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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretario: |
Annovazzi, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa DI.2008.140 (divisione ereditaria) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 16 maggio 2008 da
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AO 1 , e AO 2 (patrocinate dall'avv. PA 1)
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contro |
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AP 1 , e AP 2 (patrocinate dall'avv. dott.,), |
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dichiarando di denunciare la lite all'
avv. M__________, ,
amministratore dell'eredità fu A__________ E__________ (1923-2006), già in __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 7 gennaio 2009 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza emessa il 23 dicembre 2008 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
2. I giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1921), nubile, domiciliata a __________, è deceduta a __________ il 30 maggio 1994, senza testamento, lasciando come eredi legittimi il fratello A__________ (1923) con le nipoti AO 1 (1953) e AO 2 (1956), figlie di un altro fratello, __________, morto nel 1986. Un certificato ereditario emesso il 22 maggio 2007 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord attesta che costoro sono gli unici eredi della defunta (inc. CN.2007.93).
B. A__________ E__________ è deceduto a __________, dov'era domiciliato, il 22 ottobre 2006. Suoi eredi istituiti sono, in forza di disposizioni olografe di ultima volontà pubblicate l'11 dicembre 2006 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, AP 1 (1929) e AP 2 (1943). Il 27 maggio 2007 AO 1 e AO 2 si sono rivolte al Pretore perché nominasse all'eredità dello zio un amministratore. Con “decreto” del 4 aprile 2007 il Pretore ha accolto l'istanza e ha designato come amministratore l'avv. M__________ (inc. DI.2007.409). Il 21 gennaio 2008 AO 1 e AO 2 hanno impugnato le disposizioni di ultima volontà dinanzi al Pretore, chiedendo di dichiararne la nullità e di accertare la loro qualità di eredi (inc. OA.2008.45). La causa è tuttora pendente.
C. Il 16 maggio 2008 AO 1 e AO 2 hanno
instato nei confronti di “A__________ E__________ (ora eredi), già in
__________, nella persona dell'amministratore della successione ex art. 554 CC, avv. M__________ in __________” per ottenere la divisione dell'eredità fu F__________ E__________. Alla discussione del
18 giugno 2008 si è presentato, per la parte convenuta, l'avv. M__________, il quale ha contestato tanto la legittimazione passiva della comunione ereditaria fu A__________ E__________ quanto la propria, in giudizio dovendo essere convenuti a suo avviso i due eredi istituiti da A__________ E__________. Statuendo il 10 luglio 2008, il Pretore ha accolto l'istanza, ha ordinato la divisione dell'eredità fu F__________ E__________ e ha nominato in qualità di notaio divisore l'avv. R__________ (inc. DI.2008.72).
D. Contro la sentenza appena citata è insorto il 23 luglio 2008 a questa Camera, in rappresentanza della comunione ereditaria fu A__________ E__________, l'avv. M__________, il quale ha chiesto che l'azione di divisione fosse respinta e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. AO 1 e AO 2 hanno proposto di rigettare l'appello e di confermare la sentenza impugnata. Con sentenza del 3 settembre 2008 questa Camera ha accolto l'appello, ha respinto l'istanza di divisione presentata da AO 1 e AO 2, rilevando ch'essa andava diretta contro AP 1 e AP 2, e ha posto gli oneri processuali a carico di AO 1 e AO 2, tenute a rifondere solidalmente all'avv. M__________ fr. 1500.– per ripetibili (inc. 11.2008.90).
E. Il 19 settembre 2008 AO 1 e AO 2 hanno
adito nuovamente il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, questa volta nei confronti di AP 1 e AP 2, per ottenere la divisione dell'eredità fu F__________
E__________. Esse hanno dichiarato inoltre di denunciare la lite all'avv. M__________ come amministratore della successione fu A__________ E__________. Alla discussione dell'11 novembre 2008 i convenuti hanno proposto di respingere l'istanza, affermando che non sussiste alcuna comunione ereditaria fu F__________ E__________, A__________ E__________ essendo succeduto da sé solo alla sorella, e che in ogni modo non sarebbe più possibile distinguere i beni della successione fu F__________ E__________ da quelli del loro dante causa, le due masse patrimoniali essendosi ormai commiste. L'avv. M__________ non si è costituito in giudizio.
F. Il Pretore ha statuito con sentenza del 23 dicembre 2008, accogliendo l'istanza di divisione e nominando l'avv. K__________ in qualità di notaio divisore. La tassa di giustizia (fr. 400.–) è stata posta a carico di AP 1 e AP 2, tenuti a rifondere alle istanti fr. 500.– per ripetibili.
G. Contro la sentenza predetta AP 1 e AP 2 sono insorti il 7 gennaio 2009 a questa Camera, chiedendo che – accordato al loro appello effetto sospensivo – il giudizio del Pretore sia riformato nel senso di respingere l'istanza di divisione. Con decreto del 12 gennaio 2009 il presidente di questa Camera ha conferito al ricorso effetto sospensivo. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. La divisione di un'eredità può essere chiesta in ogni tempo da ciascun coerede, “in quanto non sia tenuto per contratto o per legge a rimanere in comunione” (art. 604 cpv. 1 CC). D'indole costitutiva, l'azione va diretta contro tutti gli altri eredi personalmente, salvo quelli che consentono alla divisione (Schaufelberger/Keller in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 17 ad art. 604 con richiami). La procedura applicabile è, nel Cantone Ticino, quella contenziosa di camera di consiglio (art. 475 CPC). La decisione del Pretore è poi appellabile entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). In concreto la sentenza del Pretore è stata intimata il 23 dicembre 2008, giorno della sua emanazione, ed è stata ritirata dal patrocinatore delle convenute il 29 dicembre seguente. Tempestivo, l'appello in esame è dunque ricevibile.
2. Il Pretore ha ricordato anzitutto che quando un defunto lasci più eredi, sorge fra i medesimi una comunione di tutti i diritti e di tutte le obbligazioni che dura dall'apertura dell'eredità fino alla divisione (art. 602 cpv. 1 CC). Egli ha rammentato altresì che ogni erede ha il diritto imprescrittibile di esigere in qualunque momento la divisione dell'eredità, “in quanto non sia tenuto per contratto o per legge a rimanere in comunione” (art. 604 cpv. 1 CC). La successione fu F__________ E__________ non essendo ancora stata divisa e nessun erede essendo tenuto a rimanere in comunione per legge o per contratto, il primo giudice ha accolto l'istanza di AO 1 e AO 2. Quanto ai beni della successione fu F__________ E__________ di cui A__________ E__________ si sarebbe appropriato nel frattempo, il Pretore ha rilevato ch'essi sono tuttora proprietà comune degli eredi, la circostanza che il
2 novembre 1994 A__________ E__________ si sia dichiarato – falsamente – unico erede della sorella davanti al capo Servizi civici del Comune di __________ (doc. D) non pregiudicando in alcun modo la posizione dei coeredi.
3. Eredi fu F__________ E__________ sono, come risulta dal certificato
ereditario emesso il 22 maggio 2007 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord (non contestato dagli appellanti), A__________ E__________ insieme con le nipoti AO 1 e AO 2 (sopra, lett. A). A__________ E__________ è deceduto nel 2006, istituendo suoi eredi AP 1 e AP 2. Eredi fu F__________ E__________ risultano quindi – in definitiva – AO 1, AO 2, AP 1 e AP 2, riservato l'esito del processo che le prime due hanno intentato per vedersi riconoscere eredi fu A__________
E__________ in luogo e vece delle altre due (sopra, lett. B). Dovessero ottenere causa vinta, costoro saranno reintegrate – come ha già avuto modo di spiegare questa Camera nella sentenza del 3 settembre 2008 (consid. 7) – in qualità di eredi fu A__________ E__________ con effetto retroattivo (Forni/Piatti in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 29 ad art. 519/520 con rinvii).
4. Gli appellanti sostengono che la successione fu F__________ E__________ è stata “completamente acquisita dal fratello”, il quale si è dichiarato in buona fede unico erede della defunta, sicché i beni del compendio successorio si sono confusi con quelli del loro dante causa, tranne un'automobile ricevuta in eredità da AO 2. A mente loro “si potrebbe anzi affermare che la divisione tra gli eredi sia già avvenuta nel momento in cui i beni della defunta si sono confusi con quelli del signor A__________ E__________”. Dunque – essi continuano – “il patrimonio successorio della de cuius non è più indiviso e pertanto, non esistendo più una comunione ereditaria ed un patrimonio, non si può di conseguenza chiederne la divisione”. Per di più – essi soggiungono – “l'aver agito solo ora dopo ben 14 anni per far valere i propri diritti successori, denota la totale negligenza delle appellate, le cui rivendiche risultano oltre modo tardive e prescritte”.
5. Da quest'ultima argomentazione va subito sgombrato il campo. Come ha rammentato il Pretore, un'azione di divisione non soggiace a limiti di tempo né si prescrive (art. 604 cpv. 1 CC). Invano i convenuti tentano perciò di imputare negligenza o di rimproverare indugio alle istanti. Che poi A__________ E__________ si sia appropriato in tutto o in parte – foss'anche in buona fede, come adducono gli appellanti – dell'eredità lasciata dalla sorella è verosimile (doc. F a Q), ma non si vede come tale atto unilaterale possa essere seriamente assimilato a una divisione. Nemmeno i convenuti pretendono, del resto, che gli istanti abbiano mai consentito a che il loro dante causa incamerasse la successione. Asserire in circostanze del genere che non sussista più alcuna comunione ereditaria fu F__________ E__________ significa ammettere – né più né meno – che un erede, il quale riesca a impossessarsi di attivi successori, ne divenga eo ipso proprietario assoluto, salvo petizione d'eredità o azione di riduzione da parte di altri eredi. Tale però non è mai stato l'ordinamento legale in Svizzera. Al proposito l'appello non merita pertanto ulteriore disamina.
6. Gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), fermo restando che nella loro istanza del 19 settembre 2008 AO 1 e AO 2 avevano indicato un valore litigioso di “almeno fr. 400 000.–”, importo che le convenute non contestano e che nessun elemento induce a reputare inattendibile o inveritiero. Non si giustifica invece di attribuire ripetibili, il memoriale non essendo stato intimato per osservazioni.
7. Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il valore litigioso supera ampiamente la soglia per un eventuale ricorso in materia civile.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1000.–
sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
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–; –; –,. |
Comunicazione:
–,;
– Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.