Incarto n.
11.2010.123

Lugano

28 luglio 2011/rs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

 

segretaria:

Rossi Tonelli, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa n. 168.2010 (interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del

18 maggio 2010 dalla

 

 

 

 

nei confronti di

 

 

 

 RI 1

(patrocinato dall'  PA 1 );

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 6 ottobre 2010 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 20 settembre 2010 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

 

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

 

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con decisione del 2 marzo 2010 la CO 1 ha istituito una curatela volontaria in favore di RI 1 (1937) e della moglie __________ (1940), nominando come curatore l'PI 1. Il 1° luglio 2010 essa ha revocato tale misura, privando provvisoriamente i coniugi dall'esercizio dei diritti civili (art. 386 CC) e designando lo stesso PI 1 in qualità di rappresentante.

 

                                  B.   Nel frattempo, il 18 maggio 2010, la Commissione tutoria regionale ha invitato l'Autorità di vigilanza sulle tutele a pronunciare l'interdizione di RI 1 e della moglie sulla base dell'art. 369 CC (infermità o debolezza di mente), allegando a sostegno dell'istanza una relazione del curatore in cui si segnalavano – tra l'altro – vari casi in cui il curatelato aveva abusato di alcolici, al punto da dover essere ricoverato in ospedale.

 

                                  C.   L'Autorità di vigilanza sulle tutele ha invitato il 7 giugno 2010 la Clinica __________ a esaminare RI 1, verificandone l'eventuale infermità o debolezza di mente, rispettivamente l'alcolismo, e la necessità di misure di protezione. Nel suo referto del 15 luglio 2010 la specialista incaricata ha accertato che il paziente “è affetto da una sindrome di dipendenza da alcol, attualmente in astinenza ma in un ambiente protetto (ICD 10: F 21.1)”, ciò che gli impedisce di provvedere in modo adeguato ai propri interessi dal punto di vista personale e gestionale, richiedendo durevole protezione e assistenza. Sentito personalmente il 2 settembre 2010, RI 1 ha contestato la necessità di una misura più incisiva della curatela. Statuendo con decisione del 20 settembre 2010, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha pronunciato l'interdizione “in base all'art. 370 CC”, invitando la Commissione tutoria regionale a designare la persona del tutore. Essa non ha prelevato tasse né spese.

 

                                  D.   Contro la decisione appena citata RI 1 è insorto il 6 ottobre 2010 a questa Camera con un appello nel quale chiede che l'istanza di interdizione sia respinta. L'appello non ha formato oggetto di intimazione, ma in una lettera del 16 ottobre 2010 __________, figlia dell'interdicendo, ha comunicato alla Camera di condividere sostanzialmente la necessità di una tutela in favore del padre. Su tale atto RI 1 ha potuto espri­mersi.

                                     

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino al 31 dicembre 2010 erano impugnabili con appello entro venti giorni dalla notifica (vecchio art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinviava anche l'art. 39 LAC). La procedura era quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC ticinese, con le particolarità dell'art. 424a CPC ticinese. Tempestivo, di per sé l'appello in esame è dunque proponibile.

                                     

                                   2.   L'Autorità di vigilanza sulle tutele ha pronunciato l'interdizione fondandosi sul referto 15 luglio 2010 della Clinica __________, dal quale risulta che RI 1 è affetto da “sindrome di dipendenza da alcol” con prognosi sfavorevole dovuta alla totale mancanza di autocritica e all'assoluta incapacità di rendersi conto della malattia, ciò che induce l'interessato a rifuggire qualunque intervento terapeutico, inducendolo finanche a condotte parasuicidali. Essa ha accertato altresì che i ricoveri erano aumentati e sempre più ravvicinati, al punto da risultare allarmanti. Per l'Autorità di vigilanza sulle tutele, di conseguenza, l'interdicendo non è in grado di attendere ai propri interessi personali e gestionali, diventando – in stato di impregnazione etilica – altamente pericoloso per sé e per terzi. Onde la necessità di durevole protezione e assistenza, possibile solo mediante l'istituzione di una tutela.

 

                                   3.   Secondo l'appellante la tutela è una misura sproporzionata, poiché un provvedimento del genere deve legittimarsi in base alla situazione del momento in cui l'autorità decide e non per il passato. Egli formula così “considerazioni relative ai suoi progetti futuri da concretizzare prima dell'emanazione della sentenza relativa al presente ricorso”. Sostiene di disporre di una discreta rete sociale, potendo fare assegnamento sulla moglie, sulla figlia __________ (cui intende donare i suoi beni immobili), sulla __________ (cui fa capo per i pasti di mezzogiorno, dal lunedì al giovedì), su __________ (che conduce l'officina meccanica posta nella loro abitazione) e su __________ (inquilino della loro casa). Per potenziare la rete sociale lui e la moglie sono disposti a considerare l'intervento di uno psicoterapeuta e del Servizio di aiuto domiciliare. L'appellante non nega di consumare alcolici, ma sostiene che ciò gli giova a fini terapeutici, poiché “rallenta il processo del pensiero”, procurandogli un certo sollievo. E siccome quando è sobrio le sue capacità espressive e cognitive non sono compromesse, la questione si esaurisce – a suo dire – nel trovare la misura che gli permetta di gestire l'uso di alcol a scopo curativo. A suo parere, inoltre, nel contenimento della rabbia e dell'aggressività che lo pervade nei momenti di consumo eccessivo di alcolici la prognosi non può dirsi a priori negativa, avendo egli dimostrato di saper chiedere aiuto. In definitiva egli reputa che la tutela non gli procuri alcun beneficio, ma rischi di esasperare il suo problema di rabbia e aggressività, aumentando finanche il consumo di alcol.

 

                                   4.   I presupposti per pronunciare un'interdizione sulla scorta dell'art. 370 CC sono già stati riassunti dall'Autorità di vigilanza. Al riguardo basti rammentare che l'abuso di “bevande spiritose” non consiste in ebrietà sporadiche o occasionali, ma nella tendenza incontrollata a consumare quantità smodate di alcolici, in uno stato di dipendenza cioè – analogo alla tossicomania – dal quale l'interessato non sa o non può liberarsi con le sue sole forze (RDAT I-1999 pag. 215 consid. 2; Langenegger in: Basler Kom­mentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 5 ad art. 370). Quanto all'esigenza di durevole assistenza o protezione, essa si identifica sostanzialmente con quella evocata dall’art. 369 CC e si riferisce all'incapacità, per il pupillo, di gestire adeguatamente la propria vita quotidiana (sentenza del Tribunale federale 5A_805/2010 del 18 marzo 2011, consid. 3.3).

 

                                   5.   Nella fattispecie non è seriamente contestato che RI 1 abbia da anni problemi di dipendenza alcolica. Ora, non fa dub­bio che bere con moderazione e consapevolezza possa essere un piacere e procurare finanche, in determinate circostanze, un certo sollievo. Sta il fatto che in discussione non è il consumo di alcolici come tale, ma l'abuso, giacché la quotidianità dell'appellante “è gestita totalmente dal consumo etilico” (perizia, pag. 5 a metà). Al punto che tra il giugno del 2008 e il luglio del 2010 egli ha dovuto subire una decina di ricoveri coatti alla Clinica __________ per “stato di grave impregnazione etilica” (perizia pag. 2 e 3). Problemi d'ordine personale non possono tuttavia essere curati con l'abuso di alcolici, salvo nuocere alla propria salute, provocare costi sociali elevati e mettere a repentaglio la propria sicurezza, oltre che quella altrui. Quando poi l'interessato non si rende conto di ciò e rifugge ogni terapia, occorre proteggerlo da sé stesso (Riemer, Grund­riss des Vormund­schaftsrechts, 2ª edizione, pag. 48 n. 13).

 

                                         L'appellante non revoca in dubbio, del resto, che la sua condotta esponga la salute a gravi rischi né che in stato di “impregnazione etilica” egli possa diventare altamente pericoloso per sé e per altri (perizia, pag. 2, 4, 5 e 6 ad 4.1). Anzi, riconosce che proprio “la conseguenza dell'uso di alcol è la rabbia e l'aggressività”. Dalla perizia risulta altresì che egli è incapace di autocritica e manca di consapevolezza circa la serietà della situazione, tanto che a suo dire “l'uso etilico è assolutamente sotto controllo e scevro da ogni interesse psichiatrico”, mentre i reiterati e viepiù frequenti ricoveri ospedalieri sarebbero “l'esasperazione di un normale uso di alcol e delle normali dinamiche familiari” (perizia, pag. 3). Per la specialista, poi, in apparenza RI 1 si mostra nel complesso disposto a collaborare, ma all'atto pratico denota “scarsa adesione al progetto terapeutico, per cui non assume con regolarità i farmaci prescritti (neanche quelli per la cura dell'epilessia) e non si presenta ai controlli medici (referto, pag. 4). Ciò ha indotto la medesima a formulare una prognosi negativa. Ciò posto, l'appellante non può essere lasciato a sé medesimo: gli occorrono cura, assistenza e protezione durevoli.

 

                                   6.   Afferma l'appellante che l'istituzione di una tutela lede i principi di proporzionalità, sussidiarietà e complementarietà. Che una misura tutelare debba conformarsi ai principi testé evocati è pacifico (Langenegger, op. cit., n. 29 segg. ad art. 369 CC; Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 340 n. 861). E un provvedimento è proporzionato se risulta idoneo a perseguire lo scopo di protezione senza limitare la libertà dell'interessato più di quanto sia indispensabile per il raggiungimento del fine. Una misura si rivela sproporzionata non solo se risulta troppo incisiva, ma anche se è troppo lieve per proteggere la persona da sé stessa e dagli altri (sentenza del Tribunale federale 5C.74/2003 del 3 luglio 2003 consid. 4.2, in: FamPra.ch 2003 pag. 977 con riferimenti).

 

                                         Nel caso specifico già si è detto che RI 1 necessita di “durevole assistenza e protezione”. Ciò esclude a priori un'ina­bilitazione (art. 395 CC), la quale mira solo accessoriamente all'assistenza personale, essendo volta anzitutto a garantire una corretta amministrazione del patrimonio. In caso di etilismo essa è prospettabile, pertanto, solo qualora sia combinata con una privazione della libertà a scopo di assistenza (art. 397a CC; RDAT I-1999 pag. 218 consid. 7). Né una tutela volontaria giusta l'art. 372 CC, meno incisiva di quella coatta (Desche­naux/Stei­nauer, op. cit., pag. 341 n. 869), entra in linea di conto, giacché l'appellante medesimo rifiuta ogni forma di tutela (v. anche verbale del 2 settembre 2010). Circa una curatela, di rappresentanza (art. 392 CC), di amministrazione (art. 393) o volontaria (art. 394 CC), essa garantisce solo un'assistenza limitata e – di regola – temporanea. In concreto solo una tutela poteva entrare quindi in considerazione. L'ufficio del tutore consiste proprio nel proteggere e assistere l'interdetto in tutti i suoi interessi personali; solo il tutore dispone dei mezzi per mettere in opera una protezione

                                         estesa del soggetto, fino all'estrema misura di chiedere l'internamento in un istituto di cura o di ordinare almeno un trattamento ambulatoriale (art. 406 cpv. 2 CC; sentenza del Tribunale federale 5A_82/2011 dell'8 aprile 2011 consid. 3.1).

 

                                         Per quel concerne la rete sociale cui RI 1 sostiene di poter far capo, essa appare sostanzialmente illusoria. La moglie non è palesemente in grado di contrastare le tendenze di lui, tanto meno ove si pensi che essa soffre di “demenza non meglio specificata di grado lieve” da considerare “quale deterioramento cognitivo conseguente”– una volta ancora – “all'abuso di alcol” (perizia del Servizio psico-sociale di __________, del 29 settembre 2010). La figlia __________ condivide finanche la necessità di una tutela in favore del genitore, dichiarando che l'appello è “l'ennesimo tentativo del padre di imbrogliare la matassa e farla franca nuovamente” (lettera del 16 ottobre 2010 a questa Camera). Quanto a __________ e __________, essi hanno incoraggiato l'appellante a sottoporsi a un controllo settimanale dell'alcolemia, ma sono anche coloro che lo aiutano a comperare bevande alcoliche (doc. 10). In definitiva non si può ritenere perciò che l'appellante sia accudito e assistito da familiari o terzi in modo tale da rendere sproporzionata la misura adottata (cfr. RDAT II-2000 pag. 5 consid. 7a; cfr. anche RDAT I-2003 pag. 186 consid. 7).

 

                                         Per il resto la disponibilità dell'appellante ad accettare controlli settimanali dell'alcolemia e a iniziare una psicoterapia risulta una mera dichiarazione di intenti. È vero che una misura tutelare non può giustificarsi solo guardando al passato, ma deve legittimarsi in base alla situazione del momento in cui l'autorità decide (RDAT I-2003 pag. 186 consid. 7, II-2003 pag. 174 consid. 7). Se non che, nel caso in esame i trascorsi dell'appellante trovano puntuale riscontro nel presente. Peggio: come risulta dal verbale del 30 novembre 2010 della Commissione tutoria regionale, nel sangue dell'appellante si riscontra regolarmente ormai un tasso alcolemico del 4.5‰ (inc. n. 11.2010.150). In condizioni siffatte l'interdizione non contrasta sicuramente con i principi di proporzionalità e di sussidiarietà che governano il diritto tutorio. Infondato, l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

                                        

                                   7.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). La richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante non può essere accolta, dato che all'appello mancava sin dall'inizio ogni possibilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a vLag). Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa l'interessato si tiene conto, in ogni modo, contenendo per quanto possibile la tassa di giustizia. Non si pone inoltre problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di intimazione.

 

                                   8.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi interdizione il ricorso in materia civile è ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 300.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 350.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

 

                                   4.   Intimazione a:

 

– , ;

– , .

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.