Incarto n.
11.2010.120

Lugano

17 febbraio 2012/rs

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

 composta dei giudici:

Giani, vicepresidente,

Celio e Cerutti, supplente straordinario

 

 segretaria:

Billia, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2008.153 (protezione dell'unione coniugale) della   Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 7 luglio 2008 da

 

 

AP 1 ora in

(patrocinata dall'avv. PA 1)

 

 

contro

 

 

 

AO 1 ora in

(patrocinato dall'. PA 2);

 

 

 

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 18 ottobre 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 5 ottobre 2010 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

 

                                         2.   Se dev'essere accolto il contestuale ricorso di AP 1 contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria da parte del medesimo Pretore;

 

                                         3.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

 

                                         4.   Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 16 dicembre 2011 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;

 

                                         5.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello adesivo;

 

                                         6.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AO 1 (1961), cittadino italiano, e AP 1 (1970), si sono sposati a __________ il 16 agosto 2002. Dalla loro unione è nato E__________, il 14 ottobre 2003. AO 1 è padre altresì di S__________ (1996), nato da un precedente matrimonio. Il marito è socio e presidente della gerenza della __________ di __________, che gestisce un “pronto-shop” della __________ a __________. La moglie, inabile al lavoro al 50% dal 1° novembre 2005 e al beneficio di una rendita AI, si occupa del figlio E__________, affetto da una grave patologia (iperinsulinemia e paralisi del plesso brachiale destro) per la quale percepisce un assegno per grandi invalidi. I coniugi vivono separati dal giugno del 2008, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi, con il figlio S__________, a __________.

 

                                  B.   Il 7 luglio 2008 AP 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud con un'istanza di misure di protezione dell'unione coniugale per ottenere – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'abitazione coniugale, l'affidamento di

                                         E__________ (riservato il diritto di visita paterno), un contributo alimentare per sé di fr. 2000.– mensili e uno per il figlio di      fr. 1250.– mensili (assegni familiari non compresi). Identiche richieste essa ha formulato in via cautelare. Con decreto cautelare emesso il 23 luglio 2008 senza contradditorio il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale all'istante, cui ha affidato E__________ (riservato il diritto di visita a favore del padre) e ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di            fr. 500.– mensili e uno per il figlio di fr. 700.– mensili.

 

                                  C.   All'udienza del 13 ottobre 2008, indetta per la discussione cautelare e per il contraddittorio sull'istanza, i coniugi si sono accordati sull'affidamento di E__________ alla madre, sul diritto di visita paterno e hanno stabilito un contributo alimentare provvisorio di fr. 280.– mensili per la moglie e di fr. 800.– mensili (assegni familiari compresi) per il figlio. Il Pretore ha omologato l'accordo, autorizzando i coniugi a vivere separati, e ha citato quest'ultimi per un'ulteriore discussione. Il 16 ottobre 2008 AP 1 si è trasferita con il figlio a __________. All'udienza del 23 gennaio 2009, indetta per il proseguo della discussione, i coniugi hanno precisato la regolamentazione del diritto di visita e hanno convenuto di approfondire le discussioni sugli aspetti finanziari, trasmettendo al Pretore o un accordo o le rispettive domande di giudizio.

 

                                  D.   Su istanza di AO 1, il 20 ottobre 2009 il Pretore ha citato le parti a un'udienza da tenersi il 6 novembre 2009, poi rinviata all'11 dicembre seguente, assegnando loro un termine per produrre la documentazione aggiornata sulla loro situazione finanziaria. Il marito ha trasmesso quanto richiesto il 30 novembre 2009, la moglie il 2 dicembre successivo. All'udienza dell'11 dicembre 2009, le parti hanno tenuto una “discussione globale in relazione alla definizione dei rapporti personali con il figlio E__________”, concordando una nuova regolamentazione del diritto di visita e rimettendosi al giudizio del Pretore per quanto attiene alla definizione dei rapporti finanziari, “riservandosi di produrre un memoriale conclusivo”. Nel suo allegato del 31 marzo 2010 AP 1 ha ribadito le sue domande, salvo chiedere la conferma della regolamentazione del diritto di visita formulata all'udienza dell'11 dicembre 2009. Nelle proprie conclusioni del 9 aprile 2010 AO 1 ha chiesto di essere autorizzato a vivere separato, ha proposto di affidare il figlio alla madre, riservato il suo diritto di visita così come concordato l'11 dicembre 2009 e ha offerto un contributo alimentare per E__________ di fr. 600.– mensili (assegni familiari compresi).

 

                                  E.   Con sentenza del 5 ottobre 2010 il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha disciplinato il diritto di visita paterno e ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 100.– mensili dal 1° gennaio 2009 oltre agli assegni familiari, se percepiti, confermando fino a tale data le disposizioni del decreto cautelare del 23 luglio 2008 e dell'accordo del 13 ottobre 2008. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1000.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'istante è stata respinta.

 

                                  F.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 18 ottobre 2010 per ottenere – previa concessione dell'effetto sospensivo – un contributo alimentare per sé di fr. 2000.– mensili dal 7 luglio 2008 e l'aumento di quello per il figlio a fr. 1250.– mensili (assegni familiari non compresi), così come di ammetterla al beneficio dell'assistenza giudiziaria davanti al Pretore. Analogo beneficio essa postula in questa sede. Con decreto del 22 ottobre 2010 il vicepresidente della Camera ha conferito all'appello effetto sospensivo per quanto riguarda i contributi alimentari dovuti fino all'ottobre del 2010 compreso, fissando il contributo alimentare per E__________ in fr. 600.– mensili dopo di allora.

 

                                  G.   Nelle sue osservazioni del 16 dicembre 2010 AO 1 ha concluso per il parziale accoglimento dell'appello nel senso di fissare dal 1° gennaio 2009 in fr. 600.– mensili, assegno familiare compreso, il contributo di mantenimento per il figlio e per il resto di respingerlo. Con appello adesivo egli ha chiesto di porre tutti gli oneri processuali di prima sede a carico di AP 1 e di obbligarla a rifondergli fr. 4000.– per ripetibili.  Non sono state chieste osservazioni all'appello adesivo.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) erano emanate fino al 31 dicembre 2010 con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 vLAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC ticinese). L'esame dei fatti era limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a) e la sentenza del Pretore era impugnabile entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese). Entro lo stesso termine, decorrente dalla notificazione dell'appello, andava presentato l'appello adesivo (art. 314 CPC ticinese). Tempestivi, sotto questo profilo l'appello principale e quello adesivo sono ricevibili.

 

                                    2.   Litigiosi rimangono, in questa sede, i con­tributi di mantenimento per la moglie e per il figlio come pure la loro decorrenza. Al riguardo il Pretore ha accertato il reddito del marito in

                                          fr. 4900.– mensili netti (già dedotti gli assegni familiari di        fr. 200.– mensili) a fronte di un fabbisogno minimo stimato in fr. 3857.20 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo   fr. 1350.–, minimo base per il figlio S__________ fr. 600.–, locazione fr. 1200.–, premi cassa malati per lui e per S__________           fr. 407.20 e spese di trasferta fr. 300.–). Quanto alla moglie, egli ha accertato le entrate in complessivi fr. 3641.– mensili dal 1° gennaio 2009 (rendita AI fr. 1089.– e prestazioni complementari fr. 2552.–) e ha stabilito il suo fabbisogno minimo in fr. 2505.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1350.–, locazione fr. 855.– [già dedotta la quota del figlio], spese di trasferta fr. 300.–). Il fabbisogno di denaro di E__________ è stato fissato in fr. 1885.50 mensili di cui fr. 1585.50 mensili coperti dall'assegno per grandi invalidi, donde un “costo a carico della famiglia ” di  fr. 300.–.

 

                                          Constatata un'eccedenza di fr. 1878.80 mensili, il Pretore ha obbligato AO 1 a versare dal 1° gennaio 2009 un contributo alimentare per il figlio di fr. 100.– mensili (assegni familiari non compresi).

 

                                     I.   Sull'appello principale  

 

                                    3.   Per quel che attiene al reddito del convenuto, il Pretore ha accertato che AO 1 è dipendente della società di cui è pure socio e gerente e ha quindi ammesso il salario di fr. 4900.– mensili indicato nei conteggi della ditta, rilevando che “per le istruttorie non sono emersi elementi specifici che permettono di scostarsi dal salario che viene percepito dalla società”. L'appellante rimprovera al Pretore di non avere accertato l'effettiva situazione reddituale del convenuto, né di avere considerato la sua disponibilità economica, basandosi unicamente sui conteggi di salario da lui presentati emessi dalla __________ invece di classificarli quali semplici allegazioni diparte. Essa lamenta quindi una violazione del principio inquisitorio illimitato.

 

                                    a)  Ora, in merito ai presunti benefici pecuniari e vantaggi in natura concessi al convenuto, trattandosi di contestazioni pecuniarie, l'appellante non può limitarsi alla formulazione di domande indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228 consid. b; identico principio vige sul piano federale. DTF 134 III 235 consid. 2). Invano si cercherebbe nell'appello un accenno all'ammontare di tali entrate. Anzi, nell'istanza di adozione di misure a protezione dell'unione coniugale l'interessata indicava quale stipendio netto mensile percepito dal marito fr. 5100.– (fr. 4900.– mensili e fr. 200.– mensili di assegni familiari), senza nemmeno sostenere che ciò non corrispondesse a quanto effettivamente percepito e indicato poi dai documenti presentati dal marito. Su questo punto l'appello sarebbe finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC ticinese con rinvio al cpv. 5).

 

                                    b)  Comunque sia, che in caso di unità economica fra società anonima e azionista unico (o maggioritario) si giustifichi di equiparare l'azionista a un lavoratore indipendente è vero (teoria della trasparenza: RtiD I-2006 pag. 670 n. 35c). Che tale principio debba valere anche al gerente di una società a garanzia limitata è altrettanto pacifico. Nella fattispecie, il convenuto detiene una quota di fr. 45 000.– della __________, mentre la __________ ne possiede un'altra di fr. 5000.–, ma ciò non basta, a un esame sommario, per assimilare il convenuto a un lavoratore indipendente tanto meno se si pensa che dai bilanci della società non consta, né è preteso, che l'interessato tragga particolari benefici. L'appellante, per di più, nemmeno pretende che durante la vita in comune il marito, oltre alle stipendio, beneficasse di altri introiti.

 

                                          Sia come sia, si volesse anche ritenere che vi sia un'unità economica tra AO 1 e la sua società, all'atto pratico nulla cambierebbe. Il reddito di un tale lavoratore è quello medio calcolato sull'arco di più anni, di regola almeno tre, e deve ancorarsi al bilancio e al conto perdite e profitti dell'azienda oppure, non esistendo contabilità, a dati che risultano dalle dichiarazioni fiscali, senza trascurare eventuali detrazioni straordinarie, deduzioni ingiustificate e consumi privati (RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c). Nella fattispecie dalla contabilità della __________ dal 1° dicembre 2006 al 30 novembre 2009 (conto perdite e profitti, bilancio e un verbale di assemblea ordinaria: doc. 2, 3 e plico I), attestano una perdita di fr. 44 087.41 nel 2009, un utile di    fr. 47 283.89 nel 2008 e un utile di fr. 232.51 nel 2007, ossia un utile medio netto di fr. 95.25 mensili sull'arco dei tre anni. Anche ammettendo che tale utile sia stato versato al convenuto, detta cifra non incide apprezzabilmente sul risultato, sicché su questo punto la sentenza impugnata resiste alla critica.

 

                                          c)  Quanto al principio inquisitorio illimitato, il Pretore ha ordinato alle parti, il 30 ottobre 2009, di produrre la documentazione aggiornata sulla loro situazione finanziaria, in particolare AO 1 avrebbe “trasmesso entro 10 giorni all'PA 1 i bilanci con le chiusure al 31.12.2008 e provvisorio al 30.11.2009” (act. 5). Il 30 novembre 2009 il convenuto ha presentato parte di quanto richiesto (plico I) e il resto con il memoriale conclusivo del 9 aprile 2010 (doc. da 1 a 3). E le parti stesse avevano dichiarato, all'udienza dell'11 dicembre 2009, di rimettersi al giudizio del Pretore per quanto attiene alla definizione dei rapporti finanziari, “riservandosi di produrre un memoriale conclusivo”. È possibile che al momento della redazione del proprio allegato finale del 31 marzo 2010 l'istante non disponesse ancora del dati relativi al 2009. Resta il fatto che dopo averli potuti consultare essa non ha più reagito. Al momento della redazione della sentenza il Pretore disponeva quindi di tutti i dati che le parti avevano chiesto di assumere. Perché il Pretore avrebbe dovuto chiedere ulteriore documentazione l'appellante non spiega.

 

                                          d)  Se un appunto va mosso al Pretore, questo non riguarda la violazione del principio inquisitorio illimitato, ma piuttosto la conduzione del processo. In concreto, si sono bensì tenute tre udienze ma nessuna può essere considerata alla stregua del contraddittorio previsto dall'art. 363 cpv. 2 CPC ticinese giacché il convenuto non aveva esposto le sue domande ed eccezioni d'ordine e di merito. Certo, le parti hanno poi rinunciato al dibattimento finale, precludendosi così la possibilità di contestare il punto di vista avversario, ma non appare lecito, né opportuno, che solo con il memoriale conclusivo una parte quantifichi il proprio fabbisogno minimo, formalizzi le sue richieste di giudizio o discuta le allegazioni avversarie.

 

                                   4.   Per quanto attiene al fabbisogno minimo di AO 1, calcolato dal Pretore in fr. 3857.20 mensili, l'appellante non lo censura. Tuttavia, una volta di più in virtù del principio inquisitorio illimitato, da tale fabbisogno vanno d'ufficio stralciate le poste relative al mantenimento del figlio S__________ (minimo base fr. 600.– mensili e cassa malati fr. 75.10, arrotondati a fr. 75.– mensili) (doc. 4, plico I), giacché nel bilancio familiare rientra solo il fabbisogno in denaro dei figli comuni. Il contributo di mantenimento in favore di figli nati prima del matrimonio va finanziato dal genitore con la propria quota di metà eccedenza (Rep. 1999 pag. 152; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2009.163 del 23 ottobre 2011 consid. 5f). Quanto alla locazione, il Pretore ha riconosciuto l'intero onere (fr. 1200.– mensili) nel fabbisogno minimo del convenuto. Ciò non è corretto (Rep. 1998 pag. 176; da ultimo; I CCA, sentenza inc. 11.2010.128 dell'11 ottobre 2010, consid. 6). Tale costo va infatti incluso per un terzo nel fabbisogno in denaro del figlio, mentre il resto rimane nel fabbisogno minimo del padre (Amt für Jugend und Berufs­beratung des Kantons Zürich, Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). Nel caso in esame il costo dell'abitazione occupata da RA 1 insieme con S__________ ammonta a fr. 1200.– mensili (doc. 1 e 2 nel plico I). A carico di lui rimangono così fr. 800.– mensili.

 

                                    5.   Con le osservazioni all'appello, AO 1 fa valere che il suo fabbisogno minimo ammonta in realtà a fr. 4780.20 mensili, oltre al fabbisogno in denaro del figlio S__________ di             fr. 1750.– mensili. È vero che, al riguardo, l'interessato non ha proposto un appello adesivo, ma nella sola misura in cui si prospettasse una riforma della sentenza impugnata, le sue argomentazio­ni sono d'interesse. Le singole voci vanno esaminate separatamente.

 

                                         a)   Relativamente ai costi occasionati dal figlio S__________ già si è detto che le relative necessità finanziarie non fanno parte del fabbisogno minimo del genitore (sopra, consid. 4). Sull'effettivo costo del mantenimento si ritornerà in seguito.

 

                                         b)   A ragione il convenuto chiede di inserire i premi delle assicurazioni per l'economia domestica (fr. 20.60) e RC privata    (fr. 18.85) giacché essi non sono “già compresi nel minimo esistenziale di base” come crede il Pretore, ma vanno invece riconosciuti nel fabbisogno minimo in aggiunta al minimo esistenziale ai sensi del diritto esecutivo (DTF 114 II 395 consid. 4c; I CCA, sentenza inc. 11.2009.23 del 12 settembre 2011, consid 6b).

 

                                         c)   Il Pretore ha correttamente ammesso le spese di trasferta per recarsi in automobile al lavoro (fr. 300.–), essendo notoriamente disagevole percorrere la tratta __________ con i mezzi pubblici. Sennonché mal si comprende perché egli non abbia altresì riconosciuto le spese connesse all'uso del veicolo, segnatamente l'imposta di circolazione e l'assicurazione auto, per complessivi fr. 345.30 mensili. Quell'importo va quindi considerato nel fabbisogno minimo di lui (I CCA, sentenza inc. 11.2009.23 del 12 settembre 2011, consid. 6c).

 

                                         d)   In merito al leasing, l'interessato ha prodotto unicamente un attestato d'interesse di credito privato della __________ che indica un saldo di fr. 380.85 (doc. 12). Tuttavia il mantenimento della famiglia è prioritario rispetto al rimborso di debiti verso terzi, quand'anche tali debiti siano stati accesi per l'economia domestica (DTF 127 III 292 in alto). E nel caso specifico AO 1 non ha mezzi sufficienti per far fronte a tutti i suoi obblighi alimentari, come si vedrà più avanti. La voce di spesa non può dunque trovare posto nel fabbisogno minimo dell'interessato. Identica sorte seguono gli oneri fiscali (DTF 126 III 356 consid. aa, confermato in: DTF 127 III 292 consid. 2a/bb) così come il premio dell'assicurazione protezione giuridica.

 

                                         e)   Viste le ristrettezze finanziarie della famiglia, non si giustifica altresì di ammettere il premio dell'assicurazione complementare secondo la LCA, tanto meno se si pensa che l'interessato non lamenta problemi di salute (cfr. RDAT 1999-I pag. 204). In definitiva il fabbisogno minimo del convenuto va stabilito in fr. 3166.95 arrotondati a fr. 3170.– mensili.

 

                                    6.   A parere dell'appellante il “fabbisogno complessivo mensile” suo e del figlio assomma a complessi fr. 6287.– mensili e non a fr. 4390.50 mensili (fr. 2505.– mensili lei e fr. 1885.50 mensili E__________) come ha accertato il Pretore. In realtà, essa si limita tuttavia a riprendere il conteggio da lei trasmesso il 2 dicembre 2009 alla Pretura (“uscite fisse di AP 1 2009”, plico II), senza confrontarsi con la motivazione – ancorché non esauriente – della sentenza impugnata. In punto al fabbisogno dell'istante, poiché carente di motivazione, l'appello si rivela dunque irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5).

 

                                    7.   Con le osservazioni all'appello, AO 1 sostiene che il fabbisogno minimo della moglie ammonti a fr. 2205.– mensili, o, al più, a fr. 2308.55 mensili.

 

                                         a)   In merito alle spese di locazione il convenuto rileva che il costo di fr. 1300.– sia eccessivo e vada ridotto a fr. 1000.–, pari all'importo da lui sostenuto, da cui dedurre poi la quota a carico del figlio E__________. In realtà, l'interessato dimentica che il Pretore ha considerato nel suo fabbisogno minimo un importo complessivo di fr. 1200.– per oneri locativi (compresa la quota del figlio S__________). Considerate le quote inserite nel fabbisogno in denaro dei minori che vivono con loro, le spese a carico dei genitori sono sostanzialmente simili. Non si ravvisa dunque una disparità di trattamento, tanto meno flagrante, tra i due coniugi.

 

                                         b)   Quanto alle spese di trasferta, ammesse dal Pretore, per     fr. 300.– mensili, il convenuto le contesta poiché non comprovate. All'udienza dell'11 dicembre 2009 l'istante si era dichiarata disposta ad accompagnare E__________ dal padre in Ticino, a scadenze mensili, assumendosi i relativi oneri. AO 1 intravvede in tale impegno “unicamente una possibilità e non una certezza”, ma non contesta che, in ossequio del dispositivo n. 1.3 lett. b della sentenza impugnata la madre abbia accompagnato il figlio in Ticino assumendosi le spese connesse. E se si pensa che per la sola tratta __________ essa spende almeno fr. 230.– mensili (386 km a fr. –.60), il costo di fr. 300.– mensili ammesso dal primo giudice tiene debitamente conto dei verosimili altri costi (imposta di circolazione e assicurazione).

 

                                         c)   In ossequio alla parità di trattamento, si giustifica infine di ammettere nel fabbisogno minimo dell'istante il premio dell'assicurazione domestica e RC privata per lo stesso ammontare del marito (sopra consid. 5b). In definitiva il fabbisogno minimo di AP 1 può essere fissato in fr. 2545.– mensili arrotondati.

 

                                    8.   Per quel che concerne il fabbisogno in denaro di E__________, l'appellante sostiene che esso ammonti a fr. 2127.60 mensili (dispendio ordinario per E__________ senza alloggio fr. 1595.–, cassa malati fr. 82.60, scarpe fr. 200.–, medicine non pagate della cassa malati fr. 250.–).

 

                                         a)   Ora, il fabbisogno in denaro di un figlio fino a 6 anni d'età ammonta, seguendo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo applicabili al momento in cui il Pretore ha fissato il contributo alimentare (edizione 2009), a fr. 2040.– mensili di cui fr. 725.– per cure ed educazione. Quest'ultimo importo va tolto poiché la madre, non esercitando attività lucrativa, può prestarle in natura. Adattato il costo dell'alloggio, che in concreto non ammonta al valore medio stimato dalle raccomandazioni (fr. 370.– mensili), bensì a fr. 433.– mensili (un terzo del canone di locazione del genitore affidatario), il fabbisogno medio ascende a fr. 1378.– mensili. Per la fascia successiva, dal 7° al 12° anno di età, esso ammonta a fr. 1538.– mensili.

 

                                               A tali importi si giustifica di aggiungere fr. 91.40 mensili corrispondenti al costo delle scarpe “MBT”, E__________ necessitando di questo tipo di calzature (plico II, 25° e 26° foglio), che non rientrano nell'importo base della voce “vestiario” delle note raccomandazioni (Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfeh­lungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag. 12 a metà). Ma non il premio della cassa malati e le spese mediche, già contemplati alla voce “weitere Kosten” (loc. cit., pag. 11). Il fabbisogno in denaro di E__________ risulta così di fr. 1469.40 mensili, arrotondati a fr. 1469.– mensili dal 1° gennaio al 14 ottobre 2009 e a fr. 1629.40, arrotondati a fr. 1629.– mensili in seguito.

 

                                         b)   Relativamente all'assegno per grandi invalidi di grado medio percepito da E__________ (di fr. 1585.50 mensili), esso non è destinato a coprire il suo mantenimento ma è riconosciuto quando l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, è costretto, come in concreto, a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita così come quando necessita in modo durevole di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua grave infermità (art. 41 LAI; 37 cpv. 3 lett. a e lett. c OAI). In sintesi, tale prestazione è versata a chi necessita dell'aiuto di terzi per svolgere gli atti quotidiani. Essa serve quindi a coprire spese di assistenza particolare. Nella fattispecie, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino dapprima e quello del Canton Zurigo poi hanno riconosciuto il diritto di percepire un tale assegno giacché E__________ è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole all'aiuto di terzi per compiere quattro atti ordinari della vita e necessita altresì in modo durevole di cure particolarmente impegnative (v. doc. D e decisione dell'11 maggio 2009 nel plico II). E siccome di E__________ si occupa la madre, l'assegno in questione assolve lo scopo di retribuire il familiare che presta aiuto e lavoro per la cura del malato in casa. Esso non va pertanto confuso con l'entità del fabbisogno in denaro, che va calcolato in applicazione delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo.

 

                                    9.   Relativamente al mantenimento di S__________, il principio inquisitorio illimitato induce a verificare che nei confronti del padre entrambi i figli siano trattati su base paritaria e ricevano contributi alimentari proporzionalmente uguali per rapporto ai loro bisogni (DTF 137 III 107 consid. 4.2.1.1 con richiami).

 

                                         a)   In concerto il primo giudice ha stabilito il fabbisogno di S__________ (“minimo di base”) in fr. 600.– mensili, sennonché, il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che le tabelle dei minimi d'esistenza secondo la legge sull'esecuzione e i fallimenti non sono idonee all'accertamento del fabbisogno di un figlio: esse infatti sono allestite tenendo conto degli interessi dei creditori di un debitore momentaneamente in difficoltà e l'importo da esse contemplato per un figlio non tiene conto di una serie di bisogni (vestiti, educazione, cura ecc.) che vanno invece considerati nell'ambito del giudizio sul mantenimento dei genitori ai sensi dell'art. 285 CC (sentenza 5P.338/2001 del 5 novembre 2001, consid. 2b).

 

                                         b)   Ora, sulla base delle note raccomandazioni, il fabbisogno in denaro di un figlio dai 13 anni d'età ammonta a fr. 2115.– mensili di cui fr. 330.– per cure ed educazione. Quest'ultimo va tolto come chiede il genitore affidatario. Adattato il costo dell'alloggio, che in concreto non ammonta al valore medio stimato dalle raccomandazioni (fr. 340.– mensili), bensì a     fr. 400.–  mensili (un terzo del canone di locazione del genitore affidatario), il fabbisogno medio ascende a fr. 1845.– mensili.

 

                                         c)   Quanto a __________, madre di E__________, nulla risulta agli atti sulla sua situazione finanziaria. Resta il fatto che nemmeno l'istante pretende che essa partecipi, o abbia la possibilità di partecipare, al mantenimento del figlio.

 

                                 10.   Per quel che riguarda il proprio reddito, l'appellante non contesta quello di fr. 3641.– mensili (fr. 1089.– rendita AI e         fr. 2552.– prestazioni complementari) fissato dal Pretore. Sennonché, in virtù del principio inquisitorio illimitato, la questione merita una più attenta disamina.

 

                                         a)   Intanto le prestazioni complementari all'AVS/AI non rientrano nella nozione di reddito per il calcolo del contributo alimentare (sentenza del Tribunale federale 5P.173/2002 del 29 maggio 2002, consid. 4 in: FamPra.ch 1/2002, pag. 806, RtiD II-2004 pag. 592, RDAT I-2003 pag. 282). Tali prestazioni, infatti, sono sussidiarie, stanziate cioè nella misura in cui il reddito computabile sia inferiore alle spese riconosciute all'assicurato (art. 9 cpv. 1 della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità: LPC; RS 831.30). Prima infatti il giudice fissa il contributo di mantenimento e poi l'autorità amministrativa decide se erogare prestazioni complementari, le quali non sono destinate a sgravare l'obbligo contributivo dell'ex coniuge (I CCA, sentenze inc. 11.2009.65 del 3 marzo 2010 consid. 5; inc. 11.2001.31 del 5 luglio 2002 consid. 11 con rimando, citato in: RtiD I-2004 pag. 589 n. 65c).

 

                                         b)   Come si è visto in precedenza (consid. 8b), E__________ percepisce un assegno per grandi invalidi di fr. 1585.80 mensili destinato a coprire spese di assistenza. Ritenuto che questa è fornita dalla madre appare giustificato considerare tale prestazione alla stregua di un “reddito” di lei. Ciò posto le entrate di AP 1 vanno fissate in fr. 2674.80 mensili.

 

                                11.   Da quanto precede emerge, in ultima analisi, il seguente quadro delle entrate e delle uscite familiari, per il periodo dal 1° gennaio al 13 ottobre 2009:

 

                                          reddito del marito (consid. 3)                                       fr. 4 900.—

                                         reddito della moglie (consid. 10)                                   fr. 2 674.80 

                                                                                                                           fr. 7 574.80  mensili

 

                                          fabbisogno minimo del marito (consid. 4 e 5)                 fr.  3 170.—

                                          fabbisogno minimo della moglie (consid. 6 e 7)              fr.  2 545.—

                                          fabbisogno in denaro di E__________ (consid. 8)          fr.  1 469.—

                                                                                                                          fr.  7 184.— mensili

                                         eccedenza                                                                 fr.     390.80 mensili

                                         metà eccedenza                                                         fr.     195.40 mensili

                                         Il marito potrebbe conservare per sé:

                                         fr. 3170.– + fr. 195.490  =                                            fr.  3 365.40 mensili,

                                         dovrebbe versare alla moglie:

                                         fr. 2545.– + fr. 195.40 ./. fr. 2674.80                             fr.      65.60  mensili

                                         e al figlio E__________                                               fr.   1 469.— mensili

 

                                         Con la mezza eccedenza di fr. 195.40 mensili AO 1 dovrebbe poi provvedere al mantenimento del figlio S__________ di fr. 1845.– mensili. La disponibilità essendo insufficiente, il beneficiario si ritroverebbe con una quota scoperta. Ciò offenderebbe tuttavia il diritto federale perché comporterebbe una disparità di trattamento fra i due figli, E__________ vedendosi garantito l'intero contributo alimentare e S__________ no. Nelle circostanze illustrate occorre adattare il metodo di calcolo, suddividendo simmetricamente i sacrifici e facendo sopportare quote scoperte proporzionalmente identiche a tutti i beneficiari (si veda un caso analogo in: RtiD II-2010 pag. 625 consid. 10 e in I CCA, sentenza inc. 11.2006.115 del 21 settembre 2010, consid. 7). Con gli effetti in appresso:

 

                                         contributo alimentare per AP 1                                     fr.     65.60

                                         contributo alimentare per E__________                        fr. 1469.—

                                         contributo alimentare per S__________                        fr. 1845.—

                                                                                                                          fr. 3379.60 mensili

                                         somma a disposizione (eccedenza, più il

                                         fabbisogno in denaro di E__________)                          fr.  1859.80 mensili

                                         AO 1 può versare a AP 1    fr.      35.—  arrotondati

                                         a E__________                                                         fr.    810.— arrotondati

                                         e a S__________                                                        fr.  1015.— arrotondati.

 

 

 

 

 

                                12.   Il 13 ottobre 2009 E__________ è entrato nella seconda fascia d'età e il suo fabbisogno in denaro è lievitato a fr. 1629.– mensili. La situazione della famiglia è così mutata:

 

                                         contributo alimentare per AP 1                                     fr.     65.60

                                         contributo alimentare per E__________                        fr. 1629.—

                                         contributo alimentare per S__________                        fr. 1845.—

                                                                                                                         fr. 3539.60 mensili

                                         somma a disposizione (eccedenza, più il

                                         fabbisogno in denaro di E__________)                          fr. 2019.80 mensili

                                         AO 1 può versare a AP 1    fr.      35.— arrotondati

                                         a E__________                                                         fr.    935.— arrotondati

                                         e a S__________                                                        fr.  1050.— arrotondati.

 

                                13.   Data l'esigua entità del contributo alimentare per la moglie si giustifica, nel caso concreto, di rinunciare ad assegnarle tale importo ma di riconoscerlo al figlio E__________, tanto più che il fabbisogno minimo dell'istante è garantito. L'appello principale deve essere accolto entro questi limiti, fermo restando che gli assegni familiari, ove saranno percepiti dal padre andranno versati in aggiunta al contributo per E__________.

 

                                 14.   L'appellante chiede inoltre di far decorrere i contributi alimentari dal 7 luglio 2008, data della litispendenza. Il Pretore ha fissato la decorrenza dal 1° gennaio 2009 poiché “per il periodo precedente non essendo stati sufficientemente precisati i dati relativi alle entrate e alle uscite dei coniugi e come concordato all'udienza del 13 ottobre 2008, il contributo viene mantenuto dall'importo fissato con la decisone supercautelare 23 luglio 2008, rispettivamente convenuto tra le parti il 13 ottobre 2008”. Con tale argomentazione l'appellante non si confronta sicché al riguardo l'appello, carente di motivazione, si rivela irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC ticinese).

 

                                    II.   Sull'appello adesivo

 

                                 15.   Contestato è il pronunciato sugli oneri processuali e le ripetibili che il Pretore “in considerazione dello svolgimento della causa e della soccombenza reciproca” ha posto a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. AO 1 chiede per contro di porre gli oneri processuali a carico dell'istante, tenuta a rifondergli fr. 4000.– di ripetibili. Egli sostiene che il primo giudice non ha tenuto conto del fatto che a fronte delle richieste della moglie di vedersi riconoscere un contributo alimentare per sé di fr. 2000.– mensili e uno per il figlio di fr. 1250.– mensili essa si è vista riconoscere solo      fr. 100.– mensili oltre agli assegni familiari “mentre tutti gli altri aspetti della vita separata erano stati già sostanzialmente concordati in precedenza”.

                                         

                                         a)   Il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi egli può suddividere quei costi “parzialmente o per intero fra le parti” (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). Che nella fattispecie sussista vicendevole soccombenza è innegabile sicché il caso in esame rientra perciò nelle previsioni dell'art. 148 cpv. 2 CPC ticinese.

 

                                         b)   La giurisprudenza ha già avuto occasione di rilevare che in materia di spese e ripetibili il Pretore fruisce di ampia latitudine, tanto sull'applicazione dei parametri tariffari quanto sul riparto dei relativi importi in base al grado di soccombenza, di modo che la sua decisione è censurabile solo per eccesso o abuso d'apprezzamento (rinvii in: Cocchi/ Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148). Nelle cause vertenti sul diritto di famiglia poi, dandosi sconfitta reciproca delle parti, il giudice può prescindere da una suddivisione strettamente aritmetica delle spese e delle ripetibili sulla scorta di “giusti motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) ispirati a criteri d'equità (Rep. 1996 pag. 137 consid. 7; altri riferimenti in: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 34 ad art. 148 CPC). La questione è dunque di sapere se nella fattispecie il riparto degli oneri a metà e la compensazione delle ripetibili denoti eccesso o abuso d'apprezzamento, senza dimenticare che la lite è – appunto – una causa di stato.

 

                                         c)   Invano si cercherebbe nell'appello un qualsivoglia cenno a eccessi o abusi di apprezzamento da parte del Pretore. Anzi, l'appellante non pretende neppure che l'esito del giudizio non giustificasse – di per sé – il riparto degli oneri a metà e la compensazione delle ripetibili (del resto nessuno dei coniugi ottiene causa interamente vinta). È poi fuori dubbio che sui contributi alimentari per la moglie e per il figlio davanti al Pretore entrambe le parti sono risultate soccombenti, quantunque l'istante in misura maggiore. Sennonché le parti si sono dapprima affrontate sulle modalità del diritto di visita paterno, mentre gli aspetti finanziari non sono stati praticamente discussi salvo nel memoriale conclusivo. Ai fini del giudizio in materia di spese e ripetibili è quindi significativo l'esito delle discussioni – svoltesi sull'arco di tre udienze – sfociate in un accordo elaborato all'udienza dell'11 dicembre 2009, che il Pretore ha omologato e ripreso testualmente nel dispositivo. Un accordo che non vede né vincitori né vinti giustifica una deroga alla ripartizione strettamente aritmetica degli oneri processuali adottato dal Pretore. Ne discende che l'apprezzamento del primo giudice, ancorché ai limiti, resiste alla critica e l'appello adesivo deve essere respinto.

 

                                   III.   Sul ricorso in materia di assistenza giudiziaria            

                                        

                                 16.   Il Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'istante dopo avere accertato che quest'ultima può beneficiare di un ampio margine di eccedenza. AP 1 contesta tale conclusione e sostiene che non può esservi margine di disponibilità in caso di beneficio di prestazioni complementari, poiché volte unicamente a coprire la lacuna del fabbisogno. A torto. Il fatto che le prestazioni complementari non rientrano nella nozione di reddito per il calcolo del contributo alimentare (sopra, consid. 10a), non significa che lo stesso principio si applichi in materia di assistenza giudiziaria. Al momento della decisione del primo giudice l'interessata poteva contare su entrate per fr. 5226.50 mensili (rendita AI, prestazioni complementari e assegno per grandi invalidi) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2545.– mensili e alla quota di mantenimento di E__________ di fr. 624.– mensili disponendo così di un margine di eccedenza di poco più di      fr. 2000.– mensili. L'appellante non può quindi ritenersi indigente sicché a ragione il Pretore ha negato il beneficio richiesto.

 

                                   IV.   Sugli oneri processuali e le ripetibili

 

                                  17.   Gli oneri processuali e le ripetibili dell'appello principale seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). AP 1 ottiene l'aumento del contributo alimentare per il figlio, ma non nella misura richiesta e perde inoltre sulla decorrenza. Dal canto suo AO 1 proponeva un contributo di fr. 600.– mensili per il figlio E__________. Tutto sommato si giustifica di porre a carico dell'appellante tre quarti delle spese processuali e di obbligarla a versare alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. Gli oneri dell'appello adesivo vanno a carico di AO 1, interamente soccombente (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Non si pone problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato oggetto di intimazione. Il ricorso in materia di assistenza giudiziaria è esente da spese, salvo l'ipotesi di temerarietà, qui non soccorre (art. 4 cpv. 2 vLag).

 

 

                                  V.   Sull'assistenza giudiziaria in appello

 

                                18.   Relativamente alla richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante, già si è detto che l'interessata con un margine disponibile di fr. 3144.– mensile non può ritenersi indigente. La sua domanda non può quindi essere accolta. Quanto all'analoga richiesta formulata da AP 1, instando davanti a questa Camera per il beneficio dell'assistenza giudiziaria, l'interessato  ha prodotto il certificato di salario del 2010 dal quale si evince che egli ha guadagnato fr. 5751.50 mensili. Considerato che il suo fabbisogno minimo ammonta a fr. 3167.– mensili, nel quale non vanno ammessi gli oneri fiscali e i debiti, e che a titolo di contributo alimentare per la moglie e per E__________ così come per il mantenimento di S__________ egli deve disporre attualmente di fr. 2062.– mensili, l'eccedenza ammonta a poco più di fr. 500.– mensili. E con un tale agio l'appellante dev'essere in grado di finanziare i costi del processo e di patrocinio, tanto più che la procedura di appello non si è rivelata particolarmente laboriosa né impegnativa. In tali circostanze la nota professionale del patrocinatore rimarrà alla prevedibile portata dell'interessato. Il quale potrà provvedere – eventualmente – con pagamenti rateali in un lasso di tempo adeguato (un anno, come nel caso di processi poco onerosi: DTF 109 Ia 9 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 5P.113/2004 del 28 aprile 2004, consid. 3).

 

                                   VI.   Sui mezzi d'impugnazione a livello federale

                                      

                                  19.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile. L'impugnabilità del dispositivo sull'assistenza giudiziaria, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1.2 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         AO 1 è tenuto a versare a AP 1 i seguenti contributi alimentari per il figlio E__________, anticipatamente entro il 5 di ogni mese:

                                         fr. 845.– mensili dal 1° gennaio al 12 ottobre 2009, assegni familiari non compresi, e

                                         fr. 970.– mensili in seguito, assegni familiari non compresi.

 

                                         Fino al 31 dicembre 2008 sono confermate le disposizioni della decisione 23 luglio 2008 e dell'accordo 13 ottobre 2008.

 

                                         Per il resto l'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.   

 

                                   2.   Gli oneri dell'appello principale, consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia  fr. 850.–

                                         b)  spese                    fr.   50.–

                                                                             fr. 900.–

 

                                         da anticipare AP 1, sono posti per tre quarti a carico di lei e di un quarto a carico di AO 1 a cui l'appellante principale verserà fr. 1000.– per ripetibili ridotte.

 

                                   3.   L'appello adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   4.   Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia  fr. 200.–

                                         b)  spese                    fr.   50.–

                                                                             fr. 250.–

 

                                         sono posti a carico di AO 1. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   5.   Il ricorso in materia di assistenza giudiziaria è respinto. 

 

                                   6.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                     

                                   7.   La richiesta di assistenza giudiziaria presentata in appello da AP 1 è respinta.

 

                                   8.   La richiesta di assistenza giudiziaria presentata in appello da AO 1 è respinta.

 

                                   9.   Notificazione a:

 

 

                                        

 

 

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                                    La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.