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Incarti n. 11.2009.82 |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Epiney-Colombo |
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segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa CN.2008.189 (pubblicazione di testamento) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza 16 dicembre 2008 dall'
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avv. PA 1,
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nella successione fu __________ (1905-2008), già in , |
la quale ha istituito suo erede
AO 1
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AP 1 ,
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come pure nella causa EF.2009.159 (effetti della devoluzione ereditaria) della medesima Pretura promossa con istanza del 29 aprile 2009 dallo stesso
AO 1,
(patrocinato dall'avv. PA 1, )
per ottenere la liquidazione d'ufficio dell'eredità medesima;
premesso che __________ (1905), cittadina italiana, nubile e senza discendenti, è deceduta a __________, suo ultimo domicilio, il 26 ottobre 2008;
ricordato che con testamento olografo del 30 luglio 1998, integrato il 22 marzo 2000, __________ aveva – fra l'altro – istituito suo erede universale il nipote AO 1 (1954), designando sua esecutrice testamentaria l'avv. AP 1;
rammentato che AO 1, dopo avere comunicato il 10 aprile 2009 al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud la sua rinuncia all'eredità, ha dichiarato il 29 aprile 2009 al Pretore medesimo di accettarla, salvo instare quello stesso giorno – sempre al Pretore – per la liquidazione d'ufficio;
accertato che con “decreto” del 5 maggio 2009 il Pretore, constata l'accettazione dell'eredità, ha ordinato la relativa liquidazione, affidata all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio (inc. EF.2009.159);
osservato che con “ordinanza” di quello stesso giorno il Pretore ha dichiarato priva d'oggetto un'istanza introdotta il 27 aprile 2009 dall'avv. AP 1 per ottenere il rilascio di un certificato di esecutore testamentario a suo nome (inc. CN.2008.189);
considerato che entrambe le decisioni del Pretore sono state impugnate da AP 1 con un unico appello del 18 maggio 2008 nel quale l'interessata postula l'annullamento della liquidazione d'ufficio (inc. 11.2009.81) e il rilascio del certificato richiesto (inc. 11.2009.82);
preso atto che nelle sue osservazioni del 15 giugno 2009 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello;
constatato che con lettera del 13 luglio 2009 AO 1 comunica a questa Camera, anche a nome dell'appellante, la stipulazione di un accordo e chiede – producendo un esemplare della transazione – lo stralcio della causa dai ruoli;
appurato che il giorno stesso l'avv. AP 1 ha comunicato di avere rinunciato all'incarico di esecutrice testamentaria e di desistere dalla richiesta del certificato di esecutrice testamentaria;
ritenuto che nel Cantone Ticino la transazione, come l'acquiescenza o la desistenza, pone fine essa medesima alla lite e “ha forza di giudicato” (art. 352 cpv. 1 CPC), nel senso che si sostituisce per volontà delle parti – in appello – alla sentenza impugnata;
precisato che in materia di oneri processuali e ripetibili il giudice non si scosta senza necessità da quanto le parti medesime hanno liberamente stipulato nella transazione;
rilevato, ad ogni modo, che in appello la tassa di giustizia va
adeguatamente ridotta, la procedura terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);
in applicazione dell'art. 352 cpv. 2 CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
decreta: I. Si prende atto della seguente
TRANSAZIONE
1. L'avv. AP 1 ritira gli appelli inc. 11.2009.81.inc. 11.2009.82 presso la prima Camera civile del Tribunale di appello, spese e tasse di giustizia a suo carico, compensate le ripetibili.
2 L'avv. AP 1 rinuncia irrevocabilmente alla carica di esecutrice testamentaria, rispettivamente alla richiesta di rilascio del certificato ereditario nella successione relitta dalla defunta __________.
3. Il sig. AO 1, per il tramite del suo rappresentante avv. PA 1, versa all'avv. AP 1, a saldo e stralcio di ogni pretesa di quest'ultima nei suoi confronti, rispettivamente nei confronti della successione relitta dalla defunta __________, l'importo di fr. 7500.– (settemilacinquecento).
4. L'avv. AP 1 firma la presente convenzione in segno di accordo, ricevuta e quietanza a saldo per detto importo.
5. L'avv. PA 1 è autorizzato dall'avv. AP 1 a chiedere lo stralcio degli appelli pendenti presso il Tribunale d'appello, Lugano, alle condizioni indicate al punto 1.
In fede
Luogo e data: __________, 13 luglio 2009
AO 1 PA 1
II. Gli appelli sono stralciati dai ruoli per transazione.
III. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia unica fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.
IV. Intimazione a:
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Comunicazione a:
– Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud;
– Ufficio di esecuzione e fallimenti, Mendrisio.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.