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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques |
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segretaria: |
Billia, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa OA.2005.144 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione (“istanza”) del 13 dicembre 2005 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 ), |
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 15 ottobre 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 15 settembre 2010 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
2. Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 3 dicembre 2010 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1940) e AO 1 (1938) si sono sposati a __________ il 24 febbraio 1965. Dal matrimonio sono nati M__________ (1965), A__________ (1968) e C__________ (1969). Con sentenza del 28 settembre 1982 la prima Camera civile del Tribunale cantonale di __________ ha sciolto il matrimonio per divorzio, omologando una convenzione del 12 agosto 1982 in cui il marito si impegnava a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1750.– mensili. Tale sentenza è passata in giudicato. il 21 marzo AP 1 si è risposato con __________ (1945) e il 9 gennaio 1997 ha stipulato con l'ex moglie una nuova convenzione che prevedeva, oltre a una riduzione del contributo alimentare a fr. 1500.– mensili, la rinuncia delle parti a qualsiasi ulteriore modifica di tale contributo. Tale accordo sarebbe potuto essere revocato da entrambe le parti fino al 10 febbraio 1997 e dal solo marito fino all'emanazione di una decisione inerente al suo grado di invalidità. Il 29 agosto 1997 AP 1 ha comunicato di essere stato riconosciuto invalido al 100% e ha confermato l'intesa. L'11 settembre 1997 il Tribunale distrettuale di __________ ha omologato così il nuovo accordo, che prevede quanto segue:
1. Der Unterhaltsbeitrag gemäss Urteil des Kantonsgerichtes __________ vom 28. September 1982 wird wie folgt abgeändert:
Herr AP 1 bezahlt Frau AO 1 monatlich und im Voraus einen Unter- haltsbeitrag von fr. 1500.– mit Wirkung ab 1. Januar 1997.
(…)
3. Für den Unterhaltsbeitrag gilt die Indexklausel des Kantonsgerichtsurteils vom 28. September 1982 (Indexstand November 1996/103,5 Punkte, Ba- sis Mai 1993).
4. Frau und Herr AP 1 verzichten in jedem Fall künftig auf Abänderungen des Unterhaltsbeitrags gemäss Ziff. 1 gerichtlich geltend zu machen.
B. Il 13 dicembre 2005 AP 1, pensionato da luglio 2005, ha promosso causa contro AO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere la soppressione del contributo alimentare retroattivamente dal 1° luglio 2005 o – in subordine – la riduzione del medesimo a fr. 200.– mensili, sempre con effetto retroattivo dal 1° luglio 2005. Nella sua risposta dell'8 marzo 2006 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. In sede di replica e di duplica le parti hanno ribadito le loro richieste. L'udienza preliminare ha avuto luogo il 21 settembre 2006 e l'istruttoria è terminata il 27 luglio 2009. Al dibattimento finale del 17 settembre 2009 le parti hanno confermato le rispettive conclusioni sulla scorta di un memoriale conclusivo. Statuendo con sentenza del 15 settembre 2010, il Pretore ha respinto la petizione. Le spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 800.– sono state poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 2500.– per ripetibili. L'attore è stato ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
C. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 15 ottobre 2010 nel quale ha chiesto di riformulare interi considerandi (n. 3.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 6) della sentenza impugnata, di accogliere la petizione e di ridurre il contributo litigioso. Accertato che la motivazione dell'appello contiene tutta una serie di calcoli, ma che risultava oscura l'entità della postulata riduzione, con ordinanza del 22 ottobre 2010 il presidente di questa Camera ha impartito all'appellante un termine di cinque giorni per chiarire la richiesta di giudizio. AP 1 ha precisato il 25 ottobre 2010 che la riduzione del contributo alimentare deve intendersi di fr. 600.– mensili. Nelle sue osservazioni del 3 dicembre 2010 AO 1 ha poi proposto “in via preliminare” di annullare l'ordinanza presidenziale del 22 ottobre 2010 e di dichiarare nullo l'appello “siccome privo di domande”. Indipendentemente da ciò, essa chiede di respingere l'appello in ordine, subordinatamente nel merito e con appello adesivo sollecita l'aumento da fr. 2500.– a fr. 21 000.– dell'indennità per ripetibili assegnatele dal Pretore. AP 1 non ha formulato osservazioni all'appello adesivo.
Considerando
in diritto: 1. Alle impugnazioni di sentenze comunicate fino al 31 dicembre 2010 continua ad applicarsi il Codice di procedura civile ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC). Una sentenza emanata in una procedura ordinaria appellabile era appellabile entro 20 giorni dalla notificazione (art. 308 CPC ticinese). La decisione impugnata è stata notificata all'attore il 27 settembre 2010 (doc. BB). Introdotto entro 20 giorni, il 15 ottobre 2010, l'appello in esame è dunque tempestivo. Tempestivo è anche l'appello adesivo della convenuta, presentato nel termine di 20 giorni dalla notificazione dell'appello principale (art. 314 CPC ticinese).
2. La convenuta chiede nelle sue osservazioni del 3 dicembre 2010 che si annulli l'ordinanza presidenziale del 22 ottobre 2010 e che si dichiari l'appello irricevibile per vizio di forma, l'attore non
avendo cifrato le sue conclusioni. In realtà quanto essa chiede alla Camera è di cadere nell'eccesso di formalismo. Certo, un appello in materia pecuniaria deve contenere per principio richieste di giudizio cifrate, ma tale requisito non va portato all'esagerazione. Anche un appello con richieste pecuniarie non quantificate può rivelarsi ammissibile se dai suoi motivi – eventualmente in combinazione con la sentenza impugnata – può desumersi quale sia l'ammontare della somma pretesa (esigenza posta dal diritto federale: DTF 137 III 621 consid. 6.2 con riferimenti). In concreto figura nella motivazione dell'appello una serie di calcoli da cui è possibile, di per sé, trarre un risultato. Mancava però la conferma, nel senso che per finire si sarebbe potuto fraintendere quanto l'attore intendeva realmente chiedere. Su invito della Camera l'appellante ha poi precisato di non pretendere una riduzione del contributo alimentare a meno di fr. 600.– mensili, fugando ogni equivoco. In proposito non soccorre pertanto attardarsi.
3. La modifica di una sentenza di divorzio emessa prima del 31 dicembre 1999 è retta dalle norme in vigore prima della revisione del diritto matrimoniale del 26 giugno 1998 (RU 1999 pag. 1118 seg.), fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura (art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC). Alla disciplina di un contributo alimentare (art. 151 cpv. 1 vCC) o di una rendita di indigenza (art. 152 vCC) in favore del coniuge divorziato continua ad applicarsi quindi l'art. 153 cpv. 2 vCC (Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 8 ad art. 7a-7b tit. fin. CC; Geiser in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 251 n. 6.06). La procedura è regolata, per converso, dalla legge nuova (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 11 ad art. 7a tit. fin. CC; Leuenberger, op. cit., n. 9 ad art. 7a-7b tit. fin. CC). Le parti e il primo giudice si sono fondati, a ragione, sui medesimi principi.
I. Sull'appello principale
4. Nella fattispecie, il Pretore ha ritenuto che la rendita vitalizia pattuita dalle parti il 9 gennaio 1997 era fondata sull'art. 151 cpv. 1 vCC e che il pensionamento dell'attore, avvenuto nel mese di luglio 2005, era prevedibile, ciò che ostava a una riduzione del contributo alimentare per l'ex moglie pattuito dalle parti stesse come non modificabile. Né – ha soggiunto il primo giudice – il contributo alimentare limita in modo eccessivo la libertà personale dell'attore in contrasto con l'art. 27 cpv. 2 CC, la situazione finanziaria del nuovo nucleo familiare permettendo a AP 1 di continuare a versare – finanche con un certo agio – il contributo litigioso. Per di più, secondo il Pretore, nemmeno i redditi della convenuta sono aumentati, la sostanza netta di lei avendo subìto anzi una leggera flessione. Onde, in definitiva, il rigetto dell'azione anche a prescindere dalla clausola di non modificabilità.
5. L'appellante ribadisce che la rinuncia alla modifica del contributo alimentare costituisce nella fattispecie una grave limitazione della sua libertà personale, “incompatibile con il diritto e con la morale (art. 27 cpv. 2 CC)”. Sostiene che il pensionamento intervenuto nel luglio del 2005 ha intaccato il suo fabbisogno minimo in modo “repentino, imprevedibile, duraturo e notevole”, dimezzando addirittura le sue entrate. Quanto ai documenti che dimostrerebbero una diminuzione dei redditi della convenuta, il Pretore li avrebbe interpretati erroneamente, giungendo a conclusioni fallaci.
6. Il vecchio diritto del divorzio consentiva ai coniugi o agli ex coniugi – come l'attuale – di rinunciare consensualmente a una modifica dei contributi alimentari (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 19 ad art. 153 CC; Rep. 1988 pag. 340 segg.; DTF 67 II 6, 71 II 132). Tale rinuncia era vincolante, salvo che costituisse una violazione della personalità a norma dell'art. 27 cpv. 2 CC o che ricorressero i presupposti della clausola rebus sic stantibus dedotta dall'art. 2 cpv. 2 CC (DTF 122 III 97; FF 1996 I 129 n. 233.541; I CCA, sentenza inc. 11.2000.125 del 10 aprile 2002, consid. 3; Lüchinger/Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, Berna 1996, n. 27 ad art. 153vCC; Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, op. cit., n. 11 ad art. 127 CC; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 14 ad art. 127; ).
a) In concreto le parti hanno sottoscritto una convenzione del 9 gennaio 1997, poi omologata dal Tribunale distrettuale di __________, nella quale dichiaravano di rinunciare a far modificare il contributo alimentare di fr. 1500.– mensili (doc. D, pag. 2 e 3). AP 1 ribadisce che la drastica diminuzione delle sue entrate mensili e il miglioramento della situazione finanziaria della convenuta rendono insostenibile la citata rinuncia. Non si confronta tuttavia con la motivazione del Pretore, secondo cui il suo pensionamento era prevedibile e non lascia spazio all'applicazione della clausola rebus sic stantibus. Ora, per sostanziare una censura di appello non basta ripetere la propria opinione, ma occorre spiegare perché quella del Pretore sarebbe erronea, ciò che nel caso specifico fa completo difetto. Insufficientemente motivato, al proposito l'appello si rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).
b) Si volesse del resto – per ipotesi – esaminare l'argomentazione dell'appellante, nulla cambierebbe. Il pensionamento invocato dall'attore non connota in effetti gli elementi tipici della straordinarietà e dell'imprevedibilità che presiedono all'applicazione della clausola rebus sic stantibus, la quale esige “d'un canto un cambiamento straordinario, imprevedibile, irrimediabile e indipendente dalla volontà delle parti e, dall'altro, uno sconvolgimento dell'equilibrio delle prestazioni reciproche tale da rendere la pretesa esecuzione del contratto contraria alle regole della buona fede” (sentenza del Tribunale federale 4C.150/2005 del 28 novembre 2005, consid. 5.2 con rimandi). Nel caso in esame l'appellante aveva, al momento in cui ha firmato la convenzione, 57 anni, età alla quale il pensionamento e le sue conseguenze finanziarie sono di regola prevedibili (I CCA, sentenza inc. 11.1996.41 del 23 maggio 1997, consid. 6a). Per di più, entrambe le parti erano patrocinate da avvocati. Avessero avuto l'intenzione di limitare nel tempo l'obbligo di mantenimento dell'attore, bastava che inserissero nella convenzione una clausola che prevedesse la riduzione del contributo alimentare al pensionamento di AP 1 (cfr. sentenza del Tribunale federale 5C.52/2007 del 12 luglio 2007, consid. 3.1).
c) L'appellante rimprovera inoltre al Pretore di avere male interpretato i documenti che dimostrano un aumento dei redditi della convenuta. In realtà la questione era di stabilire, anzitutto, se l'asserito incremento costituisse un “cambiamento straordinario, imprevedibile, irrimediabile e indipendente dalla volontà delle parti” nel senso della giurisprudenza appena citata. Uno degli scopi principali per cui le parti pattuiscono l'irriducibilità di un contributo alimentare è proprio quello di evitare in effetti che ulteriori modifiche – anche inaspettate – della situazione finanziaria del coniuge creditore possano dare adito a discussioni (Spycher/Gloor in: Basler Kommentar, 3ª edizione, n. 14 ad art. 129 CC), tanto più quando il creditore consente – come nella fattispecie (doc. D) – a una riduzione del contributo dovutogli. Senza contare che i giudici __________ hanno vagliato a suo tempo la convenzione, verificando l'adeguatezza degli impegni assunti, la chiarezza dell'accordo e la sua equità (DTF 121 III 395 consid. 5c).
d) Si aggiunga che nel caso precipuo l'appellante non ha nemmeno dimostrato, come gli incombeva, l'estensione dei pretesi cambiamenti. Invano si cercherebbe nelle sue allegazioni, per vero, un'indicazione affidabile sui suoi redditi e sul suo fabbisogno minimo al momento in cui ha firmato la convenzione, nel gennaio del 1997. L'ammissibilità di una modifica presuppone invero un confronto tra la situazione finanziaria al momento in cui le parti hanno convenuto l'irriducibilità del contributo e quella che l'attore reputa mutata. Contrariamente a quanto l'appellante opina, la situazione economica delle parti al momento del divorzio è irrilevante. Anche sotto tale profilo l'appello denota così la sua inconsistenza.
7. Il Pretore non ha ravvisato nella fattispecie alcuna violazione della personalità dell'attore (art. 27 cpv. 2 CC). Egli ha considerato che con un reddito di fr. 6745.– mensili (rendita AVS dell'attore fr. 1906.–, rendita d'invalidità della Cassa pensione dell'attore fr. 4267.–, rendita completiva della seconda moglie fr. 572.–) AP 1 è senz'altro in grado di far fronte al fabbisogno minimo suo e della seconda moglie di complessivi fr. 4136.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per coniugi fr. 1550.–, locazione fr. 1500.–, premi della cassa malati fr. 686.–,spese “di mobilità” fr. 300.–, imposte fr. 100.–). La situazione finanziaria del nuovo nucleo familiare permette anzi all'attore di continuare a versare con un certo agio a AO 1 il contributo alimentare pattuito. L'appellante eccepisce che la rinuncia alla modifica del contributo in questione offende gravemente la sua libertà personale, poiché i suoi redditi attuali non bastano più per far fronte al suo fabbisogno minimo (in cui egli include un supplemento del 20%), mentre la rendita percepita dalla convenuta è – contrariamente a quanto crede il Pretore – di mantenimento (art. 152 vCC) e non d'indigenza (art. 151 vCC).
a) La giurisprudenza relativa all'art. 27 cpv. 2 CC consente deroghe al carattere vincolante di un contratto (pacta sunt servanda) allorché quest'ultimo limiti eccessivamente la libertà economica di una persona, la sottoponga all'arbitrio dell'altro contraente o sia altrimenti eccessiva per contenuto e durata (DTF 120 II 38 consid. 3a, 117 II 275 consid. 3c, 114 II 162 consid. 2a). Sapere se l'esclusione convenzionale di una modifica relativa a un contributo alimentare configuri una limitazione eccessiva della libertà del debitore nel senso dell'art. 27 cpv. 2 CC ove comporti una lesione del minimo esistenziale di quest'ultimo è un tema controverso (sentenza del Tribunale federale 5A_39/2010 del 25 marzo 2010, consid. 3.3 con rimandi). In generale la protezione del minimo di esistenza del debitore incombe al diritto esecutivo (art. 93 LEF), non all'art. 27 CC (DTF 95 II 58; sentenza del Tribunale federale 5A_759/2008 del 29 dicembre 2008, consid. 5.2; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, n. 316). Che in seguito a un cambiamento di circostanze il debitore alimentare non riesca più a coprire il proprio fabbisogno minimo non è ancora – di per sé – incompatibile con l'art. 27 cpv. 2 CC. Può diventare tale però se la nuova situazione è duratura e se le condizioni economiche del creditore alimentare sono migliorate (Pichonnaz in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 13 ad art. 127 nCC).
b) Nella fattispecie non occorre, comunque sia, approfondire la questione, poiché come si vedrà in appresso l'appellante non è tenuto a intaccare il proprio minimo di esistenza per versare a AO 1 il contributo alimentare pattuito. Decisivo al riguardo è in effetti il minimo esistenziale del solo debitore, calcolato secondo i principi del diritto esecutivo (art. 93 LEF). Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare recentemente, per vero, che nell'ambito del diritto di famiglia il debitore alimentare risposatosi nel frattempo può invocare ai fini della commisurazione di contributi alimentari solo la garanzia del proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo, e per di più limitato alla sua persona (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1; I CCA, sentenza inc. 11.2008.169 del 7 agosto 2012, consid. 7).
Ora, il minino esistenziale di base per un debitore sposato consiste – per principio – nella metà dell'importo per coniugi stabilito dalla “tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (FU n. 68/2009 pag. 6292), di fr. 1700.– dal 1° settembre 2009, cui si aggiunge la metà del costo dell'alloggio, senza riguardo a chi sia intestato il contratto di locazione o a eventuali convenzioni interne fra coniugi sul riparto delle spese comuni (cfr. DTF 130 III 765).
All'attore andrebbero riconosciuti così, nella fattispecie, fr. 1600.– mensili (fr. 1700.– più fr. 1500.–, diviso due). Tale dimezzamento presuppone nondimeno che l'altro coniuge sia in grado di far fronte autonomamente al proprio minimo di
esistenza (RtiD I-2008 pag. 1083 n. 63c), ciò che non è chiaro nella fattispecie. Ad ogni modo, come si vedrà in seguito (consid. 6d), nel caso specifico il minimo di esistenza dell'appellante è garantito quand'anche la seconda moglie non
avesse redditi né sostanza (dagli atti si evince in realtà che essa percepisce almeno un rendita completiva AVS di fr. 572.– mensili).
Ai citati importi occorre aggiungere i supplementi indispensabili che riguardano il solo debitore, come il premio della cassa malati obbligatoria (fr. 343.80, pari a un terzo di fr. 1031.40: doc. N4), ma non i premi delle assicurazioni facoltative come l'assicurazione malattia complementare (DTF 134 III 323), quelli delle assicurazioni della mobilia domestica e contro la responsabilità civile (i cui premi sono già inclusi nel minimo di base) né le “spese di mobilità” considerate dal Pretore, nel diritto esecutivo essendo riconosciute solo le spese di trasferta professionali (tabella citata, n. II/4) o quelle indispensabili al debitore invalido per motivi medici o sociali (sentenza del Tribunale federale 7B.161/2001 del 21 settembre 2004, consid. 5), eventualità di cui nemmeno l'appellante si prevale. Neppure possono essere riconosciute le spese dentarie che l'attore fonda inammissibilmente su allegazioni esposte per la prima volta in appello (art. 423a cpv. 1 CPC ticinese). Infine non rientrano nel minimo di esistenza del diritto esecutivo né gli interessi inerenti a un debito privato che non serve al finanziamento di spese indispensabili secondo l'art. 93 LEF (DTF 112 III 18 a contrario) né le imposte (DTF 126 III 93 in alto; tabella, n. III).
Tutto ciò premesso, il minimo esistenziale dell'appellante
ammonta a fr. 1943.80 (fr. 1600.– più fr. 343.80), rispettivamente a fr. 2543.80 sulla base dei criteri applicabili a un debitore che vive solo. Il reddito complessivo dell'attore, dedotta la rendita completiva di fr. 572.– mensili della seconda moglie, ascende di conseguenza a fr. 6173.– mensili netti. Il margine disponibile, di oltre fr. 3500.–, consente così a AP 1 di continuare a versare all'ex moglie il contributo mensile di fr. 1500.– pattuito. E siccome non si ravvisano le condizioni per fare astrazione della clausola d'irriducibilità del contributo alimentare, in definitiva, si rivelano irrilevanti le argomentazioni di lui sul tipo di rendita versata all'ex moglie e sull'omessa maggiorazione di 20% del fabbisogno minimo da parte del Pretore.
II. Sull'appello adesivo
8. La convenuta chiede che l'indennità per ripetibili attribuitale dal Pretore sia portata da fr. 2500.– a quanto da lei chiesto in prima sede, ossia fr. 21 000.–. A suo parere non sussistono motivi per “negare alla parte vittoriosa ripetibili sufficienti a coprire le proprie spese di patrocinio effettive”, un'indennità per ripetibili dovendo essere fissata tenendo conto sia del tempo dedicato dal patrocinatore alla conduzione della causa (in concreto circa 62 ore) sia del valore litigioso (fr. 210 000.–). Senza motivazione il Pretore avrebbe perciò ecceduto, nella fattispecie, il suo potere di apprezzamento.
a) Nelle cause ordinarie con valore litigioso determinato o determinabile introdotte fino al 1° gennaio 2008 l'indennità per ripetibili cui si riferiva l'art. 150 seconda frase CPC ticinese era determinata – indicativamente – entro il imiti della tariffa dell'Ordine degli avvocati. Questa Camera si è attenuta in passato, per calcolare le ripetibili dovute alla parte vittoriosa in una causa volta alla riduzione di contributi alimentari, alla prassi del Consiglio di moderazione, il quale applicava per analogia l'art. 14 cpv. 1 vTOA (RtiD II-2004 pag. 605 in basso con riferimenti). Tale autorità aveva poi riconsiderato il suo orientamento, precisando che un'azione tendente alla riduzione o alla soppressione di contributi alimentari non può assimilarsi a una causa di stato nel senso dell'art. 14 cpv. 1 vTOA. L'onorario di un avvocato chiamato a esercitare il patrocinio in una simile causa andava definito pertanto in conformità all'art. 9 cpv. 1 vTOA, ovvero secondo il valore litigioso. Tra l'aliquota minima e quella massima prevista da tale norma la rimunerazione del legale doveva poi essere stabilita di caso in caso secondo la complessità, l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito della causa e la sua prevedibilità (art. 8 vTOA; RtiD II-2008 pag. 619, consid. 6b).
b) Secondo l'art. 9 cpv. 1 vTOA la retribuzione del patrocinatore variava dal 5 all'8% del valore litigioso – nella fattispecie non contestato – indicato dalla convenuta stessa in fr. 219 313.60 (risposta a pag. 3 in alto) e ridotto in appello a fr. 210 000.– (appello adesivo, pag. 12 n. 79). L'onorario secondo il valore ammontava quindi ad almeno fr. 10 500.– (5% di fr. 210 000.–), sicché l'indennità di fr. 2500.– fissata dal Pretore configura un manifesto eccesso di apprezzamento verso il basso della tariffa. Certo, il patrocinio si è rivelato relativamente semplice, tanto che la convenuta medesima definiva l'azione avversaria destinata fin dall'inizio all'insuccesso (appello adesivo, pag. 12 n. 85). Si giustificava così di applicare l'aliquota medio-bassa del 6%, onde un onorario ad valorem di fr. 12 600.–. La convenuta pretende ripetibili di fr. 21 000.– calcolate sulla base di 62.12 ore lavorative alla tariffa di fr. 280.– orari, comprensiva di spese per fr. 2060.70 e dell'IVA al 7.6% (distinta delle prestazioni allegata alle conclusioni dell'8 settembre 2009). Non spiega tuttavia per quale motivo l'indennità andrebbe calcolata ad horam e non ad valorem. Insufficientemente motivato, al proposito l'appello risulta finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5). Ne segue che, in parziale accoglimento dell'appello adesivo, l'indennità per ripetibili fissata dal Pretore va portata a fr. 15 800.–, spese e IVA incluse.
III. Sugli oneri processuali e le ripetibili
9. Gli oneri dell'appello principale seguono la soccombenza dell'attore (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), che rifonderà alla convenuta un'equa indennità per ripetibili. Gli oneri dell'appello adesivo seguirebbero invece il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). L'attore tuttavia non ha presentato osservazioni all'appello adesivo, né tanto meno ha avanzato proposte di reiezione, di modo che non può reputarsi “soccombente” e non può essere condannato al pagamento di spese o alla rifusione di ripetibili (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4; analogamente: sentenza del Tribunale federale 4P.7/1999 del 4 maggio 1999, consid. 5). Non potendosi prelevare spese a suo carico, in circostanze del genere conviene rinunciare equitativamente anche a incassare la quota di spese che andrebbe a carico dell'appellante adesivo.
IV. Sui rimedi giuridici a livello federale
10. Quanto ai rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri di tale appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1550.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1600.–
sono posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per ripetibili.
3. L'appello adesivo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:
Le tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.– sono poste a carico dell'attore, che rifonderà alla convenuta fr. 15 800.– per ripetibili.
4. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili per l'appello adesivo.
5. Notificazione:
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– ; – . |
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.