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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretario: |
Pontarolo, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa n. 290.2006 – R.17/18.2009 (curatela volontaria: approvazioni d'inventario) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
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AP 1,
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alla |
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Commissione tutoria regionale 6, Agno
riguardo all'inventario con valori 15 luglio 2006 redatto dal primo curatore
CO 3,
e all'inventario con valori 17 novembre 2008 redatto dal secondo curatore
CO 2, ; |
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 24 marzo 2009 presentato da AP 1 contro la decisione unica emessa il 9 marzo 2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 23 giugno 2006 AP 1 (1951) ha ottenuto dalla Commissione tutoria regionale 6 l'istituzione di una curatela volontaria. In qualità di curatore è stato designato CO 3, cui è stato affidato il compito di “salvaguardare convenientemente gli interessi morali e materiali della curatelata”, amministrandone i beni e i redditi. Il curatore è stato chiamato altresì a inventariare, insieme con un rappresentante della Commissione tutoria regionale, i beni della curatelata (valori il 15 luglio 2006) e a presentare ogni anno il rendiconto finanziario entro il febbraio dell'anno successivo. CO 3 ha chiesto più volte di essere sollevato dall'incarico, non potendo assolvere convenientemente il mandato per ragioni personali.
B. Con decisione del 21 novembre 2008 la Commissione tutoria regionale ha nominato CO 2, dal 17 novembre 2008, in sostituzione di CO 3. Al nuovo curatore sono state affidate le identiche mansioni del predecessore, con il compito aggiuntivo di “studiare una strategia finanziaria per evitare l'aumento di pignoramenti/attestati di carenza beni a carico dell'interessata nonché valutare la possibilità di risanare la situazione”. Come il curatore precedente, egli è stato chiamato a inventariare, sempre in concorso con un rappresentante della Commissione tutoria regionale, i beni di AP 1 (valori il 17 novembre 2008) e a presentare ogni anno il rendiconto finanziario entro il febbraio dell'anno successivo.
C. Non è dato di sapere quando il primo curatore ha redatto l'inventario, dal quale emergono attivi per appena fr. 3.76 e passivi per fr. 47 697.45 (valori il 15 luglio 2006). Risulta unicamente che la Commissione tutoria regionale lo ha approvato il 23 gennaio 2009. Contro tale approvazione la curatelata è insorta l'11 febbraio 2009 all'Autorità di vigilanza sulle tutele, contestando passivi per fr. 31 666.40 correlati a 12 esecuzioni pendenti (da ridurre secondo lei a fr. 12 042.90) e facendo valere di avere inviato fatture mediche a suo carico per circa fr. 7100.– più spese all'Ufficio cantonale del sostegno sociale e dell'inserimento, che le
eroga prestazioni assistenziali (note d'onorario che a suo avviso non dovevano quindi figurare tra i debiti).
D. Quello stesso 23 gennaio 2009 la Commissione tutoria regionale ha approvato anche l'inventario allestito dal nuovo curatore, che registra attivi per fr. 1664.75 e passivi per fr. 14 020.65 (valori il 17 novembre 2008). AP 1 ha impugnato tale approvazione all'Autorità di vigilanza sulle tutele, contestando i passivi nella misura in cui il totale di fr. 14 020.65 si fondava sui dati del primo inventario.
E. Statuendo con decisione unica del 9 marzo 2009, l'Autorità di vigilanza ha respinto i ricorsi in quanto ricevibili, senza prelevare tasse né spese. Dopo essersi domandata se i memoriali fossero sufficientemente motivati, le generiche censure della ricorrente non permettendo di verificare le poste litigiose, essa ha rilevato d'ufficio che una voce nei passivi del secondo inventario (un debito di fr. 3008.40 verso le __________) era corretta nel risultato, seppure non negli addendi. Per il resto, secondo l'Autorità di vigilanza, i debiti del primo inventario risultavano tutti chiaramente documentati.
F. Contro la decisione appena citata AP 1 ha introdotto il 24 marzo 2009 un appello a questa Camera nel quale, senza formulare conclusioni precise, critica i due inventari. Il memoriale non è stato intimato per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili dinanzi al Tribunale d'appello nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC. Consegnato alla posta il 25 marzo 2009, l'appello in esame è dunque tempestivo.
2. Un atto di appello deve contenere, oltre ai motivi di fatto e di diritto su cui si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC). Se un tutelato – o un curatelato – però insorge personalmente contro una decisione a lui sfavorevole, è sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi d'impugnazione si desumano dall'insieme dell'esposto (Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 41 ad art. 420). Nella fattispecie le argomentazioni dell'appellante rimangono assai confuse, a dispetto di tutto l'impegno che si può profondere nell'interpretazione del memoriale. Ad ogni buon conto, esse saranno vagliate punto per punto.
3. Quando assume l'incarico, il tutore procede “in concorso con un membro dell'autorità tutoria alla compilazione di un inventario della sostanza da amministrarsi”, il quale deve comprendere – per quanto possibile – una descrizione particolareggiata di tutti i beni dell'interdetto (art. 398 cpv. 1 CC). La norma si applica per analogia anche al curatore (art. 367 cpv. 3 CC). L'inventario in questione funge solo da base per la stesura dei rendiconti (art. 423 CC), eventualmente per valutare la responsabilità degli organi di tutela (art. 426 segg. CC). Diversamente dall'inventario pubblico, che “ha verso i creditori gli effetti derivanti dal beneficio d'inventario in materia di successione” (art. 398 cpv. 3 CC), l'inventario redatto dal tutore – o dal curatore – riguarda solo quest'ultimo, il pupillo e la Commissione tutoria regionale (I CCA, sentenza inc. 11.2005.106 del 30 gennaio 2008, consid. 6e).
4. L'appellante si duole anzitutto che nei passivi del secondo inventario figurino tre esecuzioni per debiti: l'una (risalente al 10 gennaio 2003) promossa dalla dott. __________ di __________ per fr. 762.60, l'altra (risalente al 5 febbraio 2004) promossa dal dott. __________ di __________ per fr. 704.40 e l'ultima (risalente al 22 giugno 2004) promossa dalla __________ di __________ per fr. 291.50 (doc. A allegato all'appello). Essa sostiene che tali debiti sono stati estinti e che le ricevute di pagamento si trovano agli atti del primo inventario. In realtà la rubrica del primo inventario non contiene alcunché. E invano si cercherebbero quietanze nelle altre rubriche formanti il carteggio n. 5216-51 della Commissione tutoria regionale.
Solo con l'appello l'interessata produce in fotocopia una ricevuta di versamento per fr. 598.80 alla dott. __________, del 25 febbraio 2003, una ricevuta di versamento per fr. 527.– al dott. __________, del 19 novembre 2004, e una ricevuta
di versamento per fr. 241.50 alla __________, del
13 luglio 2004. A parte il fatto però che essa non rende verosimile di avere pagato gli interessi di mora né la tassa d'incasso né tanto meno le spese esecutive, i tre precetti figurano nell'elenco rilasciato il 26 novembre 2008 dall'Ufficio di esecuzione di Lugano. Il nuovo curatore non poteva quindi ignorarli o ridurne gli importi a beneplacito. Poteva menzionare a rubrica che la curatelata risultava avere corrisposto il capitale direttamente al creditore, ma ciò nulla toglie al fatto che le tre procedure continuino a pendere per l'intera somma. Incomberà al curatore aiutare l'interessata a ottenerne – per quanto possibile – la cancellazione (si veda al riguardo la circolare n. 32/2005 diramata il 6 dicembre 2005 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, quale autorità di vigilanza, sull'estinzione del diritto dei terzi alla consultazione degli atti degli Uffici d'esecuzione, punto 2.2, in: (www3.ti.ch/POTERI/sw/giudiziario/files/circolari_CEF/Circolare _CEF_32.pdf). Fino a quel momento le esecuzioni visibili dai terzi vanno annoverate fra i passivi dell'inventario.
5. Sostiene l'appellante che un suo debito di fr. 196.50 relativo a uno dei nove attestati di carenza beni registrati nel secondo inventario non sussiste perché, trattandosi di una multa per mancata presentazione di una dichiarazione d'imposta, la contravvenzione andrebbe a carico del precedente curatore. Così argomentando, l'interessata si limita tuttavia a esprimere un proprio convincimento. A ragione pertanto il nuovo curatore ha incluso l'attestato del 21 febbraio 2008 tra i passivi del secondo inventario. Tutt'altra è la questione di sapere se l'appellante abbia modo di ricuperare la somma da CO 3. Diversamente da diritti soggettivi o aspettative legali (Guler in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 7 ad art. 398), semplici pretese non possono ad ogni modo essere iscritte fra gli attivi di un inventario.
6. Relativamente al primo inventario, la curatelata adduce che “le aiuti privati nelle inventario di signor CO 3 secondo me sono sempre aperte” e allega la documentazione di due debiti impagati: il saldo di un'automobile da lei comperata il 15 ottobre 2003 (fr. 3350.–) e un estratto conto della __________ per fatture emesse tra il marzo del 2005 e il gennaio del 2006 (fr. 1494.–). Se non che, il debito per l'acquisto dell'automobile figurava regolarmente iscritto nel primo inventario per fr. 3500.– (“fattura __________ 2003, danno totale”), alla stessa stregua di uno scoperto di fr. 1634.– verso la __________ per la fornitura di pasti a domicilio (distinta manoscritta in fondo alla rubrica). In proposito l'inventario non denota alcuna omissione.
7. Fra gli attivi del secondo inventario l'appellante vorrebbe inserire una pretesa di fr. 1515.– nei confronti di __________, la quale ha condotto in sublocazione il suo appartamento fra il maggio e l'agosto del 2007. Una volta di più essa disconosce tuttavia che tra gli attivi dell'inventario non possono inscriversi semplici pretese. Anche su questo punto l'appello si rivela perciò destituito di consistenza.
8. In un foglio accluso all'appello la curatelata contesta ulteriormente il primo inventario per quel che è di tre esecuzioni promosse il 14 agosto 2001 dallo Stato del Cantone Ticino, asserendo che tali debiti fiscali (fr. 485.35, fr. 387.90 e fr. 306.45) sarebbero stati condonati “con lettera 30 aprile 2002”, come risulterebbe verificando “nei atti del signor CO 3”. In realtà la rubrica dell'inventario – come le altre rubriche formanti il carteggio n. 5216-51 della Commissione tutoria regionale – non accenna a condoni di sorta, né tanto meno contiene una “lettera 30 aprile 2002”. Nulla rende verosimile perciò la tesi dell'appellante.
Per altro verso l'appellante sostiene di avere estinto un debito di fr. 363.70 verso il Comune di __________ per la raccolta dei rifiuti 1999, oggetto di un'esecuzione risalente al 21 maggio 2001 compresa nel primo inventario. A tal fine essa unisce fotocopia di due ricevute di versamento (l'una di fr. 37.50, l'altra di fr. 250.–), del 21 agosto 2001. Sta di fatto che l'addizione dei due importi non corrisponde al valore della somma in esecuzione; per di più, la curatelata nemmeno pretende di avere pagato gli interessi di mora, la tassa d'incasso o le spese esecutive. Il precetto figurando ancora per l'intera somma nell'elenco rilasciato il 2 agosto 2006 dall'Ufficio di esecuzione di Lugano, il curatore non poteva ignorarlo o ridurne l'importo a piacimento. Anche su questo punto vale quanto si è spiegato dianzi (consid. 4).
Per quel che è di un'altra esecuzione compresa nei passivi del primo inventario (estinta, a parere dell'appellante), si tratta di un precetto esecutivo intimato il 4 ottobre 2005 da __________ per fr. 26 562.75, elencato anch'esso nella distinta rilasciata il 2 agosto 2006 dall'Ufficio di esecuzione di Lugano. La curatelata acclude fotocopia di un accordo in base al quale __________ ha accettato il 16 maggio 2003 di ridurre una sua pretesa di fr. 14 456.50 a fr. 4000.– e unisce fotocopia di una sua ricevuta di pagamento per tale importo, del 9 ottobre 2006. Che la pretesa di fr. 14 456.50 corrisponda a quella posta in esecuzione appare dubbio. Comunque sia, il pagamento dell'appellante è successivo alla data dell'inventario (15 luglio 2006). Non poteva quindi essere preso in considerazione.
9. Sempre nel citato foglio accluso all'appello la curatelata torna a contestare il debito di fr. 762.60 verso la dott. __________, quello di fr. 704.40 verso il dott. __________ e quello di fr. 291.50 verso la __________, inseriti nel primo inventario. Al proposito ci si è già diffusi (consid. 4) e non soccorre ripetersi. Altrettanto vale per il saldo del prezzo di acquisto relativo all'automobile comperata dall'appellante il 15 ottobre 2003 (consid. 6).
10. Infine l'appellante chiede, nel predetto foglio compiegato all'appello, “di poter leggere il rapporto del signor CO 3 con eventuali correzioni allegato alla sua lettera 31.10.2006”. In tale lettera però CO 3 invitava semplicemente la curatelata a firmare l'inventario stilato in quattro copie, accluse a quello scritto. Sulla proposta di inventario la curatelata aveva già avuto modo di esprimersi, tant'è che in calce alla medesima aveva formulato osservazioni autografe (bozza nella rubrica del primo inventario). Contro l'approvazione dell'inventario da parte della Commissione tutoria regionale, in seguito, essa ha ricorso personalmente all'Autorità di vigilanza. E contro la decisione dell'Autorità di vigilanza essa ha appellato a questa Camera, munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto. Non può quindi pretendere, ora, di ricominciare da capo la procedura di inventario. Anche al riguardo l'appello denota la sua inconsistenza.
11. L'infondatezza dell'appello non esime da un richiamo, per quanto il Tribunale d'appello sia una giurisdizione di ricorso e non una superiore autorità di vigilanza, sicché questa Camera non è abilitata a intervenire d'ufficio né a impartire istruzioni. Il caso specifico denota nondimeno una disfunzione evidente. Non è ammissibile per vero che un inventario di inizio curatela, commissionato nel giugno del 2006 (con valori al 15 luglio successivo), sia stato approvato il 23 gennaio 2009 senza che la Commissione tutoria regionale consti avere diffidato, ammonito né – tanto meno – rimosso il curatore fino al 21 novembre 2008. La Commissione tutoria motiva il ritardo con l'argomento che “la curatelata non ha facilitato il compito del curatore ed ha contestato ripetutamente l'importo dei debiti, asserendo che parte di essi erano già pagati” (osservazioni del 18 febbraio 2009 al ricorso davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele, primo foglio). Un inventario come quello citato non richiedeva lontanamente, in ogni modo, due anni e mezzo di lavoro. La spiegazione predetta appare finanche poco seria, poi, ove si consideri che il primo curatore non risulta avere consegnato un solo rendiconto annuo, sollecitando anzi a varie riprese la propria sostituzione, e che AP 1 ha dovuto reperire essa medesima un nuovo curatore perché la Commissione tutoria regionale decidesse infine l'avvicendamento. Che non sia facile trovare persone disposte ad assumere l'ufficio di curatore, per di più in lingua tedesca (come nella fattispecie), è noto. Ciò non basta tuttavia per giustificare un simile stato di cose e richiede una segnalazione all'Autorità di vigilanza.
12. Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC). Date le verosimili difficoltà finanziarie in cui essa si trova, tuttavia, il prelievo di tasse o spese si tradurrebbe – con ogni verosimiglianza – in ulteriori costi per l'erario pubblico. Conviene quindi prescindere da incassi. Né è il caso di assegnare ripetibili, l'appello non essendo stato intimato per osservazioni.
13. Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è in linea di principio dato (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF). L'ammontare complessivo dei debiti contestati dall'appellante, tuttavia, raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF solo in relazione al primo inventario.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
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– ; – Commissione tutoria regionale 6, Agno. |
Comunicazione:
– ;
– ;
– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.