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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques |
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segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa OA.2006.327 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 16 maggio 2006 dal
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AO 1 |
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e da |
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AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1); |
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 27 settembre 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 6 settembre 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1963) e AP 1 (1964) si sono sposati a __________ il 19 ottobre 1990. Dal matrimonio sono nati G__________, il 2 dicembre 1991, F__________, l'8 marzo 1993, e G__________, il 14 ottobre 1994. Il marito, economista, è direttore generale della __________, __________, gruppo fiduciario attivo nella consulenza fiscale, societaria, aziendale e immobiliare. La moglie, titolare di un diploma di grafico conseguito alla __________ a __________, ha esercitato la professione fino al matrimonio, dopo di che si è dedicata esclusivamente al governo della casa e alla cura dei figli. Le parti vivono separate dal dicembre del 2005. AP 1 è rimasta con i ragazzi nell'abitazione coniugale di __________, proprietà della madre di lei. AO 1 si è trasferito in un appartamento, sempre a __________.
B. Il 16 maggio 2006 AO 1 e AP 1 hanno presentato una richiesta comune di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, dichiarandosi d'accordo sull'attribuzione dell'alloggio coniugale alla moglie, sull'affidamento dei figli a quest'ultima, su un ampio diritto di visita paterno, sull'esercizio in comune dell'autorità parentale e sul vicendevole riparto a metà delle prestazioni d'uscita da loro acquisite durante il matrimonio secondo le disposizioni sulla legge sul libero passaggio. In merito ai contributi alimentari per moglie e figli, come pure alla liquidazione del regime dei beni, questioni oggetto di disaccordo, essi hanno demandato la decisione al Pretore. Sentiti i figli, il Segretario assessore ha ascoltato i coniugi il 12 settembre 2006 e ha registrato a verbale una convenzione sulle conseguenze non litigiose del divorzio. I coniugi hanno ribadito la volontà di sciogliere il matrimonio e il loro accordo sulle citate conseguenze del divorzio, demandando al giudice la decisione sui punti litigiosi. All'udienza essi si sono accordati inoltre nel senso che, pendente causa, il marito avrebbe versato un contributo provvisionale per la moglie di fr. 7000.– mensili e uno per i figli di fr. 1705.– mensili ciascuno, assegni familiari compresi, assumendo altresì la retta della scuola privata. Dopo il termine bimestrale di riflessione la moglie, il 9 novembre 2006, e il marito, il 13 novembre 2006, hanno confermato la volontà di divorziare e il loro accordo sulla convenzione (parziale) registrata a verbale il 12 settembre 2006.
C. Il Pretore ha sospeso la procedura il 15 novembre 2006, su richiesta delle parti, per consentire trattative in vista di una soluzione amichevole. Il 5 marzo 2007 i coniugi hanno raggiunto un accordo sui contributi per i figli e sulla liquidazione del regime dei beni, sicché il 23 marzo 2007 la causa è stata riattivata. Il Segretario assessore ha sentito nuovamente i coniugi il 27 aprile 2007 e ha messo a verbale una convenzione parziale sui punti risolti dalla nuova intesa: la commisurazione dei contributi alimentari per i figli, la liquidazione del regime dei beni, il pagamento delle imposte fino al 31 dicembre 2006 e i parametri per dividere a metà la prestazione d'uscita acquisita dal marito presso il rispettivo istituto di previdenza professionale. Il 6 maggio 2007 i coniugi hanno confermato al giudice il contenuto della convenzione parziale stipulata il 5 marzo 2007. Su loro richiesta la procedura è stata ulteriormente sospesa dal 29 maggio al 20 giugno 2007 per un ulteriore tentativo di composizione stragiudiziale.
D. Invitato a esprimersi sul mantenimento della moglie dopo il divorzio, unica conseguenza ancora litigiosa del divorzio, il 20 giugno 2007 AO 1 ha offerto a AP 1 un contributo alimentare di fr. 7000.– mensili indicizzati per due anni dopo l'introduzione dell'istanza di divorzio e uno da quantificare dopo di allora, fino al 16° compleanno di G__________. AP 1 ha chiesto da parte sua il 27 giugno 2007 un contributo alimentare di fr. 9850.– mensili indicizzati vita natural durante e una provvigione ad litem di fr. 10 000.–. Il 2 ottobre 2007 si è tenuta l'udienza preliminare sugli effetti litigiosi del divorzio e la discussione sull'istanza cautelare. Ribadite le contrapposte posizioni, i coniugi hanno notificato svariate prove, il marito opponendosi inoltre al versamento della provvigione. L'istruttoria è terminata il 25 settembre 2009. Nel suo memoriale conclusivo del 1° dicembre 2009 AO 1 ha confermato la richiesta di divorzio, ha sollecitato l'omologazione delle convenzioni parziali del 16 maggio 2006 e del 5 marzo 2007, riaffermandone il contenuto, e ha offerto alla moglie un contributo alimentare di fr. 4550.– mensili indicizzati fino al 14 ottobre 2010 o, in subordine, di fr. 2300.– mensili dal 1° novembre 2010 al 31 dicembre 2014. Nel proprio allegato del 4 dicembre 2009 AP 1 ha ribadito a sua volta la domanda di divorzio e la richiesta di omologare le due convenzioni parziali, postulando un contributo alimentare di fr. 9787.– mensili indicizzati vita natural durante e una provvigione ad litem di fr. 10 000.–. Al dibattimento finale del 15 dicembre 2009 i coniugi hanno confermato le rispettive domande.
E. Statuendo il 6 settembre 2010, il Pretore ha respinto anzitutto la provvigione ad litem postulata da AP 1. Nel merito, egli ha pronunciato il divorzio e ha omologato la convenzione sulle conseguenze del divorzio in cui i coniugi pattuivano l'attribuzione dell'alloggio coniugale alla moglie, l'esercizio dell'autorità parentale in comune sui figli, l'affidamento di F__________ e G__________ alla madre (riservato il diritto di visita paterno), l'obbligo per AO 1 di erogare un contributo alimentare di fr. 1705.– mensili indicizzati a ogni figlio (oltre alla retta della scuola privata), come pure il versamento di fr. 76 000.– alla moglie in liquidazione del regime dei beni. Nella convenzione i coniugi si davano atto inoltre di avere suddiviso il mobilio, l'arredamento e le automobili di famiglia, precisando che il marito avrebbe assunto le imposte scoperte fino al 31 dicembre 2006. Il Pretore ha poi stabilito in fr. 353 480.– la somma che l'istituto di previdenza professionale del marito avrebbe dovuto trasferire a un conto di libero passaggio intestato alla moglie e ha posto a carico di AO 1 un contributo alimentare indicizzato per AP 1 di fr. 3700.– mensili fino al pensionamento di lei, ridotto a fr. 3100.– mensili in seguito, vita natural durante. La tassa di giustizia di fr. 5000.– e le spese sono state addebitate ai coniugi in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 27 novembre 2010 per ottenere che, previa assunzione di svariate prove, il giudizio del Pretore sia riformato nel senso di portare il contributo alimentare per lei a fr. 9787.– mensili fino al pensionamento e a fr. 7022.– mensili dopo di allora. In subordine essa chiede di annullare i dispositivi sul contributo alimentare e gli oneri processuali, rinviando gli atti al primo giudice per una nuova decisione dopo avere esperito le prove offerte in appello. Nelle sue osservazioni del 15 novembre 2010 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello.
Considerando
in diritto: 1. La causa è stata trattata dal Pretore con la procedura degli art. 420 segg. CPC ticinese, cui soggiacevano tutte le sentenze di divorzio su richiesta comune comunicate prima del 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza è stata notificata a AP 1 il 7 settembre 2010 (appello, pag. 4; busta d'intimazione prodotta con l'appello). Introdotto nel termine di 20 giorni, il 27 settembre 2010, l'appello è pertanto tempestivo (art. 423b cpv. 1 CPC ticinese).
2. Litigioso rimane, anche in questa sede, il contributo alimentare per AP 1. Lo scioglimento del matrimonio e gli altri effetti del divorzio sono passati in giudicato, assumendo carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 vCC; RtiD II-2004 pag. 576 consid. 1).
3. AP 1 sollecita in primo luogo l'assunzione di talune prove respinte dal Pretore. Chiede che questa Camera disponga una perizia – o l'audizione di esperti – sulla “ricerca di posti di lavoro e relativi sbocchi nel Canton Ticino (Sottoceneri) per una persona avente il [suo] curriculum vitæ, con relative indicazioni sul mercato del lavoro (età superiore ai 43 anni) e reali possibilità di guadagno”, come pure che il marito sia tenuto a produrre determinati documenti sulle spese assunte durante la vita in comune per le vacanze, la collaboratrice domestica, la babysitter, le attività sportive, l'assicurazione contro gli infortuni, le imposte di circolazione delle automobili di famiglia, l'assicurazione del suo veicolo e il telefono. Essa chiede inoltre che il marito sia obbligato a esibire gli estratti delle sue carte di credito del 2001, del gennaio 2003 e del maggio 2005, i giustificativi di quanto gli ha versato la __________ e la __________ nel 2006 e nel 2007, così come i documenti attestanti la provenienza dei fondi usati per estinguere nel 2006 un debito di fr. 80 000.–. A sua volta AO 1 unisce alle osservazioni all'appello la propria tassazione del 2005 e copia di una lettera del 27 agosto 2010 all'Ufficio circondariale di tassazione sul modo in cui ha finanziato l'acquisto del suo nuovo appartamento.
Ora, fino al 31 dicembre 2010 fatti e mezzi di prova nuovi erano ammissibili in secondo grado nelle cause di divorzio, purché fossero addotti “al più tardi con la presentazione dell'appello, rispettivamente della risposta” (art. 138 cpv. 1 vCC combinato con l'art. 423b cpv. 2 CPC ticinese). Proponibili non erano, quindi, solo prove rifiutate dal Pretore (art. 322 lett. b CPC ticinese). I documenti nuovi che il marito acclude alle osservazioni all'appello sono di conseguenza ricevibili. Di per sé ammissibili sono anche le prove notificate dalla moglie. La questione è che, come si vedrà in appresso (consid. 6b, 6c, 6d, 7b e 8), esse non sarebbero di rilievo ai fini del giudizio. Nelle condizioni descritte nulla osta all'esame dell'appello.
4. Per quanto riguarda il contributo di mantenimento in favore della moglie dopo il divorzio (art. 125 CC), il Pretore ha ravvisato nella fattispecie un matrimonio di lunga durata, che ha influito concretamente sulle condizioni di vita di AP 1, onde il diritto per quest'ultima di conservare – in linea di principio – il tenore di vita raggiunto durante la vita in comune. Ciò premesso, egli
ha calcolato il fabbisogno minimo di lei in fr. 6404.25 mensili
(minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio con spese accessorie fr. 900.– [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro dei figli], contributi AVS fr. 450.–, premio della cassa malati fr. 438.90,
assicurazione responsabilità civile e dell'economia domestica fr. 64.70, collaboratrice domestica fr. 600.–, leasing dell'automobile fr. 343.25, assicurazione dell'automobile fr. 231.40, imposta di circolazione fr. 76.–, carburante fr. 250.–, vacanze fr. 400.–, imposte fr. 1300.–). Quanto alla capacità lucrativa dell'interessata, il Pretore ha escluso ch'essa sia in grado di ritrovare un impiego quale grafica, avendo del resto rinunciato a una formazione di riqualifica necessaria dopo la lunga assenza dal mondo del lavoro. Ha reputato nondimeno ch'essa potrebbe intraprendere un'attività a tempo pieno come addetta di ricezione o centralinista, mettendo a frutto le sue competenze linguistiche, ciò che le permetterebbe di guadagnare fr. 2700.– mensili. Le rimane così uno scoperto di fr. 3704.25 mensili sul suo “debito mantenimento” (nel senso dell'art. 125 cpv. 1 CC).
Quanto al fabbisogno minimo del marito, il Pretore l'ha accertato in fr. 9893.20 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio con spese accessorie fr. 3800.–, premio della cassa malati fr. 387.40, assicurazione responsabilità civile e dell'economia domestica fr. 47.90, collaboratrice domestica fr. 600.–, quota TCS fr. 5.90, vacanze fr. 400.–, imposte fr. 3452.–) a fronte di un reddito di almeno fr. 27 021.45 mensili, senza considerare eventuali proventi della sostanza. Ciò permette agevolmente all'interessato – ha rilevato il primo giudice – di versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 3700.– mensili (destinato a integrare il “debito mantenimento”). Il Pretore ha considerato altresì che dopo il pensionamento AP 1 vedrà lievitare il suo fabbisogno minimo a fr. 7361.– mensili, ma vedrà aumentare anche i suoi redditi a fr. 4280.– mensili (rendita AVS fr. 2280.– mensili, rendita LPP fr. 2000.–). Essa si ritroverà così con uno scoperto di circa fr. 3100.– mensili, che in ogni modo il marito sarà in grado di finanziare, se non altro grazie ai redditi della sostanza. In favore di lei il Pretore ha fissato perciò, in ultima analisi, un contributo alimentare di fr. 3700.– mensili indicizzati fino al pensionamento e uno di fr. 3100.– mensili dopo di allora, vita natural durante.
5. I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati evocati dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con riferimenti). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che, qualora la vita in comune sia durata almeno dieci anni, un matrimonio può sicuramente definirsi di lunga durata e avere inciso concretamente sulla situazione finanziaria del creditore alimentare, sicché entrambi i coniugi hanno il diritto di conservare anche dopo il divorzio – per quanto possibile – il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica. In simili ipotesi un coniuge ha quindi diritto a un contributo di mantenimento dopo il divorzio nella misura in cui non sia in grado di sopperire da sé medesimo al proprio “debito mantenimento”, sempre che l'altro coniuge disponga di una capacità contributiva sufficiente (RtiD II-2005 pag. 702 consid. 3, II-2004 pag. 581 consid. 4c con richiami; da ultimo: DTF 137 III 105 consid. 4.1.2 con rimandi).
6. Litigioso è anzitutto, nel caso specifico, il fabbisogno minimo della moglie, ch'essa chiede di rivalutare a fr. 9797.05 mensili fino al pensionamento e a fr. 10 732.05 dopo di allora. Essa rimette in discussione il costo dell'alloggio, quello della collaboratrice domestica, del telefono, della ricezione radiotelevisiva, delle vacanze e l'ammontare delle imposte. Le voci litigiose vanno esaminate singolarmente.
a) Relativamente al costo per l'alloggio, il Pretore ha computato nel fabbisogno minimo dell'interessata un importo di fr. 900.– mensili, “già dedotta la quota di 47/60 compresa nel fabbisogno dei figli”, conformemente al principio per cui un terzo del costo dell'alloggio rientra nel fabbisogno in denaro del primo figlio, un quarto in quello del secondo e un quinto in quello del terzo, come indicano le raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto), cui la giurisprudenza ticinese si ispira per prassi consolidata. L'appellante fa valere che in realtà il costo dell'alloggio e delle spese accessorie ammonta a fr. 4001.60 mensili, riconosciuti dal Pretore nella misura di fr. 3900.– mensili anche dopo il suo pensionamento, e sostiene che i figli andranno ad abitare per conto proprio ben prima di allora. Tenuto conto del contributo alimentare di fr. 1705.– mensili per ciascun figlio, inoltre, a mente sua la partecipazione dei ragazzi al costo dell'alloggio non può superare complessivi fr. 1545.– mensili, sicché nel suo fabbisogno minimo vanno inseriti almeno fr. 2456.60 mensili.
Comunque si opini al riguardo, oggi tutti e tre i figli sono ormai maggiorenni. Il costo dell'alloggio che rientrava nel loro fabbisogno in denaro di minorenni non può più, quindi, essere posto in deduzione di quello riconosciuto nel fabbisogno minimo della madre affidataria. È vero che in concreto i genitori hanno pattuito contributi alimentari per i figli fino al 20° compleanno nel caso in cui questi non avessero ancora conseguito, alla maggiore età, una formazione professionale
adeguata (sentenza impugnata, dispositivo n. 3.5). Se non che, si tenesse pur conto del fatto che G__________ continuerà a percepire il contributo alimentare fino al 20° compleanno (e che un terzo del costo dell'alloggio continua a rientrare perciò nel fabbisogno di lui), l'importo di fr. 2456.60 mensili esposto dall'appellante risulta in ogni modo giustificato. Che si consideri una spesa complessiva dell'alloggio di fr. 4001.60 mensili (come pretende l'interessata) o di fr. 3900.– mensili (come ritiene il Pretore dopo il pensionamento), anche togliendo da tale somma la quota di un terzo che rientra nel fabbisogno mensile di G__________, la cifra di fr. 2456.60 mensili (invece dei fr. 900.– mensili conteggiati dal Pretore) si rivela legittima. A maggior ragione ove si pensi che il marito espone un costo dell'alloggio di fr. 3800.– mensili.
b) L'appellante evoca il tenore di vita raggiunto dai coniugi durante la vita in comune e si duole che il Pretore abbia ridotto a fr. 600.– mensili il costo della collaboratrice domestica da lei documentato, di fr. 732.50 mensili. Il Pretore ha motivato la propria decisione con l'argomento che dopo la separazione di fatto la moglie non deve più occuparsi dell'abbigliamento del marito, sicché la collaboratrice domestica riesce sgravata di un paio d'ore la settimana (retribuite fr. 20.– l'una). Nell'appello l'interessata si limita a sottolineare di essere rimasta nell'abitazione familiare con i figli e di avere sempre fruito di un aiuto domestico due o tre volte la settimana. Non si confronta però con la motivazione del Pretore, di modo che su questo punto l'appello si dimostra finanche irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5), ciò che rende superfluo assumere prove sui costi della collaboratrice domestica (sopra, consid. 3). Quanto alla richiesta di acquisire documenti sui costi della baby-sitter (sopra, consid. 3), data l'età dei figli una simile pretesa non entra più in linea di conto né, del resto, l'interessata include l'onere nel proprio fabbisogno minimo. In proposito la sentenza del Pretore resiste dunque alla critica.
c) Secondo l'appellante in situazioni agiate non si giustifica di includere nel minimo esistenziale del diritto esecutivo la bolletta del telefono (fr. 61.– mensili), l'abbonamento alla tv via cavo e la tassa di ricezione radiotelevisiva (fr. 360.70 mensili). Di per sé l'assunto non appare privo di pertinenza, nel senso che, dandosi coniugi con un alto livello di vita, il minimo esistenziale del diritto esecutivo può rivelarsi insufficiente a coprire le spese effettive per “sostentamento, abbigliamento e biancheria, igiene e salute, manutenzione delle apparecchiature e dell'arredamento domestico, assicurazioni private, cultura, elettricità e gas” (FU 68/2009 pag. 6292, cifra I). Sta di fatto che in concreto l'appellante medesima si è fondata davanti al Pretore sulla cifra forfettaria prevista dalla tabella del diritto esecutivo, la quale già comprende un'indennità per le spese di telefono e di ricezione radiotelevisiva. Avesse inteso fondarsi sul dispendio mensile effettivo, essa avrebbe dovuto recarne tutti gli elementi (e non solo certuni). Anzi, il fatto che i figli abbiano raggiunto la maggiore età imporrebbe di rivedere finanche il minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario (fr. 1350.– mensili), sostituendolo con quello di un debitore solo (fr. 1200.– mensili). Se da tale correttivo si prescinde, ciò si deve al fatto che nel fabbisogno minimo l'appellante non si vede inserire l'intero costo dell'alloggio (sopra, consid. a). Non sarebbe equo pertanto operare una duplice decurtazione.
d) L'interessata chiede che la spesa di fr. 400.– mensili stimata dal Pretore per le vacanze sia portata a fr. 1000.– mensili, compresi i costi per le attività nel tempo libero, e che le siano riconosciuti nel fabbisogno minimo altri fr. 250.– mensili per “ulteriore dispendio secondo il tenore di vita”. Quanto alle vacanze, il Pretore ha accertato che tra il 2002 e il 2005 la famiglia aveva speso per soggiorni al mare o in montagna ed
escursioni in città europee circa fr. 2000.– mensili, sicché ha incluso nel fabbisogno minimo della moglie un esborso di fr. 400.– mensili. In merito al “dispendio secondo il tenore di vita” egli non ha mancato di rilevare che dagli atti risultavano spese della moglie, durante la vita in comune, per fr. 1000.–/ fr. 1500.– mensili, ma che l'interessata non aveva dimostrato come tali spese riguardassero lei soltanto e non l'intera famiglia, sicché nulla ha riconosciuto a tale titolo.
L'appellante ricorda che in estate la famiglia trascorreva una o due settimane in un appartamento a __________ e una decina di giorni in albergo in __________, che i coniugi inoltre si concedevano ogni tre anni un soggiorno in alberghi di 4 o 5 stelle in città europee e che lei singolarmente ha fatto anche un viaggio in __________. Sottolinea che dopo la separazione di fatto il marito ha usufruito di vacanze e viaggi da solo e con i figli, mentre lei non ha più potuto permettersi una vacanza in albergo dopo il 2007. Fa valere che, come si evince dagli atti, tra il 2002 e il 2006 la famiglia risulta avere speso per vacanze oltre fr. 44 000.–, senza considerare le spese del vitto e delle attività sul posto. Essa afferma altresì di praticare regolarmente il tennis e lo sci, ciò che comporta spese. Aggiunge che durante la vita in comune i coniugi avevano una vita sociale molto attiva, ricambiavano inviti a cena, uscivano al ristorante e facevano regali a familiari e amici. Ricorda che
gli addebiti sulla carta di credito ammontavano a fr. 1000.–/ fr. 1500.– mensili per lei e tra fr. 2500.– e fr. 6400.– per l'intera famiglia, di modo che secondo la “comune esperienza” le occorrono almeno fr. 18 000.– annui per far fronte alle proprie spese per vacanze, per tempo libero e sport e per mantenere il tenore di vita goduto durante la vita in comune.
Come si è accennato (consid. 3), l'appellante rimprovera al Pretore di avere rifiutato a torto l'assunzione di prove sulle spese per vacanze, sui costi del tempo libero e dello sport. Se non che, con ordinanza del 22 maggio 2009 il Pretore
aveva accertato che il marito affermava di avere prodotto tutto quanto in suo possesso e di non avere rinvenuto altri documenti (pag. 3 verso il basso). L'interessata non revoca in dubbio tale affermazione, sicché non è dato di scorgere quale utilità potrebbe avere in appello un nuovo ordine di edizione al marito. Se poi si considera che le spese per i premi assicurativi e del veicolo privato non sono contestate, mal si intravede lo scopo di ordinare in appello l'edizione di documenti sull'assicurazione infortuni, sulle imposte di circolazione delle automobili di famiglia e sull'assicurazione della vettura del marito. Quanto agli estratti delle carte di credito, il marito li ha prodotti per gli anni dal 2002 al 2005, eccettuato il gennaio del 2003 e il maggio del 2005 (doc. UU, 8A). L'appellante non pretende tuttavia che in quei mesi si siano registrati esborsi straordinari né che il coniuge abbia omesso di esibire quegli estratti per reticenza. Gli estratti del 2001, per di più, risalgono a cinque anni prima della separazione di fatto e non possono dirsi di rilievo. In definitiva, come si è anticipato (consid. 3), l'assunzione di tali prove non porterebbe verosimili elementi significativi ai fini del giudizio.
Ciò posto, relativamente alle vacanze è pacifico che la famiglia trascorreva una o due settimane l'anno in un appartamento a __________ e una decina di giorni in albergo in __________, oltre a concedersi un viaggio in città europee ogni tre anni. Dai dati esposti dall'appellante medesima nell'appello (pag. 15 in alto) risulta che per una vacanza in __________ nel 2002 la famiglia ha speso attorno a fr. 14 000.– e per soggiorni in albergo in __________ negli anni dal 2003 al 2006 tra fr. 7500.– e fr. 8500.–, onde una media che si può prudentemente stimare attorno a fr. 9500.– annui sull'arco di quattro anni. Inoltre, sempre secondo le allegazioni dall'appellante, per un soggiorno estivo in montagna di una o due settimane si può presumere una spesa media per l'appartamento di circa fr. 2400.– annui. Volendo anche aggiungere i costi per il soggiorno in una città ogni tre anni, come ad esempio la spesa di fr. 5300.– per il Capodanno a __________ del 2004 cui l'appellante allude, si può supporre una spesa supplementare attorno a di fr. 1800.– annui. Sulla base delle cifre esposte dall'appellante, risulta così una spesa complessiva per le vacanze attorno a fr. 13 700.– annui.
Il problema è che – come ricorda il Pretore – tale esborso si riferiva a una famiglia di cinque persone. E l'interessata non contesta la chiave di riparto pro capite adottata dal primo giudice, sicché la spese per vacanze a carico della sola moglie si riducono a fr. 2740.– annui, pari a circa fr. 230.– mensili. Si volesse anche tenere calcolo di costi supplementari per il vitto e le attività svolte sul posto, non si ravvisano motivi dunque per aumentare la stima di fr. 400.– mensili inserita dal Pretore nel fabbisogno minimo. Poco giovano eventuali viaggi o vacanze del marito dopo la separazione di fatto, determinante essendo il tenore di vita sostenuto dai coniugi durante la vita in comune. Né è di rilievo il fatto che l'appellante non abbia più potuto godere di soggiorni in albergo dopo il 2007, temendo di non avere fondi sufficienti per pagare le imposte. Neppure l'appellante asserisce del resto che i fr. 4800.– annui a lei riconosciuti dal Pretore non bastino a finanziare, per sé sola, un soggiorno annuo di una settimana in albergo al mare e uno di una decina di giorni in un appartamento in montagna, oltre a un viaggio in una città europea ogni tre anni. Se ne conclude che l'importo di fr. 400.– mensili conteggiato dal primo giudice per le spese di vacanza merita conferma.
Per quel che è dei costi legati alle attività sportive e al “dispendio secondo il tenore di vita”, come detto il Pretore nulla ha riconosciuto, AP 1 non avendo comprovato in che misura gli addebiti sulle carte di credito concernessero il suo proprio “dispendio secondo il tenore di vita” e non le necessità dell'intera famiglia. Nell'appello l'interessata rinvia una volta ancora agli estratti delle carte di credito, sottolineando l'esistenza di addebiti importanti, ma non si confronta con l'argomento del primo giudice, sicché l'argomentazione va dichiarata irricevibile per difetto di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5). Del resto spettava all'interessata indicare con un minimo di precisione quali addebiti risultanti dai citati estratti dimostrassero il suo dispendio per le attività sportive o per il suo elevato tenore di vita, non essendo compito del giudice vagliare di propria iniziativa la ponderosa documentazione agli atti per verificare sistematicamente estratti conto sull'arco di quattro anni (doc. 17 e doc. UU, 8a separazione; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 5 ad art. 183).
È vero invece che il marito ha riconosciuto come durante la vita in comune la moglie praticasse il tennis, lo sci e il nuoto, attività che comportavano spese (interrogatorio formale: verbale del 3 aprile 2009, pag. 7 risposte n. 16.1 e 16.2). Egli ha ammesso altresì che i coniugi cenavano a casa di amici due o tre volte al mese, uscivano al ristorante una volta al mese e solevano fare “usuali” regali ad amici e familiari (verbale citato, pag. 8, risposte n. 17 e 18). Non è contestato nemmeno che gli inviti a cena fossero ricambiati (deposizione di __________: verbale dell'11 novembre 2008, pag. 3). Ora, sarà anche di comune esperienza che simili attività sportive e sociali implicano spese aggiuntive riconducibili al buon tenore di vita; ciò soltanto non consente tuttavia di accertarne i costi con minimo di affidabilità, dagli atti risultando unicamente che l'iscrizione della moglie al __________ costava fr. 1100.– annui (doc. 18¹, 18² e 30). In ogni modo non si deve trascurare che nel fabbisogno minimo dell'appellante il Pretore ha computato un onere di fr. 450.– mensili per contributi sociali all'AVS dovuti come persona senza reddito da lavoro, mentre all'interessata è stato imposto di riprendere un'attività lucrativa (v. anche sotto, consid. 7). Nel risultato non si giustifica perciò di comprendere nel fabbisogno minimo costi per attività sportive e per il “dispendio secondo il tenore di vita”, dimostrati nella sola misura di fr. 92.– mensili.
e) L'appellante chiede infine di aumentare da fr. 1300.– a fr. 1722.– mensili il suo carico tributario, che il Pretore ha stimato sulla base del contributo cautelare per lei e i figli, tolte le deduzioni per i figli stessi e gli oneri assicurativi. Non a torto l'appellante prospetta un calcolo che tenga conto della sua situazione finanziaria dopo il divorzio. Vista la maggiore età dei figli, pertanto, l'interessata vede applicarsi nei suoi confronti l'aliquota fiscale per persone sole. Considerati i contributi alimentari versati dal marito e il reddito a lei imputato da attività dipendente, si possono stimare entrate attorno ai fr. 95 500.– annui (fr. 7950.– mensili, necessari a sopperire al “debito mantenimento”), dalle quali vanno tolte le usuali deduzioni per “altre spese professionali” di fr. 2500.– annui (fr. 2000.– per l'imposta federale diretta) e gli “oneri assicurativi” di fr. 5200.– annui (fr. 1700.– per l'imposta federale), onde un imponibile di fr. 87 800.– annui per l'imposta cantonale e comunale, rispettivamente di fr. 91 800.– per l'imposta federale diretta. Nelle condizioni illustrate l'onere fiscale risulta di complessivi fr. 1270.– mensili (‹http://www.calcolatori.ti. ch/reddito_sostanza.jsp›, anno 2013, persone sole, Comune di Lugano). Il risultato cui è giunto il Pretore sfugge di conseguenza alla critica. Ciò significa che, data la rivalutazione del costo dell'alloggio da fr. 900.– a fr. 2456.60 mensili, per sopperire al proprio “debito mantenimento” l'appellante necessita di fr. 7950.– mensili (arrotondati).
f) Dopo il pensionamento della moglie il Pretore ha calcolato il fabbisogno minimo di lei in fr. 7361.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, alloggio con spese accessorie fr. 3900.–, premio della cassa malati fr. 438.90, assicurazione responsabilità civile e dell'economia domestica fr. 64.70, assicurazione dell'automobile fr. 231.40, imposta di circolazione fr. 76.–, carburante fr. 250.–, collaboratrice domestica fr. 300.–, vacanze fr. 400.–, imposte fr. 500.–). L'appellante chiede di portarlo a fr. 10 732.05 mensili, rivalutando il costo dell'alloggio a fr. 4001.60 per tenere conto delle spese di manutenzione dello stabile (fr. 100.– mensili: doc. S a Y). Invero gli accordi con la madre dell'appellante, proprietaria dell'immobile, prevedono che AP 1 assuma tutte le spese per l'abitazione (doc. 43; deposizione di __________: verbale dell'11 novembre 2008, pag. 4). Se da un lato però la moglie ha diritto di conservare nella misura del possibile – come il marito – il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica, dall'altro essa non può pretendere di occupare da sé sola un'abitazione destinata in precedenza a cinque persone. Per mantenere il suo livello di vita, infatti, è sufficiente ch'essa disponga di un alloggio qualitativamente comparabile all'abitazione coniugale, commisurato alle esigenze della sua persona. Se si pensa che al marito è stata riconosciuta nella fattispecie una spesa per l'alloggio di fr. 3800.– mensili, non si riscontrano gli estremi per aumentare l'importo di fr. 3900.– riconosciuto alla moglie.
L'appellante fa valere altresì che, in ragione del tenore di vita sostenuto durante la vita in comune, non si giustifica di ridurre il costo della collaboratrice domestica né di espungere le spese telefoniche e radiotelevisive. La questione delle spese telefoniche e radiotelevisive è già stata trattata (consid. c). Quanto al costo della collaboratrice domestica, il Pretore lo ha ridotto a fr. 300.– mensili con l'argomento che dopo il pensionamento l'appellante potrà sbrigare da sé gran parte delle faccende domestiche. L'opinione è fondata. Non dovendo più esercitare alcuna attività lucrativa, in effetti, dopo il pensionamento l'interessata avrà più tempo libero da dedicare al governo della casa, senza dimenticare che i lavori domestici per l'abitazione di una persona sola sono meno impegnativi di quelli occorsi durante la comunione domestica per curare una casa occupata da cinque membri della famiglia. Il minor costo della collaboratrice domestica trova dunque giustificazioni oggettive.
Per l'appellante non si giustifica di stralciare dal suo fabbisogno minimo il leasing dell'automobile, giacché essa non ha mezzi per acquistare una vettura propria. Non è contestato in effetti che la moglie sia priva di sostanza e che durante la comunione domestica potesse usufruire di un veicolo privato. E quand'anche al momento del pensionamento il leasing sarà estinto, l'automobile sarà in ogni modo da sostituire. D'altro lato non bisogna trascurare che, per sé sola, l'interessata non necessiterà più di una vettura familiare, sicché un importo di fr. 250.– mensili può essere considerato sufficiente. Sulle spese per le vacanze, il tempo libero e il dispendio dovuto al tenore di vita, che l'interessata ripropone nel calcolo del suo fabbisogno minimo dopo il pensionamento, si rinvia a quanto già illustrato (consid. d). L'appellante chiede infine di aumentare il suo onere fiscale da fr. 500.– a fr. 1722.– mensili. Considerato che le entrate di lei rimarranno sostanzialmente stabili anche dopo il pensionamento, non v'è motivo di ridurre la stima di fr. 1300.– mensili operata dianzi (consid. e). In sintesi, tenuto conto del leasing per l'automobile (fr. 250.– mensili) e della maggiorazione dell'onere d'imposta (da fr. 500.– a fr. 1300.– mensili), dopo il pensionamento la moglie necessiterà di fr. 8400.– mensili (arrotondati) per sovvenire al proprio “debito mantenimento”.
7. Appurato il tenore di vita sostenuto dall'appellante durante la comunione domestica, occorre verificare in che misura essa sia ragionevolmente in grado di finanziarlo da sé (DTF 137 III 108 consid. 4.2.2.1 con rinvii). Quanto alla capacità lucrativa stimata dal Pretore (sopra, consid. 4), l'appellante oppone che, avendo essa più di 45 anni di età, spettava al marito dimostrare le sue concrete possibilità di trovare un posto di lavoro. Essa lamenta altresì che il Pretore le abbia imputato un reddito ipotetico puramente teorico e fa valere che il curriculum vitæ da lei redatto per cercare un posto di lavoro manca di riscontri obiettivi, tant'è che le sue conoscenze linguistiche, nonostante i soggiorni all'estero, restano a livello scolastico. Respingendo l'addebito di essersi accomodata della propria situazione di persona senza attività lucrativa, essa ricorda di avere presentato numerose richieste d'impiego, rivolgendosi invano anche ad agenzie di collocamento private e all'Ufficio regionale del lavoro. Sottolinea che la formazione nel campo della grafica auspicata dal Pretore richiede tre o quattro anni di studi e che a 46 anni essa non riuscirebbe poi, senza esperienza, a inserirsi nel mercato del lavoro, mentre al momento della separazione essa doveva occuparsi di tre figli minorenni e una simile formazione non poteva esserle imposta. L'appellante si duole infine che il Pretore abbia respinto la sua richiesta di assumere una perizia sulle sue prospettive di reinserimento professionale, ribadendo che per un'attività di addetta alla ricezione come quella prospettata dal giudice occorrono nozioni d'informatica a lei ignote.
a) Secondo giurisprudenza, qualora un coniuge abbia compiuto 45 anni d'età e sia rimasto lontano dal mondo del lavoro in seguito a un matrimonio di lunga durata (nel caso specifico la vita in comune è durata pressoché quindici anni), sussiste di fatto la presunzione – refragabile – che egli non possa più reinserirsi professionalmente (DTF 129 III 481 consid. 4.2 non pubblicato della sentenza 5C.66/2002 del 15 maggio 2003). Contrariamente a quanto reputa l'appellante, tuttavia, decisiva è l'età al momento in cui è promossa la causa – se non addirittura l'età al momento della separazione di fatto – e non l'età al momento in cui è pronunciato il divorzio (I CCA, sentenza inc. 11.2009.194 del 23 agosto 2012, consid. 12e destinato a pubblicazione, con rinvio a DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.4 in fine). Per di più, la soglia dei 45 anni tende, in determinate circostanze, a essere portata a 50 anni (DTF 137 III 109 in alto con rinvio), fermo restando che la presunzione dei 45 anni non è assoluta e può essere sovvertita dall'altro coniuge con elementi che depongano in favore di una ripresa o di un aumento dell'attività lucrativa anche dopo quel limite d'età (DTF 137 III 109 in alto con riferimenti).
b) Al momento in cui è stata avviata in concreto la procedura di divorzio, il 16 maggio 2006, AP 1 aveva 42 anni. Certo, essa doveva accudire a tre figli minorenni, il più giovane dei quali tuttavia aveva compiuto 11 anni, sicché nulla ostava alla ripresa di un'attività lucrativa a metà tempo da parte sua (DTF 137 III 108 consid. 4.2.2.2 con rinvii), tanto meno ove si consideri che tutti e tre i ragazzi frequentavano una scuola privata e potevano far capo alla mensa dell'istituto (interrogatorio formale di AP 1: verbale del
3 aprile 2009, pag. 4 risposta n. 19-18). Poco sussidia all'interessata, dunque, la citata presunzione dei 45 anni. E siccome il reinserimento professionale di un coniuge va giudicato al momento in cui è promossa la causa di divorzio, non è dato a divedere quale utilità potrebbe avere in appello una perizia – o l'audizione di esperti – sulla “ricerca di posti di lavoro e relativi sbocchi nel Canton Ticino (Sottoceneri) per una persona avente il curriculum vitæ [dell'appellante], con relative indicazioni sul mercato del lavoro (età superiore ai 43 anni) e reali possibilità di guadagno”. Determinante è valutare quale reddito sarebbe alla portata dell'appellante se questa si fosse attivata – nella misura in cui ciò poteva ragionevolmente pretendersi da lei – per reinserirsi nel mercato del lavoro fin dal 2006, quando aveva 42 anni. In simili circostanze la perizia richiesta, oltre che difficilmente esperibile, non porterebbe elementi utili per il giudizio (sopra, consid. 3).
c) Il Pretore non ha mancato di considerare che, a distanza di oltre 16 anni dal conseguimento di un diploma di grafica alla __________ a __________, le brevi esperienze professionali maturate non sarebbero state sufficienti a AP 1 per riprendere un'attività professionale in quel comparto, fosse solo per l'evoluzione intervenuta nel frattempo dal profilo informatico. Quanto alla nuova formazione auspicata dal Pretore nel medesimo ramo d'attività, è vero che l'impegno richiesto da una scuola triennale a tempo pieno
non sarebbe stato verosimilmente esigibile da una quarantaduenne madre affidataria di tre figli. Sia come sia, per finire il Pretore non ha imputato all'interessata il reddito conseguibile per un'attività di grafico, ma un importo ben più modesto per un lavoro a tempo pieno meno qualificato. Recriminare sul rimprovero del primo giudice non giova quindi all'appellante. Per converso, da un coniuge che riprenda un'attività professionale dopo una lunga assenza dal mondo del lavoro si può pretendere anche il reinserimento in ambiti lavorativi diversi dalla formazione iniziale. Di conseguenza a AP 1 si poteva chiedere almeno l'impegno necessario per frequentare corsi di formazione a tempo parziale destinati a migliorare le sue competenze professionali in altri settori, per esempio in campo linguistico, informatico o nelle tecniche di redazione. Risulta invece ch'essa si è limitata a seguire un corso di base per computer e un corso di base per un programma informatico di grafica (interrogatorio formale: verbale del 3 aprile 2009, pag. 1 risposta n. 2). Non si può dire pertanto che abbia intrapreso quanto le sarebbe stato possibile per agevolare il suo reinserimento professionale.
d) Relativamente a quanto intrapreso dall'appellante per trovare un'occupazione, agli atti figurano quattro domande d'impiego nel settore della grafica (doc. 9, 10, 11 e 33) e nove come venditrice o disegnatrice in negozi d'arredamento (doc. 12, 13, 14, 34, 35, 36, 37, 40 e 41), oltre a due annunci pubblicati su un quotidiano per reperire un impiego presso uno studio grafico o un negozio d'arredamento (doc. 15 e 32). Inoltre l'appellante risulta essersi iscritta nel sito “e-lavoro.ch” gestito dall'Associazione industrie ticinesi, essersi annunciata a un'
agenzia privata di collocamento e lavoro temporaneo (sentendosi dire che il suo profilo non corrispondeva alle esigenze dei clienti: doc. 38¹ e 38²) ed essersi rivolta all'Ufficio regionale di collocamento per cercare lavoro nel campo della grafica e del design di interni (invano, per mancanza di pratica e di conoscenze informatiche: doc. 48). Sta di fatto ch'essa ha limitato i suoi sforzi e le sue indagini al campo d'attività in cui aveva seguito una formazione vent'anni prima, pur consapevole che a simile distanza di tempo non le sarebbe stato possibile reinserirsi in quel ramo d'attività senza una riqualifica professionale (doc. 9 e 48). Non consta invece che abbia preso in considerazione altre possibilità d'impiego o abbia interpellato orientatori professionali per un bilancio personale e sviluppare una qualsivoglia strategia di reinserimento nel mercato dell'occupazione.
e) La documentazione agli atti, dopo quanto si è spiegato, non basta pertanto a escludere che, si fosse attivata nel 2006 (a 42 anni) per trovare un'attività a metà tempo, l'interessata non potrebbe guadagnare oggi, seppure con un'attività meno qualificata di quella per cui ha conseguito il titolo di studio a __________ – i fr. 2700.– mensili netti (inclusa la tredicesima mensilità) stimati dal Pretore, ad esempio come addetta di ricezione, nel settore della ristorazione o alberghiero o con un impiego nella vendita. Non bisogna dimenticare del resto che AP 1 è pur sempre cognita di tre lingue straniere, con rudimenti di informatica, ha una buona cultura generale e non accusa particolari problemi di salute. Inoltre il guadagno stimato dal primo giudice si situa ai limiti inferiori dei redditi minimi di mercato o garantiti da contratti collettivi per personale senza qualifiche (si veda ad esempio il contratto collettivo del personale di vendita della Federcommercio, del 2011, che garantisce fr. 3000.– mensili lordi oltre la tredicesima mensilità, oppure il contratto collettivo di lavoro dei settori alberghiero e della ristorazione, del 2012, che prevede una retribuzione di almeno fr. 3400.– mensili lordi oltre la tredicesima). Per di più, dandosi redditi modesti, gli oneri sociali e di cassa pensione hanno un'incidenza relativa, sicché – contrariamente a quanto sostiene l'appellante – non avrebbero costituito un ostacolo insormontabile all'assunzione di una persona oltre i 40 anni. Che poi le attività prospettate dal Pretore alla portata dell'appellante avrebbero richiesto qualche nozione di informatica è possibile, ma nulla induce a supporre che l'interessata non fosse in grado di acquisirle. Su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
f) Quanto alle entrate della moglie dopo il pensionamento, il Pretore le ha valutate in complessivi fr. 4280.– mensili (rendita AVS fr. 2280.– mensili, rendita di cassa pensione fr. 2000.– mensili: sopra, consid. 4). L'appellante sostiene che tali entrate non eccederanno in realtà fr. 3710.– mensili, dovendosi calcolare una rendita AVS di importo medio (fr. 1710.– mensili) per il fatto che, dopo il divorzio, essa pagherà unicamente i contributi come persona senza attività lucrativa. L'argomento cade nel vuoto, a dovendosi imputare – come si è appena visto – un reddito ipotetico da attività lucrativa.
g) Per quel che è della sostanza, infine, non è contestato che l'appellante ne sia priva. La liquidazione di fr. 76 000.– da lei ricevuta in liquidazione del regime dei beni è stata infatti riversata alla madre, la quale l'ha usata per rimborsare al genero fr. 450 000.– destinati al finanziamento dell'abitazione coniugale su un terreno di sua proprietà (deposizione di __________: verbale dell'11 novembre 2008, pag. 4; doc. 21). Al proposito non soccorre pertanto diffondersi.
8. Se ne conclude che, con una capacità lucrativa di fr. 2700.– mensili, per finanziare il suo “debito mantenimento” dopo il divorzio di fr. 7950.– mensili AP 1 abbisogna di fr. 5250.– mensili. Resta da verificare se il marito abbia modo di finanziare tale “debito mantenimento” salvaguardando il proprio. Come detto (consid. 4), il Pretore ha calcolato le entrate di AO 1 in almeno fr. 27 021.45 mensili, senza eventuali redditi della sostanza, a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 9893.20 mensili. L'appellante fa valere che, in aggiunta al reddito di oltre fr. 29 000.– mensili da attività principale, il marito beneficia di redditi della sostanza per una media superiore a fr. 38 000.– mensili. L'interessato obietta che il suo reddito non eccede fr. 23 500.– mensili e che i proventi della sostanza non sono mai stati usati per finanziare il tenore di vita familiare. Sta di fatto che, ci si dipartisse pure da queste ultime affermazioni, dopo avere sopperito al proprio “debito mantenimento” (non contestato) di fr. 9893.20 mensili e avere versato il contributo alimentare di fr. 1705.– mensili per G__________, oltre alla retta per la scuola privata di lui prudenzialmente stimata in fr. 900.– mensili (doc. O¹¹), AO 1 conserva ancora un margine di fr. 11 000.– mensili, senz'altro sufficiente per sovvenzionare il contributo di fr. 5250.– destinato al “debito mantenimento” della moglie. Nelle circostanze descritte risulta superfluo accertare – come chiede l'appellante – quanto abbiano versato al marito la __________ e la __________ nel 2006 e nel 2007 oppure inquisire sulla provenienza dei fondi da lui usati per estinguere nel 2006 un debito di fr. 80 000.– (consid. 3).
Dopo il pensionamento alla moglie necessiteranno, come detto, fr. 4120.– mensili per sopperire al proprio “debito mantenimento” di fr. 8400.– mensili. AO 1 non contesta l'accertamento del Pretore, secondo cui egli sarà in grado di erogare tale contributo anche dopo il pensionamento, se non altro grazie alla notevole sostanza di cui dispone. In ogni modo, dovessero verificarsi mutamenti imprevisti rispetto alla situazione considerata nel presente giudizio, sia per un rilevante e durevole miglioramento della situazione patrimoniale della moglie (in seguito alla concretazione, per esempio, di aspettative ereditarie), sia per un peggioramento della capacità finanziaria del marito, questi potrà sempre chiedere una modifica della sentenza di divorzio (art. 129 cpv. 1 CC).
9. Se ne conclude che, in parziale accoglimento dell'appello, il contributo alimentare per la moglie va aumentato da fr. 3700.– mensili a fr. 5250.– mensili fino al pensionamento (ordinario) di lei e da fr. 3100.– mensili a fr. 4120.– mensili dopo di allora, vita natural durante. Il dispositivo sull'adeguamento dei contributi al rincaro non è contestato.
10. Da ultimo l'appellante chiede che il marito sopporti tutti gli oneri processuali di prima sede e le rifonda fr. 10 000.– per ripetibili, modificando in tal senso la decisione con cui il Pretore, “tenuto conto dell'esito della vertenza e della natura della lite”, ha suddiviso i costi a metà e compensato le ripetibili. Essa fa valere che, nonostante la reciproca soccombenza sull'entità del contributo
alimentare, il marito risulta maggiormente sconfitto sulla durata dell'obbligo ed esce perdente anche nella misura in cui pretendeva di far entrare in linea di conto ai fini del giudizio le aspettative ereditarie di lei, ciò che ha occasionato vane contestazioni in sede d'istruttoria, senza dimenticare che AO 1 ha dimostrato scarsa collaborazione nel produrre i documenti a lui richiesti in via di edizione.
a) Il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi” egli può suddividere quei costi “parzialmente o per intero fra le parti” (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese), fermo restando che il giudice può condannare la parte al pagamento delle spese e delle ripetibili “da essa inutilmente cagionate” (art. 148 cpv. 3 CPC ticinese). La giurisprudenza ha già avuto occasione di rilevare che in materia di spese e ripetibili il Pretore fruisce di ampia latitudine, tanto sull'applicazione dei parametri tariffari quanto sul riparto dei relativi importi in base al grado di soccombenza, di modo che la sua decisione è censurabile solo per eccesso o abuso d'apprezzamento (rinvii in: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 32 ad art. 148 CPC). Nelle cause vertenti sul diritto di famiglia poi, dandosi sconfitta reciproca delle parti, il giudice può prescindere da una suddivisione strettamente aritmetica delle spese e delle ripetibili sulla scorta di “giusti motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) ispirati a criteri d'equità (Rep. 1996 pag. 137 consid. 7; altri riferimenti in: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 34 ad art. 148 CPC). La questione è di sapere se nella fattispecie il riparto degli oneri a metà e la compensazione delle ripetibili denoti eccesso o abuso d'apprezzamento, senza dimenticare che la lite è – appunto – una causa di stato.
b) Per quel che è del contributo di mantenimento in favore della moglie, quest'ultima chiedeva davanti al Pretore una rendita di fr. 9787.– mensili vita natural durante, pari a un capitale di circa 2.5 milioni di franchi al momento della sentenza impugnata (età del marito 47 anni, età della moglie 46 anni, fattore di capitalizzazione 21.44 per una rendita di fr. 117 444.– annui: Stauffer/Schätzle, Tables de capitalisation, 5ª edizione, pag. 342 tavola 25), mentre il marito offriva una rendita di fr. 4550.– fino al 14 ottobre 2010, pari a una mensilità al momento della sentenza impugnata. In esito al presente giudizio la moglie ottiene una rendita di fr. 5250.– mensili fino al pensionamento ordinario e una rendita di fr. 4120.– mensili dopo di allora, vita natural durante. Quanto conseguito per finire dalla moglie corrisponde a un capitale attorno a 1.2 milioni di franchi (calcolato applicando il medesimo fattore di capitalizzazione a una rendita media di 56 220.– annui). Già dal profilo matematico, pertanto, la valutazione del primo giudice si rivela corretta, a maggior ragione se si considera che sulle altre conseguenze del divorzio le parti hanno raggiunto un'intesa, sicché al riguardo non vi sono vincitori né vinti.
c) Per il resto non risulta che il marito abbia tenuto un comportamento processuale scorretto o reprensibile, tale da giustificare l'addebito di spese da lui medesimo cagionate. Sul sostentamento della moglie dopo il divorzio la causa è stata dibattuta ed entrambe le parti hanno postulato numerosi mezzi istruttori, tant'è che la moglie si è vista respingere a sua volta offerte di prova, ciò che non ha mancato di generare contestazioni (si veda l'ordinanza pretorile del 22 maggio 2009). Né si ravvisano particolari reticenze del marito nel produrre quanto a lui richiesto in via di edizione, considerata anche la mole della documentazione in rassegna. Tutto ponderato, in ultima analisi, l'apprezzamento del primo giudice in materia di spese e ripetibili non denota eccesso né abuso di apprezzamento.
11. Gli oneri del giudizio odierno seguono anch'essi la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). L'appellante ottiene un contributo alimentare maggiorato sostanzialmente di un quarto rispetto a quello fissato dal Pretore. Si giustifica pertanto che sopporti tre quarti della tassa di giustizia e delle spese, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili ridotte.
12. Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si capitalizzi la differenza litigiosa del contributo alimentare in favore della moglie vita natural durante.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è così riformato:
AO 1 verserà a AP 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 5250.– fino al pensionamento di lei e un contributo alimentare di fr. 4120.– dopo di allora, vita natural durante.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 5000.–
b) spese fr. 50.–
fr. 5050.–
da anticipare dall'appellante, sono posti per tre quarti a carico di quest'ultima e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 5000.– per ripetibili ridotte.
3. Intimazione:
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–; –. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).