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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio |
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segretaria: |
Rossi Tonelli, vicecancelliera |
sedente per statuire sul ricorso (“appello”) del 17 dicembre 2008 presentato dal
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AP 1 ora in
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contro la decisione emessa il 2 dicembre 2008 dalla |
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AO 1, quale autorità di vigilanza sullo stato civile |
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in merito all'iscrizione del suo matrimonio con __________
AO 2, ora in
nel registro svizzero dello stato civile;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1944), cittadino svizzero e statunitense, divorziato, domiciliato a __________, e AO 2 (1938), cittadina del Regno Unito, nubile, con residenza dichiarata a __________ (Australia), si sono sposati a __________ (Nevada, USA) il 28 dicembre 2005. Il 21 febbraio 2006 l'Ufficio circondariale dello stato civile di __________, adito da AP 1, ha trasmesso all'Ufficio di vigilanza sullo stato civile l'atto di matrimonio e un affidavit di quello stesso 28 dicembre 2005 (Affidavit of Application for Marriage License) in cui figurano i dati personali degli sposi per “registrazione matrimonio all'estero” (art. 32 cpv. 1 LDIP).
B. Il 23 febbraio 2006 l'Ufficio di vigilanza sullo stato civile ha chiesto a AP 1 di produrre l'atto di nascita della moglie (secondo il passaporto nata a Essen il 19 febbraio 1938), il relativo certificato di domicilio in originale e copia del passaporto, come pure il suo proprio certificato individuale di stato civile, comunicando che l'atto di matrimonio avrebbe dovuto essere legalizzato dal Consolato generale di Svizzera a San Francisco e che la moglie avrebbe dovuto precisare quale sarebbe stato il suo cognome dopo il matrimonio, potendo essa esigere che questo fosse regolato dal suo diritto nazionale (art. 37 cpv. 2 LDIP). AP 1 ha fatto seguire senza indugio il proprio certificato individuale di stato civile, precisando che il cognome della moglie dopo il matrimonio è AP 1 nata AO 2.
C. L'Ufficio di vigilanza sullo stato civile ha scritto il 9 marzo 2006 a AP 1, ricordandogli che occorreva ancora un atto di nascita della moglie rilasciato da meno di sei mesi (art. 16 cpv. 2 OSC), poiché l'iscrizione di AO 2 nel registro svizzero dello stato civile poteva avvenire solo sulla base di documenti giustificativi ufficiali, l'affidavit accluso all'atto di matrimonio non essendo sufficiente. L'Ufficio di vigilanza ha soggiunto che, non appena in possesso dell'atto di nascita, avrebbe fatto legalizzare direttamente l'atto di matrimonio dal Consolato generale di Svizzera a San Francisco. AP 1 ha invitato il 24 marzo 2006 all'Ufficio di vigilanza sullo stato civile a rinunciare all'atto di nascita “causa i danni subiti in Germania a diverse infrastrutture durante la seconda guerra mondiale”. Alla lettera egli ha accluso una dichiarazione dello stesso 24 marzo 2006 in cui l'Ufficio del controllo abitanti di __________ (Canton Zurigo) attestava che AO 2 aveva risieduto in quel Comune dal 10 marzo 2003 al 1° gennaio 2006, quando si era trasferita a __________.
D. L'Ufficio di vigilanza sullo stato civile ha scritto il 27 marzo 2006 al Consolato generale di Svizzera a __________ per chiarire se fosse davvero impossibile ottenere il citato atto di nascita dall'Ufficio dello stato civile di __________ e se, in tal caso, non si potesse postulare il rilascio di un documento sostitutivo. Con lettera del 28 marzo 2006 AO 2 ha vietato all'Ufficio di vigilanza sullo stato civile dal chiedere l'atto di nascita in sua vece. L'Ufficio di vigilanza ha risposto il 29 marzo 2006 di doversi attivare per legge e che in caso di disaccordo essa
avrebbe potuto pretendere l'emanazione di una decisione formale. L'interessata ha replicato il 4 aprile 2006 che avrebbe prodotto essa medesima ”la documentazione richiesta”. L'Ufficio di vigilanza l'ha sollecitata il 24 aprile 2006 a far seguire l'atto di nascita entro il 16 giugno successivo. Il 2 maggio 2006 AP 1 ha trasmesso all'Ufficio di vigilanza una dichiarazione del 25 aprile 2006 in cui l'Ufficio dello stato civile della Città di __________ attesta che nessuna nascita risulta essere stata registrata con il nome “__________” il 19 febbraio 1938.
E. L'11 maggio 2006 il Consolato generale di Svizzera a D__________ ha comunicato all'Ufficio di vigilanza sullo stato civile che, nonostante reiterate ricerche da parte dell'Ufficio dello stato civile della Città di __________ nelle 23 circoscrizioni del proprio comprensorio, non risulta essere stata registrata la nascita di alcuna AO 2 il 19 febbraio 1938. L'Ufficio di vigilanza ha reso noto tale circostanza il 7 giugno 2006 a AP 1, che non ha reagito. L'Ufficio di vigilanza ha scritto così il 12 luglio 2006 all'Ambasciata di Svizzera a __________ per sapere come mai le autorità del Regno Unito avessero emesso un passaporto a nome di AO 2 allorché l'interessata è nata verosimilmente sotto un altro nome. L'Ambasciata non è stata in grado di rispondere, anche perché tutti i passaporti britannici dell'interessata erano stati emessi sin dal 1960 a Canberra (Australia), ma ha suggerito di ripetere la ricerca presso l'Ufficio dello stato civile di __________ indicando il cognome “AO 2” (con la dieresi) oppure semplicemente “__________”, “__________” o “__________”.
F. L'Ufficio di vigilanza sullo stato civile ha fissato il 24 agosto 2006 ad AO 2 un termine di 30 giorni per produrre finalmente l'atto di nascita. Il termine è decorso infruttuoso, al che l'Ufficio di vigilanza ha sollecitato la destinataria. Ha reagito AP 1, il quale ha chiesto l'8 febbraio 2007 che il matrimonio fosse iscritto nel registro svizzero dello stato civile sulla scorta della documentazione esistente, salvo trasmettere il 14 marzo successivo una nuova attestazione del 26 febbraio 2007 in cui l'Ufficio dello stato civile della Città di __________ confermava che nessuna AO 2) risulta essere nata il 19 febbraio 1938. Il 21 marzo 2007 inoltre egli ha chiesto che gli fosse lasciato “un po' di tempo” per vedere se fosse possibile ottenere un documento sostitutivo dell'atto di nascita.
G. Nel frattempo, il 23 febbraio 2007, l'Ambasciata del Regno Unito a Berna ha informato per posta elettronica l'Ufficio di vigilanza sullo stato civile di essere stata interpellata da AO 2 e ha chiesto se potesse rendersi utile. L'Ufficio di vigilanza ha risposto il 29 marzo 2007, domandando come mai sul suo passaporto britannico l'interessata figurasse nata a __________ il 19 febbraio 1938, mentre le autorità germaniche non trovavano alcun riscontro negli atti dello stato civile. Il viceconsole ha risposto il 4 aprile 2007 che il passaporto in questione è stato
emesso a Canberra il 12 aprile 2005 sulla base di un passaporto precedente e che al momento di ottenere il suo primo passaporto l'interessata doveva avere dimostrato la propria nazionalità britannica, a maggior ragione se non è nata nel Regno Unito e i suoi genitori non erano cittadini del Regno Unito. Interpellata direttamente dall'Ambasciata del Regno Unito a Berna, la British High Commission a Canberra ha comunicato che AO 2 ha acquisito la cittadinanza britannica in seguito a naturalizzazione per avere sposato a suo tempo un cittadino del Regno Unito. Di ciò l'Ufficio di vigilanza sullo stato civile ha ricevuto notizia il 1° maggio 2007.
H. Il 16 maggio 2007 l'Ufficio di vigilanza sullo stato civile ha scritto ad AO 2, invitandola a far accertare dal giudice (art. 42 cpv. 1 CC) tanto la sua nascita avvenuta a __________ il 12 febbraio 1938 quanto la sua filiazione, il nome dei suoi genitori risultando solo dal noto affidavit. La destinataria non ha reagito. Mesi dopo, il 12 marzo 2008, AP 1 ha chiesto all'Ufficio di chiudere il caso. Statuendo con decisione del 2 dicembre 2008, l'Ufficio di vigilanza sullo stato civile ha rifiutato
l'iscrizione del matrimonio nel registro svizzero, senza prelevare tasse né spese.
I. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un ricorso (“appello”) del 17 dicembre 2008 in cui chiede che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di ordinare l'iscrizione del matrimonio nel registro svizzero dello stato civile. Con osservazioni del 22 aprile 2009 l'Ufficio di vigilanza dichiara di confermarsi nella propria decisione, non senza rimettersi al giudizio della Camera. Invitata a esprimersi, AO 2 non ha formulato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate fino al 31 dicembre 2010 dall'autorità di vigilanza sullo stato civile, che nel Cantone Ticino è la Divisione degli interni, Sezione degli enti locali (art. 5 del regolamento sullo stato civile: RL 4.1.2.1), erano impugnabili con ricorso entro 20 giorni alla Camera civile di appello (art. 32 cpv. 3 vLAC). Trattato come ricorso, l'appello in esame – tempestivo – è ricevibile.
2. Nella decisione impugnata l'Ufficio di vigilanza ha motivato il rifiuto di iscrivere il matrimonio celebrato a __________ nel registro svizzero dello stato civile, ricordando come AO 2 si sia sempre rifiutata di esibire il proprio atto di nascita, necessario per inserire i dati di identificazione personali nel registro degli attinenti di __________. Il passaporto – ha soggiunto l'autorità di vigilanza – poco sussidia, poiché “il suo contenuto non corrisponde praticamente mai a quello dell'atto di nascita”. Quanto alle indagini promosse per rimediare alla situazione, l'Ufficio di vigilanza ha sottolineato come nessuna AO 2 risulti nata a __________ il 19 febbraio 1938, né l'autorità britannica ha spiegato univocamente come mai quell'indicazione figuri sul passaporto dell'interessata. Chiamati a collaborare, poi, i coniugi non hanno prestato alcun aiuto. Anzi, AO 2 “si è sempre di fatto estraniata in tutti i modi dalla procedura”. Invitati a rivolgersi al giudice per far accertare i dati mancanti, infine, i due non hanno reagito. L'inchiesta avviata d'ufficio non apparendo suscettibile di ulteriori sviluppi, l'autorità di vigilanza dichiara di essersi risolta così a respingere l'iscrizione del matrimonio nel registro svizzero dello stato civile, fermo restando che l'unione è e rimane valida negli Stati Uniti.
3. Le decisioni o i documenti stranieri concernenti lo stato civile sono iscritti nel registro svizzero se così dispone l'autorità cantonale di vigilanza (art. 32 cpv. 1 LDIP). Competente è l'autorità di
vigilanza del Cantone d'origine dell'interessato (art. 23 cpv. 1 OSC). L'iscrizione è autorizzata se sono adempiute le condizioni degli art. 25 a 27 LDIP (art. 32 cpv. 2 LDIP). Trattandosi di iscrivere un matrimonio contratto all'estero, i cittadini svizzeri e gli stranieri domiciliati in Svizzera i cui dati dello stato civile figurano già – per un motivo o per l'altro – nel registro svizzero non devono procurarsi documentazione complementare. È sufficiente che comunichino l'avvenuta celebrazione delle nozze alla rappresentanza svizzera competente e consegnino l'atto di matrimonio (la comunicazione non avviene d'ufficio, tranne per quanto riguarda Germania, Austria e Italia, con cui vigono trattati internazionali). Se però il matrimonio non è stato celebrato dopo avere ottenuto un certificato svizzero di capacità al matrimonio e gli atti della persona straniera non figurano nel registro svizzero, la persona straniera deve documentare il proprio stato civile. La rappresentanza all'estero traduce e legalizza i documenti, trasmettendoli gratuitamente all'autorità svizzera. Eventualmente la comunicazione del matrimonio può avvenire anche all'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile, che invia i documenti alla rappresentanza svizzera per la traduzione (se occorre) e per la legalizzazione, nel qual caso tuttavia sono riscossi emolumenti (si vedano i punti 1.2 e 1.10 del documento pubblicato in: www. bj.admin.ch/ content/bj/it/home/themen/gesellschaft/zivilstand/faq/ehe.html).
4. Dovendosi inserire nel registro svizzero le generalità di una persona straniera, compete all'autorità dello stato civile esaminare i dati identificativi (art. 16 cpv. 1 lett. b OSC). La persona interessata deve presentare i documenti necessari, che non devono essere stati rilasciati da più di sei mesi; se procurarsi siffatti documenti è impossibile o palesemente inesigibile, in casi motivati sono ammissibili documenti che risalgano a una data anteriore (art. 16 cpv. 2 OSC). Se è impossibile o non può ragionevolmente essere preteso che tale persona presenti i documenti necessari al suo rilevamento, l'ufficiale dello stato civile – o, dandosi il caso, l'autorità di vigilanza – verifica se sia possibile raccogliere una dichiarazione conformemente all'art. 41 cpv. 1 CC (art. 15a cpv. 3 OSC). In virtù di quest'ultima norma l'autorità di vigilanza può autorizzare nel singolo caso la prova di dati sullo stato civile mediante una dichiarazione all'ufficiale se la persona tenuta a collaborare dimostra che dopo adeguate ricerche l'accertamento per mezzo di documenti si è rivelato impossibile o non può essere ragionevolmente preteso e se in base ai documenti e alle informazioni disponibili i dati non sono controversi (art. 17 cpv. 1 OSC). Se i dati sono controversi, essa invita la persona interessata a adire il giudice (art. 42 cpv. 1 CC).
5. In concreto il problema verte sul rilevamento dell'identità dichiarata da AO 2, giacché i dati personali di AP 1 – cittadino svizzero, oltre che statunitense – figurano già nel registro dello stato civile e non occorreva documentarli oltre. Ora, nel registro vanno indicati – tra l'altro – il luogo di nascita, la data di nascita, i nomi e il cognome del padre, come pure i nomi e il cognome della madre (art. 8 lett. e n. 1 a 3, lett. l n. 1 a 6 OSC). Se AP 1 avesse prodotto un atto di nascita della moglie, tali dati sarebbero stati senz'altro “documentati”. È vero che sul passaporto di AO 2 figura il luogo e la data di nascita, ma l'autorità di vigilanza non era tenuta ad accomodarsi di un passaporto, almeno finché fosse stata resa verosimile l'irreperibilità o la ragionevole inesigibilità di un atto dello stato civile. E simile ipotesi non consta nel caso specifico, poiché se è vero che allo stato civile di __________ non figura iscritta la nascita di alcuna AO 2 il 19 febbraio 1938, è altrettanto vero che i registri della Città di __________ non risultano lacunosi “causa i danni subiti in __________ a diverse infrastrutture durante la seconda guerra mondiale”, come pretendeva AP 1.
Se non è stato possibile ottenere l'atto di nascita nella fattispecie, dunque, ciò si deve o al fatto che Anna Marie von Rueflingen sia nata altrove o in un altro momento o con un altro cognome (al che mal si comprenderebbe tuttavia come i suoi genitori potessero chiamarsi __________ e __________). Quanto all'affidavit accluso all'atto di matrimonio in cui AO 2 ha indicato al notaio della contea di Clark i nomi e la cittadinanza dei genitori (entrambi con State of Birth “Germany”), esso si limita a riprodurre le affermazioni – sia pure giurate – dell'interessata, senza che il notaio le abbia personalmente accertate. La portata dell'atto, di conseguenza, non va oltre quella un'affermazione di parte (Rep. 2000 pag. 221; cfr. anche ASA 2001 pag. 575 segg.).
6. L'appellante fa valere che nel frattempo AO 2 ha ottenuto il permesso “C” per domiciliarsi in Svizzera, che “la prassi restrittiva” dell'Ufficio di vigilanza sullo stato civile ha senso solo per ostacolare i matrimoni di convenienza, che nel 1973 egli non ha avuto alcuna difficoltà a far riconoscere il suo primo matrimonio contratto all'estero (senza che sia stato chiesto alcun atto di nascita) e che quando egli non aveva ancora acquisito la cittadinanza svizzera aveva goduto così di un trattamento migliore rispetto a oggi, sicché “l'intransigenza” dimostrata dall'Ufficio di vigilanza sullo stato civile sarebbe “aberrante”.
In realtà, così argomentando, l'interessato mostra di non capire i motivi per cui l'autorità di vigilanza sullo stato civile lo ha rinviato a far valer le sue ragioni davanti al giudice civile. Non è vero infatti che l'Ufficio di vigilanza adotti una “prassi restrittiva” destinata solo a ostacolare matrimoni di convenienza. Come si è spiegato, ove decida di iscrivere nel registro svizzero dello stato civile un matrimonio celebrato all'estero senza che i fidanzati abbiano ottenuto un certificato svizzero di capacità al matrimonio e senza che i dati identificativi della persona straniera figurino nel registro svizzero, l'autorità di vigilanza deve verificare che tali dati siano “documentati”. E nella fattispecie non si può ragionevolmente pretendere che l'Ufficio di vigilanza iscriva nel registro svizzero il matrimonio del ricorrente con una persona nata a __________ il 19 febbraio 1938 quando di tale nascita non v'è traccia nei corrispondenti atti dello stato civile. Né si può pretendere che AO 2 sia iscritta come figlia di __________ __________ e __________ (di cui si ignora il nome patronimico) solo perché ciò sia da lei dichiarato. Men che meno ove si consideri che, stando alla British High Commission a Canberra, AO 2 avrebbe acquisito la cittadinanza britannica in seguito a naturalizzazione per avere sposato a suo tempo un cittadino del Regno Unito. Se così fosse, andrebbe documentato anche lo scioglimento del primo matrimonio e quello celebrato a __________ non sarebbe per lei il primo, contrariamente a quanto si evince dall'affidavit accluso all'atto di matrimonio (Number of This Marriage: 1). Non si disconosce che le iscrizioni nel registro dello stato civile siano meramente dichiarative, ma ciò non toglie ch'esse debbano essere complete ed
esatte (DTF 135 III 395 consid. 3.4).
Che il ricorrente si sia visto iscrivere senza difficoltà nel registro svizzero dello stato civile un precedente matrimonio contratto all'estero poco sussidia. Intanto perché non risulta che le condizioni di allora fossero le stesse di oggi (mancanza di un certificato svizzero di capacità al matrimonio e mancanza di dati identificativi della persona straniera nel registro svizzero). Inoltre perché, senza motivazione adeguata, un'iscrizione avvenuta sulla base di uno strumentario legislativo risalente a 35 anni addietro non può semplicemente essere paragonata ai requisiti che l'ordinamento giuridico pone oggi. A torto poi il ricorrente si risente con l'Ufficio di vigilanza sullo stato civile, ove si consideri che il rifiuto di iscrivere il matrimonio nel registro svizzero si riconduce sostanzialmente alla renitenza di AO 2, la quale invece di collaborare – come le incombeva (art. 16 cpv. 5 OSC) – prima si è veementemente opposta a che si richiedesse il suo atto di nascita (act. 7), poi ha assicurato che avrebbe fatto seguire lei stessa “la documentazione richiesta” (act. 9), tranne non produrre alcunché, e in seguito non si è più manifestata, nemmeno quando l'Ufficio di vigilanza l'ha formalmente diffidata a esibire l'atto mancante (act. 10 e 16).
7. Si aggiunga ad ogni buon conto che nelle circostanze descritte il ricorrente non perde il diritto all'iscrizione nel registro svizzero dello stato civile, i dati controversi sulla nascita della moglie (rispettivamente sul suo nome al momento della nascita) e quelli mancanti sull'identità dei genitori potendo ancora essere appurati dal giudice ordinario – più che nel quadro dell'art. 42 cpv. 1 CC, come reputa l'Ufficio di vigilanza sullo stato civile – nell'ambito di un'azione generale di accertamento (FF 1996 I 58 a metà). In virtù di una decisione favorevole da parte del giudice il ricorrente potrà poi ottenere l'iscrizione del matrimonio nel registro svizzero. Il ricorrente si duole di tribolazioni, ma trascura che l'Ufficio di vigilanza sullo stato civile si è adoperato solo per fare chiarezza. Se ciò non è risultato possibile davanti all'autorità amministrativa, nulla impedisce al ricorrente di far capo ai tribunali.
8. Gli oneri dell'attuale giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 31 LPAmm). La tassa di giustizia si orienta a quanto prevede l'art. 28 cpv. 1 lett. a LPAmm per il Tribunale cantonale amministrativo.
9. L'odierna decisione va comunicata anche all'Ufficio federale dello stato civile, per il tramite dell'Ufficio federale di giustizia (art. 90 cpv. 5 OSC). Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 2 lett. d LTF), in materia di tenuta del registro di stato civile è dato ricorso in materia civile conformemente all'art. 72 cpv. 2 lett. b n. 2 LTF (DTF 135 III 390 consid. 1.1).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico del ricorrente.
3. Intimazione:
–;
–;
– Ufficio federale dello stato civile, per il tramite dell'Ufficio federale di giustizia, Berna.
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sullo stato civile;
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.