di riconoscere l'importo completo alla moglie.

 

                                10.   Sul fabbisogno in denaro di K__________, la madre ritiene che, non potendole imporre un reddito ipotetico, la posta per cura ed educazione deve essere conteggiata appieno. Se non che, come visto qui sopra (consid. 7), alla stessa va imputata una capacità lucrativa al 50%. Ciò posto, la critica di AP 1 si rivela infondata. Se non che, occorre adeguare la posta per l'alloggio del figlio, che il Pretore non ha fatto, pur evocando il tema (v. decreto impugnato, pag. 7). Come detto qui sopra (consid. 9b), essa è di
fr. 565.–. Quest'importo va pertanto sostituito al valore della “tabella di Zurigo” (edizione 2009) di fr. 370.–. Onde un fabbisogno in denaro di K__________, calcolato sulla base delle note raccomandazioni nella loro edizione del 2009, sino al dodicesimo compleanno di fr. 1900.– mensili e non di fr. 1705.– mensili. Per quanto attiene alla fascia d'età successiva, il fabbisogno in denaro del figlio, con le correzioni poc'anzi citate, si attesta a fr. 2175.– mensili.

 

                                11.   L'assetto cautelare fra coniugi durante una causa di divorzio era disciplinato per analogia dalle disposizioni a tutela dell'unione coniugale (art. 137 cpv. 2 seconda frase vCC). I contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro sono re­golati così dall'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC. L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale metodo si applichi per determinare i contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro, limitandosi a disporre che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”. Il sistema costantemente applicato da questa Ca­mera – definito usuale a livello svizzero dal Tribunale federale (DTF 134 III 146 consid. 4) – consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD II-2010 pag. 624 consid. 10a, II-2010 pag. 639, I-2007 pag. 737 consid. 4a con rinvii).

 

                                         Se non che, qualora non ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica i parametri dell'art. 125 CC vanno pon­derati già prima dello scioglimento del matrimonio, almeno per quanto attiene alla ripresa o all'estensione dell'attività lucrativa da parte di un coniuge professionalmente inattivo o attivo solo a tempo parziale (DTF 130 III 541 consid. 3.2). Ciò non significa tuttavia che ci si debba scostare dal metodo di calcolo descritto, tanto meno ove si pensi che fino allo scioglimento del matrimonio continua a sussistere il dovere di mutua assistenza derivante dall'art. 163 CC (v. RtiD I-2005 pag. 773 consid. 12). L'impro­babilità di una riconciliazione, in altri termini, non giustifica per ciò solo la soppressione di qualsiasi contributo, l'art. 125 CC concretando non solo il cosiddetto principio del clean break, ma anche quello della solidarietà (sentenza del Tribunale federale 5P.345/2005 del 23 dicembre 2005, consid. 4.2.1).

 

                                12.   Ciò premesso, il quadro delle entrate e delle uscite familiari è il seguente:

 

                                         Dall' 8 marzo 2007 al 31 marzo 2008

                                         reddito del marito (consid. 4f)                                       fr.   5 429.90  mensili

                                         reddito della moglie                                                     fr.          0.—

                                                                                                                          fr.   5 429.90  mensili

                                         fabbisogno minimo del marito (consid. 6)                      fr.   2 255.05

                                         fabbisogno minimo della moglie (consid. 9)                   fr.   3 272.15

                                         fabbisogno in denaro di K__________ (consid. 10)         fr.   1900.—

                                                                                                                          fr.   7 427.20  mensili

                                         ammanco                                                                   fr.   1 997.30  mensili

                                         Il marito può conservare per sé:                                   fr.   2 255.05  mensili,

 

                                         Somma a sua disposizione:                                        fr.   3 174.85

                                         dovrebbe versare alla moglie:                                       fr.   3 272.15

                                         e al figlio K__________                                               fr.   1 900.—  mensili

 

                                         Con sacrifici proporzionali imposti a moglie e figlio, il marito deve versare

                                         alla moglie:                                                                fr.   2 008.55 mensili

                                         al figlio:                                                                      fr.   1 166.30 mensili

 

 

                                         Dal 1° aprile 2008 al 31 marzo 2009

                                         reddito del marito (consid. 4f)                                       fr.   5 781.10  mensili

                                         reddito della moglie                                                     fr.          0.—

                                                                                                                          fr.   5 781.10  mensili

                                         fabbisogno minimo del marito (consid. 6)                      fr.   2 255.05

                                         fabbisogno minimo della moglie (consid. 9)                   fr.   3 272.15

                                         fabbisogno in denaro di K__________ (consid. 10)         fr.   1900.—

                                                                                                                          fr.   7 427.20  mensili

                                         ammanco                                                                   fr.   1 646.10  mensili

                                         Il marito potrebbe conservare per sé:                            fr.   2 255.05  mensili,

 

                                         Somma a sua disposizione:                                        fr.   3 526.05

                                         dovrebbe versare alla moglie:                                       fr.   3 272.15

                                         e al figlio K__________                                               fr.   1 900.—  mensili

 

                                         Per quanto detto qui sopra (consid. 5) e tenuto conto che la moglie ha rivendicato un contributo per sé di fr. 2845.– sino al 30 novembre 2009, AO 1 è tenuto a versare:

                                         alla moglie:                                                                fr.   2 845.– mensili

                                         al figlio:                                                                      fr.   1 900.– mensili

 

 

 

                                         Dal 1° aprile 2009 al 30 novembre 2009

                                         reddito del marito (consid. 4f)                                       fr.   5 746.90  mensili

                                         reddito della moglie (ipotetico: consid. 7e)                    fr.   2 000.—

                                                                                                                          fr.   7 746.90  mensili

                                         fabbisogno minimo del marito (consid. 6)                      fr.   2 255.05

                                         fabbisogno minimo della moglie (consid. 9)                   fr.   3 272.15

                                         fabbisogno in denaro di K__________ (consid. 10)         fr.   1 900.—

                                                                                                                          fr.   7 427.20  mensili

                                         eccedenza                                                                 fr.      319.70  mensili

                                         metà eccedenza                                                         fr.      159.85  mensili

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 2255.05 + fr. 159.85 =                                             fr.   2 414.90  mensili,

 

                                         Egli può destinare a moglie e figlio:
fr. 5746.90 ./. fr. 2414.90                                             fr.   3 332.–  mensili

                                         di cui alla moglie:

                                         fr. 3272.15 + fr. 159.85 ./. fr. 2000.– =                          fr.   1 432.–  mensili

                                         e al figlio K__________                                               fr.   1 900.—  mensili

 

 

                                         Dal 1° dicembre 2009:

                                         reddito del marito (prudenziale: consid. 4f)                    fr.   5 550.–  mensili

                                         reddito della moglie (ipotetico: consid. 7e)                    fr.   2 000.–  mensili

                                                                                                                          fr.   7 550.–  mensili

                                         fabbisogno minimo del marito (consid. 6)                      fr.   2 255.05

                                         fabbisogno minimo della moglie (consid. 9)                   fr.   3 272.15

                                         fabbisogno in denaro di K__________ (consid. 10)         fr.   2 175.—

                                                                                                                          fr.   7 702.20  mensili

                                         ammanco                                                                   fr.      152.50  mensili

                                         Il marito può conservare per sé:                                   fr.   2 255.05  mensili,

 

                                         Somma a sua disposizione:                                        fr.   3 294.95

                                         dovrebbe versare alla moglie:

                                         fr. 3272.15 ./. fr. 2000.– =                                            fr.   1 272.15  mensili

                                         e al figlio K__________                                               fr.   2 175.—  mensili

 

                                         Se non che, l'importo complessivo non diverge in maniera apprezzabile da quanto fissato dal Pretore, e meglio fr. 3310.–, sicché si giustifica di coprire in primo luogo il fabbisogno in denaro del figlio e porre il resto in favore della madre. Onde, i seguenti contributi:

                                         alla moglie:                                                                fr.   1 135.–  mensili

                                         al figlio:                                                                      fr.   2 175.–  mensili

 

                                         Dato quanto precede, i contributi per moglie e figlio vanno entrambi modificati. Ciò perché il debitore alimentare deve potere contare sul proprio fabbisogno minimo (DTF 128 III 414 consid. 3.2.1 con rinvii). Il Tribunale federale ha anche indicato che i contributi alimentari in favore del coniuge e del figlio formano, dal punto di vista della capacità contributiva del debitore, un insieme i cui singoli elementi non possono essere fissati in maniera completamente indipendente gli uni dagli altri (DTF 118 II 95 consid. 1a), sicché in caso di ricorso su entrambi i contributi, essi devono essere calcolati e fissati di nuovo (DTF 128 III 415 consid. 3.2.2). Ciò perché altrimenti si rischierebbe – come in concreto – di mantenere l'importo in favore della moglie, ma di ridurre il contributo per il figlio per rispettare il fabbisogno minimo del debitore alimentare (DTF 128 III 415 consid. 3.2.2).

 

                                13.   La moglie ritiene poi che, non avendo essa alcun reddito, le spese straordinarie per K__________ devono essere sopportate integralmente dal padre. Ora, l'art. 286 cpv. 3 CC prevede che il giudice può obbligare i genitori a versare un contributo speciale “allorché lo richiedano bisogni straordinari e imprevisti del figlio”. Il sussidio si giustifica in caso di necessità transitorie e imprevedibili dei figli al mo­mento in cui è fissato il contributo di mantenimento (in caso contrario occorre far modificare il contributo ordinario: sentenza del Tribunale federale 5C.240/2002, consid. 5.1 con rinvii in: FamPra.ch 2003 pag. 731). In concreto, a prescindere dal fatto che nel dispendio familiare precedente la separazione rientravano verosimilmente anche le spese straordinarie per il figlio, quel che l'appellante chiede non è il versamento di una determinata somma a copertura di esigenze documentate e quantificate (sulla nozione: Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 15 ad art. 286), bensì una sorta di autorizzazione generale ad affrontare – secondo beneplacito – spese per il figlio di cui esigere poi il rimborso dal marito. Ciò non è ammissibile (cfr. RtiD II-2004 pag. 627). Dovessero rivelarsi necessarie spese non presumibili e temporanee per K__________ cui il padre rifiuti di partecipare, l'appellante potrà sempre rivolgersi al Pretore, dimostrandone la necessità e – soprattutto – l'entità. Il giudice stabilirà quindi una somma precisa a copertura delle esigenze documentate e poi fisserà la chiave di riparto secondo le concrete possibilità dei genitori (RtiD I-2010 pag. 705 consid. 2). Il dispositivo 7 del decreto cautelare litigioso, che fissa già una chiave di riparto astratta, va pertanto annullato – d'ufficio – in quanto privo d'interesse pratico.

 

                                14.   AP 1 chiede che il marito le versi fr. 2000.– a titolo di provvigione di lite e in subordine postula il riconoscimento dell'assistenza giudiziaria. Essa sostiene che i “congrui capitali” di AO 1 fanno sì che egli le versi la somma richiesta. Il marito respinge tale domanda rilevando che l'appello “è destituito di ogni fondamento”. Ora, la provvigione di lite è un contributo che un coniuge chiede all'altro in una procedura di stato, ed è trattata come misura provvisionale (v. RtiD I-2005 n. 45c). Tale sussidio, però, può essere ottenuto dall'altro coniuge, sempre che questi sia in grado di fornirlo e che il processo non appaia manifestamente privo sin dall’inizio di esito favorevole o che la condotta processuale non sembri temeraria (RtiD II-2007 n. 15c). Che la moglie necessiti di tale aiuto è pacifico. Se non che, imporlo al marito – che, come si è visto, è ridotto al suo minimo vitale – appare eccessivo. D'altronde, dei pretesi “congrui capitali” si è tenuto conto nella quantificazione del reddito del marito. In simili circostanze, la richiesta di provvigione ad litem non può essere accolta. Dell'assistenza giudiziaria si dirà in appresso.

 

                                15.   Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza delle parti (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). Ragioni di equità giustificano di soprassedere al prelievo di tasse e spese. Le ripetibili, di contro, vanno compensate. Al riguardo, l'appellante va posta al beneficio del gratuito patrocinio, non potendo il marito fornire un adeguato sussidio alla moglie. Ciò premesso, si può prudenzialmente fissare in fr. 1500.– il dispendio complessivo occorso alla precedente patrocinatrice della moglie per le pratiche relative al presente giudizio. Il pronunciato odierno, poi, non influisce in maniera apprezzabile sul contenuto del decreto cautelare, l'importo complessivo a carico del marito rimanendo pressoché identico.

 

 

                                16.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile.

 

per questi motivi,

 

vista per le spese la tariffa giudiziaria

 

pronuncia:               I.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 6, 7 e 8 del decreto impugnato sono così riformati:

6.  AO 1 è tenuto a versare nelle mani di AP 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, la prima volta a far tempo dal mese di marzo 2007, i seguenti contributi alimentari mensili (assegni familiari compresi) in favore del figlio K__________:

     fr. 1166.30 dall'8 marzo 2007 al 31 marzo 2008;
fr. 1900.– dal 1° aprile 2008 al 31 marzo 2009;
fr. 1900.– dal 1° aprile 2009 al 30 novembre 2009;
fr. 2175.– dal 1° dicembre 2009.

7.  annullato

8.  AO 1 è tenuto a versare a AP 1, a titolo di contributo alimentare anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari mensili:

     fr. 2008.55 dall'8 marzo 2007 al 31 marzo 2008;
fr. 2845.– dal 1° aprile 2008 al 31 marzo 2009;
fr. 1432.– dal 1° aprile 2009 al 30 novembre 2009;
fr. 1135.– dal 1° dicembre 2009.

                                         Per il resto l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

 

                                   II.   Non si prelevano oneri processuali. Ripetibili compensate.

 

                                   III.   Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà per l'appellante alla patrocinatrice d'ufficio – avv. __________ – un'indennità di fr. 1500.–.

 

                                 IV.   Notificazione:

                                         –

                                         –;

                                         –;

                                         – Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene

                                            alternative, Torricella-Taverne (in estratto, dispositivo n. III).

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente                                              La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.