Incarto n.
11.2009.86

Lugano,

19 aprile 2012/rs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nelle cause DI.2007.85 (provvedimenti cautelari) e DI.2007.115

(azione possessoria) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promosse con istanza del 6 settembre 2007 da

 

 

AO 2 e AO 1,  

(patrocinati dall'  PA 1 )

 

 

contro

 

 

 AP 1  

(patrocinata dall'  PA 2 );

 

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 20 maggio 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa l'11 maggio 2009 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;

                                     

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AO 2 e AO 1 sono comproprietari, metà ciascuno, della particella n. 2336 RFD di __________ (1068 m²), che confina a ovest con la particella n. 1610 (1086 m²), proprietà di AP 1. Entrambi i fondi, situati in zona residenziale, sono edificati. Nell'aprile del 2007 AP 1 ha collocato un'arnia sul tetto piano della sua autorimessa, a circa 8 m dal confine e a una ventina dallo stabile di AO 2 e AO 1. Costoro hanno sollecitato l'11 aprile 2007 l'intervento dell'Ufficio tecnico comunale, che il 23 maggio successivo ha ordinato a AP 1 e al marito __________ di rimuovere l'arnia entro quindici giorni. Il 4 giugno 2007 __________ e AP 1 hanno scritto al Municipio di __________, opponendosi all'ingiunzione. Non risulta che il Municipio abbia reagito o abbia adottato altri provvedimenti.

 

                                  B.   Il 22 giugno 2007 AO 2 e AO 1 hanno adito il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere che fosse ordinato in via cautelare a AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di allontanare immediatamente l'arnia (inc. DI.2007.85). All'udienza dell'11 luglio 2007, indetta per la discussione, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza. Nel corso dell'istruttoria cautelare, il 6 settembre 2007, AO 2 e AO 1 hanno promosso un'azione possessoria, chiedendo una volta ancora che il Pretore ordinasse a AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di rimuovere l'arnia (inc. DI.2007.115). All'udienza del 2 ottobre 2007, destinata al contraddittorio, la convenuta ha proposto di respingere l'azione. Le due istruttorie (cautelare e possessoria) sono state dichiarate chiuse il 14 gennaio 2009.

 

                                  C.   Al dibattimento finale del 20 febbraio 2009 AO 2 e AO 1 hanno ribadito la loro richiesta intesa alla rimozione dell'arnia o, in subordine, alla posa di una siepe artificiale o di un'analoga barriera alta 1–1.5 m e lunga almeno due o tre volte l'arnia sul tetto dell'autorimessa “a una distanza di un metro dal lato est/ schiena dell'arnia medesima”, conformemente a una proposta del perito giudiziario. AP 1 ha postulato una volta di più il rigetto dell'azione. Statuendo l'11 maggio 2009, il Pretore ha accolto l'azione possessoria, nel senso che ha ordinato alla convenuta – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di rimuovere l'arnia entro dieci giorni dal passaggio in giudicato della decisione. La tassa di giustizia di fr. 1200.– e le spese sono state poste a carico della con­venuta, con obbligo di rifondere agli istanti fr. 1800.– per ripetibili.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 20 maggio 2009 nel quale chiede che l'azione possessoria sia respinta e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. Nelle loro osservazioni del 17 giugno 2009 AO 2 e AO 1 sollecitano la reiezione dell'appello e la conferma della decisione impugnata.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le azioni possessorie erano trattate, fino al 31 dicembre 2010, con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC ticinese, cui rinviava l'art. 374). La sentenza del Pretore era appellabile nel termine di 10 giorni, senza riguardo al valore litigioso (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2009.3 dell'8 novembre 2010 con rinvii). Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

 

                                   2.   Accertata la tempestività del reclamo (art. 929 cpv. 1 CC) e dell'azione di manutenzione (art. 929 cpv. 2 CC), il Pretore ha rilevato che a mente del perito giudiziario la distanza fra l'arnia e l'abitazione degli istanti è sufficiente per scongiurare pericoli, ma che secondo il testimone __________, anch'egli esperto apicoltore, le api sono insetti imprevedibili. Tanto che – egli ha continuato – la giurisprudenza annovera casi di persone punte da api innervosite da un imminente temporale, senza dimenticare che, sempre per giurisprudenza, un'arnia situata in una zona residenziale disturba e limita il soggiorno in giardini, terrazze, balconi o parchi da gioco. Per il Pretore non si deve trascurare nemmeno il dolore provocato dalle punture e il rischio di gravi reazioni alla tossina contenuta nel veleno delle api, di modo che la presenza di sciami costituisce una fonte di costante preoccupazione per i vicini. In simili condizioni il primo giudice ha ritenuto che la posa dell'arnia sull'autorimessa contigua al fondo degli istanti costituisca una turbativa del possesso. Considerato inoltre che a parere del perito la posa di una barriera protettiva non avrebbe reale incidenza sui rischi e che per la famiglia della convenuta l'attività apistica è un mero passatempo, egli ha reputato giusto ordinare la rimozione dell'arnia. Onde l'accoglimento dell'azione di manutenzione, ciò che ha reso senza oggetto la procedura cautelare.

 

                                   3.   L'appellante contesta anzitutto la tempestività del reclamo (art. 929 cpv. 1 CC), sostenendo che gli istanti hanno indugiato nel reagire. Inoltre essa contesta l'esistenza di una turbativa del possesso, ricordando di avere posato una singola arnia “di piccole dimensioni” contenente un numero non elevato di api e di averla sistemata a 3 m dal suolo, in modo da alzare la linea di volo degli insetti. L'appellante fa valere altresì che la distanza di 20 m dall'abitazione degli istanti vanifica la pericolosità delle api “secondo il principio di autodifesa”, api che volano notoriamente verso il sole, ossia in direzione opposta allo stabile degli istanti. L'appellante sottolinea che tale situazione è pienamente confermata nel referto peritale, dolendosi che il Pretore se ne sia scostato sulla base di argomentazioni prive di riscontri con­creti. Infine la convenuta lamenta che il primo giudice abbia dichiarato il procedimento cautelare privo d'oggetto, asserendo che in realtà l'istanza andava respinta per difetto di urgenza e mancato rischio di notevole pregiudizio.

 

                                   4.   Dall'ultima censura testé riassunta va subito sgombrato il campo. I procedimenti cautelari decadono con il passaggio in giudicato della sentenza finale e nella fattispecie non si riscontrano eccezioni a tale principio (per una rassegna: Vogel/Spühler, Grund­riss des Zivilprozessrechts, 8ª edizione, pag. 359 n. 223b). Un appello poi non avrebbe esplicato effetto sospensivo (art. 370 cpv. 3 CPC ticinese), sicché mal si comprende quale spazio sarebbe rimasto per un giudizio sull'assetto cautelare di fronte all'immediata esecutività della sentenza emanata. A ragione dunque il Pretore, statuendo sull'azione possessoria, ha definito

                                         l'istanza cautelare senza oggetto (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2003.161 del 26 gennaio 2005, consid. 9).

 

                                         Quanto agli oneri e alle ripetibili del procedimento cautelare divenuto privo d'oggetto, il Pretore ha ritenuto che verosimilmente l'istanza non “avrebbe potuto avere un esito diverso dall'azione di manutenzione” (sentenza impugnata, consid. 4), ragione per cui ha adde­bitato gli oneri processuali e le ripetibili alla convenuta. Simile motivazione non manca invero di lasciare perplessi, poiché l'emanazione di provvedimenti cautelari (art. 376 CPC ticinese) non soggiaceva solo alla parvenza di esito favorevole insita nell'azione di merito (fumus boni iuris), ma anche – cumulativamente – alla necessità di procedere con urgenza e alla verosimiglianza di un considerevole pregiudizio (Rep. 1988 pag. 351 consid. 1 con richiamo), senza dimenticare che il principio della proporzionalità imponeva di limitare la misura richiesta allo stretto indispensabile, mantenendo un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione decretata (Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 83 segg. con rinvii; Gloor, Vorsorgliche Mass­nahmen im Spannungsfeld von Bundesrecht und kantonalem Zivilprozessrecht, Zurigo 1982, pag. 112 segg.). Sta di fatto che nella sentenza impugnata il Pretore non ha distinto gli oneri processuali e le ripetibili del procedimento cautelare dagli oneri processuali e dalle ripetibili dell'azione possessoria, ma sulle spese ha emesso un dispositivo unico. Nelle condizioni descritte spettava all'appellante, che contesta tale dispositivo, cifrare la quota di oneri processuali e ripetibili che – a suo parere – sarebbe dovuta andare a carico degli istanti (cfr. RtiD I-2004 pag. 483 consid. 9). In difetto di qualsiasi indica­zione numerica l'appello si dimostra, già di primo acchito, irricevibile e non può essere vagliato oltre.

 

                                   5.   Nell'appello la convenuta insorge contro l'accoglimento dell'azione possessoria, sostenendo che il reclamo degli istanti era tardivo (art. 929 cpv. 1 CC). Il Pretore è stato di altro avviso. Accertato che l'arnia è stata posata sul tetto dell'autorimessa nell'aprile del 2007 e che il reclamo degli istanti all'autorità comunale, dell'11 aprile 2007, è stato comunicato alla convenuta il 15 maggio 2007, egli ha reputato “non eccessivo” il periodo intercorso di 5 o 6 settimane, anche perché in primavera non si era ancora manifestato il disturbo causato dalle api. L'appellante obietta che determinante è il momento della posa dell'arnia, che le api non hanno mai dato alcun disturbo e che, comunque sia, un termine di sei settimane e mezzo risulta eccessivo nel caso specifico, poiché l'arnia era ben visibile sin dall'inizio. Gli istanti obiettano di avere interpellato telefonicamente l'Ufficio tecnico comunale subito dopo avere notato l'alveare e che, su invito del responsabile, hanno poi inviato una segnalazione scritta, soggiungendo che in fatto di disturbi AO 2 è stato punto da due api il giorno stesso in cui è stata sistemata l'arnia, mentre tagliava l'erba in giardino.

 

                                         a)   L'art. 928 cpv. 1 CC stabilisce che il soggetto turbato nel suo possesso da un atto di illecita violenza può promuovere un' azione di manutenzione contro l'autore della turbativa, anche se questi pretende di agire con diritto. L'azione ha per oggetto la cessazione della turbativa, il divieto di turbative ulteriori e il risarcimento dei danni (art. 928 cpv. 2 CC). Essa soggiace – come l'azione di reintegra (art. 927 CC) – a un doppio limite di tempo, il cui rispetto deve essere verificato d'ufficio, giacché da esso dipende la ricevibilità dell'azione: da un lato il possessore deve avere reclamato immediatamente la restituzione della cosa o la cessazione della turbativa non appena conosciuto l'atto di violenza e il suo autore (art. 929 cpv. 1 CC), dall'altro deve avere intentato causa entro un anno dalla turbativa, quand'anche abbia avuto conoscenza solo più tardi del fatto e del suo autore (art. 929 cpv. 2 CC; RtiD II-2006 pag. 650 consid. 3a con rimando). Per quanto attiene al reclamo immediato, in particolare, occorre esaminare se valutando l'insieme delle circostanze l'istante abbia reagito con prontezza, entro un termine ragionevole da quando ha potuto compiere un primo esame della situazione (Rep. 1981 pag. 158 consid. 3.1 in fine; Stark in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 6 ad art. 929 CC).

 

                                         b)   Che in concreto il tetto dell'autorimessa vicina sia ben visibile dalla proprietà degli istanti è innegabile (fotografie doc. F nell'inc. DI.2007.85), sicché la posa dell'alveare non poteva pas­sare inosservata. E neppure risulta che il preteso disturbo delle api sia intervenuto più tardi, gli istanti medesimi adducendo che AO 2 è stato punto due volte il giorno stesso in cui l'arnia è stata sistemata, il Venerdì Santo 6 aprile 2007 (replica orale nel verbale dell'11 luglio 2007, pag. 7 in alto nell'inc. DI.2007.85). La convenuta asserisce di avere installato l'arnia già prima dell'11 aprile 2007, ma non ha contestato l'affer­mazione degli istanti (duplica orale nel verbale citato, pag. 7 in basso). Poco importa invece quando gli istanti hanno telefonato all'autorità comunale; determinante è che AP 1 è stata informata del reclamo il 15 maggio 2007 (doc. E nell'inc. DI.2007.115). Questo risulta così essere intervenuto entro sei settimane dalla posa dell'arnia. È un termine che si pone ai limiti dell'ammissibile, ma ancora conforme alle sette settimane che per diritto federale raffigurano arbitrio (RtiD II-2006 pag. 651 consid. 3c in fine con rimandi). Sulla tempestività dell'azione il giudizio impugnato resiste pertanto alla critica.

 

                                   6.   La questione è di sapere, ciò posto, se l'arnia installata dalla convenuta sul tetto dell'autorimessa comporti per gli istanti una turbativa del possesso a norma dell'art. 928 cpv. 1 CC. Ora, un'

                                         azione possessoria persegue solo la conservazione o il ripristino dello stato di fatto. Tranne nel caso speciale dell'art. 927 cpv. 2 CC (che qui non interessa), il giudice non indaga sulla legittimità di tale stato di fatto o sulla legittimità del comportamento del convenuto. Garantisce all'istante una mera tutela provvisoria (DTF 133 III 638 con rinvii). Riscontrando un atto di illecita violenza, egli ordina per principio il mantenimento o il ristabili­mento della situazione. Quanto all'atto di illecita violenza, esso non deve necessariamente configurare un atto di forza né provo­care necessariamente un danno: basta che sia compiuto a pregiudizio e contro la volontà del possessore (Rep. 1996 pag. 186 consid. 2a in fine). La legittimità dello stato di fatto o del comportamento del convenuto andrà poi risolta – dandosi il caso – dal giudice di merito (civile o amministrativo). Che l'apicoltura non possa essere legittimamente praticata, di regola, in zone residenziali del piano regolatore (sentenza del Tribunale federale 1P.451/2003 del 15 marzo 2004, consid. 3.1 con rinvio a RDAT II-1999 pag. 84 n. 24 e II-1991 pag. 76 n. 33; v. anche ZBl 101/2000 pag. 423 in basso) non riguarda dunque il giudice dell'azione possessoria. È vero che la sentenza possessoria è suscettiva di passare in giudicato. È altrettanto vero però che per sua natura essa rimane equiparabile a un provvedimento cautelare (RtiD II-2011 pag. 708 consid. 4 con rinvii).

 

                                         a)   Se la turbativa del possesso risulta dall'esercizio del diritto di proprietà fra vicini (art. 679 CC), gli estremi della turbativa vanno giudicati secondo il diritto di vicinato (Steinauer, Les droits réels, 4ª edizione, pag. 141 n. 368a). Viola l'art. 928 cpv. 1 CC, di conseguenza, ogni immissione eccessiva (“eccesso pregiudicevole”) nel senso dell'art. 684 CC (Stark, op. cit., n. 19 ad art. 928 CC). Questa Camera ha già avuto modo di ricordare che le immissioni arrecate dalla pratica del­l'apicoltura possono rivelarsi eccessive ove non siano giustificate dalla situazione e dalla destinazione dei fondi o dal­l'uso locale (sentenza inc. 61/91 del 15 ottobre 1991, consid. 3a con riferimento a Meier-Hayoz in: Berner Kom­men­tar, 3ª edizione, n. 158 ad art. 684 CC con rimandi). In simili circostanze i vicini possono esigere – in tutto in parte – l'allontanamento delle api, sempre che nel segno della proporzionalità non si possa rimediare all'eccesso con opportune misure protettive (sentenza inc. 61/91 del 15 ottobre 1991, loc. cit. con richiamo; PKG 1977 pag. 72 n. 18; v. sotto, consid. d).

 

                                         b)   In concreto AP 1 ha posato un arnia “di dimensioni normali” (perizia, pag. 4 a metà) sul tetto piano del garage annesso alla sua abitazione (doc. F nell'inc. DI.2007.85), situato in zona residenziale, a 3 m d'altezza, a 8 m dal confine con il giardino degli istanti e a circa 20 m dall'abitazione di questi ultimi (perizia, pag. 3 nel mezzo). L'alveare accoglie un solo “popolo” di api con una regina (da 20 000 a 50 000 api: perizia, pag. 4 a metà). L'apertura dell'arnia è volta a sud-sud ovest, verso __________, in direzione opposta al giardino e alla casa degli istanti. I due fondi n. 1610 e n. 2336 sono al medesimo livello e non risultano piantagio­ni d'alto fusto a confine che possano fungere da schermo (doc. F nell'inc. DI.2007.85). Invero non sono state riscontrate nemmeno api (o secrezioni di api) sul terreno degli istanti, per quanto AO 2 sostenga di essere stato punto due volte il 6 aprile 2007 mentre tagliava l'erba in giardino (sopra, consid. 5b), ciò che la convenuta contesta (duplica orale nel verbale dell'11 luglio 2007, nell'inc. DI.2007.85). Un'azione di manutenzione tuttavia può essere esperita non solo contro una turbativa in atto, ma anche contro una turbativa imminente (Stark, op. cit., n. 43 ad art. 928 CC con richiami; Steinauer, op. cit., pag. 142 n. 374 in fine), sempre che questa appaia sufficientemente verosimile (Stark/Ernst in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 11 ad art. 928). È quanto va appurato nella fattispecie.

 

                                         c)   Il perito giudiziario ha sostanzialmente escluso che l'arnia della convenuta possa mettere a repentaglio la sicurezza degli istanti o provocare immissioni moleste, poiché l'apertura volta a sud-sud ovest (in senso opposto alla particella n. 2336) orienta il volo delle api “principalmente verso tale direzione” (referto, pag. 3 a metà). Egli ha escluso anche “pericoli significativi” oltre il raggio di 2 m dall'arnia e ha giudicato ridotto il rischio di una “sciamatura”, ossia di una fuga di api che seguano una nuova regina, ipotesi cui si può rimediare del resto chiedendo l'intervento dell'ispettore cantonale (referto, pag. 4 in basso). Per contro, il perito non ha escluso rischi se si compiono “gesti strani” o si lanciano oggetti contro l'apertura dell'alveare anche oltre i 2 m di distanza (referto, pag. 4 in alto), come non ha escluso che un certo numero di api possa dirigersi in ogni modo verso la casa degli istanti, l'ape bottinatrice essendo attratta dal polline dei fiori sino a 3 km (referto, pag. 5 a metà). Chia­mato a precisare quali accorgimenti potrebbero ridurre tale disturbo, il perito ha indicato come “valido accorgimento” la posa sull'autorimessa di una vasca o di una siepe artificiale alta 1–1.5 m e lunga due o tre volte l'arnia, in modo da formare uno schermo atto a “indirizzare verso l'alto” le api che prendono il volo in direzione della particella degli istanti, contenendone anche il numero (referto, pag. 5 in fondo; delucidazione scritta, pag. 2 in fondo e 3 in alto).

 

                                         d)   Definire entro che limiti le immissioni del vicino possano ritenersi tollerabili (non trascendano cioè in un eccesso pregiudizievole nel senso dell'art. 684 CC) dipende dall'insieme delle circostanze, dalla normale sensibilità di una persona media e dalla ponderazione dei contrapposti interessi in gioco (I CCA, sentenza inc. 61/91 del 15 ottobre 1991, consid. 3d con rinvio a DTF 109 II 309). Sensibilità particolari ed esigenze soggettive non entrano per principio in linea di conto. Per evitare eccessi la giurisprudenza ha già avuto modo di imporre, in materia di apicoltura, adeguate misure protettive (piantagioni atte a dirigere il volo degli insetti) in caso di alveari a meno di 18 m da abitazioni (SJZ 40/1944 pag. 123 n. 72) o finanche a meno di 25 m (posa di un abbeveratoio con piantagioni: decisione 23 dicembre 1974 del Consiglio di Stato del Canton Obwaldo, emessa in ambito amministrativo: OWVVGE 1974 II 94 n. 82, in: www.swiss­lex.ch), come pure di limitare il numero delle arnie a 15 in zone prevalentemente residenziali (SJZ 79/1983 pag. 356 n. 60) o di giudicare eccessive cinque arnie poste sul tetto di case unifamiliari in quartieri residenziali (ZR 67/1968 pag. 369 n. 125).

 

                                         e)   Nel caso specifico gli accertamenti del perito escludono – come si è visto – che l'arnia posta sull'autorimessa della convenuta costituisca di per sé un eccesso pregiudizievole nel senso dell'art. 684 CC, ovvero una turbativa del possesso giusta l'art. 928 cpv. 1 CC. AO 1 fa valere che per la poliallegia di cui soffre (doc. D) le punture d'api possono risultarle particolarmente pericolose. Se non che, come si è accennato (consid. d), un eventuale eccesso di immissioni

                                               va giudicato sulla base di parametri oggettivi, non soggettivi (I CCA, sentenza n. 61/91 del 15 ottobre 1991, consid. 3e con richiamo a Meier-Hayoz, op. cit., n. 87 e 123 ad art. 684 CC; Rey in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 9 ad art. 684). E per una persona senza particolari affezioni il pericolo di gravi intossicazioni presuppone almeno 50 punture d'ape nel caso di bambini e da 100 a 500 punture in caso di adulti (www.agroscope.admin.ch). La particolare sensibilità fisica dell'interessata non può quindi assurgere a criterio di valutazione. Ne segue che in concreto la rimozione dell'arnia ordinata dal Pretore appare una misura sproporzionata rispetto al disturbo arrecato e non può trovare tutela, tanto meno nell'ambito di un'azione possessoria esperita a titolo preventivo (sopra, consid. b in fine).

 

                                         f)    La circostanza che l'arnia non debba essere rimossa ancora non significa, ad ogni buon conto, che non vadano attenuati con adeguati accorgimenti i disturbi dovuti alla presenza delle api sul fondo degli istanti. Il rischio che corrono AO 1 e AO 2 di vedersi pungere in giardino per il solo fatto di com­piere “gesti strani”, ritenuti aggressivi dalle api, deve essere ridotto nella misura del possibile. Secondo __________, presidente della __________, “le api sono insetti imprevedibili, che possono reagire a stimoli diversi”, al punto che “se dei bambini giocano nel giardino (...) possono essere soggetti ad attacchi da parte delle api, ossia a loro reazioni improvvise” (verbale del 30 agosto 2007, pag. 2, nell'inc. DI.2007.85). Ora, il perito giudiziario ha indicato come “valido accorgimento” la posa sulla nota autorimessa di una siepe artificiale alta 1–1.5 m e lunga due o tre volte l'arnia, in modo da formare uno schermo atto a “indirizzare verso l'alto” (cioè verso mete più lontane) e a contenere il numero degli insetti che prendono il volo in direzione del fondo degli istanti. Si tratta di un provvedimento semplice, verosimilmente poco costoso, in pratica senza manutenzione e sicuramente proporzionato a quanto si può ragionevolmente esigere dalla convenuta. Merita pertanto di essere adottato.

 

                                               Non si disconosce che lo stesso perito ha finito per qualificare il citato accorgimento come “non indispensabile” e – non senza contraddirsi – destinato “in primo luogo” a nascondere l'arnia alla vista (delucidazione scritta, pag. 3 in alto). Simile asserzione non si riconduce tuttavia alla circostanza che lo schermo proposto sia oggettivamente inefficace, bensì al convincimento del perito che le api non sono per natura insetti aggressivi e che quindi non v'è necessità di premunirsi. Si tratta però di un'opinione tanto personale quanto eterodos­sa, ove appena si ricordi che il 23 dicembre 1994 la Corte di giustizia del Canton Ginevra ha dichiarato responsabile di lesioni colpose un apicoltore il cui sciame, innervosito dal tempo burrascoso, volava in tutte le direzioni e aveva punto inopinatamente persone che riposavano in un giardino adiacente (sentenza P/7923/93-ACJP/429/94, riassunta nella banca dati Assistalex 1994 n. 2793, in: www.swisslex.ch). Onde l'affermazione del testimone __________, secondo cui le api “sono insetti imprevedibili”. Che poi la dimestichezza induca uno specialista del ramo a non intravedere pericoli ancora non significa che una persona qualsiasi, colta da timore per la presenza di api, compia “gesti strani” (nel senso evocato dal perito) e subisca un attacco. Nella fattispecie non v'è motivo quindi per rinunciare all'adozione di misure proporzionate, suscettibili di ridurre il numero di api sul fondo degli istanti.

 

                                   7.   Se ne conclude che l'appello dev'essere parzialmente accolto, nel senso che alla convenuta va ordinato di posare sul tetto della propria autorimessa una siepe artificiale (o uno schermo equivalente) alta almeno 1.5 m e lunga almeno tre volte l'arnia a una distanza di 1 m dal lato est dell'arnia (opposto al­l'apertura), conformemente allo schizzo che figura sull'ultimo foglio della delucidazione scritta redatta dal perito giudiziario. Quanto agli oneri del giudizio odierno, essi seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). La convenuta ottie­ne l'annullamento dell'ingiunzione pretorile intesa alla rimozione dell'arnia, ma si vede dichiarare irricevibile l'appello sugli oneri processuali e le ripetibili del provvedimento cautelare e dovrà attuare la misura protettiva citata dianzi. Equitativamente si giu­stifica così di suddividere gli oneri di appello a metà e di compensare le ripetibili. Il dispositivo sulla tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo grado segue identica sorte, mentre la quota di oneri processuali e di ripetibili relativa al procedimento cautelare, dichiarato senza oggetto dal Pretore non entra in linea di conto, l'appello al proposito rivelandosi – come detto – irricevibile (sopra, consid. 4).

 

                                   8.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i giudizi su azioni possessorie sono equiparati a misure cautelari nel senso dell'art. 98 LTF. Contro di essi possono può essere fatta valere soltanto, qualunque sia il valore litigioso della causa, la violazione di diritti costituzionali (DTF 133 III 638).

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

pronuncia:               I.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

                                         1.   L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che AP 1 è condannata a posare sul tetto della sua autorimessa, sulla particella n. 1610 RFD di __________, alla distanza di 1 m dal lato est dell'arnia esistente (opposto al lato di apertura), una siepe artificiale (o uno schermo equivalente) alta almeno 1.5 m e lunga almeno tre volte l'arnia.

                                         2.   La tassa di giustizia di fr. 1200.– e le spese sono poste per metà a carico degli istanti in solido e per l'altra metà a carico della convenuta, compensate le ripetibili.

                                        

                                   II.   Gli oneri di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 600.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 650.–

                                         da anticipare dall'appellante, sono posti per metà a carico di quest'ultima e per l'altra metà a carico delle controparti in solido, compensate le ripetibili.

 

                                   III.   Notificazione:

                                         – . , ;

                                         – . , .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.