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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, vicepresidente, Celio e Cerutti, supplente straordinario |
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segretaria: |
Billia, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa DI.2008.33 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza dell'11 febbraio 2008 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 5 giugno 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 20 maggio 2009 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1956) e AO 1 (1980), cittadina ucraina, si sono sposati a __________ il 12 novembre 2004. A quel momento il marito era già padre di P__________ (1986) e di A__________ (1989), nate da un precedente matrimonio. Dalla nuova unione è nato N__________, il 22 febbraio 2006. Il marito è amministratore unico della ditta __________ di __________ attiva nel settore dell'edilizia. Egli è inoltre attivo nel commercio professionale di immobili. La moglie, già ballerina e di formazione estetista, non esercita attività lucrativa. I coniugi vivono separati dal 26 dicembre 2007.
B. L'11 febbraio 2008 AO 1 si è rivolta il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna con un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata, l'affidamento di N__________ (riservato il diritto di visita paterno) e l'esclusivo esercizio dell'autorità parentale su di lui, un contributo alimentare per sé di fr. 5125.– mensili e uno per il figlio di fr. 1200.– mensili, la rifusione di fr. 9700.– per spese di costituzione di un nuovo alloggio e la riconsegna di determinati oggetti. Essa ha inoltre postulato una provvigione ad litem di fr. 4000.–. Identiche richieste AO 1 ha avanzato già in via cautelare.
C. All'udienza del 26 febbraio 2008, indetta per la discussione cautelare e sull'istanza di misure a protezione, AP 1 ha postulato egli stesso l'autorizzazione a vivere separato, ha chiesto di affidare N__________ alla madre (riservato il suo diritto di visita), facendole divieto di portarlo all'estero senza il suo consenso e ha rivendicato l'esercizio dell'autorità parentale congiunta sul figlio. Egli ha poi proposto di assegnare l'abitazione di __________ alla moglie (riservandosi il diritto di prelevare tutti i suoi effetti personali), ha offerto un contributo alimentare per essa di fr. 2250.– mensili fino al 31 dicembre 2008, ridotto in seguito a fr. 500.– mensili e uno per il figlio di fr. 500.– mensili (assegni familiari compresi) e ha proposto di consegnare all'istante tutti i suoi effetti personali, oltre a quelli per la cura di N__________ (ad eccezione degli oggetti elencati nell'istanza della moglie).
Al termine dell'udienza i coniugi hanno raggiunto un accordo provvisorio, in particolare, sull'affidamento del figlio alla madre, sul diritto di visita paterno e sui contributi alimentari, fissati in fr. 3000.– mensili per la moglie e in fr. 1000.– mensili (assegni familiari compresi) per il figlio a partire dal 1° marzo 2008, il convenuto essendo autorizzato a dedurre dal contributo per l'istante il canone di locazione di fr. 1150.– mensili da lui versato direttamente. L'istruttoria è terminata il 16 gennaio 2009. Al dibattimento finale del 27 aprile 2009 l'istante ha ribadito le proprie richieste, salvo rinunciare all'esclusivo esercizio dell'autorità parentale sul figlio e instando per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il convenuto non è comparso.
D. Statuendo con sentenza del 20 maggio 2009 il Pretore ha dato atto che i coniugi vivono separati dal 26 dicembre 2007, ha affidato N__________ alla madre, ha regolato il diritto di visita paterno, ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 4300.– mensili dal 1° gennaio 2008, e uno per il figlio di fr. 1080.– mensili (oltre all'assegno familiare) dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 e di fr. 1095.– mensili (oltre all'assegno familiare) dopo di allora, ha autorizzato il convenuto a dedurre dai contributi il canone di locazione e il premio di cassa malati della moglie e del figlio pagati direttamente. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 2540.– sono state poste per un quinto a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla moglie fr. 3000.– per ripetibili ridotte. La richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'istante è stata respinta.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 5 giugno 2009 per ottenere – previa concessione dell'effetto sospensivo all'appello – la riduzione del contributo alimentare in favore della moglie a fr. 3584.– mensili. Con decreto del 15 giugno 2009 il presidente della Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. L'appello non è stato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) erano emanate fino al 31 dicembre 2010 con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 vLAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC ticinese). L’esame dei fatti era limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a) e la sentenza del Pretore era impugnabile entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese). Nella fattispecie la sentenza è stata notificata al convenuto il 20 aprile 2009. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.
2. Litigioso rimane in questa sede il contributo alimentare per la moglie. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito del convenuto in fr. 12 800.– mensili arrotondati a fronte di un fabbisogno minimo stimato in fr. 5800.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, cassa malati fr. 513.–, assicurazione vita fr. 53.35, assicurazione RC fr. 85.75, assicurazione RC auto fr. 200.–, imposta di circolazione fr. 93.85, oneri ipotecari fr. 1880.50, spese condominiali fr. 658.50, onere fiscale fr. 1200.–). Quanto alla moglie, senza attività lucrativa, egli ne ha calcolato il fabbisogno minimo in fr. 2650.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, costo dell'alloggio fr. 700.– [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro del figlio], posteggio fr. 100.–, assicurazione auto fr. 166.55, imposta di circolazione fr. 33.35, cassa malati fr. 355.60). Il fabbisogno in denaro di N__________ è stato stimato in fr. 1080.– mensili fino al 31 dicembre 2008 e in fr. 1095.– mensili dal 1° gennaio 2009.
Constatata un'eccedenza di fr. 3270.– mensili per il 2008, il primo giudice ha obbligato l'appellante a versare dal 1° gennaio 2008 un contributo alimentare di fr. 4300.– mensili per la moglie, come pure un contributo alimentare per il figlio di fr. 1080.– mensili fino al 31 dicembre 2008 e di fr. 1095.– mensili dopo di allora.
3. Per
quel che concerne il reddito del convenuto, il Pretore ha accertato entrate per
complessivi fr. 153 640.– annui (recte: fr. 153 910.–;
reddito da attività dipendente per il 2006
fr. 68 962.–, altri redditi fr. 15 000.–, reddito da titoli fr.
4948.– e media del reddito come indipendente fr. 65 000.–), pari a circa
fr. 12 800.– mensili. In particolare, per quel che riguarda
l'attività indipendente, il primo giudice ha preso in considerazione i dati
relativi al 2004 e al 2006, poiché “nel 2005, il reddito da lavoro indipendente
è risultato nettamente inferiore agli altri due anni con corrispondente aumento
del reddito come dipendente” (sentenza impugnata, pag. 17 in alto). Ciò premesso, egli ha considerato che il 2005 “non è idoneo ad essere preso come
riferimento nel calcolo del reddito medio” e ha pertanto stimato il reddito da
indipendente dell'appellante in fr. 65 000.– annui arrotondati
(fr. 65 300.– + fr. 85 400.– = fr. 150 700 : 2 =
fr. 75 350.– ), tenendo conto di una deduzione per AVS.
4. L'appellante contesta il reddito accertato dal Pretore per l'attività indipendente chiedendo di considerare anche il risultato dell'esercizio del 2005, di fr. 8000.–, proprio per tenere conto delle fluttuazioni del reddito da tale attività. Egli asserisce inoltre che la diminuzione di reddito non è stata creata dal debitore alimentare per sottrarsi ai propri obblighi, ragion per cui deve essere considerata e accettata come un rischio connesso all'attività indipendente.
a) Come correttamente rilevato dal Pretore, il reddito determinante di un lavoratore indipendente è quello medio, calcolato sull'arco di più anni, di regola tre. Risultati vistosi come chiusure particolarmente buone o particolarmente cattive, possono eventualmente essere esclusi dal computo. Inoltre, dandosi una situazione di flessione o incremento durevoli delle entrate, determinante è il reddito conseguito nell'ultimo anno (sentenza del Tribunale federale 5D_167/2008 consid. 2, in: FamPra.ch 2009, pag. 465; I CCA sentenza inc. 11.2006.113 del 7 aprile 2008, consid. 3). Il calcolo del reddito deve ancorarsi al bilancio e al conto perdite e profitti dell'azienda, oppure, non esistendo contabilità, ai dati che risultano dalle dichiarazioni fiscali, tenendo conto di eventuali detrazioni straordinarie, deduzioni ingiustificate e consumi privati (RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c, consid. 3 con rinvii).
b) Nella fattispecie il Pretore ha spiegato compiutamente perché si è scostato dal principio testé evocato, rilevando che il reddito da indipendente del 2005, nettamente inferiore al 2004 e al 2006, non è “idoneo” a essere preso come riferimento, poiché vi è stato un corrispondente aumento del reddito da attività dipendente. Al riguardo l'appellante non si confronta minimamente con tale motivazione, sicché l'appello si rivela finanche improponibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).
c) Sia come sia dagli atti risulta un reddito da attività indipendente di fr. 85 400.– per il 2004, di fr. 8000.– per il 2005 e di fr. 65 300.– per il 2006. Quello da attività dipendente ammonta a fr. 72 365.– per il 2004, a fr. 161 371.– per il 2005 e a fr. 68 962.– per il 2006 (incarti fiscali richiamati). In questi tre anni quindi i redditi complessivi derivanti dalle due attività lucrative dell'appellante si cifrano in fr. 157 765.– per il 2004, fr. 169 371.– per il 2005 e fr. 134 262.– per il 2006, ponendosi all'insegna di fluttuazioni non smisurate. In particolare, per gli anni 2004 e 2006 si può constatare una certa ripartizione proporzionale tra le entrate da attività dipendente e quelle da attività indipendente. Per contro, per l'anno 2005, il rapporto tra i due cespiti d'entrata muta radicalmente: il reddito da attività dipendente registra una considerevole impennata aumentando a fr. 161 371.– (più del doppio del 2004 e del 2006), mentre il reddito da attività indipendente precipita notevolmente riducendosi a fr. 8000.–. Né davanti al primo giudice né in questa sede l'interessato ha spiegato il perché di tale anomalia.
d) Visto quanto precede, e considerato che per definire il reddito conseguito da attività dipendente è decisivo – di regola – lo stipendio netto conseguito al momento del giudizio (RtiD I-2004 pag. 595 n. 78c.), donde l'impossibilità per il primo giudice di tenere conto di quanto percepito dal convenuto nel 2005, l'apprezzamento del Pretore di escludere il risultato anomalo del 2005 resiste – nel caso specifico – alla critica. In ogni modo, dandosi mutamenti apprezzabili le misure a protezione dell'unione coniugale possono sempre essere adattate dal Pretore alle nuove circostanze (art. 179 cpv. 1 CC). Ne discende che l'appello, infondato, è dunque destinato all'insuccesso.
5. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di intimazione.
6. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile. La durata di misure a protezione dell’unione coniugale essendo incerta, il valore litigioso, per quanto riguarda il contributo alimentare per la moglie, è determinato dall’importo annuo delle prestazioni contestate, moltiplicato per venti (art. 51 cpv. 4 LTF).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri dell'appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 750.–
b) spese fr. 50.–
fr. 800.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.