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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretario: |
Annovazzi, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa DI.2009.23 (diffida ai debitori) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza del 28 aprile 2009 da
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AP 1 (1993),
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contro |
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AO 1 ; |
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 4 giugno 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 13 maggio 2009 dal Pretore del Distretto di Riviera;
2. Se dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 17 gennaio 1995 il Pretore del Distretto di Riviera ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1965) e RA 1 (1971), omologando una convenzione sulle conseguenze accessorie in virtù della quale le figlie J__________ (7 giugno 1990) e AP 1 (1° marzo 1993) sarebbero state affidate alla madre, mentre il padre avrebbe versato un contributo alimentare indicizzato di fr. 650.– mensili per ciascuna di loro fino al 6° compleanno, di fr. 700.– mensili fino al 12° compleanno e di fr. 750.– mensili fino alla maggiore età “o fino alla loro totale indipendenza economica”. Gli assegni familiari sarebbero stati “percepiti direttamente dal marito”. Il 2 giugno 1997 il Pretore ha omologato una modifica della convenzione, secondo cui il contributo alimentare versato dal padre per le figlie “sino alla maggiore età o alla loro totale indipendenza economica” sarebbe stato per J__________ di fr. 650.– mensili fino al 12° compleanno, rispettivamente di fr. 700.– mensili dopo di allora, e per AP 1 di fr. 550.– mensili fino al 6° compleanno, rispettivamente di fr. 600.– mensili fino al 12° compleanno e di fr. 650.– mensili in seguito.
B. Adito il 12 marzo 2009 da AP 1, il Pretore ha ordinato l'indomani alla ditta __________, __________, di trattenere dallo stipendio di AO 1 la somma di fr. 650.– mensili, da riversare su un conto in favore dell'istante. Nel frattempo, il 7 giugno 2008, J__________ è diventata maggiorenne. Con istanza del 28 aprile 2009 AP 1 si è nuovamente rivolta al Pretore per ottenere che, previo conferimento dell'assistenza giudiziaria, fosse ordinato al datore di lavoro del padre di trattenere dallo stipendio di lui altri fr. 200.– mensili, equivalenti all'assegno familiare. Alla discussione dell'11 maggio 2009 l'istante ha precisato che l'importo da trattenere ammontava in realtà a fr. 250.– mensili, pari all'ammontare dell'assegno. Con sentenza del 13 maggio 2009 il Pretore del Distretto di Riviera ha respinto l'istanza, ponendo la tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 50.– a carico dell'istante, senza assegnare ripetibili.
C. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 4 giugno 2009 nel quale chiede – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – di accogliere la sua istanza e di riformare in tal senso il giudizio impugnato. Il memoriale non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 291 CC stabilisce che ove i genitori trascurino i propri doveri verso il figlio, il giudice può ordinare ai loro debitori che facciano i pagamenti – del tutto o in parte – nelle mani del rappresentante legale del figlio. La procedura è quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 1b e art. 5 LAC), in esito alla quale il giudice statuisce con sentenza impugnabile entro 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Il Pretore ha ricordato anzitutto che, salvo diversa disposizione del giudice, gli assegni per i figli vanno pagati in aggiunta al contributo alimentare (art. 285 cpv. 2 CC). Nondimeno – egli ha accertato – nella fattispecie i contributi di mantenimento previsti dalla convenzione omologata con la sentenza del 17 gennaio 1995 già comprendevano tali assegni e la modifica del 2 giugno 1997 nulla ha mutato. Che quelle prestazioni non andassero versate in aggiunta al contributo – ha continuato il primo giudice – risultava dal testo stesso della convenzione sugli effetti del divorzio, il quale precisava: “Gli assegni familiari verranno percepiti direttamente dal marito come fino ad oggi”. Quanto alla successiva modifica del 2 giugno 1997, essa nemmeno menzionava gli assegni. Del resto – ha soggiunto il Pretore – a identica conclusione è giunto l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, quando il 5 luglio 2004 ha fissato l'ammontare dei contributi da anticipare in luogo e vece di AO 1, moroso. Infine – ha epilogato il primo giudice – il 12 marzo 2009 l'istante ha chiesto la trattenuta del solo contributo alimentare, senza assegni. Onde, in definitiva, la reiezione dell'istanza.
3. L'appellante sostiene che la formulazione di clausole infelici nella convenzione a suo tempo stipulata dai genitori e omologata dal giudice non basta per derogare al principio dell'art. 285 cpv. 2 CC, secondo cui gli assegni per i figli vanno pagati in aggiunta al contributo alimentare. L'opinione del Pretore, secondo cui nel caso specifico l'assegno familiare sarebbe compreso nel contributo, non resiste pertanto alla critica. A maggior ragione – afferma l'appellante – ove si pensi che l'art. 285 cpv. 2 CC va interpretato in favore della parte processualmente più debole.
4. Che la clausola n. 5 seconda frase della convenzione sugli effetti del divorzio stipulata dalle parti nell'ottobre del 1994 (“Gli assegni familiari verranno percepiti direttamente dal marito come fino ad oggi”) fosse a dir poco equivoca e non andasse omologata senza chiarimenti è vero. Ed è vero che la sua mera formulazione non permette – contrariamente all'opinione del Pretore – di ravvisare una deroga al principio dell'art. 285 cpv. 2 CC. Il solo fatto che la clausola fosse superflua (“non si poneva il problema a sapere chi dei due genitori avesse diritto alla percezione dell'assegno”: sentenza impugnata, pag. 3 nel mezzo) ancora non bastava, in effetti, per concludere che gli assegni di famiglia fossero già compresi nel contributo alimentare. Ciò posto, bisogna riconoscere che il Pretore non ha interpretato la clausola unicamente in base al tenore letterale. Ha ricordato altresì che il 5 luglio 2004 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha fissato l'ammontare dei contributi da anticipare in luogo e vece di AO 1 senza aggiungere l'assegno familiare alla somma pattuita dai genitori nella convenzione sugli effetti del divorzio. Egli ha rammentato dipoi che la stessa istante ha chiesto il 12 marzo 2009 la trattenuta del contributo alimentare senza gli assegni. Con tali elementi interpretativi l'appellante non si confronta. Insufficientemente motivato, l'appello potrebbe quindi essere dichiarato irricevibile già per tale ragione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
5. Si rilevi che l'appello non sarebbe destinato a miglior sorte nemmeno se fosse motivato con maggior rigore. Ove l'assegno familiare riscosso dal convenuto fosse stato da versare in aggiunta al contributo alimentare pattuito nella convenzione dell'ottobre 1994 (e modificato nel giugno del 2007), invero, mal si capisce come mai l'istante abbia accettato la decisione del 5 luglio 2004 con cui l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha fissato l'ammontare dei contributi anticipati in surrogazione di AO 1 senza l'assegno. E ancor meno si comprende perché essa abbia chiesto il 12 marzo 2009 la trattenuta di stipendio al netto dell'assegno familiare, adducendo anzi che “dal 31 luglio 2005 sono terminati gli anticipi alimenti, per cui dal 1° agosto 2005 fino al 28 febbraio 2009 la figlia AP 1 ha diritto agli alimenti arretrati, pari a complessivi fr. 26 650.– (fr. 650.– x 41 mesi), che saranno ricuperati mediante procedura esecutiva separata” (pag. 2 in fondo). Ora, il contributo alimentare di fr. 650.– mensili non comprende – è appena il caso di ripetere – l'assegno di famiglia. Per di più, l'appellante non pretende che in occasione dei suoi pagamenti irregolari il padre le abbia mai corrisposto l'assegno familiare in aggiunta al contributo. Nel risultato l'esegesi della convenzione sugli effetti del divorzio condotta dal Pretore sulla scorta degli elementi agli atti nel quadro di un giudizio forzatamente sommario come quello che presiede a una “diffida ai debitori” sfugge dunque a censura. Che poi nella procedura di trattenuta l'istante sia la parte processualmente più debole ancora non significa che il giudice dovesse venire meno ai suoi doveri di indipendenza e imparzialità, tanto meno ove si pensi che la figlia è debitamente assistita da un patrocinatore. Privo di consistenza, l'appello si rivela pertanto destinato all'insuccesso.
6. Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Dato nondimeno che l'appel-lante non ha capacità di reddito e non dispone di capitali apprezzabili, appare equo rinunciare a ogni prelievo. Non si pone inoltre problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato alla controparte per osservazioni. Quanto alla domanda di assistenza giudiziaria contenuta nell'appello, essa non può essere accolta già per il fatto che all'impugnazione mancava sin dall'inizio ogni possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Senza dimenticare che per postulare una trattenuta di stipendio a tutela di contributi in favore di figli minorenni nemmeno occorre – di regola – gratuito patrocinio, poiché in simili evenienze il creditore può ottenere un aiuto appropriato e gratuito, per legge, da parte della Commissione tutoria regionale (RtiD I-2006 pag. 678 n. 39c).
7. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso a norma dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile, AP 1 compiendo i 18 anni già il 1° marzo 2011.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
3. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.