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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio |
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segretaria: |
F. Bernasconi, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa DI.2007.85 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 15 maggio 2007 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 ); |
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 12 giugno 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 27 maggio 2009 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 con le osservazioni del 6 luglio 2009;
4. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1952), divorziato, e AP 1 (1962), cittadina brasiliana, si sono sposati a __________ il 2 febbraio 1999. Al momento del matrimonio gli sposi erano già genitori di L__________ (nato il 7 agosto 1997). Il marito inoltre aveva adottato A__________, figlio della moglie, nato il 7 aprile 1985. Durante la vita in comune AO 1 lavorava per la ditta __________ di __________ come programmatore informatico. La moglie ha svolto lavori di pulizia per il Comune di __________ fino al 2006 e in seguito non ha più esercitato alcuna attività lucrativa, occupandosi dei figli e del governo della casa. I coniugi si sono separati nel gennaio del 2007, quando AO 1 ha lasciato l'appartamento coniugale di __________ per trasferirsi dalla madre a __________.
B. Il 15 maggio 2007 AP 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud con un'
istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata, l'affidamento di L__________ (riservato il diritto di visita paterno), un contributo alimentare dal maggio del 2007 di fr. 2800.– mensili per sé e uno di fr. 1000.– mensili per il figlio (assegni familiari compresi), instando per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Identiche domande essa ha formulato in via cautelare. Con decreto cautelare del 16 maggio 2007 emesso inaudita parte il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato L__________ alla madre (riservato il diritto di visita paterno), obbligando AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 2200.– mensili per la moglie e uno di fr. 1000.– mensili per il figlio (assegno familiare compreso).
C. All'udienza del 31 maggio 2007, indetta per la discussione cautelare e il contraddittorio sull'istanza, AO 1 ha aderito alla richiesta di vivere separati e di affidare L__________ alla madre, offrendo un contributo alimentare di fr. 500.– mensili per la moglie e uno di fr. 1000.– mensili per L__________. Il 2 luglio 2007 egli ha instato a sua volta per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. L'8 febbraio 2008 AP 1 si è trasferita con i figli in un appartamento a __________. Il 30 aprile 2008 AO 1 è stato licenziato dalla __________ e il 1° maggio 2008 si è iscritto ai ruoli della disoccupazione.
D. In esito a un'istanza del convenuto, con decreto cautelare del 15 maggio 2008 emanato “nelle more istruttorie” il Pretore ha ridotto il contributo alimentare per la moglie a fr. 1800.– mensili. Il 19 maggio 2008 inoltre egli ha ammesso quest'ultima al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, rimettendosi a conclusioni scritte. Il 23 luglio 2008 la moglie ha comunicato al Pretore di rinunciare a conclusioni formali, salvo reiterare le proprie richieste. Nel suo memoriale del 25 luglio 2008 il convenuto ha ribadito le proprie domande.
E. Statuendo il 27 maggio 2009, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato L__________ alla madre, ha regolato il diritto di visita paterno, ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 1952.55 mensili dal maggio 2007 al febbraio 2008, di fr. 1595.55 mensili dal marzo all'aprile 2008 e di fr. 1385.10 mensili in seguito, così come uno per il figlio di fr. 857.– mensili (assegni familiari non compresi) dal maggio 2007. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dal convenuto è stata respinta. La tassa di giustizia (fr. 500.–) e le spese sono state poste a carico dello Stato, senza assegnazione di ripetibili.
F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 12 giugno 2009 nel quale chiede, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, di aumentare il contributo alimentare per sé a fr. 2124.25 mensili dal maggio 2007 al febbraio 2008, a fr. 1845.95 dal marzo all'aprile 2008 e a fr. 1081.10 mensili da allora in poi, come pure quello per il figlio a fr. 1088.45 mensili, a fr. 945.85 mensili e fr. 1665 mensili (assegni familiari compresi) per i medesimi periodi. Nelle sue osservazioni del 6 luglio 2009 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello, sollecitando a sua volta l'assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) erano emanate, fino al 31 dicembre 2010, con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 vLAC con rinvio agli art. 361 seg. CPC ticinese). L'esame dei fatti era limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a) e la sentenza del Pretore era impugnabile entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è ricevibile.
2. Litigiosi rimangono, in questa sede, il contributo alimentare per la moglie e quello per il figlio. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 5555.25 mensili fino all'aprile del 2008 e in fr. 5134.35 mensili dopo di allora, a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2342.55 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo dell'alloggio fr. 905.–, premio della cassa malati fr. 337.55.–). Quanto alla moglie, egli le ha imputato un reddito di fr. 1500.– mensili, calcolando il fabbisogno minimo di lei in fr. 3249.40 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, costo dell'alloggio fr. 1645.–, premio della cassa malati fr. 354.40) fino al febbraio del 2008 e in fr. 2535.40 mensili dal marzo 2008 in poi (riduzione della pigione a fr. 931.– mensili). Il fabbisogno in denaro di L__________ è stato stimato in fr. 857.– mensili. Constatata un'eccedenza di fr. 406.30 mensili nel bilancio familiare dal maggio 2007 al febbraio 2008, di fr. 1120.30 mensili dal marzo all'aprile 2008 e di fr. 720.30 mensili dal maggio 2008 in poi, il Pretore ha condannato AO 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 1952.55 mensili dal maggio 2007 al febbraio 2008 e di fr. 1595.55 mensili dal marzo 2008 in poi, oltre a uno per il figlio di fr. 857.– mensili (assegni familiari non compresi) a decorrere dal maggio 2007.
Per quanto concerne il fabbisogno in denaro del figlio, in particolare, il Pretore lo ha determinato in fr. 1880.– mensili (compresi fr. 450.– per cura e educazione) sulla base delle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Ciò premesso, egli ha ridotto il “vitto” di fr. 90.– perché AO 1 assicura al figlio cinque pasti principali ogni 15 giorni e l'intero vitto durante quattro settimane l'anno (176 pasti su 728), come pure gli “altri costi” di fr. 100.– perché il figlio trascorre dal padre 46 giorni su 104. Inoltre egli ha stralciato la posta per “cura e educazione”, prestata
in natura dalla madre, e ha tolto dall'importo così ottenuto (fr. 1240.– mensili) altri fr. 183.–, corrispondenti all'assegno familiare, considerato reddito del figlio. L'appellante contesta tali riduzioni, facendo valere che la sua attività lucrativa a metà tempo non giustifica di stralciare l'intera posta per “cura e educazione”, mentre per quel che è delle altre due poste (“vitto” e “altri costi”) si tratta di spese sopportate dal padre nell'ambito dell'usuale
esercizio del diritto di visita. Per di più, essa soggiunge, l'assegno familiare di base è compreso nel fabbisogno in denaro previsto dalle note raccomandazioni.
3. Relativamente alla posta per “cura e educazione”, questa Camera la riduce proporzionalmente se il genitore affidatario non svolge un'attività lucrativa e fornisce tali prestazioni in natura; se il genitore affidatario lavora a tempo parziale, la posta va ridotta secondo il grado d'occupazione (Rep. 1996 pag. 119 consid. 5; principio definito “corretto” dal Tribunale federale: sentenza 5C.32/2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2009.163 del 23 ottobre 2011, consid. 8b). In concreto è possibile che AP 1 non eserciti un'attività lucrativa, ma proprio perché è tenuta a intraprenderne una al 50% (il Pretore le ha imputato un reddito di fr. 1500.– mensili), essa non può fornire il 100% della cura e dell'educazione in natura. È vero che un adolescente non richiede la presenza continua del genitore affidatario, ma di ciò le raccomandazioni già tengono conto, riducendo gradualmente le relative necessità in funzione dell'età del figlio. Nel fabbisogno in denaro di L__________ va reintegrata di conseguenza la metà dell'importo per “cura e educazione” previsto dalle raccomandazioni (fr. 225.– mensili). Sulla maggiore partecipazione del genitore non affidatario alla cura e all'educazione si ritornerà in appresso.
4. Per quel che è del vitto, la giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare che una riduzione del contributo alimentare si giustifica solo qualora la partecipazione prestata dal genitore non affidatario (art. 285 cpv. 1 in fine CC) risulti nettamente più estesa dell'usuale e permetta all'altro genitore di conseguire risparmi sensibili. L'esercizio di un diritto di visita, anche ampio, trasferisce solo limitatamente il fabbisogno in denaro del figlio da un genitore all'altro, poiché fa diminuire le spese correnti, ma non quelle fisse (RtiD I-2006 pag. 673 consid. 7; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2007.72 del 3 marzo 2009, consid. 7). Nella fattispecie AO 1 ospita il figlio un giorno la settimana, un fine settimana su due (dal venerdì sera alle 18.00 alla domenica alle 20.00), una settimana alternativamente a Natale o a Pasqua (giorno di Pasqua o a Natale compreso), una settimana alternativamente a Carnevale o a Ognissanti e due settimane durante le vacanze estive. Sebbene egli trascorra con il figlio quattro settimane di vacanza a fronte delle cinque e mezzo previste dall'usuale diritto di visita, egli ospita il figlio un giorno la settimana e due ogni quindici giorni (dal venerdì sera alla domenica sera). Si tratta di incontri nettamente più estesi di quelli abitualmente riconosciuti, nel Cantone Ticino, a un genitore non affidatario nel caso di figli in età scolastica (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c).
Ora, nell'ambito di un consueto diritto di visita (di norma, un fine settimana su due) il genitore non affidatario deve provvedere mediamente a un pranzo e a una cena la settimana, senza che ciò giustifichi – per principio – diminuzioni del contributo alimentare a suo carico (cfr. Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 20 ad art. 273 CC). Nella fattispecie tuttavia la situazione è notevolmente diversa, giacché AP 1 risparmia il costo di due pranzi e di due cene e mezzo la settimana. Questa pretende che il diritto di visita non sia più esteso del solito, ma a torto. Ne segue che, pur a un sommario esame come quello che governa le procedure a tutela dell'unione coniugale, l'apprezzamento del Pretore, secondo cui la madre consegue economie sul vitto del figlio nella misura del 25%, appare sostenibile. Questa Camera ha già avuto modo di ridurre la posta per il “vitto” del 40%, del resto, nel caso di un genitore affidatario sgravato dal costo di tre pranzi e tre cene la settimana (I CCA, sentenza inc. 11.2011.155 del 15 marzo 2012, consid. 8 destinata a pubblicazione). Contrariamente all'opinione del Pretore, invece, il fabbisogno in denaro del figlio non muta, che ai pasti sopperisca un genitore o provveda l'altro. Di ciò occorrerà tenere conto nel calcolo del contributo alimentare.
5. Gli “altri costi” del figlio che il Pretore ha decurtato del 15% comprendono le spese per la cura del corpo e della salute, per i trasporti pubblici, gli interventi dentari, lo sport, il consumo di elettricità, l'uso del telefono, i piccoli articoli casalinghi, l'eventuale assicurazione contro la responsabilità civile, i prodotti di pulizia, la cultura, la formazione professionale, il diporto, le vacanze e lo spillatico (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 11 a metà). Anche qualora un diritto di visita sia più esteso di quello abituale, tali spese rimangono di regola a carico del genitore affidatario. Il taglio lineare operato dal primo giudice non trova quindi giustificazione, seppure il diritto di visita esercitato da AO 1 sia più esteso di quello ordinario (sostanzialmente di un giorno la settimana).
Si ricordi che le normali spese dovute all'esercizio di un diritto di visita abituale (bibite, biglietti del cinema e così via), rimangono per principio a carico del genitore non affidatario (Breitschmid, Kind und Scheidung der Elternehe in: Das neue Scheidungsrecht, Zurigo 1999, pag. 102 con rimandi). Ove quest'ultimo debba sopportare spese supplementari, gli incombe di quantificarle. AO 1 non ha mai chiesto nulla al proposito. E quand'anche avesse reso verosimili tali spese, il fabbisogno in denaro di L__________ andava – se mai – aumentato e non diminuito, come ha fatto il Pretore (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag. 13 a metà), penalizzando in definitiva il figlio, il quale nemmeno si vede coprire i costi fissi. Non soccorrevano dunque le condizioni perché il Pretore riducesse del 15% la voce degli “altri costi” (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2005.3 del 28 febbraio 2006, consid. 12b).
6. Sempre per quanto attiene al fabbisogno in denaro di L__________, si è visto che in concreto il diritto di visita paterno risulta più ampio del solito (essenzialmente di un giorno la settimana). In tale misura è fuori dubbio che il genitore affidatario si vede alleviare da cura e educazione per una media di circa quattro giorni e mezzo mensili. Di ciò va tenuto calcolo non riducendo il fabbisogno in denaro del figlio, che rimane invariato, ma riconoscendo che una quota della posta “cura ed educazione” prevista dalle menzionate raccomandazioni (oltre quella prestata con l'esercizio del diritto di visita abituale, che rimane a carico del genitore non affidatario) è assicurata dall'appellante. Considerando che la posta piena ammonta a fr. 450.– per 30 giorni, quanto AO 1 garantisce oltre le relazioni personali abitualmente riconosciute, nel Cantone Ticino, a un genitore non affidatario nel caso di figli in età scolastica equivale, a un sommario esame come quello che governa le procedure a tutela dell'unione coniugale, a fr. 67.50 mensili. In ultima analisi il fabbisogno in denaro del figlio può essere stimato perciò in fr. 1655.– mensili.
7. L'appellante opina che il fabbisogno in denaro di L__________ andrebbe adattato agli adeguamenti annuali delle note raccomandazioni al rincaro. Il Pretore, “visti i modesti aggiornamenti subiti dagli importi nelle edizioni 2008 e 2009 delle tabelle” vi ha rinunciato. Ora, per tacere del fatto che l'appellante non si confronta con la motivazione del primo giudice, né per finire trae conseguenze delle proprie argomentazioni (nei suoi calcoli egli si fonda sempre sulla tabella 2007), a ragione il Pretore ha applicato la tabella del 2007, il contributo alimentare decorrendo dal mese di maggio di quell'anno (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2010.108 dell'11 gennaio 2012 consid. 6a). Quanto all'adeguamento, per principio i contributi di mantenimento fissati in misure a protezione dell'unione coniugale, di carattere provvisorio, non sogliono essere adeguati al rincaro (Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 100 ad art. 163 CC; Vetterli in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 34 ad art. 176 CC; Chaix in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 12 ad art 176 CC). Perché occorrerebbe scostarsi da tale regola l'appellante non spiega.
8. Sottolinea l'appellante che l'assegno familiare è già compreso nel contributo di mantenimento di L__________. Per il Pretore tale assegno equivale a reddito del figlio e va tolto dal fabbisogno in denaro, salvo poi obbligare poi il padre a versarlo in aggiunta al contributo alimentare. Se non che, dopo avere spiegato che avrebbe dedotto dal reddito del genitore l'importo di fr. 183.– corrispondente all'assegno (consid. 4.3), in realtà egli ha accertato le entrate di lui in fr. 5555.25 mensili comprensive dell'assegno (fr. 183.– mensili) fino all'aprile del 2008 e in fr. 5134.35 mensili in seguito (compreso l'assegno di fr. 200.– mensili: consid. 5.3), calcolando il contributo per il figlio sulla base di tali importi (consid. 5.6). Ciò è contraddittorio. In realtà i contributi alimentari fissati sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo comprendono già le eventuali prestazioni di terzi in favore dei minorenni (assegni familiari, rendite complementari AVS o AI, rendite da casse pensioni, da assicurazioni contro gli infortuni o contro la responsabilità civile: RtiD I-2005 pag. 772 consid. 7; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2010.108 dell'11 gennaio 2012, consid. 13 ). Di conseguenza questa Camera si diparte, per principio, dal reddito dell'obbligato alimentare comprensivo degli assegni familiari e fissa contributi alimentari per i figli che già includono tali sussidi (da ultimo: I CCA, sentenza inc.11.2011.115 del 18 novembre 2011, consid. 4). Anche in concreto giova attenersi, per semplicità, al reddito del marito con gli assegni familiari (fr. 5555.25 mensili fino all'aprile del 2008 e di fr. 5134.35 mensili in seguito), fissando contributi per il figlio già comprensivi di tale assegno.
9. Da quanto precede emerge il seguente quadro delle entrate e delle uscite familiari:
Dal maggio 2007 al 29 febbraio 2008
Reddito del marito fr. 5555.25
Reddito della moglie fr. 1500.—
fr. 7055.25 mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 2342.55
Fabbisogno minimo della moglie fr. 3249.40
Fabbisogno minimo di L__________ fr. 1655.—
fr. 7246.95 mensili
Ammanco fr. 191.70 mensili.
Il reddito coniugale non essendo sufficiente per coprire il fabbisogno familiare, i contributi di mantenimento andrebbero ridotti in proporzione (RtiD II-2004 pag. 616 a metà con richiamo alla sentenza del Tribunale federale 5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 con rinvii; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 446 n. 08.27 e 08.29; v. anche DTF 128 III 415 in alto), ove appena si rammenti che il debitore alimentare ha il diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 128 III 414 consid. 3.2.1 con rinvii). Nella fattispecie tuttavia AO 1 può trattenere dal contributo di mantenimento fr. 157.50 mensili complessivi per il vitto, le cure e l'educazione di L__________, sicché per finire è in grado versare fr. 1720.– mensili arrotondati per la moglie (fr. 3249.40 ./. fr. 1500.–) e fr. 1495.– mensili arrotondati per il figlio (fr. 1655.– ./. fr. 157.50).
Dal 1° marzo 2008 al 30 aprile 2008
Reddito del marito fr. 5555.25
Reddito della moglie fr. 1500.—
fr. 7055.25 mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 2342.55
Fabbisogno minimo della moglie fr. 2535.40
Fabbisogno minimo di L__________ fr. 1655.—
fr. 6532.95 mensili
Eccedenza fr. 522.30
Metà eccedenza fr. 261.15 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 2342.55 + fr. 261.15 = fr. 2603.70 mensili,
deve destinare a L__________: fr. 1495.— mensili
(assegni famigliari compresi), conservando
fr. 157.50 per il vitto, le cure e l'educazione
e deve versare alla moglie:
fr. 2535.40+ fr. 261.15 ./. fr. 1500.– = fr. 1296.55 mensili,
arrotondati a fr. 1295.— mensili.
Dal 1° maggio 2008 in poi
Reddito del marito fr. 5134.35
Reddito della moglie fr. 1500.—
fr. 6634.35 mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 2342.55
Fabbisogno minimo della moglie fr. 2535.40
Fabbisogno minimo di L__________ fr. 1655.—
fr. 6532.95 mensili
Eccedenza fr. 101.40
Metà eccedenza fr. 50.70 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 2342.55 + fr. 50.70 fr. 2291.85 mensili,
deve destinare a L__________: fr. 1495.— mensili
(assegni famigliari compresi), conservando
fr. 157.50 per il vitto, le cure e l'educazione
e deve versare alla moglie:
fr. 2535.40 + fr. 50.70 ./. fr. 1500.– fr. 1086.10 mensili,
arrotondati a fr. 1085.— mensili.
L'appello dev'essere accolto entro tali limiti. Nei primi due periodi la spettanza del figlio risulta più alta rispetto a quella richiesta dalla moglie nell'appello, ma in virtù del principio inquisitorio illimitato questa Camera non è vincolata alle richieste di giudizio (DTF 128 III 413 in alto), senza che ciò si traduca in una reformatio in peius (DTF 129 III 420 consid. 2.1.1; Sutter-Somm in: Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 2007, n. 975). Il contributo alimentare per AP 1 risulta invece più basso, in tutti i periodi, rispetto a quello stabilito dal Pretore. Nemmeno nei suoi confronti però ciò raffigura una reformatio in peius, la quale nelle protezioni delle unioni coniugali si verifica unicamente ove il totale dei contributi litigiosi – e non solo un singolo contributo – si riveli più alto di quello stabilito in prima sede (RtiD I-2007 pag .743 consid. 9; I CCA, sentenza inc. 11.2006.64 del 15 gennaio 2008, consid. 9). Ciò non è il caso in concreto, AO 1 dovendo versare complessivamente più contributi alimentari rispetto a quanto ha deciso il Pretore.
10. Gli oneri del presente giudizio seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). L'appellante ottiene causa vinta per circa la metà, sicché si giustifica equitativamente di suddividere gli oneri processuali tra le parti in ragione di un mezzo ciascuno e di compensare le ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio non incide sul riparto delle spese processuali di primo grado, che può rimanere invariato.
11. La richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante merita accoglimento, AP 1 ottenendo causa parzialmente vinta. La sua indigenza è del resto verosimile (art. 3 vLag), così come il fatto che essa non è in grado di procedere in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 vLag) e che una persona di condizioni agiate, posta nella medesima situazione, non avrebbe rinunciato a ricorrere solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b vLag). Per quel che è dell'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, su cui il giudice deve statuire nella decisione finale dacché il Consiglio di moderazione è stato abrogato il 31 dicembre 2010 (art. 104 cpv. 1 CPC), la nota professionale introdotta dall'PA 2 appare sostanzialmente corretta anche sotto il profilo della vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), tuttora applicabile al caso in rassegna (art. 16 cpv. 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 3.1.1.7.1). L'onorario di fr. 1260.– (7 ore a fr. 180.– l'una) e le spese di complessivi fr. 147.50 (più l'IVA al 7.6% di fr. 106.95) risultano infatti adeguate all'impegno che un avvocato diligente avrebbe profuso nell'assolvimento del mandato e al grado di complessità della pratica.
L'analoga richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AO 1 merita a sua volta di essere accolta, i requisiti per la concessione essendo adempiuti. Né la sua resistenza appariva priva di fondamento. Quanto all'indennità spettante alla patrocinatrice d'ufficio, l'PA 1 ha esposto nella nota professionale un dispendio di 9 ore e 45 minuti, di cui 7 ore e 30 per l'approfondimento giuridico e la redazione delle osservazioni all'appello. Tale profusione di tempo appare eccessiva per un allegato di nove pagine (di cui tre destinate al frontespizio, alla domanda di assistenza giudiziaria e alle richieste di giudizio) senza particolari difficoltà giuridiche. Tutto ponderato, un legale solerte e speditivo avrebbe potuto contenere l'impegno in sei ore senza inconvenienti. Tenuto conto delle altre prestazioni, ma non per l'allestimento della nota (che è a carico dell'avvocato: BOA n. 22 pag. 37), alla patrocinatrice d'ufficio va riconosciuto un onorario di fr. 1260.– (7 ore a fr. 180.– l'una), cui si aggiungono le spese di fr. 126.– e l'IVA del 7.6% per un'indennità di complessivi fr. 1491.–.
12. Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un ricorso in materia civile.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata è così riformato:
5.1 AP 1 è condannato a versare in via anticipata a AP 1 i seguenti contributi alimentari:
fr. 1720.– mensili dal 1° maggio 2007 al 29 febbraio 2008;
fr. 1295.– mensili dal 1° marzo al 30 aprile 2008 e
fr. 1085.– mensili dal 1° maggio 2008 in poi.
5.2 AO 1 è condannato a versare in via anticipata dal 1° maggio 2007 a AP 1, per il figlio L__________, un contributo alimentare di fr. 1495.– mensili, assegni familiari compresi.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 550.–
b) spese fr. 50.–
fr. 600.–
da anticipare dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. AP 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell'avv. PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per l'appellante al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 1514.45.
IV. AO 1 è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per l'appellante alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 1491.–.
V. Notificazione a:
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– avv. ; – avv. . |
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.