Incarto n.
11.2009.76

Lugano

27 agosto 2012/mc

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Celio, giudice presidente,

Roggero-Will e Cerutti, supplente straordinario

 

segretaria:

Baggi Fiala, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2008.389 (divorzio comune con accordo completo) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza del 16 giugno 2008 da

 

 

AP 1

(patrocinato dall’avv. PA 1)

 

 

e da

 

 

 

AO 1

(patrocinata dall’avv. PA 2);

 

 

 

 

giudicando ora sulla decisione del 24 aprile 2009 con cui il Pretore ha respinto una richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 il 16 giugno 2008;

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:    1.   Se dev'essere accolto il ricorso del 12 maggio 2007 (recte: 2009) presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 24 aprile 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;

 

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al ricorso;

 

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 1 (1950) ed AO 1 (1971), cittadina brasiliana, si sono sposati a __________ (Brasile) il 16 settembre 2004. Dal matrimonio non è nata prole. La moglie ha lasciato il domicilio coniugale il 31 marzo 2008.

 

                                  B.   Il 16 giugno 2008 i coniugi hanno adito il Pretore del Distretto di Lugano con un'istanza comune di divorzio con accordo completo. Entrambi hanno postulato il riconoscimento dell'assistenza giudiziaria con il beneficio del gratuito patrocinio in favore del rispettivo legale: l'avv. __________ per il marito e l'avv. PA 2 per la moglie.

 

                                  C.   Sentiti i coniugi, il 16 settembre 2008 e trascorso il periodo bimestrale di riflessione, al termine del quale i coniugi hanno confermato per iscritto la loro volontà di divorziare come pure l'accordo alla convenzione prodotta, il Pretore – con decisione del 23 febbraio 2009 – ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto da AP 1 ed AO 1 e ha omologato la convenzione prodotta dai coniugi. Quanto all'assistenza giudiziaria, il Pretore l'ha concessa alla moglie, con decisione contestuale alla sentenza, mentre egli ha rifiutato analogo beneficio al marito con decisione (“decreto”) del 24 aprile 2009.

 

                                  D.   Contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria AP 1 è insorto con un ricorso a questa Camera del 12 maggio 2007 (recte: 2009). Il ricorrente chiede – previa concessione dell'assistenza giudiziaria –, in riforma del giudizio precedente, di essere messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio in favore dell'avv. PA 1 anche in prima sede. Il ricorso non ha formato, per sua natura, oggetto di intimazione.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Alle decisioni comunicate fino al 31 dicembre 2010 si applica la vecchia procedura cantonale (art. 405 cpv. 1 CPC). Ora, contro il rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza giudiziaria il richiedente poteva ricorrere entro 15 giorni “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 vLag), ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). La decisione in narrativa è stata notificata il 27 aprile 2009 (ricorso, “In ordine”, I., pag. 2, cfr. anche busta d'intimazione annessa al ricorso). Inoltrato il 12 maggio 2009 il ricorso in esame è tempestivo, e quindi ricevibile.

 

                                   2.   Il ricorrente allega al proprio memoriale nuova documentazione, e meglio il “bilancio e conto economico della __________ al 31.12.2007” e alcuni “atti esecutivi”. I documenti sono ammissibili, la procedura intesa all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria essendo governata dal principio inquisitorio, nel senso che il giudice contribuisce alla raccolta delle prove necessarie e non può rifiutare il beneficio richiesto solo perché reputa insufficiente la documentazione prodotta (I CCA, sentenza inc. 122/94 del 1° dicembre 1994, consid. 2a). Nondimeno, il principio inquisitorio non esonera una parte dal rendere verosimile la propria ristrettezza (DTF 125 IV 164 in basso con richiamo a DTF 120 I 181 in fondo), né impone all'autorità di rimediare alla più totale mancanza di prove (Rep. 1994 pag. 311 con rinvii; v. anche DTF 123 III 329 in fondo).

 

                                   3.   Il Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, accertando che l'istante “detiene il pacchetto azionario della __________ del valore di complessivi fr. 50 000.–”, sicché egli può “realizzare la predetta sostanza”. In simili circostanze – ha epilogato il Pretore – AP 1 non può essere considerato indigente. Onde la reiezione dell'istanza.

 

                                   4.   Il ricorrente rimprovera al Pretore di avere “chiaramente confuso il valore nominale delle azioni” con il loro “valore venale”, l'unico suscettibile di potere determinare un importo “realizzabile” (ricorso, n. 1 pag. 4). Ciò premesso, per AP 1 a semplice lettura dei bilanci si nota che le azioni della __________ “non hanno alcun valore venale” né che il ricorrente abbia “una verosimile possibilità di vendere le azioni”. Per meglio corroborare la propria tesi l'interessato produce nuova documentazione in appello, di cui si è detto qui sopra (consid. 2). A complemento della propria situazione, AP 1 ricorda di non disporre di alcuna eccedenza e di non potere ipotecare ulteriormente il proprio immobile e che non gli può essere ingiunto di alienarlo.

 

                                   5.   Il beneficio dell'assistenza può essere chiesto in ogni stadio di causa da ogni “persona fisica indigente” (art. 3 cpv. 1 Lag) mediante domanda scritta e motivata, cui vanno allegati tutti i documenti giustificativi, l'apposito certificato municipale e l'eventuale dichiarazione di svincolo di terzi dal segreto d'ufficio e fiscale (art. 4 cpv. 1 Lag). Spetta al richiedente rendere verosimile la propria ristrettezza (RtiD I-2007 pag. 709, consid. 3 con rimandi).

 

                                   6.   Il presupposto dell'indigenza (nel senso dell'art. 3 cpv. 1 Lag) è dato ove il richiedente non sia in grado di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese legali e di procedura senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 con riferimenti; RtiD I-2004, pag. 33 consid. 2.2). Il che non dipende solo dal minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma anche da tutte le circostanze del caso, dalla complessità della causa alla possibile urgenza, dall'entità degli anticipi giudiziari agli impegni finanziari del richiedente (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215).

 

                                   7.   I requisiti per l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria si valutano sulla scorta della situazione in cui si trova il richiedente al momento in cui presenta la domanda, anche se la decisione interviene più tardi. La situazione dell'interessato al momento del giudizio è di rilievo solo per apprezzare il requisito dell'indigenza (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, volume V, Berna 1992, pag. 120 in fondo con richiamo a
DTF 108 V 269 consid. 4), in specie per revocare il beneficio qualora siano venute meno nel frattempo le gravi ristrettezze (DTF 122 I 5). Ciò pre­messo, la sostanza del richiedente dev'essere disponibile
al più tardi al momento in cui è postulata l'assistenza giudiziaria, non soltanto alla fine della causa, giacché il richiedente non può essere tenuto – nel caso di una procedura di divorzio – ad attendere l'eventuale liquidazione del regime dei beni (DTF 118 Ia 371 consid. 4b; sentenza del Tribunale federale 5P.458/2006 del 6 dicembre 2006, consid. 2.2).

 

                                   8.   Nella fattispecie, AP 1 è amministratore unico della __________, il cui capitale sociale ammonta a fr. 50 000.–, suddiviso in 50 azioni nominative del valore di fr. 1000.– ciascuna. Certo, come affermato dal Pretore, l'interessato indica nei documenti fiscali di essere il titolare di tutto il capitale sociale. Nondimeno, che un'alienazione di azioni nominative di una società per altro in una situazione economica delicata – come in concreto – sia semplice come pensa il Pretore è tutto fuorché certo. Infatti, anche se la società non può dirsi essere “sull'orlo del fallimento” come ritiene il ricorrente, siccome la medesima è ancora attiva, non si può affermare che essa sia sana, ove appena si consideri che tra il 2004 e il 2007 la società ha accumulato perdite, minime nel 2005 e nel 2006, ma più ingenti nel 2004 e nel 2007 (v. doc. G e A prodotto con il ricorso). Inoltre, se AP 1 alienasse il capitale sociale egli rischierebbe di privarsi dell'unica fonte di reddito accertata dal Pretore di cui dispone, non potendo affermarsi apoditticamente che il nuovo proprietario della società gli garantisca ancora un posto di lavoro. Infatti, in materia di alienazioni di sostanza sia essa mobiliare che immobiliare bisogna prestare particolare prudenza, nel senso che la stessa deve essere disponibile in tempo utile e avere un certo valore di mercato (Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II, pag. 77 con riferimenti; cfr. sentenza del Tribunale federale 4P.313/2006 del 14 febbraio 2007, consid. 3.3). Ne deriva che non si può affermare, in concreto, che il ricorrente disponesse d'acchito dei mezzi per fare fronte ai costi della causa di divorzio.

 

                                   9.   Aggiungasi che nella convenzione di divorzio sottoposta al Pretore, l'interessato ha indicato di percepire fr. 1416.75 quale reddito netto mensile con i quali egli deve fare fronte a un fabbisogno minimo di fr. 2855.85 il mese. Avendo omologato la convenzione, si presume che il Pretore abbia verificato i dati posti a fondamento della stessa. Se non che, in simili circostanze non è dato a divedere come AP 1, con un ammanco mensile di poco superiore ai fr. 1400.–, riesca a finanziare i costi della causa di divorzio.

 

                                         Certo, egli è detentore dell'intero pacchetto azionario della __________, ma – come detto (v. qui sopra consid. 8) – ciò non permette di condividere l'opinione del Pretore. Invero AP 1 è proprietario del fondo n. 1381 RFD di __________. Egli nella convenzione poc'anzi menzionata ha proposto di sobbarcarsi i propri debiti e quelli della ex moglie nei confronti dell'assicurazione malattia (v. convenzione, n. 3 lett. d). E, per poterli estinguere, AP 1 ha indicato di avere aumentato il proprio aggravio ipotecario di fr. 15 000.– (v. verbale di udienza del 16 settembre 2008: act. II). Ciò che è parzialmente stato il caso (cfr. i dati riportati nel doc. F e quelli figuranti nel sistema d'informazione fondiaria del Cantone Ticino in: www.sifti.ti.ch in cui si nota che la cartella ipotecaria di terzo grado è stata aumentata dagli originari fr. 20 000.– a fr. 30 000.– il 15 ottobre 2008). Il ricorrente ha poi contestualmente aggiunto di non potere imporre oneri ipotecari supplementari al proprio immobile. Ciò che è vero (v. la lettera del 13 marzo 2009 della banca __________ – istituto di credito subentrato all'__________, dopo la disdetta del mutuo data da quest'ultima il 23 aprile 2008 per il 30 luglio 2008 [doc. T] – in: doc. AA). Dato quanto precede, non può negarsi che AP 1 fosse indigente. Il Pretore non si è espresso sulle altre condizioni per ottenere l'assistenza giudiziaria, sicché si possono ritenere adempiute. Onde l'accoglimento del ricorso e la modifica del decreto impugnato.

 

                                10.   La procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria era di

                                         regola gratuita e non v'è ragione di scostarsi da tale principio nel caso specifico (art. 4 cpv. 2 Lag). Quanto alle ripetibili, giova ricordare che un patrocinatore d'ufficio è chiamato, in effetti, ad assolvere una funzione pubblica e viene a trovarsi in un rapporto giuridico con lo Stato (Corboz, op. cit., pag. 84 in fondo). Resta il fatto che – nel Ticino almeno – lo Sta­to non poteva contestare né il conferimen­to né il rifiu­to né la revoca dell'assistenza giudiziaria, totale o parziale che sia (art. 35 cpv. 1 Lag). Poteva solo impugnare la successiva decisione con cui l'“au­torità di concessione” tassa la nota professionale del patrocinatore (art. 36 cpv. 1 lett. c con riferimento all'art. 7 cpv. 1 Lag).

 

                                         Ora, dandosi litigio in materia di assistenza giudiziaria, la contesa oppone dunque il ricorrente allo Stato. Non v'è motivo perché in concreto non sia attribuita al richiedente una congrua indennità per ripetibili. Non fosse il caso, del resto, l'interessato andrebbe ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria anche in appello, ciò che per l'ente pubblico si risolverebbe sostanzialmente in una partita di giro. Si rammenti ad ogni buon conto che l'indennità per ripetibili non rimunera il tempo effettivamente profuso dal legale della ricorrente nella pratica, ma quello che sarebbe occorso a un avvocato solerte e speditivo per trattare concisamente una pratica analoga, ottenendo il medesimo risultato. Che in concreto può essere prudenzialmente stimato in un paio d'ore di lavoro, sicché si giustifica di riconoscere al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 600.–.

 

                                11.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), solo lo Stato potrebbe avere interesse a impugnare il conferimento dell'assistenza giudiziaria. Il diritto cantonale tuttavia gli preclude d'acchito ogni mezzo d'impugnazione sulla concessione del beneficio (sopra, consid. 10). Definitivo, su tal punto l'attuale giudizio non può dunque formare oggetto di ricorso a livello federale. Il ricorrente potrebbe impugnare tutt'al più, da parte sua, l'ammontare dell'indennità a lui assegnata per ripetibili, ma solo qualora la sua richiesta raggiungesse (inverosimilmente) la soglia di fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile.

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è accolto e il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

                                         L'istanza è accolta, di conseguenza AP 1 è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 1.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà per il ricorrente al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 600.–.

 

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria in appello è dichiarata senza oggetto.

 

                                   4.   Notificazione:

                                         –

                                         – Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell’incasso e delle pene

                                            alternative, Torricella-Taverne.

                                         Comunicazione:

                                         – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente                                              La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.