Incarto n.
11.2010.11

Lugano

25 maggio 2012/rs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

 

segretaria:

Baggi Fiala, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2008.19 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza dell'11 febbraio 2008 da

 

 

AP 1

(patrocinata dall' PA 2)

 

 

contro

 

 

 

AO 1

(patrocinato dall' PA 1);

 

 

 

 

 esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello dell'11 gennaio 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 30 dicembre 2009 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;

 

                                         2.   Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 12 febbraio 2010 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;

                                                                               

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AO 1 (1966) e AP 1 (1969) si sono sposati a __________ il 25 settembre 1993. Dal matrimonio sono nati M__________, il 12 agosto 1995, e M__________, il 23 agosto 1998. Il marito è dipendente e membro del consiglio d'amministrazione della __________, di cui è azionista di minoranza (15%). Siede inoltre nel consiglio d'amministrazione della __________, della __________ e della __________. Di formazione impiegata di commercio, la moglie non ha più esercitato alcuna attività lucrativa dopo il 1996, dedicandosi interamente alla casa e alla famiglia.

                                     

                                  B.   L'11 febbraio 2008 AP 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere – già in via cautelare – l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione dell'abitazione coniugale (particella n. 483 RFD di __________, intestata ai coniugi in ragione di metà ciascuno), l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita del padre), un contributo alimentare di fr. 7156.­­­­– mensili per sé, uno di fr. 1585.– mensili per Mar__________ e uno di fr. 1285.– per May__________ (assegni familiari compresi) dal 1° marzo 2008. Da parte sua essa ha offerto l'assunzione dei premi della cassa malati per sé e per i figli dal 1° marzo 2008, come pure degli interessi ipotecari dal 1° luglio 2008, ma ha chiesto di addebitare al marito le spese dell'unione coniugale sino alla fine di febbraio 2008. Con decreto cautelare emesso il 12 febbraio 2008 senza contraddittorio il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato Mar__________ e May__________, obbligando il marito a versare un contributo alimentare di    fr. 4000.– mensili per la moglie, uno di fr. 1585.– mensili per Mar__________ e uno di 1285.– mensili per May__________ (assegni familiari compresi) dal 1° mar­zo 2008. I coniugi vivono separati dal 15 aprile 2008, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione di __________ per trasferirsi in un appartamento a __________.

 

                                  C.   All'udienza del 7 aprile 2008, indetta per la discussione cautelare e dell'istanza, AP 1 ha aumentato la richiesta di contributo alimentare per sé a fr. 7500.– mensili. Il marito ha proposto un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili per lei, uno di fr. 1300.– mensili per Mar__________ e uno di fr. 1000.– mensili per May__________ (assegni familiari compresi). Il 14 novembre 2008 egli ha postulato inoltre una modifica dei contributi di mantenimento fissati nel decreto cautelare del 12 febbraio 2008, proponendo fr. 1500.– mensili per la moglie, fr. 1595.– mensili per Mar__________ e fr. 1285.– mensili per May__________. Dopo l'istruttoria le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nelle proprie, del 15 dicembre 2009, AP 1 ha chiesto un contributo mensile per sé di fr. 8000.– (di cui fr. 500.– per spese giudiziarie), uno di fr. 2000.– per Mar__________ e uno per May__________ di fr. 1700.–. Nel suo memoriale di quello stesso giorno AO 1 ha offerto dal 31 marzo al 31 agosto 2008 un contributo alimentare per la moglie di fr. 2500.– mensili, uno per Mar__________ di fr. 1300.– mensili e uno per May__________ di fr. 1000.–; dal 1° set­tem­bre 2008 nessun contributo più per la moglie, un contributo di fr. 1585.– mensili per Mar__________ e uno di fr. 1285.– mensili per May­__________.

                                          

                                  D.   Statuendo il 30 dicembre 2009, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato i figli, ha regolato il diritto di visita paterno e ha condannato AO 1 a versare i seguenti contributi alimentari:

                                         Dal 1° marzo al 31 agosto 2008:

                                         fr. 4809.75 mensili per la moglie,

                                         fr. 1305.— mensili per Mar__________,

                                         fr. 1305.— mensili per May__________;

                                         Dal 1° settembre 2008 al 31 marzo 2010:

                                         fr. 4659.75 mensili per la moglie,

                                         fr. 1605.— mensili per Mar__________ e

                                         fr. 1305.— mensili per May__________, assegni familiari compresi;

                                         Dal 1° aprile 2010 in poi:

                                          fr. 3744.75 mensili per la moglie,

                                          fr. 1737.50 mensili per Mar__________ e

                                          fr. 1502.50 mensili per May__________, assegni familiari compresi.

 

                                         La tassa di giustizia di fr. 3000.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello dell'11 gennaio 2010 a questa Camera nel quale chiede che il contributo alimentare per sé sia portato a fr. 8000.– mensili (di cui fr. 500.– a titolo di spese giudiziarie), quello per Mar__________ a fr. 2000.– mensili e quello per May__________ a fr. 1700.– mensili dal 1° marzo 2008. Nelle sue osservazioni del 12 febbraio 2010 AO 1 propone di respingere l'appello e con appello adesivo postula, previa acquisizione agli atti di nuovi documenti (da A a FF), la riduzione dal 1° marzo al 31 agosto 2008 del contributo alimentare per la moglie a fr. 2500.– mensili, di quello per Mar__________ a fr. 1300.– mensili e di quello per May__________ a fr. 1000.– mensili, rispettivamente dal 1° settembre 2008 in poi la soppressione del contributo per la moglie, l'aumento a fr. 1585.– mensili di quello per Mar__________ e a fr. 1285.– di quello per May__________. Nelle sue osservazioni del 22 marzo 2010 AP 1 propone di respingere l'appello adesivo.        

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) erano emanate fino al 31 dicembre 2010 con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 vLAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC ticinese). L'esame dei fatti era limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a) e la sentenza del Pretore era impugnabile entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese). Entro dieci giorni dalla notificazione dell'appello la controparte poteva introdurre appello adesivo (art. 314 in fine CPC ticinese). Presentate in tempo utile, sotto questo profilo entrambe le impugnazioni sono ricevibili.

 

                                   2.   Litigiosi rimangono, in questa sede, il contributo di mantenimento per la moglie e per i figli. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 16 870.80 netti mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 9090.40 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione e spese accessorie 1450.–, premio della cassa malati fr. 270.80, franchigia della cassa malati fr. 208.35, dentista fr. 100.–, quota sociale TCS fr. 15.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 45.95, assicurazione contro la responsabilità civile 9.45, premio assicurazione di previdenza fr. 390.85, trattenuta per debiti nei confronti della __________ fr. 2000.–, spese professionali fr. 1800.–, imposte fr. 1600.–). Quanto alla moglie, il Pretore ne ha accertato un reddito (ipotetico) in fr. 1500.– mensili dal 1° aprile 2010, determinando il relativo fabbisogno minimo in fr. 4449.05 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, interessi ipotecari fr. 1220.–, premio della cassa malati fr. 333.40, franchigia della cassa malati fr. 208.35, dentista fr. 122.–, assicurazione dell'automobile fr. 44.90, imposta di circolazione fr. 45.50, carburante fr. 150.–, quota sociale ACS fr. 20.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 45.95, assicurazione contro la responsabilità civile fr. 9.45, assicurazione dello stabile fr. 99.50, imposte fr. 900.–).

 

                                         Relativamente al fabbisogno in denaro dei figli, il Pretore ha stimato quello di Mar__________ in 1305.– mensili dal 1° marzo al 31 agosto 2008, in fr. 1605.– dal 1° settembre 2008 al 31 marzo 2010 e in fr. 1737.50 dal 1° aprile 2010 in poi, come pure quello di May­__________ in fr. 1305.– dal 1° marzo 2008 al 31 marzo 2010 e in fr. 1502.50 dopo di allora. Constatata un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 721.35 dal 1° marzo al 31 agosto 2008, di fr. 421.35 dal 1° settembre 2008 al 31 marzo 2010 e di fr. 1591.35 dal 1° aprile 2010, egli ha obbligato AO 1 a versare i contributi alimentari nei periodi citati di fr. 4809.75 mensili, fr. 4659.75 mensili e fr. 3744.75 mensili per la moglie, rispettivamente di fr. 1305.– mensili, fr. 1605.– mensili, fr. 1737.50 mensili per Mar__________ e di fr. 1305.– mensili, 1305.– mensili e 1502.50 mensili per May__________ (assegni familiari compresi).

 

                                    I.   Sull'appello principale

 

                                   3.   L'appellante contesta anzitutto il reddito del marito calcolato dal Pretore, che sostiene essere di complessivi fr. 20 763.20 mensili (salario della __________ compresa la quota di tredicesima mensilità fr. 12 620.85, indennità auto fr. 800.–, indennità di rappresentanza fr. 1000.–, assegni familiari fr. 400.–, stipendio della __________ fr. 3557.35, indennità della __________ fr. 500.–, gettone di presenza degli impresari costruttori e rifusione delle spese auto fr. 54.60, salario percepito fino al 2007 dalla __________ fr. 563.70, indennità quale mem­bro del consiglio d'amministrazione della __________ fr. 250.–, interessi del capitale coniugale riversati alla __________ fr. 616.70, risparmio della __________ per spese generate dall'autovettura usata dalla moglie fr. 400.–).

 

                                         a)   Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato sulla scorta di un conteggio di stipendio 31 ottobre 2009 (prodotto il 19 novembre 2009 in via di edizione dalla __________) il reddito del marito in fr. 13 313.45 mensili (compresa la quota di tredicesima, fr. 800.– per indennità auto, fr. 1000.– per indennità di rappresentanza e fr. 400.– per assegni familiari) provenienti dall'attività svolta per la __________ e in fr. 3557.35 provenienti dall'attività svolta per la __________ (doc. E), onde un introito complessivo di fr. 16 870.80 mensili netti (sentenza impugnata, pag. 6 seg.).

 

                                         b)   Trattandosi di un lavoratore dipendente, il reddito determinante è quello percepito al momento del giudizio (RtiD I-2008 pag. 1026 n. 25c), cui si aggiungono gli assegni familiari, la quota di tredicesima e le eventuali indennità supplementari se costituiscono un'entrata regolare. Nella fattispecie il convenuto riceve pacificamente un'indennità fissa di fr. 800.– per l'automobile e una di fr. 1000.– per spese di rappresentanza. Tali entrate costituiscono reddito. La questione è di sapere se analoghi importi vadano poi riconosciuti nel fabbisogno minimo a titolo di spese, ma ciò sarà esaminato oltre (consid. 4d).

                                        

                                         c)   L'appellante rimprovera al Pretore di avere trascurato gli stipendi che il marito ha ricevuto fino al 2007 dalla __________ e le indennità incassate quale consigliere d'amministrazione della __________. Essa non contesta che tali entrate siano venute meno dopo il 2007, ma

                                               reputa che il Pretore avrebbe dovuto confermarle anche in seguito come reddito ipotetico. Ora, dagli atti risulta che il convenuto è membro del consiglio d'amministrazione della __________ e della __________, pur senza esserne azionista (doc. 21 e 22). Da quest'ultima ditta egli ha percepito fr. 3000.– il 14 settembre 2004 quale membro del consiglio di amministrazione per gli anni 2003 e 2004, poi più nulla (doc. 11), mentre per l'attività svolta in seno alla __________ egli è stato retribuito fino al 2006, quando la ditta ha stralciato “per ragioni congiunturali le retribuzioni in favore dei membri di cda non direttamente coinvolti nelle attività esecutive della ditta” (doc. 22). L'ultimo certificato di salario agli atti dimostra che il convenuto ha ricevuto dalla __________ fr. 6764.40 netti complessivi unicamente per l'anno 2006 (doc. F; interrogatorio formale del 17 settembre 2008, risposta n. 3: verbali, pag. 43 seg.; testimonianza di __________ del 4 marzo 2009: verbali, pag. 68 seg.). Secondo l'appellante la soppressione di tali entrate non sarebbe da ascrivere a ragioni congiunturali (doc. 22), bensì a “misure” prese dal marito al manifestarsi dei primi dissapori coniugali. Tale argomento non trova però alcuna conferma nelle risultanze istruttorie, di modo che un reddito ipotetico per l'attività svolta in seno alle due ditte citate non entra in considerazione. Il reddito del convenuto risulta così di fr. 16 870.80 mensili, come ha accertato il Pretore.

                                        

                                   4.   A parere dell'appellante il fabbisogno minimo del marito stabilito dal Pretore in fr. 9090.40 mensili va decurtato di tutte le poste che non siano la locazione e il premio della cassa malati, le altre voci non essendo rese verosimili o essendo assunte direttamente dalla __________.

 

                                         a)   Nell'istanza di protezione dell'unione coniugale AP 1 ha indicato una franchigia di cassa malati pari a fr. 2500.– annui. Il marito ha fatto altrettanto nella risposta cautelare del 7 aprile 2008. Benché agli atti non figurassero importi precisi (risulta solo il contratto d'assicurazione valido dal 1° gennaio 2008: doc. 8), il Pretore ha riconosciuto una franchigia identica nel fabbisogno minimo di ambedue. È vero che la franchigia della cassa malati va inserita nel fabbisogno minimo solo qualora appaia verosimile e duratura (RtiD II-2004 pag. 589 consid. 8c). L'appellante medesima tuttavia non ha documentato in alcun modo i propri costi di franchigia, di modo che non può lamentare il trattamento paritario riservato dal primo giudice a entrambi i coniugi.

 

                                         b)   La tesi secondo cui la quota TCS sarebbe assunta dalla __________ non è stata resa in alcun modo verosimile dall'appellante. Quanto agli altri importi inclusi dal Pretore nel fabbisogno mensile del marito (assicurazione dell'economia domestica, premio dell'assicurazione contro la responsabilità civile), l'appellante si limita a pretendere che tali spese non sarebbero sufficientemente motivate, ma non contesta che il marito debba far fronte a tali esborsi, del resto riconosciuti anche nel fabbisogno minimo di lei. A ragione il Pretore ha proceduto così per apprezzamento. Relativamente all'onere fiscale, stimato dal Pretore in fr. 1600.– mensili, l'interessata lo definisce eccessivo, ma la cifra di fr. 500.– mensili da lei prospettata (conclusioni, pag. 12) appare inattendibile già a un primo esame. Anche al proposito l'appello manca perciò di consistenza.

 

                                         c)   Il 12 luglio 1991 AO 1 ha acquistato da __________ il 15% delle azioni della __________ per fr. 850 000.–. Il pagamento è avvenuto mediante assunzio­ne di un debito di __________ verso la __________ (doc. 9), debito che nel 2007 era lievitato a fr. 1 083 224.80. Invitato a eseguire ammortamenti che riportassero almeno lo scoperto alla cifra iniziale, il 29 novembre 2007 AO 1 ha prelevato da due conti __________ a lui intestati fr. 150 000.– e fr. 220 000.–, versandoli alla __________ (verbale del consiglio di amministrazione del 2 aprile 2007, doc. 4; doc. 25 e 26). Nell'aprile del 2008 è poi stata concordata una “deduzione interessi correntisti” di fr. 2000.– mensili sul salario da lui percepito. Ora, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che l'ammortamento di un'ipoteca è sì un ordinario rimborso di mutuo, ma che alla stregua di ogni altra estinzione di debito va onorato nella misura in cui i mezzi finanziari della famiglia siano sufficienti allo scopo, per lo meno ove il mutuo sia stato contratto prima della separazione o i coniugi siano solidalmente responsabili del rimborso (DTF 127 III 292 consid. 2a/bb, in: SJ 132/2010 I 327 consid. 4.3.2). Nella fattispecie il debito risale a prima della separazione, come l'ammortamento (1997) , né l'istante non ha reso verosimile che ciò si riconduca a una decisione unilaterale del convenuto. Riconoscendo il debito di fr. 2000.– mensili nel fabbisogno minimo di AO 1 il Pretore ha quindi agito correttamente.

 

                                         d)   A ragione l'appellante rileva invece che le spese professionali di fr. 1800.– mensili esposte dal marito per indennità auto e di rappresentanza non sono state rese verosimili. Il convenuto si è limitato a indicare quanto gli è riconosciuto dal datore di lavoro per “auto” (fr. 800.–) e “rappresentanza” (fr. 1000.–) con lo stipendio mensile (risposta del 9 aprile 2008, pag. 11).  Egli medesimo ha ammesso tuttavia che dal marzo del 2008 non usa più l'automobile coniugale per lavoro (interrogatorio formale del 17 settembre 2008, risposta n. 5i; verbale, pag. 4) e adopera per i suoi spostamenti il mezzo della ditta (“l'autovettura appartiene alla ditta e paga tutto lei”: interrogatorio formale, loc. cit.). Quanto alle spese “di rappresentanza” (fr. 1000.– mensili), all'interrogatorio formale 17 settembre 2008 il convenuto ha dichiarato di ricevere un rimborso di fr. 600.– annui per cene e pranzi, senza giustificare la destinazione concreta dei fr. 1000.– mensili. In simili circostanze l'indennità non poteva ritenersi coprire spese effettive. Il fabbisogno mensile del marito va ridotto così a fr. 7290.40 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.­–, locazione fr. 1450.–, premio della cassa malati  fr. 270.80, franchigia fr. 208.35, dentista-igienista fr. 100.–, quota TCS fr. 15.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 45.95, assicurazione contro la responsabilità civile fr. 9.45, “terzo pilastro” fr. 390.85, interessi debitori verso la __________ fr. 2000.–, imposte fr. 1600.–).

                                             

                                   5.   L'appellante contesta il reddito a lei imputato dal Pretore. Sostiene di essersi interamente dedicata negli ultimi 15 anni alla casa e alla famiglia per volontà del marito, sicché la ripresa di un lavoro remunerato le poteva essere imposta solo ove le entrate della famiglia fossero insufficienti per coprire i maggiori costi legati alla creazione di due economie domestiche separate. Ricordate le sue scarse conoscenze in campo linguistico e infor­matico, essa definisce arbitrario un reinserimento professionale nel breve termine impartitole dal Pretore.

 

                                         a)   Nella sentenza impugnata il Pretore ha ritenuto che all'età di 40 anni e con la figlia minore ormai undicenne si può ragionevolmente esigere che l'istante si reintroduca nel mondo del lavoro. Grazie al suo diploma di impiegata di commercio essa dispone di adeguate conoscenze linguistiche e può aggiornare le sue competenze in campo informatico. Inoltre, risalendo la separazione oltre due anni addietro, AP 1 ha avuto abbastanza tempo per prepararsi a un rientro nell'attività professionale. Dal 1° aprile 2010 il Pretore le ha così imputato un reddito (ipotetico) di fr. 1500.– mensili.

 

                                         b)   La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare – e il Pretore di ricordare (sentenza, pag. 7) – che qualora non ci si debba più attendere una riconciliazione delle parti, anche un coniuge rimasto a lungo inattivo professionalmente durante la vita in comune deve accingersi a riacquistare, per quanto possibile, la propria indipendenza economica (da ultimo: RtiD I-2011 p. 653 consid. 4b; II-2005 pag. 706 consid. 4c, I-2007 pag. 740 consid. 6c con rinvio a DTF 128 III 67 consid. 4a). In concreto i coniugi vivono separati dal 15 aprile 2008 e non è contestato che una riconciliazione sia ormai esclusa. Non prospettandosi più una ripresa della comunione domestica, la conservazione dei ruoli assunti dai coniugi all'interno della famiglia perde importanza. Ne acquisisce invece lo scopo di favorire l'indipendenza economica del coniuge professionalmente inattivo (DTF 128 III 67 consid. 4 con riferimenti). In circostanze del genere non v'è ragione dunque perché AP 1 non ricuperi, per quanto possibile, la sua capacità lucrativa. Quarantenne al momento in cui ha statuito al Pretore, senza affezioni che ne pregiudichino la salute, essa possiede in effetti un diploma di commercio e ha debite conoscenze linguistiche (avendo lavorato tre anni a __________: domande d'impiego, doc. VVVV1).

 

                                         c)   Circa il reddito conseguibileAP 1 aveva lavorato da ultimo per il __________ di __________ all'80% fino al febbraio del 1996 (appello, pag. 10 in fondo; doc. GGGG), con uno stipendio nel 1995 di fr. 3150.– mensili (doc. FFFF). Il guadagno di fr. 1500.– mensili stimato dal Pretore per un' attività al 50% (l'istante deve ancora occuparsi della figlia minore, undicenne) è pertanto verosimile. Più delicato è il termine dal quale il reddito ipotetico va ascritto all'interessata. Il Pretore l'ha fissato dal 1° aprile 2010, ma gli atti confermano che nel corso del 2009 AP 1 ha inoltrato senza esito numerose richieste di lavoro (doc. VVVV1), sicché la decorrenza del 1° aprile 2010 appare affrettata. Molto più realistico è far decorrere il conseguimento del reddito dal 1° settembre 2010. Su questo punto l'appello merita accoglimento.

                                     

                                   6.   Quanto al proprio fabbisogno minimo, l'appellante si duole che il Pretore non le abbia riconosciuto l'esborso di fr. 500.– mensili per spese processuali. Il primo giudice ha ritenuto la pretesa tardiva, poiché formulata solo con le conclusioni scritte. L'appellante obietta che non spettava al Pretore dichiarare tardiva la richiesta in mancanza di contestazioni da parte del marito. A ragione. Nel vecchio diritto processuale (applicabile in concreto) il giudice poteva rilevare di propria iniziativa solo i motivi di nullità esauriente­mente enunciati dall'art. 142 cpv. 1 CPC ticinese (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2010.15 del 13 luglio 2011, consid. 13 con richiamo). Altri vizi formali andavano sollevati tutt'al più dalla controparte. In concreto le parti avevano rinunciato al dibattimento finale, di modo che il convenuto nulla ha eccepito. Il Pretore non poteva dunque rifiutarsi di considerare la richiesta. Sta di fatto che, nel risultato, nulla muta. Non perché nel fabbisogno minimo di un coniuge non si possa tenere conto, in una procedura a protezione dell'unione coniugale, delle spese legali (è vero anzi il contrario: (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c; analogamente: sentenza inc. 11.2007.31 del 26 agosto 2008, consid. 3), ma perché nel caso specifico il marito è già stato condannato a versare fr. 5000.– a tal fine (decreto cautelare del 9 giugno 2008). Inoltre, come si vedrà in seguito (consid. 10), l'appellante può beneficiare nel bilancio familiare di una cospicua quota d'eccedenza che, sommata all'importo di fr. 5000.–, le permette verosimilmente di far fronte senza troppe difficoltà alle spese legali. In proposito l'appello è destinato perciò all'insuccesso.

 

                                   7.   Relativamente al fabbisogno in denaro dei figli, calcolato dal Pretore sulla base della tabella 2009 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, l'appellante ne postula l'aumento, invocando un tenore di vita coniugale notevolmente superiore alla media. Il Pretore ha respinto la pretesa, non risultando a suo avviso circostanze che giustifichino di far lievitare gli importi previsti nella tabella citata, i quali già comprendono le spese mediche correnti e quelle per le attività del tempo libero. In realtà la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che ove i genitori versino in condizioni economiche particolarmente favorevoli, il fabbisogno in denaro dei figli può anche essere maggiorato globalmente del 25% rispetto ai valori medi – adattati alla fattispecie, in particolare per quanto riguarda il costo dell'alloggio e quello relativo alla cura e all'educazione – previsti dalla tabella annua correlata alle note raccomandazioni (RtiD II-2010 pag. 633 consid. 8 con rinvii). Un aumento maggiore al 25% presuppone invece – ma l'ipotesi è estranea al caso in rassegna – che il fabbisogno del figlio sia partitamente quantificato nelle sue componenti (RtiD II-2010 pag. 637 in alto con rinvio).

 

                                         a)   Una maggiorazione globale del 25% è stata riconosciuta finora da questa Camera nel caso di un genitore (non sposato) che aveva un reddito di fr. 17 900.– mensili. Pur facendo valere un fabbisogno minimo di circa fr. 15 835.– mensili

                                               (senza contestare invero quello accertato dal Pretore in fr. 6820.– mensili), egli conservava in effetti un margine disponibile di almeno fr. 2065.– mensili che gli permetteva senz'altro di erogare alla figlia unica un contributo “allargato” del 25% (RtiD II-2010 pag. 637 consid. 8d e 8e). Nel caso in esame non si raggiun­gono estremi del genere, per lo meno nel periodo compreso dal 1° marzo 2008 (decorrenza non controversa in appello) al 31 agosto 2010. È vero che a quel tempo AO 1 guadagnava fr. 16 870.– mensili, ma è altrettanto vero che il fabbisogno familiare ammontava a fr. 14 650.– mensili e che la mezza eccedenza del marito non superava fr. 1110.– men­sili, l'altra mezza eccedenza spettando alla moglie (sotto, consid. 10). La famiglia si trovava dunque in condizioni economiche favorevoli, ma non “particolarmente favorevoli” al punto da giustificare un 25% di maggiorazione sul fabbisogno in denaro dei figli.

 

                                         b)   Dopo il 1° settembre 2010 v'è da domandarsi invece se dal profilo numerico non sussistano i requisiti posti dalla giurisprudenza per la maggiorazione, il reddito coniugale essendo passato a complessivi fr. 18 370.– mensili. Pur con un fabbisogno familiare di fr. 15 215.– mensili, il convenuto rimane in effetti con una mezza eccedenza di quasi fr. 1580.– mensili. Non bisogna dimenticare tuttavia che il maggior reddito di fr. 1500.– men­sili è puramente virtuale (imputato alla moglie come guadagno ipotetico: sopra, consid. 5c) e che, oltre a ciò, tale reddito non sussisteva durante la vita in comune dei coniugi, la moglie non avendo più esercitato alcuna attività lucrativa dopo il 1996. Applicare una mag­giorazione del 25% al fabbisogno in denaro dei figli in simili condizioni significherebbe riconoscere a questi ultimi un tenore di vita che essi non avevano durante la comunione dome­stica dei genitori. Tale non è tuttavia il senso della giurisprudenza

                                               evocata, il cui scopo è di promuoverne l'indipendenza economica di un coniuge professionalmente inattivo, non di elevare artificialmente il livello di vita dei figli. Nemmeno dopo il 1° settembre 2010 si giustifica dunque, in definitiva, di scostarsi dai valori medi che prevede la tabella 2009 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo.

 

                                         c)   Un esame a parte richiede il fabbisogno in denaro dei figli, che questa Camera verifica in virtù del principio inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione (DTF 128 III 413 in alto, 120 II 231 consid. 1c con rinvio). Nei fabbisogni in denaro di Mar__________ e May__________ determinati dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 12) va reintegrata in effetti l'intera posta per cura e educazione fino al 31 agosto 2010 (ripresa dell'attività lucrativa a tempo parziale da parte dell'appellante: sopra, consid. 5c). Inoltre il costo dell'alloggio va adattato al caso concreto (ciò che il Pretore non ha fatto), sostituendo nel fabbisogno in denaro di Mar__________ e di May__________ il valore stimato dalla tabella con un terzo e un quarto della spesa effettiva a carico della madre (interessi ipotecari di fr. 1120.– mensili: sentenza impugnata, pag. 9 in fondo), come dispongono le note raccomandazioni (Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfeh­lungen zur Bemessung von Unterhalts­beiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). Ne segue che il fabbisogno in denaro di Mar__________ va stimato in fr. 1665.– mensili (arrotondati) dal 1° marzo 2008 al 31 agosto 2010, rispettivamente in fr. 1795.– mensili dopo di allora, e quello di May__________ in fr. 1250.– mensili dal 1° marzo 2008 al 31 agosto 2010, rispettivamente in fr. 1705.– mensili (arrotondati) dopo di allora.

 

                                   II.  Sull'appello adesivo

                                     

                                   8.   I documenti nuovi che AO 1 acclude all'appello adesivo per rendere verosimili e aggiornare le poste del proprio fabbisogno minimo non sono ammissibili. Nelle protezioni del­l'unione coniugale valeva il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese (DTF 133 III 115 consid. 3.2), tranne ove si applicasse il principio inquisitorio illimitato (in materia di filiazione: DTF 128 III 414 verso l'alto) oppure il giudice ritenesse opportuno assumere di sua iniziativa prove necessarie ai fini della decisione (nel diritto di famiglia: art. 419b CPC). In concreto la documentazione nuova non è idonea a modificare il fabbisogno in denaro dei figli né è indispensabile ai fini del giudizio. Non soccorrono dunque i presupposti per versarla agli atti.

 

                                   9.   L'appellante adesivo contesta che nel proprio reddito vadano calcolati gli “emolumenti” corrisposti dalla __________ (fr. 3557.35 mensili), ribadendo che quelle entrate sono sempre state destinate all'ammortamento del debito verso la __________ e mai al sostentamento della famiglia. Il che potrà anche essere vero per il 2007 (l'unico documentato), visti i ragguardevoli prelevamenti intervenuti il 29 novembre 2007 sul conto di risparmio n. __________ presso la __________ (sopra, consid. 4c). Dal 1° aprile 2008 tuttavia risulta, ai fini dell'ammortamento del debito nei confronti della __________, uni­camente la deduzione fissa di fr. 2000.– dallo stipendio che tale ditta corrisponde all'appellante adesivo (“deduzione interessi correntista”), debitamente considerata nel fabbisogno minimo di lui. Che il complesso degli emolumenti versati dalla HG __________ sia destinato all'ammortamento è e rimane una mera allegazione del convenuto.

                                                                                                                        

                                10.   Da tutto quanto precede emerge, in ultima analisi, il seguente quadro delle entrate e delle uscite familiari:

                                        

                                         Dal 1° marzo 2008 al 31 agosto 2010

                                         Reddito del marito                                                       fr. 16 870.80

                                         Reddito della moglie                                                    fr.          –.—

                                                                                                                         fr. 16 870.80 mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito                                     fr.   7 290.40

                                         Fabbisogno minimo della moglie                                  fr.   4 449.05

                                         Fabbisogno in denaro di Mar__________                      fr.   1 665.—

                                         Fabbisogno in denaro di May__________                     fr.   1 250.—

                                                                                                                         fr. 14 654.45 mensili

                                         Eccedenza                                                                fr.   2 216.35 mensili

                                         Metà eccedenza                                                         fr.   1 108.20 mensili

                                         Il marito deve versare alla moglie:

                                         fr. 4449.05 + fr. 1108.20 =                                           fr.   5 557.25            

                                         arrotondati a                                                               fr.   5 560.— mensili,

                                         deve versare per Mar__________                                        fr.   1 665.— mensili

                                         e per May__________                                                 fr.   1 250.— mensili.

 

                                         Dal 1° settembre 2010 in poi

                                         Reddito del marito                                                       fr. 16 870.80

                                         Reddito della moglie                                                   fr.   1 500.–-

                                                                                                                         fr. 18 370.80 mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito                                     fr.   7 290.40

                                         Fabbisogno minimo della moglie                                  fr.   4 449.05

                                         Fabbisogno in denaro di Mar__________                      fr.   1 795.—

                                         Fabbisogno in denaro di May__________                     fr.   1 705.—

                                                                                                                         fr. 15 239.45 mensili

                                         Eccedenza                                                                fr.   3 131.35 mensili

                                         Metà eccedenza                                                         fr.   1 565.70 mensili

                                         Il marito deve versare alla moglie:

                                         fr. 4449.05 + fr. 1565.70 – fr. 1500.– =                          fr.   4 514.75            

                                         arrotondati a                                                               fr.   4 515.— mensili,

                                         deve versare per Mar__________                                        fr.   1 795.— mensili

                                         e per May__________                                                 fr.   1 705.— mensili.

 

                                  III.   Sugli oneri processuali e le ripetibili

 

                                11.   Gli oneri dell'appello principale seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). AP 1 esce sconfitta sui contributi alimentari mediamente nella proporzione di due terzi. Si giustifica pertanto di addebitarle i costi processuali in tale misura, con obbligo di rifondere al marito un'indennità per ripetibili ridotte. Gli oneri dell'appello adesivo seguono invece la soccombenza di AO 1 (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), che rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. Il giudizio odierno non incide in maniera apprezzabile invece sul dispositivo relativo agli oneri processuali e alle ripetibili di primo grado, che può rimanere invariato.

 

                                 IV.   Sui rimedi giuridici a livello federale

 

                                12.   Relativamente ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge sicuramente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello principale è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1.4 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         AO 1 è condannato a versare a AP 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

                                         Dal 1° marzo 2008 al 31 agosto 2010:

                                         fr. 5560.– per la moglie stessa,

                                         fr. 1665.– per il figlio Mar__________ e

                                         fr. 1250.– per la figlia May__________, assegni familiari compresi.

                                         Dal 1° settembre 2010 in poi:

                                         fr. 4515.– per la moglie stessa,

                                         fr. 1795.– per il figlio Mar__________ e

                                         fr. 1705.– per la figlia May__________, assegni familiari compresi.

 

                                         Per il resto l'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Gli oneri dell'appello principale, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 1950.–

                                         b) spese                         fr.     50.–

                                                                                fr. 2000.–

                                         sono posti per due terzi a carico dell'appellante principale e per il resto a carico di AP 1, al quale l'appellante principale rifonderà fr. 2000.– per ripetibili ridotte.

 

                                   3.   L'appello adesivo è respinto.

 

                                   4.   Gli oneri dell'appello adesivo , consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 1950.– 

                                         b)  spese                       fr.     50.–

                                                                                fr. 2000.–

                                         sono posti a carico dell'appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr. 3000.– per ripetibili.

 

                                   5.   Notificazione:

 

–;

–.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.