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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio |
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segretaria: |
Billia, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa OA.2008.278 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 2 maggio 2008 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1); |
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 3 settembre 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 15 luglio 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 21 dicembre 1999, emanata in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto l'8 marzo 1979 da AO 1 (1954) e AP 1 (1946), omologando una convenzione sulle conseguenze accessorie in cui il marito si impegnava a versare alla moglie un contributo alimentare indicizzato di fr. 1400.– mensili (art. 152 vCC) fino al pensionamento di lei. Tale sentenza è passata in giudicato. A quel momento il marito lavorava come addetto alle spedizioni per la __________ a __________, mentre la moglie non esercitava attività lucrativa. Risposatosi il 29 dicembre 2001 con __________ nata __________, cittadina lettone, dal 1° gennaio 2007 AO 1 è parzialmente inabile al lavoro (prima al 41% e dal 1° maggio 2008 al 58%) e percepisce una mezza rendita AI, oltre a rendite dal __________, dalla __________ e dalla __________. Nel 2003 AP 1 ha cominciato a lavorare come operaia per la __________.
B. Il 2 maggio 2008 AO 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, perché il contributo alimentare fissato nella sentenza di divorzio fosse soppresso retroattivamente dal 1° febbraio 2008. A sostegno della domanda egli ha fatto valere che la sua situazione economica era notevolmente peggiorata in seguito al secondo matrimonio e alla diminuzione dell'attività lucrativa con relativo calo di introiti. Identica richiesta egli ha formulato già in via cautelare. All'udienza del 3 giugno 2008, indetta per la discussione cautelare, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza. Con decreto cautelare del 10 settembre 2009 il Pretore ha respinto l'istanza (inc. DI.2008.568).
C. Intanto, nella sua risposta di merito del 6 luglio 2009, la convenuta ha postulato il rigetto della petizione. L'attore ha replicato il 7 settembre 2009, confermando la propria richiesta di giudizio, motivata anche con il miglioramento della situazione economica della convenuta. Quest'ultima ha duplicato il 9 ottobre 2009, proponendo una volta ancora di rigettare l'azione. L'udienza preliminare si è tenuta il 25 novembre 2009 e l'istruttoria è terminata il 4 maggio 2010. Nel suo memoriale conclusivo del 7 giugno 2010AP 1 ha ribadito la sua posizione. Nel proprio, del 9 giugno 2010, AO 1 ha postulato la soppressione del contributo alimentare dal 1° maggio 2008 e il rimborso “dei contributi alimentari incassati, e che si riferiscono al periodo successivo al 1° maggio 2008”. Al dibattimento finale del 15 giugno 2010 le parti hanno confermato le rispettive domande, la convenuta opponendosi alla nuova richiesta di giudizio dell'attore. Nel frattempo, dall'aprile del 2010, AP 1 è stata posta al beneficio del pensionamento.
D. Statuendo con sentenza del 15 luglio 2010, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e soppresso la rendita in favore di AP 1 dal 2 maggio 2008. La tassa di giustizia (fr. 2000.–) e le spese sono state poste per un quinto a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attore fr. 3000.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 3 settembre 2010 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato, respingendo la petizione. Nelle sue osservazioni del 28 settembre 2010 AO 1 propone di rigettare l'appello.
Considerando
in diritto: 1. La modifica di una sentenza di divorzio emessa prima del 31 dicembre 1999 è retta dalla vecchia legge, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura (art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC). Alla disciplina di un contributo alimentare (art. 151 cpv. 1 vCC) o di una rendita d'indigenza (art. 152 vCC) in favore del coniuge divorziato continua ad applicarsi quindi l'art. 153 cpv. 2 vCC (Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 8 ad art. 7a-7b tit. fin. CC; Geiser in:
Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 251 n. 6.06). La procedura è regolata, per converso, dalla legge nuova (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 11 ad art. 7a tit. fin. CC; Leuenberger, op. cit., n. 9 ad art. 7a-7b tit. fin. CC). Le parti e il primo giudice si sono fondate a ragione sui medesimi principi.
2. Fino al 31 dicembre 2010 le azioni intese alla modifica di sentenze di divorzio erano trattate secondo la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese (art. 419 cpv. 3 CPC ticinese). Il termine d'impugnazione era di venti giorni (art. 423b cpv. 1 seconda frase CPC ticinese). In concreto la sentenza è stata intimata il 15 luglio 2010 ed è giunta al patrocinatore della convenuta l'indomani, durante le ferie giudiziarie (art. 133 lett. b CPC ticinese). Introdotto il 3 settembre 2010, l'appello in esame è pertanto tempestivo.
3. La soppressione o la riduzione di una rendita giusta l'art. 153 cpv. 2 vCC presupponeva che la situazione economica dell'uno o dell'altro coniuge fosse mutata in modo ragguardevole, duraturo e non previsto rispetto al momento in cui la rendita era stata fissata, sempre che la diminuzione di reddito o l'aumento del fabbisogno non si riconducesse a decisioni unilaterali del debitore. Trattandosi di una rendita d'assistenza (art. 152 vCC), essa poteva essere ridotta o soppressa ove la beneficiaria non si trovasse più in uno stato di “grave ristrettezza” o lo fosse in misura sensibilmente ridotta (DTF 118 II 229 consid. 2 e 3a con riferimenti). Il giudizio presupponeva poi un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano le parti al momento del divorzio (rispettivamente al momento in cui il contributo era stato modificato l'ultima volta) e la nuova situazione. Sapere in che misura ciò giustificasse la soppressione o la riduzione della rendita non era poi solo una questione di diritto, ma anche di equità (art. 4 CC). Tali principi rimangono validi anche nel nuovo diritto del divorzio (rinvii in: RtiD I-2006 pag. 666 consid. 4; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2008.161 del 31 marzo 2011, consid. 2).
4. Nella sentenza impugnata il Pretore ha escluso anzitutto che la situazione economica dell'attore fosse peggiorata, le sue entrate essendo finanche aumentate rispetto al momento in cui era stata fissata la rendita d'indigenza per la moglie. Quanto alla situazione di AP 1, egli ha accertato che al momento del divorzio le entrate di lei erano “nulle”, salvo lievitare a fr. 4000.–/ 4500.– mensili nel 2003 quando la convenuta aveva trovato un lavoro a tempo pieno presso la __________. Nell'ottobre del 2009 invero essa aveva dovuto interrompere l'attività fino al marzo del 2010 a causa di un infortunio mal curato, ma per il Pretore ciò era irrilevante, poiché essa aveva “continuato a percepire un'entrata fino al suo pensionamento (avvenuto nell'aprile del 2010), che paragonata alle entrate percepite subito dopo il divorzio (zero) risulta essere di tutto rispetto”. Nelle circostanze descritte, pur non disponendo di alcun dato sul fabbisogno della convenuta al momento del divorzio né al momento del giudizio, il Pretore ha ritenuto che “i presupposti per mantenere lo stazionamento del contributo alimentare” non sussistessero più dal 2003, dal momento cioè in cui la convenuta aveva trovato lavoro per la __________. Egli ha accolto così la petizione e soppresso la rendita d'indigenza dalla data della petizione (2 maggio 2008).
5. Secondo AP 1 la rendita d'indigenza non poteva esserle soppressa per il miglioramento delle sue condizioni economiche, giacché una ripresa dell'attività lucrativa da parte sua era prevedibile e finanche necessaria, la somma di fr. 1400.– mensili non bastando nemmeno a coprire il suo fabbisogno minimo, tanto più che essa ha lavorato unicamente per un periodo limitato (dal 2003 al 2009). Soggiunge che l'attore è sempre riuscito a versarle la rendita pattuita ed è tranquillamente in grado di mantenere la seconda moglie, la quale per altro non esercita alcuna attività lucrativa, ragion per cui non si può affermare che la situazione economica di lui sia peggiore della sua. L'appellante fa valere inoltre di avere impiegato gran parte dei redditi negli ultimi anni in cure mediche, come risulterebbe dall'istruttoria, e si duole che il Pretore non abbia tenuto conto della “globale situazione economica di entrambe le parti”, basandosi unicamente sui conteggi di stipendio e scostandosi per di più dalla costante giurisprudenza che prevede la soppressione di una rendita “soltanto ove la situazione economica del debitore si sia deteriorata sensibilmente, e non anche laddove la situazione del creditore sia migliorata”.
6. Dall'ultima censura va subito sgombrato il campo. Nella fattispecie è pacifico che nella convenzione sugli effetti del divorzio il marito si era impegnato a versare alla moglie una rendita esplicitamente fondata sull'art. 152 vCC (doc. A). Ora, l'art. 153 cpv. 2 vCC si applicava sia alle rendite dell'art. 152 vCC sia a quelle dell'art. 151 cpv. 1 vCC, purché si trattasse di rendite dovute a scopo di mantenimento. Non erano riducibili invece le rendite volte a compensare aspettative – ereditarie o pensionistiche – perdute in seguito al divorzio, né rendite in riparazione del torto morale (Lüchinger/Geiser : Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 6 ad art. 153 vCC; Bühler/ Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 13 ad art. 153 vCC; Hinderling/Steck, Das Schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 355 in fondo con rimandi alla nota 21). La giurisprudenza cui l'appellante rinvia riguarda proprio quest'ultima ipotesi, ovvero l'irriducibilità di un'indennità accordata a titolo di compensazione di aspettative perdute a causa del divorzio (cfr. DTF 104 II 245 consid. 5). Non entra quindi in linea di conto.
7. Nel caso specifico è assodato che durante il matrimonio AP 1 non ha mai esercitato un'attività lucrativa (interrogatorio formale del 21 aprile 2010, risposta n. 1). Dopo il divorzio essa ha dichiarato di avere lavorato sei mesi per il __________, “successivamente un po' di qua e un po' di là per l'__________”, fin quando la __________ l'ha assunta a tempo pieno. Per quest'ultima essa ha lavorato circa un anno tramite la __________ (dal 2003 al 2004), poi è stata assunta a tempo pieno fino all'ottobre 2009, quando ha interrotto l'attività per le conseguenze di un infortunio curato male, rimanendo tuttavia alle dipendenze della ditta fino al pensionamento, intervenuto nel frattempo (loc. cit., risposta n. 5).
Quanto al reddito, dagli atti risulta che nel 2006 la convenuta percepiva poco più di fr. 4300.– mensili e nel 2007 circa fr. 4000.– mensili (notifiche di tassazione nell'inc. DI.2008.568). Nel 2008 lo stipendio è sceso a fr. 3647.– lordi mensili fino al 30 marzo, ma è risalito in seguito a fr. 3775.– mensili, cui si aggiungevano la tredicesima e indennità straordinarie, di modo che fra gennaio e luglio di quell'anno l'interessata risulta avere guadagnato in media fr. 4000.– mensili (fogli di stipendio nell'inc. DI.2008.568), più fr. 300.– mensili di tredicesima. Tra l'agosto e il dicembre del 2009 il reddito medio è ammontato poi a fr. 4980.– mensili. Nel 2010 il salario mensile lordo è rimasto invariato, per un guadagno complessivo di fr. 3534.20 in gennaio, fr. 3352.– in febbraio e fr. 9988.45 nel marzo del 2010 (doc. 26), ossia fr. 5600.– in media. Tra il maggio del 2008 e il marzo del 2010, in definitiva, l'interessata ha guadagnato mediamente circa fr. 4800.– mensili.
Ora, non si vede – né l'interessata spiega – perché dell'attività appena citata non si dovrebbe tenere conto. Che tale occupazione si sia “protratta per un periodo limitato” non significa che il miglioramento della situazione economica non possa definirsi duraturo, men che meno ove si pensi che il “periodo limitato” è continuato pur sempre sette anni, fino al pensionamento della lavoratrice. Né si può dire che la ripresa di un'attività lucrativa fosse prevista al momento del divorzio. Anzi, a ben vedere ciò non sembrava nemmeno prevedibile, seppure una rendita di fr. 1400.– mensili non coprisse verosimilmente il fabbisogno minimo della beneficiaria. Costei infatti era lontana dal mondo del lavoro da 25 anni e nel 1999 aveva 53 anni. Stando alla giurisprudenza, qualora un coniuge abbia superato i 45 anni d'età e sia rimasto lontano dal mercato dell'impiego in seguito a un matrimonio di lunga durata (nel caso specifico la vita in comune è durata quasi vent'anni), sussiste di fatto la presunzione – refragabile – che non possa più reinserirsi professionalmente (I CCA, sentenza inc. 11.2010.82 del 28 febbraio 2012, consid. 6 con rimandi alla DTF 137 III 108 consid. 4.2.2.2 con citazioni). Nella fattispecie non è dato di scorgere quali elementi potessero lasciar prevedere l'inserimento della moglie in una professione. Su questo punto l'apprezzamento del Pretore resiste alla critica.
8. A ragione l'appellante sostiene altresì che decisiva è la propria situazione finanziaria d'insieme e non solo quella sul fronte dei redditi. Sta di fatto che una rendita d'indigenza giusta l'art. 152 vCC rimediava unicamente a uno stato di “grave ristrettezza”. Al creditore essa garantiva soltanto il minimo esistenziale del diritto esecutivo aumentato dell'onere fiscale corrente, più – di regola – il 20% (DTF 123 III 4 consid. 3b/bb, 121 III 51 consid. 1c, 118 II 99 consid. 4b/aa). La sentenza impugnata non contiene alcun accertamento sul fabbisogno minimo di lei, né in appello l'interessata si è curata di allegare alcunché di concreto. Dagli atti si evince nondimeno, per quanto la Camera possa desumere d'ufficio dagli atti, che il fabbisogno minimo della convenuta dovrebbe aggirarsi sui fr. 3640.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione con spese accessorie fr. 995.–, premio della cassa malati fr. 402.–, spese di trasferta fr. 370.–, pasti fuori casa fr. 120.–, imposte fr. 650.–, per un totale di fr. 3637.– mensili). Aggiungendo il 20%, si ottiene un fabbisogno minimo “allargato” di fr. 4365.– mensili.
Nella fattispecie AP 1 era, al momento del divorzio, senza entrate e poteva solo far capo alla rendita d'indigenza, che non le permetteva di coprire nemmeno il fabbisogno minimo. Dal maggio del 2008 fino al marzo del 2010 invece essa ha guadagnato una media di circa fr. 4800.– mensili con cui ha potuto finanziare sicuramente il proprio fabbisogno minimo “allargato” di fr. 4365.– mensili. Quanto alle spese mediche, è vero che la convenuta ha sofferto di varie patologie (relazioni mediche del dott. __________, del 13 gennaio 2010, del dott. __________, del 28 gennaio 2010, e del dott. __________, del 1° febbraio 2010), ma per tacere del fatto che ciò non le ha impedito di lavorare a tempo pieno fino al settembre del 2009, nulla risulta dall'istruttoria circa i costi di cura da lei sostenuti. In condizioni del genere il Pretore ha ravvisato a giusto titolo un miglioramento della situazione economica della convenuta tale da giustificare dal maggio del 2008 una soppressione del contributo alimentare. Poco importa che AO 1 abbia sempre fatto fronte al pagamento della rendita. Determinante è il miglioramento della situazione dell'appellante. Ne discende che, infondato, l'appello è destinato all'insuccesso.
9. Gli oneri e le ripetibili del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). L'appellante rifonderà all'attore, che ha presentato osservazioni per il tramite di un avvocato, un'adeguata indennità per ripetibili.
10. Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (contributo alimentare di fr. 1400.– per 23 mesi, fino al pensionamento della beneficiaria).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1000.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1050.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
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–; –. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.