Incarto n.
11.2009.6

Lugano

17 maggio 2013/lw

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Jaques

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2006.155 (modifica di sentenza di divorzio: contributo alimentare per la figlia) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 2 febbraio 2006 da

 

 

AO 1

 

 

contro

 

 

AP 1  

(rappresentata dalla madre RA 1, ,

e patrocinata dall'avv.PA 1);

 

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello dell'8 gennaio 2009 presentato da RA 1 contro la sentenza emessa il 22 dicembre 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con sentenza del 9 aprile 2003 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 9 settembre 1999 da AO 1 (1969) e RA 1 (1972), omologando una convenzione in cui i coniugi avevano pattuito l'affidamento della figlia AP 1 (nata il 7 settembre 2000) alla madre, con l'obbligo per il padre di versare a quest'ultima un contributo alimentare indicizzato, ogni biennio, di fr. 1200.– mensili fino al 6° compleanno, di fr. 1400.– mensili fino al 12° compleanno e di fr. 1800.– mensili fino alla maggiore età o al termine di una formazione professionale adeguata, eventuali assegni familiari non compresi. I coniugi, inoltre, avevano vicendevolmente rinunciato a contributi alimentari.

 

                                  B.   Il 2 febbraio 2006 AO 1 ha convenuto RA 1 davanti al medesimo Pretore facendo valere una diminuzione del proprio reddito in seguito a disdetta del rapporto di lavoro e chiedendo la riduzione del contributo alimentare per AP 1 a fr. 840.– mensili fino al 6° compleanno, a fr. 980.– mensili fino al 12° compleanno, a fr. 1260.– mensili fino alla maggiore età e a fr. 1400.– mensili fino al termine di una formazione professionale adeguata. Al contraddittorio del 3 aprile 2006 egli ha precisato di avere convenuto l'ex moglie in rappresentanza della figlia, la quale ha proposto di respingere l'azione. L'istruttoria, cominciata quello stesso giorno, è terminata il 17 novembre 2006. Al dibattimento finale del 30 gennaio 2007 l'attore ha confermato che nel frattempo la sua situazione finanziaria non era sostanzialmente cambiata, nonostante avesse avviato un'attività in proprio e, adducendo difficoltà a onorare il contributo offerto con la petizione, si è rimesso “alla clemenza del giudice”. Da parte sua la convenuta ha ribadito la sua proposta di rigettare l'azione. Il 28 aprile 2007 AO 1 si è risposato con D__________ (1977).

 

                                  C.   Con ordinanza del 24 gennaio 2008 il Segretario assessore, accertato che gli atti erano silenti sulla situazione finanziaria di RA 1, ha disposto il richiamo dell'incarto fiscale di lei e l'edizione di documentazione relativa ai suoi redditi e al suo fabbisogno minimo. Il 4 aprile 2008 si è tenuto un nuovo dibattimento finale davanti al Segretario assessore, in occasione del quale l'attore ha comunicato di essere in attesa di un figlio, la cui nascita era prevista per il luglio del 2008, dalla seconda moglie. La convenuta ha proposto una volta ancora di respingere l'azione. Il 26 giugno 2008, preso atto della sentenza pubblicata in DTF 134 I 184 relativa alla giurisdizione del Segretario assessore, il Pretore ha offerto alle parti la possibilità di esperire un nuovo dibattimento finale in sua presenza, opportunità cui le parti hanno rinunciato. Il 4 luglio 2008 è nato J__________, figlio dell'attore e di D__________.


                                  D.   Statuendo con sentenza del 22 dicembre 2008, il Pretore ha parzialmente accolto l'azione, nel senso che ha ridotto il contributo alimentare per AP 1 a fr. 1180.– mensili indicizzati fino alla maggiore età, “riservata l'applicazione dell'art. 277 cpv. 2 CC”, eventuali assegni familiari non compresi. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 150.– sono state poste per quattro quinti a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta, con obbligo per il primo di rifondere alla seconda fr. 300.– per ripetibili ridotte.

 

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'8 gennaio 2009 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, l'azione sia respinta o, in subordine, che il contributo sia ridotto unicamente dal passaggio in giudicato della sentenza o, al più presto, dal luglio del 2008 e sia fissato in importi (da stabilire dal giudice) scalari fino alla maggiore età. Il 23 febbraio 2009 AO 1 ha inoltrato le proprie osservazioni all'appello. Il 14 ottobre 2009, e l'11 marzo 2013 egli ha comunicato a questa Camera alcuni cambiamenti della propria situazione economica, in particolare la nascita di una seconda figlia e l'avvio di una nuova azione di modifica del contributo alimentare.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   La decisione impugnata è stata comunicata il 22 dicembre 2008, di modo che all'appello continua ad applicarsi “il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione” (art. 405 cpv. 1 CPC). Ora, la modifica di contributi alimentari stabiliti in favore di un figlio nella sentenza di divorzio dei genitori andava trattata, fino al 31 dicembre 2010, con la procedura ordinaria dell'art. 419 cpv. 3 CPC ticinese (RtiD I-2009 pag. 613 consid. 1). Il termine per appellare era pertanto quello abituale di venti giorni (art. 308 cpv. 1 ticinese), come quello per formulare osservazioni (art. 314 CPC ticinese). La decisione impugnata essendo stata notificata alla convenuta il 29 dicembre 2008, in concreto l'appello, presentato l'8 gennaio 2009, risulta tempestivo. Le osservazioni all'appello, consegnate alla posta solo il 24 febbraio 2009, si rivelano invece tardive e pertanto irricevibili, l'appello essendo stato notificato all'attore il 23 gennaio 2009 (www.posta.ch/trackand­trace, informazioni inerenti al recapito __________). Ciò vale a maggior ragione per le lettere del 14 ottobre 2009 e dell'11 marzo 2013.

 

                                   2.   Il Pretore ha emanato la propria sentenza con la procedura speciale degli art. 425 segg. CPC ticinese, cui soggiacevano fino al 31 dicembre 2010 le azioni di mantenimento e quelle intese alla modifica del contributo alimentare per i figli (art. 279 e 286 CC). Come detto (consid. 1), in realtà egli avrebbe dovuto applicare la procedura ordinaria dell'art. 419 cpv. 3 CPC ticinese. Sta di fatto che in concreto le parti non hanno subìto alcun pregiudizio: il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, era senz'altro competente a decidere e il principio del contraddittorio è stato ossequiato. Del resto la procedura speciale degli art. 425 segg. CPC ticinese era sì “semplice e rapida”, ma non meramente sommaria e non comportava alcuna restrizione nelle offerte di prova (come prevedeva invece l'art. 366 CPC ticinese per le procedure sommarie), né limitava il potere cognitivo del giudice alla verosimiglianza. Era una procedura di merito (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 1 in fine ad art. 280), in esito alla quale il giudice statuiva con piena cognizione. Nella fattispecie non si ravvisano quindi ipotesi di annullabilità né, tanto meno, di nullità (analogamente: RtiD I-2009 pag. 615 consid. 1f).

 

                                   3.   Nella fattispecie l'azione intesa alla modifica della sentenza di divorzio è stata intentata nei confronti dell'ex moglie RA 1. All'udienza del 3 aprile 2006, nondimeno, con l'accordo delle parti e del giudice l'attore ha modificato la designazione della convenuta in “RA 1 in rappresentanza della figlia AP 1” (verbale, pag. 1). La giurisprudenza avendo specificato nel frattempo che in virtù dell'art. 318 cpv. 1 CC la legittimazione attiva o passiva va riconosciuta in casi del genere sia al detentore dell'autorità parentale sia al figlio minorenne (DTF 136 III 365 segg.; RtiD I-2011 pag. 656 consid. 2), l'appello di AP 1 è senz'altro proponibile.

 

                                   4.   Il Pretore ha accertato nella sentenza impugnata che come architetto dipendente il marito guadagnava, al momento del divorzio (aprile del 2003), fr. 5085.65 mensili netti e che dal novembre del 2005 egli riscuote indennità di disoccupazione per una media di fr. 4722.90 mensili netti, oltre agli assegni familiari, ma che volendo potrebbe conseguire un reddito di almeno fr. 5000.– mensili netti, più gli assegni familiari. Il primo giudice ha appurato altresì che al momento del divorzio il fabbisogno minimo del marito non eccedeva fr. 2724.35 mensili, mentre nel dicembre 2008 quello suo e della seconda moglie assommavano a fr. 4136.70 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1500.–, pigione con spese accessorie fr. 950.–, premio della cassa malati di lui fr. 275.70, di lei fr. 275.70, trasferte fr. 200.–, leasing dell'automobile fr. 375.30, assicurazione sulla vita fr. 167.75, quota sociale Rega fr. 3.30, assicurazione dell'automobile fr. 154.30, assicurazione dello scooter fr. 28.80, imposta di circolazione auto fr. 32.20, imposta di circolazione scooter fr. 8.75, assicurazione __________ fr. 14.85, imposte fr. 150.–). In simili circostanze egli ha ritenuto che la seconda moglie vada tenuta a partecipare al mantenimento della famiglia con un'attività lucrativa a tempo parziale che le permetterebbe di guadagnare almeno fr. 1500.– mensili. Quanto al fabbisogno in denaro di AP 1, il Pretore l'ha calcolato in fr. 2178.– mensili,

 

                                         Ciò posto, il primo giudice ha ricordato che al momento del divor­zio la madre beneficiava di entrate per complessivi fr. 3327.45 mensili e aveva un fabbisogno minimo di fr. 3865.85 mensili, ma che nel frattempo le sue entrate sono aumentate a complessivi fr. 4819.– mensili (fr. 2822.– dallo stipendio di insegnante, fr. 795.– da indennità di disoccupazione, fr. 602.– dall'attività di traduttrice indipendente, fr. 600.– dalla sublocazione di un locale nel suo appartamento) e il suo fabbisogno minimo è lievemente diminuito a fr. 3678.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, pigione con spese accessorie fr. 1267.– già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro della figlia, posteggio fr. 17.–, premio della cassa malati fr. 434.–, assicurazione dell'automobile fr. 170.95, imposta di circolazione fr. 55.75, assicurazione dell'economia domestica fr. 41.45, tassa acqua/fognatura/rifiuti fr. 92.40, contributi AVS quale indipendente fr. 37.–, imposte fr. 312.45). Constatato che essa ha un margine disponibile di oltre fr. 1100.– mensili con cui può contribuire al mantenimento di AP 1, il Pretore ha calcolato che la nuova coppia dispone, una volta sopperito al rispettivo fabbisogno, di fr. 2364.– mensili, che ha ripartito a metà fra i due fratellastri, onde un contributo alimentare per AP 1 di fr. 1180.– mensili (arrotondati) dal febbraio del 2006.

 

                                   5.   I presupposti che legittimano una modifica del contributo per figli minorenni (art. 286 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore. In proposito basti rammentare che a tal fine il giudice esamina se la situazione economica dell'uno o dell'altro coniuge sia cambiata in modo ragguardevole e duraturo rispetto al momento in cui il contributo è stato fissato. Decisivo è il raffronto tra le condizioni in cui versavano le parti al mo­mento del divorzio e quelle in cui esse versano al momento dell'azione di modifica. Il giudice non deve fissare il contributo ex novo, ma valutare equitativamente in che misura il cambiamento invocato si ripercuota sulla sentenza di divorzio (RtiD I-2009 pag. 617 consid. 3 e 4, II-2004 pag. 601 consid. 1 a 8; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2009.163 del 23 ottobre 2011 consid. 4; DTF 137 III 606 consid. 4.1.1 con rinvii). Determinante è il raffronto con la situazione al momento in cui l'attore ha promosso causa. Successivi mutamenti possono nondimeno essere presi in considerazione nella misura in cui connotano un ulteriore cambiamento ragguardevole e duraturo (cfr. RtiD I-2006 pag. 666 consid. 10a).

 

                                   6.   L'appellante sottolinea che al momento in cui ha promosso l'azione l'attore non versava in una situazione economica peggiore rispetto a quella in cui si trovava al momento del divorzio. Essa si duole che il Pretore non abbia respinto l'azione entro breve, che abbia aspettato mesi prima di chiudere l'istruttoria, che l'abbia riaperta per esperire indagini d'ufficio solo nei confronti della madre e che abbia atteso la nascita del secondo figlio dell'attore per statuire.

 

                                         a)   Che al momento della litispendenza l'attore non si trovasse in una situazione economica molto diversa rispetto al momento del divorzio è possibile, tant'è che il reddito ipotetico accertato dal Pretore (fr. 5000.– mensili) è analogo a quello che figura nella sentenza di divorzio (fr. 5085.65 netti). Sta di fatto che la nascita di un secondo figlio (con il relativo obbligo di mantenimento) costituisce una modifica ragguardevole per rapporto al momento del divorzio (DTF 137 III 606 consid. 4.2). Recriminazioni sulla durata della causa non sussidiano quindi alla convenuta, se non per quanto attiene alla decorrenza della modifica, su cui si tornerà in appresso (consid. 15). Si rammenti infine che la nascita di J__________ è stata annunciata dall'attore al (secondo) dibattimento finale (memoriale allegato al verbale del 4 aprile 2008) e su tale circostanza l'interessata ha avuto modo di esprimersi in primo grado, oltre che davanti a un'autorità di ricorso – come questa Camera – munita di pieno potere cognitivo.

 

                                         b)   Ove ravvisi le condizioni dell'art. 286 cpv. 2 CC (in concreto la nascita di un figlio), il giudice fissa il nuovo contributo di mantenimento dopo aver aggiornato gli elementi presi in

                                               esame per il calcolo nel giudizio precedente (DTF 137 III 606 consid. 4.1.2), quand'anche essi non costituiscono un fatto nuovo (DTF 138 III 292 consid. 11.1.1). Ciò vale in particolare per la capacità finanziaria dell'altro genitore (art. 276 e 285 cpv. 1 CC). A ragione il Pretore ha quindi esaminato tutte le allegazioni relative ai fabbisogni e ai redditi dei genitori e della figlia.

 

                                   7.   Per quanto attiene alle entrate dell'attore, l'appellante sottolinea che al momento in cui ha giudicato il Pretore l'interessato non percepiva più indennità di disoccupazione, ma aveva cominciato a lavorare come architetto in proprio. Con la nuova famiglia, poi, egli condurrebbe “una vita molto agiata, senza privarsi di nulla”. Spettava a lui dunque – soggiunge l'appellante – dimostrare i redditi conseguiti dalla nuova attività indipendente e il Pretore avrebbe dovuto invitarlo a recare prove anziché fondarsi su dati non più attuali. Ora, in merito al guadagno da indipendente l'attore si è invero limitato ad affermare che la sua situazione non era migliorata rispetto ai tempi del divorzio (memoriale allegato al verbale del 30 gennaio 2007). E la convenuta non ha reagito (verbale del 30 gennaio 2007). Solo nel memoriale conclusivo prodotto al (secondo) dibattimento finale essa ha addotto che la nuova attività della controparte era “molto redditizia” (memoriale allegato al verbale del 4 aprile 2008, pag. 3 a metà). Toccava a lei però sostanziare l'asserzione (cfr. Summermatter, Zur Abänderung von Kinderalimenten, in: FamPra.ch 2012 pag. 49 n. 7c), mentre in realtà essa ha sostenuto unicamente che l'attore non aveva dimostrato alcun calo dei propri redditi, opponendosi finanche a ogni intervento d'ufficio del Pretore per chiarire tale

                                         aspetto (osservazioni del 20 dicembre 2007, pag. 3 in fondo). Né si riscontrano elementi agli atti che indizino “una vita molto agiata” dell'attore o il conseguimento di redditi più elevati, come architetto in proprio, rispetto a quelli conseguiti come dipendente. Al riguardo l'appello manca perciò di consistenza.

 

                                   8.   L'appellante contesta il reddito potenziale che il Pretore ha imputato all'attore, sostenendo che esso va fissato in almeno fr. 6100.– mensili, pari all'ultimo stipendio da lui percepito prima di fare ricorso alla disoccupazione. L'opinione non può essere condivisa. Dal conteggio fornito dalla cassa disoccupazione risulta invero che il guadagno assicurato dell'attore ammontava a fr. 6100.– mensili (doc. C). L'importo è tuttavia indicato al lordo dei contributi sociali, sicché prima di licenziarsi l'interessato doveva guadagnare attorno ai fr. 5400.– mensili. Il fatto poi che un debitore alimentare rinunci a un'attività lucrativa ancora non significa che a tale obbligato si possa automaticamente imputare un reddito virtuale identico (DTF 128 III 4). Un guadagno ipotetico non va determinato in astratto né ha, tanto meno, carattere di penalità (DTF 128 III 6 prima frase). Dev'essere alla concreta portata dell'interessato, considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre alla situazione sul mercato del lavoro (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii).

 

                                         Nella fattispecie, contrariamente a quanto asserisce l'appellante, il Pretore non stimato il reddito ipotetico dell'attore in base alle indennità di disoccupazione. Ha considerato invece l'età (39 anni), la formazione (architetto) e il buono stato di salute dell'obbligato alimentare, giungendo a valutare una capacità lucrativa di almeno fr. 5000.– mensili netti, assegni familiari non compresi (sentenza impugnata, pag. 4 in alto). La convenuta evoca lo stipendio percepito dall'attore prima di licenziarsi, ma non spiega perché l'apprezzamento del Pretore sarebbe erroneo. Men che meno pretende che sul mercato del lavoro un guadagno di fr. 6100.– netti mensili sia alla portata di un architetto come l'interessato. Se si pensa poi che l'attore aveva raggiunto un livello retributivo di circa fr. 5400.– mensili netti dopo sei anni di impiego presso il medesimo datore di lavoro (doc. D, 2° foglio in alto), mal si intravede come potrebbe guadagnare fr. 6100.– netti mensili come indipendente. Anche in proposito la sentenza impugnata resiste quindi alla critica.

 

                                   9.   Per quanto riguarda la definizione dei contributi alimentari a carico dell'attore, giovi ricordare anzitutto che all'obbligato alimentare va lasciato almeno il minimo esistenziale del diritto esecutivo (DTF 135 III 67 consid. 2 con riferimenti, 127 III 68, 126 II 8, 123 III 8). Qualora si sia risposato nel frattempo, inoltre, l'obbligato può invocare solo la garanzia del minimo esistenziale limitato alla sua persona (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1; I CCA, sentenza inc. 11.2008.169 del 7 agosto 2012, consid. 7a). In secondo luogo occorre rammentare che figli aventi un genitore comune hanno diritto nei confronti di lui a un identico livello di vita, ma non nel senso di contributi identici, bensì di contributi proporzionalmente uguali per rapporto ai loro fabbisogni oggettivi (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1 con rimandi; RtiD II-2010 pag. 626 verso l'alto con rimandi). Ciò richiede di accertare il fabbisogno in denaro di J__________, che il Pretore ha trascurato.

 

                                         La tabella 2008 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (RDT 2008 pag. 53), applicabile al momento in cui ha statuito il Pretore e usata anche per definire il fabbisogno in denaro di AP 1, prevedeva per un figlio unico di meno di sei anni un fabbisogno medio di fr. 2010.– mensili. Dedotta la metà della posta per cura e educazione (fr. 715.– mensili) che la madre presta in natura (RA 1 lavora parzialmente fuori casa, come riconosce l'attore nelle sue osservazioni del 23 febbraio 2009), e adattata la spesa tabellare per l'alloggio di fr. 365.– al costo effettivo di fr. 317.– (un terzo di fr. 950.– mensili: doc. H; Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto), il fabbisogno in denaro di J__________ risulta di fr. 1605.– mensili (arrotondati).

 

                                10.   Ciò premesso, occorre calcolare il fabbisogno minimo dell'attore limitato alla sua persona (sopra, consid. 9 in principio). Secondo la cifra I/3 della tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF), valida dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2008 (FU 2/2001 pag. 75), il minimo esistenziale di base per un debitore sposato consiste – di regola – nella metà dell'importo per coniugi di fr. 1550.– mensili, cui si aggiunge la metà del costo dell'alloggio, senza riguardo a chi sia intestato il contratto di locazione o a eventuali convenzioni interne fra coniugi sul riparto delle spese comuni (cfr. DTF 130 III 765). Nella fattispecie un terzo del costo dell'alloggio è già incluso nel fabbisogno in denaro di J__________ (sopra, consid. 9), di modo che la quota a carico dell'attore va limitata a un terzo. La ripartizione paritaria delle spese esistenziali comuni tra coniugi presuppone che l'altro coniuge sia in grado di far fronte autonomamente al proprio minimo esistenziale (RtiD I-2008 pag. 1083 n. 63c), ciò che si verifica in concreto: a fronte di un reddito ipotetico di fr. 1500.– imputatole dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 5), il fabbisogno minimo della seconda moglie ammonta infatti a fr. 1367.30 mensili (fr. 775.– per la metà del minimo di base comune, fr. 316.60 per un terzo della locazione, fr. 275.70 per il premio della cassa malati). All'attore va riconosciuto così un minimo di base di fr. 1091.60 mensili (metà di fr. 1550.– più un terzo di fr. 950.–). A esso si aggiungono i supplementi indispensabili che riguardano il solo debitore, in particolare i premi della cassa malati obbligatoria (fr. 275.70, doc. H) e dell'assicura­zione di previdenza vincolata (un terzo di fr. 503.20: doc. H), che per un lavoratore indipendente è da considerare indispensabile (von der Mühll in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2ª edizione, n. 27 ad art. 93). Non rientrano invece nel minimo esistenziale i premi delle assicurazioni facoltative (DTF 134 III 323), come l'assicurazione alla Rega, né le imposte (DTF 126 III 93 in alto; tabella, n. III).

 

                                         L'appellante contesta la posta per il leasing dell'automobile (fr. 375.30 mensili) e i costi di trasferta (fr. 200.– mensili) inseriti dal Pretore nel fabbisogno minimo dell'attore, come pure le spese per lo scooter (fr. 37.55 mensili). Secondo la cifra II/4d della citata tabella, nel minimo esistenziale del debitore rientrano le spese fisse e variabili del veicolo utilizzato, escluso l'ammortamento ma incluse eventuali rate di leasing (sentenza del Tribunale federale 5A_27/2010 del 15 aprile 2010, consid. 3.2.2) ove il mezzo sia necessario per l'esercizio della sua professione (DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52), non comporti costi più elevati di quelli medi riferiti a un veicolo adatto all'uso professionale richiesto e non si possa imporre l'uso dei mezzi pubblici. Vista la professione dell'attore (architetto), nel caso specifico l'uso di un veicolo privato per scopi professionali è giustificato, non fosse che per le usuali trasferte sui cantieri. Né consta che l'attore potesse procurarsi un veicolo con mezzi propri o che il costo del leasing sia eccessivo. Quanto alle spese di trasferta, esse appaiono adeguate, l'interessato risiedendo in una zona relativamente discosta. Non può essere riconosciuto invece il costo dello scooter, l'automobile essendo sufficiente per le esigenze professionali del debitore. Al minimo esistenziale dell'attore va aggiunto così il premio dell'assicurazione dell'automobile (fr. 154.35: doc. H), l'imposta di circolazione (fr. 32.20: doc. H), i costi di trasferta (valutati dal Pretore in fr. 200.–: sentenza impugnata, pag. 5) e il premio dell'assicurazione “__________” (fr. 178.20 diviso 12: doc. H). In definitiva il minimo esistenziale dell'appellante risulta pertanto di fr. 2312.– mensili.

 

                                11.   Relativamente al reddito della seconda moglie dell'attore, l'ap­pel­lante afferma che il Pretore ha proceduto a una stima del tutto arbitraria, omettendo di accertare d'ufficio le sue entrate, contrariamente a quanto ha fatto per RA 1. Essa sostiene altresì che D__________ deve contribuire alle spese dell'economia domestica ed è tenuta a esercitare un'attività lucrativa a tempo pieno, anche se è madre di un figlio in tenera età. A suo parere poi l'importo di fr. 1500.– a lei imputato dal Pretore è “molto inferiore alle effettive disponibilità della nuova moglie, stante il suo tenore di vita” (appello, pag. 10). In realtà simili doglianze cadono nel vuoto, poiché secondo la giurisprudenza più aggiornata (sopra, consid. 9) il nuovo coniuge del debitore non entra più in linea di conto, se non ove sia chiamato – dandosene gli estremi – ad assistere economicamente il debitore nei suoi obblighi di mantenimento verso i figli avuti prima del matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC). Tale eccezione richiede però tre condizioni cumulative (richiamate nella sentenza del Tribunale federale 5A_352/2010 del 29 ottobre 2010 consid. 6.2.2):

                                         – che le risorse dei genitori siano insufficienti;

                                         – che sia coperto il fabbisogno minimo del coniuge dell'obbligato e dei suoi figli;

                                         – che l'importo del contributo non sia superiore a quello che sarebbe stato senza il matrimonio del debitore.

 

                                         Nel caso specifico il secondo presupposto non è dato, giacché con il reddito virtuale imputatole D__________ copre a malapena il proprio fabbisogno minimo (sotto, consid. 13). Contrariamente a quanto reputa il Pretore (sentenza impugnata, pag. 5), costei non è tenuta quindi a estendere o a riprendere un'at­tività lucrativa. La situazione economica della seconda moglie va considerata invece per determinare la quota del fabbisogno in denaro dei figli comuni (nella fattispecie J__________) da porre a carico dell'attore. In proposito l'appellante si duole ancora una volta della mancanza di accertamenti, dimenticando però che spettava anzitutto a lei sostanziare un reddito di D__________ più alto di quello stimato dal Pretore (sopra, consid. 7). Né si deve dimenticare che essa deve accudire al figlio J__________ (nato pochi mesi prima dell'emanazione della sentenza impugnata) e che secondo giurisprudenza un genitore chiamato a occuparsi di un bambino può essere tenuto ad assumere un'attività lucrativa a metà tempo – di regola – solo al momento in cui il figlio compie 10 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a, ribaditi in DTF 135 III 158 consid. 3.1 e 3.2). In circostanze del genere il reddito potenziale di fr. 1500.– imputato dal Pretore appare addirittura favorevole all'appellante.

 

                                12.   Per quanto si riferisce alle entrate e al fabbisogno minimo di RA 1, giustamente il Pretore li ha accertati, la nascita del secondo figlio dell'attore imponendo al giudice di aggiornare i dati della sentenza di divorzio (sopra, consid. 6b), anche perché l'interessata ha cominciato a lavorare nel frattempo come insegnante. E ove siano litigiose questioni legate allo statuto di minorenni il giudice non è vincolato né alle allegazioni delle parti, né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 128 III 413 in alto, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294; Rep. 1995 pag. 146). Il Pretore non ha agito così “in maniera discriminatoria” né “arbitraria” (appello, pag. 9).

 

                                         Non a torto l'appellante rimprovera al Pretore invece di averle conteggiato il provento della sublocazione di un vano nel proprio appartamento (fr. 600.– mensili) e, parallelamente, di avere ridotto il suo costo dell'alloggio a fr. 1900.– mensili, penalizzandola due volte. Così facendo, in effetti, il Pretore le ha riconosciuto un costo dell'alloggio di fr. 1300.– mensili, inclusa la quota che rientra nel fabbisogno in denaro della figlia. Se si considera tuttavia che al momento del divorzio RA 1 aveva esposto per sé e la figlia, con l'accordo dell'attore, un costo dell'alloggio di fr. 1900.– mensili per locazione e spese accessorie (doc. AA nell'inc. OA.2002.776), una decurtazione di tale entità risulta eccessiva, tanto più a valere con effetto immediato (cfr. DTF 129 III 526 consid. 3 per analogia). Si giustifica così di prescindere dal ricavo della sublocazione. Non è il caso per converso di riconoscere a RA 1 e alla figlia un costo dell'alloggio mag­giore di fr. 1900.– mensili (l'appellante pretende fr. 2500.– mensili). Nelle circostanze descritte il fabbisogno minimo di lei va confermato in fr. 3678.– mensili (sopra, consid. 4), mentre le entrate di lei, calcolate dal Pretore in fr. 4819.– mensili, si riducono a fr. 4219.– mensili.

 

                                         Dal certificato di salario di RA 1 allegato alla dichiarazione d'imposta 2006 (richiamata nel doc. 3) si evince che lo stipendio di insegnante considerato dal Pretore (fr. 2822.– mensili) comprende gli assegni familiari da lei percepiti per AP 1, pari a fr. 1008.– per il 2006, dopo che nel giugno di quell'anno l'attore si era messo in proprio. In realtà bisogna toglierli dallo stipendio, il quale si riduce a fr. 2738.– mensili (pari alla differenza tra fr. 33 862.– e fr. 1008.–, diviso dodici), in modo da confrontare la capacità contributiva dell'ex moglie con quella dell'attore (il cui reddito ipotetico è stato valutato senza gli assegni familiari: sentenza impugnata, pag. 4 in alto), tenendo calcolo dei contributi alimentari omologati in sede di divorzio (sotto, consid. 13). Il reddito di RA 1 risulta in definitiva di fr. 4135.– mensili (fr. 4219.– meno fr. 2822.– più fr. 2738.–).

 

                                13.   Per stabilire il contributo alimentare spettante a AP 1 occorre determinare alla luce di quanto precede la disponibilità di ogni genitore e suddividere quella dell'attore tra i figli in proporzione al loro fabbisogno in denaro, dedotta la quota disponibile della madre (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1 con rimandi; v. anche RtiD II-2010 pag. 626 verso l'alto con rimandi). Il calcolo è il seguente:

                                         Disponibilità di RA 1 (consid. 12):

                                         fr. 4135.– (reddito) ./. fr. 3678.– (fabbisogno minimo) = fr. 457.– mensili

                                         Fabbisogno in denaro scoperto di AP 1 (sentenza impugnata, pag. 6):

                                         fr. 2178.– ./. fr. 457.– = fr. 1721.– mensili

                                         Margine disponibile di D__________ (consid. 10 e 11):

                                         fr. 1500.– (reddito) ./. fr. 1367.– (fabbisogno minimo) = fr. 133.– mensili

                                         Fabbisogno in denaro scoperto di J__________ (consid. 9):

                                         fr. 1605.– ./. fr. 133.– = fr. 1472.– mensili

                                         Margine disponibile dell'attore (consid. 7, 8 e 10):

                                         fr. 5000.– (reddito) ./. fr. 2312.– (fabbisogno minimo) = fr. 2688.– mensili

                                         Quote scoperte che l'attore sarebbe chiamato a finanziare:

                                         fr. 1721.– (AP 1) + fr. 1472.– mensili (J__________) = fr. 3193.– mensili

                                         L'attore dovrebbe versare a AP 1:

                                         fr. 2688.– x 1721.– : 3193.– = fr. 1449.– mensili,

                                         compreso l'assegno familiare riscosso dalla madre.

                                         L'attore deve devolvere a J__________:

                                         fr. 2688.– x 1472.– : 3193.– = fr. 1239.– mensili,

                                         compreso l'eventuale assegno familiare riscosso dalla madre.


                                         Tolto l'assegno familiare, allora di fr. 183.– mensili, il contributo alimentare per l'appellante risulta di fr. 1266.– (fr. 1449.– meno fr. 183.–), superiore a quello di fr. 1180.– fissato nella sentenza impugnata, ma inferiore a quello di fr. 1400.– (fino al 12° compleanno) stabilito nella sentenza di divorzio. L'appel­lo va accolto, in ultima analisi, fino a concorrenza di fr. 1265.– mensili (arroton­dati).

 

                                14.   L'appellante si duole che il Pretore abbia stabilito un contributo alimentare invariato fino alla maggiore età, senza prevedere gli usuali adeguamenti scalari previsti per altro nella convenzione di divorzio, e fa valere che l'attore medesimo proponeva dal 13° al 18° compleanno un contributo di fr. 1260.– mensili, maggiore di quello fissato nella sentenza. Ai fini del presente giudizio non occorre esaminare tuttavia se il contributo alimentare sia da modificare dopo il 12° compleanno di AP 1 (il 7 settembre 2012). Risulta infatti che il 20 aprile 2010 l'attore ha promosso una nuova azione di modifica riguardante il contributo per la figlia, in esito alla quale il Pretore avrà modo di riesaminare la situazione successiva all'inoltro della causa, in specie per quel che è delle spese connesse alla nascita di J__________, che l'attore ha avuto dalla seconda moglie il 9 maggio 2011. Non si deve disconoscere ad ogni modo che dal 1° gennaio 2009 il minimo esistenziale di base per coppia è aumentato da fr. 1550.– a fr. 1700.– mensili e quello per genitore affidatario da fr. 1250.– a fr. 1350.– mensili (FU 68/2009 del 28 agosto 2009 pag. 6292), ciò che riduce il margine disponibile dell'attore a fr. 2613.– mensili, quello dell'ex moglie a fr. 357.– mensili e della seconda moglie a fr. 57.– mensili. Sempre dal 1° gennaio 2009 inoltre l'assegno familiare per AP 1 è passato a fr. 200.– mensili (art. 5 cpv. 1 LAFam [RS 836.2] e art. 3 della legge cantonale sugli assegni di famiglia [RL 6.4.1.1]), sicché il contributo alimentare a lei dovuto, secondo il calcolo esposto dianzi (consid. 13), si riduce a fr. 1215.– mensili (arrotondati).

 

                                15.   Un'azione del genitore volta alla modifica del contributo alimentare per il figlio può esplicare effetti, al più presto, dal momento in cui è promossa (DTF 127 III 503 con rimando a DTF 117 II 370 consid. 4c/aa e bb). Nella fattispecie il Pretore ha stabilito di conseguenza, quantunque solo nei motivi, che la riduzione del contributo per AP 1 decorre dal febbraio del 2006 (sentenza impugnata, pag. 7, penultimo considerando). A ragione l'appellante fa notare nondimeno che la situazione dell'attore è mutata, in pratica, solo con la nascita di J__________, nel luglio del 2008. La diminuzione di reddito dovuta alla disdetta del rapporto d'impiego e al periodo di disoccupazione, infatti, non è stata giudicata determinante dal Pretore, che ha computato all'interessato un reddito ipotetico analogo a quello conseguito al momento del divorzio (sentenza impugnata, pag. 4 in alto; sopra, consid. 6a). Coerentemente, in circostanze siffatte la riduzione del contributo alimentare per AP 1 si giustifica soltanto dal 4 luglio 2008. Se ne conclude che, in parziale accoglimento dell'appello, il contributo in favore della convenuta va ridotto a fr. 1265.– mensili dal 4 luglio al 31 dicembre 2008 e ulteriormente ridotto a fr. 1215.– mensili dopo di allora.

 

                                16.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). L'appellante ottiene causa vinta sui contributi a lei dovuti dal febbraio 2006 al giugno 2008 ed

                                         esce parzialmente vittoriosa su quelli successivi. In simili circostanze essa dovrebbe sopportare un terzo degli oneri processuali, mentre il resto andrebbe a carico del convenuto. Il quale, tuttavia, ha introdotto osservazioni tardive, ovvero irricevibili (sopra, consid. 1), e va trattato come se non avesse risposto all'appello. Ciò significa che non può essere considerato “soccombente” e non può essere tenuto a versare oneri processuali né a corrispondere ripetibili (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4; analogamente: sentenza del Tribunale federale 4P.134/1996 del 5 maggio 1997, consid. 5 e sentenza 4P.7/1999 del 4 maggio 1999, consid. 5). In condizioni del genere tanto vale rinunciare anche al prelievo della quota di spese che andrebbe a carico dell'appellante. Il giudizio odierno non incide in maniera apprezzabile, per contro, sul dispositivo di prima sede sulla tassa di giustizia, le spese e le ripetibili, che può rimanere invariato.

 

                                         L'appellante contesta invero l'ammontare delle ripetibili (ridotte) a lei assegnato dal Pretore (fr. 300.–). Se non che, in caso di contestazioni patrimoniali – e tale è manifestamente l'indennità per ripetibili – un appellante non può limitarsi a domande indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228, 1985 pag. 95 consid. 1; identico principio vige del resto in sede federale: Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9). In concreto la convenuta censura l'ammontare dell'indennità riconosciutale dal primo giudice, ma non indica nemmeno per ordine di grandezza la somma richiesta. Su questo punto l'appello non adempie perciò i requisiti minimi dell'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC ticinese e va dichiarato irricevibile.

 

                                17.   Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:

                                          La clausola n. 2 della convenzione sugli effetti del divorzio omologata con la sentenza di divorzio emanata il 9 aprile 2003 fra AO 1 (1969) e RA 1 (1972) dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, è modificata nel senso che il contributo alimentare dovuto da AO 1 alla figlia AP 1 (2000) è fissato in fr. 1265.– mensili dal 4 luglio al 31 dicembre 2008 e in fr. 1215.– mensili dal 1° gennaio 2009 in poi, assegni familiari non compresi. Per il resto la sentenza rimane invariata.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

;

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).