Incarto n.
11.2009.78

Lugano

15 giugno 2011/rs

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti, supplente

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2008.646 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 19 maggio 2008 da

 

 

 AO 1  

(patrocinata dall'  PA 2 )

 

 

contro

 

 

 AP 1  

(patrocinato dall'  PA 1 );

 

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello presentato il 14 maggio 2009 da AP 1 contro la sentenza emessa il 30 aprile 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

 

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

 

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 1 (1958) e AO 1 (1962) si sono sposati a __________ il 14 dicembre 1990. Dal matrimonio sono nate M__________, il 30 settembre 1992, A__________, il 13 settembre 1997 e L__________, il 20 ago­sto 2000. Già assistente d'albergo, fino all'ottobre del 1998 il marito non ha esercitato alcuna professione, dopo di che ha iniziato un'attività indipendente nel commercio di olio d'oliva. La moglie lavora al 60% per la __________ di __________ come impiegata d'ufficio.

 

                                  B.   Il 19 maggio 2008 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione del­l'unione coniugale per ottenere – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – l'autorizzazione a vivere separata, l'assegna­zione dell'alloggio coniugale a __________ con ingiunzione al marito di lasciarlo entro il 31 luglio successivo, l'affidamento delle figlie (riservato il diritto di visita paterno) e un contributo alimentare per le figlie di fr. 775.– mensili ciascuna. All'udienza del 23 giugno 2008, indetta per la discussione, AP 1 ha aderito alla richiesta di vita separata, ma ha rivendicato l'alloggio coniugale, così come l'affidamento delle figlie (riservato il diritto di visita materno), e un contributo ali­mentare di fr. 820.– mensili per

                                         ognuna di loro (assegni familiari non compresi), postulando a sua volta l'assistenza giudiziaria. Terminata l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 25 marzo 2009 il convenuto ha mantenuto le proprie domande. L'istante è rimasta silente.

 

                                  C.   Statuendo il 30 aprile 2009, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie (con ordine al marito di trasferirsi altrove entro il 31 maggio successivo), ha affidato le figlie alla madre, ha disciplinato il diritto

                                         di visita paterno e ha obbligato AP 1a versare dal 1° settembre 2009 un contributo alimentare di fr. 385.– mensili per ogni figlia (assegni familiari non compresi). La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto il 14 maggio 2009 a questa Camera per ottenere che, conferito al suo appello effetto sospensivo, gli sia assegnata l'abitazione coniugale, gli siano affidate le figlie (riservato il diritto di visita materno) e AO 1 sia tenuta a versare un contributo alimentare di fr. 820.– mensili per ognuna di loro (assegni familiari non compresi). L'appellante sollecita altresì il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Con decreto del 18 maggio 2009 il presidente della Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.


Considerando

 

in diritto:                  1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) erano emanate, fino al 31 dicembre 2010, seguendo la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC ticinese).

                                         L'esame dei fatti era limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). La sentenza del Pretore era appellabile nel termi­ne di dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è ricevibile.

 

                                   2.   Litigiosa rimane in questa sede la custodia di A__________ e L__________, pretesa dal padre, affidamento cui è correlata l'attribuzione dell'alloggio coniugale e l'erogazione di contributi alimentari per le due minorenni. M__________ è diventata maggiorenne il 30 settembre 2010, di modo che nei suoi confronti la procedura è diventata senza oggetto. Ora, nella sentenza impugnata il Pretore ha deciso per l'affidamento delle figlie all'istante (con attribuzione dell'alloggio coniugale), rimproverando al convenuto di addossare a quest'ultima la responsabilità della disunione, senza però rendere verosimile alcun comportamento contrario ai doveri del matrimonio o pregiudizievole per il bene delle figlie. Che AO 1 frequenti il “__________” di __________, dove si professano teorie mistico-filosofiche, non appare – secondo il Pretore – di rilievo né cela rischi significativi per le figlie, mai confrontate con quell'attività.

 

                                         Al convenuto il Pretore ha rimproverato invece di non esercitare una professione, tanto più che le figlie “sono scolarizzate, per cui non convince la tesi difensiva (...) secondo cui non ci sarebbe alcuna possibilità di trovare un'attività contribuendo fattivamente al mantenimento della famiglia”. Egli ha ritenuto poco convincente l'asserto di AP 1 sul riparto dei ruoli coniugali (moglie attiva professionalmente al 50-60%, marito a casa con le figlie), contestata dall'istante e incomprensibile per una famiglia di cinque persone poiché “non adatta a ottenere risorse sufficienti per il mantenimento di tutti”. Anzi, ha soggiunto il Pretore, “pare significativo osservare come il marito, pur sostenendo di occuparsi attivamente delle figlie, non abbia potuto indicare concretamente le mansioni assolte”. In definitiva, per il Pretore, la separazione dei coniugi può solo spronare il convenuto ad attivarsi e ad assumere pienamente il suo ruolo, affrancandosi da quella passività che finora lo ha contraddistinto. Tanto più che sotto il profilo delle cure prestate alle figlie egli non appariva avere fatto molto più dell'istante, “ciò che, una volta ancora, è significativo perché quest'ultima ha sempre dovuto anche lavorare”.

                                     

                                   3.   L'appellante chiede anzitutto di assumere una valutazione socio-ambien­tale “circa l'affidamento delle figlie alla madre piuttosto che al padre”. Teoricamente la richiesta è ammissibile (art. 322 lett. b CPC ticinese), ma all'atto pratico essa non è compatibile con le esigenze di speditezza che si pongono a una procedura sommaria né con i limitati mezzi di prova che ammette un giudizio di verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 431; per i procedimenti cautelari: RtiD I-2005 pag. 757 n. 40c). In una protezione del­l'unione coniugale non si tratta – come in un divorzio – di statuire in maniera definitiva sull'affidamento dei figli, adottando la soluzione ottimale, ma solo di regolare la vita separata dei coniugi, scegliendo la soluzione che in quel momento sembra verosimilmente offrire ai figli le garanzie migliori. Nei limiti del possibile si cerca così di la­sciare il figlio nel proprio ambiente, senza trascurare il riparto dei ruoli assunto dai coniugi durante la vita in comune. Una perizia si giustifica solo eccezionalmente (ad esempio in caso di abusi sessuali: sentenza del Tribunale federale 5A_22/2010 del 7 giugno 2010, consid. 4.4.1; sentenza 5P.157/2003 del 30 giugno 2003 in: FamPra.ch 2003 pag. 953 con riferimenti). In concreto non risultano estremi del genere.

 

                                   4.   L'art. 176 cpv. 3 CC stabilisce che qualora i coniugi abbiano figli minorenni, il giudice prende le misure necessarie secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione. I criteri preposti all'affidamento durante una protezione dell'unione coniugale non si scostano da quelli cui fa capo la giurisprudenza per l'affidamento dopo il divorzio (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 45 ad art. 176 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione, n. 89 ad art. 176 CC). Determinante è l'interesse dei figli, non quello dei genitori. Tra i criteri essenziali entrano in linea di conto le relazioni personali tra genitori e figli, le capacità dei genitori medesimi, la loro attitudine a prendersi cura personal­mente del figlio e di occuparsene, così come quella di favorire i contatti con l'altro genitore. Occorre quindi scegliere la soluzione che, tenuto conto di tutte le circostanze, garantisca al figlio la stabilità neces­saria per un armonioso sviluppo fisico, psichico e intellettuale (DTF 136 I 180 consid. 5.3). Se entrambi i genitori sono idonei alla custodia, la preferenza va data a quello che ha mag­giore disponibilità di tempo, rispettivamente a quello che offre maggiori garanzie di stabilità (DTF 117 II 355, 114 II 203 consid. 5; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2008.146 del 22 ottobre 2010, consid. 6).

 

                                   5.   AP 1 mette in dubbio l'idoneità della moglie all'affidamento delle figlie per il fatto che frequenta regolarmente il “__________” di __________, dove si professano “teorie a carattere prevalentemente mistico piuttosto che filosofico, rilasciate da una persona che neppure dispone di un vero e proprio titolo di studio”, le quali “rappresentano una forma di pseudo-spiritualità new age”. Tale frequentazione consiste in due corsi settimanali, in giornate di approfondimento (sette ore) e in ritiri di una settimana che secondo l'appellante rischiano di influenzare negativamente lo sviluppo delle figlie in età pre-adolescenziale. A parere del convenuto il misticismo dei dettami professati nel centro ha fatto perdere alla moglie, che ha aderito completamente ai precetti del “maestro”, ogni contatto con la realtà quotidiana e può comportare gravi ripercussioni sull'equilibrio delle figlie, pericolo totalmente sottovalutato dal Pretore. Il fatto che le figlie non frequentino il centro non esclude influenze indirette della madre, giorno dopo giorno, tanto più che essa vive ormai con grande trasporto la filosofia di gruppo. L'appellante afferma infine che esaminando una questione di tale importanza il Pretore non avrebbe dovuto limitarsi a criteri di mera verosimiglianza, ma

                                         avrebbe dovuto procedere a un esame ponderato e a un'attenta istruttoria della fattispecie.

 

                                   6.   Da quest'ultima argomentazione va subito sgombrato il campo.  Le misure a protezione dell'unione coniugale saranno fors'anche “l'anticamera” del divorzio”, come rileva l'appellante, ma ciò non toglie che siano governate dalla procedura sommaria, con assunzione dei mezzi di prova limitata alla verosimiglianza (DTF 127 III 478 consid. 2b/bb con riferimenti; v. anche art. 271 lett. a CPC). Esse consistono quindi in un giudizio di apparenza, assimilabile a una misura provvisionale in una causa di divorzio (tant'è che sono considerate alla stregua di provvedimenti cautelari nella prospettiva dell'art. 98 LTF: DTF 133 III 397 consid. 5.1; 587 consid. 3.3), giudizio che può sempre essere modificato (art. 179 cpv. 1 CC). Se mai il giudice applica il principio inquisitorio illimitato in tutte le questione che riguardano i figli minorenni. Per il bene di questi ultimi egli chiarisce così la fattispecie di propria

                                         iniziativa, senza essere vincolato alle richieste delle parti (DTF 128 III 413 consid. 3.2.1).

 

                                         a)   In concreto AO 1 frequenta con regolarità (dalle ore 19.30 alle 21.00 durante la settimana e un giorno ogni mese durante il fine settimana: interrogatorio formale del 10 novembre 2008, risposta 14) il “__________” di __________, fondato nel 1999 da __________ per promuovere lo sviluppo armonico dell'essere umano nelle sue componenti biologiche, psicologiche e spirituali mediante una forte componente spirituale. Fra le attività del centro si anno­verano lo yoga delle origini, la meditazione creativa e altre iniziative (deposizione 23 febbraio 2009 di __________: verbali, pag. 2; v. anche doc. 2). Non risulta che il centro diffonda un qualsivoglia messaggio di violenza o distruzione, anche solo verbale, o di isolamento sociale o di cieca obbedienza, men che meno scorrendo gli appunti personali manoscritti dall'istante (doc. 3). Del resto neppure l'appellante adombra nulla di simile, di modo che mal si intravede quali particolari indagini dovesse ancora condurre d'ufficio il Pretore al riguardo. Se è vero che AO 1 aderisce appieno ai precetti del “__________”, è altrettanto vero che non si scorge quale possa essere concretamente l'influenza negativa di tali dettami sulla cura e l'educazione delle figlie, verso le quali l'istante non risulta tenere comportamenti inadeguati né mostrare trascuratezza. Che poi l'appellante non condivida il pensiero del “__________” ancora non denota, ancor meno a un giudizio di verosimiglianza, un pericolo per lo sviluppo fisico, psicologico, emotivo, cognitivo o comportamentale delle figlie.

 

                                         b)   L'appellante sostiene, a prescindere da quanto precede, che durante la vita in comune egli si è sempre occupato delle figlie, seguendone il percorso evolutivo e assumendo – in particolare negli ultimi dodici anni – il ruolo di “casalingo”. Egli sarebbe quindi il genitore che offre migliori garanzie, potendo assicurare alla prole – contrariamente alla moglie – una presenza continua e costante. AP 1 contesta poi l'opinione del Pretore, secondo cui tale riparto dei ruoli coniu­gali non garantirebbe risorse sufficienti per il mantenimento della famiglia, giacché smentita dalla realtà dei fatti. Infine egli rileva che il primo giudice ha fondato le sua decisione prevalentemente su alcuni comportamenti di lui, senza ricercare il reale e concreto interesse delle figlie, l'affidamento della prole alla madre sembrando piuttosto una punizione nei suoi confronti, reo di non attivarsi adeguatamente sul piano professionale.

                                     

                                         c)   Già si è spiegato che il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale non statuisce definitivamente sulla custodia dei figli. Lascia per quanto possibile i minori nel loro ambiente e, di norma, con il genitore che ha loro dedicato più tempo durante la vita in comune, sempre che quel genitore appaia idoneo all'affidamento. In questa sede non si tratta pertanto di indagare, tra due genitori apparentemente idonei alla custodia, chi di loro vanti migliori capacità parentali, ma quale assetto garantisca per il momento migliore stabilità ai figli. Nella fattispecie AO 1 ha “sempre” lavorato al 50-60% dalle ore 8.30 alle 14.00 o alle 15.00, il mercoledì limitatamente a tre ore per accudire alle figlie (interrogatorio formale del 10 novembre 2008, risposta n. 3). Dal canto suo AP 1 non ha svolto alcuna attività lucrativa durante la vita in comune, salvo iniziarne una accessoria per conto proprio nel novembre del 1998, verosimilmente a domicilio.

 

                                         d)   Quanto alle ragazze, nessuna di loro ha espressamente indicato preferenze, fermo restando che tutte sono consapevoli delle tensioni e degli scontri fra le parti. A__________ si è detta rattristata dalla separazione, ma vuole rimanere in relazione con entrambi i genitori, come quando il padre si è recato per un certo tempo in __________. L__________ sa che uno dei due genitori sarà meno presente nella sua vita, almeno nel senso della convivenza, ed esprime il desiderio di stare insieme con le sorelle, soprattutto con A__________ (rapporto della psicoterapeuta __________, del 23 agosto 2008, pag. 3).

 

                                         e)   Che durante la vita in comune AP 1, senza attività lucrativa, avesse maggior tempo a disposizione rispetto alla moglie è verosimile. Secondo AO 1 tuttavia i coniugi non si sono mai intesi nel senso che il marito si limitasse al ruolo di casalingo. Davanti al Pretore essa ha negato anzi che il marito assicurasse il governo dell'economia do­mestica, “non essendo egli in grado di provvedervi neppure per una sola giornata”, e ha soggiunto di avere orga­nizzato la propria attività professionale “in modo da gestire la famiglia e la professione” (replica orale del 23 giugno 2008: verbali, pag. 2). Di fronte a simili contestazioni il convenuto ha duplicato unicamente che “il fatto stesso di essersi occupato delle figlie negli ultimi 15 anni conferma le sue qualità e la sua capacità” (verbale del 23 giugno 2008, pag. 2). Sentita personalmente, AO 1 ha poi ribadito di avere organizzato gli orari di lavoro in modo da gestire anche le ragazze, portandole a scuola il mattino, mentre il marito si occupava solo di “dare da mangiare alle figlie” (interrogatorio formale del 10 novembre 2009, risposte n. 3, 5, 8 e 9). Sulla base di ciò il Pretore ha rimproverato al convenuto di non avere indicato “concretamente le mansioni svolte” durante la vita in comune (sentenza impugnata, pag. 4).

 

                                               Nelle circostanze descritte spettava a AP 1, le cui generiche affermazioni erano contestate (e non ritenute verosimili dal Pretore), spiegare in che modo egli si fosse personalmente dedicato alla cura e all'educazione delle figlie durante la comunione domestica. Sta di fatto che nell'appello – come davanti al Pretore – egli si limita a ripetere di avere svolto la funzione di casalingo, ma non reca alcuna precisazione. Egli non dice chi svegliasse le figlie il mattino, chi rifacesse i letti, chi si occupasse delle pulizie, chi provvedesse alle com­pere, chi andasse a riprendere le figlie a scuola e se ne occupasse in seguito, chi assistesse queste ultime nell'esecuzione dei compiti a casa e chi attendesse alla cena. Dagli atti risulta unicamente che la moglie accompagnava le figlie a scuola il mattino e accudiva a esse il mercoledì pomeriggio, mentre il convenuto preparava i pranzi per le figlie. Null'altro. Ciò non basta manifestamente per rendere verosimile che durante la vita in comune l'appellante si dedicasse personal­mente alla cura e all'educazione delle figlie in misura maggiore della moglie.

                                        

                                         f)    Si aggiunga che l'età delle figlie non impone più la continua presenza di un genitore, sicché non si può dire che l'attività professionale di AO 1 sia inconciliabile con le cure e l'educazione dovuta alle ragazze. Né va dimenticato che qualora i figli fossero affidati al padre, le sole risorse della madre non basterebbero per far fronte ai costi di due econo­mie domestiche separate, sicché il convenuto dovrebbe intraprendere per forza un'attività lucrativa, quanto meno a tempo parziale. Tutto considerato, a un sommario esame è lecito desumere quindi che nel caso specifico i genitori abbiano – per l'essenziale – le medesime possibilità di occuparsi personalmente delle figlie. Entrambi, poi, possono garantire alle figlie un ambiente stabile, e nessuno dei due denota palesi carenze educative né consta alterare i rapporti delle figlie con l'altro oppure intralciarne i compiti educativi. L'affidamento delle figlie alla madre risponde tuttavia al desiderio – ancorché non assoluto – delle figlie. Merita quindi la preferenza, a prescindere dal fatto che dalla separazione, intervenuta verosimilmente nella primavera del 2009, A__________ e L__________ sono rimaste con la madre. Sotto questo profilo la sentenza impugnata sfugge pertanto alla critica.

 

                                   7.   La richiesta dell'appellante intesa all'assegnazione dell'alloggio coniugale e al versamento da parte della moglie di un contributo alimentare per le figlie sono subordinate all'accoglimento dell'appello sulla custodia delle medesime e non poggiano su motivazioni proprie. L'appello essendo destinato al rigetto, esse risultano senza oggetto.

 

                                   8.   Relativamente al contributo alimentare per le figlie, il Pretore ha imputato a AP 1 un reddito potenziale di fr. 3800.– mensili dal 1° settembre 2009, conseguibile con un impiego non particolarmente qualificato nel settore della ristorazione o del commercio, a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2635.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo dell'alloggio fr. 1000.–, spese accessorie fr. 100.–, premio della cassa malati fr. 333.–, spese di trasferta fr. 100.–). Ciò posto,

                                         egli lo ha obbligato a versare un contributo alimentare di fr. 385.– mensili per ogni figlia. L'appellante censura l'ammontare del reddito ipotetico, a suo dire irrealistico per una persona di 51 anni inattiva professionalmente da oltre dieci, così come il suo fabbisogno minimo, che ammonterebbe a fr. 3025.– mensili, abbisognando egli di almeno quattro locali per ospitare le figlie durante l'esercizio del diritto di visita.

 

                                         a)   Che l'appellante non abbia praticamente alcun reddito è pacifico. In materia di contributi alimentari tuttavia il giudice non è tenuto a fondarsi sul guadagno effettivamente conseguito da una parte se questa ha la concreta e ragionevole possibilità di guadagnare di più dando prova di ragionevole impegno. Il reddito ipotetico dev'essere nondimeno alla concreta portata dell'interessato, considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre che la situazione sul mercato del lavoro in generale (RtiD II-2006 pag. 690 consid. 5a con riferimenti).

 

                                         b)   Nella fattispecie l'appellante è inattivo professionalmente da almeno un decennio, ma ciò non significa che l'unica attività a lui imputabile sia quella di commerciante – a titolo accessorio – d'olio d'oliva (con un reddito di circa fr. 2000.– annui). Egli ha una formazione di assistente d'albergo (interrogatorio formale del 10 novembre 2008, risposta n. 1) e il mercato del lavoro in quel comparto, pur soggetto a flessioni stagionali, non può dirsi saturo. Il convenuto obietta di non avere “più l'età per fare il cameriere”, ma il settore alberghiero non riserva solo mansioni di cameriere. Per di più, egli nemmeno risulta avere condotto con metodo e impegno ricerche idonee a trovare una nuova attività. Al contrario: iscrittosi all'Ufficio regionale di collocamento il 1° luglio 2008, egli ha dichiarato la propria indisponibilità ad assumere una professione “causa obblighi di custodia dei figli e assenza dal Ticino”, tant'è che nel novembre del 2008 l'Ufficio lo ha tolto dai ruoli (lettera 14 novembre 2088 dell'URC nel fascicolo “richiami”). Ciò posto, nulla induce a ritenere, per lo meno a un sommario esame, che compiendo un accettabile sforzo l'interessato non possa trovare nel giro di quattro mesi (come ha stimato il Pretore) un'attività suscettibile di procurargli un guadagno di fr. 3800.– mensili, importo non contestato sul suo ammontare.

 

                                         c)   Per quel che riguarda la locazione, in linea di principio nel fabbisogno minimo di un coniuge va inserito l'equivalente della pigione che questi dovrebbe sopportare se vivesse da sé solo (RtiD I-2005 pag. 764 consid. 5 con rimandi, I-2006 pag. 667; Rep. 1995 pag. 142 in alto). Il maggior costo destinato alla locazione di vani supplementari per accogliere le figlie durante l'esercizio del diritto di visita rientra nel fabbisogno in denaro delle figlie stesse (RtiD II-2004 pag. 618 seg.). In concreto il bilancio familiare non permette che il convenuto spenda per sé solo più di fr. 1100.– mensili per l'alloggio. E aumentare il costo dell'alloggio nel fabbisogno in denaro delle figlie servirebbe solo a creare ammanco nel bilancio della famiglia, sicché l'operazione si risolverebbe in un mero esercizio teorico. Anche su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

 

                                   9.   Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), ma le condizioni economiche in cui versa l'appellante inducono a soprassedere, ogni operazione d'incasso risolvendosi in presumibili costi infruttuosi per l'erario. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato all'istante per osservazioni. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa non può entrare in linea di conto, poiché all'appello difettava sin dall'inizio qualsiasi probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag del 2002).

 

                                10.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato senza riguardo a questioni pecuniarie (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), controversa essendo in primo luogo la custodia dei figli, vertenza manifestamente priva di valore litigioso.

 

Per questi motivi,

 

in applicazione dell'art. 313bis CPC ticinese

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

 

                                   4.   Intimazione a:

 

   ;   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.