Incarto n.
11.2009.88

Lugano,

31 luglio 2012/mc

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2005.9 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione del 7 aprile 2005 da

 

 

AP 1

(patrocinato dall'avv. dott. PA 2)

 

 

contro

 

 

 

AO 1

(patrocinata dall'avv. PA 1);

 

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 15 maggio 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 24 aprile 2009 dal Pretore del Distretto di Leventina;

                                     

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 1 (1950) e AO 1 (1964) si sono sposati ad __________ il 27 maggio 1983. Dal matrimonio sono nati E__________ (1986), C__________ (1987), B__________ (1990) e V__________ (1991). Il marito è titolare di un'omonima ditta individuale di falegnameria e carpenteria ad __________ e beneficia di rendite parziali d'invalidità (30%). Impiegata d'ufficio di formazione, la moglie ha collaborato a tempo parziale con il marito fino al 2000, dopo di che non ha più svolto attività lucrativa. I coniugi si sono separati di fatto nel giugno del 2002, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 821 RFD di __________, proprietà del marito) per trasferirsi in un rustico, sempre ad __________, appartenente anch'esso al marito (particella n. 260). I figli sono rimasti con il padre.

 

                                  B.   Nell'ambito di una procedura a protezione dell'unione coniugale promossa da AO 1 il 28 giugno 2002 davanti al Pretore del Distretto di Leventina il marito si è impegnato a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili fino al 30 settembre 2002. Nel settembre del 2002 AO 1 ha ricominciato a lavorare a tempo parziale per una colonia scolastica di __________. Su richiesta di lei, con decreto cautelare dell'11 di­cembre 2002, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha imposto a AP 1 un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili per la moglie e uno di fr. 800.– mensili ciascuno per E__________ e C__________. In esito a un'istanza volta alla modifica dell'assetto cautelare inoltrata da AP 1, i coniugi si sono accordati nel senso che il marito si è impegnato a versare dal settembre al dicembre del 2003 fr. 800.– mensili per la moglie e altrettanti per il figlio E__________, assumendo gli interessi ipotecari dello stabile abitato dalla consorte. Tale accordo è stato successivamente prorogato fino al momento in cui il Pretore avrà deciso diversamente”. Nel quadro di tale procedura è stata esperita una perizia sul reddito aziendale del marito, consegnata al Pretore il 2 febbraio 2004 e completata il 21 aprile successivo.

 

                                  C.   Su istanza di modifica introdotta da AP 1 il 1° giugno 2004, con decreto cautelare del 4 luglio 2005 Pretore ha soppresso da quella data il contributo alimentare per la moglie, lasciando a carico dell'istante gli interessi ipotecari dell'immobile da lei occupato, e ha obbligato l'istante stesso a versare per il figlio E__________ un contributo alimentare di fr. 800.– mensili (inc. DI.2002.45).

                                         Adita con appello da entrambe le parti, con sentenza del 15 febbraio 2007 questa Camera ha riformato il decreto del Pretore, fissando il contributo alimentare per la moglie in fr. 720.– mensili dal 1° giugno 2004 (inc. 11.2005.100).

 

                                  D.   Nel frattempo, il 7 aprile 2005, AP 1 ha intentato azione di divorzio, postulando l'affidamento dei tre figli ancora minorenni (riservato il diritto di visita della madre e la partecipazione di lei a eventuali spese straordinarie) e proponendo un contributo alimentare di fr. 800.– mensili al figlio maggiorenne E__________ fino al termine della formazione professionale. In liquidazione del regime dei beni egli ha offerto alla moglie le sue particelle n. 260 e 255 RFD di __________, oltre a talune polizze di assicurazione sulla vita (riservata la definizione dell'ammontare dovuto dopo la chiusura dell'istruttoria). Inoltre ha sollecitato la divisione a metà delle prestazioni d'uscita maturate dai coniugi durante il matrimonio.

 

                                         Nella sua risposta del 26 gennaio 2006 AO 1 ha chiesto a sua volta il divorzio, rivendicando un contributo alimentare per sé di fr. 1000.– mensili fino alla maggiore età della figlia cadetta e uno di fr. 1500.– mensili in seguito, non senza postulare l'autorità parentale e la custodia congiunta dei figli ancora minorenni (con obbligo per il padre di provvedere al loro sostentamento, eccettuato vitto e alloggio durante i periodi ch'essi avrebbero trascorso con lei). In liquidazione del regime dei beni essa ha preteso l'attribuzione di beni per un valore complessivo di fr. 1 300 000.– e l'accertamento che eventuali debiti fiscali sono a esclusivo carico del coniuge. Essa ha aderito infine alla proposta di dividere a metà le prestazioni d'uscita maturate dai coniugi in costanza di matrimonio.

 

                                  E.   Accertato che sul principio del divorzio v'era consenso, l'8 febbraio 2006 il Pretore ha convocato i coniugi per l'audizione disposta dalla procedura di divorzio su richiesta comune. Il 20 febbraio 2006 AO 1 ha comunicato al Pretore tuttavia che non gli avrebbe demandato la decisione sulle conseguenze del divorzio ancora litigiose, di modo che all'udienza di quello stesso giorno il Pretore ha rinunciato all'audizione dei coniugi, considerando alla stregua di una replica il memoriale introdotto nel frattempo da AP 1 il 17 febbraio 2006. In tale allegato il marito confermava il proprio punto di vista, chiedendo in via cautelare di essere autorizzato a prelevare fr. 1000.– mensili dal conto n. __________ “__________” presso la __________ di __________, intestato a entrambi i coniugi. AO 1 ha duplicato il 27 marzo 2006, ribadendo le sue domande e instando per un contributo ali­mentare di fr. 1500.– mensili senza limiti di tempo e a prescindere dall'età dei figli. L'udienza preliminare si è tenuta il 12 giugno 2006.

 

                                  F.   Frattanto il Pretore ha istruito l'istanza cautelare di AP 1 contestuale alla replica (inc. DI.2006.7). All'udienza del 20 marzo 2006, indetta per il contraddittorio, l'istante ha chiesto altresì di essere autorizzato a prelevare fr. 100 000.– dal citato conto bancario per far fronte ad arretrati d'imposta e multe tributarie. AO 1 ha postulato, da parte sua, un aumento del contributo alimentare per sé pendente causa a fr. 1500.– mensili dal 1° marzo 2005 e l'autorizzazione di prelevare direttamente tale contributo dal noto conto bancario, oltre a fr. 30 000.– per finanziare le proprie spese legali (inc. DI.2006.13). Non ravvisando opposizione al pagamento dei debiti fiscali, con decreti cautelari del 10 luglio 2006 e del 19 settembre 2006 il Pretore ha ordinato alla __________ di __________ il versamento di fr. 55 273.20 allo Stato del Cantone Ticino, di fr. 24 695.80 al Comune di __________ e di fr. 6496.30 al Comune di __________, addebitando le somme al conto bancario dei coniugi.

 

                                  G.   Sempre in via cautelare, il 26 marzo 2007 AP 1 ha sollecitato la soppressione del contributo alimentare per la moglie (inc. DI.2007.17). Alla discussione del 18 giugno 2007 le parti si sono intese sugli accertamenti ancora da esperire, convenendo l'esecuzione di una perizia sul valore della particella n. 260, e a una successiva udienza del 31 marzo 2008 (“per incombenti”) hanno convenuto che il giudice avrebbe formulato una proposta per la liquidazione del regime dei beni. La proposta è decaduta infruttuosa. Accertato che l'istruttoria di merito era terminata, con ordinanza del 15 settembre 2008 il Pretore ha indetto così il dibattimento finale, salvo poi aggiornare i dati sulla nuova attività lucrativa intrapresa dalla moglie a tempo parziale nel gennaio del 2008 in una casa per anziani. I coniugi avendo infine rinunciato all'udienza, il Pretore ha assegnato loro un termine fino al 7 gennaio 2009 per presentare conclusioni scritte nel procedimento cautelare e nella causa di merito.

 

                                  H.   Nel suo memoriale conclusivo del 5 gennaio 2009 AP 1 ha confermato la richiesta di divorzio, ha rivendicato l'affidamento di V__________ (riservato il diritto di visita materno), ha proposto di liquidare il regime dei beni attribuendo alla moglie beni mobili e immobili per complessivi fr. 531 537.90, ha offerto un contributo alimentare per B__________ di fr. 1568.– mensili, uno per V__________ e C__________ di fr. 1510.– mensili ciascuno e uno per E__________ di fr. 550.– mensili. Quanto alla protezione dell'unione coniugale promossa dalla moglie il 28 giugno 2002, egli ha offerto a quest'ultima un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili dal giugno del 2002 fino al 10 luglio 2003 o, in subordine fino al 1° giugno 2004. Relativamente infine alla propria istanza cautelare del 26 marzo 2007, egli ha chiesto di sopprimere ogni contributo ali­mentare dopo tale data, con obbligo per la moglie di assumere gli interessi ipotecari gravanti le particelle n. 260 e 355 per fr. 175.– mensili fino all'emanazione della sentenza e integralmente dopo di allora.

 

                                         Nel proprio allegato conclusivo del 7 gennaio 2009 AO 1 ha confermato di aderire al divorzio, ma ha chiesto l'affidamento di V__________ (riservato il diritto di visita paterno), l'attribuzione di beni per complessivi fr. 1 714 000.– in liquidazione del regime matrimoniale, un contributo di mantenimento per sé di fr. 2500.– mensili dal 1° gennaio 2009 senza limiti di tempo, il riparto a metà della prestazione d'uscita accumulata dal marito presso il rispettivo istituto di previdenza professionale e un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili per V__________. Sull'istanza cautelare del 26 aprile 2007 la moglie non si è espressa.

 

                                    I.   Con sentenza del 24 aprile 2009 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha calcolato in fr. 746 434.– la spettanza di ogni coniuge  in liquidazione del regime matrimoniale, ha condannato il marito a cedere alla moglie le particelle n. 260 e 355 (unitamente al relativo debito ipotecario), per un valore di fr. 179 000.–, oltre che a corrisponderle fr. 567 434.– in contanti o mediante cessione di polizze assicurative a lui intestate, e ha accertato che la particella n. 821 (unitamente al relativo carico ipotecario), la ditta individuale e la particella n. 259 RFD di __________ restano proprietà del marito, come pure il saldo depositato sul conto n. __________ “__________” presso la __________ e le polizze assicurative non utilizzate per saldare la liquidazione del regime matrimoniale. Egli ha obbligato il marito inoltre a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 352.60 mensili fino al 1° giugno 2021 e ha ordinato il vicendevole riparto a metà delle prestazioni d'uscita accumulate dai coniugi durante il matrimonio. La tassa di giustizia di fr. 12 000.– e le spese di fr. 1600.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Con sentenza (recte: decreto) del 4 maggio 2009 il Pretore ha poi respinto l'istanza cautelare presentata da AP 1 il 26 marzo 2007.

 

                                  L.   Contro la sentenza del 24 aprile 2009 AP 1 è insorto con un appello del 15 maggio 2009 a questa Camera per ottenere che, previa acquisizione di nuovi documenti, il giudizio del Pretore sia riformato nel senso di accertare in fr. 631 348.15 la spettanza di ogni coniuge dopo lo scioglimento del regime matrimoniale, da liquidare fino a concorrenza di fr. 179 000.– mediante trasferimento alla moglie delle particelle n. 260 e 355 RFD di __________ (con i relativi carichi ipotecari) e per fr. 452 358.15 mediante versamento in contanti o cessione di polizze assicurative. L'appellante chiede inoltre di sopprimere ogni contributo ali­mentare per la moglie. Nelle sue osservazioni del 28 giugno 2009 AO 1 propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Litigiosi rimangono in questa sede il contributo alimentare per la moglie e la liquidazione del regime dei beni, oltre al riparto degli oneri processuali e delle ripetibili di primo grado. Il principio del divorzio e le altre conseguenze accessorie sono passate in giudicato, assumendo carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 vCC; RtiD II-2004 pag. 576 consid. 1).

 

                                   2.   In appello l'attore produce nuovi documenti (registrazioni contabili nel giornale della sua ditta dal febbraio al dicembre del 1983, conteggio in cui si ricostruisce il capitale dell'azienda il 31 maggio 1983, lettera del 30 aprile 1985 per la trasmissione della contabilità 1982/83 della ditta con annessi i bilanci del 1° gennaio e del 31 dicembre 1983, conti perdite e profitti del 1982 e del 1983, copertina di un fascicolo con la scritta a mano “separazione dei beni”). La convenuta contesta “la produzione e la rilevanza” di tali prove, salvo accludere essa medesima alle proprie osservazioni un estratto dal sito Internet della falegnameria del marito. Ora, fatti e mezzi di prova nuovi erano proponibili davanti a questa Camera (art. 138 cpv. 1 vCC), purché fossero addotti al più tardi con la presentazione dell'appello o della risposta (art. 423b cpv. 2 CPC ticinese). Nulla osta pertanto alla loro ricevibilità. Quanto alla loro rilevanza per il giudizio, si dirà in appresso (consid. 3i).

 

                                   3.   Le controversie vertenti sulla liquidazione del regime dei beni vanno trattate prima di quelle legate ai contributi di mantenimento (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2; DTF 129 III 9 consid. 3.1.2). In appello sussistono divergenze sullo scioglimento del regime matrimoniale per quanto riguarda la particella n. 259 RFD di __________ e la menzionata ditta individuale del marito. Il Pretore ha ricordato che l'immobile su cui si trova la falegnameria (la particella n. 259, appunto) è stato acquistato nel 1989 e costituisce pertanto un acquisto. Quanto al suo valore venale, egli l'ha calcolato in fr. 50 000.– (fr. 1 250 000.–  secondo le indicazioni dell'attore, non contestate dalla moglie, meno il carico ipotecario di fr. 1 200 000.–). Il Pretore ha qualificato l'azienda invece come bene proprio del marito, essendo stata ceduta a AP 1 dal padre a titolo di anticipo ereditario. In mancanza di prove sul relativo valore al momento del matrimonio, nondimeno, egli l'ha equiparata a un acquisto in virtù dell'art. 200 cpv. 3 CC, stimandone il valore al momento del divorzio sulla base degli atti fiscali in fr. 180 171.–, onde complessivi fr. 230 171.– da ascrivere agli acquisti del marito (sentenza impugnata, consid. 14). Aggiunto tale importo agli altri acquisti del marito (fr. 339 000.– di immobili, fr. 898 986.– di polizze assicurative, fr. 21 247.– di averi del “terzo pilastro” e fr. 3464.15 di averi bancari), egli ha ottenuto una somma di fr. 1 492 868.15. Alla moglie egli ha ritenuto spettare così fr. 746 434.–, che ha chiamato l'attore a corrispondere per fr. 179 000.– mediante cessione delle particelle n. 260 e 355 RFD di __________ (con relative ipoteche) e per fr. 567 434.– in averi liquidi o mediante cessione di polizze assicurative “immediatamente monetizzabili” (sentenza impugnata, consid. 16 e 17).

 

                                         a)   L'appellante sostiene che l'immobile situato sulla particella n. 259 non può essere considerato separatamente dall'azien­da, la quale dev'essere “valutata nel complesso di tutte le po­ste di bilancio”. Egli fa valere che la ditta, ereditata dal padre, è un bene proprio e che spettava alla moglie dimostrare l'investimento di acquisti nell'impresa. Né si può rimproverargli – egli soggiunge – di non avere conservato documentazione contabile risalente al 1983, tanto meno ove si consideri che, come risulta dai documenti acclusi all'appello, quattro giorni prima del matrimonio l'azienda valeva ancora fr. 356 617.–, mentre il suo valore attuale è inferiore. In ogni caso – egli

                                               epiloga – un eventuale maggior valore dell'impresa non può essere ricondotto alla sua attività professionale, per la quale egli è già stato retribuito. Nulla può dunque essere considerato fra gli acquisti per la particella n. 259 o per l'azienda, sicché la spettanza della moglie in liquidazione del regime matrimoniale va ridotta conseguentemente.

 

                                         b)   La convenuta oppone da parte sua che l'immobile e la ditta sono due entità distinte. Sottolinea che, essendo stata comperata durante il matrimonio, la particella n. 259 costituisce un acqui­sto. Afferma che la mancanza di prove sul valore dell'azienda al momento del matrimonio è imputabile al marito e che la documentazione prodotta in appello, di cui essa contesta veridicità e rilevanza, nulla dimostra. Secondo la convenuta, poi, le testimonianze assunte non permettono di desumere che il valore dell'impresa al momento del divorzio fosse inferiore a quello al momento del matrimonio. Infine, a suo parere, le conclusioni avversarie vanno respinte “anche perché è inevitabile che si proceda alla valutazione peritale sia dell'immobile (…) come dell'azienda”, ragione per cui “è prevedibile che l'ammontare netto della sostanza e dunque delle partecipazioni di ogni singolo coniuge sia destinato ad aumentare” (osservazioni, pag. 6 a metà).

 

                                         c)   Da quest'ultima allegazione va subito sgombrato il campo. Nel diritto ticinese lo scioglimento del regime dei beni era retto dal principio dispositivo, non da quello inquisitorio (negli altri Cantoni v. Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, note 44 e 47 ad art. 158 vCC). Né l'applicazione del principio inquisitorio era imposta dal diritto federale (Poudret/Mercier, L'unité du jugement en divorce et l'office du juge, in: Mélanges Paul Piotet, Berna 1990, pag. 323 a metà), neppure dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio (sentenza del Tribunale federale 5C.278/2000 del 4 aprile 2001, in: ZBJV 138/2002 pag. 30). Non incombe perciò a questa Camera ordinare d'ufficio perizie sul valore venale dell'uno o dell'altro bene. Nella misura in cui reputa “inevitabile che si proceda alla valutazione peritale sia dell'immobile (…) come dell'azienda”, la convenuta si diparte da un convincimento fallace, nessuna prova peritale essendo stata chiesta in appello.

 

                                         d)   Ciò premesso, per consolidata giurisprudenza i beni che compongono un'azienda (ancorché individuale) devono essere considerati nel loro insieme, per lo meno ove costituiscano un'unità economica (DTF 131 III 561 consid. 2.2, 125 III 5 consid. 4c, 121 III 155 consid. 3c; v. anche Steck in: Schwenzer, Fam­Kommentar Scheidung, Berna 2005, n. 11 ad art. 211 CC; Steinauer, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral relative aux art. 206 et 209 CC, in: successio 2008 pag. 97; Bad­deley, L'entreprise dans le con­texte du droit matrimonial, in: FamPra.ch 2009 pag. 299). Nella fattispecie la particella n. 259 è parte integrante della falegnameria tanto per la contabilità e il bilancio dell'azienda quanto per l'autorità fiscale (doc. Q, B1, C1, XVI dell'incarto fiscale richiamato e N2). Del resto, come risulta dallo studio di fattibilità commissionato in vista dell'investimento (doc. A1), lo stabile è stato eretto proprio per la falegnameria e forma pertanto, anche dal profilo funzionale, un'unità con la ditta. La convenuta obietta che beni attinenti alla massa degli acquisti non perdono tale loro qualità per il solo fatto di essere usati a fini professionali o perché ne siano dedotti i costi nella contabilità dell'azienda. Neppure lei pretende tuttavia che i macchinari della falegnameria comperati in costanza di matrimonio vadano scorporati dal bilancio aziendale e attribuiti alla massa degli acquisti. Non v'è motivo dunque per trattare l'immobile diversamente dagli altri attivi.

 

                                         e)   Non si disconosce che in una sentenza del 14 aprile 2004 il Tribunale federale, giudicando il caso in cui un'azienda del marito risultava in parte ereditata dal padre (falegnameria) e in parte dovuta ad ampliamenti eseguiti durante il matrimonio (fabbrica di mobili da cucina e segheria industriale situate su altre particelle, acquistate con risparmi sui redditi), ha implicitamente condiviso l'orientamento dell'autorità cantonale, che aveva attribuito la prima ai beni propri e la seconda agli acquisti del marito. In quel caso il Tribunale federale ha respinto la pretesa del marito, che chiedeva di attribuire il mobilio e le attrezzature delle due nuove attività aziendali ai suoi beni propri, senza avere dimostrato che cosa provenisse dall'eredità paterna (sentenza 5C.254/2005 del 14 aprile 2004, consid. 5.2, pubblicata in: FamPra.ch 2005 pag. 120). A parte il fatto però che tale sentenza è criticata (Steck in: FamPra.ch 2005 pag. 311, in particolare pag. 314 n. 3), in quel caso l'attribuzione degli immobili (comperati durante il matrimonio) alla massa degli acquisti non era più litigiosa davanti al Tribunale federale. Inoltre gli ampliamenti erano andati a formare attività aziendali distinte. La situazione non è paragonabile perciò a quella in esame.

 

                                         f)    Nel caso in rassegna, come ha accertato il Pretore, AP 1 ha ricevuto la falegnameria dal padre come anticipo ereditario nei primi anni settanta (deposizione di __________: verbale del 13 novembre 2006, pag. 1). Ciò è per altro incontestato (risposta, pag. 17). E siccome apparteneva all'attore già prima del matrimonio, l'azienda costituisce un bene proprio del marito (art. 198 n. 2 CC). In circostanze del genere non v'è spazio – contrariamente a quanto crede il Pretore – per l'applicazione dell'art. 200 cpv. 3 CC, secondo cui tutti i beni di un coniuge si presumono acquisti. Certo, __________ ha dichiarato che l'attore, suo fratello, ha notevolmente sviluppato l'impresa ricevuta dal padre (loc. cit.). A prescindere dal fatto però che non è dato di sapere se tale ampliamento sia intervenuto pri­ma del matrimonio o solo dopo, eventuali investi­menti in beni attribuiti a una determinata massa da parte di beni di un'altra massa non modificano l'attribuzione dei pri­mi, quand'anche il valore degli investimenti sia preponderante (DTF 132 III 149 consid. 2.2.3 con riferimenti; Steinauer, op. cit., pag. 93 con rinvii alla nota 3). Ne segue che in concreto un eventuale plusvalore dell'azienda generato dall'attività del marito (da considerare quale reddito del lavoro a norma dell'art. 197 cpv. 2 n. 1 CC, ovvero un acquisto) o riconducibile all'acquisizione e all'edificazione della particella n. 259 (finanziata anche da acquisti: sotto, consid. h) non modifica l'attribuzione dell'impresa alla categoria dei beni propri.

 

                                         g)   Sta di fatto che – come si è accennato – un eventuale plus­valore della ditta del marito generato dall'attività lavorativa di lui dopo il matrimonio dà luogo, per principio, a un diritto al compenso fra masse giusta l'art. 209 cpv. 3 CC, per lo meno nella misura in cui l'attività del coniuge non sia stata altrimenti retribuita (cfr. DTF 131 III 559; Baddeley, op. cit., pag. 304 seg.; Steinauer, op. cit., pag. 98). Un simile diritto è dato anche in caso di investimenti finanziati dalla massa degli acquisti – in concreto l'acquisizione e l'edificazione della particella n. 259 – nell'azienda attribuita alla massa dei beni propri (DTF 132 III 149 consid. 2.2.2; Steck in: FamPra.ch 2005 pag. 314 n. 3; Steinauer, op. cit., pag. 94). Per determinare la portata di tale diritto occorre conoscere tuttavia – data la natura proporzionale del compenso – non solo l'ammontare del contributo di una massa all'altra, ma anche il valore del bene al momento dell'investimento e al momento della liquidazione del regime matrimoniale. Addurre (e dimostrare) tali dati incombe al coniuge che avanza la pretesa. Ove si conosca l'ammontare dell'investimento, ma non il valore del bene al momento dell'investimento o della liquidazione del regime matrimoniale, il diritto al compenso non può essere definito e va respinto (RtiD I-2005 pag. 752 consid. 3d con rimandi).

 

                                         h)   In concreto il Pretore ha appurato il valore della falegnameria al momento della liquidazione del regime matrimoniale, senza la particella n. 259, in fr. 180 171.– con riferimento al capitale proprio dell'azienda indicato nel bilancio prodotto con la dichiarazione d'imposta 2007 (doc. XVI dell'incarto fiscale richiamato). L'attore lamenta diffusamente il costante degrado nell'andamento della ditta sia per quel che è dell'utile netto sia del capitale proprio (appello, pag. 11 in fine e segg.), ciò che AO 1 contesta (osservazioni, pag. 5 da metà). Le parti tuttavia non revocano in dubbio il dato accertato dal Pretore, dal quale non v'è quindi motivo di scostarsi.

 

                                               Per quanto riguarda l'ammontare dell'apporto fornito dalla massa degli acquisti (del marito) alla massa dei beni propri (del marito), gli atti non consentono di determinare se e in che misura il lavoro dell'appellante abbia influito sul valore dell'azienda. Ove si consideri in ogni modo che l'attività di lui era retribuita dal­l'utile aziendale costituito da prelevamenti di carattere privato, oltre che da vantaggi privati indiretti a destinazione della famiglia (perizia del 2 febbraio 2004, pag. 13 nell'inc. DI.2001.45), nulla induce a presumere che il lavoro nella ditta non sia stato adeguatamente rimunerato (sopra, consid. g; in particolare: DTF 131 III 559).

 

                                               Le cose stanno altrimenti quanto all'acquisizione e all'edificazione della particella n. 259. L'attore medesimo ha indicato che l'investimento per la costruzione dello stabile, dedotto i sussidi, è ammontato a fr. 1 771 300.–  ed è stato finanziato da “ipoteca + reddito azienda + ‘nero’” (doc. B). L'ipoteca di fr. 1 200 000.– (doc. B) è sicuramente da attribuire alla massa dei beni propri, essendo connessa all'immobile, parte integrante della ditta (art. 209 cpv. 2 CC). L'investimento residuo di fr. 571 300.– si deve invece alla massa degli acquisti, poiché proviene da reddito aziendale (il reddito di beni propri costituisce un acquisto: art. 197 cv. 2 n. 4 CC) e sarebbe

                                               ugualmente tale, in mancanza di prova contraria, conformemente alla presunzione dell'art. 200 cpv. 3 CC.

 

                                         i)     L'attore fa valere che, secondo la documentazione prodotta in appello (in specie il doc. BB), il 31 maggio 1983 (quattro giorni dopo il matrimonio) il capitale proprio della ditta era di fr. 356 617.–, ciò che non lascia spazio a eventuali compensi fra masse. La convenuta contesta l'autenticità dei documenti esibiti in appello, come pure la correttezza delle cifre e dei calcoli esposti. Comunque sia, e come si è visto (consid. f), determinante per il calcolo del compenso è il valore del bene al momento dell'investimento, sicché la situazione della ditta nel 1983 poco giova. Che il valore dell'azienda sia diminuito durante il matrimonio non esclude poi – contrariamente al­l'opinione dell'appellante – un eventuale compenso fra masse, tale diritto essendo dato anche in caso di deprezzamento (Baddeley, op. cit., pag. 305 seg.; Stei­nauer, op. cit., pag. 99).

 

                                               Ora, lo stabile sulla particella n. 259 è stato ultimato nel 1998 (complemento peritale del 21 aprile 2004, pag. 5 in basso nell'inc. DI.2002.45) e dalla perizia esperita nella procedura a protezione dell'unione coniugale si evince che nel 1997 il capitale dell'azien­da era di fr. 692 467.– (pag. 1 in basso). Aven­do fornito un contributo di fr. 571 300.– al bene proprio, pari al 45.2% dell'investimento complessivo (fr. 571 300.– più fr. 692 467.–), la massa degli acquisti del marito ha diritto a un compenso proporzionale verso la massa dei beni propri del marito stesso. Commisurato al valore dell'azienda alla liquidazione del regime matrimoniale, tale compenso risulta di fr. 81 437.– (45.2% di fr. 180 171.–) in luogo dei fr. 230 171.– stabiliti dal Pretore. Ne segue che l'ammontare complessivo degli acquisti calcolato dal Pretore in fr. 1 492 868.15 (sentenza impugnata, consid. 16) va ricondotto a fr. 1 344 134.15 e la quota spettante a ciascun coniuge a fr. 672 067.–, onde la riforma del dispositivo n. 2 (prima frase) del giudizio impugnato. Nell'appello l'attore propone altresì una diversa formulazione del dispo­sitivo n. 2.4, ma non spiega perché. Carente di motivazione, al riguardo l'appello si dimostra irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC ticinese). Le modalità della liquidazione non essendo per il resto contestate, il dispositivo n. 2.4 del Pretore va riformato nel senso che il conguaglio a carico del marito si riduce da fr. 567 434.– a fr. 493 067.–. Entro tali limiti l'appello merita accoglimento.

 

                                   4.   Per quel che è del contributo alimentare chiesto dalla moglie, il Pretore ha reputato, vista la lunga durata del matrimonio, di attenersi alla sentenza pubblicata in DTF 134 III 577 e “al principio del calcolo delle eccedenze”. Ha accertato così il reddito del marito in fr. 7423.75 mensili complessivi (fr. 1958.– da una rendita AI, fr. 900.– da una rendita della __________, fr. 416.35 da una rendita della __________, fr. 4149.40 mensili di reddito aziendale) e il di lui fabbisogno minimo al momento del divorzio in fr. 2820.30 mensili. Quanto alla moglie, egli ne ha calcolato il reddito in fr. 2909.15 mensili (fr. 2500.– dall'attività presso la nota casa per anziani, fr. 509.15 da quella presso la colonia scolastica) e il fabbisogno minimo al momento del divorzio in fr. 2638.95 mensili. Relativamente ai figli E__________, B__________ e V__________, ormai maggiorenni, il Pretore ha stimato il loro fabbisogno minimo in fr. 1100.–, fr. 1547.– e fr. 1772.60 mensili. Constatato che l'attore offriva

                                         fr. 1568.– mensili per B__________, fr. 1510.–  mensili per V__________ e fr. 550.– mensili per E__________, egli ha ritenuto tuttavia di non scostarsi da tali importi.

 

                                         Nelle circostanze descritte il Pretore ha accertato in fr. 10 332.90 mensili le entrate coniugali, da cui ha dedotto il fabbisogno minimo del marito (fr. 2820.30 mensili), quello della moglie (fr. 2638.90 mensili) e quello dei figli maggiorenni (fr. 3628.– mensili), constatando un'eccedenza di fr. 1245.65 mensili che ha suddiviso a metà fra i coniugi. Ha riconosciuto così alla moglie un contributo alimentare di fr. 352.60 mensili, a suo avviso giustificato per 12 anni, fino al 1° giugno 2021, in ragione “degli effetti determinanti che il legame coniugale ha avuto sulla vita” di lei.

 

                                         a)   L'appellante contesta anzitutto che il matrimonio abbia pregiudicato la moglie economicamente. Adduce che solo durante la vita in comune v'è stato un riparto tradizionale dei compiti, mentre nel 2002 la convenuta ha lasciato la famiglia ed egli ha dovuto assumere pressoché interamente la cura

                                               e l'educazione dei figli. Afferma altresì che l'interessata, tren­tot­ten­ne al momento della separazione e con esperienze professionali maturate nella sua ditta, avrebbe potuto reintrodursi nel mondo del lavoro o inoltrare almeno una domanda d'invalidità o annunciarsi all'assicurazione contro la disoccupazione. In ogni modo – egli soggiunge – essa è senz'altro in grado di finanziare il tenore di vita che aveva prima del matrimonio, dovendo esserle imputato il reddito virtuale che potrebbe conseguire da un'attività professionale adeguata, oltre a introiti di almeno fr. 345.– mensili dalla locazione degli appartamenti posti nelle particelle n. 260 e 355 RFD di __________, a lei assegnate in liquidazione del regime dei beni. In subordine l'attore fa valere che la moglie non ha dimostrato il tenore di vita condotto durante la vita in comune e dispone di risorse sufficienti per sopperire al suo fabbisogno minimo. In via ancor più subordinata l'appellante sostiene che il proprio reddito aziendale è di soli fr. 3864.– mensili, mentre il fabbisogno minimo va rivalutato a fr. 3896.40, sicché, tenuto conto degli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli, non v'è spazio per un contributo alimentare in favore della moglie.

 

                                         b)   La convenuta sottolinea di essersi dedicata al governo della casa e all'educazione dei figli per tutta la durata della vita in comune e allega di avere continuato a occuparsi dei figli – tra l'altro finanziariamente – anche in seguito. Evoca il suo impegno nel tentativo di conseguire una propria indipendenza economica nonostante la salute precaria e assevera che, dandosi un matrimonio suscettibile di incidere – come nella fattispecie – sulle condizioni di vita di un coniuge, poco importa il tenore di vita antecedente il matrimonio. Essa contesta che gli appartamenti cui si riferisce l'appellante, sfitti da quattro anni, siano abitabili, e ricorda di contribuire anch'essa finanziariamente al mantenimento dei figli maggiorenni. Ribadisce altresì la correttezza dei calcoli del primo giudice, in particolare sul fabbisogno minimo e sulle entrate del marito, postulando anche sotto questo profilo la conferma della sentenza impugnata.

 

                                         c)   Contrariamente a quanto crede il Pretore (e a quanto sostiene la convenuta), dopo il divorzio il metodo di calcolo che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi il fabbisogno loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà non si applica più. Tale criterio trova infatti la sua giustificazione nell'art. 163 cpv. 1 CC, in virtù del quale durante il matrimonio i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle proprie forze, al debito mantenimento della famiglia. Dopo lo scioglimento del matrimonio tale obbligo viene meno e i contributi alimentari far coniugi vanno commisurati esclusivamente ai fattori dell'art. 125 CC (DTF 134 III 146 consid. 4, ribadito anche in DTF 134 III 578 consid. 3). Non è escluso che in divorzi susseguenti a matrimoni di lunga durata il metodo della “ripartizione a metà dell'eccedenza” possa condurre anch'esso a risultati compatibili con l'art. 125 CC, ciò che non esime il giudice dall'accertare gli elementi determinanti ai fini dell'art. 125 CC (DTF 134 III 580 consid. 4). Il Tribunale federale ha avuto modo di esplicitare recente­mente quali siano tali casi (DTF 137 III 106 consid. 4.2.1.1). Questa Camera tuttavia non ha mai applicato il metodo della “ripartizione a metà dell'eccedenza” dopo il divorzio e non v'è motivo perché cominci ora.

 

                                         d)   I criteri che disciplinano l'obbligo di mantenimento di un coniuge verso l'altro dopo il divorzio e i parametri che regolano l'entità del contributo alimentare secondo l'art. 125 CC sono già stati compiutamente illustrati in giurisprudenza pubblicata (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con riferimenti). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che, trattandosi – come in concreto – di un matrimonio di lunga durata (19 anni di comunione domestica), entrambi i coniugi hanno il diritto di conservare nella misura del possibile il tenore di vita raggiunto durante la vita in comune (DTF 137 III 105 consid. 4.1.2, 135 III 61 consid. 4.2, 134 III 146 consid. 4; RtiD II-2005 pag. 702 consid. 3, II-2004 pag. 581 consid. 4c con richiami). Fer­mo restando, con ogni evidenza, che ogni parte deve provvedere a sé medesima nella misura in cui ciò si possa ragionevolmente pretendere da lei e che il debitore del contributo ha, in ogni caso, diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 129 III 8 consid. 3.1.1, 135 III 66).

 

                                         e)   L'appellante chiede di commisurare il mantenimento della moglie al tenore di vita da lei condotto prima del matrimonio. A torto. Senza dimenticare che un matrimonio di dieci anni va considerato già in sé di lunga durata (DTF 135 III 61 consid. 4.1) e garantisce per principio al coniuge creditore il diritto di conservare – come si è appena spiegato – il livello di vita raggiunto durante la comunione domestica, non si può seriamente preten­dere che un matrimonio durato 19 anni nel corso dei quali la moglie si è dedicata in prevalenza – come nella fattispecie – ai quattro figli e al governo della casa, occupandosi a titolo meramente accessorio della contabilità della ditta del marito, sia rimasto per la medesima senza conseguenze economiche. Sapere se e in che misura, dopo la separazione di fatto, la convenuta sia stata sgravata delle cure dovute ai figli e all'economia domestica e abbia avuto la possibilità di reintrodursi nel mondo del lavoro è un'altra questione, che andrà valutata apprezzando la capacità lucrativa di lei. In linea di principio essa ha diritto nondimeno di conservare, anche dopo il divorzio, il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica.

 

                                         f)   Quanto al tenore di vita raggiunto dai coniugi prima della separazione, la convenuta non ha mai precisato quale esso fosse, limitandosi a chiedere un contributo alimentare che, aggiunto al proprio reddito, le consentisse di coprire il fabbisogno minimo comprensivo dell'onere fiscale e di finanziare con fr. 500.– un'adeguata previdenza per la vecchiaia (memoriale conclusivo, pag. 8). La corretta applicazione dell'art. 125 CC dovendo essere verificata d'ufficio, occorre esaminare nondimeno se il tenore di vita condotto dai coniugi al momento della separazione si deduca dagli atti (si veda un

                                               esempio circostanziato in: RtiD II-2004 pag. 582 consid. 4d e 4e). Al riguardo questa Camera ha già ricordato che, mancando altre indicazioni sul tenore di vita coniugale prima del­la separazione, gli accertamenti esperiti a fini delle misure a protezione dell'unione coniugale – ancorché limitati a un esa­me di verosimiglianza – costituiscono pur sempre un riferimento oggettivo (da ultimo: I CCA, sen­tenza inc. 11.2008.124 del 26 ago­sto 2010, consid. 5d con rinvio).

 

                                         g)   In merito al reddito dell'appellante, anzitutto, trattandosi di un lavoratore indipendente, esso è quello medio, calcolato di regola sull'arco di almeno tre (RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c). Dalla perizia contabile allestita nel quadro della procedura a protezione dell'unione coniugale risulta che nel 1999 il reddito aziendale del convenuto è ammontato a fr. 102 668.17,

                                               nel 2000 a fr. 63 082.86, nel 2001 a fr. 74 621.07 e nel 2002 a fr. 52 897.71 (referto del 2 febbraio 2004, pag. 2 nell'inc. 11.2002.45), onde una media annua di fr. 73 317.45. Non per caso il perito ha ritenuto che gli utili d'esercizio dal 1997 al 2000, aumentati dei vantaggi personali, comportassero per il titolare una disponibilità media di fr. 73 000.– annui (referto, pag. 13). La separazione di fatto risalendo al giugno del 2002, tale era in sintesi, a quel momento, il reddito proprio del marito.

 

                                               Al reddito aziendale si aggiungono le rendite assicurative percepite dall'attore, di complessivi fr. 36 235.– annui nel 2002 (fr. 1910.– mensili dall'__________, fr. 628.70 trimestrali dalla __________ e fr. 2700.– trimestrali dalla __________: doc. XVI nell'incarto fiscale richiamato, dichiarazione d'imposta 2003A). Si aggiunge altresì il reddito della sostanza immobiliare prima che la moglie si trasferisse nel rustico situato sulla particella n. 260, consistente in un canone di locazione di fr. 1100.– mensili, oltre a fr. 320.– mensili dall'appartamento al pianterreno dello stabile sul medesimo fondo e a fr. 100.– mensili per la locazione di un'autorimessa sulla particella n. 355 RFD di __________ (doc. 25 nell'inc. DI.2002.45; doc. D ed E). Secondo quanto risulta dalla dichiarazione d'imposta 2003A (doc. XVI nell'incarto fiscale richiamato), il reddito della sostanza mobiliare appare invece trascurabile, mentre nulla è dato di sapere sulla sostanza non dichiarata. Quanto alla moglie, essa è stata retribuita per le sue prestazioni nella ditta del marito solo dal 1° aprile al 31 luglio 2000 con uno stipendio complessivo di fr. 2803.– netti (doc. XVI nell'incarto fiscale richiamato, certificato di salario nella dichiarazione d'imposta 2001/2002; interrogatorio formale del marito: verbale del 12 luglio 2004 nell'inc. DI.2002.45, pag. 4, risposta n. 2). Il reddito dei coniugi prima della separazione risulta in definitiva, per quanto si desume dagli atti, di circa fr. 10 650.– mensili.

 

                                         h)   Per quanto riguarda il fabbisogno familiare, gli accertamenti esperiti nella procedura a protezione dell'unione coniugale vanno considerati tenendo conto del fatto che a quel momento le parti abitavano ancora insieme nella casa di __________, le imposte era­no calcolate diversamente e il fabbisogno dei figli dipende dall'età dei medesimi al momento della separazione. Con la debita cautela (incombeva alla moglie recare dati più precisi) nel fabbisogno mensile della famiglia prima della separazione vanno conteggiati perciò il minimo esi­stenziale per coppia del diritto esecutivo (fr. 1550.–), gli interessi ipotecari dell'abitazione coniugale a __________ (fr. 1111.–), gli interessi

                                               ipotecari della casa ad __________ (fr. 374.40), gli interessi ipotecari del rustico ad __________ fr. 175.–, le spese di riscaldamento (fr. 166.05), la tassa sui rifiuti (fr. 15.70), le spese di manutenzione immobiliare (fr. 150.–), il premio delle assicurazioni della casa a __________ (fr. 490.05), il premio dell'assicurazione incendio (fr. 144.60), il premio dell'assicurazione dell'economia domestica (fr. 23.–), il premio della cassa malati del marito (fr. 292.–) e della moglie (fr. 214.15), il premio dell'assicurazione dell'automobile della moglie (fr. 145.–) e le imposte di complessivi fr. 1068.– mensili (doc. XVI nell'incarto fiscale richiamato, tassazione 2001/2002).

 

                                               Quanto ai figli, nel giugno del 2002 E__________ aveva 16 anni, C__________ 14, B__________ 12 e V__________ 11. Secondo l'edizione del 2000 delle raccomandazioni pubblicate dell'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, valide fino al 2002, nel caso di tre o più fratelli che vivessero nella medesima economia domestica il fabbisogno medio in denaro fino al 12° compleanno era di fr. 1370.– mensili e dal 12° compleanno in poi di fr. 1520.– mensili (Rep. 1999 pag. 372). Da tali importi occorre dedurre il costo dell'alloggio, già compreso in quello dei genitori, e due terzi dell'importo per la cura e l'educazione, che la madre – che lavora fra le due e le tre ore al giorno (interrogatorio formale del marito: verbale del 12 luglio 2004 nell'inc. DI.2002.45, pag. 4, risposta n. 1) – poteva prestare in natura. In definitiva il fabbisogno di E__________, C__________ e B__________ ammontava a fr. 1140.– mensili ciascuno e quello di V__________ a fr. 890.– mensili. Il fabbisogno complessivo della famiglia prima della separazione risultava così di circa fr. 10 230.– mensili (arrotondati). In ultima analisi, con le predette entrate di fr. 10 650.– mensili i coniugi, dopo avere sopperito al fabbisogno proprio e dei figli, disponevano ancora di fr. 210.– mensili ciascuno. Tenuto anche conto del rincaro (da 102.4 punti nel maggio del 2002 a 109.1 punti nel giugno del 2012), per conservare il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica la moglie dovrebbe continuare a beneficiare di un margine di fr. 225.– (arrotondati) oltre il proprio fabbisogno minimo.

 

                                   5.   Accertato (per quanto possibile) il tenore di vita raggiunto dalle parti durante la comunione domestica, la questione è di sapere se la moglie non possa far fronte da sé sola al proprio “debito mantenimento” (nel senso dell'art. 125 cpv. 1 CC). Occorre quindi definire l'entità del “debito mantenimento” e del reddito conseguibile.

 

                                         a)   Il Pretore ha accertato il fabbisogno minimo della convenuta dopo il divorzio in fr. 2638.95 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, premio della cassa malati fr. 369.15, interessi ipotecari delle particella n. 260 e 355 RFD di __________ fr. 457.50, spese accessorie della proprietà fr. 150.–, assicurazione dell'automobile fr. 145.–, premio dell'assicurazione economia domestica fr. 23.–, tassa sui rifiuti fr. 15.70, premio dell'assicurazione incendio fr. 144.60, imposte fr. 84.–). A tale importo l'appellante non muove critiche. La convenuta pretende che si considerino gli oneri a suo carico per quanto attiene al mantenimento dei figli ancora agli studi (osservazioni, pag. 8 a metà). Se non che, dandosi contestazioni pecuniarie, a norma dell'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC ticinese una parte non poteva limitarsi in appello a conclusioni indeterminate, ma doveva cifrare le sue richieste (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1; iden­tico principio vige sotto l'egida del nuovo art. 311 cpv. 1 CPC: DTF 137 III 617). Nella fattispecie la convenuta non indica nemmeno per ordine di grandezza quale importo essa chieda di considerare per il mantenimento dei figli maggiorenni. La pretesa si rivela perciò irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC ticinese). In ultima

                                               analisi, tenuto conto che per beneficiare del tenore di vita condotto fino alla separazio­ne di fatto l'interessata dovrebbe disporre di un margine di fr. 225.– mensili sul fabbisogno minimo (sopra, consid. 4i), il suo “debito mantenimento” va accertato in fr. 2865.– mensili (arrotondati). Rimane da esaminare se essa sia in grado di finanziarlo.

 

                                         b)   Il Pretore ha accertato il reddito della convenuta al momento del divorzio in fr. 2909.15 mensili. L'appellante sostiene che alla moglie va imputato un reddito virtuale sufficiente per far fronte al “debito mantenimento”, sia pure da lui identificato – a torto (sopra, consid. 4e) – con il tenore di vita che essa

                                               aveva prima del matrimonio. Assume che, se si fosse attivata per tempo, la convenuta avrebbe potuto trovare un'occupazione confacente alla sua formazione e avrebbe potuto di guadagnare “quel di più” di cui abbisogna. A mente sua inoltre con il capitale che riceverà in liquidazione del regime matrimoniale o facendo capo all'assicurazione contro la disoccupazione essa potrà senz'altro permettersi una riqualificazione professionale atta a consentirle di migliorare le sue entrate. In realtà l'argomentazione è doppiamente irricevibile. Da un lato perché l'appellante non indica a quanto ammonterebbe il reddito virtuale che pretende di imputare alla moglie, ciò che – come si è appena visto – rende la censura improponibile. Dall'altro perché egli non indica minimamente quale professione concreta permetterebbe alla moglie che di ottenere un reddito superiore a quello attuale, ciò che rende l'assunto inammissibile per difetto di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f combinato con il cpv. 5 CPC ticinese).

 

                                                Secondo l'attore alla moglie va computato almeno un reddito supplementare di fr. 420.– mensili per quanto essa può ricavare dagli immobili di sua spettanza in esito alla liquidazione del regime dei beni. Il Pretore ha rinunciato a stimare un reddito, “non essendo dimostrata la certezza che si possa trovare un locatario” (sentenza impugnata, consid. 8 in fine). Se non che, l'autorimessa situata sulla particelle n. 355 risultava ancora locata per fr. 100.– mensili al momento del giudizio (doc. XVII in edizione: contratto di locazione e dichiarazione d'imposta 2007; doc. E). Quanto all'appartamento al piano terreno dello stabile posto sulla particella n. 260, l'attore sostiene di non averlo più locato per facilitare la liquidazione del regime matrimoniale, mentre la convenuta assevera che si tratta di vani senza mercato, tant'è che neppure il marito ha trovato un conduttore per quattro anni. Dagli atti risulta unicamente che quell'appartamento è stato appigionato per fr. 320.– mensili fino al 31 marzo 2006 (doc. D; doc. XVI nell'incarto fiscale richiamato, dichiarazione d'imposta 2009). Sulle ragioni per cui poi sia rimasto sfitto le versioni rimangono diametralmente opposte.

 

                                               Sia come sia, anche a prescindere dal reddito immobiliare testé evocato, non si deve trascurare che l'interessata riceverà, in esecuzione del presente giudizio, un conguaglio di fr. 493 067.– dallo scioglimento del regime matrimoniale (sopra, consid. 3i) in averi liquidi o in polizze sulla vita “immediatamente monetizzabili” (sentenza impugnata, dispositivo n. 2.4). Anche tenuto conto delle presumibili spese legali e

                                               di patrocinio, essa disporrà pur sempre di un capitale attorno ai fr. 400 000.– , il cui rendimento può valutarsi al 2% (dal 1° gennaio 2009 il Consiglio federale ha ridotto l'interesse minimo sugli averi di vecchiaia giusta l'art. 12 OPP 2 dal 2¾ al 2%: RU 2008 pag. 5189), ovvero fr. 666.– mensili (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2009.15 del 10 gennaio 2011, consid. 4d). Essa fruirà in tal modo, complessivamente, di entrate valutabili attorno a fr. 3675.– mensili (fr. 2909.15 da attività lucrativa, fr. 100.– dalla sostanza immobiliare, fr. 666.– dalla sostanza immobiliare). Con simili entrate essa risulta senz'altro in grado di sopperire autonomamente al proprio “debito mantenimento” di fr. 2865.– mensili.

 

                                         c)   Si conviene che il “debito mantenimento” dopo il divorzio deve comprendere “un'adeguata previdenza per la vecchiaia” (art. 125 cpv. 1 CC; RtiD I-2005 pag. 750 consid. 9a). Nella fattispecie la convenuta ha il diritto di ricevere nondimeno, dopo il divorzio, la metà della prestazione d'uscita accumulata dal marito durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale (da calcolare su un capitale di fr. 167 617.– il 1° luglio 2007; doc. X richiamato) e durante gli anni che la separano dal pensionamento avrà ancora modo di contribuire alla propria cassa pensione, senza dimenticare ch'essa conserva un margine di fr. 810.– mensili sul proprio “debito mantenimento”. Se ne conclude che, la convenuta essendo in grado di sovvenire da sé al proprio “debito mantenimento”, non sussistono le premesse dell'art. 125 CC per riconoscere un contributo alimentare dopo il divorzio. Al proposito la sentenza impugnata va riformata di conseguenza.


                                   6.   Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). L'ap­pellante ottiene una riduzione da fr. 567 434.– a fr. 493 067.– (ma non a fr. 452 358.15) della somma dovuta alla moglie in contanti o in polizze sulla vita “immediatamente monetizzabili” per la liquidazione del regime matrimoniale, oltre alla soppressione del contributo alimentare di fr. 352.60 mensili fissato dal Pretore fino al 1° giugno 2021 (12 anni). Nel complesso si giustifica quindi che sopporti un quarto degli oneri processuali, i rimanenti tre quarti andando a carico della convenuta, la quale rifonderà all'appellante un'equa indennità per ripetibili ridotte.

 

                                         L'esito dell'attuale giudizio impone di riformare anche il dispositivo sulle spese e le ripetibili di primo grado, commisurandolo alle richieste di giudizio formulate dalle parti nel memoriale conclusivo. Davanti al Pretore l'attore offriva alla moglie fr. 531 537.– complessivi in liquidazione del regime dei beni, rifiutandole ogni contributo alimentare. La moglie esigeva una liquidazione del regime di fr. 1 714 000.– complessivi e un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili senza limiti di tempo, per un valore capitalizzato di circa fr. 509 400.– (età del marito a quel momento 59 anni, età della moglie 45 anni, fattore di capitalizzazione 16.98 per una rendita di fr. 30 000.– annui: Stauffer/Schätzle, Tables de capitalisation, 5ª edizione, pag. 347 tavola 25). Entrambe le parti rivendicavano l'affidamento di V__________, concordando nondimeno sul principio che il mantenimento fosse assunto dal padre. Dati i pochi mesi che separavano la figlia dalla maggiore età, tale aspetto non poteva tuttavia incidere apprezzabilmente sul grado di soccombenza. In circostanze simili, tutto considerato, la convenuta esce sconfitta dalla lite per oltre l'80% sulla liquidazione del regime matrimoniale e interamente sul contributo alimentare, con un grado di soccombenza complessivo prossimo al 92%. Quanto all'ammontare delle ripetibili, l'attore postulava un'indennità di fr. 30 000.– in caso di vittoria piena. Considerato l'impegno e il tempo verosimilmente profuso dal patrocinatore nella causa, di difficoltà media ma di complessità superiore alla media, l'importo appare conforme all'art. 14 cpv. 1 e 2 vTOA, ancora applicabile in virtù dell'art. 16 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1). L'importo va nondimeno ridotto lievemente per tenere conto della pur modesta soccombenza.

 

                                   7.   Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ai fini di un eventuale ricorso in materia civile.


Per questi motivi

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

pronuncia:               I.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

2.  In liquidazione del regime dei beni ogni coniuge ha diritto all'attribuzione di beni e denaro per complessivi fr. 672 067.–.

2.4  AP 1 è tenuto a corrispondere a AO 1 la somma di fr. 493 067.– in contanti o mediante cessione di polizze assicurative a lui intestate, purché siano immediatamente monetizzabili.

3.  Non sono dovuti contributi di mantenimento.

5.  La tassa di giustizia di fr. 12 000.– e le spese di fr. 1600.– (comprese quelle della decisione del 19 settembre 2006) sono poste per undici dodicesimi a carico della convenuta e per il resto a carico dell'attore. La convenuta rifonderà all'attore un'indennità di fr. 27 500.– per ripetibili ridotte.

 

                                   II.   Gli oneri di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 5950.–

                                         b)  spese                       fr.     50.–

                                                                                fr. 6000.–

                                         da anticipare dall'appellante, sono posti per un quarto a carico di quest'ultimo e per il resto a carico della convenuta, che rifonderà all'attore fr. 4000.– per ripetibili ridotte.

 

                                   III.   Intimazione:

 

–;

–.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.